TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/11/2025, n. 5695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5695 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2413/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Venera Condorelli Presidente
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2413/2020 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio”
PROMOSSA DA
, nato a [...] in data [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Catania, Via San Filippo Neri n. 4, presso C.F._1
lo studio dell'avv. MASSIMINO STEFANO e dell'avv. ARCIFA GABRIELLA, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] in data [...], cod. fisc.: CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Catania, C.so Italia n. 208, presso lo studio dell'avv. MIRABELLA
DIEGO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
1 Con il parere del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto a NTGA Li TI (CT) in data 2.6.1988 con
[...]
. CP_1
Dall'unione coniugale sono nati i figli , in data 21.09.1994, e Persona_1 Per_2
, in data 30.01.2003.
[...]
Il ricorrente ha esposto che le parti si sono separate con sentenza di separazione n. 515/2012
pronunciata da questo Tribunale in data 20.2.2012, e che da allora non si sono più riconciliate.
Ha chiesto di confermare le statuizioni contenute nella sentenza della separazione, nello specifico l'affidamento condiviso della figlia minorenne con collocamento presso la resistente, e di porre a suo carico il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore della figlia all'epoca minorenne dell'importo di Euro 200,00, oltre il pagamento del 50% Persona_2
delle spese straordinarie, di porre a carico della resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore del figlio maggiorenne ma economicamente non Persona_1
autosufficiente, dell'importo di Euro 200,00 e nulla statuire in ordine alla richiesta di un assegno mensile di mantenimento in favore della resistente.
Si è costituita in giudizio , aderendo alla domanda volta a pronunciare CP_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ha chiesto di porre a carico del ricorrente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore della figlia all'epoca minorenne dell'importo di Euro Persona_2
400,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie e il pagamento di un assegno mensile divorzile in suo favore dell'importo di Euro 100,00.
2 Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va rilevato che la figlia è divenuta maggiorenne nel corso del procedimento, Persona_2
e pertanto nulla va disposto in ordine al suo affidamento e al suo collocamento.
Le parti, inoltre, concordano sulla circostanza che il figlio , maggiorenne, Persona_1
sia economicamente autosufficiente e che abbia costituito un autonomo nucleo familiare in
Piemonte, e pertanto le domande che lo riguardano vanno ritenute abbandonate.
Nella memoria ex art. 183 c. VI n. 1 c.p.c. del 14.10.2021, il ricorrente ha esposto che la figlia ha iniziato a lavorare come commessa, chiedendo di non porre a suo carico alcun assegno mensile di mantenimento in suo favore.
Nel corso della fase istruttoria, all'udienza del 20.9.2022 è stato escusso il teste Tes_1
che ha dichiarato, testualmente: “lavora presso il bar Macrì di Catania Ognina;
è
[...] Per_2
figlia di mio fratello ”; il teste , alla stessa udienza, ha esposto, Pt_1 Testimone_2
testualmente: “so che mia cugina [ ] lavora da Macrì ad Ognina, questo lo so Persona_2
perché me lo ha detto mio zio, io l'avevo lasciata che lavorava in una gioielleria ma poi c'è
stata una rapina e non so cosa sia successo”.
Sempre alla stessa udienza, ha esposto di aver lavorato in una gioielleria, Persona_2
che attualmente lavora con contratto part time come cassiera presso il bar Macrì di Catania,
percependo la retribuzione di Euro 600,00 circa al mese, e che è iscritta al corso di laurea in
Lettere Moderne dell'Università degli studi di Catania.
3 Ebbene, la domanda con cui la resistente ha chiesto di porre a carico del ricorrente un assegno in favore della figlia maggiorenne ma economicamente non Persona_2
autosufficiente, e pertanto confermare parzialmente le precedenti statuizioni, è infondata e va rigettata.
Avendo la figlia attualmente 22 anni, la resistente avrebbe dovuto dimostrare la sua effettiva mancanza di indipendenza economica e la sua eventuale ricerca di una occupazione, e in tal modo eventualmente fondare la sua domanda volta al riconoscimento di un assegno mensile di mantenimento.
Infatti, secondo recente orientamento giurisprudenziale, “l'obbligo di mantenimento legale
della prole cessa con la maggiore età del figlio in concomitanza all'acquisto della capacità di
agire e della libertà di autodeterminazione;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove
stabilito dal giudice, ed è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza
economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile
impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato
nella ricerca di un lavoro” (Cass. Civ., sez. I, 14.8.2020 n. 17183; si v., altresì, Cass. Civ., sez.
