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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 26/03/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'Appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai magistrati dott. Maria Grixoni Presidente dott. Cinzia Caleffi ConIGliere rel. dott. Cristina Fois ConIGliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 380/2023 RG promossa da
) rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'avv. DI BENEDETTO NICOLA come da procura in atti APPELLANTE contro
( ) rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_2 dall'avv. NOVEMBRE GIANFRANCO e dall'avv. ALTANA MARIO IGNAZIO come da procura in atti APPELLATO e Con l'intervento della Procura Generale OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE All'udienza del 19.3.2025 sono state precisate le seguenti conclusioni: PER PARTE APPELLANTE: voglia la Corte, IN VIA PRELIMINARE - ISTRUTTORIA In riforma dell'ordinanza istruttoria del Tribunale di Tempio del 12.01.2022, ammettere la prova per interpello e per testi sui capitoli di prova formulati in primo grado dall'odierna appellante nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 CPC datata 23.11.2020 in quanto ammissibili e rilevanti ai fini del decidere, con i testi , , sui Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 capi 1,2,3,5 e 6 e il Dott. sul capo 4. Ammettere la Testimone_4 documentazione nuova rinvenuta dopo la sentenza di prime cure dalla
[...]
di cui al secondo motivo di gravame e di seguito prodotta Parte_1
4-14). Ammettere la testimonianza della IG.ra di OL sui Testimone_5 capitoli di prova indicati sempre nel secondo motivo di gravame. Disporre in ogni caso idoneo accertamento patrimoniale sul locale Controparte_1
Guardia di Finanza. NEL MERITO, accogliere i motivi di gravame ed, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni dispiegate in primo grado nel ricorso per separazione giudiziale dei coniugi promosso dalla che in Parte_1 questa sede devono intendersi integralmente richiamate. Il tutto con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio. PER PARTE APPELLATA: voglia la Corte, 2) Dichiarare inammissibili le allegazioni n. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell'appellante e i capi di prova dedotti alle pagg. 11 e 12 del ricorso in appello per i motivi indicati al capo B), al Capo B1) ed al capo B2) della presente comparsa Nel merito: 3) Rigettare l'appello poiché infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 185/2023 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania;
In via alternativa in caso di ammissione dei documenti all. 9, 10, 12 e 13 dell'appellante: 4) esaminata la rilevanza processuale dei CUD 2013, CUD 2014, busta paga novembre 2014 e busta paga gennaio 2015 di cui agli all. 9, 10, 12 e 13 dell'appellante, impugnati per falso, autorizzare la presentazione della stessa querela di falso relativamente agli all. 9, 10, 12 e 13 dell'appellante davanti al Tribunale di Tempio Pausania, sospendere il presente procedimento di appello e ordinare la riassunzione e/o prosecuzione davanti al Tribunale di Tempio Pausania competente a decidere sulla querela di falso 5) Rigettare l'appello poiché infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 185/2023 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania;
6) con vittoria di spese, diritti e onorari. Svolgimento del processo
ha proposto appello avverso la sentenza n. 185/2023, Parte_1 emessa in data 10.5.2023, con cui il Tribunale di Tempio Pausania dichiarava la separazione dei coniugi e , rigettando Parte_1 Controparte_1 la domanda di addebito e di assegnazione della casa familiare formulate dall' e riconoscendo in favore di quest'ultima un assegno di Pt_1 mantenimento di euro 250,00 mensili. L' ha contestato in particolare la sentenza nella parte in cui rigettava la Pt_1 domanda di addebito e limitava il contributo al suo mantenimento all'importo di euro 250.00.
