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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 28/11/2024, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 852/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice onorario ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nata a [...] il [...] – c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Deborah Valoroso
e
(nato a [...] il [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Paola Majorana
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/11/2024 e Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 27/03/2010 in VA
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 2, part II serie
A anno 2010) e che dall'unione sono nati i figli (16/06/2010), (28/05/2014) Per_1 Per_2
e (11/09/2017), hanno riferito che con sentenza n. 637/2022 il Tribunale di Per_3
Palmi ha dichiarato la separazione personale e che da allora la comunione materiale e spirituale non si è più ripristinata.
I coniugi hanno indicato il divorzio alle seguenti condizioni:
1. I coniugi continueranno a vivere separati, reciprocamente rispettosi delle dignità
e del decoro di ciascuno di essi.
2. I figli minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori. Vivranno con la madre ed incontreranno il padre- compatibilmente con i loro impegni scolastici e con i rientri del padre da Avellino – due fine settimana al mese dal sabato mattina sino alla domenica prima della partenza del padre;
i minori rimarranno poi con il padre per 10 giorni consecutivi nel mese di giugno e per 15 giorni consecutivi nel mese di luglio o agosto, previo accordo con la controparte.
I genitori concorderanno il periodo relativo ai mesi estivi entro il 15 maggio.
3. La casa coniugale sita in C.da Feudotti n. 2 abitato di Cittanova (RC), di proprietà dei genitori della sig.ra resta in sua esclusiva disponibilità e a lei Pt_1 assegnata anche in ragione della convivenza della stessa unitamente ai tre figli minori. Il sig. si dichiara soddisfatto della divisione di quanto ivi CP_1 contenuto in quanto ha già provveduto a prelevare ciò che riteneva di sua proprietà.
4. Il sig. si obbliga a contribuire al mantenimento dei figli con assegno CP_1 mensile pari ad € 450,00 (150,00 € per ciascun figlio) da versare a CP_2 entro il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutare annualmente
[...] secondo gli indici ISTAT a far data dal mese di gennaio 2023 nonché si obbliga a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie ed imprevedibili nell'interesse dei figli, ivi comprese le spese mediche e scolastiche così come individuate nel protocollo di intesa tra i magistrati e avvocati sulla regolamentazione delle spese per i figli nei procedimenti in materia di famiglia in uso presso codesto tribunale.
5. Consenso all'espatrio. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli minori. In caso di viaggi e/o vacanze fuori dal paese di residenza e/o all'estero ciascun genitore deve fornire all'altro con congruo anticipo tutte le informazioni riguardo ad itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono cui i minori saranno reperibili.
6. Mantenimento del coniuge. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno divorzile, in quanto entrambi sono disoccupati ed a tale scopo dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di divorziare alle predette condizioni.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole. Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio matrimonio in data 27/03/2010 in VA (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 2, part II serie A anno 2010) e che dall'unione sono nati i figli (16/06/2010), (28/05/2014) e (11/09/2017), hanno riferito che Per_1 Per_2 Per_3 con sentenza n. 637/2022 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio il
Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse di figli minori o nullità rilevabili d'ufficio.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e , matrimonio in data 27/03/2010 in Parte_1 Controparte_1
VA (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 2, part II serie A anno 2010) alle seguenti condizioni:
1. I coniugi continueranno a vivere separati, reciprocamente rispettosi delle dignità e del decoro di ciascuno di essi.
2. I figli minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori.
Vivranno con la madre ed incontreranno il padre- compatibilmente con i loro impegni scolastici e con i rientri del padre da Avellino – due fine settimana al mese dal sabato mattina sino alla domenica prima della partenza del padre;
i minori rimarranno poi con il padre per 10 giorni consecutivi nel mese di giugno e per 15 giorni consecutivi nel mese di luglio o agosto, previo accordo con la controparte. I genitori concorderanno il periodo relativo ai mesi estivi entro il 15 maggio.
3. La casa coniugale sita in C.da Feudotti n. 2 abitato di Cittanova (RC), di proprietà dei genitori della sig.ra resta in sua esclusiva Pt_1 disponibilità e a lei assegnata anche in ragione della convivenza della stessa unitamente ai tre figli minori. Il sig. si dichiara soddisfatto della CP_1 divisione di quanto ivi contenuto in quanto ha già provveduto a prelevare ciò che riteneva di sua proprietà.
4. Il sig. si obbliga a contribuire al mantenimento dei figli con CP_1 assegno mensile pari ad € 450,00 (150,00 € per ciascun figlio) da versare a entro il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutare Controparte_2 annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dal mese di gennaio 2023 nonché si obbliga a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie ed imprevedibili nell'interesse dei figli, ivi comprese le spese mediche e scolastiche così come individuate nel protocollo di intesa tra i magistrati e avvocati sulla regolamentazione delle spese per i figli nei procedimenti in materia di famiglia in uso presso codesto tribunale.
5. Consenso all'espatrio. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli minori. In caso di viaggi e/o vacanze fuori dal paese di residenza e/o all'estero ciascun genitore deve fornire all'altro con congruo anticipo tutte le informazioni riguardo ad itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono cui i minori saranno reperibili.
