TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 01/04/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 01/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 196/2017 R.G. Sezione Lavoro (a cui risultano riuniti i procedimenti nn° 303/2018 e 388/2018 RG), avente ad oggetto:
“Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to DE MARCO BARBARA giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Christian Lo Scalzo, Francesco Bovi
e Serrelli Susanna, in virtù delle procure volta per volta richiamate nei singoli atti di costituzione dei differenti procedimenti oggi riuniti;
resistente
E
Controparte_2
( .
[...] P.IVA_2
resistente non costituita
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato il 22/01/2025, adiva al presente Parte_1
Tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentir: 1) “dichiarare la nullità assoluta della determinazione d'ufficio dei contributi per l'anno 2010, in virtù di incompetenza per territorio dell'Ufficio di Sapri”; 2) “dichiarare CP_1
l'insussistenza dell'obbligo dell'iscrizione della ricorrente alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995”; 3) “annullare il provvedimento di determinazione d'ufficio ” Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Al presente procedimento venivano altresì riuniti i procedimenti nn° 303/2018 e
388/2018 rg. Il procedimento recante il numero di ruolo 388/2018 era relativo a provvedimento speculare di iscrizione alla gestione separata relativamente all'anno 2011, nel quale il ricorrente argomentava e concludeva specularmente a argomentato e concluso in relazione all'anno 2010 (ad eccezione della questione d'incompetenza). Il procedimento con il ricorso posto alla base del procedimento n° 303/2018, invece, ricorrente si opponeva all'emissione di avviso di addebito n° 40020170007285886000, avente ad oggetto attivazione esecutiva dei crediti oggi in discussione, chiedendone l'annullamento.
Richiamando gli atti di causa, dopo varie udienze, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Preliminarmente è irrilevante la questione in merito alla competenza territoriale della Sede dell attesa la natura ricognitiva del provvedimento. CP_1
Sul punto il giudice aderisce all'orientamento della cassazione che prevede che:
“Dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza, da parte del competente , delle regole proprie di questo Controparte_3
procedimento, come, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, o dei precetti di buona fede e correttezza non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio
Pag. 2 di 4 avente ad oggetto quella prestazione, rapporto che, nascendo "ex lege" al verificarsi dei requisiti previsti”. Ancora “il diritto alla prestazione previdenziale nasce dalla legge in presenza delle condizioni ivi previste e gli atti dell' CP_3
assicuratore che riconoscono o negano tale diritto hanno natura meramente ricognitiva, con la conseguenza che allorchè l abbia erroneamente CP_3
valutato l'esistenza o la misura della prestazione, oggetto del giudizio e sempre
l'esistenza del diritto riconosciuto dalla legge, sicchè l' ha l'obbligo, CP_3
desumibile dai suoi compiti istituzionali, di correggere l'errore che abbia rilevato e che l'errore, in ogni caso, può essere verificato dal giudice indipendentemente dalla circostanza che l' abbia instaurato un CP_3
procedimento per la sua rettifica”. (vedi cass. 17746/12; 21082/13; 31954/19).
2.2 Si impone, nel merito, il rigetto della domanda. L'assunto della tesi della ricorrente è che il mero versamento del contributo integrativo (ovvero, il 4% sul fatturato) escluda dall'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata, non essendo rilevante l'iscrizione o meno alla Cassa di riferimento. Si ritiene tale tesi infondata. il versamento di tale contributo, in difetto di iscrizione alla cassa, può mettere capo alla costituzione di alcuna posizione previdenziale a beneficio del professionista che è tenuto a corrisponderli, avendo in questo caso una natura
(quella del contributo integrativo) amministrativa piuttosto che previdenziale. A conferma di tanto, i contributi di tale natura sono dovuti anche in costanza di iscrizione a gestione separata.
Non può sostenersi che, avendo la disposizione interpretativa del D.L. n. 98 del
2011, art. 18, comma 12, fatto genericamente riferimento ad un "versamento contributivo", non sarebbe consentito all'interprete distinguere tra contributo soggettivo e contributo integrativo: il significato della disposizione interpretativa va ricavato per il tramite della sua congiunzione con la disposizione interpretata, ossia la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ed è la ratio di quest'ultima ad imporre che l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione
Pag. 3 di 4 dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata sia quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale. Tanto, emerge anche da indirizzo della Suprema Corte (n. 30344/2017; . 3240/2010) cui aderisce il giudicante.
Per l'effetto, si ritiene naturalmente infondata anche la domanda posta alla base del procedimento iscritto al n° 303/2018 r.g., riunito al presente, avente ad oggetto avviso di addebito relativo ai contributi oggetto dell'odierno giudizio di accertamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
ei confronti di
[...] [...]
