Articolo 10 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 9Articolo 11
Versione
1 gennaio 1993
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Versione
19 dicembre 1996
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Versione
3 giugno 2013
Art. 10.
(Veicoli qualificati mezzi d'opera)
1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli qualificati mezzi d'opera, di cui all'articolo 10, comma 16, e all'articolo 54, comma 1, lettera n), del codice, sono determinate dalle disposizioni indicate nell'appendice III al presente titolo.
2. Le norme di cui al comma 1 possono essere modificate od integrate dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., in relazione a specifiche esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli mezzi d'opera. ((46)) --------------- AGGIORNAMENTO (46)
Il D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 31 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "All' articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 , le parole: "Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione"."
Entrata in vigore il 3 giugno 2013
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