ha, quindi, chiesto la riforma della sentenza impugnata Parte_1 formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto del gravame Controparte_1 perché infondato, formulando le conclusioni in epigrafe riportate. La Procura Generale è intervenuta in giudizio. Istruita la causa con prova per interrogatorio e testi, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza in camera di conIGlio del 19.3.2025. Motivi della decisione Con ricorso in data 11.4.2018, conveniva davanti al Tribunale Parte_1 di Tempio Pausania chiedendo la separazione giudiziale con Controparte_1 addebito a carico del , “la piena disponibilità” della casa coniugale ed un CP_1 contributo al mantenimento. A sostegno di tali conclusioni, allegava che:
- aveva contratto matrimonio con il Giua il 5.6.2010 e dal matrimonio non erano nati figli;
- la casa coniugale era solo fittiziamente intestata al ma di fatto le CP_1 rate del mutuo erano pagate dalla ricorrente;
- in seguito alla scoperta del tradimento da parte del , era venuta CP_1 meno la comunione materiale e spirituale e la convivenza era divenuta insostenibile si costituiva in giudizio non opponendosi alla separazione ma Controparte_1 contestando nel resto le pretese della , con particolare riguardo sia alla Pt_1 domanda di addebito, proposta a sua volta dal resistente, sia a quella di contributo al mantenimento. Istruita la causa documentalmente, il tribunale gravato, per quel che ancora qui rileva, rigettava entrambe le domande di addebito proposte per difetto di prova, “non risultando sufficientemente chiarite dalle emergenze processuali le cause della crisi coniugale né che la stessa è effetto della violazione dei doveri coniugali da parte del marito, ritenuto dalla moglie, responsabile di avere intrattenuto una relazione extraconiugale;
per le stesse ragioni deve rigettarsi la domanda, formulata dal convenuto, di addebito della separazione alla moglie per avere, a suo dire, la medesima, a sua volta, intrattenuto una relazione extraconiugale”. Inoltre, quanto alle pretese economiche di mantenimento della , il giudice Pt_1 di primo grado richiamava integralmente quanto disposto in sede presidenziale (“.- sulla scorta delle circostanze emerse si rinviene un certo squilibrio tra le posizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi, in considerazione del fatto che la ricorrente risulta essere disoccupata e non avere reddito alcuno, mentre la parte resistente lavora presso una palestra come istruttore e percepisce un reddito netto mensile di circa 800,00 euro. Lo squilibrio deve essere valutato tenendo altresì conto del fatto che il resistente paga una rata mensile del mutuo per l'acquisto dell'abitazione pari ad euro 330,00 circa. Si stima pertanto equo determinare l'assegno di mantenimento perequativo nella misura di € 250,00 mensili, oltre aggiornamento ISTAT, anche in considerazione dell'età dei coniugi e della durata del matrimonio”), e, sul presupposto che non erano emersi in corso di causa “differenti ed ulteriori elementi IGnificativi”, confermava il contributo di euro 250,00 mensili. Infine, il giudice compensava integralmente le spese di lite. Tutto ciò premesso, possono esaminarsi i due motivi di appello proposti dalla
. Pt_1
A) Della domanda di addebito. Ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c. “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”; doveri che, come è noto, sono quello reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione (art. 143 c.c.). La violazione di tali doveri non è, peraltro, sufficiente a giustificare una pronuncia di addebito, essendo altresì necessario dimostrare che dalla stessa sia derivata la intollerabilità della convivenza e, quindi, la crisi del matrimonio. La Suprema Corte ha avuto, infatti, modo di chiarire sul punto che (Cass. n. 40795/21) “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” e che, con particolare riguardo alla violazione dell'obbligo di fedeltà, (vedi Cass. n. 3923/18) “Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà”. Ciò posto, nel caso di specie, con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato l'11.4.2018, , in merito alla domanda di addebito, si limitava ad Parte_1 allegare che “a seguito della scoperta da parte della IG.ra del Pt_1 tradimento del marito, i coniugi non hanno più una unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro è divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto”, senza alcuna ulteriore precisazione. Il negava il tradimento, sostenendo a sua volta che i coniugi “vivevano CP_1 separati di fatto da alcuni anni”. Nulla era allegato dalla nella memoria ex art. 183 n. 1 cpc mentre nella Pt_1 seconda memoria veniva direttamente dedotta una prova testimoniale sui seguenti capi: “1)- Vero che durante il matrimonio il IG. ha Controparte_1 avuto una relazione extraconiugale con la IG.ra . 2)- Vero che nel Testimone_3 mese di agosto 2016 la IG.ra scopriva il tradimento del Parte_1
. 3)- Vero che alla richiesta di chiarimenti il IG. reagiva minacciando CP_1 CP_1 la IG.ra ; 4)- Vero che a causa dei tradimenti da parte del la IG.ra Pt_1 CP_1
dal 2016 soffre di stati d'ansia e attacchi di panico. 5)- Vero che in data Pt_1
27/05/18 il si recava unitamente alla IG.ra Controparte_1 Testimone_3 presso l'abitazione familiare sita in OL alla via Chinzana n. 33; 6)- Vero che la casa coniugale sita in OL alla via Chinzana 33 pur essendo intestata al IG.
