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Sentenza 5 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5721/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (CF: Parte_1
) e residente in [...], rappresentata C.F._1
e difesa dall'Avv.to Michela De Risi, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F. )e residente in Controparte_1 C.F._2
Cimitile (NA), alla Via Monsignor Cece n. 25, rappresentato e difeso dall'Avv.to Silvestro Mele, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
RESISTENTE
CON
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza svoltasi con modalità cartolare in data 2.12.2024;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30 ottobre 2023, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Nola il 20.09.2021 e che dalla predetta unione Controparte_1 sono nate le figlie (13.12.2013) ed (22.05.2018), chiedeva pronunciarsi Per_1 Per_2 separazione personale dal coniuge con addebito nei confronti del , di disporre CP_1
l'assegnazione della casa coniugale in suo favore e l'affido condiviso delle figlie minori, con collocazione principale presso la madre, regolamentando il diritto di visita del padre nonché il relativo obbligo di contribuzione al mantenimento nei confronti delle figlie e della moglie.
si costituiva in giudizio e instava per la pronuncia di separazione personale, Controparte_1 chiedeva, altresì, di disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori con collocazione privilegiata presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno ed assegnazione della casa coniugale, nonché di disporre a suo carico un assegno per il mantenimento delle figlie minori e della moglie complessivamente non superiore ad € 500,00 mensili.
All'esito della prima udienza di comparizione del 20 marzo 2024, sentite le parti, il Giudice delegato a funzioni presidenziali emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473bis.22
c.p.c. e, ritenuti non ammissibili i mezzi di prova articolati dalle parti, rinviava per discussione e decisione all'udienza del 2.12.2024, sostituendo la stessa mediante il deposito di note scritte. Lette le note depositate dalle parti, il Giudice riservava la decisione al Collegio.
Preliminarmente occorre rilevare che il Pubblico Ministero è stato tempestivamente informato del presente giudizio, non inficiando il mancato deposito del parere la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed invero, come confermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. 11915/1998; Cass. Civ. 12062/2000), l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero nei casi previsti dalla legge non si traduce nella necessaria partecipazione alle udienze istruttorie o nell'obbligo di rassegnare le conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio ma presuppone esclusivamente che l'ufficio sia stato informato onde poter esercitare i poteri espressamente attribuitigli dalla legge.
1) STATO
2 A mente dell'art. 151 c.c., va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto di “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dalle parti che hanno evidenziato l'interruzione dei rapporti coniugale a far data dal settembre 2023; di tal che, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
2) ADDEBITO
Parte ricorrente ha richiesto la pronuncia di addebito nei confronti del coniuge.
Giova rammentare che la dichiarazione di addebito della separazione presuppone che sia data prova di due circostanze: la sussistenza di comportamenti, posti in essere da parte di uno dei coniugi o di entrambi, volontariamente e consapevolmente e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita), nonché il nesso di causalità tra tali violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Più precisamente, occorre che sia raggiunta la prova che proprio i comportamenti posti in essere da parte di uno dei coniugi o di entrambi in relazione a tali doveri siano stati causa efficiente del fallimento del matrimonio.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “in ordine all'addebito della separazione personale è principio generale quello secondo cui il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Quindi la pronunzia di addebito della separazione non solo presuppone la violazione dei doveri coniugali, ma anche il nesso causale in ordine alla determinazione specifica della crisi coniugale” (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 9 maggio 2024, n. 12662)
Ne consegue che il Giudice dovrà procedere sia al riscontro del comportamento del coniuge consapevolmente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, ma anche compiere una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge onde verificare se quello tenuto da uno di essi fosse causa dell'intollerabilità della convivenza ovvero un effetto di questa.
Ed infatti, è noto che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la
3 disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (c.d. addebito reciproco).
La pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (Cass., n. 12392 del
2017).
Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (Cass., n. 11448 del 2017).
L'onere di provare quanto precede grava sulla parte che richieda l'addebito sia con riguardo alla contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia in punto di efficacia eziologica di tale comportamento in relazione all'intollerabilità della convivenza (Cass., n.
3923 del 2018; Cass. n. 15079 del 2017).
Nel caso di specie, la fonda la richiesta di addebito su plurime ragioni, in specie sulle Parte_1 relazioni extraconiugali del marito, sul disinteresse dello stesso alla moglie e alle figlie e sulle violenze fisiche e morali inflitte dal resistente.
