Articolo 82 del Codice antimafia
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13 ottobre 2011
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26 novembre 2014
Art. 82. Oggetto 1. Il presente Libro disciplina la documentazione antimafia ed i suoi effetti, istituisce la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, ((di seguito denominata «banca dati nazionale unica»)) , e introduce disposizioni relative agli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 .
Entrata in vigore il 26 novembre 2014
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