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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 04/02/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte Appello Torino
1^ Sezione Civile
\
R.G. N. 1192/2021
CRON.
REP.CV.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO - SEZIONE I^ CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Emanuela GERMANO CORTESE PRESIDENTE
Dott. Corrado CROCI CONSIGLIERE Oggetto:
Contratti bancari Dott.ssa Maria Cristina FAEDDA GIUDICE AUSILIARIO REL. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa in sede di appello da
, residente in [...], nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello dall'avv. Paolo Di
Mauro, elettivamente domiciliato in Torino Corso Peschiera n. 83 presso lo studio dell'avv. Fabrizio
Sgandurra , - Parte appellante -
Contro in persona del legale , con sede in Modena, cod. fisc. e P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa in fora di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione del giudizio di primo grado dall'avv. Federica Nicolini presso il cui studio in Reggio Emilia P.zza Fontanesi, n. 2, è elettivamente domiciliata, - Parte appellata ed appellante incidentale-
Udienza Collegiale di p.c. del 16.4.2024.
Conclusioni delle parti
Per Parte Appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Autorità Giudiziaria, contrariis reiectis, in riforma ed interazione dell'ordinanza ex art.
702 ter cpc. resa dal Tribunale di Torino - GI dott.ssa Vitrò in data 01/10/2021, emessa nel procedimento (ricorso ex art. 702bis cpc) recante R.G. 23215/2020, comunicata dalla Cancelleria a mezzo PEC in data 02/01/2021, viste le conclusioni in primo grado dell'appellante (ut supra riportate),
1 così provvedere: previe le opportune declaratorie sia in fatto che in diritto, in parziale riforma ed integrazione della suindicata ordinanza: 1) accertata e dichiarata la nullità del contratto per cui è causa per violazione dell'art. 644 c.p. e della L. n. 108 del 1996, per l'effetto, dichiararne la conseguente conversione da oneroso a gratuito - condannando - quale Ente CP_1
subentrato nel relativo rapporto contrattuale - alla restituzione ex art. 1815 co 2 cc, del complessivo importo di €.8.187,57 (euro ottomilacentoottantasette/57 oltre interessi (sulla originaria domanda in primo grado), legali dalla costituzione in mora (PEC del 25.07.2019 - All.14 RIC), nonché legali in misura moratoria ex art. 1284 co 4 cc dalla domanda giudiziale in primo grado 2) riformare la liquidazione delle spese in primo grado in ottemperanza al DM 55/2014 e succ. mod. e int. (anche per la fase stragiudiziale della mediazione di cui all'art. 25bis), sia alla luce del maggior importo a liquidarsi (avendo il Giudice di prime cure evidentemente ancorato detta liquidazione al minor importo riconosciuto), sia in ragione della auspicata riforma in ordine al mancato accoglimento totale della domanda e sia infine in riferimento alla mancata condanna al pagamento delle spese di CTP, quantificate in atto in €. 300,00, e delle spese di mediazione ed iscrizione a ruolo. 3) Con vittoria di spese competenze del presente grado da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Per parte appellata ed appellante incidentale:
“ Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte: 1) dichiarare infondato e comunque rigettare l'appello ex adverso promosso dal Sig. ; 2) Parte_1
Accogliere, per effetto del rigetto dell'appello principale, le domande formulate da in primo CP_1
grado, di seguito riportate: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis, nel merito: rigettarsi in ogni caso le domande tutte avanzate dal ricorrente in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto e in ogni caso non provate. In ogni caso, con vittoria di spese, anche generali, e compensi oltre agli accessori di legge. 3) In accoglimento dell'appello incidentale promosso da , CP_1
riformare l'Ordinanza del Tribunale di Torino dell'1.10.2021 Rep. 9865/2021 del 2.10.2021 nella parte in cui ha erroneamente affermato la sussistenza di interessi di interessi usurari per euro 1.678,59 e la sussistenza di un TEG applicato al contratto pari al 23,47% 4) Con condanna del Sig. Parte_1
a restituire a l'importo di euro 1.678,74 (di cui euro 1.578,74 corrisposti al Sig. CP_1 Parte_1
ed euro 100 corrisposti, per conto del Sig. , in virtù della compensazione delle spese di Parte_1
lite, all'erario per la registrazione della sentenza effettuata integralmente da per un complessivo CP_1
2 di euro) e con condanna del difensore distrattario del Sig. , avv. Di Mauro Paolo, a Parte_1
restituire a l'importo complessivo di euro 2.042,77 oggetto delle spese legali pagate da in CP_1 CP_1
esecuzione della Ordinanza di primo grado. 5) In ogni caso, con vittoria di spese, anche generali, e compensi oltre agli accessori di legge.”
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702 bis cpc, il signor aveva convenuto in giudizio la Parte_1 CP_1
quale successore della “Banca Popolare dell'Emilia-Romagna scarl” al fine di far accertare la
[...]
nullità ex art. 1815 CC dell'accordo sottoscritto l'8.9.2004 (estinto anticipatamente il 20.1.2009) per esser stato il contratto: “... erogato con applicazione di TEG, pari al 23,47% ...” che, in quanto tale, era da considerarsi usuraio essendo il tasso soglia del periodo pari al 17,775%.
La domanda era stata istruita con documenti ed una CTP nella quale erano esposti i dati contrattuali e l'elaborazione di essi ai fini della determinazione del tasso applicato con la conclusione che, appunto, con l'inclusione nel calcolo del TEG (indicazione non presente nel contratto) di tutti i costi del finanziamento, il tasso soglia era risultato superato.
Aveva quindi concluso il ricorrente chiedendo che il Tribunale di Torino, dichiarasse l'usurarietà del mutuo e la conseguente sanzione della sua gratuità con condanna della banca alla restituzione di tutti gli interessi già corrisposti e delle spese per complessivi € 8.187,57.
In via gradata il ricorrente aveva domandato, previa declaratoria di nullità/vessatorietà delle clausole di irripetibilità dei costi, il suo diritto alla ripetizione di € 1.765,15.
