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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 22/06/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati:
dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente
dott. Gabriella Natale ConIGliere
dott. Emanuele De Gregorio ConIGliere rel.
riunita in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 327/2014 R.G. promossa
DA
, nata a [...] il [...], C.F. , E_ C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Associato PA (P.I. ), P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco PA (C.F. Pec C.F._2
. egalmailt Fax 093421502), per mandato a margine dell'atto di Email_1 Email_2
citazione in appello;
APPELLANTE
contro
, nato a [...] il [...], C.F. elettivamente AR C.F._3
domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Caltanissetta nel viale Sicilia n. 176, presso lo studio dell'Avv. Michele Lupo (C.F. ), che lo rappresenta e difende, unitamente C.F._4
all'Avv. Sandra Lupo (C.F. ) giusta procura in calce alla comparsa di CodiceFiscale_5
costituzione e risposta con appello incidentale condizionato. I nominati procuratori e difensori dichiarano di volere ricevere le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori ai
1 sensi dell'art. 366, 4° comma, c.p.c., presso il seguente numero di fax 0934-563441 e posta elettronica certificata - Email_3 Email_4
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
1. , nata a [...] il [...] C.F. ; CP_2 C.F._6
2. , nato a [...] il [...], C.F. ; Controparte_3 C.F._7
3. , nato a [...] il 2108.1978, CF. , Controparte_4 C.F._8
4. , nata a [...] il [...], C.F. Controparte_5 C.F._9
tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti e Controparte_3 Controparte_4
APPELLATI
NONCHE'
, nata a [...] il [...], c.f. , residente a Controparte_6 C.F._10
OM
APPELLATA-CONTUMACE
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA NON DEFINITIVA DEL
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA N. 290/2014 PUBBLICATA IN DATA 17/06/2014
ALLA QUALE SONO RIUNITE LE SEGUENTI:
I
Causa iscritta al n. 643/2016 R.G. promossa da
nata a [...] il [...], Cod. Fisc. , ove E_ CodiceFiscale_11
risiede nella Via San Francesco n. 32, ed elettivamente domiciliata a Caltanissetta presso lo Studio
Legale Associato PA (P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco P.IVA_1
PA (C.F. Pec . egalmailt Fax C.F._2 Email_1 Email_2
093421502), per mandato in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO
2 , nato a [...] il [...], C.F. elettivamente AR C.F._3
domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Caltanissetta nel viale Sicilia n. 176, presso lo studio dell'Avv. Michele Lupo (C.F. ), che lo rappresenta e difende, unitamente C.F._4
all'Avv. Sandra Lupo (C.F. ) giusta procura in calce alla comparsa di CodiceFiscale_5
costituzione e risposta. I nominati procuratori e difensori dichiarano di volere ricevere le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori ai sensi dell'art. 366, 4° comma, c.p.c.,
presso il seguente numero di fax 0934-563441 e posta elettronica certificata
- Email_3 Email_4
APPELLATO
NONCHE'
nata a [...] il [...] Cod. Fise. , Controparte_5 CodiceFiscale_12
residente a [...], , nata a [...] il [...] Cod. Fisc. Controparte_6 [...]
, residente a [...], nata a [...] il [...] Cod. Fis. C.F._13 CP_2
residente a [...], nato a [...] CodiceFiscale_14 Controparte_3
14/3/1972 Cod. Fisc. residente a [...], ad CodiceFiscale_15 Controparte_4
Agrigento il 21/8/1978 Cod. Fisc. residente a [...], questi ultimi tre CodiceFiscale_16
quali eredi di morto il 2/4/2013, Persona_1
APPELLATI
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA NON DEFINITIVA DEL
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA N. 295/2016 PUBBLICATA IN DATA 09/06/2016
III
Causa iscritta al n. 287/2020 R.G. promossa da
nata a [...] il [...], Cod. Fisc. , ove E_ CodiceFiscale_11
risiede nella Via San Francesco n. 32, ed elettivamente domiciliata a Caltanissetta presso lo Studio
Legale Associato PA (P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco P.IVA_1
3 PA (C.F. Pec . egalmailt Fax C.F._2 Email_1 Email_2
093421502), per mandato in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
Contro
, nato a [...] il [...], C.F. AR C.F._17
elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Caltanissetta nel viale Sicilia n. 176, presso lo studio dell'Avv. Michele Lupo (C.F. ), che lo rappresenta e difende, CodiceFiscale_18
unitamente all'Avv. Sandra Lupo (C.F. ), per procura da intendersi in calce CodiceFiscale_19
al presente atto ex art. 83 c.p.c. ed ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013 I nominati procuratori e difensori dichiarano di volere ricevere le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori ai sensi dell'art. 366, 4°
comma, c.p.c., presso il seguente numero di fax 0934-563441 e posta elettronica certificata
. Email_3 Ema_5 Email_6
APPELLATO
NONCHE'
nata a [...] il [...] Cod. Fisc. Controparte_5 CodiceFiscale_12
, nata a [...] il [...] Cod. Fisc. , Controparte_6 CodiceFiscale_13
nata a [...] il [...] Cod. Fis. , quale erede di CP_2 CodiceFiscale_14
morto il 2/4/2013, Persona_1
nato a [...] [...] Cod. Fisc. , quale Controparte_3 CodiceFiscale_15
erede di morto il 2/4/2013, Persona_1
ad Agrigento il 21/8/1978 Cod. Fisc. , quale Controparte_4 CodiceFiscale_16
eredi di morto il 2/4/2013, Persona_1
APPELLATI-CONTUMACI
4 AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA NON DEFINITIVA DEL
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA N. 395/2019 PUBBLICATA IN DATA 11/07/2019
IV
CAUSA ISCRITTA AL N. 292/2021 R.G. promossa da
nata a [...] il [...], cod. Fisc. , ove E_ CodiceFiscale_11
risiede nella Via San Francesco n. 32, ed elettivamente domiciliata a Caltanissetta presso lo Studio
Legale Associato PA (P.I. , rappresentata e difesa, dall'avv. Francesco P.IVA_1
PA (Cod. Fisc. — Pec. CodiceFiscale_20 Email_7
Fax 093421502), per mandato in calce all'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] ivi residente nella via San Francesco AR
d'Assisi n. 32 C.F. elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, CodiceFiscale_21
in Caltanissetta nel viale Sicilia n. 176, presso lo studio dell'Avv. Michele Lupo (C.F.
[...]
), che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Sandra Lupo (C.F. C.F._18 [...]
), per procura da intendersi in calce al presente atto ex art. 83 c.p.c. ed ai sensi dell'art. C.F._19
18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013. I nominati procuratori e difensori dichiarano di volere ricevere le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori ai sensi dell'art. 366, 4° comma, c.p.c., presso il seguente numero di fax
0934-563441 e posta elettronica certificata (quanto al primo) e Email_3
(quanto alla seconda) Email_4
APPELLATO
NONCHE'
5 nata a [...] il [...] Cod. Fisc. , Controparte_5 CodiceFiscale_22
, nata a [...] il [...] Cod. Fisc. , Controparte_6 CodiceFiscale_13
nata a [...] il [...] Cod. Fisc. , CP_2 CodiceFiscale_14 [...]
nato a [...] [...] Cod. Fisc. , CP_3 CodiceFiscale_15 CP_4
nato ad [...] il [...] Cod. Fisc. , questi ultimi tre
[...] CodiceFiscale_16
quali eredi di morto il 2/4/2013 Persona_1
APPELLATI – CONTUMACI
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA DEFINITIVA DEL TRIBUNALE
DI CALTANISSETTA N. 434/2020 PUBBLICATA IL 16/11/2020
V
CAUSA ISCRITTA AL N. 353/2021 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...] ivi residente nella via San Francesco AR
d'Assisi n. 32, C.F. elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, CodiceFiscale_21
in Caltanissetta nel viale Sicilia n. 176, presso lo studio dell'Avv. Michele Lupo (C.F.
[...]
), che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Sandra Lupo (C.F. C.F._18 [...]
), per procura da intendersi in calce al presente atto ex art. 83 c.p.c. ed ai sensi dell'art. C.F._19
18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013 I nominati procuratori e difensori dichiarano di volere ricevere le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori ai sensi dell'art. 366, 4° comma, cod. proc. civ. presso il seguente numero di fax 0934-563441 ed indirizzo di posta elettronica certificata Email_8
[...] Email_6
CONTRO
nata a [...] il [...], cod. Fisc. , ove E_ CodiceFiscale_11
risiede nella Via San Francesco n. 32, ed elettivamente domiciliata a Caltanissetta presso lo Studio
6 Legale Associato PA (P.I. , rappresentata e difesa, dall'avv. Francesco P.IVA_1
PA (Cod. Fisc. — Pec. CodiceFiscale_20 Email_7
Fax 093421502), per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
NONCHE'
nata a [...] il [...] Cod. Fisc. , Controparte_5 CodiceFiscale_22
, nata a [...] il [...] Cod. Fisc. , Controparte_6 CodiceFiscale_13
nata a [...] il [...] Cod. Fisc. , CP_2 CodiceFiscale_14 [...]
nato a [...] [...] Cod. Fisc. , CP_3 CodiceFiscale_15 CP_4
nato ad [...] il [...] Cod. Fisc. ,
[...] CodiceFiscale_16
APPELLATI – CONTUMACI
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA DEFINITIVA DEL TRIBUNALE
DI CALTANISSETTA N. 434/2020 PUBBLICATA IL 16/11/2020.
*******
CONCLUSIONI: le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni nelle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza per la precisazione delle conclusioni del 30 marzo 2023.
CONCLUSIONI PER E_
“L'odierna concludente, in ottemperanza alla ordinanza stessa, insiste nelle richieste tutte svolte in seno ai quattro giudizi riuniti che debbono intendersi qui ripetute e trascritte e così conclude:
Giudizio n. 327/14 R.G.
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Accogliere l'appello proposto da E_
avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta dei 6-17/6/2014, resa inter partes, notificata il
7 28/8/2014, ed in riforma della stessa ritenere e dichiarare ammissibile, e quindi accogliere, la domanda riconvenzionale proposta da di estensione della divisione integrale E_
all'immobile sito in Contrada Contrasto di OM, nonché quella di rendiconto della gestione dell'impianto di produzione di conglomerato cementizio, relitto da , e, A_
conseguentemente, ordinare a di procedere al rendimento dei conti con condanna AR
dello stesso al pagamento delle somme di risulta.
- Accogliere le domande tutte proposte da nella comparsa di risposta e costituzione E_
del 3/4/2003 da ritenersi integralmente ripetute e trascritte.
- Vittoria di spese e compensi.-
Giudizio n. 643/16 R.G.
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Accogliere il presente appello ed, in riforma integrale dell'impugnata sentenza dei 19/2-9/6/2016 n. 295/2016 resa inter partes dal Tribunale di
Caltanissetta, ritenere e dichiarare la nullità assoluta della sentenza stessa per violazione del litisconsorzio con ogni conseguente decisione anche in ordine alla rimessione della causa al primo
Giudice per violazione delle norme sulla regolare costituzione del Giudice.
- Ritenere e dichiarare la nullità della impugnata sentenza per avere deciso, con apparente motivazione, in forza di un documento peritale mai legittimamente introdotto nel procedimento e disporre la espunzione dello stesso dagli atti processuali o, comunque, dichiararne la inutilizzabilità
per violazione del principio del contradittorio e delle regole di procedura e delle preclusioni processuali.
- In subordine rigettare le domande tutte proposte da , nei confronti di AR E_
, perchè inammissibili, improponibili, infondate in fatto e diritto e comunque carenti di prova.
[...]
- Condannare nelle spese del doppio grado del giudizio.- AR
8 Giudizio n. 287/20 R.G.
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Accogliere gli appelli proposti e di cui ai giudizi riuniti con conseguente rigetto di tutte le domande formulate da . AR
- Accogliere il presente appello ed, in riforma integrale della sentenza n. 395/2019 del 11/7/2019, con la quale è stata determinata in Euro 276.461,73 la quota di legittima pretermessa sulla eredità di
, e dichiarato il diritto di alla restituzione di beni pari alla quota Controparte_3 AR
come avanti determinata, e rigettare ogni relativa domanda al riguardo proposta da . AR
- Disporre il rinnovo della CT per i motivi tutti avanzati con l'atto di appello e con la nomina di altro e diverso consulente, a sensi dell'art. 196 c.p.c.
- Accogliere le domande tutte proposte da , nella comparsa di risposta e costituzione E_
del 3/4/2003, da ritenersi qui integralmente ripetute e trascritte.
- Condannare nelle spese e compensi tutti del giudizio.- AR
Giudizio n. 292/21 R.G.
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Accogliere il presente appello ed, in riforma integrale della sentenza n. 395/2019 del 11/7/2019, con la quale è stata determinata in Euro
276.461,73 la quota di legittima pretermessa sulla eredità di , e dichiarato il diritto Controparte_3
di alla restituzione di beni pari alla quota come avanti determinata, e rigettare ogni AR
relativa domanda al riguardo proposta da . AR
- Disporre il rinnovo della CT per i motivi tutti avanti indicati con la nomina di altro e diverso consulente, a sensi dell'art. 196 c.p.c..
- Accogliere le domande tutte proposte da nella comparsa di risposta e costituzione E_
del 3/4/2003, da ritenersi qui integralmente ripetute e trascritte.
- Condannare nelle spese e compensi tutti del giudizio.- AR
9 Giudizio n. 353/21 R.G.
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Ritenere e dichiarare l'appello proposto da inammissibile, improponibile e, comunque, infondato in fatto e diritto e carente di AR
prova.
- Espungere dagli atti i documenti prodotti da parte appellante, successivamente allo scadere del termine di cui all'art. 184 c.p.c., e comunque sui quali non si è formato il legittimo contradittorio delle parti.
- Accogliere le domande e le conclusioni tutte formulate con gli atti di appello n. 292/2021 R.G., n.
327/2014 R.G., n. 643/2016 R.G. e n. 287/20 R.G. da intendersi qui ripetute e trascritte.
- Accogliere le domande tutte proposte da con la comparsa di risposta e costituzione E_
del 3/4/2003.
- Ritenere e dichiarare, in ogni caso, l'effetto travolgente delle decisioni di riforma, che saranno emesse nei giudizi avanti richiamati, nei confronti della sentenza oggetto del presente giudizio di appello.- Condannare l'appellante nelle spese e compensi tutti del giudizio.-“
CONCLUSIONI PER AR
“Visto il provvedimento, con il quale viene disposta la trattazione scritta del presente procedimento,
con assegnazione alle parti di termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., considerato che al presente procedimento sono stati riuniti i proc. nn. 643/16, 287/20, 292/21 e 353/21 R.G. e tutti fissati per l'udienza del 30 marzo 2023 per la precisazione delle conclusioni Richiamato il contenuto tutto dei precedenti scritti difensivi e verbali di causa di tutti i citati procedimenti, si precisano le seguenti conclusioni:
Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello di Caltanissetta
10 In ogni caso rigettare la richiesta di rinnovo e/o richiamo del CT, che dovesse essere avanzata da controparte, per i motivi esposti nelle rispettive Comparse di costituzione e risposta;
Indi, rigettata ogni contraria domanda, azione, istanza ed eccezione:
Con riferimento al proc. n. 327/2014 R.G.:
- dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello principale avanzato dalla IG.ra E_
, perché infondato in fatto ed in diritto secondo quanto esposto in narrativa;
[...]
- in via incidentale, nella sola ipotesi di accoglimento dell'appello principale, ammettere il presente appello ed in parziale riforma della sentenza n. 290/14 resa dal Tribunale Collegiale di Caltanissetta
il 6 giugno 2014, depositata il successivo 17 giugno 2014 e notificata il 2 settembre 2014, accogliere le domande avanzate in primo grado dall'esponente come formulate e precisate nella memoria ex art. 183. c.p.c. limitatamente alle seguenti:
- rigettare le domande di relative all'immobile sito in OM c.da Monticelli E_
Contrasto in catasto al foglio 38 particelle 218/1, 218/2, 218/3, 218/4 e 218/5 ed all'impianto per la produzione di conglomerato cementizio;
- in via subordinata ritenere e dichiarare che l'attore è proprietario a titolo originario per decorso della prescrizione acquisitiva dell'immobile e dell'impianto per la produzione di conglomerato cementizio siti in OM c.da Monticelli Contrasto in catasto al foglio 38 particelle 218/1, 218/2, 218/3,
218/4 e 218/5 ed al foglio 38 particella 13, tutti confinanti a nord con la S.P. 16 OM -
Acquaviva Platani, a sud con la Regia trazzera OM - Casteltermini a ovest con la particella
265 e ad est con le particelle 16, 18 e 19.
In via istruttoria sempre nel non temuto caso di accoglimento dell'appello principale ammettere le richieste istruttorie riportate al punto 3) della narrativa del presente atto.
Con riferimento al procedimento n. 643/2016 R.G.:
11 - dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello avanzato dalla IG.ra , E_
perché infondato in fatto ed in diritto secondo quanto esposto in narrativa della Comparsa di costituzione in appello e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza.
Con riferimento al procedimento n. 287/2020 R.G.:
- rigettare l'appello avanzato dalla IG.ra , perché infondato in fatto ed in diritto E_
secondo quanto esposto in narrativa e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza.
Con riferimento al procedimento n. 292/2021 R.G.:
- dichiarare inammissibile e, in via subordinata rigettare, perché infondato in fatto ed in diritto,
l'appello avanzato dalla IG.ra , secondo quanto esposto in narrativa e per l'effetto E_
confermare l'impugnata sentenza.
Con riferimento al procedimento n. 353/2021R.G.:
accogliere il presente appello e, conseguentemente, in parziale riforma della sentenza n. 434/2020
resa dal Tribunale Collegiale di Caltanissetta il 28.10.2020, pubblicata il successivo 16 novembre
2020, a definizione del procedimento recante il n. 1019/2002 R.G. ed in accoglimento delle domande avanzate in primo grado:
- confermare la riduzione delle disposizioni testamentarie effettuate dal defunto Controparte_3
in favore di , nei limiti di quanto già accertato con sentenza non definitiva n. 395/2019 E_
per la reintegra della quota di legittima spettante al legittimario pretermesso nella AR
misura di €. 276.461,73;
- disporre per l'effetto l'assegnazione, in favore di , in sostituzione dei beni immobili AR
individuati al lotto 7 del progetto divisionale depositato dal c.t.u. in data 14.10.2019 di altro bene facente parte dell'asse ereditario;
12 - disporre l'assegnazione in favore di , in sostituzione dell'attribuzione dell'importo AR
di € 34.386,73, da prelevarsi dal deposito intestato al de cuius, aperto presso la Banca Sanpaolo I.M.I.,
agenzia di Caltanissetta e indentificato al n° S 712/12/479, di altro bene facente parte dell'asse ereditario ovvero porre il suddetto conguaglio a carico della IG.na . E_
Confermare nel resto la sentenza impugnata.
In via istruttoria:
- ammettere la produzione documentale allegata al presente atto, anche ai sensi dell'art. 345 comma
3 c.p.c.;
- ove ritenuto, disporre ordine di produzione e/o esibizione in giudizio, anche a sensi dell'art. 210
c.p.c., a carico della IG.na di tutti gli estratti conto relativi al saldo attivo deposito E_
presso Banco S. Paolo I.M.I. Ag. di Caltanissetta conto n. S 712/12/479 dalla costituzione ad oggi;
ovvero ordinare al Banco S. Paolo I.M.I. Ag. di Caltanissetta di indicare (fornendo i relativi estratti conto) i movimenti relativi al deposito conto n. S 712/12/479 a partire dalla sua costituzione ad oggi,
indicando l'eventuale data di estinzione, il saldo attivo a quella data ed il soggetto che ha provveduto ad effettuarla, come già richiesto espressamente in primo grado nella memoria ex art. 184 c.p.c. datata
05 aprile 2005 e reiterata in tutte le udienza ed in particolare in quelle di precisazione delle conclusioni.
- Inoltre, sempre ove ritenuto, richiamare il Consulente di Ufficio ai fini della riformulazione della composizione della quota spettante al legittimario con sostituzione dei cespiti oggetto di impugnazione.
- In caso di contestazione della documentazione versata in atti relativa alla procedura di esproprio per. p.u. posta in essere dal , ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 345 comma 3 del Parte_2
codice di procedura civile, disporre ordine di produzione e/o esibizione in giudizio, anche a sensi dell'art. 210 c.p.c., a carico della IG.na di tutti gli atti ricevuti dal detto Comune E_
13 come sopra indicati ed in articolare della Nota 20 aprile 2018 prot. n. 33342; della Nota 11 novembre
2019 prot. n. 82412; della determinazione dirigenziale del 23 dicembre 2019 n. 2629; della determinazione del 14 settembre 2020 reg. Gen. n. 1559 del Responsabile del VI settore, ovvero ordinare al suddetto Comune di di produrli, unitamente agli eventuali atti successivi relativi Parte_2
alla procedura ablatoria.
Per tutti i giudizi con vittoria di spese e compensi di difesa”.
Oggetto: simulazione contrattuale;
lesione di legittima e azione di riduzione;
divisione di beni caduti in successione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La Corte di appello di Caltanissetta è chiamata ad esaminare, a seguito dell'avvenuta riunione di tutte le impugnazioni, gli appelli in epigrafe indicati che sono stati proposti, tra il 2014
ed il 2021, avverso le seguenti sentenze del Tribunale di Caltanissetta:
1) sentenza non definitiva n. 290/2014, pubblicata il 17 giugno 2014;
2) sentenza non definitiva n. 295/2016, pubblicata il 9 giugno 2016;
3) sentenza non definitiva n. 395/2019, pubblicata l'11 luglio 2019;
4) sentenza definitiva n. 434/2020, pubblicata il 16 novembre 2020.
I fatti di causa risultano così ricostruiti dal Tribunale di Caltanissetta, in relazione al giudizio promosso nel 2002 da (causa iscritta al n. 1019/2002 R.G.), al quale era AR
stato riunito altro giudizio promosso nel 2003 sempre da (causa iscritta al n. AR
179/2003 R.G.).
§§§
14 LA SENTENZA NON DEFINITIVA N. 290/2014, PUBBLICATA IL 17 GIUGNO 2014
(non definitiva quanto al giudizio iscritto al n. 1019/2002 R.G. ma definitiva quanto al
giudizio riunito iscritto al n. 179/2003 R.G.).
< CP
conveniva in giudizio i propri germani, rappresentando: a) che il 18.9.2000 era deceduto ,
[...] Controparte_3
padre delle odierne parti in causa, il quale con testamento pubblico istituiva erede universale la figlia;
E_
b) che precedentemente (il 2.12.1996) era deceduta , madre dell'attore, nonché coniuge di Persona_3 [...]
; c) che alla morte di l'asse ereditario si componeva di numerosi beni mobili e immobili, CP_3 Controparte_3
crediti, nonché di quote societarie, specificamente descritti in citazione, alcuni dei quali indicati nella denunzia di successione, ed altri ivi non indicati;
d) che la VE avrebbe, invero, acquistato una serie cospicua E_
di beni che sarebbero stati pagati con denaro del de cuius e che inoltre la RE s.r.l., società il cui 95% delle quote è
di proprietà della VE, avrebbe acquistato la proprietà dell'azienda paterna;
e) che la disposizione testamentaria di cui sopra avrebbe leso la quota di legittima dell'attore, totalmente pretermesso, e che inoltre i predetti atti di acquisto
(sia quelli stipulati in proprio dalla VE che quelli stipulati nella qualità di rappresentante e socio della RE
s.r.l.) dissimulerebbero altrettante donazioni indirette a vantaggio della VE.
Sulla base di tali premesse, in fatto, l'attore instava affinché venisse dichiarata la simulazione degli atti di compravendita specificamente menzionati in citazione, costituendo gli stessi altrettante donazioni indirette;
e quindi, per l'effetto, la
VE fosse dichiarata tenuta alla collazione dei beni ex art. 737 c.c.. Così determinato l'asse E_
ereditario, l'attore chiedeva che gli venisse assegnata la quota a lui spettante, provvedendosi alla riduzione delle disposizioni lesive della legittima, con condanna della VE alla restituzione dei frutti oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva in giudizio , la quale contestava la fondatezza delle domande attoree in ordine alla natura E_
simulata degli atti di compravendita dedotti da controparte, facendo tuttavia prontezza di riconoscere i diritti ereditari dell'attore in relazione alla quota di riserva dello stesso, evidenziando peraltro: a) che i crediti descritti ai nn. 1-7
dell'atto di citazione erano stati già incassati e suddivisi tra gli eredi;
b) che i mezzi agricoli ivi descritti si appartenevano a lei per averli acquistati, pagati e fatturati;
c) che la quota dell'azienda del de cuius (pari al 51%) era stata anch'essa regolarmente pagata dalla RE s.r.l. per la somma di £ 200.000.000, regolarmente iscritta in bilancio;
d) che, in relazione alla successione, in data 6.3.2001 veniva stipulato tra tutti i germani (eccezion fatta per l'attore) un atto di integrazione di legittima, con il quale venivano riconosciuti i diritti degli altri legittimari.
Controparte_ Rimanevano contumaci , e . Persona_1 Controparte_5
15 Con successivo atto di citazione notificato il 24.1.2003 conveniva nuovamente in giudizio i propri AR
germani chiedendo che fosse pronunciata la divisione dei beni relitti a seguito del decesso del fratello delle parti Per_2
, deceduto il 20.12.1984 e della madre deceduta il 2.12.1996, secondo le modalità approvate
[...] Persona_3
da tutti gli eredi con apposito progetto divisionale, concordato tra le parti ma non ancora redatto per atto pubblico,
oltre che non integralmente eseguito atteso che la VE avrebbe continuato a possedere alcuni E_
beni senza rendere il conto ai condividenti.
Controparte_ Si costituivano tutti i convenuti ad eccezione di .
I convenuti costituiti contestavano tutti, variamente, le domande di parte attrice, rilevando che i beni di cui si chiedeva la divisione erano stati oggetto di divisione convenzionale in virtù di un progetto divisionale (redatto sulla scorta delle relazioni redatte dall'ing. e dal geom. , su incarico di ) accettato da tutte le parti in Per_4 CP_7 Controparte_3
causa con la conseguente inammissibilità (per la VE ), ovvero inutilità (per gli altri) della causa E_
incoata.
, inoltre, precisava che tra i beni relitti da , contrariamente a quanto dedotto dall'attore: E_ Persona_3
a) non rientrava l'immobile sito in Contrada Monticelli in OM (censito al catasto al fl. 26 p.lle 173-174-184-185-
187-188), in quanto lo stesso era stato legato all'attrice dalla madre con testamento del 26.9.1993 (mai impugnato); b)
rientravano il fondo sito in Contrada Contrasto, con tutto quanto sopra edificato (censito al catasto al fl. 38 part. 218
sub 1-5), nonché un impianto di produzione di conglomerato cementizio del quale il si sarebbe AR
illegittimamente impossessato. La VE chiedeva, quindi, che detti beni fossero inclusi nell'asse ereditario, e che l'attore rendesse il conto della gestione, corrispondendo alla VE la quota di spettanza.
Con ordinanza del 23-24.4.2004 veniva disposta la riunione dei due giudizi.
