Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 25 aprile 1981 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 15 giugno 2022 |
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Sezione I – Dei modi e delle forme dell'espropriazione forzata in generale Cumulo dei mezzi di espropriazione Il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma, su opposizione del debitore, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza non impugnabile, può limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina. Se è iniziata anche l'esecuzione immobiliare, l'ordinanza è pronunciata dal giudice di quest'ultima. Leggi il commento -> Giudice dell'esecuzione L'espropriazione è diretta da un giudice [Codice di procedura civile 16, 26, 560, 562, 569, 578, 587, 590, 593, 596, …
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- difetto di giurisdizione·
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- art. 20 cod. proc. pen·
- giudice militare·
- applicabilità·
- giurisdizioni speciali·
- giurisdizione
Versioni del testo
- Capo I : Amministrazione della pubblica sicurezza e coordinamento delle forze di polizia
- Art. 1. (Attribuzioni del Ministro dell'interno)
Il Ministro dell'interno e' responsabile della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed e' autorita' nazionale di pubblica sicurezza. Ha l'alta direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e coordina in materia i compiti e le attivita' delle forze di polizia.
Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Restano ferme le competenze del Consiglio dei ministri previste dalle leggi vigenti. - Art. 2. (Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica)
Il Ministro dell'interno espleta i propri compiti in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica avvalendosi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.