Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/2008, n. 12100
CASS
Sentenza 14 maggio 2008

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Nel rito del lavoro, il dispositivo letto in udienza, nella fase che precede il deposito della motivazione, è esecutivo per legge, sicché l'ordine di reintegrazione nel rapporto di lavoro in esso contenuto riattiva le obbligazioni del rapporto di lavoro, rimaste quiescenti a seguito del licenziamento illegittimo del lavoratore. Ne consegue che, fin dal momento della lettura del dispositivo avente il contenuto suddetto, il lavoratore può scegliere tra la ripresa del lavoro e l'indennità sostitutiva, con la conseguenza che l'offerta delle prestazioni lavorative -ancorché effettuata in via prudenziale prima che sia noto il contenuto della motivazione- consuma in ogni caso il diritto del dipendente di optare per l'indennità. (Nella specie, in un appalto di pulizie, vi era stata la successione all'impresa licenziante di altra impresa, e due lavoratrici avevano chiesto la reintegrazione al fine di essere assunte dall'impresa subentrante; l'impresa cessata, a seguito di tale richiesta, aveva inserito le lavoratrici nell'elenco del personale che la subentrante aveva l'obbligo di assumere, e successivamente aveva assunto, così adempiendo all'ordine di reintegrazione contenuto nel dispositivo della sentenza; la S.C., nell'affermare il principio su esteso, ha confermato la sentenza di merito che aveva revocato i decreti ingiuntivi opposti, con i quali le lavoratrici avevano chiesto -una volta depositata la motivazione della sentenza- il pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/2008, n. 12100
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12100
    Data del deposito : 14 maggio 2008

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