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Sentenza 23 dicembre 2024
Sentenza 23 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 23/12/2024, n. 1619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1619 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, ha emesso e pubblicato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2866/2018 R.G. del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DA
, nata il [...] ad [...] rappresentata e difesa Parte_1 dall' Avv. Giuseppina Ganci giusta procura in calce all'atto di citazione
- ATTRICE-
CONTRO
, con sede legale in Milano, in persona del Controparte_1 Controparte_2
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Palermo, presso lo
[...]
studio dell' Avv. Fabrizio Morabito che la rappresenta e difende giusta procura speciale depositata in uno alla comparsa di risposta
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
L'attrice ha introdotto il presente giudizio in opposizione al decreto ingiuntivo n. 689/2018 per chiederne l'annullamento in ragione: 1) della eccepita “ Inesistenza del credito vantato nella domanda monitoria per mancata sottoscrizione e disconoscimento del contratto di fideussione per assenza di sottoscrizione” allegando, a tal uopo, che “La firma apposta in calce al contratto di fideiussione prodotto in copia dalla società creditrice sebbene riporti il nome e cognome dell'odierna attrice non promana dalla stessa” e richiedendo l'esibizione dell'originale dell'atto di fideiussione asseritamente sottoscritto anche in vista di un'azione di disconoscimento risultante pregiudiziale ad ogni pretesa creditoria avanzata nei confronti dell'opponente; 2) della dedotta violazione della regola della prioritaria rivendicazione delle ragioni vantate dai creditori sociali nei confronti del patrimonio della società, ragioni di credito, che ha allegato, possono essere fatte valere solo successivamente nei confronti dei singoli soci e eventuali fideiussori;
3) dell' eccessività del credito vantato per applicazione di interessi che superano la soglia legale. Indi, in via istruttoria, ha chiesto l'ammissione di Ctu tecnica calligrafica al fine di verificare la non autenticità della firma ex art. 216 cpc.-
L' nel costituirsi in giudizio ha contestato in toto l'opposizione, “rilevando che le CP_1
sottoscrizioni poste in calce ai contratti di fideiussione del 24/1/2001 e del 19/10/2005 promanano sicuramente dalla SI.ra comunque “dichiarandosi Parte_1
disponibile a depositare gli originali dei contratti di fideiussione sottoscritti dalla SI.ra
[...]
dei quali intende avvalersi, e formula in questa sede istanza di Parte_1 verificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 c.p.c., indicando quale scrittura di comparazione, la firma della sig.ra in calce alla procura alle liti Parte_1 rilasciata al suo difensore Avv. Giuseppina Ganci.”
In ordine agli altri motivi di opposizione formulati dall'opponente in via subordinata, ha rilevato che il beneficium excussionis opera a favore dei soci nella fase esecutiva e che il creditore è legittimato ad agire in giudizio al fine di precostituirsi il titolo esecutivo anche nei confronti dei soci e dei fideiussori, per l'eventualità che il patrimonio sociale sia insufficiente a soddisfare il suo credito. Comunque ha evidenziato che, l'attrice non essendo socia ma fideiussore e non essendo stato pattuito al momento della sottoscrizione delle fideiussioni alcun beneficium excussionis, l'obbligazione della stessa quale fideiussore, pur avendo carattere accessorio e pur essendo subordinata all'inadempimento del debitore principale, è solidale con quella di quest'ultimo e non può essere considerata, quindi, né sussidiaria né eventuale. Ha infine contestato l'eccepita eccessività del credito per applicazione di interessi oltre la soglia legale sulla scorta della sentenza, passata in giudicato, 268/2017 - resa dal
Tribunale di Agrigento all'esito del giudizio promosso dalla Parte_2
contro la avente ad oggetto lo stesso rapporto di c/c
[...] Controparte_1
contestato dalla SI.ra - che ha rideterminato il credito vantato dalla Pt_1 Controparte_1 nei confronti della in €. 26.075,37, quale Parte_3
saldo a debito alla data del 30/9/2014 del conto corrente di corrispondenza originariamente individuato con il n. 3000.534.997 e successivamente, ricodificato con il n. 410568193.