La violazione dell'obbligo di fedeltà, com'è noto, è una violazione di particolare gravità che nell'id quod plerumque accidit determina l'intollerabile prosecuzione della convivenza e, dunque, può essere posto alla base della pronuncia di addebito, purché sia dimostrata la prova del nesso di causalità con l'intollerabilità della convivenza (Cass. civ., n. 3923 del 2018; Cass., n. 15079 del 2017).
Dunque, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale costituisce una violazione che di regola determina l'intollerabile prosecuzione della convivenza. Purtuttavia, l'evento dissolutivo potrebbe non essere riconducibile alla condotta antidoverosa del coniuge, con la conseguenza che occorre l'elemento della prossimità (post hoc, ergo propter hoc) per far presumere l'intollerabilità, il che avviene quando la richiesta di separazione segua l'accertata violazione del dovere coniugale.
Nel caso di specie, in primo luogo, non risulta comprovato il tradimento, dal momento che la ricorrente si limita ad allegare alcuni screenshot di messaggi whatsapp, i quali risultano del tutto decontestualizzati sia in relazione al momento in cui gli stessi sarebbero stati mandati sia in ordine al tenore e allo svolgimento della conversazione, non potendosi desumere l'efficacia eziologica rispetto all'intervenuta intollerabilità della convivenza.
Del pari, risultano generiche e non circostanziate le allegazioni relative al disinteresse del . CP_1
Ancora, in riferimento alle condotte violente del , le reiterate violenze fisiche e morali inflitte CP_1 da un coniuge all'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare da sole la dichiarazione di addebitabilità all'autore delle stesse (cfr. Cass. civ., Sez. I, 24
4 ottobre 2022, n. 31351).
Il Collegio osserva che risulta prodotto in atti unicamente il verbale di sequestro probatorio del
16.12.2022 (relativo al coltello da cucina), nonché due verbali di Pronto Soccorso (risalenti all'8.7.2023 e al 17.22.2022, ove la ha ripotato “una frattura composta dell'arco anteriore Parte_1 della VI e verosimilmente della VII costa di destra. Irregolarità della corticale dell'epifisi distale della falange unguale del III dito”). Non risulta depositata in atti né la denuncia della da Parte_1 cui il Collegio potrebbe desumere il tenore delle condotte violente ascritte al resistente e la ricostruzione fattuale dell'episodio, né alcun ulteriore atto in ordine agli sviluppi penali della suddetta vicenda.
Ne consegue che, stante la lacunosità delle allegazioni prodotte, anche sotto tale profilo non possa addivenirsi alla pronuncia di addebito.
Per tutto quanto sino ad ora affermato, la domanda di addebito dev'essere rigettata.
3) AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI
Dall'unione sono nate le figlie (nata il [...]) ed (nata il [...]) ed Per_1 Per_2 occorre, quindi, disporre in ordine al regime di affido delle minori.
Va all'uopo evidenziato che nel corso del giudizio non sono emersi profili di inidoneità, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., dell'uno o dell'altro genitore a ricoprire il ruolo al quale è proposto e ad assumere responsabilmente e consapevolmente le decisioni relative alla cura, all'educazione,
l'istruzione e alla crescita delle minori.
Alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte ed in osservanza della previsione normativa dell'art. 337ter c.c., il Collegio ritiene che, nel caso in esame, l'affidamento condiviso sia conforme all'interesse delle figlie minori. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alle minori.
Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata delle minori, ritiene il Collegio che, conformemente alla concorde richiesta delle parti, vada riconosciuta la residenza privilegiata della madre, anche in considerazione della situazione consolidatasi dalla cessazione della convivenza coniugale.
4) DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE NON COLLOCATARIO
5 Per quanto concerne il diritto-dovere del padre di frequentare le figlie minori, i tempi di permanenza di e di presso il padre verranno stabiliti dai genitori di comune Per_1 Per_2 accordo, tenendo conto dell'interesse delle minori.
