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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 09/10/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Alessandra DOMINICI, all'udienza del 26.11.2026 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 707 R.G. degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2022 e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Roma Parte_1 C.F._1
(RM), Via Albert Einstein, n. 34, nello studio dell'Avv. POLIMANTI DIEGO e dell'Avv.
RI NA, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
(C.F.: Controparte_1
, in persona del Direttore Regionale del Lazio pro tempore, elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Civitavecchia (RM), Via Sofia de Filippi Mariani s.n.c. presso l'Avv. MORETTI
MA che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.04.2022, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 chiedendo di:
«a) accertare e dichiarare che il ricorrente in data 13.04.2021 subiva infortunio lavorativo con le modalità descritte nella premessa del ricorso;
b) accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio, ha diritto all'indennità temporanea assoluta nella misura di 60 giorni, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
c) accertare e dichiarare che a seguito dell'infortunio lavorativo del 13.04.2021 il ricorrente ha riportato postumi permanenti con un grado di inabilità pari al 12 % almeno (come da relazione ctp del Dott. Persona_1
o in una percentuale che risulterà più esatta a seguito di CTU;
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
d) per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione delle CP_1 somme dovute per il danno biologico permanente nella misura del 12 % o nella misura che risulterà a seguito di
CTU, per la somma complessiva di euro 16.100,91 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore degli avvocati Diego OL e Caterina
NI, quali procuratori antistatari.».
A sostegno della domanda la parte ricorrente ha dedotto:
- di svolgere attività lavorativa in qualità di guardia particolare giurata (GPG) alle dipendenze della Fondazione Policlinico Universitario NO EM IRCC-Università Cattolica del
Sacro Cuore, con mansioni di vigilanza, controllo e sicurezza per la tutela della proprietà e dei beni affidati alla struttura ospedaliera;
- che, più precisamente e a titolo esemplificativo, le mansioni svolte dal ricorrente si sostanziano nel: garantire la sicurezza patrimoniale;
fornire supporto nella prevenzione dei reati garantendo il proprio intervento in caso di necessità; essere a disposizione dell'utenza e vigilarne l'afflusso all'interno della struttura, nonché nella vigilanza ed il controllo su ogni tipo di anomalia strutturale e/o tecnica rilevata, con l'obbligo di redigere apposito rapporto di lavoro indicandovi tutto quanto emerso durante l'espletamento del proprio servizio;
- che, tra le varie mansioni, al ricorrente è altresì assegnato il compito di assicurare la corretta viabilità, garantendo che i punti nevralgici del policlinico siano liberi per il transito e/o la sosta degli automezzi di soccorso, nonché di fornire supporto durante la rimozione dei veicoli stazionati in aree con sosta vietata;
- che, durante lo svolgimento di dette operazioni di viabilità, in data 13.04.2021 ha subito un infortunio nell'atto di sollevare un modulo spartitraffico in plastica “New Jersey” appesantito dalla presenza di acqua e, avvertendo un dolore acuto a carico della porzione dorso-lombare, è stato trasportato al Pronto Soccorso del Policlinico EM, riportando una “distrazione muscolare lombare” con prescrizione di terapia farmacologica e prognosi di tre giorni di riposo assoluto, come attestato da cartella clinica del 13.04.2021 in atti;
- che, a seguito dell'infortunio, il ricorrente si è dovuto sottoporre a ciclici controlli ortopedici e che, in particolare, la risonanza magnetica alla colonna lombosacrale effettuata in data 5.05.2021 ha evidenziato la presenza di una “discopatia L5-S1 con protrusione mediana”;
2 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- che, a seguito di domanda amministrativa presentata in data 13.04.2021 per il riconoscimento dell'infortunio lavorativo e del relativo indennizzo, con provvedimento del 4.07.2021 l CP_1 ha negato l'eziologia lavorativa della patologia denunciata in quanto “l'inabilità è da attribuirsi a comune malattia e non alle conseguenze dell'infortunio”;
- che, avverso tale statuizione, in data 9.09.2021 aveva proposto opposizione ai sensi dell'art. 104 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 contestando il provvedimento dell' nella misura CP_1 in cui aveva negato l'indennizzabilità della menomazione all'integrità psico-fisica occorsa all'assicurato nell'espletamento delle proprie mansioni e ritenendo che, in conseguenza dell'infortunio lavorativo denunciato, il i fosse trovato in una condizione di inabilità Pt_1 temporanea assoluta da quantificarsi nella maggiore durata di n. 60 giorni, nonché di aver riportato un grado complessivo di invalidità permanente in misura pari al 12%, come da allegato certificato medico del 3.09.2021 del dott. , consulente tecnico di parte;
Persona_1
- che nessun riscontro era pervenuto dall' in merito all'opposizione proposta. CP_1
In data 20.01.2023 si è costituito l' il quale, riportandosi integralmente alle valutazioni CP_1 espresse nella nota del Dirigente sanitario Dott.ssa del 2.01.2023, ha chiesto il Persona_2 rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, dovendosi ritenere corretta la valutazione resa in sede amministrativa. Più precisamente, l' ha ribadito la mancanza di CP_1 nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e la patologia denunciata (ernia discale), dovendosi piuttosto ritenere intercettati i sintomi di una “distrazione muscolare a seguito di lesione da sforzo” dovuta al sollevamento ed alla movimentazione del peso nell'espletamento delle proprie mansioni. Da ultimo, ha dedotto che gli effetti di detta lesione si sarebbero esauriti alla data del 9.05.2021.
