TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 08/04/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1296/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1296/2023
DI Controparte_1
/
Controparte_2
Oggi 8 Aprile 2025, alle ore 09:00, innanzi al dott. Stefania Iannetti, sono comparsi:
Per l'attore, , l'avv. Angelo Cardamone. Parte_1 Per la convenuta, l'avv. Roberto Ascani. Controparte_2
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice dott. Stefania Iannetti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Stefania Iannetti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1296 anno 2023 R.G.A.C, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa discussione orale, all'udienza del 08/04/2025, e vertente
TRA
c.f. , con il patrocinio dell' Avv. Angelo Parte_1 C.F._1
Cardamone.
Attore
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Roberto Ascani.
Convenuto
Oggetto: Risarcimento danni.
Conclusioni: Come all'odierna udienza.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione datato 11/09/2023, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale di Ascoli Piceno, la società per ivi sentirla Controparte_2 condannare al risarcimento del danno biologico subito, a causa del fatto illecito di cui alla narrativa dell'atto introduttivo, danno che quantificava in complessivi € 26.000,00 ovvero nella diversa maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa, vinte le spese.
A sostegno della domanda, l'attore asseriva di aver ricevuto la notifica dell'atto di precetto da parte della per € 35.677,75, intimazione che veniva opposta, dinanzi al Tribunale di Controparte_2
Ascoli Piceno, il quale con sentenza n. 511/2021, dichiarava la somma precettata non dovuta;
asseriva inoltre che, a causa della notifica della suddetta infondata intimazione, egli riceveva un danno biologico alla persona, per € 26.000,00, a causa di “Disturbo da stress post-traumatico ad evoluzione cronica in trattamento farmacologico continuativo “ (perizia CTP, in atti) e ciò in assenza di condizioni di salute pagina 2 di 5 abnormi o premorbose, tali da innescare possibili reazioni “esagerate”, danno che riteneva ascrivibile alla condotta colposa della controparte e da risarcirsi ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Si costituiva in giudizio la convenuta, eccependo la carenza di legittimazione Controparte_2 dell'attrice ad agire nei suoi confronti, chiedendo, in ogni caso, il rigetto della domanda, vinte le spese.
La società eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell'attore nei confronti Controparte_2 dell'odierna convenuta, in quanto quest'ultima era mera mandataria della , precisando che CP_3 l'intimazione opposta era conseguente all'emissione di un titolo giudiziale, nella specie costituito dal decreto ingiuntivo n. 547/2012 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in favore della credito CP_4 ceduto alla suddetta mandante;
aggiungeva che, nel giudizio di opposizione a precetto, CP_3 definito con la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 511/201, la mandante aveva CP_3 riconosciuto la non debenza della somma precettata, aderendo alle conclusioni rassegnate dall'opponente, odierno attore, con precisazione di non essere stata informata dalla cedente che CP_4 il credito ceduto era invero già stato estinto con una pregressa transazione tra le parti originarie, CP_4 ed odierno attore;
evidenziava che, all'opposto atto di precetto non era seguita alcuna azione esecutiva e che la convenuta aveva immediatamente desistito da ogni azione aderendo anzi alle richieste del medesimo opponente;
aggiungeva che i danni per cui è causa dovevano essere attribuiti ad una pregressa condizione di compromessa salute psico-fisica già vissuta dall'attore, affatto attribuibile al contesto in oggetto.
Venivano depositate da entrambe le parti le memorie ex art. 171 ter c.p.c. come in atti, sicché ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva trattenuta in decisione all'odierna udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., spirato il termine concesso alle parti per il deposito di note conclusive.
La presente causa è stata instaurata successivamente al 04/07/2009, e, quindi, trovano applicazione le disposizioni della recente legge n. 69 del 18/06/2009 ("Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19/06/2009 - Suppl. Ordinario n. 95 ed entrata in vigore il 04/07/2009), che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
In particolare, trovano applicazione:- il novellato art. 132, 2° comma, n.4) c.p.c., ai sensi del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione "delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" e non più anche "dello svolgimento del processo";
- il novellato art. 118, 1° comma, disp. attuazione c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti ella causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi";
-il principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n. 363/2019; Cass. Civ. n. 12002/2014), come riconosciuto anche dalla Corte di legittimità a SS.UU. con pronuncia n. 9936 del 08/05/2014.
Costituendosi, la convenuta ha eccepito la carenza della propria legittimazione nel processo.
Nel diritto processuale civile, la legittimazione ad agire è la titolarità del diritto di azione, anche detta legitimatio ad causam;
l'istituto opera sul piano soggettivo, determinando colui che ha il potere di costituire il dovere decisorio del giudice di pronunciarsi sul rapporto giuridico dedotto in giudizio. La
pagina 3 di 5 legittimazione ad agire rappresenta una delle cosiddette condizioni dell'azione, in assenza delle quali l'azione giudiziale non può essere decisa nel merito. Si differenzia dai presupposti processuali, pur affiancandoli, in quanto non si tratta di requisiti che devono precedere la domanda, ma di requisiti intrinseci alla domanda stessa.
