Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/05/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 250 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Antonio Boderone) Parte_1
appellante
E
(avv.ti Marta Odorizzi, Giacinto Greco, Silvia Parisi, Francesco Muscari Tomaioli CP_1
e Maria Teresa Pugliano) appellato
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Pola. Indennità Naspi. Rapporto di lavoro subordinato.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. ha lavorato dal 10.3.2015 alle dipendenze del cognato Parte_1
titolare di una rivendita di mobili, con la qualifica di impiegata addetta a CP_2 mansioni d'ufficio e di accoglienza della clientela. Il 28.4.2015 si è astenuta dal lavoro
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2. L' a seguito di ispezione, con comunicazione pervenutale il 20.4.2017, CP_1
ha disconosciuto il suo rapporto di lavoro e le ha poi negato, con provvedimento del
3.2.2017, l'indennità Naspi per cui essa aveva presentato istanza amministrativa il
30.7.2016.
3. Il tribunale di Paola, che la lavoratrice ha adito con ricorso del 3.8.2017 per contestare le determinazioni dell' e per rivendicare il riconoscimento dei “diritti per CP_1 la maternità” e l'indennità Naspi, ha rigettato le sue domande e l'ha condannata a pagare le spese processuali. Le ha addebitato di non aver assolto l'onere di provare il rapporto di lavoro subordinato in contestazione, ritenendo che: a) essa non abbia prodotto documenti che comprovino quel rapporto;
b) non abbia dedotto alcun elemento fattuale che riveli la natura subordinata della sua prestazione;
c) non possa provare per testimoni circostanze, relative alla subordinazione, che non ha nemmeno capitolato;
d) l' , invece, abbia CP_1 contestato a ragione l'esistenza del rapporto di lavoro, alla stregua delle contraddittorie dichiarazioni che la ricorrente e il cognato avevano reso in sede ispettiva in merito a quello stesso rapporto.
4. La ricorrente impugna la sentenza e ne chiede l'integrale riforma perché addebita al tribunale di aver trascurato: 1) che l'onere di disconoscere la natura subordinata del suo rapporto di lavoro “spetta all' ; 2) che il suo “contratto di CP_1 lavoro” era stato acquisito dagli stessi ispettori dell'Istituto appellato;
3) che tra le parti è controversa l'esistenza del rapporto di lavoro, non già la sua natura subordinata;
4) che i capitoli della prova testimoniale non ammessa vertono sugli elementi rilevatori della subordinazione che il tribunale ha ritenuto non provati;
5) che le valutazioni e gli apprezzamenti degli ispettori in merito alla ritenuta simulazione del suo rapporto di lavoro non hanno alcuna fede privilegiata;
6) che le dichiarazioni raccolte dagli ispettori scontano contraddizioni “del tutto marginali”, facilmente spiegabili e non dirimenti;
7) che la liquidazione delle spese, poste a suo carico, non avrebbe dovuto comprendere anche quelle della fase di istruzione e trattazione che “non è stata svolta” e, comunque, avrebbe dovuto essere decurtata ai sensi dell'art. 9, c. 2, del d.lgs. 149/2015.
Pag. 2 di 6 5. Nella resistenza dell' che ha chiesto il rigetto dell'appello, assumendolo CP_1 infondato, la Corte ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di discussione e, acquisite le note di entrambe le parti, decide con la presente sentenza.
DIRITTO
6. L'impugnazione non può essere accolta perché nessuno dei rilievi mossi all'impugnata sentenza, siccome desunti dall'unitaria esposizione dell'atto di appello e dianzi sintetizzati, è fondato.
7. È infondato il primo rilievo: perché nelle controversie promosse dall'assicurato per conseguire prestazioni previdenziali è a suo carico l'onere della prova del rapporto di lavoro subordinato che ne giustifica l'erogazione e che, in quanto tale, integra un elemento costitutivo del diritto di credito azionato1.
