Ordinanza collegiale 15 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 06/06/2025, n. 4935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4935 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 04935/2025REG.PROV.COLL.
N. 05312/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5312 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Poesio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Cassa Depositi e Prestiti e Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Comune di Caltanissetta, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Seconda, n. -OMISSIS- del 21 novembre 2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025, il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti l’avvocato Marco Giustiniani, in sostituzione dell'avvocato Andrea Poesio, e l’avvocata dello Stato Monica De Vergori;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Direzione Generale dello Sviluppo Economico del Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy), con provvedimento n. 1931 del 6 luglio 2021, ha revocato il contributo in conto impianti pari ad € 1.197.353,67 alla ditta -OMISSIS- (in fallimento) ed ha disposto il recupero della somma di € 1.077.618,31 (pari all’importo complessivo delle quote erogate alla -OMISSIS- in fallimento), gravata degli interessi, maggiorati di 5 punti percentuali (art. 9 comma 4 d.lgs. 123/1998) calcolati dalla data di ciascuna erogazione alla data della sentenza dichiarativa di fallimento (27 gennaio 2020).
Con il provvedimento n. 1930 anch’esso del 6 luglio 2021, la stessa Amministrazione ha revocato il contributo in conto impianti pari ad € 728.875,62 alla ditta -OMISSIS- (in fallimento) ed ha disposto il recupero della somma di € 655.988,05 (pari all’importo complessivo delle quote erogate alla -OMISSIS- in fallimento), gravata degli interessi, maggiorati di 5 punti percentuali (art. 9 comma 4 d.lgs. 123/1998) calcolati dalla data di ciascuna erogazione alla data della sentenza dichiarativa di fallimento (27 gennaio 2020).
I ricorsi proposti dinanzi al Tar per il Piemonte dalla LL -OMISSIS- (di seguito anche solo LL) avverso tali atti (e per l’accertamento del diritto a trattenere le somme oggetto dei contributi concessi, con condanna al pagamento dei relativi saldi) e, con motivi aggiunti, avverso le conseguenti cartelle di pagamento, nonché per il risarcimento del danno da ritardo nella conclusione del procedimento, previa riunione, sono stati respinti con sentenza della Seconda Sezione n. -OMISSIS- del 21 novembre 2022.
Di talché, il LL -OMISSIS-, ha proposto il presente appello, articolando i seguenti motivi:
I) Error in iudicando – Travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, illogicità ed irragionevolezza, contraddittorietà e carenza di motivazione – Violazione dell’art. 9, c. 1, del d. lgs. n. 123/1998; violazione dell’art. 21-quinquies e dell’art. 21-nonies della L. n. 241/1990; violazione dei principi di legittimo affidamento, correttezza, proporzionalità, ragionevolezza e libera iniziativa privata – Violazione dell’art. 10, cc. 5 e 6, del D.M. 20 ottobre 1995 n. 527 e violazione dell’art. 8-bis del D.L. 02.07.2007 n. 81 conv. in L. 03.08.2007 n. 127.
La motivazione della sentenza sulla adozione dei provvedimenti di revoca a considerevole distanza di tempo (circa 20 anni) dalla concessione dei contributi e dalla realizzazione e messa a regime degli interventi sarebbe errata, in quanto non avrebbe considerato che l’investimento complessivo in ampliamento è stato condotto a conclusione, nei tempi previsti, al termine dell’anno 2005, mentre la fine dell’anno 2001 coincide con la conclusione dell’investimento iniziale.
Il termine trascorso tra la conclusione di tutto l’investimento, o comunque tra la conclusione dell’investimento in ampliamento oggetto di contribuzione con il secondo bando, e la trasmissione della relativa documentazione finale, sarebbe stato pari a 2 anni, i quali, uniti ai 2 anni di sequestro, conteggiano solo 4 anni (teoricamente non imputabili all’Amministrazione) sui 20 totali, ma, anche considerando solo i tempi dell’investimento principale, si tratterebbe comunque di un arco di tempo di 8 anni (6 anni di presunto ritardo nella trasmissione al soggetto responsabile della documentazione di spesa finale oltre 2 anni di durata di sequestro della documentazione) rispetto ai 20 anni totali.