La causa, istruita documentalmente e previo esperimento di CTU medico legale, veniva decisa all'odierna udienza come da dispositivo.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini di seguito indicati.
Come noto, il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (“T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”) disciplina una forma di assicurazione obbligatoria per tutte le persone che svolgono opera manuale retribuita sotto la direzione altrui (art. 4) per gli infortuni (art. 2) e la malattia professionale (art. 3), da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni. Tale disciplina
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trova applicazione anche ai lavoratori agricoli e ai proprietari che svolgono attività presso la propria azienda (art. 205).
In particolare, l'assicurazione contro gli infortuni «comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni».
Il menzionato T.U. e una successiva sentenza della Corte costituzionale (la 179 del 10 febbraio
1988) hanno sancito il riconoscimento dell'obbligo assicurativo delle malattie professionali, introducendo un sistema misto di tutela che prevede due diverse tipologie di malattie professionali, a seconda che siano contenute in una specifica tabella allegata al D.P.R.
1124/1965 (malattie tabellate) oppure non incluse nella medesima tabella (malattie non tabellate). Le tabelle possono essere periodicamente aggiornate con decreto del Ministro del
Lavoro ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 38/2000.
Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta con il conseguente onere di prova a carico dell' . Nel caso, viceversa, di malattia non tabellata, la prova del nesso causale è a CP_1 esclusivo carico del lavoratore. Per le malattie tabellate vige il principio della presunzione legale di origine, mentre per quelle non tabellate spetta al lavoratore l'onere di provarne l'origine professionale (da ultimo, in tal senso, Cassazione civile, sez. lav., 15/05/2024, n. 13546). Si ricorda che, secondo la giurisprudenza, l'elenco delle malattie tabellate è tassativo, per cui non può ricorrersi all'interpretazione analogica (così come stabilito dalla Corte di cassazione, sentenza 9 marzo 1990, n. 1919).
Una volta accertata la natura professionale della malattia, deve essere valutato il danno biologico, la cui definizione è contenuta nell'art. 13 del d.lgs. 38/2000 e che può essere indennizzato per espressa previsione del legislatore con un indennizzo in capitale, ove quantificabile in una condizione di invalidità dal 6% al 16%, o mediante la costituzione di una rendita nel caso venga accertata un'invalidità superiore.
Per quanto attiene all'inabilità temporanea, ovvero l'incapacità (totale o parziale) di lavorare o di attendere allo svolgimento delle normali attività quotidiane a causa della malattia o dell'infortunio per un periodo di tempo limitato, l'art. 68 del D.P.R. 1124/1965 sancisce che «A decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale e fino a quando dura l'inabilità assoluta, che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di
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attendere al lavoro, è corrisposta all'infortunato stesso un'indennità giornaliera», a compensazione della mancata percezione della normale retribuzione durante il periodo di astensione. Come precisato dall'art. 117 del T.U., la base di calcolo per l'indennità giornaliera è data dalla retribuzione media giornaliera effettivamente percepita dal lavoratore nei 15 giorni immediatamente antecedenti all'infortunio e, ai sensi dell'art. 68 T.U., la stessa viene erogata dall' per i giorni successivi CP_1 al terzo nella misura del 60% della retribuzione giornaliera quando l'infortunio o la malattia ha comportato un'astensione dal lavoro della durata massima di novanta giorni, nonché nella misura del 75% per periodi di astensione superiori a novanta giorni e fino alla guarigione.