8. È infondato il secondo rilievo: perché il tribunale ha correttamente riscontrato l'assenza, tra i documenti prodotti dalle parti, del contratto individuale di lavoro eventualmente sottoscritto dalla ricorrente, dal quale poter desumere elementi confermativi della natura subordinata del relativo rapporto. Tale contratto non è infatti tra i documenti prodotti dalle parti. Né l'appellante cura di produrre la “lettera di assunzione” di cui lamenta la mancata valutazione. Essa a ben vedere, non è tra i documenti che gli ispettori dell' rinvennero al momento dell'accesso ispettivo, bensì tra quelli che CP_1
chiesero al datore di lavoro di produrre (cfr. pag. 2 del verbale di primo accesso ispettivo).
Sicché il documento che successivamente si limitarono ad esaminare (cfr. pag. 2 del verbale unico di accertamento e notificazione) non può dirsi di data certa (ex art. 2704
c.c.) e, non essendo stato prodotto in giudizio, non può essere utilizzato a fini di prova perché non se conosce il contenuto. Del resto, quand'anche fosse noto l'accordo tra le parti, formalizzato nel contratto individuale di lavoro, ciò non basterebbe a dimostrare che la prestazione lavorativa sia stata concretamente eseguita in conformità alle sue previsioni.
Pag. 3 di 6 9. È infondato il terzo rilievo: perché l' , nel costituirsi in giudizio, ha CP_1 espressamente disconosciuto “il rapporto di lavoro di natura subordinata” che la ricorrente pone a fondamento delle sue domande di prestazione e a quest'ultima ha contestato di non aver dimostrato “la sussistenza della attività lavorativa espletata in regime di subordinazione”.
10. È infondato il quarto rilievo: perché i capitoli della prova testimoniale articolata in ricorso – da sottoporre al marito della ricorrente, suo unico teste – sono in effetti privi delle indicazioni che il tribunale ha ravvisato carenti in ordine all'eterodirezione della prestazione lavorativa eseguita, giacché non vertono su circostanze capaci di rivelare l'assoggettamento della prestatrice al potere direttivo e di controllo del formale datore di lavoro2. Ed invece, proprio il rapporto di affinità con quest'ultimo avrebbe imposto alla ricorrente l'allegazione di circostanze specifiche e puntuali in merito a tali indici rivelatori della subordinazione3.
11. È infondato il quinto rilievo: perché il tribunale non ha attribuito valore probatorio privilegiato alle valutazioni dei verbalizzanti circa la natura del rapporto di lavoro oggetto di ispezione, ma, a fronte del mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla ricorrente, ha rimarcato come, invece, il disconoscimento del rapporto operato dall' trovi ragionevole giustificazione nelle risultanze ispettive che le CP_1 2 Cass. 26986/2009: “In tema di distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo,
l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività”. 3 Cfr. Cass. 14513/2003: “Qualora l'interessato … faccia valere un rapporto lavorativo con persone legate da vincoli di parentela o affinità, ha comunque l'obbligo di dimostrare, in caso di contestazione, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi di detto rapporto e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione”. Cass. 19144/2021: “In tema di onere della prova relativo al rapporto di lavoro subordinato, ove la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative fra persone legate da vincoli di parentela o affinità debba essere esclusa per l'accertato difetto della convivenza degli interessati, non opera "ipso iure" una presunzione di contrario contenuto, indicativa dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato;
ne consegue che la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto ha comunque l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione”.
Pag. 4 di 6 allegazioni e le prove chieste ed offerte dalla ricorrente non riescono a superare. Nella motivazione della sentenza appellata, dunque, gli elementi di dubbio sull'effettiva esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che gli ispettori hanno fatto emergere vengono richiamati al solo di fine far risaltare ancor più la carenza di allegazioni (ancor prima che di prove) che il tribunale correttamente addebita alla ricorrente.