Ma soprattutto la sentenza non avrebbe considerato che proprio il lasso di tempo (pari ad 8 anni, dall’anno 2007 all’anno 2015) riconosciuto come inutilmente decorso tra la presentazione della documentazione finale e la nomina della Commissione di valutazione per ragioni imputabili agli Enti titolari dei procedimenti, avrebbe comportato che i procedimenti medesimi e le erogazioni non fossero concluse prima del citato sequestro, che a quel punto sarebbe divenuto irrilevante.
Considerata l’insussistenza di ragioni imputabili all’impresa per cui, dalla concessione “provvisoria” dei contributi alla definizione formale del procedimento ai fini del pagamento del saldo, siano trascorsi oltre vent’anni, neppure potrebbe giustificarsi la revoca con la formale provvisorietà del provvedimento di concessione iniziale.
Con la chiusura della rendicontazione di spesa, l’impresa avrebbe a suo tempo trasmesso tutta la documentazione prevista, tra cui peraltro l’informativa antimafia liberatoria.
La normativa sul procedimento di concessione del contributo, così come il rispetto del principio di correttezza e logicità, avrebbe imposto che, ricevuta tutta la documentazione finale, tra cui la liberatoria antimafia, l’Amministrazione svolgesse i controlli previsti e concludesse il procedimento, sulla base della documentazione ricevuta e regolare.
Ciò sarebbe dovuto avvenire in termini non soltanto genericamente ragionevoli, ma nei tempi specificamente predeterminati dalla normativa di riferimento, atteso che l’art. 10, c. 6, del D.M. 20 ottobre 1995 n. 527 (“Regolamento recante le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese”), citato e richiamato nelle premesse di entrambi i provvedimenti di revoca impugnati, dispone che “Il decreto di concessione definitiva di cui al comma 4 deve essere emanato entro nove mesi dal ricevimento della documentazione di cui all'art. 9, comma 8; trascorso detto termine si provvede secondo quanto disciplinato al comma 5”.
Le circostanze di fatto, i pagamenti ricevuti e la completezza della documentazione imporrebbero che, anche nella logica del procedimento, si fosse determinato un legittimo affidamento.
II) Error in iudicando – Irragionevolezza e contraddittorietà, travisamento dei fatti e carenza dei presupposti, ingiustizia manifesta – Violazione dell’art. 9, c. 1, del D. Lgs. n. 123/1998 – Violazione ed erronea applicazione degli artt. 82 ss. del D. Lgs. n. 159/2011; violazione ed erronea applicazione dell’art. 18, cc. 2 e 3, della L. n. 241/1990; violazione ed erronea applicazione degli art. 4, 21, 33 e 35 del D.P.R. n. 223/1989.
Con il secondo motivo dei ricorsi in primo grado, la parte ha contestato che l’incompletezza della documentazione richiesta non fosse imputabile colpevolmente al curatore fallimentare, non potendosi pertanto applicare la revoca disposta.
In assenza di ulteriori informazioni o documenti citati o depositati da parte dell’Amministrazione, l’asserita necessità di superare l’informativa antimafia già acquisita in sede di rendicontazione finale mediante l’acquisizione di una nuova informativa, mettendo in discussione tutti i contributi già corrisposti, risulterebbe priva di adeguato e sufficiente supporto.
In ogni caso, non sarebbe possibile imputare al curatore fallimentare, da poco nominato, un presunto impedimento allo svolgimento della verifica antimafia nei confronti dei precedenti titolari di cariche societarie.
Il curatore avrebbe infatti comunicato tutti i dati in suo possesso, con le modalità che gli era possibile e consentito utilizzare, come espressamente comunicato più volte al Ministero, mentre, dal momento della nomina, non ha più avuto rapporti di collaborazione con le precedenti cariche societarie, dirigendo la propria attività ad esclusiva tutela della procedura fallimentare, ovvero della società fallita e dei creditori fallimentari.
