Art. 7. (Competenze del comitato esecutivo). 1. Il comitato esecutivo esercita i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, assumendo i provvedimenti di carattere generale attinenti all'organizzazione ed al personale dell'Istituto. 2. Non e consentita l'attribuzione di specifiche deleghe ai singoli componenti del comitato esecutivo. 3. Il comitato esecutivo puo' delegare particolari funzioni ed attribuzioni ad altri organi centrali e periferici, nonche' a dirigenti dell'Istituto. 4. Il comitato esecutivo esercita inoltre tutte le attribuzioni ad esso demandate da leggi e regolamenti e le funzioni che non siano comprese nella sfera di competenza degli altri organi di amministrazione dell'Istituto.
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28 marzo 1989
28 marzo 1989
Giurisprudenza • 6
- 1. Trib. Roma, sentenza 23/06/2025, n. 7341Provvedimento: T R I B U N A L E D I R O M A S E Z I O N E L A V O R O 4 ° R E CP_1 A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 23.6.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 30228 R.A.C.C. dell'anno 2024 TRA Parte_1 in persona dell'Amministratore Unico pro tempore Dott. Parte_2 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Guglielmino giusta procura rilasciata su foglio separato in atti RICORRENTE E P_ , in persona del Direttore Regionale pro tempore per il Lazio, elettivamente domiciliato in Roma, piazza delle …Leggi di più...
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