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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/10/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
392/2025 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle Il Tribunale di Torre Annunziata
persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente relatore
2) dott.ssa Laura Speranza Giudice
Giudice 3) dott.ssa Isa Perna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 392/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
Codice Fiscale 1 cittadina italiana, nata a [...] il 13 Parte 1 (cf maggio 1996, residente in [...], elettivamente domiciliata in Pompei (Na) alla via Bartolo Longo n. 23 presso lo studio dell'Avv. Barbara
Vicedomini del foro di Torre Annunziata, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E Parte 2 (cf Codice Fiscale 2 ), cittadino italiano, nato a
EL di TA (Na) il 10 maggio 1990, residente in [...](Na) alla Via Sant'Abbondio
n. 30/B, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Candeloro Arpaia, con il quale elettivamente domicilia in Pompei (Na) alla Via Sant'Abbondio n. 32
RICORRENTI
NONCHE'
CP 1 resso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI Parte 3 ha chiesto recepirsi All'udienza del 03.09.2025, il difensore del ricorrente le condizioni concordate dalle parti in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.02.2025, Parte 1 e Parte 2 hanno dedotto di aver contratto matrimonio in data 13 settembre 2023, nel corso del quale in data 5 settembre
2024 è nata in [...], la loro figlia, Parte 4
[...] che, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, hanno deciso di separarsi consensualmente alle seguenti condizioni: “a) omologare la separazione personale dei coniugi, i quali saranno liberi di fissare ove vogliano la loro residenza;
b) affidare a entrambi i genitori la figlia minore, stabilendo, allo stato, l'abitazione e la residenza presso la madre;
c) determinare, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., i tempi e le modalità dei rapporti del padre e dei nonni paterni con la piccola Parte 4 , stabilendo che il padre, nel primo anno di vita, incontrerà la figlia: - in due pomeriggi infrasettimanali (lunedì e mercoledì) dalle ore 16,00 alle ore 18,00 e il sabato dalle 16,00 alle ore 17,30; - nel giorno del compleanno della figlia, del compleanno del padre e della festa del papà (con facoltà di recuperare in un altro giorno, nel caso in cui tale giornata ricadesse in un giorno di visita "ordinaria"), per due ore, da concordare tra i genitori;
- durante i mesi estivi (da luglio a settembre), perlomeno uno degli incontri settimanali potrebbe svolgersi recandosi presso uno stabilimento balneare dell'area di residenza;
d) stabilire che Parte 2
a mezzo[...] a titolo di concorso nel mantenimento della figlia, verserà a Parte 1
,
bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di Euro 300,00 (trecento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
inoltre, egli provvederà, nella stessa misura del
50 (cinquanta) per cento, a contribuire alle spese straordinarie della figlia, secondo le regole contenute nel Protocollo d'intesa tra il Tribunale Torre Annunziata e l'Ordine degli Avvocati di
Torre Annunziata in data 6 luglio 2021; inoltre, avrà diritto a percepireParte 1
interamente l'assegno unico per la bambina erogato dall'INPS; e) stabilire che entrambi i coniugi
Parte 2 a titolo di provvedano autonomamente al loro so-stentamento ma che a mezzo bonifico bancario, entro contributo per il suo mantenimento, verserà a Parte 1
,
il giorno 5 di ogni mese, l'importo di Euro 100,00 (cento/00), per il primo anno di vita della figlia;
f) prevedere che tutti i patti sopra conclusi avranno efficacia sino al compimento del primo anno di vita della figlia e saranno, poi, modificati con accordo scritto o con provvedimento del competente giudice".
Designato il giudice delegato, comunicati gli atti al PM e fissata l'udienza di comparizione delle parti sostituita dal deposito di note scritte su loro richiesta, con ordinanza del 23.07.2025 sono stati richiesti chiarimenti alle parti e fissata un'udienza in presenza, in quanto la ricorrente , conParte 1 istanza depositata in data 18.05.2025, rappresentava che nelle more del giudizio, erano venuti meno i presupposti per la separazione consensuale, avendo le parti un rapporto ancora molto conflittuale, non riuscendo a rispettare le condizioni poste e concordate, soprattutto rispetto ai diritti di visita della minore.
Fissata la comparizione delle parti all'udienza del 30.09.2025, è comparso unicamente il quale pur manifestando la sua volontà di voler confermare gli accordi Parte 2 و
raggiunti, lamentava una condotta ostativa della madre rispetto al suo esercizio del diritto di visita della figlia minore. ricorso per Il difensore del predetto ricorrente rappresentava che era stato introdotto dalla Parte_1 separazione giudiziale.
All'esito dell'ascolto del ricorrente, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Tanto premesso, il ricorso deve essere rigettato, essendo venuto meno l'accordo sotteso alla domanda congiunta, le cui condizioni, tra l'altro, non sono mai state concretamente osservate, come lamentato in udienza dal Parte 2 che già con istanza depositata in data 29.04.2025 chiedeva adottarsi
,
provvedimenti urgenti a tutela della figlia minore.
D'altra parte, la Parte_1 non è neppure comparsa all'udienza fissata per la comparizione personale ed il suo difensore già con istanza depositata in data 18.05.2025 rappresentava la volontà di rinuncia al ricorso per separazione consensuale essendo venuti meno i presupposti dell'accordo ed essendo sua intenzione depositare un ricorso per separazione giudiziale, per la tutela dei diritti della minore di pochi mesi.
