Sentenza 14 maggio 2008
Massime • 1
Nel rito del lavoro, il dispositivo letto in udienza, nella fase che precede il deposito della motivazione, è esecutivo per legge, sicché l'ordine di reintegrazione nel rapporto di lavoro in esso contenuto riattiva le obbligazioni del rapporto di lavoro, rimaste quiescenti a seguito del licenziamento illegittimo del lavoratore. Ne consegue che, fin dal momento della lettura del dispositivo avente il contenuto suddetto, il lavoratore può scegliere tra la ripresa del lavoro e l'indennità sostitutiva, con la conseguenza che l'offerta delle prestazioni lavorative -ancorché effettuata in via prudenziale prima che sia noto il contenuto della motivazione- consuma in ogni caso il diritto del dipendente di optare per l'indennità. (Nella specie, in un appalto di pulizie, vi era stata la successione all'impresa licenziante di altra impresa, e due lavoratrici avevano chiesto la reintegrazione al fine di essere assunte dall'impresa subentrante; l'impresa cessata, a seguito di tale richiesta, aveva inserito le lavoratrici nell'elenco del personale che la subentrante aveva l'obbligo di assumere, e successivamente aveva assunto, così adempiendo all'ordine di reintegrazione contenuto nel dispositivo della sentenza; la S.C., nell'affermare il principio su esteso, ha confermato la sentenza di merito che aveva revocato i decreti ingiuntivi opposti, con i quali le lavoratrici avevano chiesto -una volta depositata la motivazione della sentenza- il pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/2008, n. 12100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12100 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. IANNIELLO Antonio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ET NA TA, PE DR, elettivamente domiciliate in ROMA VIA RICASOLI 7, presso lo studio dell'avvocato MUGGIA ROBERTO, che le rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
C.R.M. - COOPERATIVA ROMANA MANUTENZIONI 80 A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PRISCIANO 67, presso lo studio dell'avvocato PONZELETTI PIERO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5005/04 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 26/10/04 R.G.N. 4299/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/03/08 dal Consigliere Dott. IANNIELLO Antonio;
udito l'Avvocato MUGGIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Lo Voi Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NN TA TI e SS ED avevano ottenuto nel febbraio 2001 dal Tribunale di Roma, quale Giudice del lavoro, due distinti decreti ingiuntivi per il pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione da parte della s.c.a.r.l. Cooperativa OM IO (C.R.M. 80), a seguito della sentenza del 22 dicembre 2000, con la quale il medesimo Tribunale aveva annullato il licenziamento loro intimato dalla predetta società, con le conseguenze tutte di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, come modificata dalla L. 18 maggio 1990, n. 108, art.
1. Su opposizioni proposte separatamente dalla società, il Tribunale di Roma, riuniti i due procedimenti, aveva revocato, con sentenza in data 2 maggio 2002, i decreti ingiuntivi opposti e aveva rigettato le domande delle due lavorataci, condannandole altresì alle spese di giudizio.
Successivamente, la Corte d'appello di Roma ha respinto, con sentenza depositata in cancelleria il 26 ottobre 2004 e non notificata, l'appello proposto dalla TI e dalla ED A.. In proposito la Corte ha così ricostruito la vicenda oggetto del giudizio:
a seguito della lettura il 22 dicembre 2000 del dispositivo della sentenza di reintegrazione, le due dipendenti, in precedenza addette all'appalto di pulizie gestito dalla società cooperativa presso la Telecom, scadente il 31 dicembre 2000, avevano in data 28 dicembre 2000 chiesto alla OM IO di essere reintegrate e contestualmente alla società che col primo gennaio 2001 sarebbe subentrata nell'appalto (società OM) di essere da essa assunte, in attuazione della normativa contrattuale collettiva per i dipendenti di imprese di pulizia, relativa ai cambi di gestione. Successivamente, nell'incontro tra la società cessante e quella subentrante nell'appalto (presenti anche le ricorrenti), la prima aveva indicato alla seconda che nell'elenco delle dipendenti da assumere da quest'ultima, a norma della disciplina contrattuale collettiva citata, rientravano anche le due lavoratrici, in quanto reintegrate con (il dispositivo del)la sentenza del 22 dicembre 2000. Infine, la società subentrante nell'appalto aveva assunto, tra le altre, anche le due lavorataci menzionate senza che queste vi si opponessero in alcun modo.
