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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/05/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 543 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA
con l'avv. Vetere Gianfrancesco, che lo rappresenta e difende in virtù di Parte_1 procura a margine del ricorso introduttivo del procedimento n. 2853/2009 RG ex Tribunale di Rossano, presso il cui presso il cui indirizzo p.e.c. è elettivamente domiciliato appellante E
, in persona del Presidente in carica l.r.p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvia Parisi, Muscari Tomaioli Francesco e Marcello Carnovale, in virtù di procure generali alle liti per atto del notaio avv. di Persona_1 Fiumicino del 22.3.2024, unitamente ai quali è elettivam in P.IVA_1 Catanzaro, via Milano 17, presso la Sede Provinciale dell'Istituto appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Castrovillari. Opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONE DELLE PARTI
Per l'appellante: <<…Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, così provvedere: -dichiarare inammissibile la opposizione alla esecuzione proposta CP_ dall e, nel merito, rigettare la domanda oppositiva proposta, unitamente alle eccezione di estinzione della pretesa, stante il disconoscimento operato dal creditore e l'omessa dichiarazione di volersi avvalere del documento disconosciuto, dichiarando la legittimità della esecuzione intrapresa;
-ammettersi, in via gradata, CTU contabile intesa a statuire l'importo dovuto al creditore procedente, in virtù del TFR maturato, rivalutazione ed interessi, a carico dell'Istituto previdenziale, come da titolo di condanna generica e richiamato nel quanto “per relationem”, dichiarando non estinta la pretesa dedotta ex azionata in executivis;
-con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, distratte ex art. 93 cpc…>>; per l'appellato: <<… Voglia il Corte d'appello di Catanzaro, Giudice del Lavoro, rigettare l'appello e confermare la sentenza del Tribunale di Castrovillari impugnata, con vittoria di spese di giudizio…>>.
§1 CP_ L ha adito il Tribunale di Castrovillari, Giudice del lavoro, per vedere accolta l'opposizione al pignoramento effettuato nei suoi confronti da dopo avere premesso che: Parte_1
1 - con sentenza del Tribunale di Rossano, n. 1238/14, l'istituto era stato condannato al pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo n. 1721/2003 emesso dal Tribunale di Cosenza a titolo di liquidazione di TFR e ultime mensilità, oltre accessori;
- la sentenza è stata notifica all'ente il 24.11.2014;
- in seguito, ha notificato, il 9.7.2015, atto di precetto;
Parte_1
- con atto n .2015, il sig. ha poi proposto al Giudice delle esecuzione, atto di Pt_1 pignoramento presso terzi, al fine di re il pagamento di quanto spettantegli in base alla sentenza 1238/2014;
- con provvedimento del 22.2.2017, il Giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta di sospensine dell'esecuzione, assegnando il termine che l'introduzione del giudizio di merito;
ha dedotto la mancanza in capo al sig. del diritto a procedere ad esecuzione forzata nei Pt_1 riguardi dell'istituto, in quanto l'importo richiesto è stato regolarmente liquidato;
ha puntualizzato di avere provveduto al ricalcolo delle relative prestazioni e a liquidare la somma residuale di euro 72,17. Ha contestato il conteggio di controparte.
§2 CP_ Il tribunale ha accolto l'opposizione perché “dalla produzione dell emerge in modo incontrovertibile la quietanza liberatoria rilasciata dal lavoratore opp n data 01.06.2010 che corrobora il soddisfacimento integrale dell'obbligazione pecuniaria in esame vantata a titolo di Tfr e mensilità spettanti…”
§3 La sentenza è gravata d'appello da che ne lamenta l'erroneità in quanto: 1) il Parte_1 Tribunale non poteva porre a base della decisione la quietanza liberatoria del 1^.6.2010, dal momento che egli aveva disconosciuto la sottoscrizione ivi apposta;
2) la quietanza ha data anteriore alla formazione del titolo esecutivo, mentre l'opposizione all'esecuzione può essere proposta solo per fare valere fatti estintivi successivi, sicché andava dichiarata inammissibile. CP_ Costituitosi in giudizio, l ha formulato le conclusioni sopra riportate. La Corte, acquisito il fa lo di primo grado, alla fissata udienza, sentiti i procuratori delle parti, decide come da allegato dispositivo.
