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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 09/04/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SETTORE LAVORO
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2961/2023 RG promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. FALBO Parte_1
MARIA
Ricorrente
C O N T R O in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_1
CARNOVALE MARIAGRAZIA
Resistente
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente ha contestato, in sede di opposizione, le risultanze del giudizio per CP_2 volto all'accertamento del requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità ex art. 13 della legge 118/1971, negato dal CTU nominato nella fase sommaria.
L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Acquisito d'ufficio il fascicolo della fase sommaria, all'esito del rinnovo delle operazioni peritali nonché del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., con scadenza prevista al
9.4.2025, la causa è così decisa.
***
Il ricorso è fondato.
La perizia ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità ex art. 13 della legge 30.3.1971 a far tempo dalla data della domanda amministrativa “Da quanto sopra esposto, emerge che il sig.
1 sia affetto da “diabete mellito tipo 2 insulino-dipendente, ipertensione Parte_1 arteriosa, periartrite scapolo-omerale con artrosi bilaterale di spalla, esiti amputazione terza falange 3° dito mano sinistra, discopatie multiple lombari (da L3 a S1)”. Tali infermità determinano una riduzione della capacità lavorativa in misura del 77 (settantasette) %, con decorrenza dall'epoca di presentazione della domanda”.
Il giudizio espresso sulla base della documentazione in atti risulta essere logico e immune da vizi motivazionali (cfr. consulenza tecnica depositata in data 1.4.2025 qui da intendersi integralmente richiamata).
La stesso dà inoltre conto dell'evoluzione della patologia e delle ragioni cliniche poste alla base della individuata decorrenza dell'invalidità.
Sulla base delle ragioni sopra esposte questo giudice ritiene di poter aderire alle conclusioni rappresentate dal CTU (Cass. 12703/2015).
Tra l'altro, le parti non hanno formulato obiezioni alle conclusioni del consulente a seguito di invio delle bozze.
Va precisato che, rispetto alla condanna richiesta, questo giudice ritiene che l'accertamento dei requisiti extra-sanitari possa e debba essere condotto ai soli fini della sussistenza dell'interesse ad agire e che, in sede di opposizione, la condanna all'erogazione della prestazione in questo tipo di controversie non sia più possibile alla luce di Cass.
9876/2019. Pertanto la presente pronuncia si limita all'accertamento dello stato sanitario con la decorrenza indicata in CTU.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi dei parametri di cui al
DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 ( tenuto conto anche della prima fase di a.t.p. ed in applicazione dell'art. 13 c.p.c. cfr. Ord. Cass. n. 10791/2020) con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Le spese di consulenza, separatamente liquidate, vanno poste a carico di secondo CP_1 soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2961/2023, così provvede:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta la sussistenza, in capo al sig. Pt_1
, dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno mensile di invalidità ex art.
[...]
2 13 della legge 118/1971 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa
(22.09.2022);
-condanna l' al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella somma CP_1 complessiva di euro 3.300,00 oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA ed accessori come per legge con distrazione in favore dell'avv. FALBO MARIA
-pone a carico di le spese di consulenza separatamente liquidate CP_1
Crotone, 09/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei
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