Aveva infine concluso per la condanna, in ogni caso, al pagamento sia degli interessi legali dalla prima costituzione in mora sia degli interessi moratori ex art. 1284 – 4° comma – CC dalla domanda giudiziale e spese di lite da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Con tempestiva comparsa si era costituita in giudizio la convenuta contestando la CP_1
domanda (“... La normativa applicabile al contratto è, pertanto, quella che era in essere alla data del perfezionamento del rapporto (quindi all'8.2.2004) ed in tale contesto: 1) è esclusa ogni rilevanza della questione afferente i costi del contratto di finanziamento mediante cessione del quinto, perché la normativa (peraltro neppure citata ex adverso, laddove la difesa avversaria si è limitata ad una richiesta generica, priva di causa petendi, non avendo argomentato nulla in merito alla pretesa formulata in via subordinata di ottenere la restituzione dei costi contrattuali) in vigore nel 2004 escludeva legittimamente la restituzione di somme in caso di estinzione anticipata;
2) è esclusa ogni
3 rilevanza riguardante la pretesa usura, perché, a tacer d'altro, la normativa applicabile escludeva espressamente che le assicurazioni in caso morte, invalidità, infermità e disoccupazione (obbligatorie per legge nei contratti di cessione dei quinto, così come sono obbligatorie le imposte e tasse per le quali l'art. 644 c.p. ne esclude la rilevanza per il calcolo del TEG) rientrassero nel calcolo del TEG, fermo restando che, in ogni caso, resterebbe esclusa la gratuità dell'intero finanziamento pretesa dal
Ricorrente...”) con anche il richiamo ai principi enunciati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 19597/2020.
Aveva quindi contestato la fondatezza della richiesta relativa agli interessi anche per l'inesistenza di una formale atto di messa in mora quale quello indicato dal ricorrente ed aveva negato alcun diritto in capo a quest'ultimo per l'ottenimento del rimborso delle spese della CTP.
All'esito di una istruttoria esclusivamente documentale, il Tribunale di Torino, richiamando le risultanze della CTP (“...i conteggi riportati in perizia e richiamati all'interno del ricorso introduttivo, non venivano specificatamente contestati dalla difesa avversaria, e pertanto si ritengono accertati e veritieri...”) ha accertato l'usurarietà del contratto e condannato la banca convenuta alla restituzione delle somme versate a titolo di interessi (“... secondo quanto riportato in perizia di parte è emerso che il TEG applicato nel contratto in questione – tenuto conto della inclusione della polizza assicurativa - risulta essere pari a 23,47% identificando un superamento del tasso soglia del 17,77 %. Gli interessi usurai accertati vengono quantificati all'interno del predetto documento nell'importo di Euro 1.678,59
...”), ma ha rigettato le ulteriori domande del ricorrente applicando l'insegnamento di Cassazione
SS.UU. n. 19597/2020 (“... le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 19597/2020, hanno chiarito che la sanzione dell'usura riguarda i soli interessi usurai e non la gratuità dell'intero rapporto.
Condizione la medesima che esclude a tutti gli effetti, la restituzione da parte dell'Istituto di credito di ulteriori somme corrisposte e relative a commissioni e spese...”).
Infine, ritenendo una parziale soccombenza reciproca, ha compensato per la metà le spese di lite liquidando detta percentuale.
L'appello e l'appello incidentale
Con tempestivo atto di citazione, il signor ha impugnato l'ordinanza del 1.10.2021 su RG Pt_1
23215/2020, censurando il capo di essa con il quale il Tribunale di Torino ha rigettato le sue domande di condanna alla ripetizione delle somme ulteriori rispetto agli interessi ed ha lamentato l'omissione di pronuncia sia in merito al riconoscimento degli interessi (“... con l'impugnata Ordinanza il Giudice di
4 prime cure condannava “al pagamento in favore del Sig. della somma di Euro Parte_1
1.678,59, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo” Pur conscio che detta ultima espressione possa essere pacificamente interpretata a favore dell'applicabilità della richiesta, si evidenzia come la stessa sia foriera di contestazione tra le parti sia in riferimento alla decorrenza e sia in riferimento all'applicabilità del tasso di cui al detto comma 4...”) sia in relazione alla condanna al rimborso delle spese di CTP. Ha contestato infine anche la ritenuta soccombenza parziale che, in punto spese di lite, aveva condotto alla parziale compensazione.
Con comparsa contenente anche l'appello incidentale, si è costituita nel presente grado CP_1
contestando la fondatezza della censura svolta dall'appellante in quanto “... le conseguenze della presenza di interessi moratori sono chiaramente dettate dalla legge e la stessa prevede espressamente che in caso di pattuizione di interessi usurari non sono dovuti interessi (e non dice che quanto preteso ex adverso in merito alla non debenza “anche” delle spese)...” ed anche la conclusione assunta in relazione all'applicabilità dell'art. 1284 – 4° comma – CC con riferimento ad un atto che la controparte individua come “atto di messa in mora” ma che tale non è. Quindi espone gli argomenti a sostegno del suo gravame premettendo che la decisione del Tribunale di riconoscere la debenza delle somme a titolo di interessi è viziata da un errato presupposto: la circostanza di ritenere non contestati i conteggi contenuti nella CTP prodotta.
, infatti, evidenzia come nella comparsa di costituzione in primo grado abbia espressamente CP_1
formulato la contestazione che sfugge al Tribunale (alla pagina 17 “... Si contesta espressamente la perizia di parte depositata ex adverso (doc. 9 ricorrente), poiché redatta in modo arbitrario e del tutto erronee sia nelle premesse sia nelle conclusioni. Si contesta altresì il doc. 8 di parte ricorrente, in quanto documento totalmente erroneo nelle premesse, nei dati utilizzati, e nelle conclusioni. La perizia, così come il doc. 8 di parte ricorrente, indicano dati non veritieri e si rappresenta gravemente erronea in fatto in diritto, giungendo a conclusioni del tutto errate e non fondate sui corretti principi invece applicabili, giungendo a conclusioni apodittiche, applicando formule insistenti e pretendendo conseguenze non sorrette da alcun corretto principio giuridico. In altri termini, la relazione avversaria si rappresenta del tutto apodittica, non conforme alle reali risultanze di fatto ed ai principi giuridici che regolamentano la fattispecie e, in quanto tale chiaramente illegittima, per quanto sopra esposto, sia in punto ai dati considerati sia ai metodi di calcolo e sia in punto ai principi applicati...”) e, non avendo il ricorrente dedotto CTU la domanda è rimasta priva di riscontro documentale.