§4 L'appello si presta ad essere accolto. Orbene, rientra nel novero di una serie di lavoratori che nel 2003 chiede e Parte_1 ottiene dal Tribunale di Cosenza l'emissione del decreto ingiuntivo nei confronti della parte datoriale per il pagamento delle ultime tre mensilità e del TFR. Dopo avere esperito senza esito tutti i rimedi approntati dall'ordinamento per conseguire dall'ingiunto il pagamento delle somme oggetto di decreto ingiuntivo, i lavoratori, tra cui l'odierno appellante, convengono in CP_ giudizio l di fronte al Tribunale di Rossano, per conseguire il pagamento dei suddetti CP_ emolume parte del fondo di garanzia apposito, istituito presso l con sentenza del CP_ 1238/14 il tribunale adito condanna l' a pagare la somma portata nel decreto ingiuntivo;
la CP_ sentenza diventa esecutiva e il lavoratore procede al pignoramento, cui l si oppone, eccependo di avere pagato quanto dovuto, come da quietanza liberatoria del 1^.
0. Sennonché, la suddetta quietanza liberatoria – la cui sottoscrizione l'appellante sostiene di avere disconosciuto – e che il Tribunale ha ritenuto dirimente ai fini dell'accoglimento della spiegata opposizione, non è stata versata in atti dall'ente previdenziale, che ha invero omesso di depositare il proprio fascicolo di parte di primo grado che la conteneva, neppure dopo l'apposito sollecito in tale senso del Collegio, che aveva richiesto alle parti la ricostruzione dei propri incarti una volta constatata la mancanza degli stessi in quello d'ufficio.
§4.1 In definitiva, in mancanza della prova documentale dell'avvenuta estinzione del debito – il cui onere probatorio, in base ai principi di riparto di cui all'art. 2697 CC, gravava sull'ente debitore -
, nell'assenza in atti di quella quietanza liberatoria, che, secondo l'appellato, integrerebbe la prova dell'estinzione dell'obbligazione, l'appello va accolto nel senso del rigetto dell'opposizione in riforma della sentenza gravata.
§4.2
2 Le spese del doppio grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 ricorso in data 31 maggio 2023, avverso la sentenza del Tribunale di Ca del lavoro, n. 1744/2022, resa in data 2 dicembre 2022, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza gravata, rigetta il ricorso proposto CP_ dall
2. condanna l'appellato alla rifusione delle spese del doppio grado di lite che liquida in euro 1313,00 quanto al primo grado ed in euro 1458,00 per il secondo grado, oltre accessori come per legge dovuti, con distrazione ex art. 93 cpc. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 13 maggio 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr. Emilio Sirianni
3
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 543 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA
con l'avv. Vetere Gianfrancesco, che lo rappresenta e difende in virtù di Parte_1 procura a margine del ricorso introduttivo del procedimento n. 2853/2009 RG ex Tribunale di Rossano, presso il cui presso il cui indirizzo p.e.c. è elettivamente domiciliato appellante E
, in persona del Presidente in carica l.r.p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvia Parisi, Muscari Tomaioli Francesco e Marcello Carnovale, in virtù di procure generali alle liti per atto del notaio avv. di Persona_1 Fiumicino del 22.3.2024, unitamente ai quali è elettivam in P.IVA_1 Catanzaro, via Milano 17, presso la Sede Provinciale dell'Istituto appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Castrovillari. Opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONE DELLE PARTI
Per l'appellante: <<…Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, così provvedere: -dichiarare inammissibile la opposizione alla esecuzione proposta CP_ dall e, nel merito, rigettare la domanda oppositiva proposta, unitamente alle eccezione di estinzione della pretesa, stante il disconoscimento operato dal creditore e l'omessa dichiarazione di volersi avvalere del documento disconosciuto, dichiarando la legittimità della esecuzione intrapresa;
-ammettersi, in via gradata, CTU contabile intesa a statuire l'importo dovuto al creditore procedente, in virtù del TFR maturato, rivalutazione ed interessi, a carico dell'Istituto previdenziale, come da titolo di condanna generica e richiamato nel quanto “per relationem”, dichiarando non estinta la pretesa dedotta ex azionata in executivis;
-con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, distratte ex art. 93 cpc…>>; per l'appellato: <<… Voglia il Corte d'appello di Catanzaro, Giudice del Lavoro, rigettare l'appello e confermare la sentenza del Tribunale di Castrovillari impugnata, con vittoria di spese di giudizio…>>.