VI, 29.12.2020 n. 29779).
Invero, la figlia stessa ha riferito di aver già lavorato in una gioielleria e che attualmente lavora come cassiera, e di conseguenza si può considerare che la figlia sia ormai entrata nel mondo del lavoro, pur non beneficiando di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Va, inoltre, considerato che non è stato prodotto in giudizio alcun documento, e conseguentemente nulla è stato provato, in ordine alla iscrizione della figlia al corso di laurea in
Lettere Moderne dell'Università degli studi di Catania, alla sua carriera accademica e agli esami eventualmente superati.
Va, pertanto, dichiarato non dovuto il pagamento, posto a carico del ricorrente, dell'assegno mensile di mantenimento in favore della figlia maggiorenne con decorrenza Persona_2
dalla data del 14.10.2021, allorquando il ricorrente ha esposto la superiore circostanza nel contesto della memoria ex art. 183 c. VI n. 1 c.p.c.
4 La domanda della resistente volta a porre a carico del ricorrente il pagamento di un assegno divorzile in suo favore appare infondata e va rigettata.
All'udienza del 20.9.2022 è stato escusso il teste che ha esposto che la Testimone_1
resistente ha sempre svolto l'attività di parrucchiera e ha dichiarato, testualmente: “ho
constatato, inoltre, che lavorava presso un'altra parrucchiera di fronte alla Posta di via
Pacinotti, e lo so perché ci sono andata io;
ricordo che è stato circa 4-5 anni fa”; il teste
[...]
, alla stessa udienza, ha esposto, testualmente: “l'ho vista che lavorava presso una Tes_2
parrucchiera in v.le IO PI perché dovevo consegnare una cosa alla titolare
[...]
e ho visto che la signora lavorava lì, questo circa due anni fa, prima del CP_2 CP_1
Covid”.
La resistente ha esposto di soffrire di alcune patologie alle mani, e ha prodotto certificati,
non rilasciati da strutture sanitarie pubbliche, dai quali si evince, nello specifico dal certificato del 30.5.2017, che è afflitta dalla sindrome di De QU al polso destro con dito a scatto e sindrome carpale in forma iniziale, e si evince altresì, nello specifico dal certificato del
21.10.2021, che è afflitta da rizoartrosi bilaterale e Sindrome del Tunnel Carpale (STC)
bilaterale.
Tuttavia, a tali certificati, alcuni anche risalenti, non è stata accompagnata altra e più recente documentazione medica.
Inoltre, le parti non hanno depositato le loro dichiarazioni reddituali, e tale profilo appare rilevante soprattutto con riferimento alla resistente, in ragione della proposta domanda di un assegno divorzile da porre a carico del ricorrente e in suo favore.
Inoltre, la resistente nulla ha esposto in ordine ad un eventuale peggioramento delle sue condizioni economiche rispetto al momento della pronuncia della separazione giudiziale.
Orbene, secondo costante orientamento giurisprudenziale, “l'assegno di divorzio, avente
funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che
lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del
divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze
5 familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per
esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi
sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive” (Cass.
Civ., sez. I, 11.10.2024 n. 26520).
Nel caso di specie, la resistente non ha fornito alcun elemento di prova in ordine alla sussistenza dell'eventuale sacrificio da parte sua in favore delle esigenze familiari e del ricorrente.
Va, poi, considerato che la resistente nulla ha provato in ordine al profilo assistenziale necessario per la previsione di un assegno divorzile, non apparendo sussistere una situazione di bisogno.
I profili esaminati appaiono assorbenti delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a NTGA Li TI
(CT) in data 2.6.1988, tra e , trascritto nel Parte_1 CP_1
registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di NTGA Li TI (CT)
dell'anno 1988 al N. 49 della Parte II, Serie A, alle condizioni specificate in motivazione;
dichiara non dovuto il pagamento dell'assegno mensile di mantenimento posto a carico del ricorrente e in favore della figlia maggiorenne con Parte_1 Persona_2
decorrenza dal 14.10.2021;
rigetta le altre domande;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NTGA Li TI (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
6 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 21 Novembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Venera Condorelli
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Venera Condorelli Presidente
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2413/2020 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio”
PROMOSSA DA
, nato a [...] in data [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Catania, Via San Filippo Neri n. 4, presso C.F._1
lo studio dell'avv. MASSIMINO STEFANO e dell'avv. ARCIFA GABRIELLA, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] in data [...], cod. fisc.: CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Catania, C.so Italia n. 208, presso lo studio dell'avv. MIRABELLA
DIEGO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
1 Con il parere del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto a NTGA Li TI (CT) in data 2.6.1988 con
[...]