Per quanto riguarda la causa lavorativa dell'infortunio denunciato, il ricorrente ha dedotto che la movimentazione dello spartitraffico di cui è causa fosse avvenuta in occasione dell'espletamento delle operazioni di viabilità puntualmente disciplinate nel Regolamento relativo alle mansioni assegnate alle Guardie Giurate Particolari ed allegato al ricorso introduttivo.
Del resto, tale accadimento non è stato neppure oggetto di specifiche contestazioni da parte dell' resistente e, pertanto, deve ritenersi accertato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. CP_1
L'oggetto del presente ricorso è dunque circoscritto al riconoscimento della sussistenza di un collegamento causale tra la patologia denunciata dal ricorrente (“ernia discale L5-S1 con fenomeni distrofici”) e l'infortunio lavorativo, nonché al riconoscimento di postumi temporanei e permanenti.
In data 1.03.2023 è stata pertanto disposta CTU medico legale al fine di individuare, in prima istanza, la sintomatologia soggettiva ravvisata dal ricorrente e la natura delle lesioni subite in rapporto causale con l'evento denunciato, al fine di chiarire se la menomazione rilevata sia da attribuire alle conseguenze dell'infortunio o a comune malattia;
in seguito, per verificare la durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, precisando quali attività della vita quotidiana fossero state precluse o limitate ed infine per verificare la sussistenza di postumi permanenti e la loro incidenza sull'integrità psicofisica del ricorrente.
Ebbene, il consulente tecnico nominato, dott. dall'esame della Persona_3 documentazione medica ed in base a quanto emerso nel corso dell'accertamento peritale, assodata la causa lavorativa delle lesioni, ha dapprima riportato la sintomatologia avvertita dal ricorrente (“lombalgia con irradiazione sciatalgica alla gamba sn, parestesie in corrispondenza della coscia omolaterale”); successivamente, nell'accertare se le menomazioni riscontrate fossero causalmente ricollegabili all'infortunio lavorativo denunciato, ha ritenuto che l'infermità “ernia
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discale L4-L5”, «in considerazione delle preesistenze riscontrate dalla risonanza magnetica del 5/5/2021, non può essere considerata direttamente ed esclusivamente riconducibile all'infortunio» e che la menomazione riportata da a seguito dell'infortunio fosse da ricondursi piuttosto ad un Parte_1
“trauma distorsivo-distrattivo del tratto lombo-sacrale, con segni clinici di coesistente radicolopatia” (patologia riconducibile al codice 209 delle tabelle allegate al d.lgs. n. 38/2000).
Quanto all'inabilità temporanea assoluta, ha poi precisato che detta condizione clinica ha posto il ricorrente nella totale incapacità di attendere alle normali attività quotidiane nel corso dei tre giorni immediatamente successivi all'evento (ovvero, in coincidenza dell'accesso in Pronto
Soccorso, come attestato da cartella clinica del 13.04.2021), potendosi verosimilmente sostenere che, in tale lasso temporale, «le condizioni cliniche fossero tali da costringere il Ricorrente al riposo totale, determinando una sostanziale interferenza con le attività basilari del vivere quotidiano». Quanto all'inabilità temporanea relativa, il consulente ha ritenuto che nel corso dei giorni appena successivi e, dunque, dopo esser stato dimesso dal Pronto Soccorso e con l'approssimarsi della guarigione,
«tale interferenza si sia gradualmente e rapidamente allentata consentendo un graduale recupero della quotidianità», ma che il fosse nella condizione di rientrare a lavoro solo a partire dal Pt_1
16 giugno 2021, con conseguente riconoscimento di n. 61 (sessantuno) giorni di inabilità temporanea parziale. Del resto, lo stesso CTU precisa nella relazione che il trauma riscontrato
«ha determinato la necessità di utilizzare un busto, nonché la necessità prescrittiva di terapia medica e riabilitativa».