5 Conclude chiedendo la riforma dell'ordinanza impugnata, il rigetto della domanda proposta dal signor e la condanna alla restituzione delle somme versate allo stesso, ed al procuratore Parte_1
antistatario, in esecuzione della decisione del Tribunale di Torino.
Confermate le rispettive conclusioni l'appello è stato trattenuto in decisione e la Corte con ordinanza del 19.9.2023 ha disposto procedersi a CTU contabile con il seguente quesito:
“Il C.T.U. letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti, acquisito se del caso e nei limiti dell'art. 198
c.p.c. ogni altro documento contabile utile ai fini della ricostruzione del conteggio dei rapporti di dare
e avere tra le parti, verifichi se il contratto di finanziamento (doc. 1 di parte appellante nel fascicolo del primo grado) abbia previsto o meno, al momento della sua stipulazione, tassi usurari (ex legge
108/1996), provvedendo a tal fine a predisporre due conteggi separati, l'uno contemplante anche il costo della polizza assicurativa ivi indicata (pari a € 1.745,52), e l'altro con esclusione del predetto costo”.
In data 1.2.2024 il consulente ha depositato l'elaborato peritale e l'appello, con assegnazione di nuovi termini per comparse e repliche è stato trattenuto in decisione all'udienza del 16.4.2024.
Motivi della decisione
È oggetto di indagine il contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio sottoscritto l'8 settembre 2004 dal signor con l'allora Banca Popolare dell'Emilia-Romagna scarl, Parte_1
oggi . Detto contratto aveva ad oggetto l'erogazione della somma di € 18.720,00 che il CP_1
mutuatario si era impegnato a restituire in 72 rate mensili, tutte di eguale importo (€ 260,00); il contratto è stato estinto anticipatamente il 20 gennaio 2009. L'odierno appellante, originario ricorrente, aveva lamentato l'usurarietà del mutuo e la conseguente sanzione di gratuità di esso ex art. 1815 CC, con richiesta di ripetizione di quanto illecitamente percepito dalla banca mutuante.
Il Tribunale ha accertato la usurarietà del finanziamento ma ha ritenuto nulle le sole clausole relative alla determinazione degli interessi, limitando solo a detta voce la condanna alla restituzione di quanto versato.
Gli appelli, principale ed incidentale, impongono una rivisitazione dell'intero oggetto del giudizio, quindi la Corte è tenuta a verificare se il percorso logico - argomentativo del primo giudice (che ha accertato la presenza di usura nel contratto stipulato per via dell'inclusione, nel calcolo, delle spese relative all'assicurazione obbligatoria ritenendo non contestata la consulenza di parte allegata al ricorso) sia coerente con il sistema normativo da applicare, con una indagine che deve prendere le
6 mosse proprio dalla legittimità o meno dell'inclusione di dette spese “... nel novero delle voci economiche rilevanti ...” ai fini del riscontro di usurarietà dei negozi di credito (cfr. Cassazione sez. I^
8806/2017) e delle conseguenze che dall'eventuale accertamento ne deriverebbero.
Sostanzialmente a detto ultimo profilo sono infatti riconducibili i motivi dell'appellante che, inoltre, reputa non chiara la decisione del Tribunale laddove ha indicato quale data di decorrenza per il calcolo degli interessi quella della domanda giudiziale, senza alcun riferimento all'art. 1284, 4° comma, CC in ordine al tasso da applicare.
Ritiene la Corte che, sulla scorta di principi di carattere generale (“...la centralità sistematica della norma dell'art. 644 in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante non può non valere, peraltro, pure per l'intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell'usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia..., così
Cassazione sez. I^ n. 8806/2017) è indubbia, nel sistema, la centralità della fattispecie usuraria di cui all'art. 644 cp ed il raccordo, ad essa, di tutte le altre disposizioni che intervengono in materia (ivi compresi i DM e le Istruzioni di Banca D'Italia); e ciò con riguardo ad una coerente interpretazione sistematica della norma contenuta nell'art. 644 - 5° comma - cod. pen. che, testualmente, esclude, per la determinazione del tasso usuraio, le sole somme relative ad imposte e tasse.
Sul presupposto che, evidentemente, si tratti di spese direttamente collegate all'erogazione del credito.
L'orientamento del Giudice di legittimità, del tutto condiviso dalla Corte, è da ritenersi oltretutto consolidato (Cassazione sez. I^ n. 22458/2018, sez. II^ n. 17466/2020, sez. VI^ n. 37058/2021 tutte pronunciate in fattispecie di contratti di finanziamento con cessione del quinto).
Anche se imposto, il costo della polizza è quindi un onere che il mutuatario deve sostenere per poter legittimamente accedere al prestito e, ai fini dell'art. 644 c.p., deve essere considerato per la valutazione di usurarietà del rapporto, come del resto riconosciuto anche dalla Banca d'Italia alla luce delle istruzioni per la formazione del TEGM relativo ai rapporti delle caratteristiche di quello sub judice, a partire dal 1.1.2010.
Chiarito quanto appena esposto, il motivo di appello formulato dal signor , relativo all'errore Pt_1
in cui sarebbe incorso il primo giudice laddove, pur riconoscendo la natura usuraia del finanziamento, ha dichiarato la nullità solo parziale del contratto e rigettato la domanda di ripetizione delle somme
7 versate dall'odierno appellante per gli oneri ulteriori e comunque collegati al finanziamento, deve essere accolto.
