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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 04/09/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 693/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G.V.G. sopra indicato, avente ad oggetto separazione personale, promossa da
(C.F.: ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Marlene Muscarà;
e da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Annamaria
Spinello;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 13.05.2024 ha espresso parere favorevole.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'ordinanza emessa in data 30.04.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12.04.2024, i coniugi e premesso di Parte_1 Parte_2 avere contratto matrimonio concordatario in Piazza Armerina, in data 20.08.2005, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Piazza Armerina,
Numero 44, Parte II, Serie B, Anno 2005, precisando che dall'unione coniugale sono nati i figli _1
(nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]), hanno chiesto la pronuncia di ER separazione personale stante il venir meno dell'affectio coniugalis e il sopraggiungere di condizioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e della comunione matrimoniale.
La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle seguenti condizioni:
1. Accertare e dichiarare la separazione tra e , autorizzando i Parte_2 Parte_1 coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Piazza Armerina di annotare l'emananda separazione dei coniugi a margine dell'atto di matrimonio;
3. Assegnare la casa coniugale sita a Piazza Armerina in contrada Montagna San Gregorio snc alla moglie Signora per abitarla unitamente ai figli. Entrambi i genitori prestano sin d'ora Pt_1 il consenso alla futura determinazione dei legittimi attuali proprietari della casa coniugale di trasferirne il titolo di proprietà ad entrambi i figli della coppia, laddove l'operazione appaia vantaggiosa e conveniente per gli stessi;
4. Disporre l'affidamento condiviso dei minori (nato a [...] il [...]) e _1 ER
(nato a [...] il [...]) ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre che abiterà la casa coniugale sita a P. Armerina in c.da Montagna S. Gregorio e diritto del padre di vedere e tenere con sé i figli quando vorrà, previo accordo con la madre, congruo preavviso telefonico e compatibilmente alle esigenze scolastiche e agli impegni extrascolastici dei minori;
in caso di disaccordo, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli due volte a settimana, nei giorni di Martedì
e Giovedì e, precisamente, (nel periodo scolastico) il figlio dalle ore 18.30 alle ore 21.30 e il _1 figlio dalle ore 17.00 alle ore 21.30 provvedendo ad andare a prendere questo ultimo dal ER corso di basket e/o dalla scuola, mentre in estate entrambi i figli dalle ore 19.00 alle ore 22.30; nel fine settimana dalle ore 16.00 del Sabato alle ore 21.00 della Domenica a settimana alterne;
nelle festività pasquali ad anni alterni la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo l'intera giornata;
nelle festività natalizie per cinque giorni consecutivi comprendendo ad anni alterni il Natale e il
Capodanno e, pertanto, dal 24 Dicembre al 28 Dicembre e dal 31 Dicembre al 6 Gennaio;
durante le vacanze estive per 7 giorni consecutivi nel mese di Agosto da concordare con l'altro genitore entro il 30 Giugno;
eventuali cambi di programma dovranno essere comunicati con preavviso di almeno tre giorni;
nel giorno del compleanno dei figli minori, ad anni alterni a pranzo o a cena. Salvo diversa volontà congiunta dei coniugi;
5. Obbligo del signor di corrispondere alla moglie un contributo per il Parte_2 mantenimento dei figli di €. 300,00 per ciascun figlio ed €. 100,00 per la moglie, quindi, la somma complessiva di €. 700.00 da corrispondere a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT (FOI).
6. Il signor si obbliga altresì a saldare il prestito assunto per l'acquisto del Parte_2 motorino in uso al figlio Scooter Aprilia 50 e a sostenere per intero il costo dell'assicurazione _1 del mezzo;
7. Il signor si obbliga altresì a sostenere nella misura del 100%: Parte_2
- le spese connesse e/o collegate all'esercizio dell'attività sportiva praticata attualmente da entrambi i figli ossia il Basket che verranno anticipatamente corrisposte alla moglie, previa comunicazione al padre del giorno previsto per il dovuto pagamento;
- le spese mensili per le visite dermatologiche del figlio e le spese necessarie per l'acquisto _1 delle relative creme curative che verranno anticipatamente corrisposte alla moglie, previa comunicazione al padre del giorno dell'appuntamento presso il medico curante e ogniqualvolta il minore verrà accompagnato dalla signora Pt_1
8. I coniugi si obbligano a sostenere le spese straordinarie per i figli minori, nella misura del
50% ciascuno, secondo il regime indicato nel Protocollo del Consiglio Nazionale Forense;
9. il Signor autorizza sin d'ora la signora a chiedere e ottenere il versamento Pt_2 Pt_1 integrale dell'Assegno Unico e Universale spettante per ciascun figlio.
