Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 20/06/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1464/2019
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile Verbale di udienza del 20/06/2025
È presente, per l'attore, l'avv. Fabrizio Ferrari, in sostituzione dell'avv. PERROTTA GINO. È altresì presente, per il convenuto, l'avv. Francesco Cavallo, in sostituzione dell'avv. ANTONIO CAVALLO. Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. L'avv. Ferrari si riporta alle note conclusive autorizzate e depositate telematicamente e insiste per l'accoglimento della domanda. L'avv. Cavallo si riporta alle note depositate in atti e insiste per il rigetto della domanda. Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, nell'ora del deposito telematico, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
Matteo Torretta
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1464/2019 vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Gino Parte_1 C.F._1
Perrotta (C.F. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
Paola, Via Cavour n. 3; Attore
E
(C.F. ), contumace;
Controparte_1 C.F._3
(C.F. ), in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1 dall'avv. Antonio Cavallo (C.F. ; C.F._4
Convenuti
Oggetto: lesione personale Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. ha proposto domanda al fine ottenere il risarcimento dei danni subiti Parte_1 all'esito del sinistro occorsogli in data 25/09/2017. 1.1. A sostegno della domanda, parte attrice deduce che, in data 25/09/2017, alle ore 13:00 circa, in Paola, mentre percorreva a piedi via San Miceli, venne investito dall'autovettura Fiat Panda 1000 4x4 tg. AT 264707, di proprietà e condotta da CP_1
. Il veicolo investì l'attore urtandolo con la parte anteriore destra e provocandone la
[...] caduta. All'esito del sinistro, venne prontamente soccorso e trasportato in ambulanza presso il Presidio Ospedaliero di Paola, ove gli fu diagnosticata la “frattura spiroide scomposta al terzo distale della diafisi tibiale a sinistra. Frattura pluriframmentata scomposta all'estremo prossimale del perone a sinistra”. In data 02/10/2017 fu sottoposto pagina 2 di 5 ad intervento chirurgico e il 06/10/2017 venne dimesso con apparecchio gessato. In data 07/09/2018 fu nuovamente sottoposto a intervento chirurgico per la rimozione di placche e viti. Rimessosi dal trauma subito, ha chiesto il ristoro dei danni patiti alla compagnia la quale, tuttavia, comunicava di non poter effettuare alcuna Controparte_2 proposta risarcitoria in sede stragiudiziale “non ritenendo i danni lamentati riconducibili al sinistro così come denunciato”. L'attore assume che il sinistro sia addebitabile alla esclusiva responsabilità di e deduce che, a seguito dell'incidente, ha riportato un Controparte_1 danno biologico pari al 9% di invalidità permanente, una invalidità temporanea – totale e parziale – per 46 giorni al 100%, 28 giorni al 75%, 96 giorni al 50%, 232 giorni al 25% (come evidenziato dalla CTP redatta dal dott. . Conclude, pertanto, Persona_1 chiedendo l'accertamento dell'esclusiva responsabilità di nella causazione Controparte_1 del sinistro e, per l'effetto, la condanna di questi, in solido, con la compagnia
[...]
al pagamento della somma di € 29.269,81. Controparte_2
1.2. nel contestare le avverse doglianze, eccepisce: i. Controparte_2
l'infondatezza della domanda nel merito, vista la generica ricostruzione storica del sinistro e la scarsa documentazione, inidonei a confermare l'esistenza del sinistro e le modalità attraverso le quali questo sarebbe avvenuto;
ii. la dubbia verificazione dell'evento per come descritto nel libello introduttivo, anche in ragione delle diverse contraddizioni emerse in sede di accertamenti disposti dalla Compagnia assicuratrice dopo la denuncia di sinistro;
iii. l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro ovvero, in Parte_1 subordine, il concorso colposo di questi nella causazione dell'incidente; iv. L'erronea quantificazione del danno, per indebita duplicazione delle poste risarcitorie. Conclude quindi, chiedendo il rigetto nel merito. Chiede, altresì, in via gradata, la riduzione dell'entità del risarcimento in proporzione alle rispettive quote di responsabilità.
