Articolo 632 del Codice dell'ordinamento militare
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Art. 632. (Corrispondenza dei gradi militari con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile) 1. L'equiparazione tra i gradi militari e le qualifiche delle Forze di polizia a ordinamento civile e' cosi' determinata:
a) generale di divisione e corrispondenti: dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti;
b) generale di brigata e corrispondenti: dirigente superiore e corrispondenti;
c) colonnello e corrispondenti: primo dirigente e corrispondenti;
d) tenente colonnello e corrispondenti: vice questore e corrispondenti;
e) maggiore e corrispondenti: vice questore aggiunto e corrispondenti;
f) capitano e corrispondenti: commissario capo e corrispondenti;
g) tenente e corrispondenti: commissario e corrispondenti;
h) sottotenente e corrispondenti: vice commissario e corrispondenti;
i) luogotenente e corrispondenti: sostituto commissario e corrispondenti;
l) primo maresciallo e corrispondenti: ispettore superiore e corrispondenti;
m) maresciallo capo e corrispondenti: ispettore capo e corrispondenti;
n) maresciallo ordinario e corrispondenti: ispettore e corrispondenti;
o) maresciallo e corrispondenti: vice ispettore e corrispondenti;
p) sergente maggiore capo e corrispondenti: sovrintendente capo e corrispondenti;
q) sergente maggiore e corrispondenti: sovrintendente e corrispondenti;
r) sergente e corrispondenti: vice sovrintendente e corrispondenti;
s) ((primo graduato)) e corrispondenti: assistente capo e corrispondenti;
t) ((graduato capo)) e corrispondenti: assistente e corrispondenti;
u) ((graduato scelto)) e corrispondenti: agente scelto e corrispondenti;
v) ((graduato)) e corrispondenti: agente e corrispondenti.
Entrata in vigore il 28 agosto 2022
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