La sentenza appellata avrebbe erroneamente non considerato se l’incompletezza della documentazione fosse altrimenti sanabile, presupposto stabilito dalla normativa applicata quale ulteriormente necessario ai fini della legittimità della revoca.
III) Error in iudicando – Violazione dell’art. 112 cpc per vizio di omessa pronuncia; Violazione dell’art. 9, c. 4, D. Lgs. 31.03.1998 n. 123 – Violazione dell’art. 92, c. 3, D. Lgs. n. 159/2011; Contraddittorietà, irragionevolezza ed illogicità.
Con il terzo motivo dei ricorsi in primo grado, la parte ha contestato l’illegittimità della revoca, in subordine, in quanto disposta totalmente anche per le rate già erogate (quindi conseguentemente chieste in restituzione) anziché soltanto per le rate di saldo ancora da erogare.
L’art. 9, c. 4, del D. Lgs. n. 123/1998, in collegamento con la previsione di cui al comma 1, avrebbe previsto espressamente, anche nell’ipotesi applicata, l’adozione di una revoca soltanto parziale, “proporzionale all’inadempimento riscontrato”.
Non vi sarebbero dubbi che i pagamenti delle rate intermedie siano avvenuti regolarmente, peraltro a sostegno di corrispondenti interventi completamente realizzati, sulla base di pacifiche liberatorie antimafia, mentre soltanto ad oggi potrebbe sussistere tutt’al più un dubbio, ancora non risolto, sull’erogazione delle rate di saldo.
IV) Error in iudicando – Violazione dell’art. 112 cpc per vizio di omessa pronuncia – Violazione dell’art. 12 del decreto generale provvisorio di concessione n. 881 del 31.07.1998; erronea applicazione dell’art. 9, cc. 1 e 4, del D. Lgs. n. 123/1998 – Eccesso di potere per irragionevolezza, ingiustizia manifesta e contraddittorietà.
Con il quarto motivo dei ricorsi in primo grado, la parte ha contestato la disposizione, contenuta nei provvedimenti di revoca, di restituire le somme erogate non soltanto nella parte capitale oltre interessi legali, ma con applicazione del tasso ufficiale di sconto maggiorato del 5%, peraltro calcolato a decorrere dalla data delle erogazioni.
Per i casi in cui i motivi di revoca non consistono in comportamenti colpevolmente rimproverabili e dunque sanzionabili, come nel caso di specie, varrebbe la previsione di carattere generale, quella di cui all’art. 12 del decreto generale di concessione, che dispone unicamente l’applicazione “di interessi semplici”.
V) Sulla domanda di risarcimento del danno da ritardo nella conclusione del procedimento.
L’Amministrazione non avrebbe concluso il procedimento agevolativo nei termini stabiliti dalla normativa di riferimento.
Tale comportamento sarebbe imputabile, con colpa, alla pubblica amministrazione, avendo la società predisposto e trasmesso da lungo tempo tutta la documentazione necessaria.
Ai sensi dell’art. 2-bis della L. n. 241/1990, l’Amministrazione sarebbe tenuta pertanto a risarcire il LL per il danno ingenerato dai provvedimenti di revoca, corrispondente agli importi di cui è chiesta la restituzione oltre al saldo non corrisposto, oltre rivalutazione e interessi, o altro importo che dovesse essere accertato in corso di causa.
L’Avvocatura Generale dello Stato, che in via preliminare ha eccepito la carenza di legittimazione passiva della Cassa Depositi e Prestiti, ha analiticamente contestato la fondatezza delle censure dedotte, concludendo per il rigetto dell’appello.
Le parti hanno depositato altre memorie a sostegno delle rispettive difese.
All’udienza pubblica del 10 aprile 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. In limine, il Collegio respinge l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della Cassa Depositi e Prestiti in quanto, a prescindere da ogni altra considerazione, la stessa è stata parte del giudizio che si è concluso con la sentenza appellata.