Ha, instato, quindi, per l'accoglimento dell'istanza di verificazione e per l'ammissione della perizia calligrafica al fine di verificare l'originalità delle firme apposte dall'apponente in calce ai contratti di fideiussione.
Con l'ordinanza del 26 marzo 2023, in accoglimento dell'istanza della convenuta-opposta di verificazione è stata ammessa la CTU grafologica per la verifica della riconducibilità delle sottoscrizioni apposte sui contratti di fideiussione all'opponente, onerandola del deposito degli originali della cui prodizione si era dichiarata, peraltro disponibile.
La causa, all'esito del deposito della relazione di consulenza tecnica grafologica, è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
Orbene, si rileva che in via preliminare la C.T.U. ha dato atto: a) che i documenti contestati sottoposti al suo esame sono stati: “Sottoscrizione apposta su domanda di finanziamento datato 19/10/05, il documento è stato visionato in copia, tale documento riporta una sola firma ed è stato siglato documento in verifica X1; il secondo datato 07/12/04 sempre in copia riporta tre firme poco leggibili a causa della scarsa qualità della copia in gran parte annerita
e sgranata sull'ultima parte del secondo nome della SI.ra , tale documento è stato Pt_1
siglato in verifica X2 e le firme rispettivamente X2a, X2b e X2c; il terzo documento datato
24/9/09 sempre in copia di bassa qualità riporta quattro firme, tale documento è stato siglato in verifica X3 e le firme rispettivamente X3a, X3b, X3c e X3d.”; b) che sono stati visionati in originale solo i documenti comparativi mentre le scritture verificande solo in copia fotostatica di scarsa qualità non avendo la convenuta prodotto gli originali;
c) di avere acquisito un saggio grafico dall'opponente. La C.T.U., ciò premesso, ha concluso che “è possibile affermare che le firma in verifica, non sono riconducibili alla SI.ra con formula di probabilità in X1, X3a, X3b, X3c, X3d Pt_1
e X3e anche per gli anni trascorsi fra i documenti in verifica e comparativi oltre che per la qualità delle copie;
per quanto poi le firme X2a, X2b e X2c le copie sono annerite e poco leggibili e per tali motivi viene inficiata anche la comparazione e dunque seppur in linee generali sono state trattate non è possibile concludere in alcun modo.
Dette conclusioni sono condivise dal sottoscritto giudicante in ragione del procedimento di analisi e di comparazione tra i documenti in verifica e quelli comparativi esplicitato nella relazione di consulenza alla quale si rinvia in uno alla valutazione dei rilievi formulati dal
CTP. In ogni caso, assume rilevanza dirimente ed assorbente la circostanza della mancata produzione degli originali delle scritture in comparazione da parte della convenuta.
Invero, in punto di diritto, va osservato che la mancata produzione da parte dell'opposta degli originali dei documenti in comparazione ha impedito la verificazione delle sottoscrizioni, ex art. 216 c.p.c., su detti documenti dei quali la stessa aveva dichiarato di volersi avvalere, verifica che si imponeva per effetto del disconoscimento delle firme effettuato dall'opponente che ha dichiarato di non averle apposte.
Costituendo la produzione dell'originale del documento un onere per la parte che intenda avvalersene nel giudizio, onere che non è stato assolto nella fattispecie, consegue alla mancata verifica delle sottoscrizioni sui documenti l'inutilizzabilità degli stessi ai fini probatori.