In mancanza di accordo, il Tribunale ritiene di confermare i provvedimenti già adottati in sede di ordinanza ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c. e, in particolare, il padre potrà tenere con sé le minori nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana, dall'uscita da scuola fino alle 20.00 compatibilmente con gli impegni scolastici e le attività sportive e ludiche delle minori e in periodo non scolastico dalle 16.00 alle 20.00; le minori trascorreranno il fine settimana (da venerdì a domenica) alternativamente una volta presso il padre e una volta presso la madre;
dall'uscita da scuola del venerdì (o dalle 16:00 in periodo non scolastico) alle ore 20:00 della domenica;
durante il periodo delle festività natalizie e di fine anno le minori trascorreranno ad anni alterni il giorno della vigilia di Natale con un genitore e quello di Natale con l'altro, e il giorno della vigilia di
Capodanno con un genitore e quello di Capodanno con l'altro genitore;
nelle vacanze pasquali le minori trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed i Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori,
a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive le minori trascorreranno un periodo di almeno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà concordato dagli stessi entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno le minori consumeranno un pasto con ognuno dei genitori, se non sarà possibile trascorrerlo insieme ad entrambi;
le minore trascorreranno con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; le minori trascorreranno con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma.
Risulta, tuttavia, opportuno in considerazione della relazione dei Servizi Sociali di Cimitile, depositata in atti il 19 luglio 2024, nell'ambito della quale si dà atto del disagio espresso dalla figlia maggiore in relazione al rapporto con il padre, disporre la comunicazione della presente Per_1 sentenza al Giudice Tutelare per l'apertura di un procedimento di vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c. in ordine all'andamento del diritto di visita paterno e del rapporto tra il e le figlie. CP_1
5) MANTENIMENTO DEI FIGLI
Con riferimento al mantenimento delle figlie ed entrambe minorenni, giova Per_1 Per_2 rammentare che l'obbligo di mantenimento grava solidamente su entrambi i genitori e che quest'obbligo ricomprende tanto le spese ordinarie della vita quotidiana che quelle straordinarie, imprevedibili ed imponderabili.
Ed invero, per la determinazione del quantum occorre fare riferimento al tenore di vita goduto dalle minori in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascuno
6 dei genitori, alle risorse economiche di entrambi e alle esigenze delle figlie. Più precisamente, come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio, a carico del genitore non collocatario non può prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi (art. 337-ter c.c.), nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche” (cfr Cass. civ., Sez. VI, 16 settembre 2020 n. 19229; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. I,
10 febbraio 2023; n. 4145; Cass. civ., Sez. I, 27 maggio 2024, n. 14760).
Convivendo le minori con la madre questa provvederà direttamente al mantenimento delle minori, mentre, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 337ter c.c., va posto a carico del padre, quale genitore non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico.
Tanto premesso il Collegio ritiene congruo quantificare il suddetto contributo nella misura già stabilita dal Giudice in € 200,00 per ciascuna delle figlie, per un totale di € 400,00, oltre la partecipazione al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati ed il Tribunale di Nola, considerato che la non lavora e percepisce Parte_1 integralmente l'assegno unico, mentre il resistente è lavoratore dipendente e percepisce uno stipendio di circa € 1.200,00 mensili.
6) ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE
Va altresì confermata l'assegnazione a della ex casa coniugale sita in Cimitile Parte_1
(NA) alla via Monsignor Cece n. 25, perché, convivendo con la stessa le due figlie minori, il provvedimento in questione appare conforme al superiore interesse della prole a conservare l'habitat domestico ai sensi dell'art. 155quater c.c. Ed infatti, come graniticamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “nei casi di crisi familiare ai sensi dell'art. 337-bis c.c., nel regolare il godimento della casa familiare il giudice deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore, con la conseguenza che l'abitazione in cui quest'ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere, di regola, assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, a meno che non venga esplicitata una diversa soluzione (anche concordata dai genitori) che meglio tuteli il menzionato interesse del minore” (cfr. Cass. civ., Sez.
I, 2 agosto 2023 n. 23501; Cass. civ., Sez. I, ord. 24 febbraio 2023 n. 5738; Cass. civ., sez. I, ord.
31 marzo 2022, n.10453).
7) MANTENIMENTO DEL CONIUGE
Le circostanze di cui sopra devono essere valutate anche al fine di determinare un obbligo di mantenimento in capo al coniuge.
7 Ed invero, l'art. 156 c.c. dispone che il coniuge cui non sia addebitabile la separazione ha “il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”. Tale diritto, dunque, sorge in presenza di un'accertata disparità economica ed è prodromico a consentire di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quanto goduto in costanza di matrimonio, giacché, com'è noto, la separazione, a differenza della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la persistenza del vincolo coniugale “essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. Civ., Sez. I, 22 novembre 2024, n.