3. Il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione, con decreto n. 1037 del 26 maggio 1999 ha concesso in via provvisoria alla -OMISSIS-, nelle more delle verifiche e controlli successivi, il contributo in conto capitale di lire 2.318,4 milioni ripartito in tre rate annuali costanti.
Il decreto provvisorio di concessione è stato adottato visto, in particolare, l’investimento approvato dal CIPE relativo all’iniziativa proposta dalla -OMISSIS- riguardante la realizzazione di un nuovo impianto per la produzione di ammortizzatori idraulici, a gas, telescopici per veicoli industriali e considerato che l’iniziativa è stata approvata dal CIPE per un importo di 2.949,4 milioni di lire, di cui 2.320,1 milioni di lire a carico dello Stato, e con un’occupazione a regime di n. 30 unità lavorative, di cui 12 nuovi addetti.
Il Ministero delle Attività Produttive, con successivo decreto n. 68 del 20 dicembre 2001, ha approvato la rimodulazione del Piano Territoriale di Caltanissetta ed ha concesso in via provvisoria alla stessa impresa un ulteriore contributo pari ad € 728.875,62 riguardante un programma di investimenti per complessivi € 1.360,347,47.
Con i provvedimenti in contestazione, in data 6 luglio 2021, il Ministero dello Sviluppo Economico ha revocato dette agevolazioni ed ha disposto il recupero delle somme erogate.
I provvedimenti sono stati così motivati:
- considerato che il Tribunale di Asti, con decreto 8/2020 del 27 gennaio 2020, ha decretato il fallimento della -OMISSIS-;
- vista la nota ministeriale prot. n. 3013 del 7 gennaio 2021 con la quale è stato richiesto alla curatela fallimentare di presentare, relativamente ai soggetti sottoposti ai controlli antimafia (ex art. 85 d.lgs. n. 159 del 2011) ed ai loro familiari conviventi, la documentazione necessaria a richiedere l’informativa antimafia attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia;
- considerato che le dichiarazioni rese dal curatore fallimentare sono risultate carenti, laddove lo stesso si è limitato ad attestare solamente i dati personali e quelli dei propri familiari conviventi;
- vista la nota ministeriale prot. 27743 del 25 gennaio 2021 con la quale è stato richiesto alla curatela fallimentare di colmare la suddetta carenza documentale, mediante la trasmissione delle dichiarazioni anche per i seguenti soggetti, che dalla visura camerale, dovevano essere sottoposti a controllo antimafia (ai sensi dell’art. 85, comma 2, lett. c), d. lgs. n. 159 del 2011): Amministratore; Componenti del collegio sindacale; Socio di maggioranza (in quanto il numero di soci è inferiore a quattro); familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti;
- considerato che la curatela fallimentare non ha riscontrato la suddetta richiesta ministeriale del 25 gennaio 2021, né tantomeno i successivi solleciti di integrazione documentale, di cui alle note del 16 febbraio 2021 e del 24 marzo 2021;
- considerato che, nel caso di specie, la mancata presentazione della documentazione necessaria ad effettuare i controlli previsti dalla normativa antimafia, si configura quale causa di revoca prevista dall’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 123 del 1998: documentazione incompleta o irregolare per fatti imputabili al beneficiario.
4. I motivi di appello strumentali alla richiesta di annullamento dei provvedimenti sono infondati.
4.1. L’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 123 del 1998 dispone che “in caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi”.
Le revoche dei contributi in conto impianti sono legittime in quanto disposte in applicazione di tale norma, tenuto conto che, con i decreti del 26 maggio 1999 e del 20 dicembre 2001, la contribuzione era stata concessa in via provvisoria ed era subordinata, ai sensi dell’art. 3 del decreto del 26 maggio 1999, al rilevamento della certificazione dell’impresa beneficiaria di cui alla legislazione antimafia.
Il provvedimento, infatti, trova la sua ragione fondante nell’incompletezza della documentazione, in quanto non è stata prodotta dal curatore fallimentare la certificazione antimafia, documento essenziale per l’erogazione del contributo in conto capitale.