è stata acquistata dalla IG.ra che ha Controparte_1 Parte_1
o al pagamento del mutuo e dell Il tribunale non ammetteva i mezzi istruttori e rigettava la domanda in difetto di prova delle cause della crisi matrimoniale. Reiterate le istanze istruttorie in questo giudizio da parte dell'appellante, la Corte ha ammesso la prova per interrogatorio e testi, con esclusione dei capi 4
“perché relativo a valutazioni sullo stato di salute della ” e 6 “perché Pt_1 irrilevante ai fini della decisione”. All'esito della prova, il motivo di appello va rigettato e confermata la decisione di rigetto della domanda di addebito formulata dall' . Pt_1
Non è, infatti, emersa la dimostrazione della sussistenza di una relazione extraconiugale tale da avere determinato in termini di efficacia causale l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. In disparte la genericità dei fatti su cui si fondava la domanda di addebito così come allegati nel ricorso introduttivo e nelle memorie istruttorie, data la contraddittorietà delle dichiarazioni rilasciate dai testimoni in sede di espletamento della prova, non è innanzi tutto neppure possibile collocare temporalmente l'effettivo inizio della relazione del con . CP_1 Testimone_3
Secondo i testi di parte appellante, la relazione sarebbe iniziata già nel 2016, mentre secondo i testi di parte appellata solo nel 2018-2019. Inoltre, i testi di parte appellante hanno riferito esclusivamente di alcuni messaggi che la avrebbe trovato su un vecchio telefono del Pt_1 CP_1 nell'estate del 2016, del tipo “mi manchi” o “un bacio”, provenienti da tale
, mentre la madre della , unitamente al nipote, in una occasione Tes_3 Pt_1 aveva visto il genero in auto con la scambiarsi un bacio “in bocca”. Tes_3
Null'altro è emerso di preciso in ordine a tale relazione. In ogni caso, anche ammesso che l'inizio della relazione – pacificamente tutt'ora esistente - risalga al 2016, come dedotto dalla , non si Pt_1 comprende, né sul punto è data alcuna giustificazione, la ragione per cui la stessa abbia poi atteso due anni prima di depositare il ricorso per separazione, peraltro, senza neppure specificare alcunchè in ordine alla stessa nell'atto introduttivo del giudizio, risultando più verosimile l'assunto della controparte secondo cui ormai la crisi era insorta da anni. Per tali motivi, va confermato il rigetto della domanda di addebito.
B) Del mantenimento. Con il ricorso introduttivo del giudizio la domandava un assegno di Pt_1 mantenimento di euro 800,00 mensili, s ulla allegare in ordine alla reciproca condizione economica, limitandosi a dedurre che “la casa coniugale sita in OL…è(era) solo formalmente e fittiziamente intestata al IG. Per_1 di fatto è stata acquistata dalla IG.ra la quale ha sempre pagato Pt_1 puntualmente e tutt'ora paga le rate del mutuo contratto”. Non veniva depositato alcun documento. Nulla era ulteriormente dedotto e depositato con le memorie istruttorie. Il , costituendosi, negava l'intestazione fittizia della casa, allegava che la CP_1
lavorava “presso la Global Work Service, Via Pirandello n. 10, OL” e Pt_1 produceva le sue dichiarazioni dei redditi 2018 e 2019, da cui emergevano redditi da lavori dipendente presso una palestra di circa 9.500/9.800,00 annui. All'udienza presidenziale del 21.10.2019, la dichiarava quanto segue: Pt_1
“Vivo a OL in via Chinzana n. 33, è l'abitaz x casa coniugale, sono due unità immobiliari unite ma fruibili separatamente;
non lavoro, sono disoccupata;
non ho altri redditi;
non pago mutui o finanziamenti;
il mutuo per l'acquisto della casa non è terminato, è a carico del resistente;
la rata mensile ammonta ad € 326,00 mensili. Io vivo sopra al posto dove sta il resistente” mentre il Giua quanto segue: “Vivo in via Chinzana n. 33 a OL, vivo nell'appartamentino sotto mia moglie, è l'ex casa coniugale. Lavoro presso una palestra sono istruttore, al mese guadagno circa 800,00 euro;
non ho altri redditi;
pago al mese 326,00 euro al mese per il mutuo sulla casa che è me intestata. Non sono disposto a riconoscere la proprietà alla ricorrente, previo suo subentro nel mutuo per l'acquisto della casa”. Con ordinanza istruttoria del 12.1.2022, il tribunale fissava udienza di precisazione delle conclusioni e domandava alle parti di depositare documentazione comprovante la reciproca situazione reddituale aggiornata. Con note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.2.2023, la allegava che “Si rappresenta che la IG.ra non ha Pt_1 Pt_1 alcun reddito e vive grazie al sostegno economico della propria madre, la IG.ra , della quale si produce ultima dichiarazione dei redditi Testimone_1