10. Entrambi i genitori avranno cura di salvaguardare il benessere psicofisico dei figli minori, i quali hanno diritto
• alla bigenitorialità: sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori;
• a non essere coinvolti nelle discussioni tra i genitori;
• a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro;
• a non essere usati come un messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori.
11. I minori potranno instaurare e coltivare i contatti con l'eventuale nuovo compagno/a di vita prescelto dal genitore, a condizione che della nuova relazione sentimentale venga previamente e chiaramente edotto l'altro genitore, procedendo se del caso a un concordato e graduale programma di inserimento della nuova figura, chiarendone il ruolo accanto a quello del genitore, nel rispetto della volontà e desiderio del minore e, comunque, a condizione che i suddetti rapporti garantiscano allo stesso una serena ed equilibrata crescita affettivo-relazionale, senza creare alcuna forma di destabilizzazione e/o pericolo e, soprattutto, a condizione che non sia di nocumento al rapporto con l'altro genitore.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127-ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473-bis. 51 comma 3 c.p.c.
In data 13.05.2024 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione consensuale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alla legge e all'interesse dei figli minori _1
e , stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi istanze indicate in ricorso ER dalle parti e che le stesse hanno confermato all'udienza del 5.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., insistendo nel ricorso a firma congiunta per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e dichiarando, altresì, che non intendono riconciliarsi.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
*
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., così statuisce:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: ), nata Parte_1 C.F._1
a Piazza Armerina il 16.02.1985 e (C.F.: ), nato a [...]_2 C.F._2
Armerina il 14.07.1981, che hanno contratto matrimonio concordatario in Piazza Armerina in data
20.08.2005, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell' Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Piazza Armerina, Atto n. 44, Parte II, Serie B, Anno 2005;
- omologa le condizioni di separazione inerenti ai figli minori, e , ed ai rapporti _1 Persona_3 economici e provvede in conformità alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il
12.04.2024, riportate in parte motiva;
- ordina all' Ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 4.9.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G.V.G. sopra indicato, avente ad oggetto separazione personale, promossa da
(C.F.: ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Marlene Muscarà;
e da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Annamaria
Spinello;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 13.05.2024 ha espresso parere favorevole.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'ordinanza emessa in data 30.04.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12.04.2024, i coniugi e premesso di Parte_1 Parte_2 avere contratto matrimonio concordatario in Piazza Armerina, in data 20.08.2005, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Piazza Armerina,
Numero 44, Parte II, Serie B, Anno 2005, precisando che dall'unione coniugale sono nati i figli _1
(nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]), hanno chiesto la pronuncia di ER separazione personale stante il venir meno dell'affectio coniugalis e il sopraggiungere di condizioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e della comunione matrimoniale.
La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle seguenti condizioni:
1. Accertare e dichiarare la separazione tra e , autorizzando i Parte_2 Parte_1 coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Piazza Armerina di annotare l'emananda separazione dei coniugi a margine dell'atto di matrimonio;
3. Assegnare la casa coniugale sita a Piazza Armerina in contrada Montagna San Gregorio snc alla moglie Signora per abitarla unitamente ai figli. Entrambi i genitori prestano sin d'ora Pt_1 il consenso alla futura determinazione dei legittimi attuali proprietari della casa coniugale di trasferirne il titolo di proprietà ad entrambi i figli della coppia, laddove l'operazione appaia vantaggiosa e conveniente per gli stessi;
4. Disporre l'affidamento condiviso dei minori (nato a [...] il [...]) e _1 ER
(nato a [...] il [...]) ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre che abiterà la casa coniugale sita a P. Armerina in c.da Montagna S. Gregorio e diritto del padre di vedere e tenere con sé i figli quando vorrà, previo accordo con la madre, congruo preavviso telefonico e compatibilmente alle esigenze scolastiche e agli impegni extrascolastici dei minori;
in caso di disaccordo, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli due volte a settimana, nei giorni di Martedì
e Giovedì e, precisamente, (nel periodo scolastico) il figlio dalle ore 18.30 alle ore 21.30 e il _1 figlio dalle ore 17.00 alle ore 21.30 provvedendo ad andare a prendere questo ultimo dal ER corso di basket e/o dalla scuola, mentre in estate entrambi i figli dalle ore 19.00 alle ore 22.30; nel fine settimana dalle ore 16.00 del Sabato alle ore 21.00 della Domenica a settimana alterne;
nelle festività pasquali ad anni alterni la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo l'intera giornata;
nelle festività natalizie per cinque giorni consecutivi comprendendo ad anni alterni il Natale e il
Capodanno e, pertanto, dal 24 Dicembre al 28 Dicembre e dal 31 Dicembre al 6 Gennaio;
durante le vacanze estive per 7 giorni consecutivi nel mese di Agosto da concordare con l'altro genitore entro il 30 Giugno;
eventuali cambi di programma dovranno essere comunicati con preavviso di almeno tre giorni;
nel giorno del compleanno dei figli minori, ad anni alterni a pranzo o a cena. Salvo diversa volontà congiunta dei coniugi;
5. Obbligo del signor di corrispondere alla moglie un contributo per il Parte_2 mantenimento dei figli di €. 300,00 per ciascun figlio ed €. 100,00 per la moglie, quindi, la somma complessiva di €. 700.00 da corrispondere a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT (FOI).