La revoca, in sostanza, considerando anche che la contribuzione in discorso può qualificarsi come un aiuto di Stato, costituisce atto dovuto (cfr. in tal senso Cons. Stato, VI, 18 marzo 2025, n. 2217).
Il procedimento oggetto di causa riguarda la concessione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese, di cui al D.L. n. 415/1992, convertito nella legge n. 488/1992, e al D.M. 20 ottobre 1995 n. 527, in relazione alla quale è stata adottata dalla Commissione Europea il 12 luglio 2000 la decisione di autorizzazione concernente l’aiuto di Stato n. 715/1999 – Misure in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese - legge 488/1992 - periodo 2000/2006.
In proposito, occorre rilevare che, come già di recente osservato dalla Sezione (Cons. Stato, sez. VI, n. 2134/2025), il predetto procedimento si articola in una prima fase in cui viene adottato un provvedimento di concessione provvisoria dell’agevolazione, sulla base della domanda presentata dal soggetto interessato contenente anche il programma per il quale l’agevolazione è richiesta, e una successiva fase in cui, a seguito dell’istruttoria svolta da una banca in ordine al completamento del programma ed alla sussistenza di altri requisiti anche contabili, l’amministrazione adotta il provvedimento di concessione definitiva o la revoca della concessione provvisoria.
Il D.M. n. 527/1995 disciplina, tra l’altro, anche i termini di svolgimento del procedimento prevedendo, all’art. 10, comma 6, che il decreto di concessione definitivo da parte dell’amministrazione deve essere adottato nel termine di nove mesi dal ricevimento della documentazione finale di spesa da parte del privato (termine che, in alcune ipotesi, è ridotto a sei mesi).
I termini procedimentali non hanno, di regola, carattere perentorio, salvo che tale qualificazione non sia prevista dalla legge (cfr., da ultimo, Cons. Stato, VI, 18 marzo 2025, n. 2217; Cons. Stato, VI, 14 marzo 2025, n. 2134).
Nel caso in esame, il termine di conclusione del procedimento indicato dal D.M. n. 527/1995 non è espressamente qualificato perentorio e tale qualificazione non può desumersi dal solo impiego del verbo “dovere”, utilizzato peraltro anche nell’art. 2 l. n. 241/1990, che disciplina il termine generale di conclusione del procedimento pacificamente considerato non perentorio (sulla natura non perentoria di tale termine v. Cons. Stato, sez. VI, n. 2745/2024).
Tanto premesso, il Collegio osserva che, nel caso di specie, i termini di svolgimento del procedimento sono stati particolarmente lunghi, ponendosi ai limiti della violazione dei principi della collaborazione e buona fede che devono informare il rapporto amministrativo ex art. 1, comma 2-bis, L. n. 241/1990.
Tuttavia, ferme restando le eventuali responsabilità che, ricorrendone i presupposti, possono in tesi venire in rilievo a fronte del superamento dei termini di conclusione del procedimento (anche ai sensi degli artt. 2 e 2-bis, L. n. 241/1990, come si vedrà infra), non emerge, nel caso di specie, l’illegittimità dei provvedimenti di revoca per irragionevolezza del termine di conclusione del procedimento, non riscontrandosi una lesione, da parte dell’amministrazione, del legittimo affidamento del privato ed una violazione dei principi della collaborazione e buona fede.
Infatti, da un lato, il soggetto interessato era ben a conoscenza del carattere solo provvisorio del provvedimento di agevolazione con la conseguenza che, in mancanza di un ulteriore comportamento dell’amministrazione idoneo a far confidare il privato nel positivo esito della fase di controllo, non può ritenersi sussistente un affidamento tutelabile (v. per una situazione analoga Cons. Stato, sez. VI, n. 1519/2018). Del resto, nemmeno risulta che il privato si sia attivato – ad es. con solleciti o con la proposizione di un’azione avverso il silenzio - per sollecitare l’amministrazione ad assumere le determinazioni definitive di competenza e tale circostanza assume un rilievo atteso che i menzionati princìpi della collaborazione e della buona fede hanno valenza bilaterale.
