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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/07/2025, n. 3123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3123 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. 1243/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 1243/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 18.07.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 18 LUGLIO 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1243/2024 promossa da nato in [...] l'[...] Cod. Fisc. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Nuzzaci, che lo rappreseta e C.F._1 difende per procura in atti e presso il cui studio in Catania via Sassari n. 78 elegge domicilio;
Ricorrente-
CONTRO (c.f. - P. Controparte_1 P.IVA_1
IVA ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, P.IVA_2 anche disgiuntamente, dall'Avv. Lucia Orsingher e dall'Avv. dall'avv. Pier Luigi Tomaselli come da procura generale in atti, con domicilio eletto, presso l'Ufficio legale distrettuale,
Piazza della Repubblica 26, Catania
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.2.2024, il ricorrente in epigrafe indicato precisava che con provvedimento dell'8/2/23 ricevuto il 25/2/23 il Comitato Provinciale l' sede di Catania, CP_1 non accoglieva il proprio ricorso amministrativo del 3/8/22 avverso la decisione di reiezione della domanda di intervento del Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto, con la seguente motivazione “nel caso in specie non è stata prodotta alcuna copia di titolo esecutivo riconducibile a taluna delle tipologie sopra richiamate. Invero, la sentenza n. 635/2018, pronunciata dal Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, in data 13/2/2018, quanto al credito vantato, conclude nei termini nell'impossibilità di accoglimento del ricorso proposto, atteso il rilevato difetto di legittimità passiva dei soci, chiamati in giudizio per debiti societari.”
Precisava che tale provvedimento risulta del tutto illegittimo nonché infondato in fatto ed in diritto in quanto egli era stato assunto a decorrere dalla data dal 10/5/2000 dalla CP_2
con l'iniziale qualifica di commis di cucina inquadrato al 6° livello super e
[...] successivamente dall'1/1/2001 al 5° livello e dal 1/5/2004 come operaio e le mansioni di
Cuoco Capo Partita Liv. 4° come da CCNL Turismo – Pubblici Esercizi e che veniva illegittimamente licenziato. Precisava che, incardinata azione giudiziaria innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania avente n. 2467/2010 di r.g., la detta causa, prima che si fosse svolta CTU veniva ad estinguersi in data 20/4/17 in quanto la Palace Hotel risultava cancellata dai registri delle imprese dal febbraio 2015 e, riassunto il giudizio, veniva emessa in data 13/2/2018 la sentenza n. 635/18, che produceva in atti. Precisava che la CP_2 nel corso del giudizio non ha mai contestato l'obbligo di dovergli corrispondere il TFR
[...] pari ad €. 5.438,47, come da busta paga che allegava, e che il Giudice nella sentenza, dando atto di tale circostanza, riconosceva l'illegittimità del licenziamento posto in essere in suo confronto. Precisava che dalle risultanze del detto giudizio si manifesta del tutto impossibile
(nonché inutile) qualsiasi azione giudiziaria per il recupero del credito vantato ritenuto che la società risulta cessata in data 6/2/2015 e che dal bilancio della chiusura della liquidazione della stessa, non sono stati distribuiti utili e che nessun cespite era in carico alla società, così come esplicato in sentenza di cui sopra dal Giudice del Lavoro.
Concludeva chiedendo: riconoscere il proprio diritto ad aver corrisposto da parte del Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto della somma di €. 5.438,47 a titolo TFR maturato come in premessa;
pertanto, dichiarare l'illegittimità del provvedimento di rigetto della domanda di intervento da parte del Comitato Provinciale e condannare l' al CP_1 pagamento della somma di €. 5.438,47 in favore del ricorrente. per i motivi di cui sopra oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare parte resistente al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio.
CP_ Con comparsa di costituzione si costituzione l' il quale concludeva chiedendo: In via preliminare accertarsi e dichiararsi la decadenza dall'azione giudiziale ex art. 47 D.P.R.