La legittimazione ad agire consiste nella titolarità del diritto azionato, tale titolarità tuttavia non deve essere concretamente accertata, bensì solo affermata dall'attore in senso sostanziale (legittimazione attiva) nei confronti del convenuto in senso sostanziale (legittimazione passiva).
Qualora la legittimazione ad agire non sussista, il processo deve chiudersi con una decisione in rito, con la quale è affermata l'impossibilità di pronunciare nel merito. Se invece l'attore, pur essendosi affermato titolare del diritto, non risulta concretamente tale, o qualora emerga che il convenuto, a differenza di quanto affermava l'attore, non è il soggetto passivo del diritto azionato, la causa deve concludersi con una sentenza che respinga la domanda nel merito.
L'eccezione della convenuta, viene dunque qualificata dal giudice come eccezione Controparte_2 di carenza di legittimazione passiva di quest'ultima nell'ambito del rapporto per cui è causa.
Dall'esame della documentazione versata in atti, si evince che, nel giudizio di opposizione a precetto in oggetto, la odierna convenuta, ha agito quale mandataria della Controparte_2 Controparte_5
La suddetta qualifica è espressamente contenuta nell'atto di precetto ove è testualmente scritto: “ CP_2
(già -........, quale mandataria-giusta procura …..- di ….”.
[...] CP_6 Controparte_5
Poiché il mandatario, allorquando agisce mediante il mandatario non perde la titolarità attiva e passiva delle situazioni dedotte in giudizio (cfr. Cass. Civ. Sez. II n. 9319/2009), deve ritenersi che l'unico titolare del rapporto giuridico dedotto nel giudizio che ci occupa è la società Controparte_5
Il mandante è il dominus dell'affare, sicché allo stesso devono risalire tutti gli effetti del mandato e il mandante viene chiamato a rispondere degli eventuali danni causati dal mandatario.
Va, pertanto, dichiarata la carenza di legittimazione passiva della convenuta, Controparte_2
La peculiarità del caso consente la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.
1296/2023 R.G., ogni diversa domanda rigettata così provvede:
-dichiara la carenza di legittimazione passiva della società convenuta.
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., letta in udienza, allegata al verbale d'udienza e pubblicata con la sottoscrizione del verbale medesimo.
Ascoli Piceno, lì 8 Aprile 2025
Il giudice dott.ssa Stefania Iannetti
Trasmissione ore 15:36
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1296/2023
DI Controparte_1
/
Controparte_2
Oggi 8 Aprile 2025, alle ore 09:00, innanzi al dott. Stefania Iannetti, sono comparsi:
Per l'attore, , l'avv. Angelo Cardamone. Parte_1 Per la convenuta, l'avv. Roberto Ascani. Controparte_2
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice dott. Stefania Iannetti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Stefania Iannetti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1296 anno 2023 R.G.A.C, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa discussione orale, all'udienza del 08/04/2025, e vertente
TRA
c.f. , con il patrocinio dell' Avv. Angelo Parte_1 C.F._1
Cardamone.
Attore
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Roberto Ascani.
Convenuto
Oggetto: Risarcimento danni.
Conclusioni: Come all'odierna udienza.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione datato 11/09/2023, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale di Ascoli Piceno, la società per ivi sentirla Controparte_2 condannare al risarcimento del danno biologico subito, a causa del fatto illecito di cui alla narrativa dell'atto introduttivo, danno che quantificava in complessivi € 26.000,00 ovvero nella diversa maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa, vinte le spese.
A sostegno della domanda, l'attore asseriva di aver ricevuto la notifica dell'atto di precetto da parte della per € 35.677,75, intimazione che veniva opposta, dinanzi al Tribunale di Controparte_2
Ascoli Piceno, il quale con sentenza n. 511/2021, dichiarava la somma precettata non dovuta;
asseriva inoltre che, a causa della notifica della suddetta infondata intimazione, egli riceveva un danno biologico alla persona, per € 26.000,00, a causa di “Disturbo da stress post-traumatico ad evoluzione cronica in trattamento farmacologico continuativo “ (perizia CTP, in atti) e ciò in assenza di condizioni di salute pagina 2 di 5 abnormi o premorbose, tali da innescare possibili reazioni “esagerate”, danno che riteneva ascrivibile alla condotta colposa della controparte e da risarcirsi ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Si costituiva in giudizio la convenuta, eccependo la carenza di legittimazione Controparte_2 dell'attrice ad agire nei suoi confronti, chiedendo, in ogni caso, il rigetto della domanda, vinte le spese.