2022 (anno 2021)”. Solo con la comparsa conclusionale, l'appellante depositava ISEE 2023, da cui emergeva un indicatore della situazione economica di euro 936,00. Il depositava dichiarazione redditi del 2022, da cui emergeva un reddito CP_1 complessivo annuo di euro 5.600,00. Alla luce di tali allegazioni e produzioni, il tribunale, in difetto di qualsiasi nuovo elemento di giudizio, confermava l'assegno di euro 250,00 mensili già fissato in sede presidenziale secondo le argomentazioni sopra riportate. Tanto premesso, l' , esclusivamente con l'atto di appello, ha dedotto che Pt_1 aveva “occasionalmente rinvenuto, nascosta dietro un mobile di casa sua, una cartella contenente tutta una serie di documenti facenti capo al che CP_1 dimostrano come lo stesso, fino a qualche anno prima del suo tradimento e della conseguente separazione, percepiva come istruttore della citata Pt_2 un reddito personale cinque volte superiore a quello dichiarato nel corso della causa di primo grado” e ha depositato nuova documentazione, in specie due CUD del 2013 e del 2014 e due buste paga del 2014 e 2015, che, secondo l'assunto dell'appellante, attesterebbero redditi superiori a quelli dichiarati. L'appellante ha, quindi, chiesto indagini di polizia tributaria. Il Giua ha contestato quanto ex adverso dedotto, eccependo la falsità dei CUD e delle buste paga, se ritenute ammissibili. La controparte ha proposto istanza di verificazione. Orbene, come dedotto da questa Corte con l'ordinanza istruttoria in data 28.5.24, trattandosi di giudizio cui non si applica il nuovo rito introdotto dalla riforma Cartabia, “in conformità alla costante giurisprudenza di legittimità in materia di rito camerale nei giudizi di separazione e divorzio (vedi per tutte Cass. n. 27234/20), i nuovi documenti prodotti dall'appellante”, possono ritenersi “ammissibili, essendo stato assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le parti, salva ovviamente la loro rilevanza ed idoneità probatoria…”. Secondo l'orientamento citato, infatti, “Nel giudizio divorzile in appello, che si svolge, ai sensi dell'art. 4, comma 15, della l. n. 898 del 1970, secondo il rito camerale, di per sé caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, a condizione che sia assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le parti”. Ciò premesso, ritiene la corte che la documentazione depositata ex novo dall' , anche se conforme al vero, non è affatto idonea a dimostrare Pt_1 alcunchè. Preliminarmente, giova evidenziare come l' si sia limitata a dedurre che, Pt_1
“occasionalmente”, peraltro in casa dopo la separazione, aveva rinvenuto la nuova documentazione da cui risulterebbe che in realtà il non era un CP_1 semplice istruttore di palestra ed i suoi guadagni erano cinque volte superiori. Nulla è stato però allegato per giustificare tale ritrovamento nonostante fossero trascorsi anni e le parti fossero ormai separate. In ogni caso, la nuova documentazione riguarda gli anni 2013-2015 - e, quindi, un'epoca antecedente a quella della separazione, proposta dall' solo nel Pt_1
2018 - quando, peraltro, secondo la stessa appellante, i rapporti erano ancora buoni tra le parti, posto che per l' solo il tradimento del 2016 avrebbe Pt_1 messo in crisi il matrimonio. Non si comprende, quindi, come l' fosse Pt_1 all'oscuro al momento della proposizione del ricorso per separazione delle reali condizioni economiche del marito, asseritamente scoperte solo da poco con il ritrovamento di documentazione nascosta in casa e inverosimilmente lasciata dal nonostante la separazione. CP_1
Per tali motivi, la Corte ha altresì ritenuto irrilevanti le indagini di polizia tributaria invocate in questo giudizio dalla , posto che “l'esercizio di tale Pt_1 potere discrezionale non può sopperire alla carenza probatoria della parte onerata, ma vale ad assumere, attraverso uno strumento a questa non consentito, informazioni integrative del "bagaglio istruttorio" già fornito, incompleto o non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova;
tale potere non può essere attivato a fini meramente esplorativi, sicché la relativa istanza e la contestazione di parte dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge tenuto al predetto mantenimento devono basarsi su fatti specifici e circostanziati” (cfr Cass. n. 23263/16) Ciò posto, tenuto anche conto che il matrimonio è durato pochi anni, alla luce delle allegazioni e produzioni delle parti, la decisione del tribunale va confermata anche in relazione all'entità dell'assegno di mantenimento, considerato altresì che nulla era dedotto e provato sul tenore di vita delle parti e che nulla era allegato e provato sulla concreta impossibilità della di Pt_1 svolgere qualsiasi attività lavorativa nonostante la sua età (oggi 47 anni). L'appello va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo il minimo dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminato difficoltà bassa.
P.Q.M.