639/70 ovvero, in subordine, l'improponibilità del presente ricorso e/o la prescrizione del CP_ credito vantato dal ricorrente nei confronti dell' In via principale respingersi in toto il ricorso de quo, in quanto infondato in fatto e in diritto, e per mancanza di allegazioni e prove;
Spese di lite rifuse a carico del ricorrente;
In via di subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, riconoscere rivalutazione e interessi legali dal momento CP_ della domanda amministrativa effettuata all' ed applicarsi il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione stabilito per i crediti previdenziali dalla L. n. 412 del 1991, art. 16, comma 6
Fissata l'udienza di comparizione, con successivo provvedimento del 4/07/2025, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione disponendo che l'udienza del 11 luglio 2025 fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
L'udienza del 18.07.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
Preliminarmente, si rileva la tardività del ricorso introduttivo del presente giudizio, in quanto depositato oltre il termine di decadenza annuale previsto dall'art. 47 del D.P.R. 639/1970.
Tale norma prevede, infatti, che “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta
l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data CP_ di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per le pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989 n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
Sul punto, si osserva che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 17 settembre 2009 n. 19992, hanno chiarito che il suddetto termine di decadenza annuale si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto, in quanto questo rientra nella “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” di cui all'art. 24 della legge 88/1989, richiamato nell'art. 47 del D.P.R. 639/1970.
Per completezza si deve osservare che, sempre, secondo la giurisprudenza della Suprema
Corte, "in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, nel testo modificato dall'art. 4 del
D.L. 19 settembre 1992 n. 384, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 novembre 1992
n. 438 dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine
- nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art 7 della Legge 11 agosto
1973 n. 533 e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto della Legge 9 marzo 1989 n. 88), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del
"dies a quo" per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Ne consegue che, al fine di impedirne qualsiasi sforamento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata dall'anzidetto art. 47, il termine decorre, oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato, anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al comma quinto del medesimo art. 47" (Cass. Sez. Un. 12718/09 e successive).
Nella specie, pertanto, si versa nella ipotesi sub 3, contemplata dall'art. 47 , comma secondo del D.P.R. n, 639/1970 (… ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione …), ipotesi che secondo la pronuncia delle sezioni unite sopra indicata, ricorre nel caso di presentazione tardiva di un ricorso impugnatorio, nel CP_ caso in cui l' non si pronunci sull'istanza dell'interessato e nel caso in cui il provvedimento sia mancante delle indicazioni circa i gravami proponibili e l'iniziativa processuale esperibile.
Per individuare il dies a quo, occorre considerare che i termini di conclusione del procedimento amministrativo - sia per quanto concerne la corresponsione del TFR che per i crediti diversi, ammontano a trecento giorni complessivi:(300 giorni dalla domanda, di cui
120 per il formarsi del silenzio - rigetto di cui all'art 7 della Legge n. 533/2973, 90 giorni previsti dall'art. 46 Legge n. 88/1989, per la presentazione del ricorso amministrativo, e 90 giorni prescritti dalla stessa norma per la decisione dello stesso).
Nel caso di specie, la domanda di liquidazione del TFR e dei crediti diversi è stata presentata dall'odierno ricorrente in 29 maggio 2021, il termine per l'esaurimento del procedimento amministrativo è decorso in data 25 marzo 2022 e il ricorso giudiziario avrebbe dovuto essere proposto entro il 25 marzo 2023
Nella delineata situazione la presentazione del ricorso amministrativo nell'agosto del 2022 non assume rilievo decisivo ai fini dello spostamento in avanti del termine di decadenza, e ciò anche nell'ipotesi di tardivo provvedimento di rigetto da parte dell'ente previdenziale (Cass.
n. 7527 del 2010, Cass. n. 17562 del 2011, Cass. n. 15969 del 2017).
L'accertata tardività del ricorso preclude l'esame del merito.
In considerazione delle suesposte osservazioni il ricorso va respinto.