. CP_1
Dall'unione coniugale sono nati i figli , in data 21.09.1994, e Persona_1 Per_2
, in data 30.01.2003.
[...]
Il ricorrente ha esposto che le parti si sono separate con sentenza di separazione n. 515/2012
pronunciata da questo Tribunale in data 20.2.2012, e che da allora non si sono più riconciliate.
Ha chiesto di confermare le statuizioni contenute nella sentenza della separazione, nello specifico l'affidamento condiviso della figlia minorenne con collocamento presso la resistente, e di porre a suo carico il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore della figlia all'epoca minorenne dell'importo di Euro 200,00, oltre il pagamento del 50% Persona_2
delle spese straordinarie, di porre a carico della resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore del figlio maggiorenne ma economicamente non Persona_1
autosufficiente, dell'importo di Euro 200,00 e nulla statuire in ordine alla richiesta di un assegno mensile di mantenimento in favore della resistente.
Si è costituita in giudizio , aderendo alla domanda volta a pronunciare CP_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ha chiesto di porre a carico del ricorrente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore della figlia all'epoca minorenne dell'importo di Euro Persona_2
400,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie e il pagamento di un assegno mensile divorzile in suo favore dell'importo di Euro 100,00.
2 Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va rilevato che la figlia è divenuta maggiorenne nel corso del procedimento, Persona_2
e pertanto nulla va disposto in ordine al suo affidamento e al suo collocamento.
Le parti, inoltre, concordano sulla circostanza che il figlio , maggiorenne, Persona_1
sia economicamente autosufficiente e che abbia costituito un autonomo nucleo familiare in
Piemonte, e pertanto le domande che lo riguardano vanno ritenute abbandonate.
Nella memoria ex art. 183 c. VI n. 1 c.p.c. del 14.10.2021, il ricorrente ha esposto che la figlia ha iniziato a lavorare come commessa, chiedendo di non porre a suo carico alcun assegno mensile di mantenimento in suo favore.
Nel corso della fase istruttoria, all'udienza del 20.9.2022 è stato escusso il teste Tes_1
che ha dichiarato, testualmente: “lavora presso il bar Macrì di Catania Ognina;
è
[...] Per_2
figlia di mio fratello ”; il teste , alla stessa udienza, ha esposto, Pt_1 Testimone_2
testualmente: “so che mia cugina [ ] lavora da Macrì ad Ognina, questo lo so Persona_2
perché me lo ha detto mio zio, io l'avevo lasciata che lavorava in una gioielleria ma poi c'è
stata una rapina e non so cosa sia successo”.
Sempre alla stessa udienza, ha esposto di aver lavorato in una gioielleria, Persona_2
che attualmente lavora con contratto part time come cassiera presso il bar Macrì di Catania,
percependo la retribuzione di Euro 600,00 circa al mese, e che è iscritta al corso di laurea in
Lettere Moderne dell'Università degli studi di Catania.
3 Ebbene, la domanda con cui la resistente ha chiesto di porre a carico del ricorrente un assegno in favore della figlia maggiorenne ma economicamente non Persona_2
autosufficiente, e pertanto confermare parzialmente le precedenti statuizioni, è infondata e va rigettata.
Avendo la figlia attualmente 22 anni, la resistente avrebbe dovuto dimostrare la sua effettiva mancanza di indipendenza economica e la sua eventuale ricerca di una occupazione, e in tal modo eventualmente fondare la sua domanda volta al riconoscimento di un assegno mensile di mantenimento.
Infatti, secondo recente orientamento giurisprudenziale, “l'obbligo di mantenimento legale
della prole cessa con la maggiore età del figlio in concomitanza all'acquisto della capacità di
agire e della libertà di autodeterminazione;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove
stabilito dal giudice, ed è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza
economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile
impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato
nella ricerca di un lavoro” (Cass. Civ., sez. I, 14.8.2020 n. 17183; si v., altresì, Cass. Civ., sez.