LA CORTE Definitivamente decidendo: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 185/2023 Parte_1 emessa dal Tribunale di Tem .5.2023; condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese di lite che liquida in complessivi euro 4.996,00, oltre 15% spese generali e accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002. Sassari il 19/3/2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
Il ConIGliere est. Dott.ssa Cinzia Caleffi
) rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'avv. DI BENEDETTO NICOLA come da procura in atti APPELLANTE contro
( ) rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_2 dall'avv. NOVEMBRE GIANFRANCO e dall'avv. ALTANA MARIO IGNAZIO come da procura in atti APPELLATO e Con l'intervento della Procura Generale OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE All'udienza del 19.3.2025 sono state precisate le seguenti conclusioni: PER PARTE APPELLANTE: voglia la Corte, IN VIA PRELIMINARE - ISTRUTTORIA In riforma dell'ordinanza istruttoria del Tribunale di Tempio del 12.01.2022, ammettere la prova per interpello e per testi sui capitoli di prova formulati in primo grado dall'odierna appellante nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 CPC datata 23.11.2020 in quanto ammissibili e rilevanti ai fini del decidere, con i testi , , sui Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 capi 1,2,3,5 e 6 e il Dott. sul capo 4. Ammettere la Testimone_4 documentazione nuova rinvenuta dopo la sentenza di prime cure dalla
[...]
di cui al secondo motivo di gravame e di seguito prodotta Parte_1
4-14). Ammettere la testimonianza della IG.ra di OL sui Testimone_5 capitoli di prova indicati sempre nel secondo motivo di gravame. Disporre in ogni caso idoneo accertamento patrimoniale sul locale Controparte_1
Guardia di Finanza. NEL MERITO, accogliere i motivi di gravame ed, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni dispiegate in primo grado nel ricorso per separazione giudiziale dei coniugi promosso dalla che in Parte_1 questa sede devono intendersi integralmente richiamate. Il tutto con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio. PER PARTE APPELLATA: voglia la Corte, 2) Dichiarare inammissibili le allegazioni n. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell'appellante e i capi di prova dedotti alle pagg. 11 e 12 del ricorso in appello per i motivi indicati al capo B), al Capo B1) ed al capo B2) della presente comparsa Nel merito: 3) Rigettare l'appello poiché infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 185/2023 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania;
In via alternativa in caso di ammissione dei documenti all. 9, 10, 12 e 13 dell'appellante: 4) esaminata la rilevanza processuale dei CUD 2013, CUD 2014, busta paga novembre 2014 e busta paga gennaio 2015 di cui agli all. 9, 10, 12 e 13 dell'appellante, impugnati per falso, autorizzare la presentazione della stessa querela di falso relativamente agli all. 9, 10, 12 e 13 dell'appellante davanti al Tribunale di Tempio Pausania, sospendere il presente procedimento di appello e ordinare la riassunzione e/o prosecuzione davanti al Tribunale di Tempio Pausania competente a decidere sulla querela di falso 5) Rigettare l'appello poiché infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 185/2023 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania;
6) con vittoria di spese, diritti e onorari. Svolgimento del processo
ha proposto appello avverso la sentenza n. 185/2023, Parte_1 emessa in data 10.5.2023, con cui il Tribunale di Tempio Pausania dichiarava la separazione dei coniugi e , rigettando Parte_1 Controparte_1 la domanda di addebito e di assegnazione della casa familiare formulate dall' e riconoscendo in favore di quest'ultima un assegno di Pt_1 mantenimento di euro 250,00 mensili. L' ha contestato in particolare la sentenza nella parte in cui rigettava la Pt_1 domanda di addebito e limitava il contributo al suo mantenimento all'importo di euro 250.00.