30119; nello stesso senso già Cass. civ. 8254/2023).
Tanto premesso, dunque, il coniuge cui non sia addebitabile la separazione, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze e redditi, è tenuto a dedurre la ricorrenza di una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di redditi o di sostanze.
Oltre ai redditi, dunque, il giudice è tenuto a valorizzare le “circostanze”, da intendersi come quegli elementi fattuali apprezzabili in termini economici non aprioristicamente determinabili ma idonei ad influenzare il reddito di una delle parti e la cui valutazione non necessita l'accertamento nell'esatto ammontare.
Tanto premesso, dagli atti di causa, emerge che la non è occupata e non ha lavorato in Parte_1 precedenza. Il non ha fornito elementi diretti a contrastare la deduzione della ricorrente e, CP_1 anzi, nella propria comparsa di costituzione ha mostrato la propria disponibilità a versare a titolo di mantenimento per l'ex coniuge la somma di € 100,00 mensili.
Considerato che, come precedentemente rilevato, il è lavoratore dipendente a tempo CP_1 indeterminato e percepisce una busta paga di € 1.200,00 mensili, il Collegio ritiene congruo determinare a titolo di assegno di mantenimento l'importo di € 100,00 da versare alla Parte_1 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese automaticamente rivalutata secondo gli indici Istat.
8) REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
Quanto alle spese di lite, attesa la pronuncia di solo stato, si rinvengono giusti motivi per la loro compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando con sentenza, così provvede:
8 ➢ Dichiara la separazione personale di , nata a [...] Parte_1
(NA) il 4.5.1993 (CF: ), e , nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
28.03.1986 (C.F. ), i quali hanno contratto matrimonio in Nola il C.F._2
20.09.2021, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Nola (Anno 2021, P.
II, S. A, n. 85);
➢ Rigetta la domanda di addebito presentata da Parte_1
➢ Affida le figlie minori (n. 13.12.2013) ed (n. 22.05.2008) ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori con residenza privilegiata presso la madre;
➢ I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alle minori
➢ i tempi di permanenza di e di presso il padre verranno stabiliti dai Per_1 Per_2 genitori di comune accordo, tenendo conto dell'interesse delle minori. In mancanza di accordo, il Tribunale ritiene di confermare i provvedimenti già adottati in sede di ordinanza ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c. e, in particolare, il padre potrà tenere con sé le minori nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana, dall'uscita da scuola fino alle 20.00 compatibilmente con gli impegni scolastici e le attività sportive e ludiche delle minori e in periodo non scolastico dalle 16.00 alle 20.00; le minori trascorreranno il fine settimana (da venerdì a domenica) alternativamente una volta presso il padre e una volta presso la madre;
dall'uscita da scuola del venerdì (o dalle 16:00 in periodo non scolastico) alle ore 20:00 della domenica;
durante il periodo delle festività natalizie e di fine anno le minori trascorreranno ad anni alterni il giorno della vigilia di Natale con un genitore e quello di Natale con l'altro,
e il giorno della vigilia di Capodanno con un genitore e quello di Capodanno con l'altro genitore;
nelle vacanze pasquali le minori trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed i Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive le minori trascorreranno un periodo di almeno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà concordato dagli stessi entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno le minori consumeranno un pasto con ognuno dei genitori, se non sarà possibile trascorrerlo insieme ad entrambi;
le minore trascorreranno con il padre i giorni del suo compleanno ed
9 onomastico e la festa del papà; le minori trascorreranno con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
➢ Dispone la trasmissione della presente sentenza al Giudice tutelare in sede per l'apertura di un procedimento di vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c.;
➢ Assegna la casa familiare sita in Cimitile alla via Monsignor Cece n. 25 a Parte_1
[...]
➢ Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro Controparte_1 Parte_1
e non oltre il giorno 5 di ogni mese la somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori;
➢ Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro Controparte_1 Parte_1
e non oltre il giorno 5 di ogni mese la somma di € 100,00 (oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT) a titolo di contributo per il mantenimento della moglie.