, così provvede: Controparte_4
1) rigetta le domande riunite;
2) pone le spese a carico di parte ricorrente nella misura complessiva di Euro
1.500,00, oltre IVA, accessori e spese generali, a favore della resistente;
CP_1
Vallo della Lucania, così deciso il 01/04/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 01/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 196/2017 R.G. Sezione Lavoro (a cui risultano riuniti i procedimenti nn° 303/2018 e 388/2018 RG), avente ad oggetto:
“Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to DE MARCO BARBARA giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Christian Lo Scalzo, Francesco Bovi
e Serrelli Susanna, in virtù delle procure volta per volta richiamate nei singoli atti di costituzione dei differenti procedimenti oggi riuniti;
resistente
E
Controparte_2
( .
[...] P.IVA_2
resistente non costituita
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato il 22/01/2025, adiva al presente Parte_1
Tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentir: 1) “dichiarare la nullità assoluta della determinazione d'ufficio dei contributi per l'anno 2010, in virtù di incompetenza per territorio dell'Ufficio di Sapri”; 2) “dichiarare CP_1
l'insussistenza dell'obbligo dell'iscrizione della ricorrente alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995”; 3) “annullare il provvedimento di determinazione d'ufficio ” Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Al presente procedimento venivano altresì riuniti i procedimenti nn° 303/2018 e
388/2018 rg. Il procedimento recante il numero di ruolo 388/2018 era relativo a provvedimento speculare di iscrizione alla gestione separata relativamente all'anno 2011, nel quale il ricorrente argomentava e concludeva specularmente a argomentato e concluso in relazione all'anno 2010 (ad eccezione della questione d'incompetenza). Il procedimento con il ricorso posto alla base del procedimento n° 303/2018, invece, ricorrente si opponeva all'emissione di avviso di addebito n° 40020170007285886000, avente ad oggetto attivazione esecutiva dei crediti oggi in discussione, chiedendone l'annullamento.
Richiamando gli atti di causa, dopo varie udienze, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Preliminarmente è irrilevante la questione in merito alla competenza territoriale della Sede dell attesa la natura ricognitiva del provvedimento. CP_1
Sul punto il giudice aderisce all'orientamento della cassazione che prevede che:
“Dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza, da parte del competente , delle regole proprie di questo Controparte_3
procedimento, come, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, o dei precetti di buona fede e correttezza non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio
Pag. 2 di 4 avente ad oggetto quella prestazione, rapporto che, nascendo "ex lege" al verificarsi dei requisiti previsti”. Ancora “il diritto alla prestazione previdenziale nasce dalla legge in presenza delle condizioni ivi previste e gli atti dell' CP_3
assicuratore che riconoscono o negano tale diritto hanno natura meramente ricognitiva, con la conseguenza che allorchè l abbia erroneamente CP_3
valutato l'esistenza o la misura della prestazione, oggetto del giudizio e sempre
l'esistenza del diritto riconosciuto dalla legge, sicchè l' ha l'obbligo, CP_3
desumibile dai suoi compiti istituzionali, di correggere l'errore che abbia rilevato e che l'errore, in ogni caso, può essere verificato dal giudice indipendentemente dalla circostanza che l' abbia instaurato un CP_3
procedimento per la sua rettifica”. (vedi cass. 17746/12; 21082/13; 31954/19).
2.2 Si impone, nel merito, il rigetto della domanda. L'assunto della tesi della ricorrente è che il mero versamento del contributo integrativo (ovvero, il 4% sul fatturato) escluda dall'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata, non essendo rilevante l'iscrizione o meno alla Cassa di riferimento. Si ritiene tale tesi infondata. il versamento di tale contributo, in difetto di iscrizione alla cassa, può mettere capo alla costituzione di alcuna posizione previdenziale a beneficio del professionista che è tenuto a corrisponderli, avendo in questo caso una natura
(quella del contributo integrativo) amministrativa piuttosto che previdenziale. A conferma di tanto, i contributi di tale natura sono dovuti anche in costanza di iscrizione a gestione separata.
Non può sostenersi che, avendo la disposizione interpretativa del D.L. n. 98 del
2011, art. 18, comma 12, fatto genericamente riferimento ad un "versamento contributivo", non sarebbe consentito all'interprete distinguere tra contributo soggettivo e contributo integrativo: il significato della disposizione interpretativa va ricavato per il tramite della sua congiunzione con la disposizione interpretata, ossia la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ed è la ratio di quest'ultima ad imporre che l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione
Pag. 3 di 4 dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata sia quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale. Tanto, emerge anche da indirizzo della Suprema Corte (n. 30344/2017; . 3240/2010) cui aderisce il giudicante.
Per l'effetto, si ritiene naturalmente infondata anche la domanda posta alla base del procedimento iscritto al n° 303/2018 r.g., riunito al presente, avente ad oggetto avviso di addebito relativo ai contributi oggetto dell'odierno giudizio di accertamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
ei confronti di
[...] [...]
, così provvede: Controparte_4
1) rigetta le domande riunite;
2) pone le spese a carico di parte ricorrente nella misura complessiva di Euro
1.500,00, oltre IVA, accessori e spese generali, a favore della resistente;
CP_1
Vallo della Lucania, così deciso il 01/04/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4