ha, quindi, chiesto la riforma della sentenza impugnata Parte_1 formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto del gravame Controparte_1 perché infondato, formulando le conclusioni in epigrafe riportate. La Procura Generale è intervenuta in giudizio. Istruita la causa con prova per interrogatorio e testi, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza in camera di conIGlio del 19.3.2025. Motivi della decisione Con ricorso in data 11.4.2018, conveniva davanti al Tribunale Parte_1 di Tempio Pausania chiedendo la separazione giudiziale con Controparte_1 addebito a carico del , “la piena disponibilità” della casa coniugale ed un CP_1 contributo al mantenimento. A sostegno di tali conclusioni, allegava che:
- aveva contratto matrimonio con il Giua il 5.6.2010 e dal matrimonio non erano nati figli;
- la casa coniugale era solo fittiziamente intestata al ma di fatto le CP_1 rate del mutuo erano pagate dalla ricorrente;
- in seguito alla scoperta del tradimento da parte del , era venuta CP_1 meno la comunione materiale e spirituale e la convivenza era divenuta insostenibile si costituiva in giudizio non opponendosi alla separazione ma Controparte_1 contestando nel resto le pretese della , con particolare riguardo sia alla Pt_1 domanda di addebito, proposta a sua volta dal resistente, sia a quella di contributo al mantenimento. Istruita la causa documentalmente, il tribunale gravato, per quel che ancora qui rileva, rigettava entrambe le domande di addebito proposte per difetto di prova, “non risultando sufficientemente chiarite dalle emergenze processuali le cause della crisi coniugale né che la stessa è effetto della violazione dei doveri coniugali da parte del marito, ritenuto dalla moglie, responsabile di avere intrattenuto una relazione extraconiugale;
per le stesse ragioni deve rigettarsi la domanda, formulata dal convenuto, di addebito della separazione alla moglie per avere, a suo dire, la medesima, a sua volta, intrattenuto una relazione extraconiugale”. Inoltre, quanto alle pretese economiche di mantenimento della , il giudice Pt_1 di primo grado richiamava integralmente quanto disposto in sede presidenziale (“.- sulla scorta delle circostanze emerse si rinviene un certo squilibrio tra le posizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi, in considerazione del fatto che la ricorrente risulta essere disoccupata e non avere reddito alcuno, mentre la parte resistente lavora presso una palestra come istruttore e percepisce un reddito netto mensile di circa 800,00 euro. Lo squilibrio deve essere valutato tenendo altresì conto del fatto che il resistente paga una rata mensile del mutuo per l'acquisto dell'abitazione pari ad euro 330,00 circa. Si stima pertanto equo determinare l'assegno di mantenimento perequativo nella misura di € 250,00 mensili, oltre aggiornamento ISTAT, anche in considerazione dell'età dei coniugi e della durata del matrimonio”), e, sul presupposto che non erano emersi in corso di causa “differenti ed ulteriori elementi IGnificativi”, confermava il contributo di euro 250,00 mensili. Infine, il giudice compensava integralmente le spese di lite. Tutto ciò premesso, possono esaminarsi i due motivi di appello proposti dalla
. Pt_1
A) Della domanda di addebito. Ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c. “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”; doveri che, come è noto, sono quello reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione (art. 143 c.c.). La violazione di tali doveri non è, peraltro, sufficiente a giustificare una pronuncia di addebito, essendo altresì necessario dimostrare che dalla stessa sia derivata la intollerabilità della convivenza e, quindi, la crisi del matrimonio. La Suprema Corte ha avuto, infatti, modo di chiarire sul punto che (Cass. n. 40795/21) “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” e che, con particolare riguardo alla violazione dell'obbligo di fedeltà, (vedi Cass. n. 3923/18) “Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà”. Ciò posto, nel caso di specie, con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato l'11.4.2018, , in merito alla domanda di addebito, si limitava ad Parte_1 allegare che “a seguito della scoperta da parte della IG.ra del Pt_1 tradimento del marito, i coniugi non hanno più una unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro è divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto”, senza alcuna ulteriore precisazione. Il negava il tradimento, sostenendo a sua volta che i coniugi “vivevano CP_1 separati di fatto da alcuni anni”. Nulla era allegato dalla nella memoria ex art. 183 n. 1 cpc mentre nella Pt_1 seconda memoria veniva direttamente dedotta una prova testimoniale sui seguenti capi: “1)- Vero che durante il matrimonio il IG. ha Controparte_1 avuto una relazione extraconiugale con la IG.ra . 2)- Vero che nel Testimone_3 mese di agosto 2016 la IG.ra scopriva il tradimento del Parte_1
. 3)- Vero che alla richiesta di chiarimenti il IG. reagiva minacciando CP_1 CP_1 la IG.ra ; 4)- Vero che a causa dei tradimenti da parte del la IG.ra Pt_1 CP_1
dal 2016 soffre di stati d'ansia e attacchi di panico. 5)- Vero che in data Pt_1
27/05/18 il si recava unitamente alla IG.ra Controparte_1 Testimone_3 presso l'abitazione familiare sita in OL alla via Chinzana n. 33; 6)- Vero che la casa coniugale sita in OL alla via Chinzana 33 pur essendo intestata al IG.