Con memoria ex art. 183 comma 5 c.p.c. (vecchia formulazione) l'attore, contestando quanto dedotto dalla VE
, modificava le proprie domande in considerazione delle difese della VE . In E_ E_
particolare, l'attore: a) negava di aver ricevuto la propria quota relativa ai crediti indicati in citazione;
b) negava di aver ottenuto il possesso dei beni indicati nella predetta scrittura divisionale convenzionalmente accettata da tutte le parti,
in quanto parte degli stessi sarebbero illecitamente detenuti dalla VE (in particolare in relazione all'immobile sito in OM Via San Francesco n. 32); c) chiedeva rigettarsi le domande relative all'immobile di contrada Contrasto,
con tutto quanto sopra edificato, in quanto lo stesso era di proprietà del de cuius soltanto per ½ A_
(quota presa in considerazione dal progetto divisionale sottoscritto dalle parti), mentre l'altra quota di ½ era di proprietà
dell'attore in quanto dallo stesso edificato per la metà; chiedeva, comunque, in via subordinata che fosse dichiarata
16 l'usucapione dell'attore sulla quota del bene in questione;
d) quanto all'immobile sito in contrada Monticelli in
OM, legato all'attrice della madre con testamento del 26.9.1993, l'attore evidenziava che il testamento in questione era stato pubblicato solo in data successiva alla notifica dell'atto di citazione;
chiedeva, comunque, di valutarsi tale bene al fine di verificare l'eventuale superamento della quota di legittima.
Successivamente veniva disposto l'espletamento di una CT al fine di predisporre un progetto divisionale che tenesse conto “anche” della scrittura predisposta dalle parti. Nondimeno, all'udienza del 22.3.2007, l'attore dichiarava personalmente di accettare il progetto divisionale inerenti ai beni provenienti da e , Persona_3 A_
ed accettato da tutti gli eredi, in considerazione del fatto che, nelle more del giudizio, era entrato in possesso di tutti i beni a lui spettanti sulla base di quel progetto.
Dopo una serie di rinvii per trattative tra le parti, una volta espletato con esito negativo un tentativo di conciliazione su iniziativa del giudice istruttore, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Va anzitutto evidenziato, in punto di diritto, che è principio noto quello dell'universalità della divisione ereditaria,
secondo il quale la divisione ha per oggetto l'intera comunione ereditaria avendo lo scopo di addivenire alla trasformazione dei diritti dei singoli partecipanti su quote ideali, in diritti di proprietà individuale sui singoli beni (arg.
ex art. 762 c.c.; ex multis Cass. Civ. n. 967/1964). Nondimeno, tale principio non riveste carattere assoluto ed inderogabile: e, invero, è senz'altro ammissibile, sempre che vi sia il consenso di tutti i partecipanti, una divisione parziale quanto all'oggetto, nel senso che due o più coeredi restino fra loro in comunione su una parte dell'asse, mentre altra parte viene assegnata in proprietà esclusiva ad uno o più altri (Cass. n. 10857/1994). E', altresì, ammissibile la divisione di una parte soltanto dell'asse, restando la residua in comunione fra tutti i coeredi (cfr. art. 762 c.c., secondo il quale “l'omissione di uno o più beni dell'eredità non dà luogo a nullità della divisione, ma soltanto a un supplemento
della divisione stessa”: cfr. Cass. n. 8448/1997).
In breve, in considerazione del principio di autonomia negoziale che regola il campo dei diritti disponibili, è possibile una divisione parziale sia quando al riguardo intervenga un accordo tra le parti, sia - osserva la giurisprudenza di legittimità - quando, essendo stata richiesta tale divisione da una delle parti, le altre non amplino la domanda,
chiedendo a loro volta la divisione dell'intero asse (cfr. Cass. Civ. n. 10220/1994, n. 573/2011 e da ultimo n.
5694/2012).
Nel caso di specie, va rilevato che in relazione alla domanda di divisione ereditaria azionata dall'attore ed è originante la causa recante il n. 179/03 R.G., con la più volte menzionata scrittura privata costituente progetto di divisione,
17 prodotta in giudizio sia dall'attore che dai convenuti, le parti hanno certamente inteso regolare tra loro i rapporti determinatisi con l'apertura delle successioni in morte di (deceduto il 20.12.1984) e di A_ R_
(deceduta il 2.12.1996). E invero, va anzitutto sottolineato che tutti i convenuti costituitisi in giudizio hanno
[...]
sempre chiesto rigettarsi la domanda attrice, alla luce dell'accordo raggiunto tra le parti. In considerazione di ciò, più
volte, nel corso del giudizio, i convenuti chiedevano revocarsi l'ordinanza con la quale veniva disposta CT divisionale
(e comunque di non tener conto degli esiti della stessa, una volta depositata) atteso che essa non avrebbe legittimamente potuto modificare l'esito dell'accordo maturato tra le parti in ordine all'attribuzione dei beni caduti in successione.
E tuttavia nel corso del giudizio anche l'attore - come si è detto - ha chiesto riconoscersi la validità ed efficacia dell'accordo maturato tra le parti (una volta ottenuto il possesso dei beni ad esso attribuiti in forza della predetta scrittura). Richiesta da ultimo ribadita in sede di comparsa conclusionale.
E tuttavia, va evidenziato che, relativamente alle masse ereditarie in questione, sussiste controversia, unicamente tra l'attore e la VE , in relazione alla quota di ½ dell'immobile di contrada Contrasto, con tutto E_
quanto sopra edificato (censito al catasto al fl. 38 part. 218 sub 1-5): e invero la predetta scrittura privata, nel formulare il progetto divisionale prende in esame esclusivamente la quota di ½ del bene in questione, non essendo stata computata l'altra quota di ½ in relazione alla quale la VE chiede all'attore rendersi il conto, E_
nonché attribuirsi la quota di spettanza, e l'attore chiedeva in via riconvenzionale riconoscersi l'acquisto per usucapione.
Ebbene sulla scorta di quanto sopra evidenziato, in punto di diritto, il Collegio non può che prendere atto dell'accordo unanimemente raggiunto tra tutte le parti in causa, volto alla divisione - parziale secondo la prospettazione della
VE delle comunioni ereditarie determinatesi con l'apertura delle successioni in morte di E_ Per_2
(deceduto il 20.12.1984) e di (deceduta il 2.12.1996).
[...] Persona_3
In relazione ai beni indicati, va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere tra tutte le parti in causa, in considerazione dell'intervenuto accordo tra le parti circa la divisione dei beni caduti in successione (al netto della quota di ½ dell'immobile di contrada Contrasto).
In relazione a tale quota di ½ vanno a questo punto prese in esame le domande svolte in via riconvenzionale dalla
VE ed aventi ad oggetto la richiesta di estendersi la divisione all'intero immobile di contrada Contrasto, con conseguente richiesta di rendiconto e fruttificazioni.
18 Ebbene, le domande in questione sono inammissibili: e invero, osserva il Tribunale che osta all'accoglimento delle stesse il rilievo, preliminare ed assorbente, della mancata dimostrazione della effettiva titolarità in capo alle parti della quota in questione.
E infatti, è appena il caso di osservare come né l'attore né i convenuti abbiano depositato in giudizio, all'esito della scadenza dei termini istruttori, alcun documento (titoli di proprietà, documentazione ipotecaria, certificazione notarile ex art. 567 c.p.c.) attestante la titolarità della quota oggetto di domanda divisoria in capo al de cuius . A_
Sono state infatti prodotte esclusivamente le denunzie di successione unitamente alle planimetrie visure catastali, che com'è noto non consentono di accertare l'aspetto inerente alla titolarità dei beni.
Del pari non può che rigettarsi la domanda di usucapione avanzata in sede di reconventio reconventionis dall'attore.
E' noto che l'unica possibilità per l'attore di ampliare il thema decidendum oggetto del contendere è quello di articolare una domanda che, ancorché nuova, sia conseguenza della proposizione di una domanda riconvenzionale del convenuto
(reconventio reconventionis, cfr. tra le più recenti Cass. n. 3639/2009): possibilità che, nel vigore del precedente codice di rito - applicabile ratione temporis - era assicurata dall'art. 183, comma 5, c.p.c.
E tuttavia, nel caso di specie, la domanda si appalesa inammissibile. E invero, in tema di domande reciproche proposte dalle parti, deve escludersi la possibilità che il giudice si pronunzi sulla reconventio reconventionis - sia essa avanzata in via autonoma, oppure condizionata - laddove l'esame nella domanda riconvenzionale rimanga assorbito dalla reiezione di quest'ultima (così ex multis Cass. n. 5135/2013).
Inoltre, prescindendosi da tale profilo, di per sé assorbente, il Collegio non può non rilevare che dal momento della morte del de cuius (20.12.1984) al momento della proposizione della domanda (con memoria ex art. 183, comma 5,
c.p.c. depositata l'11.12.2004) non era comunque decorso il termine ventennale per l'acquisto della proprietà per usucapione.
Parimenti inammissibile è la domanda svolta dall'attore in seno alla memoria ex art. 183 comma 5 c.p.c. (vecchia formulazione) in relazione alla dedotta lesività della propria quota di legittima della disposizione testamentaria con la quale veniva legato alla VE l'immobile di contrada Monticelli.
Con la domanda in questione l'attore sembrerebbe voler domandare - ancorché la formulazione utilizzata non sia chiarissima - l'accertamento della lesività della disposizione testamentaria dedotta dalla VE, senza però arrivare a chiedere la riduzione della disposizione lesiva.
E tuttavia, ritiene il Collegio che la domanda in questione non possa ragionevolmente dirsi conseguenza di una
domanda del convenuto.
19 Difatti, va osservato che a differenza della domanda di usucapione - poc'anzi scrutinata - che era conseguenza della domanda dell'attore di estendersi la divisione anche in relazione all'immobile di contrada Contrasto, la domanda in questione è conseguenza di una eccezione della VE, con la quale veniva dedotta la minore estensione oggettiva della massa ereditaria (senza tuttavia che venisse chiesto da parte VE l'accertamento della titolarità sul bene,
stante la presenza di un titolo la cui validità non è, peraltro, oggetto di contestazione tra le parti).
Siamo dunque al di fuori dello spazio di operatività dell'art. 183 comma 5 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis),
non essendo ammissibile da parte dell'attore estendere il thema decidendum tramite la proposizione di una domanda nuova in conseguenza di una mera eccezione del convenuto.
Inoltre, deve essere fermamente contestata l'idea che un contenzioso avente originariamente ad oggetto una domanda di divisione possa trasformarsi - a seguito delle difese di uno degli eredi circa l'estensione della massa ereditaria - in un processo avente ad oggetto una domanda diversa qual è quella di lesione della legittima, che, com'è noto, si pone su un piano totalmente differente rispetto alla prima.
Della correttezza di tale conclusione si ha conferma alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte sul punto secondo la quale “l'azione di divisione ereditaria e quella di riduzione sono tra loro autonome e diverse, perché la prima
presuppone la qualità di erede e tende all'attribuzione di una quota ereditaria, mentre la seconda implica la qualità di
legittimario leso nella quota di riserva ed è finalizzata alla riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni
lesive della legittima;
ne consegue che la domanda di riduzione non è implicitamente inclusa in quella di divisione, sicché
- nel regime anteriore alla riforma di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353- una volta proposta la domanda di divisione,
quella di riduzione è da ritenere nuova e, come tale, inammissibile ove la controparte abbia sul punto rifiutato il
contraddittorio nel corso del giudizio di primo grado” (così Cass. n. 22885/2010).
A questo punto, va rilevato che, sulla base delle considerazioni che precedono, è possibile definire la causa introdotta con atto di citazione notificato il 24.1.2003 ed originante il n. 179/03 R.G.; di contro, non possono, allo stato, essere decise le domande avanzate dall'attore ed aventi ad oggetto le domande di simulazione e riduzione AR
spiegate nei confronti della VE , in difetto di un'adeguata istruttoria sulle stesse. E_
Può, quindi, trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 103 c.p.c. secondo la quale è possibile procedere alla separazione di due cause, precedentemente riunite, anche in fase decisoria: deve quindi procedersi alla separazione della causa n. 179/03 R.G. da quella recante il n. 1019/02 R.G., la quale dovrà essere rimessa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione delle attività istruttorie necessarie alla definizione della stessa.
20 Attesa la natura definitiva della sentenza in relazione alla causa recante il n. 179/03 R.G., deve procedersi alla decisione sulle spese di lite.
Ebbene, alla luce della natura della causa, della complessità della stessa, nonché dei rapporti tra le parti, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle stesse.
Nulla sulle spese di lite della causa n. 1019/02 R.G., che verranno liquidate in sede di sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra composto, uditi procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando in relazione alla causa recante il n. 179/03 R.G., e non definitivamente pronunciando in relazione alla causa recante il n. 1019/02 R.G., così provvede:
1. preliminarmente dispone la separazione della causa recante il n. 179/03 R.G., dalla causa recante il n. 1019/02
R.G.
2. dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla questione della divisione delle comunioni ereditarie determinatesi con l'apertura delle successioni in morte di (deceduto il 20.12.1984) A_
e di (deceduta il 2.12.1996); Persona_3
3. dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di estensione della divisione e di rendiconto in relazione all'immobile sito in contrada Contrasto, meglio specificato in parte motiva, spiegata da;
E_
4. dichiara inammissibili le domande di usucapione e accertamento della lesione della legittima spiegata dall'attore con memoria ex art. 183 comma 5 c.p.c. depositata l'11.12.2004;
5. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza>>.
§§§
LA SENTENZA NON DEFINITIVA N. 295/2016, PUBBLICATA IL 9 GIUGNO 2016
Si riportano le parti rilevanti della motivazione della sentenza non definitiva del Tribunale
di Caltanissetta n. 295/2016, pubblicata il 9.6.2016 (pagg. 6 e seguenti).
<[…] Con sentenza del 6 giugno 2014 il Tribunale, preso atto dell'accordo unanimemente raggiunto tra tutte le parti in causa, volto alla divisione delle comunioni ereditarie determinatesi con l'apertura delle successioni in morte di Per_2
(deceduto il 20.12.1984) e (deceduta il 2.12.1996), dichiarava cessata la materia del
[...] Persona_3
contendere tra tutte le parti in causa, in relazione a tale limitato aspetto.
Veniva dunque definita la causa introdotta con atto di citazione notificato il 24.1.2003, ed originante il n. 179/03 R.G..
21 Veniva, di contro, disposta la rimessione sul ruolo - al fine di procedere all'espletamento della necessaria attività
istruttoria - della causa originante il procedimento più risalente, ed avente ad oggetto le domande di accertamento della natura simulata degli atti di acquisto su indicati, nonché di riduzione della legittima lesa nei confronti della
VE . E_
Le domande sono fondate entro i limiti meglio specificati appresso.
In via del tutto preliminare deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della domanda di riduzione sollevata da parte VE: ed invero, ai sensi del I comma dell'art. 564 cod. civ., affinché il legittimario possa domandare la riduzione delle donazioni o dei legati deve preventivamente accettare l'eredità col beneficio d'inventario,
a meno che - come nel caso di specie - le dette liberalità non abbiano beneficiato soggetti chiamati come coeredi
(qualità rivestita senza ombra di dubbio da ). E_
In punto di diritto, giova osservare, in linea del tutto generale, come suole distinguersi tra simulazione assoluta e simulazione relativa a seconda che le parti che stipulano il negozio siano concordi nel non volere che si produca alcun effetto negoziale, ovvero che vogliano la produzione degli effetti di un contratto diverso da quello apparente: il c.d.
contratto dissimulato.
La legge, in tal caso, prevede che tra le parti sia quest'ultimo a spiegare i propri effetti, in quanto espressione di genuina volontà negoziale;
ma tale efficacia non è incondizionata, poiché è necessario che il contratto simulato rispetti requisiti di forma e di sostanza che la legge prevede per il tipo contrattuale effettivamente voluto.
E tuttavia, occorre chiedersi quali siano gli effetti del contratto simulato nel caso in cui la simulazione sia oggetto di contestazione tra le parti: ebbene, la disciplina della simulazione riconosce una tutela differenziata a seconda che la domanda volta a far accertare l'esistenza di un accordo simulatorio provenga da una delle parti ovvero da un terzo.
In particolare, l'art. 1417 c.c. prevede una disciplina probatoria assai rigorosa con riferimento all'accertamento della simulazione inter partes: è vietata la prova per testi salva l'ipotesi di illiceità del contratto dissimulato;
ciò IGnifica che le parti di un contratto per poter fornire la prova della sussistenza dell'accordo simulatorio dovranno necessariamente far ricorso a un documento scritto e cioè a una controdichiarazione comprovante la propria reale volontà.
Peraltro, tale regola prevista nello specifico ambito del contratto simulato si pone in perfetta sintonia con quanto disposto più in generale dall'articolo 2722 codice civile che prevede il divieto di prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un contratto stipulati anteriormente o contestualmente allo stesso.
Al contrario, il fatto che difficilmente creditori e terzi possano avere la disponibilità di una controdichiarazione scritta,
giustifica la regola secondo cui non sussiste, per gli stessi, alcuna limitazione probatoria. I creditori ed i terzi possono,
22 pertanto, ottenere tutela dando prova della sussistenza dell'accordo simulatorio anche attraverso lo strumento della testimonianza o tramite presunzioni.
Il IGnificato di tale differenziazione trova la propria ragion d'essere in ciò: anche se con riferimento al contratto simulato, il legislatore mostra di dare prevalenza al momento volitivo rispetto a quello meramente dichiarativo, tale prevalenza si arresta di fronte alla tutela degli interessi di coloro che, essendo estranei all'accordo simulato, possono fare legittimo affidamento sulla corrispondenza tra ciò che appare e ciò che è.
Ora, sulla scorta di quanto premesso, è evidente che occorre capire in prima battuta se l'erede debba essere considerato
parte e dunque incontri di stringenti limiti probatori previsti dall'articolo 1417 codice civile ovverosia se debba essere considerato soggetto terzo con possibilità di avvalersi della prova testimoniale e per presunzioni.
Al riguardo è opportuno operare una distinzione tra la figura del semplice erede e quella dell'erede legittimario.
Si definisce erede colui che sia stato chiamato dalla legge o da un testamento a succedere nella universalità delle posizioni giuridiche soggettive attive e passive del de cuius: egli, come si suol dire, subentra al de cuius in universum ius.
Tale figura deve essere distinta da quella del legittimario il quale, a prescindere dal fatto che rivesta la qualità di erede,
ha diritto ad una quota minima del patrimonio ereditario, la c.d. quota di legittima, che viene calcolata tenendosi conto anche delle donazioni effettuate in vita dal de cuius e che è incomprimibile da parte di una diversa volontà dello stesso.
In caso di lesione dei propri diritti successori, come riconosciutigli dalle norme della successione necessaria il legittimario potrà attivarsi giudizialmente per ottenere la riduzione delle disposizioni eventualmente lesive (art. 553 e ss. c.c.).
Dunque, mentre il semplice erede è titolare di diritti ed obblighi nella misura in cui rappresenta il prosecutore della vita giuridica del defunto, il legittimario è titolare di un diritto proprio che la legge espressamente gli attribuisce.
Ne consegue che il mero successore a titolo universale del de cuius, avendo ereditato la posizione giuridica del proprio dante causa, sarà soggetto in tema di prova della simulazione del negozio alle medesime limitazioni probatorie che sarebbero state opponibili allo stesso ex art. 1417 c.c.
Al contrario, l'autonomia della posizione giuridica dell'erede legittimario, che intenda provare la simulazione di una vendita celante una donazione lesiva della legittima per poi agire in riduzione, giustifica una soluzione opposta.
Il legittimario va, quindi, considerato come soggetto terzo rispetto alle parti contraenti e ciò implica la possibilità di provare senza limiti - con il beneficio delle agevolazioni probatorie ex art. 1417 cod. civ. la sussistenza di un accordo simulatorio. […].
Diversa rispetto all'ipotesi in questione è quella di colui che acquisti un bene da parte di un soggetto, ricevendo il denaro necessario per l'acquisto da un terzo, che glielo fornisce per spirito di liberalità.
23 In tal caso si realizza una donazione indiretta: l'attribuzione gratuita viene attuata con il negozio oneroso che corrisponde alla reale intenzione delle parti che lo pongono in essere, differenziandosi in tal modo dalla simulazione;
tale negozio produce, insieme all'effetto diretto che gli è proprio, anche quello indiretto relativo all'arricchimento del destinatario della liberalità, sicché non trovano applicazione alla donazione indiretta i limiti alla prova testimoniale - in materia di contratti e simulazione - che valgono invece per il negozio tipico utilizzato allo scopo (cfr. Cass. civ. 1986/2016;
Cass. Civ. 4015/2004).
Nel caso di specie, l'attore chiede dichiararsi la natura simulata:
a) di n. 36 atti di acquisto di beni immobili (indicati al punto G dell'atto di citazione, stipulati tra il 1988 ed il 2000),
i quali sarebbero stati acquistati con denaro del de cuius ; Controparte_3
b) dell'atto di cessione a titolo oneroso dell'azienda di alla RE srl;
Controparte_3
c) della compravendita relativa ai beni strumentali indicati nella fattura n. 3 del 21.8.2000 in atti.
A sostegno delle proprie ragioni, l'attore deduce essenzialmente la sussistenza di una situazione economico finanziaria in capo alla VE, del tutto incompatibile con i summenzionati acquisti.
Occorre, pertanto, esaminare partitamente l'ipotesi sub a) - inerente le dedotte donazioni indirette - dalle ulteriori ipotesi, propriamente riconducibili all'istituto della simulazione.
Ebbene, al di là dell'aspetto inerente alla capacità economica della parte acquirente - odierna VE - non può non rilevarsi:
1) che gli atti di acquisto in questione costituiscano, oggettivamente, un numero assai cospicuo di operazioni, tra loro eterogenee sia in relazione alle somme inerenti il prezzo d'acquisto (si va dall'importo di lire due milioni alla somma di lire 200 milioni;
la maggior parte degli atti non supera comunque la somma di lire 12 milioni) sia in relazione al periodo, che copre oltre un decennio;
peraltro, deve rilevarsi che alcuni atti prevedevano l'acquisto dell'usufrutto da parte del de cuius , e della sola nuda proprietà da parte della Controparte_3
VE, la quale dichiarava - con formule pressoché identiche nei vari rogiti - di aver versato una quota del prezzo in proporzione dell'entità del proprio diritto;
2) come l'attore non abbia fornito alcuna prova - né documentale né testimoniale - del dedotto pagamento dei relativi prezzi d'acquisto da parte del de cuius. In particolare, il teste - in relazione all'atto d'acquisto Tes_1
del 27.7.1995 in notar confermava che il pagamento della somma pattuita avvenne direttamente da Per_5
parte della VE. All'udienza del 6.7.2015, inoltre, il procuratore di parte attrice rinunciava all'escussione dei residui testi ammessi, che avrebbero dovuto riferire in ordine al pagamento dei corrispettivi degli altri atti
24 di acquisto del 29/10/1991 (prezzo pari a lire 60 milioni), e del 05/06/1991 (prezzo lire 200 milioni, che costituisce di gran lunga all'acquisto più IGnificativo dal punto di vista economico).
Pertanto, l'unico elemento valutabile al fine di provare la sussistenza delle dedotte trentasei donazioni indirette, non può che essere quello relativo alla (insufficiente) consistenza patrimoniale dell'acquirente, in relazione al quale parte attrice ha depositato una consulenza tecnica di parte.
Secondo la prospettazione di parte attrice, da tale elemento dovrebbe poi dedursi quale logica conseguenza il fatto
(ignoto) del pagamento delle somme da parte del de cuius. Viene quindi in rilievo il valore probatorio delle presunzioni semplici.[…].
Ebbene va anzitutto rilevato che in relazione agli esiti della consulenza contabile di parte a firma del ragioniere Per_6
depositata unitamente alle note di udienza del 23.3.2006, la quale prende in esame la documentazione fiscale e
[...]
contabile in atti (non vi è dunque alcuna inammissibilità sotto il profilo istruttorio), parte VE non ha mosso alcuna specifica contestazione, se non meramente di stile, omettendo qualsiasi confutazione circa la correttezza delle cifre ivi riportate. Né parte VE chiarito l'eventuale esistenza di entrate ulteriori rispetto a quelle indicate nelle dichiarazioni fiscali (ad esempio proventi conseguenti alla vendita di beni). Può dunque, del tutto legittimamente,
prendersi spunto da tale relazione al fine di ricostruire la situazione patrimoniale della VE nel periodo in rilievo
(cfr. art. 115 c.p.c.).
La relazione in esame, prendendo spunto dalle dichiarazioni dei redditi della VE inerenti al periodo 1990-1999,
nonché dalla documentazione contabile della RE s.r.l. per gli esercizi 1996-2002, ha evidenziato:
- risorse finanziarie disponibili per l'anno 1990 pari a circa lire 13 milioni;
- risorse finanziarie disponibili per l'anno 1991 pari a circa lire 15 milioni;
- risorse finanziarie disponibili per l'anno 1992 pari a circa lire due milioni;
- risorse finanziarie disponibili per l'anno 1993 pari a circa lire 9 milioni;
- risorse finanziarie disponibili per l'anno 1994 pari a circa lire 8 milioni;
- risorse finanziarie disponibili per l'anno 1995 pari a circa lire 11 milioni;
- risorse finanziarie disponibili per l'anno 1996 pari a circa lire sei milioni;
- risorse finanziarie disponibili per l'anno 1997 pari a circa lire tre milioni;
- risorse finanziarie disponibili per l'anno 1998 pari a circa lire due milioni;
- risorse finanziarie disponibili per l'anno 1999 pari a circa lire due milioni.
25 Si tratta, come è evidente, di risorse finanziarie assolutamente modeste, nonché decrescenti nell'arco del tempo. Inoltre
risulta acclarato che la VE:
- nel 1995 inizia in proprio l'attività di commercializzazione di materiali per l'edilizia, investendo un capitale di lire 280 milioni di cui lire 180 milioni di versamenti diretti dell'imprenditore;
- con atto del 6 novembre 1996 costituisce la società ha responsabilità limitata denominata RE s.r.l., il cui capitale sociale pari a lire 20 milioni viene assunto e versato da come socia per la quota di E_
maggioranza di nominali lire 19.900.000.
A questo punto, sulla scorta di tale ricostruzione non può che ritenersi che la VE non sia stata in grado di effettuare i pagamenti di tutti gli atti di acquisto in questione. Ed invero, a fronte di disponibilità finanziarie pari a circa 70 milioni di lire nel periodo 1990-1999 (cui dovrebbero ragionevolmente sottrarsi le somme necessarie per il soddisfacimento delle eIGenze primarie della , la VE avrebbe effettuato acquisti immobiliari per Pt_1
un ammontare che, per difetto, supera abbondantemente il miliardo di lire (senza tener conto dei suindicati conferimenti societari che costituiscono ulteriori uscite che la VE avrebbe affrontato).
Può quindi ritenersi ragionevolmente provato che la VE non abbia effettivamente pagato il prezzo degli atti di acquisto in esame, nonostante le dichiarazioni di quietanza riportate negli atti.
A questo punto, logico è ritenere che il pagamento sia stato effettuato dal padre delle parti, , il Controparte_3
quale risulta essere l'unico soggetto legato alla VE dotato di una considerevole capacità patrimoniale (in quanto titolare dell'azienda poi ceduta alla VE), ed il cui legame affettivo con può peraltro E_
evincersi dal fatto che lo stesso nominava la stessa quale proprio erede universale.
Deve quindi ritenersi che gli atti di acquisto su indicati costituiscano altrettante ipotesi di donazione indiretta da parte del de cuius: i beni in questione dovranno, quindi, essere conferiti in collazione, secondo le previsioni dell'art. 737 c.c. (cfr. da ultimo Cass. n. 17604/2015 secondo cui il conferimento deve avere ad oggetto l'immobile e non il denaro), ovvero dovranno essere conferite le somme corrispondenti al valore dei beni al momento dell'apertura della successione, nel caso in cui la VE abbia ceduto a terzi i beni in oggetto.
Alla medesima conclusione - sulla scorta delle medesime ragioni in fatto ed in diritto - deve pervenirsi in relazione alla domanda di simulazione relativa inerente all'acquisto dell'azienda di da parte della RE Controparte_3
s.r.l.