➢ Compensa integralmente le spese;
➢ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile di Nola (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d),
d.P.R. del 3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 2.1.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Federica Peluso dott.ssa Vincenza Barbalucca
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5721/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (CF: Parte_1
) e residente in [...], rappresentata C.F._1
e difesa dall'Avv.to Michela De Risi, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F. )e residente in Controparte_1 C.F._2
Cimitile (NA), alla Via Monsignor Cece n. 25, rappresentato e difeso dall'Avv.to Silvestro Mele, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
RESISTENTE
CON
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza svoltasi con modalità cartolare in data 2.12.2024;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30 ottobre 2023, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Nola il 20.09.2021 e che dalla predetta unione Controparte_1 sono nate le figlie (13.12.2013) ed (22.05.2018), chiedeva pronunciarsi Per_1 Per_2 separazione personale dal coniuge con addebito nei confronti del , di disporre CP_1
l'assegnazione della casa coniugale in suo favore e l'affido condiviso delle figlie minori, con collocazione principale presso la madre, regolamentando il diritto di visita del padre nonché il relativo obbligo di contribuzione al mantenimento nei confronti delle figlie e della moglie.
si costituiva in giudizio e instava per la pronuncia di separazione personale, Controparte_1 chiedeva, altresì, di disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori con collocazione privilegiata presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno ed assegnazione della casa coniugale, nonché di disporre a suo carico un assegno per il mantenimento delle figlie minori e della moglie complessivamente non superiore ad € 500,00 mensili.
All'esito della prima udienza di comparizione del 20 marzo 2024, sentite le parti, il Giudice delegato a funzioni presidenziali emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473bis.22
c.p.c. e, ritenuti non ammissibili i mezzi di prova articolati dalle parti, rinviava per discussione e decisione all'udienza del 2.12.2024, sostituendo la stessa mediante il deposito di note scritte. Lette le note depositate dalle parti, il Giudice riservava la decisione al Collegio.
Preliminarmente occorre rilevare che il Pubblico Ministero è stato tempestivamente informato del presente giudizio, non inficiando il mancato deposito del parere la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed invero, come confermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. 11915/1998; Cass. Civ. 12062/2000), l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero nei casi previsti dalla legge non si traduce nella necessaria partecipazione alle udienze istruttorie o nell'obbligo di rassegnare le conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio ma presuppone esclusivamente che l'ufficio sia stato informato onde poter esercitare i poteri espressamente attribuitigli dalla legge.
1) STATO
2 A mente dell'art. 151 c.c., va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto di “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dalle parti che hanno evidenziato l'interruzione dei rapporti coniugale a far data dal settembre 2023; di tal che, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
2) ADDEBITO
Parte ricorrente ha richiesto la pronuncia di addebito nei confronti del coniuge.
Giova rammentare che la dichiarazione di addebito della separazione presuppone che sia data prova di due circostanze: la sussistenza di comportamenti, posti in essere da parte di uno dei coniugi o di entrambi, volontariamente e consapevolmente e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita), nonché il nesso di causalità tra tali violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Più precisamente, occorre che sia raggiunta la prova che proprio i comportamenti posti in essere da parte di uno dei coniugi o di entrambi in relazione a tali doveri siano stati causa efficiente del fallimento del matrimonio.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “in ordine all'addebito della separazione personale è principio generale quello secondo cui il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Quindi la pronunzia di addebito della separazione non solo presuppone la violazione dei doveri coniugali, ma anche il nesso causale in ordine alla determinazione specifica della crisi coniugale” (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 9 maggio 2024, n. 12662)
Ne consegue che il Giudice dovrà procedere sia al riscontro del comportamento del coniuge consapevolmente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, ma anche compiere una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge onde verificare se quello tenuto da uno di essi fosse causa dell'intollerabilità della convivenza ovvero un effetto di questa.
Ed infatti, è noto che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la
3 disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (c.d. addebito reciproco).
La pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (Cass., n. 12392 del
2017).
Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (Cass., n. 11448 del 2017).
L'onere di provare quanto precede grava sulla parte che richieda l'addebito sia con riguardo alla contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia in punto di efficacia eziologica di tale comportamento in relazione all'intollerabilità della convivenza (Cass., n.
3923 del 2018; Cass. n. 15079 del 2017).
Nel caso di specie, la fonda la richiesta di addebito su plurime ragioni, in specie sulle Parte_1 relazioni extraconiugali del marito, sul disinteresse dello stesso alla moglie e alle figlie e sulle violenze fisiche e morali inflitte dal resistente.
