Articolo 1847 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1846Articolo 1848
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9 ottobre 2010
Art. 1847. Computo del servizio effettivo 1. Il computo del servizio effettivo si effettua dalla data di assunzione del servizio sino a quella di cessazione dallo stesso. 2. Il tempo trascorso durante la sospensione dall'impiego e' computato in ragione della meta', ferma restando l'integrale non computabilita' dei periodi di detenzione per condanna penale, dei periodi di aspettativa per motivi privati e di quelli trascorsi in qualita' di richiamati senza assegni.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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