Ed invero, mette appena conto osservare che, relativamente all'azione di simulazione, non v'è dubbio che l'attore abbia agito in giudizio deducendo la lesività delle donazioni dissimulate rispetto ai propri diritti di legittimario,
26 avendo chiesto sin dall'atto introduttivo la riduzione delle disposizioni lesive. Ne consegue che nessuna limitazione probatoria può essere opposta all'odierno attore, ben potendo utilizzarsi il medesimo ragionamento presuntivo sopra svolto, per addivenire ad una soluzione favorevole alle ragioni di parte attrice.
In particolare, con atto del 4 luglio 1997, in notar , la società RE s.r.l. (di cui risultava Per_7 E_
socio unico) acquistava da , nella qualità di titolare dell'omonima ditta, l'intera azienda operante Controparte_3
nel settore del commercio di materiali per l'edilizia, per il prezzo di lire 323.900.000, di cui lire 200 milioni sarebbero stati versati in contanti al momento della stipula dell'atto di cessione, mentre la restante quota pari a lire
123.900.000, venne effettivamente versata in dieci rate bimestrali (di lire 12.390.000), tramite assegni circolari.
Deve, quindi, ritenersi che l'atto di cessione di azienda abbia in realtà dissimulato un negotium mixtum cum
donatione, dovendosi ritenere del tutto improbabile che la VE abbia effettivamente versato al padre -
cessionario dell'azienda - la somma di lire 200 milioni all'atto della stipula. Ne consegue che - una volta accertata l'eventuale lesione della legittima lesa - potrà procedersi all'eventuale riduzione nei limiti della quota donata, pari a circa due terzi (Sull'applicabilità della disciplina dell'azione di riduzione al negotium mixtum cum donatione cfr.
Cass. n. 6416 del 28/11/1988).
Di contro, in relazione alla compravendita relativa ai beni strumentali indicati nella fattura n. 3 del 21/08/2000 (per un ammontare pari a lire 48 milioni), non può ritenersi raggiunta la prova - nemmeno presuntiva - della dedotta simulazione, stante che le condizioni economico finanziarie della VE nel periodo in questione non risultano sufficientemente chiare (la documentazione in atti si ferma all'anno di imposta 1999).
Al fine di accertare l'effettiva sussistenza della lamentata lesione è, però, necessario determinare il valore della massa ereditaria al momento dell'apertura della successione - tenendo conto della collazione dei beni acquistati dalla VE con il denaro del padre - e quelli, conseguenti, della porzione disponibile e della quota di legittima che dell'asse ereditario costituiscono una frazione, e verificare se le impugnate disposizioni in favore di E_
eccedano la quota di cui il de cuius poteva liberamente disporre.
[...]
Si rende dunque necessario l'espletamento di indagini tecniche d'ufficio, in vista delle quali la causa va rimessa sul ruolo istruttorio.
Nulla sulle spese di lite della causa, che verranno liquidate in sede di sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, non definitivamente pronunciando in relazione alla causa recante il n. 1019/02 R.G., così provvede:
27 1. dichiara l'apertura della successione in morte di , nato a [...] il [...] e Controparte_3
deceduto a OM il 18 settembre 2000;
2. dichiara che gli atti di acquisto dei beni specificamente descritti nell'atto di citazione depositato in data 27
agosto 2002, alla lett. G pagg. 7-14, effettuati da , costituiscono donazioni indirette, effettuate E_
dal de cuius in favore della predetta figlia;
Controparte_3 Pt_1
3. per l'effetto, ordina il conferimento in collazione dei suindicati beni all'asse ereditario, ovvero dell'equivalente in denaro all'epoca dell'apertura della successione, dei beni eventualmente ceduti;
4. dichiara la simulazione dell'atto di cessione del 4 luglio 1997, in notar , con il quale la società “RE Per_7
s.r.l.” (di cui risultava socio unico) acquistava da l'azienda paterna;
E_ Controparte_3
5. rigetta la domanda di simulazione inerente l'acquisto dei beni strumentali di cui alla fattura n. 3 del 21.8.2000;
6. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.>>.
§§§
LA SENTENZA NON DEFINITIVA N. 395/2019, PUBBLICATA L'11 LUGLIO 2019.
Si riporta, di seguito, la motivazione della sentenza non definitiva n. 395/2019 del Tribunale
di Caltanissetta.
< AR
conveniva in giudizio i propri germani, , (deceduto nelle more del giudizio), E_ Persona_1
e , rappresentando: a) che il 18 settembre 2000 era deceduto Controparte_5 Controparte_6 [...]
, padre delle odierne parti in causa, il quale, con testamento pubblico, aveva istituito erede CP_3
universale la figlia;
b) che precedentemente, in data 2.12.1996, era deceduta , E_ Persona_3
madre delle parti in causa e coniuge di;
c) che alla morte di , l'asse Controparte_3 Controparte_3
ereditario si componeva di numerosi beni mobili e immobili e di crediti specificamente descritti in citazione,
nonché della quota di partecipazione alla società RE s.r.l.; d) che la VE avrebbe E_
altresì acquistato numerosi beni (indicati alle pag. 7 e ss. dell'atto di citazione) pagati, tuttavia, con denaro del defunto padre;
e) che, inoltre, la RE s.r.l., società il cui 95% delle quote appartiene alla VE,
avrebbe acquistato la proprietà dell'azienda paterna;
f) che la disposizione testamentaria di cui sopra avrebbe leso la quota di legittima dell'attore per effetto della sua totale pretermissione, e che inoltre, i citati
28 atti di acquisto (sia quelli stipulati in proprio dalla VE che quelli stipulati nella qualità di rappresentante e socio della RE s.r.l.) dissimulerebbero, in realtà, altrettante donazioni indirette a vantaggio della VE . E_
Tanto premesso l'attore chiedeva: “ritenere e dichiarare aperta la successione in morte di Controparte_3
nato a [...] il [...] e deceduto a OM il 18 settembre 2000;
dichiarare che gli atti di acquisto dei beni descritti in fatto, effettuati da o dei quali la stessa E_
risulta comunque beneficiaria, costituiscono in realtà donazioni indirette degli stessi beni immobili e degli altri beni mobili sopraindicati, effettuati dal de cuius in favore della predetta figlia;
Controparte_3 Pt_1
ritenere e dichiarare che l'atto di cessione a titolo oneroso dell'azienda di alla RE s.r.l. Controparte_3
costituisce donazione indiretta in favore della IG.na , socio di maggioranza della predetta E_
società e degli altri soci e, in ogni caso, che i conferimenti fittizi costituiscono donazione indiretta a favore della società aumentando il valore delle quote sociali e dei soggetti che le posseggono;
dichiarare tenuta ai sensi dell'art. 737 c.c. alla collazione dei beni ricevuti dal de cuius per E_
donazione diretta od indiretta;
indi, determinato l'ammontare dell'asse, valutando i beni nella loro integrale consistenza al momento della apertura della successione, nonché detratte le passività, assegnare anche ai sensi dell'art. 537 e 554 c.c.
all'odierno attore, la quota legittima ad egli spettante esprimendone il valore equivalente, altresì,
provvedendo ai sensi degli artt. 555 e 559 alla riduzione delle donazioni fino al soddisfo della quota spettante a;
così disponendo la riduzione di quanto disposto dal de cuius nei confronti della VE AR
. E_
Chiedeva, infine, la condanna della VE «alla restituzione delle dovute fruttificazioni, E_
oltre rivalutazione ed interessi sulle somme risultanti». Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
Si costituiva in giudizio , contestando integralmente le allegazioni di parte attrice in ordine alla E_
natura simulata degli atti di compravendita indicati in citazione e dichiarandosi pronta a riconoscere i diritti ereditari del fratello in relazione alla quota di riserva a lui spettante, evidenziando tuttavia AR
che: a) con riferimento alla successione paterna, in data 6.3.2001, era stato stipulato con gli altri germani un
29 atto di “integrazione di legittima”, al quale il fratello non aveva inteso aderire;
b) la quota di CP
pertinenza del de cuius nella RE s.r.l. era di 0,5% e non già del 5% «come erroneamente indicato nella denunzia di successione»; c) i crediti descritti ai nn.
1-7 della lettera C dell'atto di citazione sono stati già
incassati e suddivisi tra gli altri eredi che hanno aderito all'atto di integrazione della quota di legittima;
d) i beni mobili registrati e i mezzi agricoli e industriali descritti alla lettera D della citazione, erano stati venduti giusta fattura n. 3 del 21.8.2000; e) i 36 immobili indicati in citazione erano stati da lei acquistati con denaro proprio, guadagnato nell'ambito dell'attività lavorativa espletata presso l'impresa di vendita di materiale edile già intestata al padre e della quale lei era partecipe in ragione del 49% «sin dal lontano 1985, dopo aver in precedenza assiduamente collaborato il padre»; f) l'azienda ceduta alla RE s.r.l. era di proprietà del de cuius solo per il 51% e detta quota era stata ceduta per £ 200.000.000, somma «regolarmente corrisposta dalla RE srl e portata nei bilanci della società».
Tanto premesso, si dichiarava pronta a riconoscere all'attore la sua quota di riserva, pari a 2/15 dell'intero asse ereditario di e ad effettuare le relative operazioni divisionali necessarie per Controparte_3
l'assegnazione al fratello della detta quota. Chiedeva inoltre il rigetto delle altre domande, con condanna del fratello al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. AR
Non si costituivano, benché ritualmente vocati in giudizio gli altri convenuti, , Persona_1 CP_5
e .
[...] Controparte_6
Con successivo atto di citazione notificato il 24.1.2003 – iscritto a ruolo con il numero 179/2003 R.G. - CP
conveniva nuovamente in giudizio i propri germani, chiedendo che fosse pronunciata la divisione dei
[...]
beni relitti a seguito del decesso del fratello (deceduto il 20.12.1984) e della madre, A_ R_
(deceduta il 2.12.1996), secondo le modalità concordate dagli eredi con apposito progetto divisionale
[...]
rimasto tuttavia ineseguito.
Si costituivano i convenuti - ad eccezione di – eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità e Controparte_6
comunque l'inutilità della domanda, poiché i beni in questione erano stati già divisi dai coeredi sulla base del citato progetto divisionale. La VE precisava, altresì, che tra i beni relitti dalla madre E_
, non rientrava l'immobile sito in Contrada Monticelli in OM (censito al catasto al fl. Persona_3
30 26 p.lle 173- 174-184-185-187 e 188) in quanto oggetto di legato, istituito dalla de cuius con testamento non impugnato, mentre vi rientrava il fondo sito in contrada Contrasto con tutto quanto sopra edificato (censito al catasto al fl. 38 part. 218 sub 1-5), nonché un impianto di produzione di cemento, del quale il CP
si sarebbe illegittimamente impossessato. La VE chiedeva che detti beni fossero inclusi
[...]
nell'asse ereditario e che l'attore rendesse il conto della gestione, corrispondendo alla VE la relativa quota di spettanza. Con ordinanza del 23.4.2004 veniva disposta la riunione dei due procedimenti.
Con memoria ex art. 183 comma 5 c.p.c. (vecchia formulazione) l'attore negava sia di aver ricevuto la propria quota relativa ai crediti indicati in citazione, sia di aver ottenuto il possesso dei beni attribuitigli in seno alla divisione concordata con gli altri eredi. Inoltre, modificando le proprie domande, chiedeva rigettarsi le richieste relative all'immobile sito in contrada Contrasto, precisando che questo era appartenuto al de cuius
soltanto per ½ (quota presa in considerazione dal progetto divisionale sottoscritto dalle A_
parti) e che il restante 50% apparteneva allo stesso attore. In via subordinata chiedeva che fosse dichiarata,
in suo favore, l'usucapione dell'altra quota del bene. Quanto all'immobile sito in Contrada Monticelli in
OM, evidenziava che il testamento materno era stato pubblicato solo in data successiva alla notifica dell'atto di citazione;
chiedeva, comunque valutarsi tale bene al fine di verificare un eventuale lesione della quota di legittima a lui spettante.
Con ordinanza dell'11.7.2005 veniva disposta una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata a predisporre un progetto divisionale delle masse ereditarie dei «de cuius», che tenesse conto della «scrittura divisoria redatta dalle parti».
All'udienza del 22.3.2007, l'attore, essendo entrato in possesso dei relativi beni, dichiarava di accettare il progetto divisionale delle eredità di e . Pertanto, con sentenza del 6 giugno Persona_3 A_
2014 il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla divisione delle comunioni ereditarie determinatesi con l'apertura della successioni di e di , definendo A_ Persona_3
la causa iscritta al n. 179/03 R.G..
31 Veniva, invece, disposta la rimessione sul ruolo della causa recante il n. 1019/2002 R.G., finalizzata all'accertamento della natura simulata degli atti di acquisto effettuati da , alla riduzione delle E_
disposizioni lesive della quota di e alla divisione dell'asse ereditario di . AR Controparte_3
La causa veniva ulteriormente istruita e, quindi, decisa con sentenza non definitiva del 16.2.2016, a mezzo della quale è stata dichiarata aperta la successione di , nato a [...] il [...] ed Controparte_3
ivi deceduto il 18.9.2000. Con la predetta sentenza veniva altresì dichiarato che gli atti di acquisto dei beni descritti nella citazione depositato il 27 agosto 2002 alla lett. G, pagg. 7-14, effettuati da E_
«costituiscono donazioni indirette effettuate dal de cuius in favore della predetta figlia Controparte_3
». Veniva, quindi disposto, con sentenza, «il conferimento in collazione dei suindicati beni all'asse Pt_1
ereditario, ovvero dell'equivalente in denaro all'epoca dell'apertura della successione, dei beni eventualmente ceduti»; veniva altresì dichiarata «la simulazione dell'atto di cessione del 4 luglio 1997 in notar , con il quale la società RE s.r.l. (di cui risultava il socio unico) acquistava, Per_7 E_
da , l'azienda paterna», e veniva, infine, rigettata «la domanda di simulazione inerente Controparte_3
l'acquisto dei beni strumentali di cui alla fattura n. 3 del 21.8.2000».
La causa veniva, quindi, rimessa sul ruolo per l'ulteriore prosecuzione dell'attività istruttoria in relazione alle restanti domande di parte attrice.
Con ordinanza dell'1.8.2017 veniva disposta un'ulteriore consulenza d'ufficio finalizzata alla stima dei beni oggetto dei negozi giuridici dichiarati simulati con sentenza parziale del 19.2.2016 e all'ulteriore determinazione dell'ammontare della lesione subita da . AR
All'udienza del 26.9.2018 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione.
Le domande di parte attrice risultano in parte fondate e meritevoli di accoglimento nei termini appresso indicati.
Preliminarmente deve rigettarsi l'istanza di sospensione del presente giudizio formulata dalla parte odierna
VE, non configurandosi alcun rapporto di pregiudizialità tra il procedimento di appello proposto avverso la sentenza non definitiva del 16.2.2016 e la decisione sulle ulteriori domande proposte dall'attore.
La questione è stata già affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale, con pronuncia n. 5894/2015,
32 ha ribadito che nel rapporto fra il giudizio di impugnazione di una sentenza parziale e quello che sia proseguito davanti al giudice che ha pronunciato detta sentenza, l'unica possibilità di sospensione di quest'ultimo giudizio è quella su richiesta concorde delle parti, ai sensi dell'art. 279, quarto comma, cod.
proc. civ., norma che trova applicazione anche nel caso di sentenza parziale sul solo "an debeatur", restando esclusa sia la sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., sia la sospensione ai sensi del secondo comma dell'art. 337 cod. proc. civ. E ciò per l'assorbente ragione che il giudizio è unico e che la sentenza resa in via definitiva è sempre soggetta alle conseguenze di una decisione incompatibile sulla statuizione oggetto della sentenza parziale (in senso conforme, anche Cass. 21590/2009, Cass. 22944/2007 e Cass. 6491/2004). Nel
caso in esame, mancando l'accordo delle parti sulla citata richiesta di sospensione, la stessa non potrà trovare accoglimento.
Tanto premesso, si osserva che il codice civile riconosce ai soggetti definiti “legittimari” (ossia al coniuge o alla persona unita civilmente ai sensi della l.n. 76/2016, nonché ai figli del defunto e ai suoi ascendenti, ove il defunto non abbia lasciato figli;
artt. 536 e 538 c.c.) il diritto ad una quota dell'eredità del congiunto. Al
coniuge (o al partner) in assenza di figli è riservata la metà del patrimonio del de cuius, mentre ove questi concorra con un figlio, tanto al coniuge quanto al figlio sarà riservato 1/3 del patrimonio relitto. Ove i figli siano più d'uno e non vi sia un coniuge superstite, ai primi sarà riservata la quota di 2/3 del patrimonio del defunto, da dividersi in parti uguali (art. 537 c.c.).
Ora, nel caso in cui il de cuius, tramite un testamento o tramite donazioni effettuate in vita, abbia disposto del proprio patrimonio oltre il valore della quota riservata ai legittimari, questi ultimi possono ottenere la riduzione delle disposizioni lesive, nella misura necessaria ad integrare la loro quota di legittima. Al fine di verificare la sussistenza di una lesione della detta quota deve anzitutto determinarsi (tramite la c.d. “riunione fittizia”, ossia tramite un'operazione meramente contabile) il valore della massa ereditaria, il quale è
rappresentato dalla somma del valore dei beni donati dal defunto e di quelli da lui lasciati al momento della morte, detraendo il valore dei debiti ereditari. Il legittimario che si ritiene leso deve, inoltre, imputare alla propria quota le donazioni e i legati eventualmente percepiti dal de cuius (art. 564, comma 2, c.c.).
33 In caso di riscontrata lesione della quota di riserva si procede alla riduzione delle disposizioni testamentarie
(art. 554 c.c.) e, solo nel caso in cui quest'operazione non sia ancora sufficiente a reintegrare il legittimario leso, si procede alla riduzione anche le donazioni, a partire dalla più recente, sino alla più risalente nel tempo
(artt. 555, comma 2 e 559 c.c.; sul punto vedasi anche Cass. 4721/2016: in tema successione necessaria,
l'ordine da seguire nella riduzione delle disposizioni lesive della quota legittima è tassativo ed inderogabile:
sicché può procedersi alla riduzione delle donazioni, dalla più recente alla più risalente, solo dopo avere ridotto tutte le disposizioni testamentarie - anche privilegiate - ed avere verificato che tale riduzione non è
sufficiente a soddisfare il diritto del legittimario leso).
Se l'azione è accolta il beneficiario della disposizione testamentaria o il donatario deve restituire in tutto o in parte il bene, libero da ogni peso o ipoteca da cui il predetto lo abbia gravato ed i frutti sono dovuti dalla domanda giudiziale (art. 561 c.c.).
Quanto agli oneri probatori, il legittimario che agisce per la riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti sia stata lesa la propria quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria e quello della quota di legittima violata. Dovrà inoltre proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile
(cfr. Cass. 1357/2017). Il legittimario dovrà inoltre precisare che non vi sono altri beni oltre a quelli che formano oggetto dell'azione e dovrà individuare le donazioni lesive da riunire contabilmente al patrimonio relitto (art. 556 c.c.), indicando le donazioni e i legati ricevuti e per cui non vi sia stata dispensa (art. 564,
comma 2, c.c.).
Tanto premesso e passando all'esame del caso di specie, si osserva che la presente pronuncia non potrà che avere ad oggetto le questioni relative alla riduzione delle disposizioni patrimoniali del de cuius,
[...]
e all'assegnazione della quota di riserva spettante all'attore, risultando già accertati – CP_3
quantomeno allo stato degli atti – la natura simulata delle compravendite indicate nelle sentenza non definitiva del 16.2.2016, e l'obbligo di collazione dei relativi beni nella successione del predetto.
Non risulta invece provato, o anche solo allegato, che l'attore abbia ricevuto dal de cuius donazioni che debbano essere oggetto di collazione. Risulta, altresì, incontestata la sua totale pretermissione dalle
34 disposizioni testamentarie del genitore, circostanza questa che rende priva di rilievo l'eccezione di parte
VE in ordine all'intervenuta accettazione “pura e semplice” dell'eredità paterna da parte di CP
, per avere questi conseguito il possesso dei beni che il padre aveva a sua volta ereditato dal figlio
[...]
MO, (cfr. Cass. 13804/2006 cit.). Alla luce delle superiori emergenze processuali non A_
residua alcun dubbio in ordine alla sussistenza di un'integrale lesione della quota di legittima spettante all'attore, pari a 2/15 dell'intero patrimonio di [Ai sensi, infatti, dell'art. 537 co. 2 c.p.c. Controparte_3
quando il genitore lascia più figli, a questi sono destinati complessivamente 2/3 del patrimonio, da dividere in parti uguali. Essendo cinque i figli di a ciascuno di loro è riservata la quota di 2/15 Controparte_3
dell'intero patrimonio paterno, pari ad 1/5 di 2/3].
Al fine di determinare concretamente il valore della lesione subita da occorrerà, quindi, tener AR
conto delle risultanze dell'indagine peritale del c.t.u., architetto . Persona_8
Questi ha stimato che il valore dei beni mobili ed immobili, oggetto delle compravendite simulate (indicate alla lettera “G” dell'atto di citazione) ammontava - al tempo dell'apertura della successione di
[...]
(ossia al 18.9.2000) - ad € 1.061.083,91. Conseguentemente la lesione che le riferite donazioni CP_3
indirette hanno determinato sulla quota di legittima riservata all'attore, ammonta ad € 141.477,85 (2/15
dell'intero).
Risulta, altresì, accertato dal consulente d'ufficio (vedasi pag. 178 e ss. della relazione peritale), che il valore degli beni mobili e immobili caduti in successione (e oggetto della relativa denuncia), detratti i relativi debiti ereditari ammontava, alla data del 18.9.2000, ad € 1.012.379,10 e che, conseguentemente, il valore della legittima spettante all'attore è pari ad € 134.983,88 (ossia a 1/15 dell'intero).
Si osserva, sul punto, che risulta infondata l'eccezione di parte VE relativa al fatto che alcuni dei beni stimati dal c.t.u. (e descritti nei lotti 11, 14 e 15 della relazione) siano appartenuti ai defunti A_
e . Detta circostanza non trova, infatti, riscontro nella documentazione del presente Persona_3
procedimento, né risulta che la VE (gravata del relativo onere probatorio, ai sensi dell'art. 2697 c.c.)
abbia prodotto in copia gli atti del separato procedimento n. 179/2003 r.g., utili a verificare la fondatezza della superiore eccezione.
35 Ritiene, inoltre, il Collegio, che il nominato consulente abbia efficacemente replicato ai rilievi critici mosIGli
dalle parti e che i valori dal medesimo ascritti ai beni in questione possano essere recepiti in sentenza, in quanto frutto di indagini accurate, di una corretta metodologia di valutazione e di considerazioni convincenti,
oltre che immuni da vizi di ordine logico.
Alla luce dei chiarimenti forniti dal perito può, quindi, dirsi:
- che correttamente non si è tenuto conto, nella stima degli immobili oggetto delle compravendite dichiarate simulate, dei valori indicati nei relativi atti, e che altrettanto correttamente è stata effettuata dal perito una nuova stima. L'operato del c.t.u. appare metodologicamente corretto in quanto le relative valutazioni risultano svolte alla luce dei valori delle colture praticate nei terreni al tempo dell'apertura della successione
(valori acquisiti sulla base di interlocuzioni con agronomi e aziende agricole della zona), nonché (con riguardo ai fabbricati) dei valori indicati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare presso l'Agenzia del territorio in ragione delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei relativi immobili (cfr. Cass. 5600/2017: in tema di classamento, il metodo di valutazione, per gli immobili della categoria ordinaria, è quello della stima comparativa, basata sulle caratteristiche estrinseche ed intrinseche del bene e sulla sua ubicazione, in relazione alla tariffa prevista per la classe di appartenenza, mentre è soltanto per gli immobili a destinazione speciale, il cui valore risulta dalla sommatoria di più fattori, che è necessaria la stima diretta con sopralluogo);
deve infatti, ritenersi, condivisibile il giudizio di inattendibilità formulato dal consulente d'ufficio sui prezzi indicati nelle singole compravendite, risultando che immobili con caratteristiche del tutto analoghe sono stati contestualmente “acquistati” dall'odierna VE per corrispettivi che presentano fra loro scostamenti superiori anche al 120% (si rinvia sul punto alle pag. 5 e 6 delle valutazioni del CT). Appare, inoltre, priva di rilievo la circostanza che sui contratti in questione non siano stati svolti accertamenti dall'Agenzia delle
Entrate, atteso che non ogni irregolarità fiscale diviene oggetto di relativo accertamento, se non altro in ragione dell'impossibilità per l'Amministrazione di perseguire ogni illecito;
d'altra parte la natura simulata delle menzionate compravendite, costituisce ulteriore elemento presuntivo per ritenere - unitamente alle superiori circostanze - che anche i prezzi indicati nei rogiti possano non essere quelli effettivamente corrisposti;
36 - che correttamente il c.t.u. ha dato seguito al mandato conferitogli, rivalutando gli immobili al momento dell'apertura della successione, secondo quanto previsto dall'art. 556 c.c. e dalle citate pronunce della
Suprema Corte di Cassazione nn. 6709/2010 e 10564/2005; il c.t.u. ha, inoltre, espressamente dato atto di aver stimato gli immobili al netto delle migliorie che risultano dichiarate al catasto in epoca successiva all'apertura della successione (sul punto si rinvia alle pag. 7 e 8 delle valutazioni del c.t.u. e a pag. 69 e 70
della relativa “relazione”);
- che corretta appare la stima del cespite n. 34 facente parte (insieme al cespite n. 20) del lotto n. 17, atteso che la relativa porzione adibita a transito risulta concorrere con la propria superficie, all'edificabilità
dell'intera area (vedasi III pagina delle osservazioni del c.t.p. ing. e pag. 9 delle “valutazioni” del Per_9
c.t.u.);
- che corretta appare la stima del cespite n. 35 dei beni caduti in successione, avendo il c.t.u. espressamente preso in considerazione la sua inedificabilità di fatto e di diritto, in ragione della presenza di una servitù
ferroviaria relativa alla tratta che collega la stazione bassa di con Porto ED (pag- 30 della Parte_2
relazione). Il consulente ha dunque correttamente attribuito al cespite un valore meramente “espropriativo”;
- che parimenti corretta risulta la stima dei cespiti 1, 14 e 25 del lotto n. 15, siti nella via Caltanissetta di
OM. Benché trattasi di un terreno allo stato non edificabile, il fondo risulta sito in una zona integralmente interessata da costruzioni, già dotata di opere di urbanizzazione e assolutamente contigua al centro abitato (la via Caltanissetta è la principale via di accesso al Comune di OM) e come tale integrante la fattispecie del c.d. “lotto intercluso”, cui è attribuita potenzialità edificatoria a prescindere dallo strumento attuativo del piano regolatore (cfr. TAR Lecce 1394/2018, Cons. Stato 1906/2018 e Cons. Stato
5488/2014). Il Consulente d'ufficio ha inoltre accertato che sul fondo in questione sono state già poste in essere opere di contenimento, di livellamento del suolo e di recinzione, indicative di un suo futuro
«sfruttamento avulso dalla destinazione agricola»;
- che correttamente non si è tenuto conto delle imposte e tasse che la VE avrebbe E_
corrisposto sui cespiti donatigli dal de cuius, dovendo i relativi oneri ritenersi compensati dalle utilità
connesse alla loro protratta disponibilità. Sul punto è opportuno rilevare, sin d'ora, che i frutti dovuti per
37 effetto della restituzione di un immobile in conseguenza dell'utile esperimento di una azione di riduzione, si computano solo a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale (art. 561 ult. co. c.c.), sicché quelli pregressi possono considerarsi acquisiti al patrimonio del soggetto che ha beneficiato delle disposizioni lesive.
Ora, computando unitamente i superiori importi, si avrà che il valore della quota riservata all'attore sull'eredità paterna era pari, al momento dell'apertura della relativa successione, ad € 276.461,73.