Dall’altro lato, deve osservarsi che le inadempienze contestate dall’amministrazione al privato sono state particolarmente rilevanti, consistendo nella mancata produzione della certificazione antimafia, condizione evidentemente essenziale per l’erogazione delle rate di contributo in conto capitale.
Peraltro, occorre nuovamente sottolineare che il contributo erogato a favore dell’appellante rappresenta un aiuto di Stato, sicché l’Amministrazione ha il dovere, anche in ragione del diritto unionale, di recuperare le somme erogate laddove vengano meno i presupposti per la loro attribuzione.
4.2. Le doglianze risultano ugualmente infondate con riferimento alla contestazione dell’estensione del recupero agli acconti già erogati e della maggiorazione del 5% sugli interessi di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 123 del 1998.
4.2.1. L’art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 123 del 1998 prevede che la revoca di cui al comma 1 possa essere disposta “anche in misura parziale perché proporzionale all’inadempimento riscontrato”, laddove, nella fattispecie, la revoca non è stata disposta in maniera parziale, ma per l’intero ammontare del contributo erogato e, d’altra parte, la completezza documentale è condizione per l’erogazione delle rate di contributo in conto capitale, sicché la sua assenza, ancorché intervenuta successivamente alla erogazione delle rate di acconto, non può che comportare il venire meno del titolo a ricevere ogni forma di erogazione.
4.2.2. L’applicazione della maggiorazione del tasso d’interesse discende dall’art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 123 del 1998, in quanto la restituzione dell’intervento è dovuta a fatti addebitabili all’impresa beneficiaria.
4.3. Parimenti infondato è il motivo con cui il LL, da un lato, assume non trattarsi di incompletezza documentale imputabile colpevolmente al curatore fallimentare, dall’altro, sostiene che non vi sarebbe stata la necessità di acquisire una nuova informativa antimafia.
4.3.1. Il curatore fallimentare, sebbene non sia il legale rappresentante della Società fallita, agisce come organo della procedura, responsabile della gestione e liquidazione del patrimonio fallimentare, per cui ha l'obbligo di gestire e liquidare il patrimonio del fallito, tra l’altro, amministrandone i beni.
Ne consegue che, correttamente, l’Amministrazione ha chiesto alla curatela fallimentare di presentare, relativamente ai soggetti sottoposti ai controlli antimafia ed ai loro familiari conviventi, la documentazione necessaria a richiedere l’informativa antimafia attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia.
Di converso, la curatela fallimentare non ha riscontrato la richiesta né i successivi solleciti della integrazione documentale necessaria ad effettuare i controlli previsti dalla normativa antimafia.
L’incompletezza della documentazione, pertanto, è certamente ascrivibile al soggetto richiedente il beneficio e, d’altra parte, non è ipotizzabile che, in caso di fallimento, l’impresa destinataria della misura agevolativa non sia più tenuta a produrre la documentazione necessaria alla erogazione dei contributi in conto capitale.
4.3.2. Analogamente, poiché la documentazione da cui poter dedurre l’avvenuta presentazione della certificazione antimafia è datata 28 febbraio 2011, è evidente che, dovendo procedere all’eventuale erogazione dei contributi ad una distanza temporale così ampia, l’Amministrazione sia stata tenuta a richiedere, come avvenuto all’inizio del 2021, nuovamente la documentazione relativa.
Anzi, come evidenziato dall’Avvocatura Generale dello Stato nella propria memoria difensiva, la nuova richiesta delle informazioni antimafia si è resa sostanzialmente necessaria dopo avere appreso della pendenza di un procedimento penale dinanzi al Tribunale di Caltanissetta a carico dei soci della beneficiaria.
6. La doglianza con cui il LL ha contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disatteso la domanda risarcitoria per danno da ritardo nella conclusione del procedimento è fondata e va in parte accolta nei sensi e nei limiti di quanto in appresso evidenziato.
6.1. L’art. 2-bis, comma 1, della legge n. 241 del 1990 dispone che “le pubbliche amministrazioni … sono tenuti[e] al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”.