Avuto riguardo alla complessità delle questioni esaminate le spese di lite vanno compensate tra le parti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1243/2024 R.G. così statuisce:
Dichiara il ricorso inammissibile per intervenuta decadenza dell'azione giudiziaria ex art. 47 del D.P.R. n. 639/70;
Compensa le spese del giudizio Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania, 19 LUGLIO 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 1243/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 18.07.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 18 LUGLIO 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1243/2024 promossa da nato in [...] l'[...] Cod. Fisc. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Nuzzaci, che lo rappreseta e C.F._1 difende per procura in atti e presso il cui studio in Catania via Sassari n. 78 elegge domicilio;
Ricorrente-
CONTRO (c.f. - P. Controparte_1 P.IVA_1
IVA ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, P.IVA_2 anche disgiuntamente, dall'Avv. Lucia Orsingher e dall'Avv. dall'avv. Pier Luigi Tomaselli come da procura generale in atti, con domicilio eletto, presso l'Ufficio legale distrettuale,
Piazza della Repubblica 26, Catania
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.2.2024, il ricorrente in epigrafe indicato precisava che con provvedimento dell'8/2/23 ricevuto il 25/2/23 il Comitato Provinciale l' sede di Catania, CP_1 non accoglieva il proprio ricorso amministrativo del 3/8/22 avverso la decisione di reiezione della domanda di intervento del Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto, con la seguente motivazione “nel caso in specie non è stata prodotta alcuna copia di titolo esecutivo riconducibile a taluna delle tipologie sopra richiamate. Invero, la sentenza n. 635/2018, pronunciata dal Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, in data 13/2/2018, quanto al credito vantato, conclude nei termini nell'impossibilità di accoglimento del ricorso proposto, atteso il rilevato difetto di legittimità passiva dei soci, chiamati in giudizio per debiti societari.”
Precisava che tale provvedimento risulta del tutto illegittimo nonché infondato in fatto ed in diritto in quanto egli era stato assunto a decorrere dalla data dal 10/5/2000 dalla CP_2
con l'iniziale qualifica di commis di cucina inquadrato al 6° livello super e
[...] successivamente dall'1/1/2001 al 5° livello e dal 1/5/2004 come operaio e le mansioni di
Cuoco Capo Partita Liv. 4° come da CCNL Turismo – Pubblici Esercizi e che veniva illegittimamente licenziato. Precisava che, incardinata azione giudiziaria innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania avente n. 2467/2010 di r.g., la detta causa, prima che si fosse svolta CTU veniva ad estinguersi in data 20/4/17 in quanto la Palace Hotel risultava cancellata dai registri delle imprese dal febbraio 2015 e, riassunto il giudizio, veniva emessa in data 13/2/2018 la sentenza n. 635/18, che produceva in atti. Precisava che la CP_2 nel corso del giudizio non ha mai contestato l'obbligo di dovergli corrispondere il TFR
[...] pari ad €. 5.438,47, come da busta paga che allegava, e che il Giudice nella sentenza, dando atto di tale circostanza, riconosceva l'illegittimità del licenziamento posto in essere in suo confronto. Precisava che dalle risultanze del detto giudizio si manifesta del tutto impossibile
(nonché inutile) qualsiasi azione giudiziaria per il recupero del credito vantato ritenuto che la società risulta cessata in data 6/2/2015 e che dal bilancio della chiusura della liquidazione della stessa, non sono stati distribuiti utili e che nessun cespite era in carico alla società, così come esplicato in sentenza di cui sopra dal Giudice del Lavoro.
Concludeva chiedendo: riconoscere il proprio diritto ad aver corrisposto da parte del Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto della somma di €. 5.438,47 a titolo TFR maturato come in premessa;
pertanto, dichiarare l'illegittimità del provvedimento di rigetto della domanda di intervento da parte del Comitato Provinciale e condannare l' al CP_1 pagamento della somma di €. 5.438,47 in favore del ricorrente. per i motivi di cui sopra oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare parte resistente al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio.
CP_ Con comparsa di costituzione si costituzione l' il quale concludeva chiedendo: In via preliminare accertarsi e dichiararsi la decadenza dall'azione giudiziale ex art. 47 D.P.R.