Dunque, è evidente che risulta venuto meno l'accordo e che le pattuizioni di cui al ricorso non vengono osservate, per cui la domanda deve essere rigettata.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) rigetta la domanda di omologa delle condizioni di separazione consensuale di cui al ricorso depositato in data 24.02.2025;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 08.10.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Maria Rosaria Barbato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle Il Tribunale di Torre Annunziata
persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente relatore
2) dott.ssa Laura Speranza Giudice
Giudice 3) dott.ssa Isa Perna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 392/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
Codice Fiscale 1 cittadina italiana, nata a [...] il 13 Parte 1 (cf maggio 1996, residente in [...], elettivamente domiciliata in Pompei (Na) alla via Bartolo Longo n. 23 presso lo studio dell'Avv. Barbara
Vicedomini del foro di Torre Annunziata, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E Parte 2 (cf Codice Fiscale 2 ), cittadino italiano, nato a
EL di TA (Na) il 10 maggio 1990, residente in [...](Na) alla Via Sant'Abbondio
n. 30/B, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Candeloro Arpaia, con il quale elettivamente domicilia in Pompei (Na) alla Via Sant'Abbondio n. 32
RICORRENTI
NONCHE'
CP 1 resso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI Parte 3 ha chiesto recepirsi All'udienza del 03.09.2025, il difensore del ricorrente le condizioni concordate dalle parti in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.02.2025, Parte 1 e Parte 2 hanno dedotto di aver contratto matrimonio in data 13 settembre 2023, nel corso del quale in data 5 settembre
2024 è nata in [...], la loro figlia, Parte 4
[...] che, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, hanno deciso di separarsi consensualmente alle seguenti condizioni: “a) omologare la separazione personale dei coniugi, i quali saranno liberi di fissare ove vogliano la loro residenza;
b) affidare a entrambi i genitori la figlia minore, stabilendo, allo stato, l'abitazione e la residenza presso la madre;
c) determinare, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., i tempi e le modalità dei rapporti del padre e dei nonni paterni con la piccola Parte 4 , stabilendo che il padre, nel primo anno di vita, incontrerà la figlia: - in due pomeriggi infrasettimanali (lunedì e mercoledì) dalle ore 16,00 alle ore 18,00 e il sabato dalle 16,00 alle ore 17,30; - nel giorno del compleanno della figlia, del compleanno del padre e della festa del papà (con facoltà di recuperare in un altro giorno, nel caso in cui tale giornata ricadesse in un giorno di visita "ordinaria"), per due ore, da concordare tra i genitori;
- durante i mesi estivi (da luglio a settembre), perlomeno uno degli incontri settimanali potrebbe svolgersi recandosi presso uno stabilimento balneare dell'area di residenza;
d) stabilire che Parte 2
a mezzo[...] a titolo di concorso nel mantenimento della figlia, verserà a Parte 1
,
bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di Euro 300,00 (trecento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
inoltre, egli provvederà, nella stessa misura del
50 (cinquanta) per cento, a contribuire alle spese straordinarie della figlia, secondo le regole contenute nel Protocollo d'intesa tra il Tribunale Torre Annunziata e l'Ordine degli Avvocati di
Torre Annunziata in data 6 luglio 2021; inoltre, avrà diritto a percepireParte 1
interamente l'assegno unico per la bambina erogato dall'INPS; e) stabilire che entrambi i coniugi
Parte 2 a titolo di provvedano autonomamente al loro so-stentamento ma che a mezzo bonifico bancario, entro contributo per il suo mantenimento, verserà a Parte 1
,
il giorno 5 di ogni mese, l'importo di Euro 100,00 (cento/00), per il primo anno di vita della figlia;
f) prevedere che tutti i patti sopra conclusi avranno efficacia sino al compimento del primo anno di vita della figlia e saranno, poi, modificati con accordo scritto o con provvedimento del competente giudice".
Designato il giudice delegato, comunicati gli atti al PM e fissata l'udienza di comparizione delle parti sostituita dal deposito di note scritte su loro richiesta, con ordinanza del 23.07.2025 sono stati richiesti chiarimenti alle parti e fissata un'udienza in presenza, in quanto la ricorrente , conParte 1 istanza depositata in data 18.05.2025, rappresentava che nelle more del giudizio, erano venuti meno i presupposti per la separazione consensuale, avendo le parti un rapporto ancora molto conflittuale, non riuscendo a rispettare le condizioni poste e concordate, soprattutto rispetto ai diritti di visita della minore.
Fissata la comparizione delle parti all'udienza del 30.09.2025, è comparso unicamente il quale pur manifestando la sua volontà di voler confermare gli accordi Parte 2 و
raggiunti, lamentava una condotta ostativa della madre rispetto al suo esercizio del diritto di visita della figlia minore. ricorso per Il difensore del predetto ricorrente rappresentava che era stato introdotto dalla Parte_1 separazione giudiziale.
All'esito dell'ascolto del ricorrente, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Tanto premesso, il ricorso deve essere rigettato, essendo venuto meno l'accordo sotteso alla domanda congiunta, le cui condizioni, tra l'altro, non sono mai state concretamente osservate, come lamentato in udienza dal Parte 2 che già con istanza depositata in data 29.04.2025 chiedeva adottarsi
,
provvedimenti urgenti a tutela della figlia minore.
D'altra parte, la Parte_1 non è neppure comparsa all'udienza fissata per la comparizione personale ed il suo difensore già con istanza depositata in data 18.05.2025 rappresentava la volontà di rinuncia al ricorso per separazione consensuale essendo venuti meno i presupposti dell'accordo ed essendo sua intenzione depositare un ricorso per separazione giudiziale, per la tutela dei diritti della minore di pochi mesi.
Dunque, è evidente che risulta venuto meno l'accordo e che le pattuizioni di cui al ricorso non vengono osservate, per cui la domanda deve essere rigettata.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) rigetta la domanda di omologa delle condizioni di separazione consensuale di cui al ricorso depositato in data 24.02.2025;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 08.10.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Maria Rosaria Barbato