Nel caso di specie, non sussiste dubbio sul fatto che il termine di conclusione del procedimento sia stato ampiamente superato, atteso che, ai sensi dell’art. 10, comma 6, del DM 20 ottobre 1995, n. 527, “il decreto di concessione definitiva di cui al comma 4 deve essere emanato entro nove mesi dal ricevimento della documentazione di cui all’art. 9, comma 8; trascorso tale termine si provvede secondo quanto disciplinato al comma 5”.
Né è stata evidenziata una giustificazione effettiva, tale da escluderne la colpa, per l’intera durata dell’inerzia dell’Amministrazione, alla quale, quindi, il ritardo è imputabile.
Il risarcimento del danno da ritardo, relativo ad un interesse legittimo pretensivo, peraltro, non è legato al mero ritardo, ma è subordinato alla dimostrazione che l'aspirazione al provvedimento sia destinata ad esito favorevole e quindi alla dimostrazione della spettanza definitiva del bene della vita collegato a tale interesse” (ex multis Cons. Stato, VII, 30 luglio 2024, n. 6854).
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7 del 2021, sul tema, ha formulato il seguente principio di diritto:
“la responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi, sia da illegittimità provvedimentale sia da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano e non già di responsabilità da inadempimento contrattuale; è pertanto necessario accertare che vi sia stata la lesione di un bene della vita, mentre per la quantificazione delle conseguenze risarcibili si applicano, in virtù dell’art. 2056 cod. civ. – da ritenere espressione di un principio generale dell’ordinamento - i criteri limitativi della consequenzialità immediata e diretta e dell’evitabilità con l’ordinaria diligenza del danneggiato, di cui agli artt. 1223 e 1227 cod. civ.; e non anche il criterio della prevedibilità del danno previsto dall’art. 1225 cod. civ.”.
Il LL ha sufficientemente adempiuto all’onere probatorio, dimostrando che vi è stata la lesione del bene della vita e, quindi, l’ingiustizia del danno sofferto.
Infatti, se l’Amministrazione avesse rispettato la tempistica di cui all’art. 10 del DM 527 del 20 ottobre 1995, essendo stata all’epoca verosimilmente prodotta la certificazione antimafia (come può evincersi dalla relazione sullo stato finale del programma di investimenti del 7 febbraio 2011, relativo al decreto provvisorio di concessione n. 1037 del 26 maggio 1999, trasmessa in allegato alla nota del 28 febbraio 2011 del soggetto responsabile del Patto Territoriale di Caltanissetta indirizzata al Ministero dello Sviluppo Economico), il contributo avrebbe potuto essere erogato in via definitiva.
6.2. Il danno, però, non può essere quantificato, come richiesto dall’appellante, negli importi di cui è chiesta la restituzione, oltre al saldo non corrisposto ed oltre rivalutazione e interessi, ma deve essere liquidato in un importo notevolmente inferiore.
6.2.1. Innanzitutto, occorre tenere conto del fatto che, con la richiamata nota del 28 febbraio 2011, che in allegato riportava la relazione sullo stato finale del programma di investimenti relativo al decreto provvisorio di concessione n. 1037 del 26 maggio 1999, il soggetto responsabile del Patto Territoriale di Caltanissetta ha segnalato la proposta di revoca della odierna appellante, richiamando le motivazioni in fatto e in diritto meglio specificate nella nota prot. n. 26185/P.G. del 20 aprile 2010, avente per oggetto “la valutazione della sussistenza delle ragioni di pubblico interesse e degli interessi delle ditte destinatarie, ai fini del completamento delle iniziative progettuali (art. 21 quater e quinquies della legge 261 [241] e art. 37 l.r. 10/1991)” ed ha specificato che tali motivazioni sono ritenute valide anche la per ditta -OMISSIS-, in quanto la stessa, pur avendo ultimato il programma di investimento entro il 31 dicembre 2001 e non avendo trasmesso al S.R. Caltanissetta SCPA la documentazione finale di spese e la richiesta formale per il collaudo ed il saldo del 10% entro i sei mesi successi al completamento dell’iniziativa, ad oggi risulta funzionale ed in piena attività.