Sul punto questa Corte ha già avuto modo di esprimersi (sentenze nn. 1524/2019 pubblicata il
18.9.2019, 1144/2020 pubblicata il 20.11.2020 e 703/2023 pubblicata il 14.7.2023) e non emergono motivi o circostanze idonee a modificare il convincimento raggiunto posto che sono esaurienti e condivise le osservazioni svolte dal Collegio di Coordinamento ABF (decisione 8.6.2018 n. 12830), in base alle quali “... il riferimento esplicito all'art. 1815, secondo comma cod. civ. contenuto nell'art. 1 del D.L. n. 394/2000 e l''inciso “comunque convenuti, a qualsiasi titolo” manifestano in modo palese la volontà del legislatore di stabilire uno stretto collegamento tra la norma civile e quella penale e, quindi, di interpretare, nella configurabilità dell'usura, il concetto di interessi in maniera onnicomprensiva, includendovi – anche ai fini civilistici - tutti i costi elencati nel 4° comma dell'art. 644 cod. pen. e cioè commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito…” con la conseguenza logica che, se le spese di assicurazione vanno calcolate ai fini della configurabilità dell'usura, debbono poi necessariamente essere considerate anche ai fini della sanzione che ne deriva essendo sufficiente, e necessario, il loro collegamento diretto con l'erogazione del credito, collegamento la cui dimostrazione, provata con qualsiasi mezzo, si rinviene anche nella contestualità tra dette spese e l'erogazione del finanziamento.
Nel caso in esame, dalla documentazione in atti, riscontrata dal CTU che ha risposto al quesito sottopostogli in maniera esaustiva, emerge, oltre alla natura usuraria del finanziamento, che l'importo versato dall'appellante per interessi, spese ed oneri tutti collegati all'operazione ammonta ad €
8.186,94, a fronte della domanda di € 8.187,67 come indicata nella CTP richiamata dall'appellante.
Circostanza questa che, nel complesso (contestazione generica dell'importo risultato invece corretto e reiterazione della contestazione senza dettagli anche in questo grado del giudizio, il tutto in un contesto nel quale la giurisprudenza è, come esposto, univoca e consolidata) è valutata dalla Corte ai fini della ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 96, 3° comma, cpc e che determina la condanna della banca soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata a titolo di sanzione di carattere pubblicistico, senza che risulti necessario il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave previsto nei precedenti commi (Cass. Sez. 3, n.
22208 del 04/08/2021; Sez. 6 - 3, n. 29812 del 18/11/2019), somma ragionevolmente quantificabile in
€ 1.000,00.
8 Parte appellante chiede inoltre che sulle somme oggetto di ripetizione siano riconosciuti anche gli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, 4° comma, CC avendo il primo giudice sì, riconosciutane la debenza al tasso legale ma senza specificazione, ed anche, indicando come decorrenza, la data della domanda.
E' principio più volte enunciato dalla Suprema Corte e condiviso da questo giudice, quello per il quale in tema di ripetizione di indebito, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di ripetizione,
l'espressione dal giorno della domanda contenuta nell'art. 2033 CC non vada intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale ma invece è atta a ricomprendere anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 CC (cfr. Cassazione SS.UU 13.6.2019 n.
15895, Cassazione sez. 1^, 20.6.2023 n. 17572 e 11.4.2024 n. 9757). Come anche deve essere accolta la domanda relativa al tasso di interesse applicabile, quello di cui all'art. 1284, 4° comma, CC, alla luce anche della recente indicazione della Suprema Corte (Cassazione sez. 3^, 3.1.2023 n. 61: “il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo
d'applicazione.”).
Alla luce delle considerazioni svolte, esaustive ai fini della decisione e assorbenti rispetto alle questioni ulteriori non espressamente trattate, l'appello deve essere accolto, anche in relazione alla domanda di riforma dell'ordinanza in punto spese del giudizio, e l'appello incidentale rigettato.
Spese processuali
Le spese processuali del primo e secondo grado, in applicazione del principio della soccombenza e non sussistendo motivi di compensazione neppure parziale, si pongono a carico dell'appellata- appellante incidentale. La liquidazione si effettua secondo le indicazioni desumibili dalla normativa attualmente vigente, ai valori medi, tenuto conto dell'attività concretamente svolta, del valore effettivo e della difficoltà della controversia.
Si riconoscono pertanto, per il primo grado, € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva ed € 1.701,00 per la fase decisionale e così per l'importo complessivo di € 3.397,00 oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, l'IVA e CPA come per legge ed il rimborso degli esborsi per €
167,30; per il presente grado, € 1.134,00, per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, €
9 1.843,00 per la fase istruttoria ed € 1.911,00 per la fase decisionale, e così per l'importo complessivo di € 5.809,00, oltre il rimborso forfetario nella misura del 15%, l'IVA e CPA come per legge ed il rimborso degli esborsi documentati per € 382,50, non risultando in atti documentazione idonea per le spese di CTP (pro forma privo di data).
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato versato dall'appellante incidentale, ex art.13 DPR n.115/2002, considerata l'infondatezza dell'appello incidentale.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'art. 96, 3° comma, cpc.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, Sezione 1^ civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello incidentale proposto da avverso l'ordinanza del Parte_1 CP_1
Tribunale di Torino, resa e pubblicata in data 1.10.2021 su RG 23215/2020, ogni contraria istanza disattesa, accoglie l'appello principale proposto da e condanna alla Parte_1 CP_1
restituzione, in favore di della somma di € 8.186,94 oltre interessi legali ex art. 1284, Parte_1
4°comma CC, dalla data della messa in mora al saldo;
rigetta l'appello incidentale proposto da;
CP_1
condanna l'appellata al pagamento, in favore della controparte signor CP_1 Parte_1
, della somma di € 1000,00 ex art. 96, 3° comma, cpc;
[...]
condanna al pagamento delle spese del giudizio che liquida, per il primo grado in € CP_1
3.397,00, oltre esborsi documentati per € 167,30 e per il presente grado in € 5.809,00 oltre esborsi per € 382,50 e ne dispone la distrazione a favore del procuratore, avv. Paolo Di Mauro, dichiaratosi antistatario;
pone definitivamente a carico di le spese di CTU liquidate. CP_1
sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ex art.13 DPR n.115/2002 a carico dell'appellante incidentale, . CP_1
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 30 gennaio 2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore La Presidente dott.ssa Maria Cristina Faedda dott.ssa Emanuela Germano Cortese
10
1^ Sezione Civile
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R.G. N. 1192/2021
CRON.