La violazione dell'obbligo di fedeltà, com'è noto, è una violazione di particolare gravità che nell'id quod plerumque accidit determina l'intollerabile prosecuzione della convivenza e, dunque, può essere posto alla base della pronuncia di addebito, purché sia dimostrata la prova del nesso di causalità con l'intollerabilità della convivenza (Cass. civ., n. 3923 del 2018; Cass., n. 15079 del 2017).
Dunque, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale costituisce una violazione che di regola determina l'intollerabile prosecuzione della convivenza. Purtuttavia, l'evento dissolutivo potrebbe non essere riconducibile alla condotta antidoverosa del coniuge, con la conseguenza che occorre l'elemento della prossimità (post hoc, ergo propter hoc) per far presumere l'intollerabilità, il che avviene quando la richiesta di separazione segua l'accertata violazione del dovere coniugale.
Nel caso di specie, in primo luogo, non risulta comprovato il tradimento, dal momento che la ricorrente si limita ad allegare alcuni screenshot di messaggi whatsapp, i quali risultano del tutto decontestualizzati sia in relazione al momento in cui gli stessi sarebbero stati mandati sia in ordine al tenore e allo svolgimento della conversazione, non potendosi desumere l'efficacia eziologica rispetto all'intervenuta intollerabilità della convivenza.
Del pari, risultano generiche e non circostanziate le allegazioni relative al disinteresse del . CP_1
Ancora, in riferimento alle condotte violente del , le reiterate violenze fisiche e morali inflitte CP_1 da un coniuge all'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare da sole la dichiarazione di addebitabilità all'autore delle stesse (cfr. Cass. civ., Sez. I, 24
4 ottobre 2022, n. 31351).
Il Collegio osserva che risulta prodotto in atti unicamente il verbale di sequestro probatorio del
16.12.2022 (relativo al coltello da cucina), nonché due verbali di Pronto Soccorso (risalenti all'8.7.2023 e al 17.22.2022, ove la ha ripotato “una frattura composta dell'arco anteriore Parte_1 della VI e verosimilmente della VII costa di destra. Irregolarità della corticale dell'epifisi distale della falange unguale del III dito”). Non risulta depositata in atti né la denuncia della da Parte_1 cui il Collegio potrebbe desumere il tenore delle condotte violente ascritte al resistente e la ricostruzione fattuale dell'episodio, né alcun ulteriore atto in ordine agli sviluppi penali della suddetta vicenda.
Ne consegue che, stante la lacunosità delle allegazioni prodotte, anche sotto tale profilo non possa addivenirsi alla pronuncia di addebito.
Per tutto quanto sino ad ora affermato, la domanda di addebito dev'essere rigettata.
3) AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI
Dall'unione sono nate le figlie (nata il [...]) ed (nata il [...]) ed Per_1 Per_2 occorre, quindi, disporre in ordine al regime di affido delle minori.
Va all'uopo evidenziato che nel corso del giudizio non sono emersi profili di inidoneità, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., dell'uno o dell'altro genitore a ricoprire il ruolo al quale è proposto e ad assumere responsabilmente e consapevolmente le decisioni relative alla cura, all'educazione,
l'istruzione e alla crescita delle minori.
Alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte ed in osservanza della previsione normativa dell'art. 337ter c.c., il Collegio ritiene che, nel caso in esame, l'affidamento condiviso sia conforme all'interesse delle figlie minori. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alle minori.
Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata delle minori, ritiene il Collegio che, conformemente alla concorde richiesta delle parti, vada riconosciuta la residenza privilegiata della madre, anche in considerazione della situazione consolidatasi dalla cessazione della convivenza coniugale.
4) DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE NON COLLOCATARIO
5 Per quanto concerne il diritto-dovere del padre di frequentare le figlie minori, i tempi di permanenza di e di presso il padre verranno stabiliti dai genitori di comune Per_1 Per_2 accordo, tenendo conto dell'interesse delle minori.