Stante il cospicuo valore dei beni caduti in successione, la reintegrazione della quota di legittima spettante all'attore, dovrà avvenire attraverso la riduzione delle sole disposizioni testamentarie, secondo quanto previsto dagli artt. 554 e 555 ult. co. c.c. e dunque salve e impregiudicate le donazioni indirette effettuate dal de cuius in favore della VE . E_
Occorrerà, pertanto, rimettere la causa sul ruolo istruttorio per consentire al nominato c.t.u. di redigere un progetto divisionale che, tenuto conto del valore della quota legittima spettante all'attore , AR
pari ad € 276.461,73 (ossia a 2/15 dell'intera massa ereditaria, comprensiva delle donazioni indirette),
individui, fra i soli beni caduti in successione, una quota dei cespiti da attribuire al predetto, tenendo conto della loro comoda divisibilità e con previsione di eventuali conguagli. Sui beni concretamente individuati per la reintegra della quota di legittima spettante all'attore il c.t.u. calcolerà ulteriormente i frutti maturati a far data dalla domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 561 ult. comma c.c.
Su tali statuizioni il Collegio può sin d'ora emettere sentenza non definitiva, rimettendo la causa sul ruolo al fine della concreta individuazione dei beni caduti in successione da assoggettare a restituzione.
Le spese di giudizio saranno disciplinate all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella superiore composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, dichiara che la lesione subìta da in relazione alla successione del padre, è pari all'intera AR Controparte_3
sua quota di legittima, ossia ai 2/15 di tutti i beni relitti e donati in vita da quest'ultimo, al netto dei relativi debiti ereditari;
38 dichiara, altresì, che il valore della detta quota di legittima ammontava, al momento dell'apertura della successione a € 276.461,73;
dichiara, quindi, il diritto di alla restituzione dei beni relitti da pari al valore AR Controparte_3
della quota come sopra determinata;
Rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza>>.
§§§
LA SENTENZA DEFINITIVA N. 434/2020, PUBBLICATA IL 16 NOVEMBRE 2020.
Si riporta, di seguito, la motivazione della sentenza non definitiva n. 434/2020 del Tribunale
di Caltanissetta, dalla pagina 6 in avanti.
<[…]Con ulteriore sentenza non definitiva resa il 3.7.2019 questo tribunale dichiarava che la lesione subìta
da in relazione alla successione paterna è pari all'intera sua quota di legittima («ossia ai 2/15 AR
di tutti i beni relitti e donati in vita da quest'ultimo, al netto dei relativi debiti ereditari») stimata - alla data di apertura della successione - in € 276.461,73. Dichiarava, quindi, che ha diritto alla AR
restituzione dei beni caduti in successione, nei limiti del valore sopra stimato. Il tribunale disponeva altresì la rimessione della causa sul ruolo, al fine di acquisire una relazione notarile riguardante i beni caduti in successione e al fine di incaricare il nominato c.t.u. di redigere un progetto divisionale che tenesse conto del valore della quota legittima spettante all'attore, individuando tra i soli beni caduti in successione (e dunque salve e impregiudicate le donazioni indirette effettuate dal de cuius in favore della VE ai sensi degli artt. 554 e 555 ult. co. c.c.) una quota dei cespiti da attribuire al predetto, tenendo conto della loro comoda divisibilità e con previsione di eventuali conguagli. Incaricava, altresì, il consulente di calcolare, sui beni concretamente individuati per la reintegra della quota di legittima, i frutti maturati a far data dalla domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 561 ult. comma c.c.
In data 14.10.2019 il consulente depositava la relazione, corredata dalle osservazioni delle parti e dai chiarimenti resi dallo stesso c.t.u. e, all'udienza del 18.12.2019, la causa veniva nuovamente posta in decisione.
La domanda di divisione è fondata e merita accoglimento.
39 Preliminarmente deve rigettarsi, anche in questa sede la rinnovata istanza di sospensione del giudizio formulata da parte VE, non configurandosi alcun rapporto di pregiudizialità tra il procedimento di appello proposto avverso le sentenze non definitive del 16.2.2016 e del 3.7.2019 e la decisione della domanda di divisione.
Intervenuta sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, con pronuncia n. 5894/2015, ha affermato che nel rapporto fra il giudizio di impugnazione di una sentenza parziale e quello che sia proseguito davanti al giudice che ha pronunciato detta sentenza, l'unica possibilità di sospensione di quest'ultimo giudizio è quella su richiesta concorde delle parti, ai sensi dell'art. 279, quarto comma, c.p.c. - norma che trova applicazione anche nel caso di sentenza parziale sul solo "an debeatur" - restando esclusa sia la sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., sia la sospensione ai sensi del secondo comma dell'art. 337 cod. proc. civ. La Corte
ha, infatti, evidenziato che il giudizio è unico e che la sentenza resa in via definitiva è sempre soggetta alle conseguenze di una decisione incompatibile sulla statuizione oggetto della sentenza parziale (in senso conforme, anche Cass. 21590/2009, Cass. 22944/2007 e Cass. 6491/2004).
Tanto premesso e mancando nel caso di specie l'accordo fra le parti, l'istanza dovrà essere rigettata.
Nel merito si osserva che non risultano, dalla relazione del notaio del 25.2.2020 iscrizioni o Persona_10
trascrizioni a favore di terzi, sui beni caduti in successione.
Inoltre, a fronte dell'analitico progetto divisionale redatto dal consulente d'ufficio architetto Per_8
, riguardante i soli beni caduti in successione (con esclusione, dunque, dei beni oggetto dei negozi
[...]
inter vivos stipulati in vita dal defunto con la figlia ) parte attrice si è limitata Controparte_3 E_
ad osservare che il cespite n. 10, distinto al catasto al foglio 38 particella 218 sub 3, inserito nel lotto 31 - che il consulente d'ufficio proponeva di assegnare all'attore unitamente ai lotti n. 15, 23 e 25 - era stato già
assegnato a nell'ambito di una divisione stragiudiziale relativa ai beni relitti da E_ Persona_3
e (rispettivamente madre e fratello delle parti in causa). Chiedeva pertanto, in luogo del A_
suddetto bene, l'assegnazione di altre porzioni di terreno e segnatamente dei lotti 14 e 19 indicati nella relazione del c.t.u..
40 Anche parte VE, nella propria comparsa conclusionale del 14.2.2020, rappresentava di non condividere la proposta di assegnazione in favore di del lotto 31. Riteneva, infatti, che il AR
progetto divisionale era stato redatto in violazione dell'art. 727 c.c., secondo il quale «le porzioni devono essere formate [..] comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità in proporzione di entità di ciascuna quota». Eccepiva, inoltre, che il CT avrebbe arbitrariamente derogato al suddetto principio «al solo fine di evitare che il compendio produttivo (di proprietà del solo ) AR
potesse andare incontro “a rilevanti perdite di valore».
Chiedeva dunque che, in luogo dei beni compresi nel lotto 31 (tutti facenti parte di un compendio immobiliare sito in contrada Contrasto, «posto al servizio dell'attività di produzione calcestruzzi» dello stesso attore) fosse assegnata a una parte dei numerosi terreni agricoli e dei fabbricati (di modesto valore) AR
presenti nell'eredità paterna. Chiedeva, quindi, il rinnovo delle operazioni peritali, con altro consulente.
Il consulente d'ufficio, preso atto della sostanziale convergenza delle osservazioni delle parti ha tuttavia recepito i predetti rilievi, modificando il progetto divisionale e sostituendo i beni di cui al lotto 31 con altri beni, integralmente appartenuti al de cuius e individuati nei lotti 7 (in accoglimento delle osservazioni di parte
VE) e 14 (in parziale accoglimento delle osservazioni di parte attrice;
vedasi pag. 11 delle risposte del c.t.u.) della relazione peritale del 16.4.2018. Mette conto rilevare il corretto operato del c.t.u. in ordine al mancato inserimento, nel progetto di divisionale, dei beni di cui ai lotti 1 e 19 indicati da parte attrice,
trattandosi di beni non caduti in successione, bensì oggetto dei negozi inter vivos, già dichiarati parzialmente simulati.
Ritiene, inoltre, il Collegio che il consulente abbia efficacemente replicato agli ulteriori rilievi sollevati dal tecnico di parte VE. L'accuratezza delle risposte fornite, la correttezza dei criteri di valutazione adottati per la determinazione delle fruttificazioni degli immobili e l'assenza di evidenti vizi di ordine logico,
consente di recepire le risposte fornite dal consulente d'ufficio ai rilievi di parte in sentenza, potendosi quindi concludere quanto segue:
- l'area di sedime ove sorge il fabbricato indicato al lotto 23 risulta appartenuta integralmente al de cuius,
non trovando riscontro, nella produzione documentale posta a corredo delle osservazioni del tecnico di parte
41 (peraltro parzialmente illeggibile), l'allegazione relativa alla proprietà della particella 810/b (confluita nella particella 1981) in capo a;
di contro dalla visura catastale acquisita dal c.t.u. risulta che il Persona_1
fabbricato in esame è integralmente appartenuto a sin dal 28.8.1990; Controparte_3
- contrariamente a quanto sostenuto dal consulente tecnico di parte VE, l'immobile di cui al lotto n.
25 risulta realizzato in cemento armato e non già in muratura, circostanza evincibile dalla presenza, al suo interno, di pilastri portanti raffigurati nelle foto n. 126 e 127 dell'allegato n. 15 dell'elaborato peritale
(depositato telematicamente il 16.5.2018), richiamate dallo stesso c.t.u. nelle proprie note a chiarimento;
il consulente d'ufficio ha, inoltre, precisato che, sebbene l'immobile versi in mediocri condizioni di manutenzione - delle quali peraltro si è già tenuto conto ai fini della determinazione delle relative fruttificazioni - sullo stesso non incombe alcun evidente pericolo di crollo;
- le fruttificazioni relative ai fabbricati di cui ai lotti 23 e 25 sono state correttamente quantificate dal consulente d'ufficio, prendendo a riferimento i valori rilevati dall'Osservatorio del mercato immobiliare in relazione al territorio di OM, tenendo conto sia del mediocre stato conservativo dei beni (in parte non rifiniti, in parte incompleti), sia della loro collocazione in una zona semicentrale;
è appena il caso di rilevare che le quotazioni dell'OMI indicano valori di mercato e di locazione, stimandoti in euro per singolo metro quadro, sicché risultano privi di fondamento i rilievi di parte VE in ordine all'inapplicabilità dei predetti parametri in relazione all'immobile di cui al lotto 23, a causa delle sue grandi dimensioni. Né la dedotta mancanza dei certificati di abitabilità o agibilità degli immobili in questione vale ad escludere la possibilità che gli stessi producano frutti civili (cfr. Cass. 27485/2019: in tema di locazione di immobile ad uso abitativo, atteso che il modo di atteggiarsi dei beni abusivi non può di per sé solo valere ad integrare le vietate ipotesi d'illiceità o d'impossibilità dell'oggetto ovvero d'illiceità della prestazione o della causa, il carattere abusivo dell'immobile o la mancanza di certificazione di abitabilità non importa nullità del contratto locatizio,
non incidendo i detti vizi sulla liceità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c. (che riguarda la prestazione)
o della causa del contratto ex art. 1343 c.c. (che attiene al contrasto con l'ordine pubblico), né potendo operare la nullità ex art. 40 della l. n. 47 del 1985 (che riguarda solo vicende negoziali con effetti reali).
42 In definitiva, alla luce del condivisibile progetto divisionale redatto dal c.t.u. parzialmente emendato a seguito delle osservazioni delle parti, dovranno assegnarsi a , a reintegra della lesione della propria AR
quota di riserva sull'eredità di i beni caduti in successione, identificati ai lotti 7 (terreno Controparte_3
sito in accessibile dalla Via Imera, identificato al catasto al foglio 126, particella 4, del valore di € Parte_2
42.250,00), 14 (fondo intercluso sito in OM alla via Caltanissetta, identificato al catasto al foglio 28,
particella 814, del valore di € 11.220,00), 15 (comprendente terreno ricompreso tra strade pubbliche, aree edificate ed aree di interesse pubblico, ubicato nel Comune di OM alla via Caltanissetta, identificato al catasto al foglio 28, particelle 924, 1251 e 1812, del valore di € 45.955,00), 23 (magazzino sito nel Comune
di OM, con accesso da Via Caltanissetta, identificato al foglio 28 particella 1981 sub 4, del valore di €
104.400,00) e 25 (magazzino rustico sito nel Comune di OM, con accesso da Via Caltanissetta,
indentificato al catasto al foglio 28 particella 815, del valore di € 38.250,00), per un valore complessivo di €
242.075,00.
Inoltre, a conguaglio rispetto al valore della relativa quota di legittima (stimata in € 276.461,73) dovrà
assegnarsi all'attore anche la somma pari ad € 34.386,73, prelevandola dal deposito già intestato al de cuius,
aperto presso la Banca Sanpaolo I.M.I., agenzia di Caltanissetta, indentificato al n° S 712/12/479.
A titolo di corrispettivo per il mancato godimento dei predetti beni ereditari, immobili e mobili, l'attore avrà
diritto anche alla corresponsione, da parte della VE (nominata erede universale) dei E_
frutti civili maturati a far data dalla domanda giudiziale (art. 561 ult. comma c.c.) sui cespiti, pari ad €
127.360,72, e sulla somma a conguaglio, pari ad € 14.327,84, la cui determinazione è rimasta sostanzialmente incontestata.
Le spese di giudizio, ivi comprese quella della c.t.u. separatamente liquidate, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della VE, secondo la liquidazione fatta in dispositivo.
p.q.m.
- Il tribunale, nella superiore composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dispone la riduzione delle disposizioni testamentarie effettuate dal defunto in favore di , nei Controparte_3 E_
43 limiti di quanto già accertato con sentenza non definitiva n. 395/2019 per la reintegra della quota di legittima spettante al legittimario pretermesso;
AR
- dispone per l'effetto l'assegnazione, in favore di , dei beni immobili individuati ai lotti 7, 14, AR
15, 23 e 25 del progetto divisionale depositato dal c.t.u. in data 14.10.2019, in esito alle osservazioni delle parti;
- dispone, a conguaglio rispetto al valore della predetta quota di legittima, l'ulteriore assegnazione in favore di dell'importo di € 34.386,73, autorizzandone il prelievo dal deposito intestato al de cuius, AR
aperto presso la Banca Sanpaolo I.M.I., agenzia di Caltanissetta e indentificato al n° S 712/12/479, risultante dalla dichiarazione di successione del predetto;
- condanna al pagamento delle fruttificazioni maturate sui predetti beni immobili e mobili E_
dalla domanda giudiziale al soddisfo, attualmente stimate in € 127.360,72 e in € 14.327,84;
- condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da , liquidate in € E_ AR
21.387,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie, i.v.a. e cassa previdenziale secondo legge.>>.
§§§
I MOTIVI DI APPELLO
I MOTIVI DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA NON DEFINITIVA N. 290/2014,
PUBBLICATA IL 17 GIUGNO 2014 (causa di appello iscritta al n. 327/2014 R.G.).
La sentenza non definitiva n. 290/2014 del Tribunale di Caltanissetta è stata appellata da con un unico articolato motivo, con il quale si lamenta che la sentenza E_
impugnata abbia rigettato la domanda di relativa alla estensione della divisione E_
all'immobile di contrada Contrasto e alla domanda di rendimento dei conti, ritenendola inammissibile.
In particolare, viene censurato il punto della motivazione (pagine 8-9 dell'indicata sentenza)
che viene così trascritto nell'atto di appello (…vanno a questo punto prese in esame le domande svolte in via riconvenzionale dalla VE ed aventi ad oggetto la richiesta di estendersi la divisione all'intero immobile di
44 contrada Contrasto, con conseguente richiesta di rendiconto e fruttificazioni. Ebbene, le domande in questione sono inammissibili: e invero, osserva il Tribunale che osta all'accoglimento delle stesse il rilievo, preliminare ed assorbente,
della mancata dimostrazione della effettiva titolarità in capo alle parti della quota in questione. E infatti, è appena il caso di osservare come né l'attore né i convenuti abbiano depositato in giudizio, all'esito della scadenza dei termini istruttori, alcun documento (titoli di proprietà, documentazione ipotecaria, certificazione notarile ex art. 567 c.p.c.)
attestante la titolarità della quota oggetto di domanda divisoria in capo al de cuius . Sono state infatti A_
prodotte esclusivamente le denunzie di successione unitamente alle planimetrie visure catastali, che com'è noto non consentono di accertare l'aspetto inerente alla titolarità dei beni).
sostiene che, sul punto, la motivazione della sentenza n. 290/2014 è E_
contraddittoria ed erronea, in quanto il Tribunale nisseno era stato chiamato a decidere sulla domanda di divisione ereditaria proposta da e sull'estensione di detta domanda ad AR
altro bene, facente parte dello stesso asse ereditario, proposta da;
che il Tribunale E_
ha esaminato nel merito la prima domanda e, dopo averla ritenuta ammissibile, ha dichiarato che la divisione ereditaria era stata operata e ha dichiarato cessata la materia del contendere;
che passando all'esame della estensione della stessa domanda (già decisa), anche ad un altro bene, non indicato nella domanda proposta da , ha ritenuto detta domanda AR
inammissibile sul presupposto che non erano stati prodotti i documenti probatori relativi alla proprietà del bene caduto in successione e del quale si chiedeva l'inclusione nel proposito giudizio divisorio;
che la contraddittorietà della motivazione emerge per tabulas in quanto la documentazione prodotta a corredo della prima domanda era la stessa documentazione prodotta anche dalla VE
corredo della seconda domanda;
che sia per l'una che per l'altra domanda erano state prodotte la documentazione catastale la denuncia di successione e le planimetrie dei beni caduti in successione;
che il tribunale non poteva pertanto ritenere ammissibile la prima domanda inammissibile la seconda stante l'identità dei presupposti giuridici della causa petendi e parzialmente anche del petitum; che il tribunale non poteva ritenere ammissibile solo la prima domanda e non anche quella riconvenzionale;
che doveva ritenerle ambedue ammissibili;
che tale insanabile contrasto rende nulla la sentenza nella
45 parte in cui non dichiara ammissibile la domanda di estensione della divisione anche ad altri beni facenti parte dello stesso identico asse ereditario.
Il motivo è infondato.
Come correttamente osservato dalla difesa di , nella sua comparsa di AR
costituzione e risposta con appello incidentale condizionato, depositato in data 8.1.2015, il giudice di primo grado, senza esaminare nel merito la domanda principale di divisione proposta da
, si è limitato ad accertare la validità ed efficacia dell'accordo intervenuto tra le parti AR
del giudizio di cui alla scrittura privata prodotta sub doc. n. 3 del fascicolo del procedimento n.
179/03 R.G., rilevando che, a fronte di detto accordo, non poteva che essere dichiarata cessata la materia del contendere tra tutte le parti in causa.
Osserva il Collegio che la declaratoria di cessazione della materia del contendere è una pronunzia processuale di sopravvenuta carenza di interesse, inidonea a formare il giudicato sostanziale, ma solo processuale, limitandosi tale efficacia di giudicato, appunto, al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (Cass., sez. un., 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. 3
marzo 2006, n. 4714).
La declaratoria di cessazione della materia del contendere è una pronuncia processuale di sopravvenuta carenza di interesse, idonea ad acquisire efficacia di giudicato limitatamente a tale aspetto, ma non a formare il giudicato sostanziale, sicché avverso la stessa è inammissibile l'istanza di regolamento di competenza, essendo priva di rilevanza ogni questione inerente alla determinazione del giudice competente a provvedere sulla domanda (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18530 del
21/09/2016 Rv. 642125 - 01).
Nella specie, il Tribunale di Caltanissetta si è limitato a verificare l'esistenza di un accordo divisorio accettato da tutte le parti in causa e la non necessità di una pronuncia nel merito, per il venire meno dell'interesse delle parti alla definizione del giudizio su determinati aspetti che erano l'oggetto del pregresso accordo divisorio.
46 Tuttavia, la domanda riconvenzionale proposta da , riguardante la sorte di una E_
quota di ½ di un cespite che non rientrava nell'accordo divisionale tra le parti (quello stesso accordo che giustificava l'indicata pronuncia, in rito, di cessazione della materia del contendere), necessitava di esame nel merito, previa prova di tutti gli elementi necessari a supportare la domanda.
Invero la titolarità di detta quota pari a ½ del descritto fabbricato era stata contestata da
, nella sua memoria ex art. 183 c.p.c., sostenendosi che mentre la quota di AR
½ che formava oggetto degli accordi divisionali era di proprietà del de cuius Per_2
, l'altra quota di ½ dello stesso fabbricato, di contro, era di proprietà esclusiva di
[...]
, per essere stato il fabbricato costruito per la metà da quest'ultimo. AR
Corretta o meno che fosse una tale prospettazione di , la sua confutazione AR
avrebbe richiesto un'attività di allegazione e prova da parte di che non vi E_
è stata, come bene ritenuto dal Tribunale, in quanto risultavano depositate agli atti di causa solamente le denunzie di successione, unitamente alle planimetrie visure catastali, che com'è noto non consentono di accertare l'aspetto inerente alla titolarità dei beni.
In conclusione, la motivazione della sentenza impugnata non è, sul punto oggetto di appello,
insanabilmente contraddittoria e nulla, diversamente da quanto affermato dalla difesa di E_
.
[...]
La pronuncia di cessazione della materia del contendere, in quanto pronunzia di natura processuale, non comportava che il Tribunale di Caltanissetta, una volta affermata tale cessazione per l'esistenza di un accordo divisionale stragiudiziale raggiunto tra le parti sulla sorte di una quota pari a ½ del fabbricato descritto nella domanda, fosse tenuto ad affermare che non esisteva più contrasto tra le parti sulla titolarità dell'altra quota pari a ½ dello stesso edificio: infatti occorreva tenere conto delle difese svolte dall'attore AR
(il quale rivendicava la proprietà esclusiva di detta quota), incompatibili con l'affermazione
47 della VE che pure detta quota rientrasse nel compendio ereditario E_
da dividere.
Quindi la titolarità di detta quota del fabbricato in capo al de cuius doveva essere dimostrata dalla VE , mediante produzione di idonea documentazione, da depositare E_
nei termini di preclusione indicati dall'art. 184 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis);
le sole denunzie di successione, unitamente alle planimetrie visure catastali in atti, non consentono di accertare l'aspetto inerente alla titolarità dei beni.
L'infondatezza dell'appello principale proposto da avverso la sentenza 290/14 E_
del Tribunale di Caltanissetta implica che la Corte non sia tenuta ad esaminare il motivo di appello incidentale condizionato proposto da avverso la medesima sentenza, AR
che quindi merita di essere interamente confermata.
§§§
I MOTIVI DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA NON DEFINITIVA N. 295/2016,
PUBBLICATA IL 9 GIUGNO 2016 (causa di appello iscritta al n. 643/2016 R.G.).
La sentenza non definitiva n. 295/2016 del Tribunale di Caltanissetta, pubblicata in data
9.6.2016, è stata appellata da per i seguenti motivi. E_
Con il primo motivo deduce che la sentenza n. 295/2016 del Tribunale di Caltanissetta, in composizione collegiale, resa in data 19/2-9/6/2016 è affetta di nullità assoluta per difetto di legittima costituzione del Giudice e ciò in ragione del fatto che il giudice istruttore della causa iscritta al n. 1019/2002 R.G., dott. Gaetano Sole, dinanzi al quale le parti avevano precisato le conclusioni all'udienza del 23/11/2015, e che aveva trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., nel periodo intercorrente tra la data di deliberazione della sentenza (19.2.2016) e la data di pubblicazione della sentenza (9.6.2016), è stato trasferito ad altro ufficio giudiziario.
Lamenta, altresì, che lo stesso Tribunale di Caltanissetta, in composizione collegiale,
composto dal dott. Gaetano Sole, con ordinanza deliberata in pari data 19/02/2016 abbia, nel
48 rimettere la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, disposto la sostituzione del giudice istruttore, nominandone uno nuovo in luogo dello stesso dott. Sole, precisamente individuandolo nella persona del dott. Calogero D. Cammarata, Presidente del collegio che in data 19/02/2016 ha deliberato in camera di conIGlio la sentenza n. 295/2016, poi pubblicata in data 9.6.2016.
Il primo motivo è infondato.
Dalla lettura degli atti processuali risulta che all'udienza del 23 novembre 2015 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni dinanzi al giudice istruttore della causa,
dott. Gaetano Sole, e quest'ultimo ha posto la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
Sempre dalla lettura degli atti processuali risulta che la sentenza n. 295/2016 è stata deliberata dal Tribunale di Caltanissetta, in composizione collegiale (Presidente dott. Calogero D.
Cammarata, componenti dott. Gregorio Balsamo e dott. Gaetano Sole, quest'ultimo indicato nella stessa sentenza quale relatore ed estensore), nella camera di conIGlio del 19 febbraio
2016. La sentenza è stata poi pubblicata in data 9 giugno 2016.
Con riferimento alla doglianza che il giudice istruttore dott. Gaetano Sole, che risulta relatore ed estensore della suindicata sentenza non definitiva n. 295/2016, è stato trasferito ad altro ufficio nel periodo intercorrente tra la deliberazione e la pubblicazione della sentenza, va ricordato che la Suprema Corte (Cass. n. 12324 del 2001, Rv. 549541-01) ha chiarito che il momento della pronuncia della sentenza - momento nel quale il magistrato deve essere legittimamente preposto all'ufficio per potere adottare un provvedimento giuridicamente esistente - va identificato con quello della deliberazione della decisione, mentre le successive fasi dell'"iter" formativo dell'atto,
e cioè la stesura della motivazione, la sua sottoscrizione e la conseguente pubblicazione, non incidono sulla sostanza della pronuncia, sicché, ai fini dell'esistenza, validità ed efficacia di quest'ultima, è
irrilevante che, dopo la decisione, il giudice singolo o uno dei componenti di un organo collegiale,
per circostanze sopravvenute, come il trasferimento, il collocamento fuori ruolo o a riposo, o la
49 mancata riconferma nell'incarico di giudice onorario, sia cessato dalle funzioni presso l'ufficio investito della controversia.
La Corte non ha ragioni per discostarsi da un tale indirizzo della giurisprudenza di legittimità
che è ampiamente consolidato e quindi non ravvisa il dedotto vizio di nullità della sentenza ex art. 161 c.p.c..
Parimenti infondata è la doglianza concernente il fatto che lo stesso Tribunale collegiale, in data 19 febbraio 2016, abbia deliberato in camera di conIGlio la sostituzione del giudice istruttore dott. Sole con il dott. Cammarata, in vista della futura programmata prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruttoria, in ragione della contestuale deliberazione concernente la sentenza non definitiva.
Sembra evidente che l'ordinanza che dispone la sostituzione del giudice istruttore per la futura prosecuzione del giudizio non può incidere sulla validità della sentenza non definitiva deliberata nella stessa camera di conIGlio del 19 febbraio 2016 e, di contro, tale sostituzione risponde a criteri di razionale programmazione del lavoro giudiziario, essendo peraltro altamente plausibile che, alla stessa data della deliberazione della sentenza non definitiva, fosse già
noto al collegio deliberante il futuro trasferimento ad altro ufficio giudiziario del giudice istruttore dott. Sole.
, con il secondo motivo di appello, deduce la nullità assoluta ed insanabile E_
della impugnata sentenza n. 295/2016 “per avere la stessa deciso la controversia fondando la relativa motivazione su un asserito documento irritualmente introdotto fra gli atti del procedimento sul quale non si era mai formato il contraddittorio”.