REP.CV.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO - SEZIONE I^ CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Emanuela GERMANO CORTESE PRESIDENTE
Dott. Corrado CROCI CONSIGLIERE Oggetto:
Contratti bancari Dott.ssa Maria Cristina FAEDDA GIUDICE AUSILIARIO REL. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa in sede di appello da
, residente in [...], nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello dall'avv. Paolo Di
Mauro, elettivamente domiciliato in Torino Corso Peschiera n. 83 presso lo studio dell'avv. Fabrizio
Sgandurra , - Parte appellante -
Contro in persona del legale , con sede in Modena, cod. fisc. e P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa in fora di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione del giudizio di primo grado dall'avv. Federica Nicolini presso il cui studio in Reggio Emilia P.zza Fontanesi, n. 2, è elettivamente domiciliata, - Parte appellata ed appellante incidentale-
Udienza Collegiale di p.c. del 16.4.2024.
Conclusioni delle parti
Per Parte Appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Autorità Giudiziaria, contrariis reiectis, in riforma ed interazione dell'ordinanza ex art.
702 ter cpc. resa dal Tribunale di Torino - GI dott.ssa Vitrò in data 01/10/2021, emessa nel procedimento (ricorso ex art. 702bis cpc) recante R.G. 23215/2020, comunicata dalla Cancelleria a mezzo PEC in data 02/01/2021, viste le conclusioni in primo grado dell'appellante (ut supra riportate),
1 così provvedere: previe le opportune declaratorie sia in fatto che in diritto, in parziale riforma ed integrazione della suindicata ordinanza: 1) accertata e dichiarata la nullità del contratto per cui è causa per violazione dell'art. 644 c.p. e della L. n. 108 del 1996, per l'effetto, dichiararne la conseguente conversione da oneroso a gratuito - condannando - quale Ente CP_1
subentrato nel relativo rapporto contrattuale - alla restituzione ex art. 1815 co 2 cc, del complessivo importo di €.8.187,57 (euro ottomilacentoottantasette/57 oltre interessi (sulla originaria domanda in primo grado), legali dalla costituzione in mora (PEC del 25.07.2019 - All.14 RIC), nonché legali in misura moratoria ex art. 1284 co 4 cc dalla domanda giudiziale in primo grado 2) riformare la liquidazione delle spese in primo grado in ottemperanza al DM 55/2014 e succ. mod. e int. (anche per la fase stragiudiziale della mediazione di cui all'art. 25bis), sia alla luce del maggior importo a liquidarsi (avendo il Giudice di prime cure evidentemente ancorato detta liquidazione al minor importo riconosciuto), sia in ragione della auspicata riforma in ordine al mancato accoglimento totale della domanda e sia infine in riferimento alla mancata condanna al pagamento delle spese di CTP, quantificate in atto in €. 300,00, e delle spese di mediazione ed iscrizione a ruolo. 3) Con vittoria di spese competenze del presente grado da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Per parte appellata ed appellante incidentale:
“ Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte: 1) dichiarare infondato e comunque rigettare l'appello ex adverso promosso dal Sig. ; 2) Parte_1
Accogliere, per effetto del rigetto dell'appello principale, le domande formulate da in primo CP_1
grado, di seguito riportate: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis, nel merito: rigettarsi in ogni caso le domande tutte avanzate dal ricorrente in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto e in ogni caso non provate. In ogni caso, con vittoria di spese, anche generali, e compensi oltre agli accessori di legge. 3) In accoglimento dell'appello incidentale promosso da , CP_1
riformare l'Ordinanza del Tribunale di Torino dell'1.10.2021 Rep. 9865/2021 del 2.10.2021 nella parte in cui ha erroneamente affermato la sussistenza di interessi di interessi usurari per euro 1.678,59 e la sussistenza di un TEG applicato al contratto pari al 23,47% 4) Con condanna del Sig. Parte_1
a restituire a l'importo di euro 1.678,74 (di cui euro 1.578,74 corrisposti al Sig. CP_1 Parte_1
ed euro 100 corrisposti, per conto del Sig. , in virtù della compensazione delle spese di Parte_1
lite, all'erario per la registrazione della sentenza effettuata integralmente da per un complessivo CP_1
2 di euro) e con condanna del difensore distrattario del Sig. , avv. Di Mauro Paolo, a Parte_1
restituire a l'importo complessivo di euro 2.042,77 oggetto delle spese legali pagate da in CP_1 CP_1
esecuzione della Ordinanza di primo grado. 5) In ogni caso, con vittoria di spese, anche generali, e compensi oltre agli accessori di legge.”
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702 bis cpc, il signor aveva convenuto in giudizio la Parte_1 CP_1
quale successore della “Banca Popolare dell'Emilia-Romagna scarl” al fine di far accertare la
[...]
nullità ex art. 1815 CC dell'accordo sottoscritto l'8.9.2004 (estinto anticipatamente il 20.1.2009) per esser stato il contratto: “... erogato con applicazione di TEG, pari al 23,47% ...” che, in quanto tale, era da considerarsi usuraio essendo il tasso soglia del periodo pari al 17,775%.
La domanda era stata istruita con documenti ed una CTP nella quale erano esposti i dati contrattuali e l'elaborazione di essi ai fini della determinazione del tasso applicato con la conclusione che, appunto, con l'inclusione nel calcolo del TEG (indicazione non presente nel contratto) di tutti i costi del finanziamento, il tasso soglia era risultato superato.
Aveva quindi concluso il ricorrente chiedendo che il Tribunale di Torino, dichiarasse l'usurarietà del mutuo e la conseguente sanzione della sua gratuità con condanna della banca alla restituzione di tutti gli interessi già corrisposti e delle spese per complessivi € 8.187,57.
In via gradata il ricorrente aveva domandato, previa declaratoria di nullità/vessatorietà delle clausole di irripetibilità dei costi, il suo diritto alla ripetizione di € 1.765,15.
