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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 12/06/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PERUGIA I Sezione Civile
in composizione collegiale in persona di
Dott.ssa Loredana Giglio Presidente est. Dott.ssa Gaia Muscato Giudice Dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1062/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. LUCIA ALFÌ, Parte_1 elettivamente domiciliata in Indirizzo telematico e nello studio del difensore in Perugia, Via Blasi n. 32, RICORRENTE
CONTRO
, Controparte_1 RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del PM c/o il Tribunale di Perugia
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni di parte ricorrente: come da verbale di udienza del 13.5.2025 da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
SINTETICA ESPOSIZIONE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.I coniugi nata in [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], hanno contratto matrimonio in Perugia in data 29.12.2007
[...] (atto di matrimonio iscritto al nr. 203, parte 1, registro atti di matrimonio dell'omonimo Comune, anno 2007). Dall'unione non sono nati figli. La famiglia ha fissato la residenza in Perugia, Strada Olmo-Valle, 2/B, in immobile in locazione.
pagina 1 di 2 Con il ricorso introduttivo del procedimento, la ricorrente ha chiesto pronuncia di separazione dal coniuge. Ha rappresentato che il rapporto coniugale si è incrinato progressivamente per incompatibilità caratteriali e incomprensioni, tanto che la ricorrente, d'accordo col marito, ha lasciato la casa coniugale a settembre 2008, mentre il marito si sarebbe trasferito all'estero senza più dare alcuna notizia. Ha chiesto pronuncia di separazione senza adozione di provvedimenti su questioni accessorie. Disposta l'instaurazione del contraddittorio il resistente non si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia. Si è proceduto nell'udienza di comparizione avanti al giudice delegato all'audizione della sola ricorrente che ha dichiarato di non avere dal 2008 alcun contatto con il marito. La causa, non essendovi attività istruttorie da svolgere, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2.La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta. E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n.2183). Orbene, nel caso di specie, il fatto che le parti vivano ormai da tempo separate lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie. Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
3.Le spese di lite, considerando la contumacia del resistente e l'assenza di attività difensiva vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Perugia in data 29.12.2007 (atto di matrimonio iscritto al
[...] nr. 203, parte 1, registro atti di matrimonio dell'omonimo Comune, anno 2007).
2. Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Perugia, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
3. Dichiara le spese di lite irripetibili.
Perugia, 26.05.2025
Il Presidente est.
Loredana Giglio
pagina 2 di 2
in composizione collegiale in persona di
Dott.ssa Loredana Giglio Presidente est. Dott.ssa Gaia Muscato Giudice Dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1062/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. LUCIA ALFÌ, Parte_1 elettivamente domiciliata in Indirizzo telematico e nello studio del difensore in Perugia, Via Blasi n. 32, RICORRENTE
CONTRO
, Controparte_1 RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del PM c/o il Tribunale di Perugia
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni di parte ricorrente: come da verbale di udienza del 13.5.2025 da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
SINTETICA ESPOSIZIONE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.I coniugi nata in [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], hanno contratto matrimonio in Perugia in data 29.12.2007
[...] (atto di matrimonio iscritto al nr. 203, parte 1, registro atti di matrimonio dell'omonimo Comune, anno 2007). Dall'unione non sono nati figli. La famiglia ha fissato la residenza in Perugia, Strada Olmo-Valle, 2/B, in immobile in locazione.
pagina 1 di 2 Con il ricorso introduttivo del procedimento, la ricorrente ha chiesto pronuncia di separazione dal coniuge. Ha rappresentato che il rapporto coniugale si è incrinato progressivamente per incompatibilità caratteriali e incomprensioni, tanto che la ricorrente, d'accordo col marito, ha lasciato la casa coniugale a settembre 2008, mentre il marito si sarebbe trasferito all'estero senza più dare alcuna notizia. Ha chiesto pronuncia di separazione senza adozione di provvedimenti su questioni accessorie. Disposta l'instaurazione del contraddittorio il resistente non si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia. Si è proceduto nell'udienza di comparizione avanti al giudice delegato all'audizione della sola ricorrente che ha dichiarato di non avere dal 2008 alcun contatto con il marito. La causa, non essendovi attività istruttorie da svolgere, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2.La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta. E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n.2183). Orbene, nel caso di specie, il fatto che le parti vivano ormai da tempo separate lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie. Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
3.Le spese di lite, considerando la contumacia del resistente e l'assenza di attività difensiva vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Perugia in data 29.12.2007 (atto di matrimonio iscritto al
[...] nr. 203, parte 1, registro atti di matrimonio dell'omonimo Comune, anno 2007).
2. Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Perugia, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
3. Dichiara le spese di lite irripetibili.
Perugia, 26.05.2025
Il Presidente est.
Loredana Giglio
pagina 2 di 2