L'appellante riporta il seguente passaggio della motivazione: “Ebbene, va anzitutto rilevato che
in relazione agli esiti della consulenza contabile di parte a firma del Rag. depositata Persona_6
unitamente alle note d'udienza del 23.3.2006, la quale prende in esame la documentazione fiscale e
contabile in atti (non vi è dunque alcuna inammissibilità sotto il profilo istruttorio), parte VE
non ha mosso alcuna specifica contestazione, se non meramente di stile, omettendo qualsiasi
50 confutazione circa la correttezza delle cifre ivi riportate. Né parte VE ha chiarito l'eventuale
esistenza di entrate ulteriori rispetto a quelle indicate nelle dichiarazioni fiscali (ad esempio provinti
conseguenti alla vendita di beni)- Può dunque, del tutto legittimamente, prendersi spunto da tale
relazione al fine di ricostruire la situazione patrimoniale della VE nel periodo în rilievo (cfr.
art. 115 c.p.c.)”.
Sostiene che all'udienza del 23/03/2006 il difensore dell'attore depositava delle deduzioni scritte da far parte integrante del verbale di causa e con tale atto chiedeva di potere depositare una non meglio specificata relazione di un non meglio specificato consulente di parte;
che tale relazione, in realtà,
non è mai stata nella disponibilità del difensore dell'odierna appellante sia perché il Giudice Istruttore
non ebbe ad emettere alcun provvedimento di autorizzazione alla produzione della non meglio specificata relazione di parte e sia perché l'odierna appellante ebbe immediatamente ad opporsi alla produzione delle note, eccependo la inammissibilità della produzione stessa stante l'avvenuta scadenza del termine di cui all'art. 184 c.p.c. (allora vigente); che le note stesse risultano prive di sottoscrizione così come risulta priva di firma la relazione, che si dice essere stata redatta dal rag.
; che il Tribunale di Caltanissetta, di conseguenza, ha posto a fondamento della sua Persona_6
decisione un documento non prodotto, ma che invece l'attore aveva chiesto di potere produrre, senza che il Giudice avesse mai provveduto su tale richiesta con l'inscindibile conseguenza che il detto documento è stato illegittimamente introdotto nel procedimento;
che è cosa ben diversa chiedere di essere autorizzato a produrre un documento dalla produzione stessa;
che nei precedenti atti difensivi
(atto di citazione e memorie ex art. 183 e 184 c.p.c.) parte attorea aveva precisato di produrre determinati documenti, e li aveva elenca numericamente, mentre con le note del 23 marzo 2006
chiede di potere produrre la relazione di parte;
che non è possibile produrre un documento, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 184 c.p.c., senza la preventiva riammissione in termine ex art. 184 bis c.p.c., che nella fattispecie in esame non vi è mai stata;
che non è pensabile che una complessa relazione, costituita da ben tre volumi con allegata una quantità elevata di copie di documenti, potesse costituire parte integrante di un verbale di udienza che, a sensi dell'art. 127 c.p.c..
51 deve solamente contenere la descrizione delle attività svolte e delle rilevazioni fatte;
che erra quindi il Tribunale quando scrive che la corposa relazione fu depositata con le note del 23/3/2006 in quanto tale materiale produzione non si è mai verificata ed erra ancora quando non verifica che nel verbale di udienza non vi è traccia alcuna di detta asserita produzione come anche non vi è traccia nemmeno nell'indice del fascicolo dell'attore.
L'appellante aggiunge che è del tutto arbitrario affermare che la difesa di non ha E_
mosso alcuna specifica contestazione né ha dato prove contrarie giacché nulla poteva dire fino a tanto che il Giudice non avesse ritenuto ammissibile detto documento, previa riammissione dell'attore in termine, e avesse disposto l'acquisizione del documento consentendo così a parte avversa di potere prendere visione del documento stesso;
che è stato violato l'art. 184 bis c.p.c. che consente solo al
Giudice di potere riammettere in termine la parte che sia incorso in decadenza con l'inscindibile conseguenza che la pretesa relazione di consulenza di parte poteva trovare ingresso nel procedimento solo dopo un adeguato provvedimento di ammissione del Giudice;
che detto documento non può
trovare ingresso e va espunto dagli atti processuali per essere stato illegittimamente introdotto nel procedimento, in quanto, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 184 c.p.c. (vigente all'epoca)
non potevano più essere prodotte (o depositate) deduzioni scritte, né, tanto meno, poteva essere prodotto alcun nuovo documento sul quale peraltro non si è assolutamente formato il relativo contraddittorio;
che, avendo il Tribunale formato il suo convincimento esclusivamente su un documento non legittimamente prodotto, la relativa sentenza è affetta da nullità assoluta ed insanabile;
che è del tutto immotivata l'asserzione del Tribunale quando dice che detto documento non sarebbe inammissibile, sotto il profilo istruttorio, in quanto è relativo alla valutazione delle denunzie dei redditi di;
che si tratta di una semplice asserzione che non può E_
trovare alcun conforto giuridico stante che non può porsi a fondamento di una decisione un documento privo di qualsiasi autenticità e che, in ogni caso, non è stato sottoposto al legittimo contraddittorio delle parti e sulla cui ammissibilità e produzione il giudice deIGnato non ha mai emesso alcun provvedimento né alcun autorizzazione alla relativa produzione;
che il Tribunale,
52 ponendo a fondamento della sua decisione un documento la cui produzione non era stata autorizzata,
ha errato a motivare nei seguenti termini: “a questo punto sulla scorta di tale ricostruzione non può
che ritenersi che la VE non sia stata in grado di effettuare î pagamenti di tutti gli atti di
acquisto in questione”.
Il motivo è infondato.
L'esame del voluminoso faldone cartaceo del giudizio di primo grado evidenzia, che nel verbale di udienza del 23 marzo 2006 (foliazione 374- 387 fascicolo cartaceo), è scritto che
“l'avv. Lupo deposita deduzioni scritte da far parte integrante del presente verbale”. In allegato allo stesso verbale di udienza (redatto a mano) vi sono tre fogli dattiloscritti (foliazione 382,383,
384) di deduzioni dell'avv. Michele Lupo per , laddove lo stesso difensore AR
espone che, esaminata la documentazione prodotta da , ha chiesto ad un proprio E_
consulente di parte, Rag. , una verifica della stessa con riferimento alle domande Persona_6
avanzate nel procedimento, indicando compiutamente i quesiti a cui ha dato risposta il detto rag. . Alla fine di tali deduzioni a verbale il difensore di dichiara “A Per_6 AR
tali quesiti il consulente di parte ha risposto con la relazione che si chiede di depositare”.
Al contempo, nel fascicolo di parte , si rinviene una “Perizia Contabile”, AR
correttamente qualificabile come consulenza tecnica di parte riferita al Rag. , con Persona_6
due allegati (documenti XXXI, XXXIA, XXXIB, che sono IGlati, con IGla illegibile, nelle prime pagine.
Nella comparsa conclusionale datata 21.1.2016 (nel fascicolo cartaceo, foliazione 114-131) il difensore di richiama le note depositate all'udienza del 23 marzo 2006 con AR
allegata la relazione a firma del Rag. e si sofferma ampiamente (cfr. pagine 8-17 Persona_6
della comparsa conclusionale) su una serie di dati tecnici e contabili che fanno espresso richiamo al contenuto della relazione del consulente tecnico di parte, Rag. . Persona_6
Il difensore di , nella sua memoria di replica datata 10 febbraio 2016 (cfr. E_
foliazione 132-135 nel fascicolo cartaceo di primo grado), alla pagina 3, afferma: “… fallita
53 la prova testimoniale l'attore tenta, ora con un ragionamento mai rappresentato nel corso del
giudizio, e quindi costituente domanda nuova, che l'odierna concludente non avrebbe avuto i mezzi
economici per provvedere a tali pagamenti. E per cercare di investire di credibilità il suo assunto
pone in essere tutto un ragionamento, di ordine strettamente contabile, sul quale non si è mai formato
il contraddittorio e che viene per la prima volta rappresentato con la comparsa conclusionale”.
La Corte rileva che, alla stregua del complessivo comportamento tenuto dalle parti,
segnatamente in occasione del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, successive alla avvenuta rimessione della causa in decisione in data 23.11.2015 da parte del giudice istruttore, la difesa di non ha specificamente contestato, E_
trattandosi della prima difesa utile, l'avvenuto deposito della consulenza tecnica di parte a firma Rag. (cfr. la memoria di replicata datata 10.2.2016, foliazione 132-135 nel Persona_6
fascicolo cartaceo di primo grado), laddove la comparsa conclusionale di parte avversaria ampiamente illustrava valutazioni contabili riferite proprio a tale consulenza tecnica di parte.
Può così ritenersi che le parti abbiano tenuto un comportamento processuale concludente e tale da fare ritenere che effettivamente la detta consulenza tecnica di parte a firma Rag. Per_6
fosse stata depositata dalla difesa di , in occasione dell'udienza del 23 marzo AR
2006, seppure in effetti non vi è prova, dalla lettura del detto verbale di udienza, che il giudice istruttore abbia espressamente autorizzato tale deposito, avendo egli taciuto al riguardo,
pur avendo consentito al difensore di di verbalizzare nel senso che lo stesso AR
difensore depositava deduzioni scritte in allegato al verbale che facevano riferimento al deposito contestuale di una relazione a firma Rag. (nel verbale di udienza di legge: Per_6
l'avv. Lupo deposita deduzioni scritte da far parte integrante del presente verbale) e non che l'avv. Lupo chiedeva di essere autorizzato a depositare.
La Corte, in ogni caso, ritiene di evidenziare che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “La consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione
difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, sicché la sua produzione, in
54 quanto sottratta al divieto di cui all'art. 345 cod. proc. civ., è ammissibile anche in appello” (Sez. U,
Sentenza n. 13902 del 03/06/2013 Rv. 626469 - 01). Si tratta di un orientamento affermato dalle
Sezioni Unite e ribadito successivamente dalle Sezioni semplici (cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n.
20347 del 24/08/2017 Rv. 645101 – 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 1614 del 19/01/2022 Rv. 663635 - 01)
e dal quale non vi è motivo di discostarsi.
Alla stregua delle superiori considerazioni non risulta errata la decisione del Tribunale di
Caltanissetta di valorizzare e porre a base della propria decisione anche quegli elementi che emergevano dalla detta consulenza tecnica di parte del Rag. , in quanto, alla Persona_6
stregua del comportamento processuale tenuto dalle parti, appariva per facta concludentia
acquisita al fascicolo processuale, tanto è vero che i suoi dati erano stati richiamati nella comparsa conclusionale della difesa di senza essere specificamente confutati AR
dalla controparte nella successiva memoria di replica del difensore di . E_
Ciò dimostra che sulla relazione di consulenza tecnica di parte in questione si era sviluppato il contraddittorio o, quantomeno, vi erano le condizioni perché il contraddittorio potesse svilupparsi, non trattandosi, in ogni caso, di un documento nuovo ed inutilizzabile perché
depositato oltre i termini di preclusione dell'art. 184 c.p.c. (nel testo applicabile ratione
temporis).
Il terzo motivo di appello è così articolato: <Ancora, in linea preliminare, va rilevato che la
sentenza che si impugna non è stata emessa nei confronti di tutti gli eredi, nonostante gli stessi fossero
stati convenuti in giudizio Decisivo è al riguardo la circostanza che l'attore ha chiesto di procedersi,
nei confronti di tutti gli credi, alla divisione dell'intera massa ereditaria paterna (art. 784 cpc) - La
omessa pronunzia della sentenza nei confronti di tutti gli eredi, litisconsorti necessari, comporta la
nullità della sentenza stessa che resta inutiliter data. Consegue che, a sensi dell'art. 161 c.p.c., va
dichiarata la nullità della sentenza con conseguente necessità di rimettere il giudizio avanti il primo
Giudice>>.
55 Il motivo, di oscura interpretazione in quanto non esplicita quale tipo di errore conterrebbe la sentenza impugnata e quali litisconsorti necessari sarebbero stati pretermessi, in ogni caso
è infondato.
Sebbene la sentenza appellata n. 295/2016 indichi, nella sua veste grafica, che essa è
pronunciata nella causa iscritta al n. 1019/2002 Ruolo Generale degli Affari Civili contenziosi vertente tra (attore) e (VE), la chiara indicazione del AR E_
numero di iscrizione della causa prova leva ogni dubbio che si tratta di una sentenza non definitiva pronunciata nel giudizio iniziato nel 2002 ed iscritto al n. 1019/2002 RGAC.
Tale giudizio, come emerge dalla lettura degli atti del fascicolo processuale, è stato promosso da con atto di citazione ritualmente notificato il 20.08.2002 e lo stesso ha AR
convenuto in giudizio i propri germani instando affinché venisse dichiarata la simulazione degli atti di compravendita specificamente menzionati in citazione, costituendo gli stessi altrettante donazioni indirette;
e quindi, per l'effetto, la VE fosse dichiarata tenuta alla E_
collazione dei beni ex art. 737 c.c.. Così determinato l'asse ereditario, l'attore chiedeva che gli venisse assegnata la quota a lui spettante, provvedendosi alla riduzione delle disposizioni lesive della legittima, con condanna della VE alla restituzione dei frutti oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva in giudizio , la quale contestava la fondatezza delle domande attoree in E_
ordine alla natura simulata degli atti di compravendita dedotti da controparte, facendo tuttavia prontezza di riconoscere i diritti ereditari dell'attore in relazione alla quota di riserva dello stesso,
evidenziando peraltro: a) che i crediti descritti ai nn.
1-7 dell'atto di citazione erano stati già incassati e suddivisi tra gli eredi;
b) che i mezzi agricoli ivi descritti si appartenevano a lei per averli acquistati,
pagati e fatturati;
c) che la quota dell'azienda del de cuius (pari al 51%) era stata anch'essa regolarmente pagata dalla RE s.r.l. per la somma di £ 200.000.000, regolarmente iscritta in bilancio;
d) che, in relazione alla successione, in data 6.3.2001 veniva stipulato tra tutti i germani
(eccezion fatta per l'attore) un atto di integrazione di legittima, con il quale venivano riconosciuti i diritti degli altri legittimari.
56 Rimanevano contumaci gli altri convenuti , e Persona_1 Controparte_5 CP_6
.
[...]
E' quindi frutto di un evidente errore materiale, emendabile con il procedimento ex artt. 287
e ss. c.p.c. e che non determina alcuna nullità della sentenza, il fatto che la sentenza del
Tribunale di Caltanissetta n. 295/2016 non indichi nella sua intestazione tutte le parti che pur sono state ritualmente citate in giudizio e, quindi, oltre a (attore) e AR
(VE costituita), gli altri convenuti , E_ Persona_1 CP_5
e .
[...] Controparte_6
Con il quarto motivo di appello impugna la sentenza non definitiva n. E_
295/2016 lamentando che il Tribunale di Caltanissetta Tribunale ha errato a ritenere che
, in quanto legittimario estromesso, sia da considerare per specifici fini “terzo” AR
e che nei suoi confronti, di conseguenza, non si applichi la previsione di cui all'art. 2729 c.c., che non consente il ricorso alle presunzioni semplici nei casi nei quali non è consentita la prova testimoniale.
L'appellante afferma che il giudice di primo grado non ha tenuto in conto alcuno la circostanza che non poteva ritenersi un semplice legittimario pretermesso, che agiva come terzo, AR
trattandosi, invece, di un semplice erede, che aveva accettato l'eredità ed aveva anche proceduto ad uno stralcio divisionale dell'eredità.
Sostiene che aveva già accettato una quota della eredità del de cuius e precisamente AR
la quota che a quest'ultimo era pervenuta per successione al figlio MO e tale A_
eredità era stata oggetto della sentenza pronunziata in data 6-7/6/2014 (con lo stesso relatore) e con la quale il Tribunale aveva dichiarato che tutti gli eredi avevano contrattualmente proceduto alla divisione dell'asse ereditario del MO , ivi compresa la quota di eredità A_
spettante a e che fa parte dell'asse ereditario dello stesso. Controparte_3
Afferma che tutti i germani di hanno proceduto, alla divisione della quota a Controparte_3
quest'ultimo spettante sull'asse ereditario del figlio MO;
che, di A_
57 conseguenza, , erede puro e semplice di , non può essere ritenuto AR Controparte_3
terzo ma bensì erede e, quindi nei suoi confronti opera la previsione di cui all'art. 2729 c.c.; che da ciò deriva la nullità assoluta e comunque la integrale illegittimità della impugnata sentenza che ha deciso sulla scorta di una presunzione che non poteva trovare ingresso nella fattispecie in esame.
Anche il quarto motivo è infondato.
La Corte osserva che l'attore ha agito nel giudizio iscritto al n. 1019/2002 AR
R.G. nei confronti della sorella (e comunque ha citato in giudizio anche tutti E_
gli altri suoi fratelli e sorelle) rappresentando: a) che il 18.9.2000 era deceduto , Controparte_3
padre delle odierne parti in causa, il quale con testamento pubblico istituiva erede universale la figlia
; b) che precedentemente (il 2.12.1996) era deceduta madre E_ Persona_3
dell'attore, nonché coniuge di;
c) che alla morte di l'asse Controparte_3 Controparte_3
ereditario si componeva di numerosi beni mobili e immobili, crediti, nonché di quote societarie,
specificamente descritti in citazione, alcuni dei quali indicati nella denunzia di successione, ed altri ivi non indicati;
d) che la VE avrebbe, invero, acquistato una serie cospicua E_
di beni che sarebbero stati pagati con denaro del de cuius e che inoltre la RE s.r.l., società il cui
95% delle quote è di proprietà della VE, avrebbe acquistato la proprietà dell'azienda paterna;
e) che la disposizione testamentaria di cui sopra avrebbe leso la quota di legittima dell'attore,
totalmente pretermesso, e che inoltre i predetti atti di acquisto (sia quelli stipulati in proprio dalla
VE che quelli stipulati nella qualità di rappresentante e socio della RE s.r.l.)
dissimulerebbero altrettante donazioni indirette a vantaggio della VE. Sulla base di tali premesse, in fatto, l'attore instava affinché venisse dichiarata la simulazione degli atti di compravendita specificamente menzionati in citazione, costituendo gli stessi altrettante donazioni indirette;
e quindi, per l'effetto, la VE fosse dichiarata tenuta alla collazione E_
dei beni ex art. 737 c.c. Così determinato l'asse ereditario, l'attore chiedeva che gli venisse assegnata la quota a lui spettante, provvedendosi alla riduzione delle disposizioni lesive della legittima, con condanna della VE alla restituzione dei frutti oltre interessi e rivalutazione.
58 Una volta accertato il “petitum” e la “causa petendi” nella causa iscritta al n. 1019/2002
R.G., la Corte ritiene di non discostarsi dall'arresto della Suprema Corte, secondo cui il legittimario totalmente pretermesso che impugna per simulazione un atto compiuto dal "de cuius",
a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, agisce, sia nella successione testamentaria che in quella "ab intestato", in qualità di terzo e non in veste di erede, acquisendo quest'ultima qualità solo in conseguenza del positivo esercizio dell'azione di riduzione, sicché, come tale, non è tenuto alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario;
né vi è tenuto quando agisca per far valere una simulazione assoluta od anche relativa, ma finalizzata a far accertare la nullità del negozio dissimulato, in quanto, in queste ipotesi, l'accertamento della realtà effettiva consente al legittimario di recuperare alla massa ereditaria i beni donati, mai usciti dal patrimonio del defunto (Sez. 2 - , Sentenza n. 30079 del 19/11/2019 Rv. 656200 - 01).
Si tratta di un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 28632
del 2011 Rv. 620793 – 01; Cass. n. 4400 del 2011 Rv. 616717 – 01; Cass. n. 16635 del 2013 Rv.
627105 – 01) e l'appellante non offre a questa Corte validi argomenti per E_
potersene discostare.
Alla luce dei superiori arresti della Suprema Corte è evidente che le doglianze di E_
sono infondate, tenuto conto che l'oggetto della causa iscritta al n. 1019/2002 R.G. è
[...]
chiaro e che la causa è volta alla tutela del diritto alla quota di legittima del legittimario
, in quanto totalmente pretermesso in sede testamentaria dal de cuius AR CP_3
(padre di ), che ha istituito sua unica erede .
[...] AR E_
Risulta ininfluente, al fine di supportare il quarto motivo, l'ulteriore argomentazione secondo la quale, avendo dichiarato di accettare il progetto divisionale relativo ai beni AR
provenienti dalla successione di (madre) e (fratello), entrambi Persona_3 A_
deceduti prima del de cuius (padre), lo stesso diverrebbe Controparte_3 AR
erede puro e semplice.
59 Infatti, sul punto, la Suprema Corte, con argomentazioni che questo Collegio non ha ragioni di disattendere, ha chiarito che “Il legittimario totalmente pretermesso, proprio perché escluso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell'apertura della successione, ovvero per il solo fatto della morte del "de cuius", la qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti, potendo conseguire i suoi diritti solo dopo l'utile esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, e quindi dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario” (Sez. 2 - , Ordinanza n.
2914 del 07/02/2020 Rv. 657093 - 03).
La sentenza di prime cure, quindi, correttamente ha giudicato che , in qualità AR
di legittimario, deve essere considerato terzo rispetto alla simulazione ed ammesso a provare la stessa senza i rigorosi limiti indicati dall'art. 1417 cod. civ.
Con il quinto motivo di appello censura la sentenza appellata laddove essa E_
afferma che gli immobili acquistati da costituirebbero una donazione indiretta in E_
favore della figlia da parte del de cuius , con la conseguenza che detti Controparte_3
immobili dovrebbero fare parte dell'asse ereditario dello stesso de cuius, al fine di determinare la quota di spettanza dell'erede , che sarebbe stata lesa per la parte allo stesso riservata AR
quale erede legittimario.
Il Tribunale nisseno avrebbe errato a trarre argomenti di prova dai dati emergenti da una consulenza tecnica di parte irritualmente acquisita nonché a ritenere che il prezzo delle vendite sarebbe stato pagato da con il denaro del padre. Parimenti errata E_
risulterebbe, secondo l'appellante, l'affermazione dell'incapacità economica di E_
di effettuare i detti acquisti, alla quale il giudice di prime cure sarebbe giunto valutando,
in maniera errata, le dichiarazioni dei redditi della degli ultimi dieci anni. Inoltre, Pt_1
dall'esame del conto corrente del de cuius, non emergerebbero movimenti di denaro in uscita nelle date relative alle singole stipule. Non esisterebbero, in definitiva, elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, per poter sostenere che i relativi atti di acquisto costituivano donazioni indirette fatte dal defunto in favore della figlia . Controparte_3 E_
60 Anche il quinto motivo è infondato.
La Suprema Corte ha chiarito che la donazione indiretta è un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore e differisce dalla donazione simulata, in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito;
ne consegue che alla donazione indiretta non si applicano le limitazioni probatorie dettate dall'art. 1417 c.c. e che la prova dell'effettiva natura liberale della fattispecie negoziale può essere data anche a mezzo presunzioni, pur nel caso in cui non si alleghi a fondamento della pretesa la qualità di legittimario (Sez. 2 - , Ordinanza n. 19230 del
12/07/2024 (Rv. 671725 - 01).
Nella fattispecie, quanto alle ritenute donazioni indirette (cioè gli atti di acquisto dei beni specificamente descritti nell'atto di citazione depositato in data 27.8.2002, alla lettera G pagine
7-14, secondo quanto affermato al punto n. 2 del dispositivo della sentenza n. 295/2016), pur a volere prescindere dalle valutazioni espresse dal consulente tecnico di parte Rag. , Per_6
rimane il fatto obiettivo che, dai documenti prodotti nel giudizio di primo grado e,
segnatamente, dalle dichiarazioni dei redditi presentate dalla stessa , riferite al E_
periodo 31.12.1990- 31.12.1999, si evince come la stessa non avesse comprovate capacità
reddituali per potere procedere al pagamento degli importi dei corrispettivi degli acquisti degli immobili indicati al punto G) dell'atto di citazione introduttivo del giudizio iscritto al n. 1019/2002 RG.
Peraltro la maggior parte degli acquisti immobiliari riservavano al venditore Controparte_3
l'usufrutto vitalizio e l'acquisto della sola nuda proprietà a . E_
Lo stesso può dirsi per l'atto di cessione del 4 luglio 1997, per notaio , con il quale Per_7
la RE s.r.l. (di cui risultava socio unico) acquistava da E_ Controparte_3
l'azienda paterna, e che la sentenza n, 295/2016 ha dichiarati essere un atto simulato che in realtà dissimulava un negotium mixtum cun donatione (non sarebbe mai stato versato una
61 parte del prezzo totale dichiarato, pari a lire 323.900.000, esattamente l'importo di lire
200.000.000 che solo in apparenza sarebbe stato versato in contanti, peraltro in evidente violazione delle normative antiriciclaggio già all'epoca esistenti).
Trascurando l'anomalia del pagamento in contanti della somma di lire 200.000.000, è fortemente dubbio che la stessa , come persona fisica o come socia di maggioranza della E_
RE s.r.l., avesse la capacità finanziaria di fronteggiare pagamenti così ingenti a fronte di dichiarazioni dei redditi comprovanti redditi modesti.
Seguendo l'iter argomentativo del giudice di primo grado, che è coerente e logico e fondato sulla analisi della documentazione versata in atti riferita alla situazione patrimoniale e reddituale di e della RE s.r.l., si può sicuramente concludere, sulla E_
scorta degli scrutinati elementi indiziari che risultano gravi, precisi e concordanti, che
è stata beneficiaria di una serie di donazioni indirette da parte del de cuius E_
(padre), come reso chiaro dal punto 2 del dispositivo della sentenza Controparte_3
295/2016 mentre la RE s.r.l. (di cui era socio unico) è stata beneficiaria E_
di un “negotium mixtum cum donatione”.
La donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione,
sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché
l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio. (Cass. n.
9379 del 21/05/2020).
Nel cosiddetto "negotium mixtun cum donatione", la causa del contratto ha natura onerosa, ma il negozio commutativo stipulato dai contraenti ha la finalità di raggiungere, per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello dei contraenti che riceve la prestazione di maggior valore, con ciò realizzando il negozio posto in essere una fattispecie di donazione indiretta. Ne consegue che la compravendita ad un prezzo inferiore a quello
62 effettivo non integra, di per sé stessa, un "negotium mixtum cum donatione", essendo, all'uopo, altresì
necessario non solo la sussistenza di una sproporzione tra prestazioni, ma anche la IGnificativa entità
di tale sproporzione, oltre alla indispensabile consapevolezza, da parte dell'alienante,
dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, funzionale all'arricchimento di controparte acquirente della differenza tra il valore reale del bene e la minore entità del corrispettivo ricevuto. Incombe poi alla parte che intenda far valere in giudizio la simulazione relativa nella quale si traduce il "negotium mixtum cum donatione" l'onere di provare sia la sussistenza di una sproporzione di IGnificativa entità tra le prestazioni, sia la consapevolezza di essa e la sua volontaria accettazione da parte dell'alienante in quanto indotto al trasferimento del bene a tali condizioni dall' "animus donandi" nei confronti dell'acquirente (Sez. 2, Sentenza n. 19601 del
29/09/2004 Rv. 577442 - 01).
La difesa dell'attore prospetta che gli acquisti degli immobili e dell'azienda AR
sono avvenuti direttamente in favore della presunta donataria, che avrebbe assolto all'obbligo di pagamento del prezzo con denaro fornito da parte del genitore.
Atteso che la donazione indiretta resta un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore e differisce dal negozio simulato in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito, ne consegue che ad essa non si applicano i limiti alla prova testimoniale - in materia di contratti e simulazione - che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo.
Ne consegue, altresì, che la distinzione tra la donazione simulata e donazione indiretta non consente di estendere a quest'ultima le limitazioni probatorie dettate dall'art. 1417 c.c., e che la prova dell'effettiva natura liberale (in tutto o in parte), della fattispecie negoziale oggetto della domanda può essere data anche a mezzo presunzioni pur nel caso in cui non si alleghi a fondamento della pretesa la qualità di legittimario (cfr. Cass. n. 19400/2019 che ha confermato la sentenza gravata che
63 aveva ritenuto l'esistenza di donazioni indirette sulla base di prove presuntive;
nonché Cass. n.