VI, 29.12.2020 n. 29779).
Invero, la figlia stessa ha riferito di aver già lavorato in una gioielleria e che attualmente lavora come cassiera, e di conseguenza si può considerare che la figlia sia ormai entrata nel mondo del lavoro, pur non beneficiando di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Va, inoltre, considerato che non è stato prodotto in giudizio alcun documento, e conseguentemente nulla è stato provato, in ordine alla iscrizione della figlia al corso di laurea in
Lettere Moderne dell'Università degli studi di Catania, alla sua carriera accademica e agli esami eventualmente superati.
Va, pertanto, dichiarato non dovuto il pagamento, posto a carico del ricorrente, dell'assegno mensile di mantenimento in favore della figlia maggiorenne con decorrenza Persona_2
dalla data del 14.10.2021, allorquando il ricorrente ha esposto la superiore circostanza nel contesto della memoria ex art. 183 c. VI n. 1 c.p.c.
4 La domanda della resistente volta a porre a carico del ricorrente il pagamento di un assegno divorzile in suo favore appare infondata e va rigettata.
All'udienza del 20.9.2022 è stato escusso il teste che ha esposto che la Testimone_1
resistente ha sempre svolto l'attività di parrucchiera e ha dichiarato, testualmente: “ho
constatato, inoltre, che lavorava presso un'altra parrucchiera di fronte alla Posta di via
Pacinotti, e lo so perché ci sono andata io;
ricordo che è stato circa 4-5 anni fa”; il teste
[...]
, alla stessa udienza, ha esposto, testualmente: “l'ho vista che lavorava presso una Tes_2
parrucchiera in v.le IO PI perché dovevo consegnare una cosa alla titolare
[...]
e ho visto che la signora lavorava lì, questo circa due anni fa, prima del CP_2 CP_1
Covid”.
La resistente ha esposto di soffrire di alcune patologie alle mani, e ha prodotto certificati,
non rilasciati da strutture sanitarie pubbliche, dai quali si evince, nello specifico dal certificato del 30.5.2017, che è afflitta dalla sindrome di De QU al polso destro con dito a scatto e sindrome carpale in forma iniziale, e si evince altresì, nello specifico dal certificato del
21.10.2021, che è afflitta da rizoartrosi bilaterale e Sindrome del Tunnel Carpale (STC)
bilaterale.
Tuttavia, a tali certificati, alcuni anche risalenti, non è stata accompagnata altra e più recente documentazione medica.
Inoltre, le parti non hanno depositato le loro dichiarazioni reddituali, e tale profilo appare rilevante soprattutto con riferimento alla resistente, in ragione della proposta domanda di un assegno divorzile da porre a carico del ricorrente e in suo favore.
Inoltre, la resistente nulla ha esposto in ordine ad un eventuale peggioramento delle sue condizioni economiche rispetto al momento della pronuncia della separazione giudiziale.
Orbene, secondo costante orientamento giurisprudenziale, “l'assegno di divorzio, avente
funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che
lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del
divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze
5 familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per
esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi
sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive” (Cass.
Civ., sez. I, 11.10.2024 n. 26520).
Nel caso di specie, la resistente non ha fornito alcun elemento di prova in ordine alla sussistenza dell'eventuale sacrificio da parte sua in favore delle esigenze familiari e del ricorrente.
Va, poi, considerato che la resistente nulla ha provato in ordine al profilo assistenziale necessario per la previsione di un assegno divorzile, non apparendo sussistere una situazione di bisogno.
I profili esaminati appaiono assorbenti delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a NTGA Li TI
(CT) in data 2.6.1988, tra e , trascritto nel Parte_1 CP_1
registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di NTGA Li TI (CT)
dell'anno 1988 al N. 49 della Parte II, Serie A, alle condizioni specificate in motivazione;
dichiara non dovuto il pagamento dell'assegno mensile di mantenimento posto a carico del ricorrente e in favore della figlia maggiorenne con Parte_1 Persona_2
decorrenza dal 14.10.2021;
rigetta le altre domande;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NTGA Li TI (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
6 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 21 Novembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Venera Condorelli
7