Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/08/2024, n. 21918
CASS
Sentenza 2 agosto 2024

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In tema di svincolo irregolare di prodotti in sospensione di accisa, la responsabilità fiscale del depositario ha natura oggettiva e non è derogabile se non nel caso di perdita fisica dei prodotti e, quindi, di materiale impossibilità di immissione nel consumo unionale, per cui, conformemente all'articolo 14, par. 1, della direttiva 92/12/CEE del 25 febbraio 1992, in caso di fatto illecito del terzo, rispetto al quale il responsabile stesso risulta del tutto estraneo, è esonerato da ogni responsabilità solo quando si verifica la distruzione o la perdita irrimediabile dei prodotti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/08/2024, n. 21918
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21918
    Data del deposito : 2 agosto 2024

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