6904/2022, Cass. n. 7872/2021, Cass. n. 1986/2016).
E' infine irrilevante, diversamente da quanto si prospetta col quinto motivo, l'ulteriore circostanza, evidenziata da , che nessuno degli altri germani abbia sollevato E_
doglianze, in quanto in questa sede di tratta unicamente di valutare se siano stati lesi i diritti del legittimario (figlio del de cuius ). AR Controparte_3
In conclusione, tutti i motivi di appello proposti da avverso la sentenza non E_
definitiva n. 295/2016 del Tribunale di Caltanissetta risultano infondati e la sentenza stessa va confermata.
§§§
I MOTIVI DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA NON DEFINITIVA N. 395/2019,
PUBBLICATA L' 11 LUGLIO 2019 (causa di appello iscritta al n. 287/2020 R.G.).
La sentenza non definitiva n. 395/2019 del Tribunale di Caltanissetta, pubblicata in data
11.7.2019, è stata appellata da per i seguenti motivi. E_
Con il primo motivo di appello , dopo avere premesso che, successivamente E_
alla pronuncia della sentenza n. 295/2016, è stata disposta dal Tribunale di Caltanissetta una
CT, con l'arch. , avverso la quale la difesa ha sollevato osservazioni, Persona_8
deduce:
- che i beni indicati con i numeri 11-14-15 nella relazione di CT CH. non erano di Per_8
proprietà del de cuius bensì dei premorti (figlio di Controparte_3 A_ CP_3
) e (moglie di ) con la conseguenza che l'asse
[...] Persona_3 Controparte_3
ereditario di risulta non corrispondente alla realtà; Controparte_3
- che il Tribunale di Caltanissetta, con la sentenza n. 395/2019, ha risposto alle doglianze di con la seguente motivazione: “si osserva, sul punto, che risulta infondata E_
l'eccezione di parte VE relativa al fatto che alcuni dei beni stimati dal c.t.u. (e descritti nei
lotti 11, 14 e 15 della relazione) siano appartenuti ai defunti e . A_ Persona_3
64 Detta circostanza non trova, infatti, riscontro nella documentazione del presente procedimento, né
risulta che la VE (gravata del relativo onere probatorio, ai sensi dell'art. 2697 c.c.) abbia
prodotto in copia gli atti del separato procedimento n. 179/2003 r.g., utili a verificare la fondatezza
della superiore eccezione”;
- che tale motivazione è erronea, in quanto non tiene conto che è attore nel AR
giudizio iscritto al n. 1019/2002 R.G. e, quindi, ex art. 2697 c.c. ha l'onere di dare la prova dell'effettiva consistenza dell'asse ereditario del de cuius ; Controparte_3
- che il Tribunale non ha tenuto conto che nel presente giudizio (come anche in quello separato iscritto al n. 179/03 R.G.) è stata emessa la sentenza n. 280/2014, con la quale è stata statuita la cessazione del contendere in ordine ai beni relitti da e fra i quali A_ Persona_3
erano inclusi quelli che oggi si vogliono comprendere nell'asse ereditario di;
A_
- che era sufficiente esaminare la sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 280/14, relativa ai procedimenti n. 1019/2002 R.G. e n. 179/2003 R.G., per verificare l'esattezza dell'eccezione sollevata da;
E_
- che in materia di successione testamentaria, il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore (sono richiamate dall'appellante Cass. Civ. 30/6/2011 n. 14473 e Cass. Civ. 14/10/2016 n. 20830);
- che non è chiaro il rilievo del Tribunale di Caltanissetta circa la pretesa produzione di copia del procedimento n. 179/2003 R.G., in quanto nel fascicolo di parte della VE, al numero
2, è stata allegata una scrittura redatta dal geom. e dall'ing. nella quale sono indicati CP_7 Per_4
i detti beni come facenti parte dell'asse ereditario di e;
A_ Persona_3
- che il documento rilevante per la decisione è stato depositato nel procedimento riunito iscritto al n. 179/2003 R.G.;
- che è utilizzabile tutto il materiale probatorio raccolto nei due giudizi già riuniti ex art. 274
c.p.c. (sono richiamate dall'appellante Cass. 15189/2001 e Cass. 9440/2012).
65 Il primo motivo di appello è infondato.
censura la sentenza n. 395/2019 per avere errato nell'indicare il valore complessivo E_
dell'asse ereditario avendovi ricompreso i beni ricadenti nei lotti 11, 14 e 15 della CT a suo dire appartenenti ai defunti e e non al de cuius . A_ Persona_3 Persona_11
La Corte rileva, anzitutto, che i beni ricadenti nei lotti 11, 14 e 15 della CT CH. Per_8
sono descritti come di seguito nella relazione del CT, depositata in prime cure in data
16.5.2018, di cui si trascrivono alcuni stralci.
Il lotto 11 è composto da due estensioni di terreno limitrofe ubicate nel Comune di OM (CL),
Contrada Monticelli. Comune di OM, Foglio 25 Immobile B (Estensione 1 p.lla 326) cespite
1 negozi simulati (Estensione 2 p.lle 511, 510, 259, 512) cespiti 7 ed 8 successione.
Il lotto 14 è un “lotto intercluso” ricompreso in una cortina di fabbricati, ubicato nel Comune di
OM (CL), Via Caltanissetta, attualmente coperto con una tettoia in lamiera zincata. Si riporta
di seguito la sintesi dei dati identificativi contenuti nel verbale del 03.11.2017 (Allegato 5). Lotto 14
Comune di OM Foglio 28 Immobile A (successione). -Cespite 3 successione Foglio 28,
particella 814, Seminativo di 3^, Estensione ha 00.01.32, Reddito Dominicale € 0,37, Reddito Agrario
€ 0,17.
Il lotto 15 è un appezzamento di terreno ricompreso tra strade pubbliche, aree edificate ed aree di
interesse pubblico, ubicato nel Comune di OM (CL), Via Caltanissetta, attualmente delimitato
da opere di livellamento, contenimento e recinzione. Si riporta di seguito la sintesi dei dati
identificativi contenuti nel verbale del 03.11.2017 (Allegato 5). Lotto 15, Comune di OM
Foglio 28 immobile B successione. -Cespite 1 successioneFoglio 28, particella 924, Seminativo di
3^, Estensione ha 00.01.70, Reddito Dominicale € 0,48, Reddito Agrario € 0,48; -Cespite 14
successioneFoglio 28, particella 1251, Seminativo di 3^, Estensione ha 00.04.42, Reddito
Dominicale € 1,26, Reddito Agrario € 0,57; -Cespite 25 successioneFoglio 28, particella 1812,
Incolto produttivo U, Estensione ha 00.00.95, Reddito Dominicale € 0,02, Reddito Agrario € 0,01.
66 La lettura dell'atto di citazione notificata da in data 20/08/2002 (causa poi AR
iscritta al n. 1019/2002 R.G. Tribunale di Caltanissetta) prova che i detti beni risultano elencati
(si vedano le pagine da 2 a 5 atto di citazione) tra quelli che, nella prospettazione dell'attore,
rientravano nell'asse ereditario del de cuius . Essi venivano elencati secondo Controparte_3
l'ordine riportato nella denunzia di successione ai numeri 7 e 8 (inclusi nel lotto 11 secondo il CT), 3 (incluso nel lotto 14 secondo il CT) e 1, 14, 25 (inclusi nel lotto 15 secondo il
CT).
ha poi elencato una serie di altri beni non denunziati in successioni, come AR
pure passività, e ha elencato quelli che erano, a suo avviso, gli atti dispositivi (in tutto 36)
posti in essere da in favore della figlia , e che avrebbero Controparte_3 E_
la natura di donazioni indirette (punto G atto di citazione dalla pagina 6 alla pagina14).
, nella sua comparsa di costituzione e risposta depositata in prime cure in E_
data 6.11.2002, non ha specificamente contestato che i beni immobili, elencati dall'attore come compresi nell'asse ereditario del de cuius , fossero AR Controparte_3
diversi da quanto peraltro risultava dalla relativa dichiarazione di successione (segnatamente che i beni che il CT comprende nell'asse ereditario di non fossero di Controparte_3
proprietà di quest'ultimo al momento della sua morte).
, attore, ha descritto, come suo onere ex art. 2697 c.c. la composizione AR
dell'asse ereditario del de cuius (seguendo la relativa denunzia di Controparte_3
successione) e non solo ha descritto i beni immobili a suo avviso compresi nell'asse ereditario del di lui padre ma anche le quote e gli altri beni mobili che risultavano dalla denunzia di successione che era stata presentata da . E_
Si noti, infatti, che è stata depositata dall'attore , come documento n. 5, la AR
fotocopia della dichiarazione di successione presentata il 17.3.2001 dalla VE E_
e nella quale è descritto l'asse ereditario di cui si discute, tra immobili, diritti reali
[...]
67 immobiliari, aziende, azioni, obbligazioni, quote societarie e altri cespiti, per attività totali pari a lire 1.474.310.880 e passività per lire 41.872.235.
La Suprema Corte ha chiarito che nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, e, a tal fine, può allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva (Sez. 2 - , Sentenza n. 18199 del 02/09/2020 Rv. 659096 - 01).
Nel regime processuale applicabile ratione temporis (nella specie il giudizio è iniziato in prime cure nel 2002), l'onere di specifica contestazione, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 167 cod. proc. civ., deve essere inteso nel senso che, qualora i fatti costitutivi del diritto azionato siano individuati dalla legge, il convenuto ha l'onere di contestarli specificamente e non, genericamente, con una clausola di stile, per evitare che gli stessi siano ritenuti incontestati;
solo in presenza di tale condizione, l'attore ha l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contradditorio (cfr. Cass. 10860/2011).
In assenza di specifica e tempestiva contestazione della VE sull'elenco E_
dei beni immobili compresi nell'asse ereditario del de cuius , si può Controparte_3
concludere che , attore nel giudizio iscritto al n. 1019/2002 R.G., ha assolto AR
l'onere della prova ex art. 2697 c.c. circa gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata.
Quanto alla doglianza in ordine alla mancata o errata valutazione da parte del giudice di prime cure della portata dell'indicata scrittura divisoria e della dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ordine al giudizio iscritto al n. 179/2003 R.G., va osservato
68 che la scrittura redatta dal geom. e dall'ing. (nella quale sono indicati i detti beni CP_7 Per_4
come facenti parte dell'asse ereditario di e ), non può valere, in A_ Persona_3
sé, a confutare le risultanze della dichiarazione di successione di (peraltro Controparte_3
presentata dalla stessa , come risulta dal documento n. 5 fascicolo attoreo in E_
prime cure e quindi avente valore di confessione stragiudiziale contra se) e non può elidere la portata della mancata specifica contestazione della VE, nella sua comparsa di costituzione e risposta ex art. 167 c.p.c., in ordine all'inserimento di tali immobili nell'asse ereditario del de cuius (come risulta peraltro anche dalla dichiarazione di Controparte_3
successione presentata da ). E_
Non è decisivo, al fine di confutare le superiori conclusioni, il fatto che la sentenza n.
290/14 del Tribunale di Caltanissetta, definendo la causa n. 179/03 RG (previa la sua separazione da quella iscritta al n. 1019/02 RG), abbia pronunciato la cessazione della materia del contendere rispetto al contenzioso insorto tra le parti rispetto alla domanda di divisione dei beni relitti a seguito del decesso di (fratello delle parti) e A_
(madre delle parti). Persona_3
Osserva la Corte che la declaratoria di cessazione della materia del contendere è una pronunzia processuale di sopravvenuta carenza di interesse, inidonea a formare il giudicato sostanziale, ma solo processuale, limitandosi tale efficacia di giudicato, appunto, al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (Cass., sez. un., 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. 3
marzo 2006, n. 4714), sicché avverso la stessa è inammissibile l'istanza di regolamento di competenza, essendo priva di rilevanza ogni questione inerente alla determinazione del giudice competente a provvedere sulla domanda (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18530 del 21/09/2016 Rv.
642125 - 01).
Nella specie, il Tribunale di Caltanissetta si è limitato a verificare l'esistenza di un accordo divisorio accettato da tutte le parti in causa e la non necessità di una pronuncia nel merito, per il
69 venire meno dell'interesse delle parti alla definizione del giudizio su determinati aspetti che erano l'oggetto del pregresso accordo divisorio.
In definitiva, non può invocarsi la detta sentenza di cessazione della materia del contendere per sostenere che i beni immobili - ricompresi dal CT CH. nei lotti 11, 14 e Per_8
15 - dovrebbero essere esclusi dall'asse ereditario di , in contrasto con le Controparte_3
risultanze della dichiarazione di successione presentata dalla stessa ed in E_
assenza di specifica tempestiva contestazione della stessa VE rispetto E_
alle allegazioni dell'attore che aveva indicato anche tali immobili come AR
compresi nell'asse ereditario del de cuius . Controparte_3
§§§
Con il secondo articolato motivo di appello si lamenta che siano stati disattesi dal
Tribunale di Caltanissetta i rilievi sollevati dalla difesa di avverso la CT E_
redatta dall'CH. , con una motivazione che l'impugnante qualifica “apparente”. Per_8
Segnatamente, deduce che il CT CH. non ha tenuto conto dei E_ Per_8
prezzi di acquisto degli immobili per come risultano dai singoli atti (si tratta degli atti che riguardano le vendite di immobili che l'attore assume essere stati acquistati AR
da dal padre con il denaro del de cuius ); che il Tribunale E_ Controparte_3
di Caltanissetta ha errato a ritenere irrilevante l'assenza di contestazioni circa la congruità del prezzo degli atti dell'Amministrazione finanziaria ed a sostenere che la natura simulata dalle menzionate compravendite è ulteriore elemento presuntivo per concludere che i prezzi indicati nei rogiti non sono quelli effettivamente corrisposti;
che il giudice di prime cure ha errato a procedere alla valutazione degli immobili descritti nei vari atti di vendita intercorsi tra CP_3
(venditore) e (acquirente) secondo il valore indicato nella CT
[...] E_
e non secondo il valore dei beni all'apertura della successione di (18/9/2000); Controparte_3
che ciò rende erronea la valutazione dell'intero asse ereditario di;
che pure Controparte_3
i frutti sono stati erroneamente valutati;
che il CT CH. per la stima dei fondi rustici Per_8
70 ha fatto ricorso ad un metodo non previsto in materia di estimo, poiché ha raccolto informazioni presso aziende agricole ed agronomi e non ha effettuato la stima mediante la comparazione di beni simili, confrontando valori attribuiti a beni similari emergenti da atti pubblici e da accertamenti eseguiti dalla Agenzia delle Entrate;
che la sentenza impugnata è errata allorquando afferma che “correttamente il CT ha dato seguito al mandato conferitogli, rivalutando gli immobili al
momento dell'apertura della successione” mentre è emerso che la valutazione dei beni non è stata effettuata all'apertura della successione ma alla data di stipula degli atti;
che lo stesso vale per l'accertamento dei valori dei fabbricati;
che i terreni indicati ai n. 1-14-25 della dichiarazione di successione ed al n. 21 dell'elenco dei negozi simulati, sono stati valutati come edificabili mentre il piano regolatore vigente all'apertura della successione, approvato con D.A. N. 44 del 08.02.1982,
non classificava tale area come zona “ B “, ma come zona agricola;
che la variante del P.R.G.,
approvata con delibera consiliare n. 30.05.2005, classifica tali aree come zone di attrezzatura generale;
che il cespite n. 1 è descritto nella CT CH. come se si trattasse di una Per_8
pertinenza di un non meglio specificato fabbricato (che non esiste); che le particelle di Via Concetto
Marchese (numero 19 dei negozi simulati e numero 34 dei beni di successione), sono state valutate per mq. 93 ciascuna, come da atto di acquisto mentre, in effetti, all'atto della costruzione, l'area è
stata ridotta a mq. 73 ciascuna e la rimanente parte è destinata a viabilità pubblica;
che il bene contraddistinto con il numero 35 dei beni in successione si trova in una zona di inedificabilità
assoluta mentre dal CT è valutata come area edificabile;
che il lotto numero 9 comprende due porzioni di area, i cespiti 17 e 18, dei negozi dichiarati simulati, valutati come aree edificabili mentre secondo il P.R.G. l'area è destinata in parte ad attrezzatura di interesse generale, in parte a viabilità, in piccola parte ad area edificabile;
che l'area confina a valle con il muro di recinzione dell' con servitù di acquedotto, in quanto attraversata dalla condotta di adduzione ai serbatoi Pt_3
comunale di Monte Santo Vito e quindi è inedificabile e come tale deve essere valutata;
che il
C.T.U. ha valutato gli immobili nelle loro condizioni attuali mentre all'atto dell'acquisto Per_8
lo stato dei terreni e dei fabbricati era diverso e di ciò non si è tenuto conto;
che per ciascun
71 fabbricato è stata effettuata la ristrutturazione e per alcuni è avvenuto il cambio di destinazione di uso e rispetto ai terreni sono stati realizzati lavori di bonifica (soprattutto spietramento), come constatato dallo stesso C.T.U. al momento del sopraluogo;
che il fabbricato di via Ugo Foscolo,
all'atto dell'acquisto, consisteva in un piano terra grezzo, con semplice struttura al primo piano;
che il CT non ha tenuto conto di quanto speso per il completamento dell'intero fabbricato;
che per poter sanare il secondo piano e la copertura del fabbricato si è fatto ricorso alla domanda di concessione edilizia in sanatoria;
che il piano terra, distinto in catasto al foglio n 27 particella n 693
sub 10, categoria C/6, autorimessa, è una pertinenza necessaria alla realizzazione del cambio di destinazione di uso dell'unità immobiliare (che da magazzino è passata a locale commerciale); che il C.T.U. non ha tenuto conto di ciò sostenendo che è ininfluente sia la trasformazione che tutte le migliorie e i completamenti eseguiti in detti locali;
che analogo discorso vale per i locali di via
Pastrengo, in catasto al foglio n. 27 particelle 333 e 457; che le particelle n. 333 sub 1 e sub 5 sono classificate come magazzino ed fabbricato come civile abitazione, mentre la 457 è area urbana;
che al momento dell'acquisto la particella 333 sub 1 era in parzialmente in possesso di Per_12
sorella del dante causa;
che per poter liberare l'immobile ha dovuto
[...] E_
cedere uno dei due locali al piano seminterrato, realizzati sulla particella n 457; che le stesse unità
immobiliari sono state successivamente ristrutturate e rese agibili con lavori di trasformazione edilizia;
che il C.T.U. non ha tenuto conto di ciò ed anzi ha attribuito il valore di questo bene all'asse ereditario di;
che quanto alle fruttificazioni il CT ha distinto fra Controparte_3
fruttificazioni dei beni agricoli e fruttificazioni dei fabbricati e nello stabilire le fruttificazioni dei beni agricoli ha basato le sue stime su informazioni assunte da non precisate aziende agricole e non precisati agronomi, mentre era tenuto a rilevare le rese unitarie dei terreni per come riscontrabili nelle pubblicazioni dell'Istat, per la Provincia di Caltanissetta, che danno un valore medio di q.li/Ha
23,89; che non è stato considerato l'avvicendamento colturale dei fondi (la semina a grano e il maggese di preparazione); che per gli uliveti la produzione rilevata è di q.li 15,06 per Ha;
che il
CT ha sottovalutato le fruttificazioni rispetto a quelle desumibili da pubblicazioni ufficiali
72 agevolemente reperibili;
che quanto alle fruttificazioni dei fabbricati il C.T.U. ha ritenuto che tutti i fabbricati abbiano prodotto redditi assegnando valori irreali;
che il CT non ha valutato la situazione concreta esistente nel Comune di OM;
che, quanto ai fabbricati concessi in locazione sono stati prodotti i relativi contratti e le relative ricevute di pagamento per ciascun immobile;
che il C.T.U. non ha considerato tali documenti e ha proceduto a diversi conteggi;
che il C.T.U. non ha considerato le imposte pagate, per ciascuna unità immobiliare mentre l'ICI (ora
IMU) e la TARI sono tassa fisse;
che l'Irpef sulle locazione è a tassa fissa;
che un esempio di erroneità delle valutazioni è rappresentato dal deposito bancario presso Intesa S. Paolo, conto n. S
712/12/479, oggi libretto emesso in continuazione di altro libretto con stesso numero matricola
09027848 categoria n. 1200 n 71, di £. 157.512.630 pari ad € 81.348,48, che ha un saldo di €
84.111,01 alla data dell'anno 2009; che per tale deposito i frutti sono di € 136,00 annui, mentre il
CT accerta diversi e più elevati frutti;
che il CT ha trattato della e Controparte_8
dei frutti da essa derivanti ma non ha tenuto conto che nel 1997 è stata costituita la RE s.r.l. di esclusiva proprietà di , con la conseguente mancanza di produttività della precedente E_
società; che la una volta acquisita dalla RE s.r.l., non ha avuto Controparte_8
frutti in quanto si è estinta al momento del contratto di cessione;
che le conclusioni del CT,
in buona sostanza, non sono corrette e ha errato il Tribunale di Caltanissetta ad accoglierle senza prendere in considerazioni le precise contestazioni della difesa di;
che E_
la CT va rinnovata ex art. 196 c.p.c.
§§§
Il motivo è infondato.
E' opportuno premettere che l'azione di riduzione non spetta collettivamente ai legittimari, ma ha carattere individuale e compete in via autonoma al singolo erede che ritenga lesa la sua quota individuale di legittima. L'accertamento della lesione e della sua entità non deve farsi con riferimento alla quota complessiva riservata a favore di tutti i legittimari, ma solo riguardo alla quota di coloro che abbiano proposto la domanda. Il giudizio non assume, quindi, carattere inscindibile neppure
73 nell'ipotesi in cui la domanda sia rivolta verso più eredi, che non assumono la qualità di litisconsorti necessari (cfr. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15706 del 23/07/2020 Rv. 658786 - 01).
In tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine,
occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal "relictum" dei debiti,
da valutare con riferimento alla stessa data;
e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile,
tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum" al netto ed il valore del
"donatum" ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.) (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 12919 del
24/07/2012 Rv. 623475 - 01).
La riunione fittizia, prevista dall'art. 556 c.c., non è legata solo all'esperimento dell'azione di riduzione, ma è operazione necessaria, nel concorso di eredi legittimari, ogni qual volta sia rilevante stabilire quale sia il valore della disponibile lasciata genericamente dal testatore ad uno di essi (Sez.
2 - , Ordinanza n. 14193 del 05/05/2022 Rv. 664627 - 01).
In caso di vittorioso esperimento dell'azione di riduzione per lesione di legittima, indipendentemente dalla circostanza che essa sia indirizzata verso disposizioni testamentarie o donazioni, i frutti dei beni da restituire vanno riconosciuti al legittimario leso con decorrenza dalla domanda giudiziale e non dall'apertura della successione, presupponendo detta azione - avente carattere personale ed efficacia costitutiva - il suo concreto e favorevole esercizio, affinchè le disposizioni lesive perdano efficacia e poiché è solo da tale momento che la presunzione di buona fede cessa di caratterizzare il possesso del beneficiario sui beni ricevuti (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4709 del 21/02/2020 Rv. 657261 - 01).
74 Tutto ciò premesso, la difesa di eccepisce l'erroneità della sentenza n. 395/2019 E_
del Tribunale di Caltanissetta perché essa non ha accolto varie controdeduzioni a suo tempo avanzate rispetto alla CT CH. e relative alla determinazione del valore dei beni oggetto Per_8
di donazioni indirette.
Il Collegio ritiene che il motivo sia infondato.
Quanto alle doglianze afferenti il valore degli immobili oggetto dei negozi di compravendita (che la sentenza non definitiva n. 295/2016 dichiara essere donazioni indirette effettuate dal de cuius
in favore della figlia e che quindi rientrano nel “donatum”) Controparte_3 E_
il valore dei beni è stato stimato dal CT alla luce dei valori delle colture praticate nei terreni al tempo dell'apertura della successione, nonché dei valori indicati dall'Osservatorio del Mercato
Immobiliare presso l'Agenzia del territorio (il quale elabora le proprie stime incrociando i dati dichiarati negli atti di compravendita con le ricerche effettuate sul territorio con campioni
IGnificativi), in ragione delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei relativi immobili (cfr.
Cass. 5600/2017).
Procedere nel modo richiesto dall'appellante condurrebbe ad una stima falsata, in quanto i prezzi contenuti negli atti di compravendita simulata non esprimevano valori medi di mercato e, comunque,
non erano quelli al momento dell'apertura della successione (settembre 2000).
Il CT CH. , alle pagg.
5-7 della “RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA Per_8
D'UFFICIO – Valutazione delle osservazioni delle parti” (All. n. 8), afferma: […]- i prezzi dei terreni
non son riferibili all'anno di apertura della successione (30.09.2000) come dal C.T.P. asserito, ma
sono i medesimi dichiarati negli atti, di date anche IGnificativamente antecedenti alla data di
apertura della successione, fedelmente indicati nel verbale di cui all'Allegato 3 e nei successivi, con
la mera riconversione in euro, le cui date partono dal 1993 fino al 1997; - nell'ambito dello stesso
anno di compravendita (1994), il cespite 31 dei negozi simulati viene scambiato a 1.168,52 €/ha,
mentre il cespite 27 dei negozi simulati viene scambiato a 2.196,71 €/ha, con una differenza dell'88%
a parità di caratteristiche merceologiche e nello stesso momento di stima;
- nell'ambito delle
75 provenienze (cespiti) dei beni formanti il lotto 1, tra il cespite 31, scambiato nel 1994 a 1.168,52
€/ha, ed i cespiti 8 e 6 scambiati nel 1997 a 2.681,68 €/ha, vi è una differenza del 129% a parità di
caratteristiche merceologiche.
Il mancato accertamento dell'erroneità dei valori da parte dell'Agenzia delle Entrate non può fornire un giudizio di attendibilità, in quanto l'avvio di procedure di accertamento dipende da criteri discrezionali dell'Ufficio e non esiste alcun automatismo sul punto.
Appare corretta la valutazione del CT secondo cui i valori indicati negli atti di compravendita che dissimulano donazioni indirette sono inattendibili, essendo stato accertato che immobili con caratteristiche del tutto analoghe sono stati contestualmente “acquistati” dall'odierna appellante per corrispettivi che presentano fra loro scostamenti superiori anche al 120%.
Lo stesso va affermato per la stima dei terreni agricoli per i quali il CT ha operato un'autonoma valutazione tenendo conto delle caratteristiche, e vocazioni dei medesimi, delle colture praticate sulla base degli accertamenti eseguiti presso operatori del settore.
Dalla lettura della CT e delle tabelle riepilogative ivi allegate (v. pag. 540 della relazione del CT
del 16.04.2018, e pag.128 della relazione integrativa del 16.05.2018,), si evince che la quota di riserva dell'attore pari a € 276.461,73 è ricavata, secondo le tabelle riepilogative, in maniera corrispondente al valore complessivo della quota rapportata al valore dei beni all'anno 2000 (anno di apertura della successione).
La notazione dell'aggiornamento dei valori dei beni all'anno 2000 è poi contenuta nelle singole valutazioni dei beni oltre che nella premessa della relazione (v. ad es. pag. 14 relazione del
16.04.2021) laddove il CT rileva ai fini estimativi, nell'ambito dei terreni oggetto di stima, sono state individuate le colture alle quali sono stati assegnati i pertinenti valori all'epoca dell'apertura della successione (18.09.2000).
Le censure concernenti l'asserita inedificabilità dei terreni sono correttamente confutate dal CT
nelle risposte alle controdeduzioni del 16.05.2018, precisamente nelle pagine da 8 a 10 alle quali interamente si rinvia.