In mancanza di accordo, il Tribunale ritiene di confermare i provvedimenti già adottati in sede di ordinanza ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c. e, in particolare, il padre potrà tenere con sé le minori nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana, dall'uscita da scuola fino alle 20.00 compatibilmente con gli impegni scolastici e le attività sportive e ludiche delle minori e in periodo non scolastico dalle 16.00 alle 20.00; le minori trascorreranno il fine settimana (da venerdì a domenica) alternativamente una volta presso il padre e una volta presso la madre;
dall'uscita da scuola del venerdì (o dalle 16:00 in periodo non scolastico) alle ore 20:00 della domenica;
durante il periodo delle festività natalizie e di fine anno le minori trascorreranno ad anni alterni il giorno della vigilia di Natale con un genitore e quello di Natale con l'altro, e il giorno della vigilia di
Capodanno con un genitore e quello di Capodanno con l'altro genitore;
nelle vacanze pasquali le minori trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed i Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori,
a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive le minori trascorreranno un periodo di almeno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà concordato dagli stessi entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno le minori consumeranno un pasto con ognuno dei genitori, se non sarà possibile trascorrerlo insieme ad entrambi;
le minore trascorreranno con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; le minori trascorreranno con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma.
Risulta, tuttavia, opportuno in considerazione della relazione dei Servizi Sociali di Cimitile, depositata in atti il 19 luglio 2024, nell'ambito della quale si dà atto del disagio espresso dalla figlia maggiore in relazione al rapporto con il padre, disporre la comunicazione della presente Per_1 sentenza al Giudice Tutelare per l'apertura di un procedimento di vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c. in ordine all'andamento del diritto di visita paterno e del rapporto tra il e le figlie. CP_1
5) MANTENIMENTO DEI FIGLI
Con riferimento al mantenimento delle figlie ed entrambe minorenni, giova Per_1 Per_2 rammentare che l'obbligo di mantenimento grava solidamente su entrambi i genitori e che quest'obbligo ricomprende tanto le spese ordinarie della vita quotidiana che quelle straordinarie, imprevedibili ed imponderabili.
Ed invero, per la determinazione del quantum occorre fare riferimento al tenore di vita goduto dalle minori in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascuno
6 dei genitori, alle risorse economiche di entrambi e alle esigenze delle figlie. Più precisamente, come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio, a carico del genitore non collocatario non può prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi (art. 337-ter c.c.), nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche” (cfr Cass. civ., Sez. VI, 16 settembre 2020 n. 19229; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. I,
10 febbraio 2023; n. 4145; Cass. civ., Sez. I, 27 maggio 2024, n. 14760).
Convivendo le minori con la madre questa provvederà direttamente al mantenimento delle minori, mentre, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 337ter c.c., va posto a carico del padre, quale genitore non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico.
Tanto premesso il Collegio ritiene congruo quantificare il suddetto contributo nella misura già stabilita dal Giudice in € 200,00 per ciascuna delle figlie, per un totale di € 400,00, oltre la partecipazione al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati ed il Tribunale di Nola, considerato che la non lavora e percepisce Parte_1 integralmente l'assegno unico, mentre il resistente è lavoratore dipendente e percepisce uno stipendio di circa € 1.200,00 mensili.
6) ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE
Va altresì confermata l'assegnazione a della ex casa coniugale sita in Cimitile Parte_1
(NA) alla via Monsignor Cece n. 25, perché, convivendo con la stessa le due figlie minori, il provvedimento in questione appare conforme al superiore interesse della prole a conservare l'habitat domestico ai sensi dell'art. 155quater c.c. Ed infatti, come graniticamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “nei casi di crisi familiare ai sensi dell'art. 337-bis c.c., nel regolare il godimento della casa familiare il giudice deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore, con la conseguenza che l'abitazione in cui quest'ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere, di regola, assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, a meno che non venga esplicitata una diversa soluzione (anche concordata dai genitori) che meglio tuteli il menzionato interesse del minore” (cfr. Cass. civ., Sez.
I, 2 agosto 2023 n. 23501; Cass. civ., Sez. I, ord. 24 febbraio 2023 n. 5738; Cass. civ., sez. I, ord.
31 marzo 2022, n.10453).
7) MANTENIMENTO DEL CONIUGE
Le circostanze di cui sopra devono essere valutate anche al fine di determinare un obbligo di mantenimento in capo al coniuge.
7 Ed invero, l'art. 156 c.c. dispone che il coniuge cui non sia addebitabile la separazione ha “il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”. Tale diritto, dunque, sorge in presenza di un'accertata disparità economica ed è prodromico a consentire di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quanto goduto in costanza di matrimonio, giacché, com'è noto, la separazione, a differenza della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la persistenza del vincolo coniugale “essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. Civ., Sez. I, 22 novembre 2024, n.
