Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Versione
17 febbraio 1999
17 febbraio 1999
Giurisprudenza • 5
- 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 06/06/2025, n. 4935Provvedimento: Pubblicato il 06/06/2025 N. 04935/2025REG.PROV.COLL. N. 05312/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5312 del 2023, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Poesio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Cassa Depositi e Prestiti e Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti …Leggi di più...
- art. 9 d.lgs. 123/1998·
- danno da ritardo procedimento amministrativo·
- mancata presentazione certificazione antimafia·
- art. 21-quinquies e 21-nonies L. 241/1990·
- azione avverso silenzio amministrativo·
- revoca contributo in conto impianti·
- legittimo affidamento·
- principio di correttezza e proporzionalità·
- risarcimento danno ingiusto·
- art. 1227 c.c.