Infine, il consulente tecnico ha accertato la sussistenza dei seguenti postumi di invalidità permanente: “diffusa contrattura dei muscoli paravertebrali, dolore apofisario, riduzione della flessione del busto sul bacino di 15° circa, limitazione delle rotazioni di 1/5 e delle inclinazioni di ¼-1/5, positività al Lasegue 60° a sn ed 80° a dx, vivacità dei riflessi osteo-tendinei a sn”, con un danno biologico valutabile in n. 2 punti percentuali tenendo conto dei criteri di cui all'art. 13
d.lgs. n. 38/2000 e, in particolare, del codice 209 delle tabelle allegate al citato decreto (“Esiti di trauma distorsivo o contusivo-distorsivo del rachide lombare con deficit funzionale apprezzabile e disturbi radicolari intercorrenti di natura trofico-sensitiva – fino a 6%”).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato delineano dunque un quadro diagnostico divergente da quello individuato dal consulente tecnico di parte dott. nella Persona_1 relazione peritale del 3.09.2021 versata in atti, nella quale la menomazione dell'integrità psicofisica riportata dal ricorrente viene definita nei termini di una “ernia discale L5-S1 con
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fenomeni distrofici”, ovvero in una condizione patologica ben più grave di quella riscontrata dal
CTU dott. e che, tenendo conto dei parametri di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000 e Per_3 delle tabelle allegate al citato decreto, è stata dal consulente di parte ricondotta al codice 213 con quantificazione dei postumi permanenti nella misura del 12%, mentre solo in punto di inabilità temporanea la valutazione del consulente di parte è sostanzialmente sovrapponibile a quella effettuata dal CTU dott. (considerato che il primo ha ritenuto che fosse da valutarsi Per_3 nella durata di 60 giorni). Quanto alla relazione causale tra esiti patologici riportati ed evento traumatico, il CTU dott. ha infine ritenuto di escludere la sussistenza di un Per_3 collegamento causale diretto ed esclusivo tra il sollevamento del peso (costituito dalla barriera spartitraffico) e l'insorgenza dell'ernia discale di cui al certificato medico del 5.05.2021 in atti, condizione clinica ritenuta preesistente all'infortunio.
Tali risultanze della consulenza tecnica d'ufficio – alle quali il CTU è pervenuto con ragionamento logico e coerente, analizzando attentamente e dettagliatamente le patologie che affliggono il ricorrente ed applicando in modo corretto i parametri di cui all'art. 13 del d.lgs. n.
38/2000 – devono essere integralmente condivise e recepite.
Va, dunque, dichiarato che, in conseguenza dell'infortunio lavorativo occorso durante lo svolgimento delle proprie mansioni, si trovava, nei tre giorni Parte_1 immediatamente successivi all'evento traumatico del 13.04.2021, in una condizione di inabilità tale da impedirgli totalmente e di fatto lo svolgimento dell'attività lavorativa nonché, dal quarto giorno e fino alla data del 16.06.2021, in una condizione di inabilità tale da ridurne parzialmente la capacità lavorativa per un periodo di n. 61 (sessantuno) giorni;
infine, ha riportato una menomazione permanente dell'integrità psicofisica da quantificare, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, in complessivi n. 2 punti percentuali.
Di conseguenza l' deve essere condannata al solo pagamento dell'indennità giornaliera CP_1 del periodo di inabilità temporanea accertato nella misura del 60% della retribuzione giornaliera.
Le spese di lite seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in €1.312,00 sulla base dei parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) stante la semplicità della controversia, con riguardo allo scaglione di riferimento. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre IVA e C.P.A. come per legge.
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L'accoglimento soltanto parziale della domanda (in presenza di un accertamento peritale che ha riconosciuto una menomazione permanente quantificabile in due soli punti percentuali ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 38/2000) e, dunque, inferiore rispetto alla percentuale minima di invalidità del 6% necessaria ai fini del riconoscimento dell'indennizzo richiesto dalla parte ricorrente, giustifica una compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura 50%, mentre il restante
50% deve esser posto a carico di in applicazione del principio della soccombenza, con CP_1 distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico di atteso l'esito CP_1 della consulenza.
PQM
Ogni altra istanza disattesa, dichiara che ha subito, a causa dell'infortunio Parte_1 lavorativo occorso in data 13.04.2021, una menomazione permanente dell'integrità psicofisica pari a n. 2 punti percentuali ed ha riportato una inabilità al lavoro temporanea parziale per giorni
61 (sessantuno).
Di conseguenza, condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità CP_1 giornaliera per inabilità temporanea.
Condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente della metà delle spese giudizio, CP_1 pari ad €656,50 oltre spese generali, IVA e C.P.A. da distrarsi in favore degli Avvocati Diego
OL e Caterina NI;
compensa tra le parti il restante 50% delle spese.