Aveva infine concluso per la condanna, in ogni caso, al pagamento sia degli interessi legali dalla prima costituzione in mora sia degli interessi moratori ex art. 1284 – 4° comma – CC dalla domanda giudiziale e spese di lite da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Con tempestiva comparsa si era costituita in giudizio la convenuta contestando la CP_1
domanda (“... La normativa applicabile al contratto è, pertanto, quella che era in essere alla data del perfezionamento del rapporto (quindi all'8.2.2004) ed in tale contesto: 1) è esclusa ogni rilevanza della questione afferente i costi del contratto di finanziamento mediante cessione del quinto, perché la normativa (peraltro neppure citata ex adverso, laddove la difesa avversaria si è limitata ad una richiesta generica, priva di causa petendi, non avendo argomentato nulla in merito alla pretesa formulata in via subordinata di ottenere la restituzione dei costi contrattuali) in vigore nel 2004 escludeva legittimamente la restituzione di somme in caso di estinzione anticipata;
2) è esclusa ogni
3 rilevanza riguardante la pretesa usura, perché, a tacer d'altro, la normativa applicabile escludeva espressamente che le assicurazioni in caso morte, invalidità, infermità e disoccupazione (obbligatorie per legge nei contratti di cessione dei quinto, così come sono obbligatorie le imposte e tasse per le quali l'art. 644 c.p. ne esclude la rilevanza per il calcolo del TEG) rientrassero nel calcolo del TEG, fermo restando che, in ogni caso, resterebbe esclusa la gratuità dell'intero finanziamento pretesa dal
Ricorrente...”) con anche il richiamo ai principi enunciati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 19597/2020.
Aveva quindi contestato la fondatezza della richiesta relativa agli interessi anche per l'inesistenza di una formale atto di messa in mora quale quello indicato dal ricorrente ed aveva negato alcun diritto in capo a quest'ultimo per l'ottenimento del rimborso delle spese della CTP.
All'esito di una istruttoria esclusivamente documentale, il Tribunale di Torino, richiamando le risultanze della CTP (“...i conteggi riportati in perizia e richiamati all'interno del ricorso introduttivo, non venivano specificatamente contestati dalla difesa avversaria, e pertanto si ritengono accertati e veritieri...”) ha accertato l'usurarietà del contratto e condannato la banca convenuta alla restituzione delle somme versate a titolo di interessi (“... secondo quanto riportato in perizia di parte è emerso che il TEG applicato nel contratto in questione – tenuto conto della inclusione della polizza assicurativa - risulta essere pari a 23,47% identificando un superamento del tasso soglia del 17,77 %. Gli interessi usurai accertati vengono quantificati all'interno del predetto documento nell'importo di Euro 1.678,59
...”), ma ha rigettato le ulteriori domande del ricorrente applicando l'insegnamento di Cassazione
SS.UU. n. 19597/2020 (“... le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 19597/2020, hanno chiarito che la sanzione dell'usura riguarda i soli interessi usurai e non la gratuità dell'intero rapporto.
Condizione la medesima che esclude a tutti gli effetti, la restituzione da parte dell'Istituto di credito di ulteriori somme corrisposte e relative a commissioni e spese...”).
Infine, ritenendo una parziale soccombenza reciproca, ha compensato per la metà le spese di lite liquidando detta percentuale.
L'appello e l'appello incidentale
Con tempestivo atto di citazione, il signor ha impugnato l'ordinanza del 1.10.2021 su RG Pt_1
23215/2020, censurando il capo di essa con il quale il Tribunale di Torino ha rigettato le sue domande di condanna alla ripetizione delle somme ulteriori rispetto agli interessi ed ha lamentato l'omissione di pronuncia sia in merito al riconoscimento degli interessi (“... con l'impugnata Ordinanza il Giudice di
4 prime cure condannava “al pagamento in favore del Sig. della somma di Euro Parte_1
1.678,59, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo” Pur conscio che detta ultima espressione possa essere pacificamente interpretata a favore dell'applicabilità della richiesta, si evidenzia come la stessa sia foriera di contestazione tra le parti sia in riferimento alla decorrenza e sia in riferimento all'applicabilità del tasso di cui al detto comma 4...”) sia in relazione alla condanna al rimborso delle spese di CTP. Ha contestato infine anche la ritenuta soccombenza parziale che, in punto spese di lite, aveva condotto alla parziale compensazione.
Con comparsa contenente anche l'appello incidentale, si è costituita nel presente grado CP_1
contestando la fondatezza della censura svolta dall'appellante in quanto “... le conseguenze della presenza di interessi moratori sono chiaramente dettate dalla legge e la stessa prevede espressamente che in caso di pattuizione di interessi usurari non sono dovuti interessi (e non dice che quanto preteso ex adverso in merito alla non debenza “anche” delle spese)...” ed anche la conclusione assunta in relazione all'applicabilità dell'art. 1284 – 4° comma – CC con riferimento ad un atto che la controparte individua come “atto di messa in mora” ma che tale non è. Quindi espone gli argomenti a sostegno del suo gravame premettendo che la decisione del Tribunale di riconoscere la debenza delle somme a titolo di interessi è viziata da un errato presupposto: la circostanza di ritenere non contestati i conteggi contenuti nella CTP prodotta.
, infatti, evidenzia come nella comparsa di costituzione in primo grado abbia espressamente CP_1
formulato la contestazione che sfugge al Tribunale (alla pagina 17 “... Si contesta espressamente la perizia di parte depositata ex adverso (doc. 9 ricorrente), poiché redatta in modo arbitrario e del tutto erronee sia nelle premesse sia nelle conclusioni. Si contesta altresì il doc. 8 di parte ricorrente, in quanto documento totalmente erroneo nelle premesse, nei dati utilizzati, e nelle conclusioni. La perizia, così come il doc. 8 di parte ricorrente, indicano dati non veritieri e si rappresenta gravemente erronea in fatto in diritto, giungendo a conclusioni del tutto errate e non fondate sui corretti principi invece applicabili, giungendo a conclusioni apodittiche, applicando formule insistenti e pretendendo conseguenze non sorrette da alcun corretto principio giuridico. In altri termini, la relazione avversaria si rappresenta del tutto apodittica, non conforme alle reali risultanze di fatto ed ai principi giuridici che regolamentano la fattispecie e, in quanto tale chiaramente illegittima, per quanto sopra esposto, sia in punto ai dati considerati sia ai metodi di calcolo e sia in punto ai principi applicati...”) e, non avendo il ricorrente dedotto CTU la domanda è rimasta priva di riscontro documentale.