639/70 ovvero, in subordine, l'improponibilità del presente ricorso e/o la prescrizione del CP_ credito vantato dal ricorrente nei confronti dell' In via principale respingersi in toto il ricorso de quo, in quanto infondato in fatto e in diritto, e per mancanza di allegazioni e prove;
Spese di lite rifuse a carico del ricorrente;
In via di subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, riconoscere rivalutazione e interessi legali dal momento CP_ della domanda amministrativa effettuata all' ed applicarsi il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione stabilito per i crediti previdenziali dalla L. n. 412 del 1991, art. 16, comma 6
Fissata l'udienza di comparizione, con successivo provvedimento del 4/07/2025, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione disponendo che l'udienza del 11 luglio 2025 fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
L'udienza del 18.07.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
Preliminarmente, si rileva la tardività del ricorso introduttivo del presente giudizio, in quanto depositato oltre il termine di decadenza annuale previsto dall'art. 47 del D.P.R. 639/1970.
Tale norma prevede, infatti, che “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta
l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data CP_ di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per le pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989 n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
Sul punto, si osserva che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 17 settembre 2009 n. 19992, hanno chiarito che il suddetto termine di decadenza annuale si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto, in quanto questo rientra nella “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” di cui all'art. 24 della legge 88/1989, richiamato nell'art. 47 del D.P.R. 639/1970.
Per completezza si deve osservare che, sempre, secondo la giurisprudenza della Suprema
Corte, "in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, nel testo modificato dall'art. 4 del
D.L. 19 settembre 1992 n. 384, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 novembre 1992
n. 438 dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine
- nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art 7 della Legge 11 agosto
1973 n. 533 e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto della Legge 9 marzo 1989 n. 88), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del
"dies a quo" per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Ne consegue che, al fine di impedirne qualsiasi sforamento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata dall'anzidetto art. 47, il termine decorre, oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato, anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al comma quinto del medesimo art. 47" (Cass. Sez. Un. 12718/09 e successive).
Nella specie, pertanto, si versa nella ipotesi sub 3, contemplata dall'art. 47 , comma secondo del D.P.R. n, 639/1970 (… ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione …), ipotesi che secondo la pronuncia delle sezioni unite sopra indicata, ricorre nel caso di presentazione tardiva di un ricorso impugnatorio, nel CP_ caso in cui l' non si pronunci sull'istanza dell'interessato e nel caso in cui il provvedimento sia mancante delle indicazioni circa i gravami proponibili e l'iniziativa processuale esperibile.
Per individuare il dies a quo, occorre considerare che i termini di conclusione del procedimento amministrativo - sia per quanto concerne la corresponsione del TFR che per i crediti diversi, ammontano a trecento giorni complessivi:(300 giorni dalla domanda, di cui
120 per il formarsi del silenzio - rigetto di cui all'art 7 della Legge n. 533/2973, 90 giorni previsti dall'art. 46 Legge n. 88/1989, per la presentazione del ricorso amministrativo, e 90 giorni prescritti dalla stessa norma per la decisione dello stesso).
Nel caso di specie, la domanda di liquidazione del TFR e dei crediti diversi è stata presentata dall'odierno ricorrente in 29 maggio 2021, il termine per l'esaurimento del procedimento amministrativo è decorso in data 25 marzo 2022 e il ricorso giudiziario avrebbe dovuto essere proposto entro il 25 marzo 2023
Nella delineata situazione la presentazione del ricorso amministrativo nell'agosto del 2022 non assume rilievo decisivo ai fini dello spostamento in avanti del termine di decadenza, e ciò anche nell'ipotesi di tardivo provvedimento di rigetto da parte dell'ente previdenziale (Cass.
n. 7527 del 2010, Cass. n. 17562 del 2011, Cass. n. 15969 del 2017).
L'accertata tardività del ricorso preclude l'esame del merito.
In considerazione delle suesposte osservazioni il ricorso va respinto.
Avuto riguardo alla complessità delle questioni esaminate le spese di lite vanno compensate tra le parti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1243/2024 R.G. così statuisce:
Dichiara il ricorso inammissibile per intervenuta decadenza dell'azione giudiziaria ex art. 47 del D.P.R. n. 639/70;
Compensa le spese del giudizio Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania, 19 LUGLIO 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011