Pone a definitivo carico di le spese di CTU, liquidate in separato decreto. CP_1
Civitavecchia, 9/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Alessandra Dominici
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Alessandra DOMINICI, all'udienza del 26.11.2026 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 707 R.G. degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2022 e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Roma Parte_1 C.F._1
(RM), Via Albert Einstein, n. 34, nello studio dell'Avv. POLIMANTI DIEGO e dell'Avv.
RI NA, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
(C.F.: Controparte_1
, in persona del Direttore Regionale del Lazio pro tempore, elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Civitavecchia (RM), Via Sofia de Filippi Mariani s.n.c. presso l'Avv. MORETTI
MA che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.04.2022, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 chiedendo di:
«a) accertare e dichiarare che il ricorrente in data 13.04.2021 subiva infortunio lavorativo con le modalità descritte nella premessa del ricorso;
b) accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio, ha diritto all'indennità temporanea assoluta nella misura di 60 giorni, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
c) accertare e dichiarare che a seguito dell'infortunio lavorativo del 13.04.2021 il ricorrente ha riportato postumi permanenti con un grado di inabilità pari al 12 % almeno (come da relazione ctp del Dott. Persona_1
o in una percentuale che risulterà più esatta a seguito di CTU;
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
d) per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione delle CP_1 somme dovute per il danno biologico permanente nella misura del 12 % o nella misura che risulterà a seguito di
CTU, per la somma complessiva di euro 16.100,91 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore degli avvocati Diego OL e Caterina
NI, quali procuratori antistatari.».
A sostegno della domanda la parte ricorrente ha dedotto:
- di svolgere attività lavorativa in qualità di guardia particolare giurata (GPG) alle dipendenze della Fondazione Policlinico Universitario NO EM IRCC-Università Cattolica del
Sacro Cuore, con mansioni di vigilanza, controllo e sicurezza per la tutela della proprietà e dei beni affidati alla struttura ospedaliera;
- che, più precisamente e a titolo esemplificativo, le mansioni svolte dal ricorrente si sostanziano nel: garantire la sicurezza patrimoniale;
fornire supporto nella prevenzione dei reati garantendo il proprio intervento in caso di necessità; essere a disposizione dell'utenza e vigilarne l'afflusso all'interno della struttura, nonché nella vigilanza ed il controllo su ogni tipo di anomalia strutturale e/o tecnica rilevata, con l'obbligo di redigere apposito rapporto di lavoro indicandovi tutto quanto emerso durante l'espletamento del proprio servizio;
- che, tra le varie mansioni, al ricorrente è altresì assegnato il compito di assicurare la corretta viabilità, garantendo che i punti nevralgici del policlinico siano liberi per il transito e/o la sosta degli automezzi di soccorso, nonché di fornire supporto durante la rimozione dei veicoli stazionati in aree con sosta vietata;
- che, durante lo svolgimento di dette operazioni di viabilità, in data 13.04.2021 ha subito un infortunio nell'atto di sollevare un modulo spartitraffico in plastica “New Jersey” appesantito dalla presenza di acqua e, avvertendo un dolore acuto a carico della porzione dorso-lombare, è stato trasportato al Pronto Soccorso del Policlinico EM, riportando una “distrazione muscolare lombare” con prescrizione di terapia farmacologica e prognosi di tre giorni di riposo assoluto, come attestato da cartella clinica del 13.04.2021 in atti;
- che, a seguito dell'infortunio, il ricorrente si è dovuto sottoporre a ciclici controlli ortopedici e che, in particolare, la risonanza magnetica alla colonna lombosacrale effettuata in data 5.05.2021 ha evidenziato la presenza di una “discopatia L5-S1 con protrusione mediana”;
2 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- che, a seguito di domanda amministrativa presentata in data 13.04.2021 per il riconoscimento dell'infortunio lavorativo e del relativo indennizzo, con provvedimento del 4.07.2021 l CP_1 ha negato l'eziologia lavorativa della patologia denunciata in quanto “l'inabilità è da attribuirsi a comune malattia e non alle conseguenze dell'infortunio”;
- che, avverso tale statuizione, in data 9.09.2021 aveva proposto opposizione ai sensi dell'art. 104 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 contestando il provvedimento dell' nella misura CP_1 in cui aveva negato l'indennizzabilità della menomazione all'integrità psico-fisica occorsa all'assicurato nell'espletamento delle proprie mansioni e ritenendo che, in conseguenza dell'infortunio lavorativo denunciato, il i fosse trovato in una condizione di inabilità Pt_1 temporanea assoluta da quantificarsi nella maggiore durata di n. 60 giorni, nonché di aver riportato un grado complessivo di invalidità permanente in misura pari al 12%, come da allegato certificato medico del 3.09.2021 del dott. , consulente tecnico di parte;
Persona_1
- che nessun riscontro era pervenuto dall' in merito all'opposizione proposta. CP_1
In data 20.01.2023 si è costituito l' il quale, riportandosi integralmente alle valutazioni CP_1 espresse nella nota del Dirigente sanitario Dott.ssa del 2.01.2023, ha chiesto il Persona_2 rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, dovendosi ritenere corretta la valutazione resa in sede amministrativa. Più precisamente, l' ha ribadito la mancanza di CP_1 nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e la patologia denunciata (ernia discale), dovendosi piuttosto ritenere intercettati i sintomi di una “distrazione muscolare a seguito di lesione da sforzo” dovuta al sollevamento ed alla movimentazione del peso nell'espletamento delle proprie mansioni. Da ultimo, ha dedotto che gli effetti di detta lesione si sarebbero esauriti alla data del 9.05.2021.