Acquisite tali circostanze di fatto, i Giudici di merito hanno ritenuto che le due appellanti, avendo chiesto la reintegrazione nell'organico della Cooperativa OM Manutenzione e avendola ottenuta con l'inserimento nell'elenco delle lavoratrici che la subentrante nell'appalto di pulizia avrebbe avuto l'obbligo di assumere (e che poi aveva effettivamente assunto), avrebbero in tal modo definitivamente consumato il potere di optare per l'indennità sostitutiva della reintegrazione a norma del 5 comma del citato art. 18 S.L..
Avverso la sentenza della Corte d'appello propongono un unico ricorso per cassazione le due lavoratrici, articolando tre motivi. Resiste alle domande la C.R.M. s.c. a.r.l. con un proprio rituale controricorso.
Le ricorrenti hanno infine depositato una memoria difensiva ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Col primo motivo del ricorso, NN TA TI e ED SS deducono la violazione e la falsa applicazione dell'art. 18 S.L., nonché il vizio di motivazione della sentenza. In proposito sostengono:
- che la richiesta di reintegrazione dopo la lettura del dispositivo ma prima del deposito della sentenza di reintegrazione non esprimerebbe una scelta definitiva del dipendente ai sensi dell'art. 18 S.L., comma 5, ma costituirebbe unicamente un atto prudenziale in attesa della pubblicazione della sentenza, alla luce della quale operare poi la scelta definitiva tra reintegrazione e indennità sostitutiva, a partire dalla comunicazione del deposito della sentenza o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio;
- che comunque la loro reintegrazione non era materialmente avvenuta da parte della C.R.M..
Il motivo è infondato.
Va preliminarmente ricordato il contenuto della L. 20 maggio 1970 n.300, art. 18, nel testo sostituito dalla L. 11 maggio 1990, n. 108, art. 1, il quale, dopo avere stabilito le conseguenze connesse, nel regime ed. di stabilità reale, all'accertamento della inefficacia, della nullità o all'annullamento del licenziamento, tra le quali, per quanto qui interessa, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevede al comma 5, che "al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennita pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio ne' abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti". Sostengono in proposito le ricorrenti che il termine iniziale assegnato al dipendente reintegrato per scegliere tra la ripresa del servizio e l'indennità di quindici mensilità della retribuzione decorrerebbe dal momento della comunicazione del deposito della sentenza o da quello dell'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, mentre l'eventuale offerta di prestazioni lavorative effettuata, come nel caso in esame, prima che sia noto il contenuto della motivazione della sentenza rappresenterebbe unicamente un atto prudenziale che non consumerebbe il diritto del dipendente ad optare per l'indennità.
L'assunto non è fondato.
Ed invero, come correttamente argomentato dai Giudici di merito, nel regime di c.d. stabilità reale, il licenziamento illegittimo non estingue il rapporto di lavoro, le cui obbligazioni restano quiescenti (cfr., da ultimo, Cass. 5 luglio 2007 n. 15143) e vengono riattivate, ai sensi dell'art. 18 S.L., commi 1 e 4 comma, dall'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro contenuto nella sentenza, senza che sia dato distinguere a seconda che questa sia o meno definitiva (Cass. 6 novembre 2000 n. 14441) o consista nel solo dispositivo letto in udienza, esecutivo per legge (arg. art. 431 c.p.c., comma 2) nella fase che precede il deposito della motivazione
(Cass. 28 novembre 2006 n. 25210). Ne consegue che fin dal momento della lettura del dispositivo della sentenza contenente l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato è possibile per questi esercitare la scelta tra ripresa del lavoro e indennità sostitutiva, mentre la norma di cui all'art. 18 S.L., comma 5, si limita a stabilire un termine finale all'esercizio di tale potere di scelta per l'esigenza di contenere in tempi ragionevoli la conseguente situazione di incertezza, ma senza attribuire al riferimento iniziale su cui è commisurata la scadenza anche il significato di termine iniziale dal quale solo è possibile l'esercizio di una definitiva opzione (cfr., in termini, la sentenza n. 25210/06, da ultimo citata).