§1 CP_ L ha adito il Tribunale di Castrovillari, Giudice del lavoro, per vedere accolta l'opposizione al pignoramento effettuato nei suoi confronti da dopo avere premesso che: Parte_1
1 - con sentenza del Tribunale di Rossano, n. 1238/14, l'istituto era stato condannato al pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo n. 1721/2003 emesso dal Tribunale di Cosenza a titolo di liquidazione di TFR e ultime mensilità, oltre accessori;
- la sentenza è stata notifica all'ente il 24.11.2014;
- in seguito, ha notificato, il 9.7.2015, atto di precetto;
Parte_1
- con atto n .2015, il sig. ha poi proposto al Giudice delle esecuzione, atto di Pt_1 pignoramento presso terzi, al fine di re il pagamento di quanto spettantegli in base alla sentenza 1238/2014;
- con provvedimento del 22.2.2017, il Giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta di sospensine dell'esecuzione, assegnando il termine che l'introduzione del giudizio di merito;
ha dedotto la mancanza in capo al sig. del diritto a procedere ad esecuzione forzata nei Pt_1 riguardi dell'istituto, in quanto l'importo richiesto è stato regolarmente liquidato;
ha puntualizzato di avere provveduto al ricalcolo delle relative prestazioni e a liquidare la somma residuale di euro 72,17. Ha contestato il conteggio di controparte.
§2 CP_ Il tribunale ha accolto l'opposizione perché “dalla produzione dell emerge in modo incontrovertibile la quietanza liberatoria rilasciata dal lavoratore opp n data 01.06.2010 che corrobora il soddisfacimento integrale dell'obbligazione pecuniaria in esame vantata a titolo di Tfr e mensilità spettanti…”
§3 La sentenza è gravata d'appello da che ne lamenta l'erroneità in quanto: 1) il Parte_1 Tribunale non poteva porre a base della decisione la quietanza liberatoria del 1^.6.2010, dal momento che egli aveva disconosciuto la sottoscrizione ivi apposta;
2) la quietanza ha data anteriore alla formazione del titolo esecutivo, mentre l'opposizione all'esecuzione può essere proposta solo per fare valere fatti estintivi successivi, sicché andava dichiarata inammissibile. CP_ Costituitosi in giudizio, l ha formulato le conclusioni sopra riportate. La Corte, acquisito il fa lo di primo grado, alla fissata udienza, sentiti i procuratori delle parti, decide come da allegato dispositivo.
§4 L'appello si presta ad essere accolto. Orbene, rientra nel novero di una serie di lavoratori che nel 2003 chiede e Parte_1 ottiene dal Tribunale di Cosenza l'emissione del decreto ingiuntivo nei confronti della parte datoriale per il pagamento delle ultime tre mensilità e del TFR. Dopo avere esperito senza esito tutti i rimedi approntati dall'ordinamento per conseguire dall'ingiunto il pagamento delle somme oggetto di decreto ingiuntivo, i lavoratori, tra cui l'odierno appellante, convengono in CP_ giudizio l di fronte al Tribunale di Rossano, per conseguire il pagamento dei suddetti CP_ emolume parte del fondo di garanzia apposito, istituito presso l con sentenza del CP_ 1238/14 il tribunale adito condanna l' a pagare la somma portata nel decreto ingiuntivo;
la CP_ sentenza diventa esecutiva e il lavoratore procede al pignoramento, cui l si oppone, eccependo di avere pagato quanto dovuto, come da quietanza liberatoria del 1^.
0. Sennonché, la suddetta quietanza liberatoria – la cui sottoscrizione l'appellante sostiene di avere disconosciuto – e che il Tribunale ha ritenuto dirimente ai fini dell'accoglimento della spiegata opposizione, non è stata versata in atti dall'ente previdenziale, che ha invero omesso di depositare il proprio fascicolo di parte di primo grado che la conteneva, neppure dopo l'apposito sollecito in tale senso del Collegio, che aveva richiesto alle parti la ricostruzione dei propri incarti una volta constatata la mancanza degli stessi in quello d'ufficio.
§4.1 In definitiva, in mancanza della prova documentale dell'avvenuta estinzione del debito – il cui onere probatorio, in base ai principi di riparto di cui all'art. 2697 CC, gravava sull'ente debitore -
, nell'assenza in atti di quella quietanza liberatoria, che, secondo l'appellato, integrerebbe la prova dell'estinzione dell'obbligazione, l'appello va accolto nel senso del rigetto dell'opposizione in riforma della sentenza gravata.
§4.2
2 Le spese del doppio grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 ricorso in data 31 maggio 2023, avverso la sentenza del Tribunale di Ca del lavoro, n. 1744/2022, resa in data 2 dicembre 2022, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza gravata, rigetta il ricorso proposto CP_ dall
2. condanna l'appellato alla rifusione delle spese del doppio grado di lite che liquida in euro 1313,00 quanto al primo grado ed in euro 1458,00 per il secondo grado, oltre accessori come per legge dovuti, con distrazione ex art. 93 cpc. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 13 maggio 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr. Emilio Sirianni
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