La causa, istruita documentalmente e previo esperimento di CTU medico legale, veniva decisa all'odierna udienza come da dispositivo.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini di seguito indicati.
Come noto, il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (“T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”) disciplina una forma di assicurazione obbligatoria per tutte le persone che svolgono opera manuale retribuita sotto la direzione altrui (art. 4) per gli infortuni (art. 2) e la malattia professionale (art. 3), da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni. Tale disciplina
3 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
trova applicazione anche ai lavoratori agricoli e ai proprietari che svolgono attività presso la propria azienda (art. 205).
In particolare, l'assicurazione contro gli infortuni «comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni».
Il menzionato T.U. e una successiva sentenza della Corte costituzionale (la 179 del 10 febbraio
1988) hanno sancito il riconoscimento dell'obbligo assicurativo delle malattie professionali, introducendo un sistema misto di tutela che prevede due diverse tipologie di malattie professionali, a seconda che siano contenute in una specifica tabella allegata al D.P.R.
1124/1965 (malattie tabellate) oppure non incluse nella medesima tabella (malattie non tabellate). Le tabelle possono essere periodicamente aggiornate con decreto del Ministro del
Lavoro ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 38/2000.
Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta con il conseguente onere di prova a carico dell' . Nel caso, viceversa, di malattia non tabellata, la prova del nesso causale è a CP_1 esclusivo carico del lavoratore. Per le malattie tabellate vige il principio della presunzione legale di origine, mentre per quelle non tabellate spetta al lavoratore l'onere di provarne l'origine professionale (da ultimo, in tal senso, Cassazione civile, sez. lav., 15/05/2024, n. 13546). Si ricorda che, secondo la giurisprudenza, l'elenco delle malattie tabellate è tassativo, per cui non può ricorrersi all'interpretazione analogica (così come stabilito dalla Corte di cassazione, sentenza 9 marzo 1990, n. 1919).
Una volta accertata la natura professionale della malattia, deve essere valutato il danno biologico, la cui definizione è contenuta nell'art. 13 del d.lgs. 38/2000 e che può essere indennizzato per espressa previsione del legislatore con un indennizzo in capitale, ove quantificabile in una condizione di invalidità dal 6% al 16%, o mediante la costituzione di una rendita nel caso venga accertata un'invalidità superiore.
Per quanto attiene all'inabilità temporanea, ovvero l'incapacità (totale o parziale) di lavorare o di attendere allo svolgimento delle normali attività quotidiane a causa della malattia o dell'infortunio per un periodo di tempo limitato, l'art. 68 del D.P.R. 1124/1965 sancisce che «A decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale e fino a quando dura l'inabilità assoluta, che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di
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attendere al lavoro, è corrisposta all'infortunato stesso un'indennità giornaliera», a compensazione della mancata percezione della normale retribuzione durante il periodo di astensione. Come precisato dall'art. 117 del T.U., la base di calcolo per l'indennità giornaliera è data dalla retribuzione media giornaliera effettivamente percepita dal lavoratore nei 15 giorni immediatamente antecedenti all'infortunio e, ai sensi dell'art. 68 T.U., la stessa viene erogata dall' per i giorni successivi CP_1 al terzo nella misura del 60% della retribuzione giornaliera quando l'infortunio o la malattia ha comportato un'astensione dal lavoro della durata massima di novanta giorni, nonché nella misura del 75% per periodi di astensione superiori a novanta giorni e fino alla guarigione.