è stata acquistata dalla IG.ra che ha Controparte_1 Parte_1
o al pagamento del mutuo e dell Il tribunale non ammetteva i mezzi istruttori e rigettava la domanda in difetto di prova delle cause della crisi matrimoniale. Reiterate le istanze istruttorie in questo giudizio da parte dell'appellante, la Corte ha ammesso la prova per interrogatorio e testi, con esclusione dei capi 4
“perché relativo a valutazioni sullo stato di salute della ” e 6 “perché Pt_1 irrilevante ai fini della decisione”. All'esito della prova, il motivo di appello va rigettato e confermata la decisione di rigetto della domanda di addebito formulata dall' . Pt_1
Non è, infatti, emersa la dimostrazione della sussistenza di una relazione extraconiugale tale da avere determinato in termini di efficacia causale l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. In disparte la genericità dei fatti su cui si fondava la domanda di addebito così come allegati nel ricorso introduttivo e nelle memorie istruttorie, data la contraddittorietà delle dichiarazioni rilasciate dai testimoni in sede di espletamento della prova, non è innanzi tutto neppure possibile collocare temporalmente l'effettivo inizio della relazione del con . CP_1 Testimone_3
Secondo i testi di parte appellante, la relazione sarebbe iniziata già nel 2016, mentre secondo i testi di parte appellata solo nel 2018-2019. Inoltre, i testi di parte appellante hanno riferito esclusivamente di alcuni messaggi che la avrebbe trovato su un vecchio telefono del Pt_1 CP_1 nell'estate del 2016, del tipo “mi manchi” o “un bacio”, provenienti da tale
, mentre la madre della , unitamente al nipote, in una occasione Tes_3 Pt_1 aveva visto il genero in auto con la scambiarsi un bacio “in bocca”. Tes_3
Null'altro è emerso di preciso in ordine a tale relazione. In ogni caso, anche ammesso che l'inizio della relazione – pacificamente tutt'ora esistente - risalga al 2016, come dedotto dalla , non si Pt_1 comprende, né sul punto è data alcuna giustificazione, la ragione per cui la stessa abbia poi atteso due anni prima di depositare il ricorso per separazione, peraltro, senza neppure specificare alcunchè in ordine alla stessa nell'atto introduttivo del giudizio, risultando più verosimile l'assunto della controparte secondo cui ormai la crisi era insorta da anni. Per tali motivi, va confermato il rigetto della domanda di addebito.
B) Del mantenimento. Con il ricorso introduttivo del giudizio la domandava un assegno di Pt_1 mantenimento di euro 800,00 mensili, s ulla allegare in ordine alla reciproca condizione economica, limitandosi a dedurre che “la casa coniugale sita in OL…è(era) solo formalmente e fittiziamente intestata al IG. Per_1 di fatto è stata acquistata dalla IG.ra la quale ha sempre pagato Pt_1 puntualmente e tutt'ora paga le rate del mutuo contratto”. Non veniva depositato alcun documento. Nulla era ulteriormente dedotto e depositato con le memorie istruttorie. Il , costituendosi, negava l'intestazione fittizia della casa, allegava che la CP_1
lavorava “presso la Global Work Service, Via Pirandello n. 10, OL” e Pt_1 produceva le sue dichiarazioni dei redditi 2018 e 2019, da cui emergevano redditi da lavori dipendente presso una palestra di circa 9.500/9.800,00 annui. All'udienza presidenziale del 21.10.2019, la dichiarava quanto segue: Pt_1
“Vivo a OL in via Chinzana n. 33, è l'abitaz x casa coniugale, sono due unità immobiliari unite ma fruibili separatamente;
non lavoro, sono disoccupata;
non ho altri redditi;
non pago mutui o finanziamenti;
il mutuo per l'acquisto della casa non è terminato, è a carico del resistente;
la rata mensile ammonta ad € 326,00 mensili. Io vivo sopra al posto dove sta il resistente” mentre il Giua quanto segue: “Vivo in via Chinzana n. 33 a OL, vivo nell'appartamentino sotto mia moglie, è l'ex casa coniugale. Lavoro presso una palestra sono istruttore, al mese guadagno circa 800,00 euro;
non ho altri redditi;
pago al mese 326,00 euro al mese per il mutuo sulla casa che è me intestata. Non sono disposto a riconoscere la proprietà alla ricorrente, previo suo subentro nel mutuo per l'acquisto della casa”. Con ordinanza istruttoria del 12.1.2022, il tribunale fissava udienza di precisazione delle conclusioni e domandava alle parti di depositare documentazione comprovante la reciproca situazione reddituale aggiornata. Con note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.2.2023, la allegava che “Si rappresenta che la IG.ra non ha Pt_1 Pt_1 alcun reddito e vive grazie al sostegno economico della propria madre, la IG.ra , della quale si produce ultima dichiarazione dei redditi Testimone_1
