TRIB
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/11/2025, n. 4298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4298 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco, ha pronunziato all'udienza del 14.11.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 2127 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 vertente
TRA
n. a Bari il 24.11.1979, in qualità di erede di Parte_1 Per_1
(nata in [...] il [...] e ivi deceduta, nel corso del giudizio, il
[...]
4.6.2025), rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Mercurio;
Ricorrente
E
- in Controparte_1 persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesca
Mastrorilli;
Resistente
OGGETTO: opposizione atp
*******
Con ricorso depositato in data 11.2.2025 premetteva: di Persona_1 aver promosso un ricorso per ottenere, ex art. 445 bis c.p.c., l'accertamento del proprio stato invalidante ai fini del riconoscimento dell'handicap grave e dell'indennità di accompagnamento;
che il giudice assegnava al consulente tecnico l'incarico di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie per poter accedere ai benefici connessi allo stato invalidante sopra detto;
che, espletato l'incarico (con riconoscimento limitato della situazione descritta dall'art. 3, comma 3, L. 104/1992), aveva espresso il proprio motivato dissenso ex art. 445 bis, co. 4 c.p.c.
Tanto premesso, adiva il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, perché
- verificate le incongruità della consulenza tecnica - dichiarasse che il proprio stato patologico fosse tale da integrare i presupposti anche per la percezione dell'indennità di accompagnamento.
Ricostituitosi il contraddittorio il convenuto contestava l'avverso dedotto riportandosi alle argomentazioni di cui alla consulenza tecnica in atti.
Disposto un rinnovo delle operazioni peritali e sopravvenuto il decesso di parte ricorrente, si costituiva la sua erede, come in epigrafe indicata.
Acquisite le risultanze della consulenza tecnica medio tempore espletata, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Il c.t.u. della presente fase processuale, a conclusione delle accurate indagini effettuate e dopo articolate e complete considerazioni medico-legali, ha formulato le seguenti conclusioni: “La sig.ra , nata a [...] il Persona_1
27.6.1942 ed ivi deceduta in data 04.06.2025, era affetta da: Aritmia da fibrillazione atriale cronica. Ipertensione arteriosa. Decadimento cognitivo in soggetto con vasculopatia cerebrale cronica. Diabete mellito tipo 2 in trattamento farmacologico. Malattia renale cronica … Alla luce di quanto riportato nella documentazione medica esaminata si ritiene che all'epoca della domanda ammnistrativa (17.1.2024) la defunta sig.ra Per_1 presentasse difficoltà ma non incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita ... Si ritiene, pertanto, condivisibile il giudizio espresso dalla competente
Commissione Medica per l'accertamento dell'Invalidità Civile la quale, nella
Pag. 2 di 4 seduta del 31.1.2024, la riconosceva invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave 100% … Tuttavia, è plausibile ritenere che negli ultimi mesi di vita, ossia da gennaio 2025 fino alla data del decesso (4.6.2025), le condizioni cliniche della sig.ra si fossero aggravate ed ella fosse Per_1 abbisognevole di assistenza continua. Si rileva, infatti, che sia nel mese di gennaio 2025 che nel febbraio successivo si verificarono due accessi al
Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo di Bari dove, in data 18.2.2025, fu anche sottoposta a TC del cranio, verosimilmente per il sospetto di un disturbo di circolo cerebrale, trattandosi di soggetto con anamnesi di pregresse ischemie cerebrali e con fibrillazione atriale cronica, condizione clinica questa che rappresenta un fattore di rischio per accidenti vascolari cerebrali ... In data 04.06.2025 si verificò il decesso della sig.ra , Per_1 probabilmente, per quanto riferito dalla figlia, a causa di ictus cerebrale;
nel caso di specie naturalmente si tratta di una ipotesi, per quanto verosimile, in quanto non sussiste documentazione medica relativa ad epoca successiva al febbraio 2025, poiché la figlia ha, inoltre, riferito che la madre è stata curata in casa. dove è anche deceduta”.
Alla stregua delle conclusioni peritali che vanno accettate in pieno, il ricorso va pertanto accolto, sicchè – a fronte della già accertata sussistenza di una situazione conforme a quella descritta dall'art. 3, comma 3, L. 104/1992 (si vedano, sul punto, le risultanze della c.t.u. espletata nella pregressa fase processuale) – si deve anche dichiarare che – dal 1°.
1.2025 fino alla data del decesso – la signora sia stata anche in possesso del requisito Per_1 sanitario dell'indennità di accompagnamento.
Tenuto conto della decorrenza fissata per ambedue le prestazioni oggetto di domanda, le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti.
Pag. 3 di 4 A quest'ultimo proposito, giova rimarcare come, ai sensi degli artt. 91 e 92
c.p.c., anche per il caso di decorrenza successiva alla fase amministrativa, valgono i consueti poteri giudiziali di regolazione delle spese di lite e ciò riguarda sia la prima fase del giudizio, sia la fase comunemente definita “di merito” (Cass. civ., Sez. VI - Lav., 20/3/2019, n. 7889).
Piuttosto, i compensi da corrispondere al perito vanno posti a definitivo carico dell' . CP_1
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto,
- dichiara che versava nella situazione descritta dall'art. 3, Persona_1 comma 3, L. 104/1992, a decorrere dal 20 giugno 2024;
- dichiara che era invalida con totale e permanente inabilità Persona_1 lavorativa e necessità di assistenza continua, a decorrere dal 1° gennaio
2025 (fino alla data del decesso);
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
4) pone a definitivo carico dell' , come rappresentato, le spese della CP_1 consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto.
Bari, 14.11.2025
Il Giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco, ha pronunziato all'udienza del 14.11.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 2127 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 vertente
TRA
n. a Bari il 24.11.1979, in qualità di erede di Parte_1 Per_1
(nata in [...] il [...] e ivi deceduta, nel corso del giudizio, il
[...]
4.6.2025), rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Mercurio;
Ricorrente
E
- in Controparte_1 persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesca
Mastrorilli;
Resistente
OGGETTO: opposizione atp
*******
Con ricorso depositato in data 11.2.2025 premetteva: di Persona_1 aver promosso un ricorso per ottenere, ex art. 445 bis c.p.c., l'accertamento del proprio stato invalidante ai fini del riconoscimento dell'handicap grave e dell'indennità di accompagnamento;
che il giudice assegnava al consulente tecnico l'incarico di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie per poter accedere ai benefici connessi allo stato invalidante sopra detto;
che, espletato l'incarico (con riconoscimento limitato della situazione descritta dall'art. 3, comma 3, L. 104/1992), aveva espresso il proprio motivato dissenso ex art. 445 bis, co. 4 c.p.c.
Tanto premesso, adiva il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, perché
- verificate le incongruità della consulenza tecnica - dichiarasse che il proprio stato patologico fosse tale da integrare i presupposti anche per la percezione dell'indennità di accompagnamento.
Ricostituitosi il contraddittorio il convenuto contestava l'avverso dedotto riportandosi alle argomentazioni di cui alla consulenza tecnica in atti.
Disposto un rinnovo delle operazioni peritali e sopravvenuto il decesso di parte ricorrente, si costituiva la sua erede, come in epigrafe indicata.
Acquisite le risultanze della consulenza tecnica medio tempore espletata, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Il c.t.u. della presente fase processuale, a conclusione delle accurate indagini effettuate e dopo articolate e complete considerazioni medico-legali, ha formulato le seguenti conclusioni: “La sig.ra , nata a [...] il Persona_1
27.6.1942 ed ivi deceduta in data 04.06.2025, era affetta da: Aritmia da fibrillazione atriale cronica. Ipertensione arteriosa. Decadimento cognitivo in soggetto con vasculopatia cerebrale cronica. Diabete mellito tipo 2 in trattamento farmacologico. Malattia renale cronica … Alla luce di quanto riportato nella documentazione medica esaminata si ritiene che all'epoca della domanda ammnistrativa (17.1.2024) la defunta sig.ra Per_1 presentasse difficoltà ma non incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita ... Si ritiene, pertanto, condivisibile il giudizio espresso dalla competente
Commissione Medica per l'accertamento dell'Invalidità Civile la quale, nella
Pag. 2 di 4 seduta del 31.1.2024, la riconosceva invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave 100% … Tuttavia, è plausibile ritenere che negli ultimi mesi di vita, ossia da gennaio 2025 fino alla data del decesso (4.6.2025), le condizioni cliniche della sig.ra si fossero aggravate ed ella fosse Per_1 abbisognevole di assistenza continua. Si rileva, infatti, che sia nel mese di gennaio 2025 che nel febbraio successivo si verificarono due accessi al
Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo di Bari dove, in data 18.2.2025, fu anche sottoposta a TC del cranio, verosimilmente per il sospetto di un disturbo di circolo cerebrale, trattandosi di soggetto con anamnesi di pregresse ischemie cerebrali e con fibrillazione atriale cronica, condizione clinica questa che rappresenta un fattore di rischio per accidenti vascolari cerebrali ... In data 04.06.2025 si verificò il decesso della sig.ra , Per_1 probabilmente, per quanto riferito dalla figlia, a causa di ictus cerebrale;
nel caso di specie naturalmente si tratta di una ipotesi, per quanto verosimile, in quanto non sussiste documentazione medica relativa ad epoca successiva al febbraio 2025, poiché la figlia ha, inoltre, riferito che la madre è stata curata in casa. dove è anche deceduta”.
Alla stregua delle conclusioni peritali che vanno accettate in pieno, il ricorso va pertanto accolto, sicchè – a fronte della già accertata sussistenza di una situazione conforme a quella descritta dall'art. 3, comma 3, L. 104/1992 (si vedano, sul punto, le risultanze della c.t.u. espletata nella pregressa fase processuale) – si deve anche dichiarare che – dal 1°.
1.2025 fino alla data del decesso – la signora sia stata anche in possesso del requisito Per_1 sanitario dell'indennità di accompagnamento.
Tenuto conto della decorrenza fissata per ambedue le prestazioni oggetto di domanda, le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti.
Pag. 3 di 4 A quest'ultimo proposito, giova rimarcare come, ai sensi degli artt. 91 e 92
c.p.c., anche per il caso di decorrenza successiva alla fase amministrativa, valgono i consueti poteri giudiziali di regolazione delle spese di lite e ciò riguarda sia la prima fase del giudizio, sia la fase comunemente definita “di merito” (Cass. civ., Sez. VI - Lav., 20/3/2019, n. 7889).
Piuttosto, i compensi da corrispondere al perito vanno posti a definitivo carico dell' . CP_1
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto,
- dichiara che versava nella situazione descritta dall'art. 3, Persona_1 comma 3, L. 104/1992, a decorrere dal 20 giugno 2024;
- dichiara che era invalida con totale e permanente inabilità Persona_1 lavorativa e necessità di assistenza continua, a decorrere dal 1° gennaio
2025 (fino alla data del decesso);
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
4) pone a definitivo carico dell' , come rappresentato, le spese della CP_1 consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto.
Bari, 14.11.2025
Il Giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
Pag. 4 di 4