Correttamente pertanto la Corte d'appello di Roma ha escluso che la richiesta formulata dalle appellanti con lettera del 28 dicembre 2000 di essere reintegrate in servizio nonché, in caso di cambio di appalto, di essere assunte da parte dell'impresa subentrante abbia avuto il mero significato di una misura prudenziale. Tale richiesta rappresenta infatti la scelta definitiva delle lavorataci reintegrate per la ripresa del servizio, con conseguente esclusione della permanenza di una possibile scelta alternativa. In proposito, non appare pertinente l'obiezione delle ricorrenti fondata sul richiamo della sentenza di questa Corte 28 agosto 2003, n. 12514, secondo la quale l'indennità sostitutiva della reintegrazione costituisce oggetto di un diritto derivante dall'illegittimità del licenziamento riconosciuto al lavoratore secondo lo schema dell'obbligazione (di reintegrazione) con facoltà alternativa ex parte creditoris, per cui l'obbligo di reintegrazione si estingue soltanto col pagamento di tale indennità. Tale sentenza riguarda infatti il diverso tema della sorte dell'obbligazione di reintegrazione in caso di esercizio della facoltà di scelta da parte del lavoratore in direzione dell'indennità e la soluzione da essa adottata dipende dal fatto che la reintegrazione, nello schema delineato (cfr. anche Corte Cost. 4 marzo 1992, n. 81 e la giurisprudenza successiva di questa Corte, di cui è espressione la sentenza citata), costituisce l'unica prestazione cui è tenuto il datore di lavoro in conseguenza dell'illegittimità del licenziamento, dalla quale il datore di lavoro può essere liberato ove il creditore opti per la corresponsione, che secondo la giurisprudenza di questa Corte (oltre alla sentenza citata, cfr., per tutte, Cass. 16 gennaio 2003 n. 3380) deve essere effettiva, dell'indennità sostitutiva. Il problema si pone invece in maniera diversa nel caso in cui il dipendente chieda l'adempimento dell'unico contenuto dell'obbligazione del datore di lavoro, in quanto in tal modo manifesta la volontà di abbandonare l'alternativa indennitaria. In ogni caso, la sentenza impugnata ha altresì esaminato il tema dell'avvenuto adempimento di tale obbligazione (in quanto renderebbe irreversibile la scelta), che pure, secondo lo schema delineato, dovrebbe appartenere ad una tematica tutt'affatto diversa, quella appunto dell'adempimento e dei modi di esecuzione dell'obbligazione inadempiuta.
La Corte d'appello ha infatti rilevato che proprio a seguito della richiesta di reintegrazione e di riassunzione presso la subentrante nell'appalto presso la Telecom, cui erano addette le due lavorataci prima del licenziamento, la C.R.M. ha operato nell'unico modo in cui al momento della richiesta era possibile la reintegrazione presso quella determinata unità produttiva, vale a dire inserendo le due lavoratrici nell'elenco del personale che la subentrante aveva l'obbligo di assumere (e successivamente ha assunto), così adempiendo all'obbligo su di essa gravante di reintegrazione (e che verosimilmente, ove non fosse stato seguito dalla reintegrazione, avrebbe implicato la necessità di assegnare le due ricorrenti ad un diverso appalto).
Con tale corretta ricostruzione giuridica della vicenda reintegratoria, resta altresì superata l'obiezione delle ricorrenti secondo cui la reintegrazione non sarebbe comunque avvenuta ad opera della C.R.M. 80, mentre viceversa essa è stata realizzata dal passaggio intermedio nell'organico di questa, necessario nel caso in esame per la successiva assunzione da parte della società OM.