30119; nello stesso senso già Cass. civ. 8254/2023).
Tanto premesso, dunque, il coniuge cui non sia addebitabile la separazione, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze e redditi, è tenuto a dedurre la ricorrenza di una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di redditi o di sostanze.
Oltre ai redditi, dunque, il giudice è tenuto a valorizzare le “circostanze”, da intendersi come quegli elementi fattuali apprezzabili in termini economici non aprioristicamente determinabili ma idonei ad influenzare il reddito di una delle parti e la cui valutazione non necessita l'accertamento nell'esatto ammontare.
Tanto premesso, dagli atti di causa, emerge che la non è occupata e non ha lavorato in Parte_1 precedenza. Il non ha fornito elementi diretti a contrastare la deduzione della ricorrente e, CP_1 anzi, nella propria comparsa di costituzione ha mostrato la propria disponibilità a versare a titolo di mantenimento per l'ex coniuge la somma di € 100,00 mensili.
Considerato che, come precedentemente rilevato, il è lavoratore dipendente a tempo CP_1 indeterminato e percepisce una busta paga di € 1.200,00 mensili, il Collegio ritiene congruo determinare a titolo di assegno di mantenimento l'importo di € 100,00 da versare alla Parte_1 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese automaticamente rivalutata secondo gli indici Istat.
8) REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
Quanto alle spese di lite, attesa la pronuncia di solo stato, si rinvengono giusti motivi per la loro compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando con sentenza, così provvede:
8 ➢ Dichiara la separazione personale di , nata a [...] Parte_1
(NA) il 4.5.1993 (CF: ), e , nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
28.03.1986 (C.F. ), i quali hanno contratto matrimonio in Nola il C.F._2
20.09.2021, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Nola (Anno 2021, P.
II, S. A, n. 85);
➢ Rigetta la domanda di addebito presentata da Parte_1
➢ Affida le figlie minori (n. 13.12.2013) ed (n. 22.05.2008) ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori con residenza privilegiata presso la madre;
➢ I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alle minori
➢ i tempi di permanenza di e di presso il padre verranno stabiliti dai Per_1 Per_2 genitori di comune accordo, tenendo conto dell'interesse delle minori. In mancanza di accordo, il Tribunale ritiene di confermare i provvedimenti già adottati in sede di ordinanza ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c. e, in particolare, il padre potrà tenere con sé le minori nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana, dall'uscita da scuola fino alle 20.00 compatibilmente con gli impegni scolastici e le attività sportive e ludiche delle minori e in periodo non scolastico dalle 16.00 alle 20.00; le minori trascorreranno il fine settimana (da venerdì a domenica) alternativamente una volta presso il padre e una volta presso la madre;
dall'uscita da scuola del venerdì (o dalle 16:00 in periodo non scolastico) alle ore 20:00 della domenica;
durante il periodo delle festività natalizie e di fine anno le minori trascorreranno ad anni alterni il giorno della vigilia di Natale con un genitore e quello di Natale con l'altro,
e il giorno della vigilia di Capodanno con un genitore e quello di Capodanno con l'altro genitore;
nelle vacanze pasquali le minori trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed i Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive le minori trascorreranno un periodo di almeno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà concordato dagli stessi entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno le minori consumeranno un pasto con ognuno dei genitori, se non sarà possibile trascorrerlo insieme ad entrambi;
le minore trascorreranno con il padre i giorni del suo compleanno ed
9 onomastico e la festa del papà; le minori trascorreranno con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
➢ Dispone la trasmissione della presente sentenza al Giudice tutelare in sede per l'apertura di un procedimento di vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c.;
➢ Assegna la casa familiare sita in Cimitile alla via Monsignor Cece n. 25 a Parte_1
[...]
➢ Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro Controparte_1 Parte_1
e non oltre il giorno 5 di ogni mese la somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori;
➢ Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro Controparte_1 Parte_1
e non oltre il giorno 5 di ogni mese la somma di € 100,00 (oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT) a titolo di contributo per il mantenimento della moglie.
➢ Compensa integralmente le spese;
➢ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile di Nola (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d),
d.P.R. del 3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 2.1.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Federica Peluso dott.ssa Vincenza Barbalucca
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