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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 18/02/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza n. 1850/2022 R.G. promossa da con il patrocinio dell'avv. Lorenzo Scuderi Parte_1
contro
, con il patrocinio dell'avv. Manlio Galeano CP_1
avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
rilevato che
- il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione CP_ n. 000235362 ricevuta in data 28.7.2022, con cui l ha intimato il pagamento della somma di € 25.500,00 a titolo di sanzione e accessori per la violazione di cui all'art. 2, comma 1 bis, d.l.12.09.83 n. 463, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali relative all'annualità
2011;
CP_
- in corso di causa, l ha dato atto di avere provveduto in autotutela a rideterminare la sanzione alla luce dello ius superveniens di cui
1 all'art. 23 del D.L. 48/2023, quindi ha concesso il termine di 60 giorni
(decorrenti dall'udienza del 17.10.2024) per effettuare il pagamento nella misura ridotta;
- il ricorrente ha aderito alla definizione agevolata, documentando di avere provveduto al versamento con F24 della somma rideterminata;
- sulla scorta di ciò, entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate;
- il giudizio può essere definito nel senso concordemente suggerito dalle parti, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le stesse;
- come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 10553/09; Cass. civ., n. 22650/08);
- le spese di lite possono ragionevolmente compensarsi tra le parti, come richiesto dalle stesse, tenuto conto della pacifica sproporzione della sanzione amministrativa originariamente irrogata e
CP_ dell'apprezzabile e solerte contegno assunto sia dall' (che ha rideterminato in autotutela) che dell'opponente (che ha aderito alla definizione agevolata);
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo disattese ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di lite.
Ragusa, 18.2.2025. IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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