2 - Col secondo motivo le ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e la falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., e per una motivazione carente e contraddittoria.
Infatti, mentre la C.R.M. si sarebbe sempre difesa, sia in primo che in secondo grado, deducendo che la reintegra era avvenuta a seguito dell'autonoma assunzione delle ricorrenti da parte di OM (indipendentemente dalla procedura prevista dal C.C.N.L. per il caso di passaggio di gestione), la Corte d'appello aveva deciso in maniera diversa, ritenendo adempiuto l'obbligo di reintegrazione con la indicazione delle ricorrenti nell'elenco del personale che la subentrante nell'appalto avrebbe dovuto assumere e che aveva conseguentemente assunto.
Il motivo è inammissibile, per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (su cui, cfr., recentemente, Cass. 17 luglio 2007 n. 15952 e 6 luglio 2007 n. 15263) desumibile dall'art. 366 c.p.c., n.
4. Come è noto, la specificazione dei motivi del ricorso per Cassazione, richiesta da tale norma del codice di rito risponde all'esigenza che il ricorso per Cassazione consenta da solo l'immediata e precisa individuazione delle questioni da risolvere, senza la necessità di attingere ad altre fonti per l'obbiettivo riscontro delle censure svolte.
Nel caso in esame, le ricorrenti si limitano viceversa ad enunciare l'esistenza di un vizio in procedendo, senza indicare gli atti del procedimento da cui esso sarebbe desumibile e lo specifico contenuto di tali atti, da porre a confronto con la sentenza di cui è dedotta la violazione dell'art. 112 c.p.c., la quale riferisce, nella parte narrativa, difese della società opposte a quelle ora sostenute dalle ricorrenti e anche in relazione a tali difese svolge le proprie argomentazioni.
3 - Infine, col terzo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 437 c.p.c., nonché l'omessa motivazione in ordine alla mancata ammissione della prova testimoniale e documentale, tempestivamente dedotta dalle ricorrenti in primo grado e ribadita in appello, tendente a dimostrare l'assunto di essere state assunte non per passaggio diretto nell'ambito della procedura prevista dal contratto collettivo in caso di cambi di gestione, ma in maniera autonoma dalla OM.
Il motivo, estraneo, per quanto rilevato al punto 1), alle reali problematiche di questo giudizio, appare comunque non concludente anche nell'economia complessiva della sentenza impugnata. Le ricorrenti riportano infatti in ricorso le istanze istruttorie che i Giudici di merito non avrebbero ammesso. Trattasi peraltro di istanze dirette a dimostrare che le ricorrenti non erano state assunte per passaggio diretto, ma tramite la richiesta della società all'Ufficio di collocamento.
Ma tale fatto, anche se vero, non sarebbe decisivo per escludere che esse siano state assunte dalla società OM in quanto a ciò obbligata secondo le norme contrattuali previste dal C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese di pulizia, potendo la diversa procedura seguita per l'assunzione dipendere da difficoltà burocratiche dell'ufficio di collocamento o da un ritardo di qualche giorno nell'assunzione.
Ne consegue che correttamente i Giudici di merito non hanno ammesso i mezzi istruttori riprodotti in ricorso, non essendo le circostanze in proposito dedotte a prova tali da contestare efficacemente la valutazione degli stessi secondo cui l'assunzione era avvenuta a seguito dell'inserimento delle ricorrenti nell'elenco del personale addetto all'appalto oggetto del cambio di gestione.
4 - Concludendo, in base alle considerazioni svolte, il ricorso è infondato e va respinto, con la conseguente condanna delle ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese processuali, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido, a rimborsare alla C.R.M. 80 s.c. a.r.l. le spese processuali, liquidate in Euro 14,00, per spese ed Euro 1.500,00, per onorari, oltre a spese generali, IVA e c.p.a.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2008