Per quanto riguarda la causa lavorativa dell'infortunio denunciato, il ricorrente ha dedotto che la movimentazione dello spartitraffico di cui è causa fosse avvenuta in occasione dell'espletamento delle operazioni di viabilità puntualmente disciplinate nel Regolamento relativo alle mansioni assegnate alle Guardie Giurate Particolari ed allegato al ricorso introduttivo.
Del resto, tale accadimento non è stato neppure oggetto di specifiche contestazioni da parte dell' resistente e, pertanto, deve ritenersi accertato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. CP_1
L'oggetto del presente ricorso è dunque circoscritto al riconoscimento della sussistenza di un collegamento causale tra la patologia denunciata dal ricorrente (“ernia discale L5-S1 con fenomeni distrofici”) e l'infortunio lavorativo, nonché al riconoscimento di postumi temporanei e permanenti.
In data 1.03.2023 è stata pertanto disposta CTU medico legale al fine di individuare, in prima istanza, la sintomatologia soggettiva ravvisata dal ricorrente e la natura delle lesioni subite in rapporto causale con l'evento denunciato, al fine di chiarire se la menomazione rilevata sia da attribuire alle conseguenze dell'infortunio o a comune malattia;
in seguito, per verificare la durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, precisando quali attività della vita quotidiana fossero state precluse o limitate ed infine per verificare la sussistenza di postumi permanenti e la loro incidenza sull'integrità psicofisica del ricorrente.
Ebbene, il consulente tecnico nominato, dott. dall'esame della Persona_3 documentazione medica ed in base a quanto emerso nel corso dell'accertamento peritale, assodata la causa lavorativa delle lesioni, ha dapprima riportato la sintomatologia avvertita dal ricorrente (“lombalgia con irradiazione sciatalgica alla gamba sn, parestesie in corrispondenza della coscia omolaterale”); successivamente, nell'accertare se le menomazioni riscontrate fossero causalmente ricollegabili all'infortunio lavorativo denunciato, ha ritenuto che l'infermità “ernia
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discale L4-L5”, «in considerazione delle preesistenze riscontrate dalla risonanza magnetica del 5/5/2021, non può essere considerata direttamente ed esclusivamente riconducibile all'infortunio» e che la menomazione riportata da a seguito dell'infortunio fosse da ricondursi piuttosto ad un Parte_1
“trauma distorsivo-distrattivo del tratto lombo-sacrale, con segni clinici di coesistente radicolopatia” (patologia riconducibile al codice 209 delle tabelle allegate al d.lgs. n. 38/2000).
Quanto all'inabilità temporanea assoluta, ha poi precisato che detta condizione clinica ha posto il ricorrente nella totale incapacità di attendere alle normali attività quotidiane nel corso dei tre giorni immediatamente successivi all'evento (ovvero, in coincidenza dell'accesso in Pronto
Soccorso, come attestato da cartella clinica del 13.04.2021), potendosi verosimilmente sostenere che, in tale lasso temporale, «le condizioni cliniche fossero tali da costringere il Ricorrente al riposo totale, determinando una sostanziale interferenza con le attività basilari del vivere quotidiano». Quanto all'inabilità temporanea relativa, il consulente ha ritenuto che nel corso dei giorni appena successivi e, dunque, dopo esser stato dimesso dal Pronto Soccorso e con l'approssimarsi della guarigione,
«tale interferenza si sia gradualmente e rapidamente allentata consentendo un graduale recupero della quotidianità», ma che il fosse nella condizione di rientrare a lavoro solo a partire dal Pt_1
16 giugno 2021, con conseguente riconoscimento di n. 61 (sessantuno) giorni di inabilità temporanea parziale. Del resto, lo stesso CTU precisa nella relazione che il trauma riscontrato
«ha determinato la necessità di utilizzare un busto, nonché la necessità prescrittiva di terapia medica e riabilitativa».