2022 (anno 2021)”. Solo con la comparsa conclusionale, l'appellante depositava ISEE 2023, da cui emergeva un indicatore della situazione economica di euro 936,00. Il depositava dichiarazione redditi del 2022, da cui emergeva un reddito CP_1 complessivo annuo di euro 5.600,00. Alla luce di tali allegazioni e produzioni, il tribunale, in difetto di qualsiasi nuovo elemento di giudizio, confermava l'assegno di euro 250,00 mensili già fissato in sede presidenziale secondo le argomentazioni sopra riportate. Tanto premesso, l' , esclusivamente con l'atto di appello, ha dedotto che Pt_1 aveva “occasionalmente rinvenuto, nascosta dietro un mobile di casa sua, una cartella contenente tutta una serie di documenti facenti capo al che CP_1 dimostrano come lo stesso, fino a qualche anno prima del suo tradimento e della conseguente separazione, percepiva come istruttore della citata Pt_2 un reddito personale cinque volte superiore a quello dichiarato nel corso della causa di primo grado” e ha depositato nuova documentazione, in specie due CUD del 2013 e del 2014 e due buste paga del 2014 e 2015, che, secondo l'assunto dell'appellante, attesterebbero redditi superiori a quelli dichiarati. L'appellante ha, quindi, chiesto indagini di polizia tributaria. Il Giua ha contestato quanto ex adverso dedotto, eccependo la falsità dei CUD e delle buste paga, se ritenute ammissibili. La controparte ha proposto istanza di verificazione. Orbene, come dedotto da questa Corte con l'ordinanza istruttoria in data 28.5.24, trattandosi di giudizio cui non si applica il nuovo rito introdotto dalla riforma Cartabia, “in conformità alla costante giurisprudenza di legittimità in materia di rito camerale nei giudizi di separazione e divorzio (vedi per tutte Cass. n. 27234/20), i nuovi documenti prodotti dall'appellante”, possono ritenersi “ammissibili, essendo stato assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le parti, salva ovviamente la loro rilevanza ed idoneità probatoria…”. Secondo l'orientamento citato, infatti, “Nel giudizio divorzile in appello, che si svolge, ai sensi dell'art. 4, comma 15, della l. n. 898 del 1970, secondo il rito camerale, di per sé caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, a condizione che sia assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le parti”. Ciò premesso, ritiene la corte che la documentazione depositata ex novo dall' , anche se conforme al vero, non è affatto idonea a dimostrare Pt_1 alcunchè. Preliminarmente, giova evidenziare come l' si sia limitata a dedurre che, Pt_1
“occasionalmente”, peraltro in casa dopo la separazione, aveva rinvenuto la nuova documentazione da cui risulterebbe che in realtà il non era un CP_1 semplice istruttore di palestra ed i suoi guadagni erano cinque volte superiori. Nulla è stato però allegato per giustificare tale ritrovamento nonostante fossero trascorsi anni e le parti fossero ormai separate. In ogni caso, la nuova documentazione riguarda gli anni 2013-2015 - e, quindi, un'epoca antecedente a quella della separazione, proposta dall' solo nel Pt_1
2018 - quando, peraltro, secondo la stessa appellante, i rapporti erano ancora buoni tra le parti, posto che per l' solo il tradimento del 2016 avrebbe Pt_1 messo in crisi il matrimonio. Non si comprende, quindi, come l' fosse Pt_1 all'oscuro al momento della proposizione del ricorso per separazione delle reali condizioni economiche del marito, asseritamente scoperte solo da poco con il ritrovamento di documentazione nascosta in casa e inverosimilmente lasciata dal nonostante la separazione. CP_1
Per tali motivi, la Corte ha altresì ritenuto irrilevanti le indagini di polizia tributaria invocate in questo giudizio dalla , posto che “l'esercizio di tale Pt_1 potere discrezionale non può sopperire alla carenza probatoria della parte onerata, ma vale ad assumere, attraverso uno strumento a questa non consentito, informazioni integrative del "bagaglio istruttorio" già fornito, incompleto o non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova;
tale potere non può essere attivato a fini meramente esplorativi, sicché la relativa istanza e la contestazione di parte dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge tenuto al predetto mantenimento devono basarsi su fatti specifici e circostanziati” (cfr Cass. n. 23263/16) Ciò posto, tenuto anche conto che il matrimonio è durato pochi anni, alla luce delle allegazioni e produzioni delle parti, la decisione del tribunale va confermata anche in relazione all'entità dell'assegno di mantenimento, considerato altresì che nulla era dedotto e provato sul tenore di vita delle parti e che nulla era allegato e provato sulla concreta impossibilità della di Pt_1 svolgere qualsiasi attività lavorativa nonostante la sua età (oggi 47 anni). L'appello va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo il minimo dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminato difficoltà bassa.
P.Q.M.
LA CORTE Definitivamente decidendo: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 185/2023 Parte_1 emessa dal Tribunale di Tem .5.2023; condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese di lite che liquida in complessivi euro 4.996,00, oltre 15% spese generali e accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002. Sassari il 19/3/2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
Il ConIGliere est. Dott.ssa Cinzia Caleffi