La società eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell'attore nei confronti Controparte_2 dell'odierna convenuta, in quanto quest'ultima era mera mandataria della , precisando che CP_3 l'intimazione opposta era conseguente all'emissione di un titolo giudiziale, nella specie costituito dal decreto ingiuntivo n. 547/2012 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in favore della credito CP_4 ceduto alla suddetta mandante;
aggiungeva che, nel giudizio di opposizione a precetto, CP_3 definito con la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 511/201, la mandante aveva CP_3 riconosciuto la non debenza della somma precettata, aderendo alle conclusioni rassegnate dall'opponente, odierno attore, con precisazione di non essere stata informata dalla cedente che CP_4 il credito ceduto era invero già stato estinto con una pregressa transazione tra le parti originarie, CP_4 ed odierno attore;
evidenziava che, all'opposto atto di precetto non era seguita alcuna azione esecutiva e che la convenuta aveva immediatamente desistito da ogni azione aderendo anzi alle richieste del medesimo opponente;
aggiungeva che i danni per cui è causa dovevano essere attribuiti ad una pregressa condizione di compromessa salute psico-fisica già vissuta dall'attore, affatto attribuibile al contesto in oggetto.
Venivano depositate da entrambe le parti le memorie ex art. 171 ter c.p.c. come in atti, sicché ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva trattenuta in decisione all'odierna udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., spirato il termine concesso alle parti per il deposito di note conclusive.
La presente causa è stata instaurata successivamente al 04/07/2009, e, quindi, trovano applicazione le disposizioni della recente legge n. 69 del 18/06/2009 ("Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19/06/2009 - Suppl. Ordinario n. 95 ed entrata in vigore il 04/07/2009), che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
In particolare, trovano applicazione:- il novellato art. 132, 2° comma, n.4) c.p.c., ai sensi del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione "delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" e non più anche "dello svolgimento del processo";
- il novellato art. 118, 1° comma, disp. attuazione c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti ella causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi";
-il principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n. 363/2019; Cass. Civ. n. 12002/2014), come riconosciuto anche dalla Corte di legittimità a SS.UU. con pronuncia n. 9936 del 08/05/2014.
Costituendosi, la convenuta ha eccepito la carenza della propria legittimazione nel processo.
Nel diritto processuale civile, la legittimazione ad agire è la titolarità del diritto di azione, anche detta legitimatio ad causam;
l'istituto opera sul piano soggettivo, determinando colui che ha il potere di costituire il dovere decisorio del giudice di pronunciarsi sul rapporto giuridico dedotto in giudizio. La
pagina 3 di 5 legittimazione ad agire rappresenta una delle cosiddette condizioni dell'azione, in assenza delle quali l'azione giudiziale non può essere decisa nel merito. Si differenzia dai presupposti processuali, pur affiancandoli, in quanto non si tratta di requisiti che devono precedere la domanda, ma di requisiti intrinseci alla domanda stessa.
La legittimazione ad agire consiste nella titolarità del diritto azionato, tale titolarità tuttavia non deve essere concretamente accertata, bensì solo affermata dall'attore in senso sostanziale (legittimazione attiva) nei confronti del convenuto in senso sostanziale (legittimazione passiva).
Qualora la legittimazione ad agire non sussista, il processo deve chiudersi con una decisione in rito, con la quale è affermata l'impossibilità di pronunciare nel merito. Se invece l'attore, pur essendosi affermato titolare del diritto, non risulta concretamente tale, o qualora emerga che il convenuto, a differenza di quanto affermava l'attore, non è il soggetto passivo del diritto azionato, la causa deve concludersi con una sentenza che respinga la domanda nel merito.
L'eccezione della convenuta, viene dunque qualificata dal giudice come eccezione Controparte_2 di carenza di legittimazione passiva di quest'ultima nell'ambito del rapporto per cui è causa.
Dall'esame della documentazione versata in atti, si evince che, nel giudizio di opposizione a precetto in oggetto, la odierna convenuta, ha agito quale mandataria della Controparte_2 Controparte_5
La suddetta qualifica è espressamente contenuta nell'atto di precetto ove è testualmente scritto: “ CP_2
(già -........, quale mandataria-giusta procura …..- di ….”.
[...] CP_6 Controparte_5
Poiché il mandatario, allorquando agisce mediante il mandatario non perde la titolarità attiva e passiva delle situazioni dedotte in giudizio (cfr. Cass. Civ. Sez. II n. 9319/2009), deve ritenersi che l'unico titolare del rapporto giuridico dedotto nel giudizio che ci occupa è la società Controparte_5
Il mandante è il dominus dell'affare, sicché allo stesso devono risalire tutti gli effetti del mandato e il mandante viene chiamato a rispondere degli eventuali danni causati dal mandatario.
Va, pertanto, dichiarata la carenza di legittimazione passiva della convenuta, Controparte_2
La peculiarità del caso consente la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.
1296/2023 R.G., ogni diversa domanda rigettata così provvede:
-dichiara la carenza di legittimazione passiva della società convenuta.
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., letta in udienza, allegata al verbale d'udienza e pubblicata con la sottoscrizione del verbale medesimo.
Ascoli Piceno, lì 8 Aprile 2025
Il giudice dott.ssa Stefania Iannetti
Trasmissione ore 15:36
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5