Infine, il consulente tecnico ha accertato la sussistenza dei seguenti postumi di invalidità permanente: “diffusa contrattura dei muscoli paravertebrali, dolore apofisario, riduzione della flessione del busto sul bacino di 15° circa, limitazione delle rotazioni di 1/5 e delle inclinazioni di ¼-1/5, positività al Lasegue 60° a sn ed 80° a dx, vivacità dei riflessi osteo-tendinei a sn”, con un danno biologico valutabile in n. 2 punti percentuali tenendo conto dei criteri di cui all'art. 13
d.lgs. n. 38/2000 e, in particolare, del codice 209 delle tabelle allegate al citato decreto (“Esiti di trauma distorsivo o contusivo-distorsivo del rachide lombare con deficit funzionale apprezzabile e disturbi radicolari intercorrenti di natura trofico-sensitiva – fino a 6%”).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato delineano dunque un quadro diagnostico divergente da quello individuato dal consulente tecnico di parte dott. nella Persona_1 relazione peritale del 3.09.2021 versata in atti, nella quale la menomazione dell'integrità psicofisica riportata dal ricorrente viene definita nei termini di una “ernia discale L5-S1 con
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fenomeni distrofici”, ovvero in una condizione patologica ben più grave di quella riscontrata dal
CTU dott. e che, tenendo conto dei parametri di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000 e Per_3 delle tabelle allegate al citato decreto, è stata dal consulente di parte ricondotta al codice 213 con quantificazione dei postumi permanenti nella misura del 12%, mentre solo in punto di inabilità temporanea la valutazione del consulente di parte è sostanzialmente sovrapponibile a quella effettuata dal CTU dott. (considerato che il primo ha ritenuto che fosse da valutarsi Per_3 nella durata di 60 giorni). Quanto alla relazione causale tra esiti patologici riportati ed evento traumatico, il CTU dott. ha infine ritenuto di escludere la sussistenza di un Per_3 collegamento causale diretto ed esclusivo tra il sollevamento del peso (costituito dalla barriera spartitraffico) e l'insorgenza dell'ernia discale di cui al certificato medico del 5.05.2021 in atti, condizione clinica ritenuta preesistente all'infortunio.
Tali risultanze della consulenza tecnica d'ufficio – alle quali il CTU è pervenuto con ragionamento logico e coerente, analizzando attentamente e dettagliatamente le patologie che affliggono il ricorrente ed applicando in modo corretto i parametri di cui all'art. 13 del d.lgs. n.
38/2000 – devono essere integralmente condivise e recepite.
Va, dunque, dichiarato che, in conseguenza dell'infortunio lavorativo occorso durante lo svolgimento delle proprie mansioni, si trovava, nei tre giorni Parte_1 immediatamente successivi all'evento traumatico del 13.04.2021, in una condizione di inabilità tale da impedirgli totalmente e di fatto lo svolgimento dell'attività lavorativa nonché, dal quarto giorno e fino alla data del 16.06.2021, in una condizione di inabilità tale da ridurne parzialmente la capacità lavorativa per un periodo di n. 61 (sessantuno) giorni;
infine, ha riportato una menomazione permanente dell'integrità psicofisica da quantificare, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, in complessivi n. 2 punti percentuali.
Di conseguenza l' deve essere condannata al solo pagamento dell'indennità giornaliera CP_1 del periodo di inabilità temporanea accertato nella misura del 60% della retribuzione giornaliera.
Le spese di lite seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in €1.312,00 sulla base dei parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) stante la semplicità della controversia, con riguardo allo scaglione di riferimento. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre IVA e C.P.A. come per legge.
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L'accoglimento soltanto parziale della domanda (in presenza di un accertamento peritale che ha riconosciuto una menomazione permanente quantificabile in due soli punti percentuali ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 38/2000) e, dunque, inferiore rispetto alla percentuale minima di invalidità del 6% necessaria ai fini del riconoscimento dell'indennizzo richiesto dalla parte ricorrente, giustifica una compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura 50%, mentre il restante
50% deve esser posto a carico di in applicazione del principio della soccombenza, con CP_1 distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico di atteso l'esito CP_1 della consulenza.
PQM
Ogni altra istanza disattesa, dichiara che ha subito, a causa dell'infortunio Parte_1 lavorativo occorso in data 13.04.2021, una menomazione permanente dell'integrità psicofisica pari a n. 2 punti percentuali ed ha riportato una inabilità al lavoro temporanea parziale per giorni
61 (sessantuno).
Di conseguenza, condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità CP_1 giornaliera per inabilità temporanea.
Condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente della metà delle spese giudizio, CP_1 pari ad €656,50 oltre spese generali, IVA e C.P.A. da distrarsi in favore degli Avvocati Diego
OL e Caterina NI;
compensa tra le parti il restante 50% delle spese.
Pone a definitivo carico di le spese di CTU, liquidate in separato decreto. CP_1
Civitavecchia, 9/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Alessandra Dominici
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