76 Quanto alla dedotta mancata valorizzazione delle trasformazioni e delle migliorie che si assumono apportate ad alcuni immobili interessati dagli accertamenti peritali, il CT (cfr. pagine 7-8 delle
VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI DELLE PARTI) ha affermato: “In ordine al presunto
riferimento alle condizioni attuali degli immobili dal sottoscritto assunte, secondo il C.T.P., ai fini
della stima, si rassicura sulla circostanza che sono stati esperiti i possibili accertamenti in ordine
allo stato pregresso dei beni. A titolo di esempio, riferendosi per i numerosi e vari casi affrontati,
alla Relazione che precede, si riporta di seguito la premessa metodologica relativa ai fabbricati di
cui al lotto 21. Per le parti del fabbricato da stimare, occorre effettuare alcune preliminari
considerazioni, riportate, unitamente alla documentazione tecnica probatoria, nel verbale di
sopralluogo dell'1.12.2017 (Allegato 8). Nell'individuazione dei beni oggetto di stima, si provvederà
sulla scorta della documentazione catastale a determinare l'effettiva consistenza e lo stato dei luoghi,
sia al momento del trasferimento dei danti causa a , sia al momento della data di E_
apertura della successione di (18.09.2000). Stante che la sentenza che dichiara i Controparte_3
negozi simulati non ha efficacia estensiva nei confronti di interventi di trasformazione,
completamento e ristrutturazione sugli immobili eseguiti tra la data del trasferimento a E_
e la morte del de cuius, laddove in atti non si è riscontrata prova del concorso di
[...] [...]
nelle attività di trasformazione dei beni oggetto dei negozi dichiarati simulati, le stesse, CP_3
ai fini della stima, si intenderanno eseguite a spese di , e pertanto, ai fini della E_
costruzione del patrimonio del de cuius di cui al quesito, si provvederà a stimare i beni nelle
condizioni ante trasformazione. É opportuno precisare che per «ristrutturazione» o «bonifica» si
intendono interventi di carattere radicale, rivolti a trasformare il bene in un organismo in parte o in
tutto diverso, essendo esclusi gli interventi manutentivi atti a conservarne la funzionalità nel tempo”.
In ordine alle ulteriori doglianze dell'appellante, secondo cui alcuni immobili sarebbero stati considerati parzialmente o totalmente edificabili (cespite 34 denuncia di successione, cespiti 1, 14 e
25 denuncia di successione e cespite 21 negozi simulati), quando in realtà non lo sarebbero, la Corte
ritiene di richiamare le seguenti considerazioni del CT CH. : “Dalle risultanze del Per_8
77 sopralluogo effettuato (Allegato 15, documentazione fotografica, foto 34 e 35) e dall'esame delle
immagini geo referenziate (Allegato 5), il lotto di che trattasi è ubicato nella Via Caltanissetta che
costituisce la principale strada di accesso del Comune di OM, interamente dotata di tutte le
opere di urbanizzazione. Benché lo stesso venga indicato come “non edificabile” nella denuncia di
successione, la sua ubicazione all'interno dell'abitato consolidato permette di annoverarlo come
suscettibile di edificazione. Nel sito ove l'area trova ubicazione si integra, analogamente al Lotto 14,
la fattispecie di lotto intercluso, così come sancito dalla sentenza n° 5488 del 7.11.2014 del ConIGlio
di Stato, ovvero a) sia l'unica a non essere stata ancora edificata;
b) si trovi in una zona
integralmente interessata da costruzioni;
c) sia dotata di tutte le opere di urbanizzazione (primarie e
secondarie), previste dagli strumenti urbanistici;
d) sia (è suscettibile di essere) valorizzata da un
progetto edilizio del tutto conforme al P.R.G.. Le buone caratteristiche ubicative e la prossimità al
centro cittadino, rendono il sito appetibile sotto il profilo edificatorio” (cfr. pagine 51-52 della relazione del CT).
La potenzialità dell'area per fini diversi dalla mera utilizzazione agricola è stata colta realizzando nel tempo, a supporto di un possibile futuro sfruttamento avulso dalla destinazione agricola, opere di livellamento, contenimento e recinzione. In ogni caso detta valutazione non incide in maniera rilevante nella complessiva stima.
Va aggiunto che non ha provato l'entità (qualitativa e quantitativa) e l'epoca E_
di effettuazione dei pretesi interventi di miglioramento (se prima o dopo l'apertura della successione),
con la conseguenza che nessun effetto sulla valutazione dei beni può essere riconosciuto a dette opere.
Quanto alle ulteriori censure concernenti il calcolo delle fruttificazioni sia dei terreni agricoli che dei fabbricati, il CT ha osservato (v. pagg. 19/22) che “occorre rilevare che nel verbale delle
operazioni peritali del 01.03.2018 (Allegato 13), in ordine alla metodologia da utilizzare, si è così
stabilito e verbalizzato: “I Consulenti convengono che per gli immobili esaminati (fabbricati e
terreni) per i quali non sussiste prova della percezione di reddito tramite contratti di locazione, uso,
etc., verranno determinati in via presuntiva. Convengono altresì che, in conformità al mandato del
78 Giudice, il quesito relativo alla determinazione dei frutti dovrà essere soddisfatto esclusivamente sui
beni per i quali si sono integrati i negozi simulati (c.d. “sostanzialmente donati”). Convengono altresì
che l'epoca della stima dei beni dovrà riferirsi alla data di apertura della successione di
[...]
(n.d.r. 18.09.2000). Il C.T.U., in ordine alla richiesta già espressa dall'Ing. CP_3 Per_9
nella seduta precedente di predisporre, in ordine ai quesiti del Giudice, due prospetti separati, uno
dei quali relativo a tutti i beni indicati nei lotti specificati nei verbali ed un ulteriore che riguardi
esclusivamente i beni individuati come “negozi simulati”, ritiene di poter dare accoglimento, stante
che la stessa si configura come mero supporto tecnico al Giudice. Il C.T.P. di parte attrice, Geom.
, non si oppone all'accoglimento, convenendo con le motivazioni espresse dal C.T.U.. Per_13
Quanto alla doglianza relativa alla mancata considerazione delle imposte pagate da E_
relativamente agli immobili oggetto di donazioni indirette, il CT ha fornito, nel
[...]
rispondere alle osservazioni della parte, puntuali e condivisibili risposte alla quale la Corte
rinvia (vedi pagg. 23 – 24 VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI DELLE PARTI del
16.05.2018).
Quanto alle contestazioni relative al deposito di somme presso Banco S. Paolo I.M.I. Ag. di
Caltanissetta, conto n. S 712/12/479, il CT ha considerato il predetto cespite, il cui Per_8
saldo di £ 157.512.630 (pari ad € 81.348,48) è stato valutato alla data di apertura della successione e rivalutato all'attualità, solo quale elemento dell'asse ereditario, al fine di calcolare la quota di legittima spettante all'esponente. Nessun calcolo delle fruttificazioni del predetto elemento patrimoniale è stato effettuato, giacché tale computo è stato compiuto per i soli beni interessati dai contratti simulati (cfr. a tale riguardo la VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI DELLE
PARTI del 16.05.2018, alla pag. 56).
Quanto alle doglianze afferenti alla valutazione dell'azienda del de cuius e Controparte_3
delle sue fruttificazioni, il CT, tenendo opportunamente conto di quanto era stato affermato dal Tribunale di Caltanissetta con la sentenza n. 295/2016, alle pagine 16-17, cioè che l'atto del 4 luglio 1997 a rogito notaio tra RE s.r.l. e integrava un Per_7 Controparte_3
79 negotium mixtum cum donazione, ha coerentemente determinato i frutti della donazione indiretta dalla data di apertura della successione come prodotto del capitale sostanzialmente donato (£
200.000.000, pari ad € 103.291,38 alla data del negozio, € 109.902,03 alla data di apertura della successione), moltiplicato per il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato nel periodo compreso tra l'apertura della successione e l'attualità (pari al 3,1%) ed il numero di anni trascorsi dall'apertura della successione, giungendo così all'importo di € 75.654,55 (cfr. pag. 60 VALUTAZIONE DELLE
OSSERVAZIONI DELLE PARTI).
Il CT CH. , quindi, ha dato esaurienti risposte alle osservazioni del CTP di parte Per_8
e la sentenza che ha recepito tali risposte è corretta ed immune da vizi, non E_
ravvisandosi ragioni per dare accesso alla chiesta rinnovazione delle operazioni peritali.
In definitiva il Collegio conclude per la piena attendibilità delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio effettuata in primo grado, poiché fondate su elementi di valutazione assolutamente condivisibili e conformi ai dati riscontrati ed esaustivamente motivati con osservazioni pertinenti e logiche.
I motivi di appello proposti da avverso la sentenza non definitiva n. 395/2019 E_
del Tribunale di Caltanissetta sono, quindi, infondati e la sentenza stessa deve, di conseguenza, essere confermata.
§§§
I MOTIVI DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEFINITIVA N. 434/2020,
PUBBLICATA IL 16 NOVEMBRE 2020 (causa di appello iscritta al n. 292/2021 r.g.
proposta da e causa di appello iscritta al n. 353/2021 r.g. proposta da E_
). AR
§§§
L'APPELLO PROPOSTO DA ED ISCRITTO AL N. 292/2021 E_
R.G.
80 Il primo motivo di appello nel giudizio iscritto al n. 292/2021 R.G. (da qualificare per quanto si dirà appello principale) solo nelle pagine da 21 a 28 tratta in maniera specifica i fatti decisi con la sentenza definitiva n. 434/2020, mentre nelle pagine fino alla n. 20 si diffonde a ripercorrere l'intera vicenda processuale ed a richiamare i motivi di appello già
articolati con gli appelli iscritti ai nn. 327/2014 R.G., 643/2016 R.G., 287/2020 R.G.
Con il primo motivo lamenta che la sentenza definitiva del Tribunale di E_
Caltanissetta n. 434/2020, pubblicata in data 16/11/2020, abbia ritenuto che un bene (il compendio di Contrada Contrasto) va compreso nell'asse ereditario di Controparte_3
(mentre in realtà esso appartiene anche a ), e che lo si sia assegnato E_
integralmente a . AR
Lamenta che, a fronte dell'eccezione sollevata da lei stessa sollevata circa la mancanza di titolarità dell'immobile in capo al de cuius , il Tribunale di Caltanissetta, Controparte_3
anziché esaminare tale eccezione, abbia dichiarato che “di contro dalla visura catastale acquisita
dal CT risulta che il fabbricato in esame è integralmente appartenuto a sin dal Controparte_3
28/8/1990”, quasi che le risultanze catastali possano costituire titolo di proprietà; che tanto basta per evidenziare l'erroneità della sentenza n. 434/2020, pubblicata in data 16/11/2020.
Afferma che la CT CH. è erronea laddove ha ritenuto di applicare il principio della Per_8
ricerca “…tra gli immobili, al fine di assegnare unità immobiliari autonome, i medesimi la cui
provenienza risultasse esclusivamente in capo al “de cuius”.- A detto indirizzo si è derogato
esclusivamente per i fabbricati di contrada Contrasto (Lotto n° 31).- I suddetti fabbricati sono di
fatto in possesso di , con eccezione di due magazzini, non utilizzati, le cui chiavi sono AR
in possesso di .- I beni di contrada Contrasto provengono, infatti, dalla successione E_
di solo per la quota di 1/3, ma stante la situazione possessoria a servizio Controparte_3
dell'attività di produzione calcestruzzi di , si è ritenuto di assegnarne per intero la AR
predetta quota al medesimo, anche per limitare l'evenienza che il compendio produttivo, meglio
81 descritto nella precedente Relazione, possa andare incontro a rilevanti perdite di valore per una sua
divisione in parti a funzionalità non autonoma”.-
Sostiene che è stata violata la previsione di cui all'art. 747 c.c. la quale impone che le porzioni da assegnare ai condividenti “devono essere formate comprendendo una quantità di mobili, immobili e
crediti di eguale natura e qualità in proporzione di entità di ciascuna quota”; che il CT, invece,
ha ritenuto, arbitrariamente, di potere derogare a tale principio al solo fine di evitare che il compendio produttivo (di proprietà del solo ) potesse andare incontro “a rilevanti perdite di AR
valore”; che tale scelta non è paritaria per i condividenti e finisce solo per agevolare CP
; che il CT ha previsto, inoltre, l'assegnazione a di beni aventi
[...] AR
destinazione industriale e di somme di denaro con esclusione degli innumerevoli beni agricoli, che invece sono stati assegnati integralmente a;
che è di tutta evidenza che i beni E_
agricoli e fabbricati per civile abitazione, che si vogliono attribuire a , secondo E_
l'attuale congiuntura economica sono scarsamente commerciabili e poco appetibili;
che i beni industriali (al di là della logistica utilità nascente dalla aggregazione con fabbricati ed entità industriali già di proprietà dell'attore) e del denaro, che si vorrebbero attribuire a , costituiscono AR
beni molto appetibili e facilmente commerciabili;
che l'attribuzione dei beni individuati dal CT per essere assegnati all'attore ha finito per determinare un grosso squilibrio economico AR
fra i condividenti con grave danno per la VE e con un ingiustificato vantaggio E_
per l'attore . AR
Il primo motivo è infondato.
L'ultimo e definitivo progetto divisionale del CT, recepito dal chiaro disposto testuale della sentenza n. 434/2020 (si veda la pagina 8 della sentenza laddove il Tribunale afferma: “Il
consulente d'ufficio, preso atto della sostanziale convergenza delle osservazioni delle parti ha
tuttavia recepito i predetti rilievi, modificando il progetto divisionale e sostituendo i beni di cui al
lotto 31 con altri beni, integralmente appartenuti al de cuius e individuati nei lotti 7 (in accoglimento
delle osservazioni di parte VE) e 14 (in parziale accoglimento delle osservazioni di parte
82 attrice; vedasi pag. 11 delle risposte del c.t.u.) della relazione peritale del 16.4.2018. Mette conto
rilevare il corretto operato del c.t.u. in ordine al mancato inserimento, nel progetto di divisionale,
dei beni di cui ai lotti 1 e 19 indicati da parte attrice, trattandosi di beni non caduti in successione,
bensì oggetto dei negozi inter vivos, già dichiarati parzialmente simulati.”) è stato predisposto su richiesta di entrambe le parti tanto che il CT CH. ha modificato il progetto divisionale Per_8
e nella relazione contenente la “Valutazione delle osservazioni delle parti” del 14.10.2019 (All. H),
lo stesso CT, preso atto della volontà che l'assegnazione del bene sito in Contrada Contrasto
(Lotto 31) era stata già regolata nel progetto divisionale dei beni caduti in successione della madre e del fratello delle parti, ha ritenuto di espungere dal progetto divisionale l'assegnazione della quota caduta in successione del fabbricato in contrada Contrasto (lotto 31) sostituendolo con assegnazione di altri terreni.
In sostanza nel progetto divisionale finale, come recepito nella sentenza n. 434/2020, il suddetto lotto
31 comprendente l'immobile di Contrada Contrasto non è stato inserito e, quindi, qualsiasi osservazione sul punto - anche in relazione ad un'asserita violazione dell'art. 747 c.c. - è irrilevante.
Inoltre il CT arch. , già nella relazione del 16 aprile 2018, aveva chiarito che il suddetto Per_8
bene era stato stimato ed inserito nel calcolo dell'asse ereditario per la sola quota di 20/60, poiché
così intestati al momento dell'apertura della successione al de cuius . Controparte_3
Del resto, la stessa appellante , in sede di redazione e presentazione a sua stessa E_
firma della dichiarazione di successione, li aveva indicati ai cespiti numeri 10, 11 e 12 proprio in tale quota (doc. n. 5 fascicolo attoreo di primo grado).
Analogamente, nella relazione inviata dal CT alle parti con pec del 20.09.2019 e contenente il primo progetto divisionale, a veniva assegnato il lotto 31 costituito sempre da 1/3 del AR
compendio produttivo (v. pagg. 11/14 all. I) per il valore di € 74.897,50 sull'intero valore del compendio pari, invece, ad € 224.692,50. Generiche e come tali inammissibili sono poi le doglianze di con riferimento all'asserita disparità nell'assegnazione dei beni E_
(assegnazione di beni maggiormente commerciabili a ). AR
83 Le doglianze non risultano fondate in quanto sviluppano delle generiche censure nei confronti dell'operato del CT e della sua relazione finale.
Il CT CH. ha puntualmente esposto nel giudizio di prime cure le ragioni addotte Per_8
fondamento della stima da lui effettuata dei singoli cespiti compresi nell'asse ereditario del de cuius e relative fruttificazioni. Ciò ha fatto sia nella corposa relazione Controparte_3
depositata in data 16.5.2018, sia nelle risposte alle osservazioni trasmesse dalle parti in allegato a detta relazione, sia nella relazione integrativa finale depositata il 14.10.2019.
Le generiche doglianze proposte dall'appellante non si possono, di conseguenza, E_
accogliere, in ragione del metodo rigoroso adottato che emerge dalla lettura della relazione del CT, con i suoi allegati, nonché dalla successiva relazione integrativa dello stesso
CT, che comunque ha accolto parte delle osservazioni trasmesse delle parti.
Non è dunque fondata la doglianza della sia quanto alla stima di certi cespiti sia Pt_1
quanto alla loro inclusione nell'asse ereditario, sia quanto all'assegnazione di determinati cespiti a . AR
Non vi sono elementi di prova sufficienti per affermare che i cespiti, per come essi sono stati valutati dal CT, non facciano parte dell'asse ereditario del de cuius , Controparte_3
e ciò sia perché tanto è indicato nella denunzia di successione presentata dalla stessa E_
sia perché, soprattutto, tanto risulta dalla relazione notarile ex art. 567 c.p.c. acquisita
[...]
agli atti.
Di contro, non vi è prova di un titolo contrario circa la proprietà di singoli cespiti in capo a soggetti diversi dal de cuius e rimane non decisiva, per quanto sopra Controparte_3
più volte detto, la pronuncia di cessazione della materia del contendere nel giudizio iscritto al n. 179/2003 R.G., la quale ha solo una portata di natura processuale.
Con il secondo motivo di appello principale nel giudizio iscritto al n. 292/2021 R.G. E_
deduce che il Tribunale Caltanissetta ha ritenuto che l'immobile indicato al n. 25 della
[...]
relazione di CT sia stato realizzato con struttura in cemento armato;
che tale assunto è erroneo
84 in quanto un fabbricato ha struttura in cemento armato quando l'intelaiatura dello stesso è
completamente in c.a. e fanno parte della struttura le fondazioni, gli elementi verticali (pilastri) e tutti gli elementi orizzontali (travi e cordoli di coronamento); che, nel caso di specie, esistono solamente pilastri centrali e non perimetrali;
che nei muri lato Nord, Sud ed Est non esistono pilastri e la muratura è costituita in parte da conci di pietrame calcareo e in conci di tufo arenario;
che i pilastri esistono solo nel lato est ed esattamente in numero di due, ricavati, successivamente alla realizzazione del fabbricato e ciò in conseguenza del cedimento della struttura;
che tanto si evince anche dalla forma dei pilastri stessi che sono stati realizzati senza casseformi laterali ma utilizzando la stessa muratura;
che i pilastri centrali e le due travi sono serviti solo ed esclusivamente a ripartire le luci che sarebbero state enormi rispetto alla possibilità della realizzazione del solaio;
che il solaio risultava, all'atto del sopraluogo, con le tavelle sfondellate e con i travetti che evidenziavano le armature completamente non ricoperte da copriferro;
che il Tribunale di Caltanissetta, nella sentenza n. 434/2020, pubblicata in data 16/11/2020, alla pagina 9 precisa: “le fruttificazioni
relative ai fabbricati di cui ai lotti 23 e 25 sono stati correttamente quantificate dal consulente
d'ufficio, prendendo a riferimento i valori rilevati dall'Osservatorio del mercato immobiliare in
relazione al territorio di OM, tenendo conto sia del mediocre stato conservativo dei beni (in
parte non rifiniti, in parte incompleti), sia della loro collocazione in una zona semicentrale;
è appena
il caso di rilevare che le quotazioni dell'OMI indicano valori di mercato e di locazione, stimandoti in
euro per singolo metro quadro, sicchè risultano privi di fondamento i rilievi di parte VE in
ordine all'inapplicabilità dei predetti parametri in relazione all'immobile di cui al lotto 23, a causa
delle sue grandi dimensioni. Nè la dedotta mancanza dei certificati di abitabilità o agibilità degli
immobili in questione vale ad escludere la possibilità che gli stessi producano frutti civili”; che tale motivazione è erronea in quanto recepisce l'erroneo accertamento del CT;
che l'agibilità del locale non è correlata alla esistenza o meno della relativa certificazione ma emerge dallo stato dei luoghi;
che il locale, in realtà, è inagibile per le sue condizioni di conservazione e per le sue scarse condizioni di stabilità; che è dimostrato (dalle immagini fotografiche riprodotte nello stesso corpo dell'atto
85 di appello alla pagina 26) lo sfondellamento delle voltine del solaio e la mancanza di copriferro;
che l'armatura in ferro, non completamente ricoperta dal calcestruzzo, perde la sua funzione portante con l'indiscutibile conseguenza che è impensabile un'utilizzazione del locale per qualsiasi uso;
che anche per quanto riguarda il locale segnato con il numero 23 si tratta di una unità
immobiliare posta nella via Caltanissetta ad una quota inferiore a quella della strada;
che il locale è
catalogato come seminterrato ma in realtà è un locale interrato;
che ha la possibilità di accesso solo nella parte terminale del locale stesso e prende aria dalle luci poste alla sommità delle murature della sola via Caltanissetta, mentre i restanti tre lati sono completamente sotto livello e non permettono l'apertura di vedute e addirittura di luci;
che le condizioni dell'unità immobiliare rendono la stessa non fruibile per la specifica destinazione di uso;
che per quanto riguarda i parametri OMI usati dal
C.T.U., sono dei parametri che riguardano le condizioni medie dei locali presenti nella zona;
che di quel tipo di locali a OM non esistono, pertanto, le tariffe previste dall'OMI ed esse non si possono applicare.
Anche tale motivo è infondato.
Le doglianze, alquanto generiche ed affastellate, non tengono conto di quelli che sono i dati obiettivi che si possono trarre dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio.
Il CT CH. , all'esito di una scrupolosa attività di descrizione e stima dell'asse Per_8
ereditario, rispondendo ai quesiti posti dal giudice, ha formulato precise conclusioni che questo
Collegio non ha seri elementi per poter disattendere.
Con riferimento all'immobile di cui al lotto n. 25, esso è qualificabile come costruzione in cemento armato in quanto la struttura portante (pilatri portanti raffigurati nelle foto n. 126 e 127 dell'allegato n. 15 dell'elaborato peritale, depositato telematicamente il 16.5.2018) sono in cemento armato.
Inoltre, detto immobile, sebbene appaia in mediocri condizioni di manutenzione, delle quali il
CT ha comunque tenuto conto ai fini della determinazione delle relative fruttificazioni, non è in pericolo di crollo. Con riferimento alle fruttificazioni relative ai fabbricati di cui ai lotti 23 e 25, la
Corte ritiene corretta la stima fatta dal CT che ha utilizzato i valori rilevati dall'Osservatorio
86 del mercato immobiliare in relazione al territorio di OM (peraltro tenendo conto del mediocre stato conservativo dei beni e della loro collocazione in una zona semicentrale del centro urbano).
Neppure è rilevante, ai fini del giudizio, così da poter sostenere che le conclusioni del CT
e della sentenza di primo grado che vi ha aderito sono errate, l'eventuale mancanza dei certificati di abitabilità o agibilità degli immobili in oggetto che determinerebbe l'impossibilità degli stessi di produrre frutti civili.
Il Tribunale di Caltanissetta, alla pagina 9 della sentenza n. 434/2020, del tutto condivisibilmente, sul punto, ha affermato quanto segue: “…le fruttificazioni relative ai fabbricati
di cui ai lotti 23 e 25 sono state correttamente quantificate dal consulente d'ufficio, prendendo a
riferimento i valori rilevati dall'Osservatorio del mercato immobiliare in relazione al territorio di
OM, tenendo conto sia del mediocre stato conservativo dei beni (in parte non rifiniti, in parte
incompleti), sia della loro collocazione in una zona semicentrale;
è appena il caso di rilevare che le
quotazioni dell'OMI indicano valori di mercato e di locazione, stimandoti in euro per singolo metro
quadro, sicché risultano privi di fondamento i rilievi di parte VE in ordine all'inapplicabilità
dei predetti parametri in relazione all'immobile di cui al lotto 23, a causa delle sue grandi
dimensioni. Né la dedotta mancanza dei certificati di abitabilità o agibilità degli immobili in
questione vale ad escludere la possibilità che gli stessi producano frutti civili (cfr. Cass. 27485/2019:
in tema di locazione di immobile ad uso abitativo, atteso che il modo di atteggiarsi dei beni abusivi
non può di per sé solo valere ad integrare le vietate ipotesi d'illiceità o d'impossibilità dell'oggetto
ovvero d'illiceità della prestazione o della causa, il carattere abusivo dell'immobile o la mancanza
di certificazione di abitabilità non importa nullità del contratto locatizio, non incidendo i detti vizi
sulla liceità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c. (che riguarda la prestazione) o della causa
del contratto ex art. 1343 c.c. (che attiene al contrasto con l'ordine pubblico), né potendo operare la
nullità ex art. 40 della l. n. 47 del 1985 (che riguarda solo vicende negoziali con effetti reali)”.
87 In conclusione, l'appello iscritto al n. 291/2021 R.G. proposto da non si E_
confronta in maniera adeguata e convincente con le argomentazioni della motivazione della sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 434/2020 e, quindi, va rigettato.
§§§
L'APPELLO PROPOSTO DA ED ISCRITTO AL N. 353/2021 AR
R.G.
Con atto di citazione notificato in data 17.12.2021 ha proposto separato AR
appello (iscritto al n. 353/2021 R.G.) per la parziale riforma della sentenza n. 434/2020 resa dal Tribunale di Caltanissetta il 28.10.2020, pubblicata il successivo 16 novembre 2020, nel procedimento recante il n. 1019/2002 R.G.
La sentenza definitiva n. 434/2020 pubblicata il 16.11.2020 è stata impugnata da AR
limitatamente a due statuizioni e precisamente: A) con riferimento alla statuizione con la quale viene disposta “l'assegnazione, in favore di , dei beni immobili individuati ai lotti 7, . del AR
progetto divisionale depositato dal c.t.u. in data 14.10.2019,” B) con riferimento alla parte in cui dispone “l'ulteriore assegnazione in favore di dell'importo di € 34.386,73, AR
autorizzandone il prelievo dal deposito intestato al de cuius, aperto presso la Banca Sanpaolo I.M.I.,
agenzia di Caltanissetta e indentificato al n° S 712/12/479, risultante dalla dichiarazione di
successione del predetto”.
La Corte non si sofferma nell'esporre il contenuto dei motivi dell'appello proposto da CP
, in quanto esso è inammissibile.
[...]
La Corte, infatti, rileva che dalla lettura del fascicolo telematico della causa iscritta al n.
292/2021 R.G. emerge la prova che proponeva appello, con atto di citazione E_
in appello notificato in data 27.10.2021, avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta
n. 434/2020, pubblicata il 16/11/2020, non notificata, che aveva definito il giudizio iscritto al n. 1019/2002 R.G.. Segnatamente, nei confronti di , l'atto di appello iscritto AR
al n. 292/2021 R.G. veniva notificato in data 27.10.2021, presso il domicilio eletto nello
88 studio del suo difensore. In pari data l'appello proposto da veniva notificato E_
nei confronti di tutti gli altri appellati nella causa iscritta al n. 292/2021 R.G.
L'appello di era tempestivo secondo la disciplina processuale applicabile E_
“ratione temporis”, tenuto conto che il giudizio di primo grado era iniziato nel 2002 e,
quindi, il termine “lungo” per l'impugnazione ex art. 327 c.p.c. era di un anno dalla pubblicazione della sentenza (a cui aggiungere 31 giorni per la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), tenuto conto delle disposizioni transitorie di cui all'art. 58
della legge n. 18 giugno 2009, n. 69.