6. Mantenimento del coniuge. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno divorzile, in quanto entrambi sono disoccupati ed a tale scopo dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 27 novembre 2024
Il Presidente
dott. Piero Viola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice onorario ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nata a [...] il [...] – c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Deborah Valoroso
e
(nato a [...] il [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Paola Majorana
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/11/2024 e Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 27/03/2010 in VA
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 2, part II serie
A anno 2010) e che dall'unione sono nati i figli (16/06/2010), (28/05/2014) Per_1 Per_2
e (11/09/2017), hanno riferito che con sentenza n. 637/2022 il Tribunale di Per_3
Palmi ha dichiarato la separazione personale e che da allora la comunione materiale e spirituale non si è più ripristinata.
I coniugi hanno indicato il divorzio alle seguenti condizioni:
1. I coniugi continueranno a vivere separati, reciprocamente rispettosi delle dignità
e del decoro di ciascuno di essi.
2. I figli minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori. Vivranno con la madre ed incontreranno il padre- compatibilmente con i loro impegni scolastici e con i rientri del padre da Avellino – due fine settimana al mese dal sabato mattina sino alla domenica prima della partenza del padre;
i minori rimarranno poi con il padre per 10 giorni consecutivi nel mese di giugno e per 15 giorni consecutivi nel mese di luglio o agosto, previo accordo con la controparte.
I genitori concorderanno il periodo relativo ai mesi estivi entro il 15 maggio.
3. La casa coniugale sita in C.da Feudotti n. 2 abitato di Cittanova (RC), di proprietà dei genitori della sig.ra resta in sua esclusiva disponibilità e a lei Pt_1 assegnata anche in ragione della convivenza della stessa unitamente ai tre figli minori. Il sig. si dichiara soddisfatto della divisione di quanto ivi CP_1 contenuto in quanto ha già provveduto a prelevare ciò che riteneva di sua proprietà.
4. Il sig. si obbliga a contribuire al mantenimento dei figli con assegno CP_1 mensile pari ad € 450,00 (150,00 € per ciascun figlio) da versare a CP_2 entro il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutare annualmente
[...] secondo gli indici ISTAT a far data dal mese di gennaio 2023 nonché si obbliga a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie ed imprevedibili nell'interesse dei figli, ivi comprese le spese mediche e scolastiche così come individuate nel protocollo di intesa tra i magistrati e avvocati sulla regolamentazione delle spese per i figli nei procedimenti in materia di famiglia in uso presso codesto tribunale.
5. Consenso all'espatrio. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli minori. In caso di viaggi e/o vacanze fuori dal paese di residenza e/o all'estero ciascun genitore deve fornire all'altro con congruo anticipo tutte le informazioni riguardo ad itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono cui i minori saranno reperibili.
6. Mantenimento del coniuge. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno divorzile, in quanto entrambi sono disoccupati ed a tale scopo dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di divorziare alle predette condizioni.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole. Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio matrimonio in data 27/03/2010 in VA (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 2, part II serie A anno 2010) e che dall'unione sono nati i figli (16/06/2010), (28/05/2014) e (11/09/2017), hanno riferito che Per_1 Per_2 Per_3 con sentenza n. 637/2022 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio il
Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse di figli minori o nullità rilevabili d'ufficio.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e , matrimonio in data 27/03/2010 in Parte_1 Controparte_1
VA (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 2, part II serie A anno 2010) alle seguenti condizioni:
1. I coniugi continueranno a vivere separati, reciprocamente rispettosi delle dignità e del decoro di ciascuno di essi.
2. I figli minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori.
Vivranno con la madre ed incontreranno il padre- compatibilmente con i loro impegni scolastici e con i rientri del padre da Avellino – due fine settimana al mese dal sabato mattina sino alla domenica prima della partenza del padre;
i minori rimarranno poi con il padre per 10 giorni consecutivi nel mese di giugno e per 15 giorni consecutivi nel mese di luglio o agosto, previo accordo con la controparte. I genitori concorderanno il periodo relativo ai mesi estivi entro il 15 maggio.
3. La casa coniugale sita in C.da Feudotti n. 2 abitato di Cittanova (RC), di proprietà dei genitori della sig.ra resta in sua esclusiva Pt_1 disponibilità e a lei assegnata anche in ragione della convivenza della stessa unitamente ai tre figli minori. Il sig. si dichiara soddisfatto della CP_1 divisione di quanto ivi contenuto in quanto ha già provveduto a prelevare ciò che riteneva di sua proprietà.
4. Il sig. si obbliga a contribuire al mantenimento dei figli con CP_1 assegno mensile pari ad € 450,00 (150,00 € per ciascun figlio) da versare a entro il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutare Controparte_2 annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dal mese di gennaio 2023 nonché si obbliga a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie ed imprevedibili nell'interesse dei figli, ivi comprese le spese mediche e scolastiche così come individuate nel protocollo di intesa tra i magistrati e avvocati sulla regolamentazione delle spese per i figli nei procedimenti in materia di famiglia in uso presso codesto tribunale.
5. Consenso all'espatrio. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli minori. In caso di viaggi e/o vacanze fuori dal paese di residenza e/o all'estero ciascun genitore deve fornire all'altro con congruo anticipo tutte le informazioni riguardo ad itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono cui i minori saranno reperibili.
6. Mantenimento del coniuge. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno divorzile, in quanto entrambi sono disoccupati ed a tale scopo dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 27 novembre 2024
Il Presidente
dott. Piero Viola