Il decreto ingiuntivo opposto va pertanto revocato nei confronti dell'opponente.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, e vanno corrisposte in favore dell'erario attesa l'ammissione dell'attrice-opponente al beneficio del patrocinio a spese dello stato-
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunziando così provvede:
– accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo 689/2018 nei confronti dell'opponente ; Parte_1
- condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite, che liquida in CP_1
complessivi € 2.540,00 per compensi oltre il rimborso forfettario e accessori come per legge disponendone il pagamento in favore dell'erario attesa l'avvenuta ammissione dell'attrice al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Agrigento il 22 dicembre 2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Domenica Spanò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, ha emesso e pubblicato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2866/2018 R.G. del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DA
, nata il [...] ad [...] rappresentata e difesa Parte_1 dall' Avv. Giuseppina Ganci giusta procura in calce all'atto di citazione
- ATTRICE-
CONTRO
, con sede legale in Milano, in persona del Controparte_1 Controparte_2
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Palermo, presso lo
[...]
studio dell' Avv. Fabrizio Morabito che la rappresenta e difende giusta procura speciale depositata in uno alla comparsa di risposta
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
L'attrice ha introdotto il presente giudizio in opposizione al decreto ingiuntivo n. 689/2018 per chiederne l'annullamento in ragione: 1) della eccepita “ Inesistenza del credito vantato nella domanda monitoria per mancata sottoscrizione e disconoscimento del contratto di fideussione per assenza di sottoscrizione” allegando, a tal uopo, che “La firma apposta in calce al contratto di fideiussione prodotto in copia dalla società creditrice sebbene riporti il nome e cognome dell'odierna attrice non promana dalla stessa” e richiedendo l'esibizione dell'originale dell'atto di fideiussione asseritamente sottoscritto anche in vista di un'azione di disconoscimento risultante pregiudiziale ad ogni pretesa creditoria avanzata nei confronti dell'opponente; 2) della dedotta violazione della regola della prioritaria rivendicazione delle ragioni vantate dai creditori sociali nei confronti del patrimonio della società, ragioni di credito, che ha allegato, possono essere fatte valere solo successivamente nei confronti dei singoli soci e eventuali fideiussori;
3) dell' eccessività del credito vantato per applicazione di interessi che superano la soglia legale. Indi, in via istruttoria, ha chiesto l'ammissione di Ctu tecnica calligrafica al fine di verificare la non autenticità della firma ex art. 216 cpc.-
L' nel costituirsi in giudizio ha contestato in toto l'opposizione, “rilevando che le CP_1
sottoscrizioni poste in calce ai contratti di fideiussione del 24/1/2001 e del 19/10/2005 promanano sicuramente dalla SI.ra comunque “dichiarandosi Parte_1
disponibile a depositare gli originali dei contratti di fideiussione sottoscritti dalla SI.ra
[...]
dei quali intende avvalersi, e formula in questa sede istanza di Parte_1 verificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 c.p.c., indicando quale scrittura di comparazione, la firma della sig.ra in calce alla procura alle liti Parte_1 rilasciata al suo difensore Avv. Giuseppina Ganci.”
In ordine agli altri motivi di opposizione formulati dall'opponente in via subordinata, ha rilevato che il beneficium excussionis opera a favore dei soci nella fase esecutiva e che il creditore è legittimato ad agire in giudizio al fine di precostituirsi il titolo esecutivo anche nei confronti dei soci e dei fideiussori, per l'eventualità che il patrimonio sociale sia insufficiente a soddisfare il suo credito. Comunque ha evidenziato che, l'attrice non essendo socia ma fideiussore e non essendo stato pattuito al momento della sottoscrizione delle fideiussioni alcun beneficium excussionis, l'obbligazione della stessa quale fideiussore, pur avendo carattere accessorio e pur essendo subordinata all'inadempimento del debitore principale, è solidale con quella di quest'ultimo e non può essere considerata, quindi, né sussidiaria né eventuale. Ha infine contestato l'eccepita eccessività del credito per applicazione di interessi oltre la soglia legale sulla scorta della sentenza, passata in giudicato, 268/2017 - resa dal
Tribunale di Agrigento all'esito del giudizio promosso dalla Parte_2
contro la avente ad oggetto lo stesso rapporto di c/c
[...] Controparte_1
contestato dalla SI.ra - che ha rideterminato il credito vantato dalla Pt_1 Controparte_1 nei confronti della in €. 26.075,37, quale Parte_3
saldo a debito alla data del 30/9/2014 del conto corrente di corrispondenza originariamente individuato con il n. 3000.534.997 e successivamente, ricodificato con il n. 410568193.