Pertanto, avendo trasmesso la documentazione finale fuori termine, al momento della stessa, nel febbraio 2011, il bene della vita non poteva dirsi spettante alla impresa richiedente, mentre, solo con la nota del 28 luglio 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico, ritenendo non sussistere l’interesse pubblico revocatorio dal momento che l’investimento agevolato, in base alla relazione finale di spesa, è stato completato entro la data di ultimazione prevista, ha disposto il prosieguo dell’iter agevolativo.
6.2.2. Inoltre, trova applicazione nella fattispecie il combinato disposto degli articoli 30, comma 3, seconda parte. c.p.a. e 1227 c.c.
L’art. 30, comma 3, seconda parte, c.p.a. dispone che: “Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti”, mentre l’art. 1227 c.c. stabilisce che: “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”.
In proposito, quindi, è applicabile l’art. 1227 c.c., in quanto la società non ha proposto alcuna azione avverso il silenzio dell’Amministrazione, laddove tale azione avrebbe potuto evitare la formazione del danno.
L'omessa attivazione degli “strumenti di tutela” nel quadro del comportamento complessivo delle parti, infatti, costituisce un dato valutabile, alla stregua del canone di buona fede e del principio di solidarietà, ai fini della mitigazione e finanche dell'esclusione del danno in quanto evitabile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cons. Stato, V, 15 marzo 2021 n. 2174).
Insomma, a seguito della presentazione della documentazione e dell’inerzia dell’Amministrazione, l’impresa avrebbe potuto sollecitare l’adozione dell’atto e poi, in caso di ulteriore inerzia, avrebbe potuto proporre l’azione avverso il silenzio al fine di ottenere un provvedimento espresso, mentre l’omessa attivazione dello strumento di tutela, certamente esigibile nell’ambito dell’ordinaria diligenza cui è tenuta la parte, deve essere valutato ai fini della riduzione del danno risarcibile ai sensi dell’art. 1227 c.c.
6.3. In conclusione, il Collegio – tenuto conto che, almeno sino al 28 luglio 2015, la spettanza del bene della vita poteva dirsi possibile o, anche, probabile ma non certa ove il procedimento si fosse concluso nei termini ed applicato l’art. 1227 c.c., in quanto l’omessa attivazione del ricorso avverso il silenzio ha contribuito alla formazione del danno – ritiene di quantificare il danno risarcibile al LL nella misura del 20% dei contributi complessivamente già erogati per i quali è stato disposto il recupero.
Di talché, essendo il recupero complessivamente pari ad € 1.733.606,36 (€ 1.077.618,31 + € 655.988,05), il danno risarcibile è quantificato in € 346.721,272, da maggiorare degli interessi applicati ove già restituito.
7. La parziale fondatezza dell’appello, quindi, determina che, in riforma della sentenza impugnata, la domanda risarcitoria proposta in primo grado debba essere accolta nei limiti anzidetti.
Ne consegue che, ove già restituiti gli importi, l’Amministrazione (id est: Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy) dovrà risarcire all’appellante un danno liquidato in € 346.721,272 oltre agli interessi ed alla maggiorazione di cinque punti percentuali in concreto applicati, mentre, ove gli importi non siano stati ancora restituiti, dalle somme complessivamente dovute, come indicate nei provvedimenti impugnati, andrà detratta la complessiva somma di € 346.721,272.
8. L’esito finale della controversia induce a disporre l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe (R.G. n. 5312 del 2023), così provvede:
- respinge i motivi relativi alle azioni di annullamento;
- accoglie in parte, nei limiti e nei sensi di cui in motivazione, il motivo relativo alla domanda risarcitoria e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata accoglie in parte la domanda di risarcimento del danno proposta in primo grado e quantifica il danno risarcibile in complessivi € 346.721,272.
Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soci della impresa appellante.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025, con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Consigliere
Dalila Satullo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Caponigro | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.