1.3. Non si è costituito , il quale è stato dichiarato contumace. Controparte_1
1.4. Con memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., primo termine, l'attore ha precisato che il veicolo condotto da proveniva da Paola con direzione Fuscaldo;
che il Controparte_1 sinistro si è verificato in Via San Miceli, all'altezza dell'incrocio con Contrada Cotugni e che al momento dell'investimento, avvenuto con la parte anteriore destra del veicolo, l'attore si trovava sul lato destro della stessa carreggiata percorsa dall' . CP_1
1.5. Il procedimento è stato istruito per il tramite di interrogatorio formale del convenuto contumace e dell'attore (all'udienza del 21/01/2022), prova testimoniale ( Testimone_1 escusso all'udienza del 09/12/2022; e AN AN, escussi Persona_1 all'udienza del 22/09/2023) e di consulenza tecnica d'ufficio (CTU a cura del dott. Per_2
, depositata in data 22/02/2024) ed è stato deciso con sentenza contestuale,
[...] previo ordine del Giudice alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. 2. La domanda è manifestamente infondata per le ragioni che seguono.
2.1. Come noto, secondo il principio sancito dall'art. 2697 cod. civ., «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento». Pertanto, il diritto azionato può ricevere tutela solo se i relativi fatti costitutivi siano stati provati da colui che invoca la tutela. Per quanto attiene al diritto al risarcimento del danno, l'attore pagina 3 di 5 danneggiato è tenuto a fornire la prova dei fatti materiali che integrano la condotta lesiva, del danno (inteso nella duplice declinazione di danno evento e di danno conseguenza) e del nesso di causalità (materiale e giuridica) tra la condotta illecita e il danno.
2.2. Orbene, ritiene il Tribunale che, nella specie, non si sia raggiunta la prova in ordine alla verificazione dell'evento secondo la dinamica prospettata dall'attore negli scritti introduttivi. Egli ha, infatti, dichiarato di essere stato investito dall'autovettura condotta dall' mentre stava percorrendo Via San Miceli. Il convenuto, in sede di CP_1 interrogatorio formale, pur avendo in un primo momento dato conferma delle circostanze capitolate dall'attore nei propri scritti, ha poi in chiusura dichiarato di assumere farmaci barbiturici dopo essere stato operato alla testa e di non ricordare nulla di quell'evento (cfr. Verbale di udienza del 21/01/2022). Inoltre, egli stesso aveva fornito una diversa dinamica dell'incidente al perito incaricato dell'Assicuratore, perché ha riferito che non si trattò di un investimento vero e proprio, perché era solo salito con la ruota anteriore destra sul piede del pedone. Da ultimo, il teste AN AN, escusso all'udienza del 22/09/2023 ha prospettato uno scenario radicalmente differente rispetto a quello descritto in citazione (sicché è diverso il fatto principale su cui si fonda la pretesa), sostenendo che l'attore è stato investito mentre si trovava su un motociclo e che l'automobile di “ha invaso la corsia opposta” su CP_1 cui si trovava "una vespa special alla cui guida c'era ma che era ferma [...] Parte_1 la panda ha invaso la corsia in cui si trovava ferma la vespa che ha impattato di fianco. La vespa è quindi caduta a terra [...] Ricordo che il è caduto sul suo lato destro. Ho Pt_1 sentito, poi, che il ha chiamato suo fratello telefonicamente [...]”. Pt_1
Poiché, dunque, la dinamica prospettata dall'attore non trova alcuna conferma, nulla potendo aggiungere al riguardo la dichiarazione testimoniale resa dal fratello dell'attore,
(detto ), il quale è da considerarsi palesemente inattendibile non Testimone_1 Per_3 solo per aver reso dichiarazioni contraddittorie al Giudice in sede di escussione (condotta contestata dallo stesso Istruttore) ma anche contraddittorie rispetto a quanto riferito dall'unico testimone oculare indicato dall'attore, perché non è vero che si trovava a passare dal luogo dell'incidente, in quanto, per come riferito dal AN, è stato chiamato al telefono da suo fratello. Poiché il quadro emerso dall'istruttoria è gravemente carente e contraddittorio, non vi è prova del fatto illecito, onde non può riconoscersi il diritto invocato, nei termini in cui è stato prospettato in questa sede, onde la domanda deve essere respinta.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, ai valori minimi in considerazione del non elevato livello di complessità della causa. Sempre in applicazione del principio di soccombenza, devono essere definitivamente poste a carico dell'attore le spese della c.t.u. In ragione della manifesta infondatezza della domanda, verrà disposta con separato decreto anche la revoca del patrocinio a spese dello stato.
PQM
pagina 4 di 5 Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza o eccezione e definitivamente pronunciando, così provvede: Rigetta la domanda. Condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00, Parte_1 oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta. Pone l'onere del pagamento della consulenza tecnica in via definitiva in capo al soccombente. Paola, 20/06/2025. Il Giudice Matteo Torretta
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