Ha, instato, quindi, per l'accoglimento dell'istanza di verificazione e per l'ammissione della perizia calligrafica al fine di verificare l'originalità delle firme apposte dall'apponente in calce ai contratti di fideiussione.
Con l'ordinanza del 26 marzo 2023, in accoglimento dell'istanza della convenuta-opposta di verificazione è stata ammessa la CTU grafologica per la verifica della riconducibilità delle sottoscrizioni apposte sui contratti di fideiussione all'opponente, onerandola del deposito degli originali della cui prodizione si era dichiarata, peraltro disponibile.
La causa, all'esito del deposito della relazione di consulenza tecnica grafologica, è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
Orbene, si rileva che in via preliminare la C.T.U. ha dato atto: a) che i documenti contestati sottoposti al suo esame sono stati: “Sottoscrizione apposta su domanda di finanziamento datato 19/10/05, il documento è stato visionato in copia, tale documento riporta una sola firma ed è stato siglato documento in verifica X1; il secondo datato 07/12/04 sempre in copia riporta tre firme poco leggibili a causa della scarsa qualità della copia in gran parte annerita
e sgranata sull'ultima parte del secondo nome della SI.ra , tale documento è stato Pt_1
siglato in verifica X2 e le firme rispettivamente X2a, X2b e X2c; il terzo documento datato
24/9/09 sempre in copia di bassa qualità riporta quattro firme, tale documento è stato siglato in verifica X3 e le firme rispettivamente X3a, X3b, X3c e X3d.”; b) che sono stati visionati in originale solo i documenti comparativi mentre le scritture verificande solo in copia fotostatica di scarsa qualità non avendo la convenuta prodotto gli originali;
c) di avere acquisito un saggio grafico dall'opponente. La C.T.U., ciò premesso, ha concluso che “è possibile affermare che le firma in verifica, non sono riconducibili alla SI.ra con formula di probabilità in X1, X3a, X3b, X3c, X3d Pt_1
e X3e anche per gli anni trascorsi fra i documenti in verifica e comparativi oltre che per la qualità delle copie;
per quanto poi le firme X2a, X2b e X2c le copie sono annerite e poco leggibili e per tali motivi viene inficiata anche la comparazione e dunque seppur in linee generali sono state trattate non è possibile concludere in alcun modo.
Dette conclusioni sono condivise dal sottoscritto giudicante in ragione del procedimento di analisi e di comparazione tra i documenti in verifica e quelli comparativi esplicitato nella relazione di consulenza alla quale si rinvia in uno alla valutazione dei rilievi formulati dal
CTP. In ogni caso, assume rilevanza dirimente ed assorbente la circostanza della mancata produzione degli originali delle scritture in comparazione da parte della convenuta.
Invero, in punto di diritto, va osservato che la mancata produzione da parte dell'opposta degli originali dei documenti in comparazione ha impedito la verificazione delle sottoscrizioni, ex art. 216 c.p.c., su detti documenti dei quali la stessa aveva dichiarato di volersi avvalere, verifica che si imponeva per effetto del disconoscimento delle firme effettuato dall'opponente che ha dichiarato di non averle apposte.
Costituendo la produzione dell'originale del documento un onere per la parte che intenda avvalersene nel giudizio, onere che non è stato assolto nella fattispecie, consegue alla mancata verifica delle sottoscrizioni sui documenti l'inutilizzabilità degli stessi ai fini probatori.
Il decreto ingiuntivo opposto va pertanto revocato nei confronti dell'opponente.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, e vanno corrisposte in favore dell'erario attesa l'ammissione dell'attrice-opponente al beneficio del patrocinio a spese dello stato-
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunziando così provvede:
– accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo 689/2018 nei confronti dell'opponente ; Parte_1
- condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite, che liquida in CP_1
complessivi € 2.540,00 per compensi oltre il rimborso forfettario e accessori come per legge disponendone il pagamento in favore dell'erario attesa l'avvenuta ammissione dell'attrice al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Agrigento il 22 dicembre 2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Domenica Spanò