Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 04/07/2025, n. 5058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5058 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05058/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05765/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5765 del 2024, proposto da
PP RT, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio eletto presso il suo studio in OL, via dei Mille, 16;
contro
Polizia Locale – Unità Operativa Tutela Edilizia (U.O.T.E) - Comune di OL, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Gabriele Romano, con domicilio eletto presso lo studio Carolina Fanni in OL, p.zza Municipio;
per l'ottemperanza
a) all’ordinanza n.7036/2023, pubblicata il 19 dicembre 2023, del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, OL, Sezione Settima, nel procedimento iscritto al n. 1896/2023 di R.G., notificata al Comune di OL (Na) c/o avvocati costituiti, a mezzo PEC, in data 19 dicembre 2023;
b) alla sentenza n. 3636/2024, pubblicata il 10 giugno 2024, del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, OL, Sezione Settima, nel procedimento iscritto al n. 1896/2023 di R.G.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di OL;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame l’avvocato RT ha chiesto l’ottemperanza delle statuizioni giudiziali di condanna contenute nella ordinanza cautelare di questo TAR n. 7036, pubblicata il 19 dicembre 2023, oltre che nella sentenza n. 3636, pubblicata il 10 giugno 2024, entrambe relative alle spese di lite liquidate in suo favore, quale antistatario della parte ricorrente nel giudizio r.g. n. 1896/2023, sia per la fase cautelare (€ 1.000,00, oltre accessori di legge) che di merito (€ 2.500,00, oltre accessori di legge).
Rappresenta il ricorrente che, da ultimo, l’amministrazione comunale ha incontestatamente provveduto al pagamento delle sole somme liquidate da questo TAR nel provvedimento conclusivo del giudizio (sentenza n. 3636/2024) mentre non è ancora intervenuto il pagamento delle somme liquidate nella fase cautelare.
Dunque, il ricorrente ha concluso affinché questo Tribunale disponga gli opportuni provvedimenti per l'esecuzione delle statuizioni di condanna di cui all’ordinanza n.7036/2023, e, in particolare, ordini all’Amministrazione resistente di provvedere al pagamento in suo favore, per il titolo di cui in motivazione, delle spese ivi liquidate ed attribuite oltre gli interessi dovuti come per legge, con nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione e con condanna della P.A. al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), D.Lgs. 104/2010.
2. Si è costituito il Comune di OL che si è opposto all’accoglimento del ricorso, rimarcando di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto in esecuzione del Sentenza T.A.R. Campania Sezione Settima n. 636/2024 (per la somma complessiva di euro 4.290,00 corrisposta in favore dell’avv. PP RT, quale “antistatario Wind Tre spa, a titolo di pagamento delle spese di giudizio ed accessori”).
3. Alla Camera di Consiglio del 5 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è in parte improcedibile, segnatamente, in relazione alla richiesta di ottemperanza alla sentenza n. 636/2024, essendo incontroverso che l’interesse del ricorrente risulta soddisfatto con l’intervenuto pagamento delle spese di lite liquidate in sentenza, a seguito del riconoscimento quale debito fuori bilancio da parte del Comune di OL, con Delibera di C.C. n. 141/2024.
5. Ciò posto, il ricorso è per il resto fondato.
5.1 Alla luce della documentazione versata in atti, essendo incontroverso che non ha ancora avuto esecuzione, quanto alla parte relativa alle spese, l’ordinanza cautelare della Sezione n. 7036/23, non appellata, come da attestazione in atti, permane evidentemente l’interesse del ricorrente a conseguire il pagamento delle somme liquidate a tale titolo in suo favore, nella qualità di procuratore distrattario, conservando di regola la pronuncia cautelare sulle spese la sua efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio a mente dell’art. 57 c.p.a.
5.2 In proposito, il Collegio rileva che sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo alla possibilità di conseguire l’esecuzione dei provvedimenti esecutivi del g.a. ai sensi dell’art.112, comma 2, lett. b) c.p.a. ed essendo ad oggi anche venuta meno per il Comune di OL la causa di sospensione delle procedure esecutive ex art. 243/bis TUEL n. 267/2000 e artt. 888 e 889 L. 205/2017.
5.3 Deve, pertanto, ordinarsi all’intimata Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato, nella parte in cui non ha ancora avuto attuazione.
5.4 Si designa sin d’ora quale Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Prefetto di OL, con facoltà di delega, il quale, decorso infruttuosamente il termine assegnato all’Amministrazione ed entro sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inottemperanza, compirà tutti gli atti necessari all’esecuzione dell’ordinanza in questa sede azionata; le spese per la funzione commissariale, qualora in concreto dovute, vengono poste a carico del Comune di OL.
Nel caso in cui vi sia stata l’inerzia dell’Amministrazione resistente, il predetto commissario ad acta provvederà inoltre a trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti.
5.5 Quanto alla domanda di applicazione della cd. astreinte, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., questo Collegio ritiene che non sussistano ragioni ostative alla sua applicazione, neppure sotto il profilo della manifesta iniquità.
Quanto alla decorrenza della penalità di mora va precisato che, alla stregua del nuovo testo della citata lett. e) dell'art. 114 del c.p.a., le astreintes, tenuto conto della loro funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorrono dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore.
La penalità di mora cesserà all'atto dell'eventuale insediamento del commissario ad acta o al dì del soddisfo, se anteriore.
A tal uopo la parte ricorrente va onerata di richiedere l'intervento sostitutivo del commissario ad acta nel termine di quindici giorni dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione per provvedere, con la precisazione che, in mancanza, cesseranno gli effetti della condanna alle astreintes (Tar Campania OL, sez. V, sent. 500 del 2020)..
5.6 Il ricorso va dunque accolto nei limiti e nei termini innanzi precisati.
6. Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – OL (Sezione Settima) accoglie in parte il ricorso in epigrafe nei limiti e nei termini precisati in parte motiva e, per l’effetto, ordina al Comune di OL di dare esecuzione alla ordinanza cautelare di questo TAR n. 7036, pubblicata il 19 dicembre 2023, provvedendo al pagamento delle spese di lite ivi liquidate in favore dell’avv. RT, quale procuratore antistatario, corrispondendo anche quanto dovutogli ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. secondo le modalità e nei limiti indicati in motivazione.
Nomina il Commissario ad acta come in motivazione.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione alle parti e al Commissario ad acta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Grazia D'Alterio | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO