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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 4519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4519 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 3891/2024 R.G., la Corte, con ordinanza depositata in data 17/01/2025, concedeva alle parti termine per espletare il procedimento di mediazione, ai sensi dell'art. 5 quater del D. Lgs. 28 del 2010, e disponeva, a norma dell'art. 127 ter co.
4 c.p.c., la sostituzione dell'udienza, mediante la concessione alle stesse del termine perentorio, per deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fino alle 09.30 del giorno 26.9.2025.
Nelle note scritte, ritualmente depositate ai sensi della citata disposizione, le parti concordemente dichiaravano di avere raggiunto un accordo transattivo, definendo ogni questione oggetto del presente giudizio.
La Corte, esaminata la sopra riportata istanza e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue, pronunciata ai sensi degli artt. 281 sexies, 350 bis c.p.c..
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente - - dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3891/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 3155/2024 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata in data 1.7.2024, notificata il 16.7.2024,
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa, giusta procura come in atti, dagli Avv.ti Carlo Maria Palmiero
(C.F. ) e Livia Ronza, (C.F. C.F._2 C.F._3
);
[...]
APPELLANTE
E
(C.F.: ), (C.F.: CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
(già , P.IVA_2 Controparte_3 CP_4
(C.F.: , in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., P.IVA_3
rappresentate e difese, giusta procura come in atti, dall'Avv. Francesco
Napolitano (C.F. ; C.F._4
APPELLATE
NONCHE'
pag. 2/5 (P.IVA , in persona del suo legale Controparte_5 P.IVA_4
rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura come in atti, dall'Avv. Pierpaolo Gargano (CF ); C.F._5
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danno ex art. 2051 c.c..
Conclusioni: come da atti di causa da intendersi richiamati.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
, con atto notificato in data 02/09/2024, interponeva Parte_1
appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il
Tribunale di Napoli Nord aveva rigettato la domanda, condannandola alla rifusione delle spese processuali, dalla stessa proposta, nei confronti delle convenute, odierne appellate, per conseguire la condanna delle medesime al risarcimento dei danni che assumeva di avere sofferto in conseguenza di una caduta di cui rimaneva vittima in data 04.11.2017 verso le ore 11.10, quando camminava nella Galleria commerciale del parco commerciale di UG (in UG CP_4
in Campania), caduta da essa istante ricondotta alla presenza non segnalata di sostanza viscida sul pavimento.
Con ordinanza emessa all'esito della prima udienza, sostituita dal deposito di note scritte, questa Corte, nell'accogliere l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante, accordava, come dinanzi detto, alle parti un termine per instaurare la mediazione, invitando in tal modo le parti a raggiungere un'intesa transattiva.
pag. 3/5 Come innanzi evidenziato, poi, nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 26.9.2025, le parti concordemente dichiaravano di avere raggiunto, in sede stragiudiziale, un accordo transattivo che aveva definito bonariamente l'intera controversia.
§ 2.
Sulla scorta di quanto appena rilevato, deve, quindi, ritenersi venuto meno l'interesse delle parti ad una statuizione di merito, avendo le medesime definito la lite in via transattiva.
La declaratoria di cessata materia del contendere, che deve, per l'effetto, essere adottata, determina, non già l'inammissibilità dell'appello, bensì la rimozione della sentenza di primo grado, ormai priva di attualità, per avere le parti disciplinato, in via transattiva nell'esercizio della loro autonomia negoziale, il rapporto in origine controverso (cfr. Cass. civ. n. 19160 del 2007; n. 10553 del 2009; Sez.
U, Sentenza n. 8980 del 11/04/2018; Sez. 1, Ordinanza n. 26299 del
18/10/2018)
§ 3.
Rileva, da ultimo, il Collegio che alcuna pronuncia si imponga in ordine alle spese processuali, non avendone le parti fatto specifica richiesta ed avendo le stesse dichiarato di avere definito ogni aspetto della controversia.
P. Q. M.
pag. 4/5 La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
, avverso la sentenza n. 3155/2024 emessa dal Parte_1
Tribunale di Napoli Nord, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) nulla sulle spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio del 26.09.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Massimiliano Sacchi) (dr. Alessandro Cocchiara)
pag. 5/5
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 3891/2024 R.G., la Corte, con ordinanza depositata in data 17/01/2025, concedeva alle parti termine per espletare il procedimento di mediazione, ai sensi dell'art. 5 quater del D. Lgs. 28 del 2010, e disponeva, a norma dell'art. 127 ter co.
4 c.p.c., la sostituzione dell'udienza, mediante la concessione alle stesse del termine perentorio, per deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fino alle 09.30 del giorno 26.9.2025.
Nelle note scritte, ritualmente depositate ai sensi della citata disposizione, le parti concordemente dichiaravano di avere raggiunto un accordo transattivo, definendo ogni questione oggetto del presente giudizio.
La Corte, esaminata la sopra riportata istanza e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue, pronunciata ai sensi degli artt. 281 sexies, 350 bis c.p.c..
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente - - dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3891/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 3155/2024 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata in data 1.7.2024, notificata il 16.7.2024,
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa, giusta procura come in atti, dagli Avv.ti Carlo Maria Palmiero
(C.F. ) e Livia Ronza, (C.F. C.F._2 C.F._3
);
[...]
APPELLANTE
E
(C.F.: ), (C.F.: CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
(già , P.IVA_2 Controparte_3 CP_4
(C.F.: , in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., P.IVA_3
rappresentate e difese, giusta procura come in atti, dall'Avv. Francesco
Napolitano (C.F. ; C.F._4
APPELLATE
NONCHE'
pag. 2/5 (P.IVA , in persona del suo legale Controparte_5 P.IVA_4
rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura come in atti, dall'Avv. Pierpaolo Gargano (CF ); C.F._5
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danno ex art. 2051 c.c..
Conclusioni: come da atti di causa da intendersi richiamati.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
, con atto notificato in data 02/09/2024, interponeva Parte_1
appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il
Tribunale di Napoli Nord aveva rigettato la domanda, condannandola alla rifusione delle spese processuali, dalla stessa proposta, nei confronti delle convenute, odierne appellate, per conseguire la condanna delle medesime al risarcimento dei danni che assumeva di avere sofferto in conseguenza di una caduta di cui rimaneva vittima in data 04.11.2017 verso le ore 11.10, quando camminava nella Galleria commerciale del parco commerciale di UG (in UG CP_4
in Campania), caduta da essa istante ricondotta alla presenza non segnalata di sostanza viscida sul pavimento.
Con ordinanza emessa all'esito della prima udienza, sostituita dal deposito di note scritte, questa Corte, nell'accogliere l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante, accordava, come dinanzi detto, alle parti un termine per instaurare la mediazione, invitando in tal modo le parti a raggiungere un'intesa transattiva.
pag. 3/5 Come innanzi evidenziato, poi, nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 26.9.2025, le parti concordemente dichiaravano di avere raggiunto, in sede stragiudiziale, un accordo transattivo che aveva definito bonariamente l'intera controversia.
§ 2.
Sulla scorta di quanto appena rilevato, deve, quindi, ritenersi venuto meno l'interesse delle parti ad una statuizione di merito, avendo le medesime definito la lite in via transattiva.
La declaratoria di cessata materia del contendere, che deve, per l'effetto, essere adottata, determina, non già l'inammissibilità dell'appello, bensì la rimozione della sentenza di primo grado, ormai priva di attualità, per avere le parti disciplinato, in via transattiva nell'esercizio della loro autonomia negoziale, il rapporto in origine controverso (cfr. Cass. civ. n. 19160 del 2007; n. 10553 del 2009; Sez.
U, Sentenza n. 8980 del 11/04/2018; Sez. 1, Ordinanza n. 26299 del
18/10/2018)
§ 3.
Rileva, da ultimo, il Collegio che alcuna pronuncia si imponga in ordine alle spese processuali, non avendone le parti fatto specifica richiesta ed avendo le stesse dichiarato di avere definito ogni aspetto della controversia.
P. Q. M.
pag. 4/5 La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
, avverso la sentenza n. 3155/2024 emessa dal Parte_1
Tribunale di Napoli Nord, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) nulla sulle spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio del 26.09.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Massimiliano Sacchi) (dr. Alessandro Cocchiara)
pag. 5/5