5 Conclude chiedendo la riforma dell'ordinanza impugnata, il rigetto della domanda proposta dal signor e la condanna alla restituzione delle somme versate allo stesso, ed al procuratore Parte_1
antistatario, in esecuzione della decisione del Tribunale di Torino.
Confermate le rispettive conclusioni l'appello è stato trattenuto in decisione e la Corte con ordinanza del 19.9.2023 ha disposto procedersi a CTU contabile con il seguente quesito:
“Il C.T.U. letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti, acquisito se del caso e nei limiti dell'art. 198
c.p.c. ogni altro documento contabile utile ai fini della ricostruzione del conteggio dei rapporti di dare
e avere tra le parti, verifichi se il contratto di finanziamento (doc. 1 di parte appellante nel fascicolo del primo grado) abbia previsto o meno, al momento della sua stipulazione, tassi usurari (ex legge
108/1996), provvedendo a tal fine a predisporre due conteggi separati, l'uno contemplante anche il costo della polizza assicurativa ivi indicata (pari a € 1.745,52), e l'altro con esclusione del predetto costo”.
In data 1.2.2024 il consulente ha depositato l'elaborato peritale e l'appello, con assegnazione di nuovi termini per comparse e repliche è stato trattenuto in decisione all'udienza del 16.4.2024.
Motivi della decisione
È oggetto di indagine il contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio sottoscritto l'8 settembre 2004 dal signor con l'allora Banca Popolare dell'Emilia-Romagna scarl, Parte_1
oggi . Detto contratto aveva ad oggetto l'erogazione della somma di € 18.720,00 che il CP_1
mutuatario si era impegnato a restituire in 72 rate mensili, tutte di eguale importo (€ 260,00); il contratto è stato estinto anticipatamente il 20 gennaio 2009. L'odierno appellante, originario ricorrente, aveva lamentato l'usurarietà del mutuo e la conseguente sanzione di gratuità di esso ex art. 1815 CC, con richiesta di ripetizione di quanto illecitamente percepito dalla banca mutuante.
Il Tribunale ha accertato la usurarietà del finanziamento ma ha ritenuto nulle le sole clausole relative alla determinazione degli interessi, limitando solo a detta voce la condanna alla restituzione di quanto versato.
Gli appelli, principale ed incidentale, impongono una rivisitazione dell'intero oggetto del giudizio, quindi la Corte è tenuta a verificare se il percorso logico - argomentativo del primo giudice (che ha accertato la presenza di usura nel contratto stipulato per via dell'inclusione, nel calcolo, delle spese relative all'assicurazione obbligatoria ritenendo non contestata la consulenza di parte allegata al ricorso) sia coerente con il sistema normativo da applicare, con una indagine che deve prendere le
6 mosse proprio dalla legittimità o meno dell'inclusione di dette spese “... nel novero delle voci economiche rilevanti ...” ai fini del riscontro di usurarietà dei negozi di credito (cfr. Cassazione sez. I^
8806/2017) e delle conseguenze che dall'eventuale accertamento ne deriverebbero.
Sostanzialmente a detto ultimo profilo sono infatti riconducibili i motivi dell'appellante che, inoltre, reputa non chiara la decisione del Tribunale laddove ha indicato quale data di decorrenza per il calcolo degli interessi quella della domanda giudiziale, senza alcun riferimento all'art. 1284, 4° comma, CC in ordine al tasso da applicare.
Ritiene la Corte che, sulla scorta di principi di carattere generale (“...la centralità sistematica della norma dell'art. 644 in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante non può non valere, peraltro, pure per l'intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell'usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia..., così
Cassazione sez. I^ n. 8806/2017) è indubbia, nel sistema, la centralità della fattispecie usuraria di cui all'art. 644 cp ed il raccordo, ad essa, di tutte le altre disposizioni che intervengono in materia (ivi compresi i DM e le Istruzioni di Banca D'Italia); e ciò con riguardo ad una coerente interpretazione sistematica della norma contenuta nell'art. 644 - 5° comma - cod. pen. che, testualmente, esclude, per la determinazione del tasso usuraio, le sole somme relative ad imposte e tasse.
Sul presupposto che, evidentemente, si tratti di spese direttamente collegate all'erogazione del credito.
L'orientamento del Giudice di legittimità, del tutto condiviso dalla Corte, è da ritenersi oltretutto consolidato (Cassazione sez. I^ n. 22458/2018, sez. II^ n. 17466/2020, sez. VI^ n. 37058/2021 tutte pronunciate in fattispecie di contratti di finanziamento con cessione del quinto).
Anche se imposto, il costo della polizza è quindi un onere che il mutuatario deve sostenere per poter legittimamente accedere al prestito e, ai fini dell'art. 644 c.p., deve essere considerato per la valutazione di usurarietà del rapporto, come del resto riconosciuto anche dalla Banca d'Italia alla luce delle istruzioni per la formazione del TEGM relativo ai rapporti delle caratteristiche di quello sub judice, a partire dal 1.1.2010.
Chiarito quanto appena esposto, il motivo di appello formulato dal signor , relativo all'errore Pt_1
in cui sarebbe incorso il primo giudice laddove, pur riconoscendo la natura usuraia del finanziamento, ha dichiarato la nullità solo parziale del contratto e rigettato la domanda di ripetizione delle somme
7 versate dall'odierno appellante per gli oneri ulteriori e comunque collegati al finanziamento, deve essere accolto.