6. Il signor si obbliga altresì a saldare il prestito assunto per l'acquisto del Parte_2 motorino in uso al figlio Scooter Aprilia 50 e a sostenere per intero il costo dell'assicurazione _1 del mezzo;
7. Il signor si obbliga altresì a sostenere nella misura del 100%: Parte_2
- le spese connesse e/o collegate all'esercizio dell'attività sportiva praticata attualmente da entrambi i figli ossia il Basket che verranno anticipatamente corrisposte alla moglie, previa comunicazione al padre del giorno previsto per il dovuto pagamento;
- le spese mensili per le visite dermatologiche del figlio e le spese necessarie per l'acquisto _1 delle relative creme curative che verranno anticipatamente corrisposte alla moglie, previa comunicazione al padre del giorno dell'appuntamento presso il medico curante e ogniqualvolta il minore verrà accompagnato dalla signora Pt_1
8. I coniugi si obbligano a sostenere le spese straordinarie per i figli minori, nella misura del
50% ciascuno, secondo il regime indicato nel Protocollo del Consiglio Nazionale Forense;
9. il Signor autorizza sin d'ora la signora a chiedere e ottenere il versamento Pt_2 Pt_1 integrale dell'Assegno Unico e Universale spettante per ciascun figlio.
10. Entrambi i genitori avranno cura di salvaguardare il benessere psicofisico dei figli minori, i quali hanno diritto
• alla bigenitorialità: sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori;
• a non essere coinvolti nelle discussioni tra i genitori;
• a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro;
• a non essere usati come un messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori.
11. I minori potranno instaurare e coltivare i contatti con l'eventuale nuovo compagno/a di vita prescelto dal genitore, a condizione che della nuova relazione sentimentale venga previamente e chiaramente edotto l'altro genitore, procedendo se del caso a un concordato e graduale programma di inserimento della nuova figura, chiarendone il ruolo accanto a quello del genitore, nel rispetto della volontà e desiderio del minore e, comunque, a condizione che i suddetti rapporti garantiscano allo stesso una serena ed equilibrata crescita affettivo-relazionale, senza creare alcuna forma di destabilizzazione e/o pericolo e, soprattutto, a condizione che non sia di nocumento al rapporto con l'altro genitore.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127-ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473-bis. 51 comma 3 c.p.c.
In data 13.05.2024 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione consensuale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alla legge e all'interesse dei figli minori _1
e , stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi istanze indicate in ricorso ER dalle parti e che le stesse hanno confermato all'udienza del 5.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., insistendo nel ricorso a firma congiunta per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e dichiarando, altresì, che non intendono riconciliarsi.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
*
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., così statuisce:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: ), nata Parte_1 C.F._1
a Piazza Armerina il 16.02.1985 e (C.F.: ), nato a [...]_2 C.F._2
Armerina il 14.07.1981, che hanno contratto matrimonio concordatario in Piazza Armerina in data
20.08.2005, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell' Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Piazza Armerina, Atto n. 44, Parte II, Serie B, Anno 2005;
- omologa le condizioni di separazione inerenti ai figli minori, e , ed ai rapporti _1 Persona_3 economici e provvede in conformità alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il
12.04.2024, riportate in parte motiva;
- ordina all' Ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 4.9.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta