Articolo 37 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10
Articolo 36Articolo 38
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17 gennaio 1991
Art. 37. (Entrata in vigore delle norme del titolo II
e dei relativi decreti ministeriali) 1. Le disposizioni del presente titolo entrano in vigore centottanta giorni dopo la data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore. 2. I decreti ministeriali di cui al presente titolo entrano in vigore centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore. 3. La legge 30 aprile 1976, n. 373 , e la legge 18 novembre 1983, n. 645 , sono abrogate. Il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052 , si applica, in quanto compatibile con la presente legge, fino all'adozione dei decreti di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 4, al comma 1 dell'articolo 30 e al comma 1 dell'articolo 32.
Entrata in vigore il 17 gennaio 1991
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