Articolo 7 della Legge 9 marzo 1989, n. 88
Articolo 6Articolo 8
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28 marzo 1989
Art. 7. (Competenze del comitato esecutivo). 1. Il comitato esecutivo esercita i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, assumendo i provvedimenti di carattere generale attinenti all'organizzazione ed al personale dell'Istituto. 2. Non e consentita l'attribuzione di specifiche deleghe ai singoli componenti del comitato esecutivo. 3. Il comitato esecutivo puo' delegare particolari funzioni ed attribuzioni ad altri organi centrali e periferici, nonche' a dirigenti dell'Istituto. 4. Il comitato esecutivo esercita inoltre tutte le attribuzioni ad esso demandate da leggi e regolamenti e le funzioni che non siano comprese nella sfera di competenza degli altri organi di amministrazione dell'Istituto.
Entrata in vigore il 28 marzo 1989
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