Sul punto questa Corte ha già avuto modo di esprimersi (sentenze nn. 1524/2019 pubblicata il
18.9.2019, 1144/2020 pubblicata il 20.11.2020 e 703/2023 pubblicata il 14.7.2023) e non emergono motivi o circostanze idonee a modificare il convincimento raggiunto posto che sono esaurienti e condivise le osservazioni svolte dal Collegio di Coordinamento ABF (decisione 8.6.2018 n. 12830), in base alle quali “... il riferimento esplicito all'art. 1815, secondo comma cod. civ. contenuto nell'art. 1 del D.L. n. 394/2000 e l''inciso “comunque convenuti, a qualsiasi titolo” manifestano in modo palese la volontà del legislatore di stabilire uno stretto collegamento tra la norma civile e quella penale e, quindi, di interpretare, nella configurabilità dell'usura, il concetto di interessi in maniera onnicomprensiva, includendovi – anche ai fini civilistici - tutti i costi elencati nel 4° comma dell'art. 644 cod. pen. e cioè commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito…” con la conseguenza logica che, se le spese di assicurazione vanno calcolate ai fini della configurabilità dell'usura, debbono poi necessariamente essere considerate anche ai fini della sanzione che ne deriva essendo sufficiente, e necessario, il loro collegamento diretto con l'erogazione del credito, collegamento la cui dimostrazione, provata con qualsiasi mezzo, si rinviene anche nella contestualità tra dette spese e l'erogazione del finanziamento.
Nel caso in esame, dalla documentazione in atti, riscontrata dal CTU che ha risposto al quesito sottopostogli in maniera esaustiva, emerge, oltre alla natura usuraria del finanziamento, che l'importo versato dall'appellante per interessi, spese ed oneri tutti collegati all'operazione ammonta ad €
8.186,94, a fronte della domanda di € 8.187,67 come indicata nella CTP richiamata dall'appellante.
Circostanza questa che, nel complesso (contestazione generica dell'importo risultato invece corretto e reiterazione della contestazione senza dettagli anche in questo grado del giudizio, il tutto in un contesto nel quale la giurisprudenza è, come esposto, univoca e consolidata) è valutata dalla Corte ai fini della ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 96, 3° comma, cpc e che determina la condanna della banca soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata a titolo di sanzione di carattere pubblicistico, senza che risulti necessario il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave previsto nei precedenti commi (Cass. Sez. 3, n.
22208 del 04/08/2021; Sez. 6 - 3, n. 29812 del 18/11/2019), somma ragionevolmente quantificabile in
€ 1.000,00.
8 Parte appellante chiede inoltre che sulle somme oggetto di ripetizione siano riconosciuti anche gli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, 4° comma, CC avendo il primo giudice sì, riconosciutane la debenza al tasso legale ma senza specificazione, ed anche, indicando come decorrenza, la data della domanda.
E' principio più volte enunciato dalla Suprema Corte e condiviso da questo giudice, quello per il quale in tema di ripetizione di indebito, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di ripetizione,
l'espressione dal giorno della domanda contenuta nell'art. 2033 CC non vada intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale ma invece è atta a ricomprendere anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 CC (cfr. Cassazione SS.UU 13.6.2019 n.
15895, Cassazione sez. 1^, 20.6.2023 n. 17572 e 11.4.2024 n. 9757). Come anche deve essere accolta la domanda relativa al tasso di interesse applicabile, quello di cui all'art. 1284, 4° comma, CC, alla luce anche della recente indicazione della Suprema Corte (Cassazione sez. 3^, 3.1.2023 n. 61: “il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo
d'applicazione.”).
Alla luce delle considerazioni svolte, esaustive ai fini della decisione e assorbenti rispetto alle questioni ulteriori non espressamente trattate, l'appello deve essere accolto, anche in relazione alla domanda di riforma dell'ordinanza in punto spese del giudizio, e l'appello incidentale rigettato.
Spese processuali
Le spese processuali del primo e secondo grado, in applicazione del principio della soccombenza e non sussistendo motivi di compensazione neppure parziale, si pongono a carico dell'appellata- appellante incidentale. La liquidazione si effettua secondo le indicazioni desumibili dalla normativa attualmente vigente, ai valori medi, tenuto conto dell'attività concretamente svolta, del valore effettivo e della difficoltà della controversia.
Si riconoscono pertanto, per il primo grado, € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva ed € 1.701,00 per la fase decisionale e così per l'importo complessivo di € 3.397,00 oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, l'IVA e CPA come per legge ed il rimborso degli esborsi per €
167,30; per il presente grado, € 1.134,00, per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, €
9 1.843,00 per la fase istruttoria ed € 1.911,00 per la fase decisionale, e così per l'importo complessivo di € 5.809,00, oltre il rimborso forfetario nella misura del 15%, l'IVA e CPA come per legge ed il rimborso degli esborsi documentati per € 382,50, non risultando in atti documentazione idonea per le spese di CTP (pro forma privo di data).
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato versato dall'appellante incidentale, ex art.13 DPR n.115/2002, considerata l'infondatezza dell'appello incidentale.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'art. 96, 3° comma, cpc.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, Sezione 1^ civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello incidentale proposto da avverso l'ordinanza del Parte_1 CP_1
Tribunale di Torino, resa e pubblicata in data 1.10.2021 su RG 23215/2020, ogni contraria istanza disattesa, accoglie l'appello principale proposto da e condanna alla Parte_1 CP_1
restituzione, in favore di della somma di € 8.186,94 oltre interessi legali ex art. 1284, Parte_1
4°comma CC, dalla data della messa in mora al saldo;
rigetta l'appello incidentale proposto da;
CP_1
condanna l'appellata al pagamento, in favore della controparte signor CP_1 Parte_1
, della somma di € 1000,00 ex art. 96, 3° comma, cpc;
[...]
condanna al pagamento delle spese del giudizio che liquida, per il primo grado in € CP_1
3.397,00, oltre esborsi documentati per € 167,30 e per il presente grado in € 5.809,00 oltre esborsi per € 382,50 e ne dispone la distrazione a favore del procuratore, avv. Paolo Di Mauro, dichiaratosi antistatario;
pone definitivamente a carico di le spese di CTU liquidate. CP_1
sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ex art.13 DPR n.115/2002 a carico dell'appellante incidentale, . CP_1
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 30 gennaio 2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore La Presidente dott.ssa Maria Cristina Faedda dott.ssa Emanuela Germano Cortese
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