12. È infondato il sesto rilievo: perché le contraddizioni apprezzate dal tribunale, tra le dichiarazioni rese agli ispettori dalla ricorrente e quelle rese dal suo formale datore di lavoro, sono rilevanti in quanto attengono: a) alla consegna della busta paga (che, secondo la ricorrente, era eseguita dal “consulente”, mentre il datore ha dichiarato di essere stato “solitamente” lui ad eseguirla); b) al luogo in cui veniva pagata la retribuzione nel periodo in cui la ricorrente si è assentata per maternità (luogo che la ricorrente colloca nella propria abitazione, mentre il datore di lavoro ha dichiarato che le consegnava il denaro “a volte tramite il marito che ha lo studio di ingegneria sopra il mobilificio” e
“altre volte in macchina”); c) alle prestazioni lavorative effettivamente eseguite (che secondo il datore di lavoro comprendevano anche la cura dei “rapporti con la finanziaria
Compass di cui ci servivamo per le dilazione di pagamento dei clienti”, mentre la ricorrente ha dichiarato di non sapere “se il mobilificio concedesse delle dilazioni di pagamento o finanziamenti tramite finanziarie o simili”). Nella cornice di queste significative contraddizioni si inserisce l'ulteriore elemento, che il tribunale ha correttamente valorizzato a sfavore della ricorrente, concernente il fatto che quest'ultima, quando fu sentita dagli ispettori, non seppe riferire nemmeno il nome di un cliente, a dispetto del breve lasso di tempo che era trascorso dalla cessazione del suo rapporto di lavoro.
12. È infondato il settimo rilievo: perché, da un canto, la liquidazione delle spese della fase di istruttoria e di trattazione è ineludibile nelle cause non contumaciali, in quanto ricompensa l'attività di studio degli atti costitutivi della controparte e delle ordinanze istruttorie4; d'altro canto, perché la decurtazione invocata dalla ricorrente (ai
Pag. 5 di 6 sensi dell'art. 92, c. 2, del d.lgs. 149/2015) si applica nelle sole cause in cui è parte l'ispettorato del lavoro difeso da propri funzionari e non già in quelle previdenziali, nelle quali l' è assistito da avvocati del proprio ufficio legale. CP_1
13. Ne consegue il rigetto dell'appello.
14. Le spese del grado si compensano perché l'appellante ha reso la declaratoria di incapienza reddituale che è prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c. ai fini dell'esonero dalla soccombenza in favore dei non abbienti.
15. Stante l'esito dell'impugnazione, ricorrono le condizioni e se ne dà atto per il raddoppio del contributo unificato, se è dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso depositato il 07/03/2023, avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Paola, giudice del lavoro, n. 236/2022, pubblicata in data 16/09/2022, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Compensa tra le parti le spese del grado;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13,
c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio del 23/04/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Gabriella Portale
volta, l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, compresi quelli da cui può desumersi la non necessità di procedere all'istruzione stessa (Cass. 5/1/2022, n. 164 cit.;
Cass. 6/12/2021, n. 38509), oppure l'esame degli scritti difensivi di controparte, sebbene essi non prefigurino la necessità di procedere all'istruzione (Cass. 30/5/2022, n. 17387)”.
Pag. 6 di 6
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 7139/2003: “Colui che intende far accertare la natura subordinata del proprio rapporto di lavoro, al fine di poter usufruire delle relative prestazioni previdenziali e assicurative, ha l'onere di provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione, mentre non è configurabile, in capo all'Istituto di previdenza, un onere di dimostrare l'insussistenza dei requisiti prescritti per le erogazioni richieste dal lavoratore, in quanto la contestazione di tali requisiti da parte dell'ente, risolvendosi nella contestazione di uno degli elementi costitutivi della altrui pretesa, non integra una eccezione in senso stretto ma una mera difesa”. 4 Cfr. tra le tante Cass. n. 17387/2022, n. 37994/2022 e n. 2308/2015. Vds. in mot. Cass. 11879/2025, che nel richiamare il principio secondo cui "va, comunque, riconosciuto il compenso per la fase di istruttoria/trattazione, atteso che la fase di trattazione della causa è in ogni caso ineludibile" (cfr., ad es.,
Cass. 5/1/2022, n. 164), chiarisce che: “Tale affermazione, infatti, trova fondamento nel rilievo che, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la predetta fase, ai sensi del citato art. 4, quinto comma, lett. c), del D.M. n. 55 del 2014, rileva, oltre al compimento di attività istruttoria in senso stretto
(benché, ad es., limitata all'esame di documenti e non estesa all'esperimento di prove costituende: Cass.
7/10/2021, n. 27304), anche il compimento di attività non aventi tale specifico carattere, quali, di volta in