Nell'atto di citazione in appello notificato da la prima udienza per la E_
comparizione delle parti veniva indicata per il giorno 17 marzo 2022.
Ciò posto, la Corte rileva che, nel sistema processuale applicabile “ratione temporis”,
l'impugnazione proposta per prima determina la costituzione del rapporto processuale, nel quale devono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti perché sia mantenuta l'unità del procedimento e sia resa possibile la decisione simultanea;
mentre, le impugnazioni successive alla prima, pur se irritualmente proposte nella forma dell'impugnazione principale, assumono necessariamente carattere incidentale, siano esse impugnazioni incidentali tipiche (proposte, cioè,
contro l'appellante principale), siano, invece, impugnazioni incidentali autonome (dirette, cioè, a tutelare un interesse del proponente che non nasce dall'impugnazione principale, ma per un capo autonomo e diverso della domanda). Pertanto la prevenzione operata con l'impugnazione principale comporta che ogni altra impugnazione debba proporsi non solo con le forme dell'appello incidentale,
ma nel termine proprio di quest'ultimo, che è quello prescritto dall'art. 343 c.p.c., comma 1, ossia non oltre la prima udienza di trattazione davanti all'istruttore per le controversie pendenti alla data del 30
aprile 1995, e per quelle successive a tale data, come la presente controversia, mediante comparsa di risposta da depositare, per il combinato disposto degli artt. 343 e 166 c.p.c., in cancelleria almeno 20
giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione unitamente al proprio fascicolo
89 (Cass. 12 dicembre 2001 n. 15687; Cass. n. 3045 del 2000; Cass. n. 9862 del 1998; Cass. n. 5832 del
1998; Cass. 30 aprile 2009 n. 10124; Cass. 14 gennaio 2011 n. 751; Cass. n. 1671 del 2015).
La Corte - pur consapevole dell'esistenza di posizioni difformi nella giurisprudenza di legittimità
(cfr., ad esempio, Cass. n. 31251/2018) - ritiene di dover recepire il principio, più volte ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui la notificazione di un'impugnazione equivale (sia per la parte notificante, che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre altro tipo di impugnazione, la cui tempestività va accertata non soltanto con riguardo al termine “lungo” (nella specie, un anno) dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di cui all'art. 325 c.p.c., salva l'ipotesi di sospensione del termine di impugnazione, ove prevista dalla legge (Sez. 2, n. 474 del 10 gennaio 2019; Sez. 3, n.
26427 del 20 novembre 2020; Sez. 3 n. 28131 del 14 ottobre 2021), con la consapevolezza che il suddetto principio non può però trovare applicazione riguardo all'opposizione di terzo (cfr. in tal senso Cass. n. 7448/2023).
L'equipollenza tra notifica di una impugnazione e notifica della sentenza trova sostegno nel capoverso dell'art. 326 c.p.c., in quanto detto capoverso si riferisce al caso di processo con pluralità
di parti su cause scindibili, in cui la sentenza sia stata validamente impugnata da e nei confronti di una delle parti e serve ad evitare che il giudice debba disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 332 c.p.c.
Al riguardo, è d'uopo richiamare anche Cass. n. 3129/2017 che, in motivazione (al punto 2.6), ha affermato che l'art. 333 c.p.c. impone a ciascun destinatario della notificazione dell'appello, che si trovi in posizione di soccombenza rispetto alla sentenza di primo grado, «di proporre appello in forma incidentale e nel termine di cui all'art. 325 c.p.c., decorrente dalla ricezione della notificazione dell'appello principale».
Tale principio -risalente e consolidato- supera il dato letterale dell'art. 326, 1° co. c.p.c. sul condivisibile assunto che la ricezione di un atto di impugnazione correlato ad un giudizio cui il destinatario ha comunque partecipato costituisce elemento sufficiente a integrare l'impulso
90 sollecitatorio sotteso alla espressa previsione normativa;
tanto più alla luce dei doveri cooperativi e di buona fede richiesti al destinatario della notificazione e tenuto conto, altresì, del fatto che -a seguito della modifica dell'art. 133, 2° co. c.p.c. introdotta dall'art. 45, comma 1, lett. b) del D.L. n. 90/2014,
convertito in L. n. 114/2014- la sentenza è sempre comunicata integralmente alle parti, che ne hanno dunque conoscenza prima ancora di ricevere la notifica della sentenza medesima o dell'atto di impugnazione.
Per di più, l'affermazione dell'idoneità della notifica dell'atto di impugnazione a far decorrere il termine "breve" anche per il destinatario vale ad evitare lo 'sbilanciamento' che si determinerebbe fra le posizioni delle parti ove si ritenesse che solo l'impugnante consumi il termine, mentre l'altra parte continua a fruire del termine "lungo"; così rispondendo all'eIGenza di ricondurre ad unità la decorrenza dei termini di impugnazione, in coerenza col principio secondo cui, in materia di impugnazioni, «la conoscenza legale rientra tra gli effetti bilaterali e deve, quindi, realizzarsi per entrambe le parti nello stesso momento» (Cass. n. 16015/2020).
Nella specie, la sentenza impugnata da è la sentenza n. 434/2020 del AR
Tribunale di Caltanissetta che ha definito un processo con pluralità di parti su cause scindibili,
atteso che essa ha avuto a specifico oggetto la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie effettuate dal defunto in favore di , e ha Controparte_3 E_
disposto l'assegnazione a favore del legittimario di una serie di beni e di AR
una somma a titolo di conguaglio oltre che le fruttificazioni dovute da . E_
In conclusione, l'appello separatamente proposto da con atto di citazione AR
notificato il 17 dicembre 2021, dopo che allo stesso era stato notificato in AR
data 27 ottobre 2021 l'atto di appello proposto da avverso la medesima E_
sentenza n. 434/2020 del Tribunale di Caltanissetta, pubblicata il 16/11/2020, non notificata,
comporta che l'appello stesso sia, per un verso, irrituale nella forma (in quanto doveva proporsi nella forma dell'appello incidentale ex art. 343 c.p.c. con il deposito di una comparsa di costituzione e risposta nella causa di appello iscritta al n. 292/2021 R.G. almeno venti
91 giorni prima dell'udienza indicata in citazione da e quindi venti giorni prima E_
del 17 marzo 2022) e, per altro verso, tardivo in quanto, in adesione ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, dianzi richiamata, la notificazione di un'impugnazione equivale
(sia per la parte notificante, che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre altro tipo di impugnazione, la cui tempestività va accertata non soltanto con riguardo al termine “lungo” (nella specie, un anno) dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di cui all'art. 325 c.p.c.
Alla stregua delle superiori considerazioni anche la sentenza n. 434/2020 del Tribunale di
Caltanissetta è interamente confermata.
§§§
In ordine al regime delle spese processuali dei giudizi di appello che sono stati riuniti, la
Corte rileva che, trovando applicazione l'art. 92 c.p.c. nel testo anteriore a quello introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. a) della legge 28 dicembre 2005 n. 263, si ravvisano i giusti motivi per la compensazione per intero delle spese tra le parti, tenuto conto, per un verso, dell'obiettiva complessità dell'intera vicenda processuale, e, per altro verso, che a fronte del rigetto di tutte le impugnazioni proposte da , l'appello incidentale proposto da E_ CP
è dichiarato inammissibile, ragione per cui sussiste una situazione di soccombenza
[...]
reciproca, seppure parziale.
In ragione del rigetto degli appelli proposti da iscritti ai nn. 327/2014 R.G, E_
643/2016 R.G., 287/2020 R.G., 292/2021 R.G. e dell'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da con separata impugnazione iscritta al n. 353/2021 R.G., la Corte AR
deve dare atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1,
comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,
da parte dell'appellante principale e da parte dell'appellante incidentale E_ CP
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi
[...]
appelli, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
92
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, conferma le sentenze del
Tribunale di Caltanissetta nn. 290/2014, 295/2016, 395/2019 e 434/2020 appellate in via principale da ed in via incidentale (solo quanto alla sentenza n. 434/2020) da E_
. AR
Compensa, per intero, tra le parti le spese dei giudizi di appello.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma
17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e da parte dell'appellante incidentale , E_ AR
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi appelli, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Caltanissetta, 4 marzo 2025
Il ConIGliere est. Il Presidente
Emanuele De Gregorio Giuseppe Melisenda Giambertoni
93
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati:
dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente
dott. Gabriella Natale ConIGliere
dott. Emanuele De Gregorio ConIGliere rel.
riunita in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 327/2014 R.G. promossa
DA
, nata a [...] il [...], C.F. , E_ C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Associato PA (P.I. ), P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco PA (C.F. Pec C.F._2
. egalmailt Fax 093421502), per mandato a margine dell'atto di Email_1 Email_2
citazione in appello;
APPELLANTE
contro
, nato a [...] il [...], C.F. elettivamente AR C.F._3
domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Caltanissetta nel viale Sicilia n. 176, presso lo studio dell'Avv. Michele Lupo (C.F. ), che lo rappresenta e difende, unitamente C.F._4
all'Avv. Sandra Lupo (C.F. ) giusta procura in calce alla comparsa di CodiceFiscale_5
costituzione e risposta con appello incidentale condizionato. I nominati procuratori e difensori dichiarano di volere ricevere le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori ai
1 sensi dell'art. 366, 4° comma, c.p.c., presso il seguente numero di fax 0934-563441 e posta elettronica certificata - Email_3 Email_4
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
1. , nata a [...] il [...] C.F. ; CP_2 C.F._6
2. , nato a [...] il [...], C.F. ; Controparte_3 C.F._7
3. , nato a [...] il 2108.1978, CF. , Controparte_4 C.F._8
4. , nata a [...] il [...], C.F. Controparte_5 C.F._9
tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti e Controparte_3 Controparte_4
APPELLATI
NONCHE'
, nata a [...] il [...], c.f. , residente a Controparte_6 C.F._10
OM
APPELLATA-CONTUMACE
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA NON DEFINITIVA DEL
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA N. 290/2014 PUBBLICATA IN DATA 17/06/2014
ALLA QUALE SONO RIUNITE LE SEGUENTI:
I
Causa iscritta al n. 643/2016 R.G. promossa da
nata a [...] il [...], Cod. Fisc. , ove E_ CodiceFiscale_11
risiede nella Via San Francesco n. 32, ed elettivamente domiciliata a Caltanissetta presso lo Studio
Legale Associato PA (P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco P.IVA_1
PA (C.F. Pec . egalmailt Fax C.F._2 Email_1 Email_2
093421502), per mandato in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO
2 , nato a [...] il [...], C.F. elettivamente AR C.F._3
domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Caltanissetta nel viale Sicilia n. 176, presso lo studio dell'Avv. Michele Lupo (C.F. ), che lo rappresenta e difende, unitamente C.F._4
all'Avv. Sandra Lupo (C.F. ) giusta procura in calce alla comparsa di CodiceFiscale_5
costituzione e risposta. I nominati procuratori e difensori dichiarano di volere ricevere le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori ai sensi dell'art. 366, 4° comma, c.p.c.,
presso il seguente numero di fax 0934-563441 e posta elettronica certificata
- Email_3 Email_4
APPELLATO
NONCHE'
nata a [...] il [...] Cod. Fise. , Controparte_5 CodiceFiscale_12
residente a [...], , nata a [...] il [...] Cod. Fisc. Controparte_6 [...]
, residente a [...], nata a [...] il [...] Cod. Fis. C.F._13 CP_2
residente a [...], nato a [...] CodiceFiscale_14 Controparte_3
14/3/1972 Cod. Fisc. residente a [...], ad CodiceFiscale_15 Controparte_4
Agrigento il 21/8/1978 Cod. Fisc. residente a [...], questi ultimi tre CodiceFiscale_16
quali eredi di morto il 2/4/2013, Persona_1
APPELLATI
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA NON DEFINITIVA DEL
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA N. 295/2016 PUBBLICATA IN DATA 09/06/2016
III
Causa iscritta al n. 287/2020 R.G. promossa da
nata a [...] il [...], Cod. Fisc. , ove E_ CodiceFiscale_11
risiede nella Via San Francesco n. 32, ed elettivamente domiciliata a Caltanissetta presso lo Studio
Legale Associato PA (P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco P.IVA_1
3 PA (C.F. Pec . egalmailt Fax C.F._2 Email_1 Email_2
093421502), per mandato in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
Contro
, nato a [...] il [...], C.F. AR C.F._17
elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Caltanissetta nel viale Sicilia n. 176, presso lo studio dell'Avv. Michele Lupo (C.F. ), che lo rappresenta e difende, CodiceFiscale_18
unitamente all'Avv. Sandra Lupo (C.F. ), per procura da intendersi in calce CodiceFiscale_19
al presente atto ex art. 83 c.p.c. ed ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013 I nominati procuratori e difensori dichiarano di volere ricevere le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori ai sensi dell'art. 366, 4°
comma, c.p.c., presso il seguente numero di fax 0934-563441 e posta elettronica certificata
. Email_3 Ema_5 Email_6
APPELLATO
NONCHE'
nata a [...] il [...] Cod. Fisc. Controparte_5 CodiceFiscale_12
, nata a [...] il [...] Cod. Fisc. , Controparte_6 CodiceFiscale_13
nata a [...] il [...] Cod. Fis. , quale erede di CP_2 CodiceFiscale_14
morto il 2/4/2013, Persona_1
nato a [...] [...] Cod. Fisc. , quale Controparte_3 CodiceFiscale_15
erede di morto il 2/4/2013, Persona_1
ad Agrigento il 21/8/1978 Cod. Fisc. , quale Controparte_4 CodiceFiscale_16
eredi di morto il 2/4/2013, Persona_1
APPELLATI-CONTUMACI
4 AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA NON DEFINITIVA DEL
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA N. 395/2019 PUBBLICATA IN DATA 11/07/2019
IV
CAUSA ISCRITTA AL N. 292/2021 R.G. promossa da
nata a [...] il [...], cod. Fisc. , ove E_ CodiceFiscale_11
risiede nella Via San Francesco n. 32, ed elettivamente domiciliata a Caltanissetta presso lo Studio
Legale Associato PA (P.I. , rappresentata e difesa, dall'avv. Francesco P.IVA_1
PA (Cod. Fisc. — Pec. CodiceFiscale_20 Email_7
Fax 093421502), per mandato in calce all'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] ivi residente nella via San Francesco AR
d'Assisi n. 32 C.F. elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, CodiceFiscale_21
in Caltanissetta nel viale Sicilia n. 176, presso lo studio dell'Avv. Michele Lupo (C.F.
[...]
), che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Sandra Lupo (C.F. C.F._18 [...]
), per procura da intendersi in calce al presente atto ex art. 83 c.p.c. ed ai sensi dell'art. C.F._19
18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013. I nominati procuratori e difensori dichiarano di volere ricevere le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori ai sensi dell'art. 366, 4° comma, c.p.c., presso il seguente numero di fax
0934-563441 e posta elettronica certificata (quanto al primo) e Email_3
(quanto alla seconda) Email_4
APPELLATO
NONCHE'
5 nata a [...] il [...] Cod. Fisc. , Controparte_5 CodiceFiscale_22
, nata a [...] il [...] Cod. Fisc. , Controparte_6 CodiceFiscale_13
nata a [...] il [...] Cod. Fisc. , CP_2 CodiceFiscale_14 [...]
nato a [...] [...] Cod. Fisc. , CP_3 CodiceFiscale_15 CP_4
nato ad [...] il [...] Cod. Fisc. , questi ultimi tre
[...] CodiceFiscale_16
quali eredi di morto il 2/4/2013 Persona_1
APPELLATI – CONTUMACI
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA DEFINITIVA DEL TRIBUNALE
DI CALTANISSETTA N. 434/2020 PUBBLICATA IL 16/11/2020
V
CAUSA ISCRITTA AL N. 353/2021 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...] ivi residente nella via San Francesco AR
d'Assisi n. 32, C.F. elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, CodiceFiscale_21
in Caltanissetta nel viale Sicilia n. 176, presso lo studio dell'Avv. Michele Lupo (C.F.
[...]
), che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Sandra Lupo (C.F. C.F._18 [...]
), per procura da intendersi in calce al presente atto ex art. 83 c.p.c. ed ai sensi dell'art. C.F._19
18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013 I nominati procuratori e difensori dichiarano di volere ricevere le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori ai sensi dell'art. 366, 4° comma, cod. proc. civ. presso il seguente numero di fax 0934-563441 ed indirizzo di posta elettronica certificata Email_8
[...] Email_6
CONTRO
nata a [...] il [...], cod. Fisc. , ove E_ CodiceFiscale_11
risiede nella Via San Francesco n. 32, ed elettivamente domiciliata a Caltanissetta presso lo Studio
6 Legale Associato PA (P.I. , rappresentata e difesa, dall'avv. Francesco P.IVA_1
PA (Cod. Fisc. — Pec. CodiceFiscale_20 Email_7
Fax 093421502), per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
NONCHE'
nata a [...] il [...] Cod. Fisc. , Controparte_5 CodiceFiscale_22
, nata a [...] il [...] Cod. Fisc. , Controparte_6 CodiceFiscale_13
nata a [...] il [...] Cod. Fisc. , CP_2 CodiceFiscale_14 [...]
nato a [...] [...] Cod. Fisc. , CP_3 CodiceFiscale_15 CP_4
nato ad [...] il [...] Cod. Fisc. ,
[...] CodiceFiscale_16
APPELLATI – CONTUMACI
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA DEFINITIVA DEL TRIBUNALE
DI CALTANISSETTA N. 434/2020 PUBBLICATA IL 16/11/2020.
*******
CONCLUSIONI: le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni nelle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza per la precisazione delle conclusioni del 30 marzo 2023.
CONCLUSIONI PER E_
“L'odierna concludente, in ottemperanza alla ordinanza stessa, insiste nelle richieste tutte svolte in seno ai quattro giudizi riuniti che debbono intendersi qui ripetute e trascritte e così conclude:
Giudizio n. 327/14 R.G.
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Accogliere l'appello proposto da E_
avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta dei 6-17/6/2014, resa inter partes, notificata il
7 28/8/2014, ed in riforma della stessa ritenere e dichiarare ammissibile, e quindi accogliere, la domanda riconvenzionale proposta da di estensione della divisione integrale E_
all'immobile sito in Contrada Contrasto di OM, nonché quella di rendiconto della gestione dell'impianto di produzione di conglomerato cementizio, relitto da , e, A_
conseguentemente, ordinare a di procedere al rendimento dei conti con condanna AR
dello stesso al pagamento delle somme di risulta.
- Accogliere le domande tutte proposte da nella comparsa di risposta e costituzione E_
del 3/4/2003 da ritenersi integralmente ripetute e trascritte.
- Vittoria di spese e compensi.-
Giudizio n. 643/16 R.G.
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Accogliere il presente appello ed, in riforma integrale dell'impugnata sentenza dei 19/2-9/6/2016 n. 295/2016 resa inter partes dal Tribunale di
Caltanissetta, ritenere e dichiarare la nullità assoluta della sentenza stessa per violazione del litisconsorzio con ogni conseguente decisione anche in ordine alla rimessione della causa al primo
Giudice per violazione delle norme sulla regolare costituzione del Giudice.
- Ritenere e dichiarare la nullità della impugnata sentenza per avere deciso, con apparente motivazione, in forza di un documento peritale mai legittimamente introdotto nel procedimento e disporre la espunzione dello stesso dagli atti processuali o, comunque, dichiararne la inutilizzabilità
per violazione del principio del contradittorio e delle regole di procedura e delle preclusioni processuali.
- In subordine rigettare le domande tutte proposte da , nei confronti di AR E_
, perchè inammissibili, improponibili, infondate in fatto e diritto e comunque carenti di prova.
[...]
- Condannare nelle spese del doppio grado del giudizio.- AR
8 Giudizio n. 287/20 R.G.
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Accogliere gli appelli proposti e di cui ai giudizi riuniti con conseguente rigetto di tutte le domande formulate da . AR
- Accogliere il presente appello ed, in riforma integrale della sentenza n. 395/2019 del 11/7/2019, con la quale è stata determinata in Euro 276.461,73 la quota di legittima pretermessa sulla eredità di
, e dichiarato il diritto di alla restituzione di beni pari alla quota Controparte_3 AR
come avanti determinata, e rigettare ogni relativa domanda al riguardo proposta da . AR
- Disporre il rinnovo della CT per i motivi tutti avanzati con l'atto di appello e con la nomina di altro e diverso consulente, a sensi dell'art. 196 c.p.c.
- Accogliere le domande tutte proposte da , nella comparsa di risposta e costituzione E_
del 3/4/2003, da ritenersi qui integralmente ripetute e trascritte.
- Condannare nelle spese e compensi tutti del giudizio.- AR
Giudizio n. 292/21 R.G.
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Accogliere il presente appello ed, in riforma integrale della sentenza n. 395/2019 del 11/7/2019, con la quale è stata determinata in Euro
276.461,73 la quota di legittima pretermessa sulla eredità di , e dichiarato il diritto Controparte_3
di alla restituzione di beni pari alla quota come avanti determinata, e rigettare ogni AR
relativa domanda al riguardo proposta da . AR
- Disporre il rinnovo della CT per i motivi tutti avanti indicati con la nomina di altro e diverso consulente, a sensi dell'art. 196 c.p.c..
- Accogliere le domande tutte proposte da nella comparsa di risposta e costituzione E_
del 3/4/2003, da ritenersi qui integralmente ripetute e trascritte.
- Condannare nelle spese e compensi tutti del giudizio.- AR
9 Giudizio n. 353/21 R.G.
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Ritenere e dichiarare l'appello proposto da inammissibile, improponibile e, comunque, infondato in fatto e diritto e carente di AR
prova.
- Espungere dagli atti i documenti prodotti da parte appellante, successivamente allo scadere del termine di cui all'art. 184 c.p.c., e comunque sui quali non si è formato il legittimo contradittorio delle parti.
- Accogliere le domande e le conclusioni tutte formulate con gli atti di appello n. 292/2021 R.G., n.
327/2014 R.G., n. 643/2016 R.G. e n. 287/20 R.G. da intendersi qui ripetute e trascritte.
- Accogliere le domande tutte proposte da con la comparsa di risposta e costituzione E_
del 3/4/2003.
- Ritenere e dichiarare, in ogni caso, l'effetto travolgente delle decisioni di riforma, che saranno emesse nei giudizi avanti richiamati, nei confronti della sentenza oggetto del presente giudizio di appello.- Condannare l'appellante nelle spese e compensi tutti del giudizio.-“
CONCLUSIONI PER AR
“Visto il provvedimento, con il quale viene disposta la trattazione scritta del presente procedimento,
con assegnazione alle parti di termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., considerato che al presente procedimento sono stati riuniti i proc. nn. 643/16, 287/20, 292/21 e 353/21 R.G. e tutti fissati per l'udienza del 30 marzo 2023 per la precisazione delle conclusioni Richiamato il contenuto tutto dei precedenti scritti difensivi e verbali di causa di tutti i citati procedimenti, si precisano le seguenti conclusioni:
Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello di Caltanissetta
10 In ogni caso rigettare la richiesta di rinnovo e/o richiamo del CT, che dovesse essere avanzata da controparte, per i motivi esposti nelle rispettive Comparse di costituzione e risposta;
Indi, rigettata ogni contraria domanda, azione, istanza ed eccezione:
Con riferimento al proc. n. 327/2014 R.G.:
- dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello principale avanzato dalla IG.ra E_
, perché infondato in fatto ed in diritto secondo quanto esposto in narrativa;
[...]
- in via incidentale, nella sola ipotesi di accoglimento dell'appello principale, ammettere il presente appello ed in parziale riforma della sentenza n. 290/14 resa dal Tribunale Collegiale di Caltanissetta
il 6 giugno 2014, depositata il successivo 17 giugno 2014 e notificata il 2 settembre 2014, accogliere le domande avanzate in primo grado dall'esponente come formulate e precisate nella memoria ex art. 183. c.p.c. limitatamente alle seguenti:
- rigettare le domande di relative all'immobile sito in OM c.da Monticelli E_
Contrasto in catasto al foglio 38 particelle 218/1, 218/2, 218/3, 218/4 e 218/5 ed all'impianto per la produzione di conglomerato cementizio;
- in via subordinata ritenere e dichiarare che l'attore è proprietario a titolo originario per decorso della prescrizione acquisitiva dell'immobile e dell'impianto per la produzione di conglomerato cementizio siti in OM c.da Monticelli Contrasto in catasto al foglio 38 particelle 218/1, 218/2, 218/3,
218/4 e 218/5 ed al foglio 38 particella 13, tutti confinanti a nord con la S.P. 16 OM -
Acquaviva Platani, a sud con la Regia trazzera OM - Casteltermini a ovest con la particella
265 e ad est con le particelle 16, 18 e 19.
In via istruttoria sempre nel non temuto caso di accoglimento dell'appello principale ammettere le richieste istruttorie riportate al punto 3) della narrativa del presente atto.
Con riferimento al procedimento n. 643/2016 R.G.:
11 - dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello avanzato dalla IG.ra , E_
perché infondato in fatto ed in diritto secondo quanto esposto in narrativa della Comparsa di costituzione in appello e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza.
Con riferimento al procedimento n. 287/2020 R.G.:
- rigettare l'appello avanzato dalla IG.ra , perché infondato in fatto ed in diritto E_
secondo quanto esposto in narrativa e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza.
Con riferimento al procedimento n. 292/2021 R.G.:
- dichiarare inammissibile e, in via subordinata rigettare, perché infondato in fatto ed in diritto,
l'appello avanzato dalla IG.ra , secondo quanto esposto in narrativa e per l'effetto E_
confermare l'impugnata sentenza.
Con riferimento al procedimento n. 353/2021R.G.:
accogliere il presente appello e, conseguentemente, in parziale riforma della sentenza n. 434/2020
resa dal Tribunale Collegiale di Caltanissetta il 28.10.2020, pubblicata il successivo 16 novembre
2020, a definizione del procedimento recante il n. 1019/2002 R.G. ed in accoglimento delle domande avanzate in primo grado:
- confermare la riduzione delle disposizioni testamentarie effettuate dal defunto Controparte_3
in favore di , nei limiti di quanto già accertato con sentenza non definitiva n. 395/2019 E_
per la reintegra della quota di legittima spettante al legittimario pretermesso nella AR
misura di €. 276.461,73;
- disporre per l'effetto l'assegnazione, in favore di , in sostituzione dei beni immobili AR
individuati al lotto 7 del progetto divisionale depositato dal c.t.u. in data 14.10.2019 di altro bene facente parte dell'asse ereditario;
12 - disporre l'assegnazione in favore di , in sostituzione dell'attribuzione dell'importo AR
di € 34.386,73, da prelevarsi dal deposito intestato al de cuius, aperto presso la Banca Sanpaolo I.M.I.,
agenzia di Caltanissetta e indentificato al n° S 712/12/479, di altro bene facente parte dell'asse ereditario ovvero porre il suddetto conguaglio a carico della IG.na . E_
Confermare nel resto la sentenza impugnata.
In via istruttoria:
- ammettere la produzione documentale allegata al presente atto, anche ai sensi dell'art. 345 comma
3 c.p.c.;
- ove ritenuto, disporre ordine di produzione e/o esibizione in giudizio, anche a sensi dell'art. 210
c.p.c., a carico della IG.na di tutti gli estratti conto relativi al saldo attivo deposito E_
presso Banco S. Paolo I.M.I. Ag. di Caltanissetta conto n. S 712/12/479 dalla costituzione ad oggi;
ovvero ordinare al Banco S. Paolo I.M.I. Ag. di Caltanissetta di indicare (fornendo i relativi estratti conto) i movimenti relativi al deposito conto n. S 712/12/479 a partire dalla sua costituzione ad oggi,
indicando l'eventuale data di estinzione, il saldo attivo a quella data ed il soggetto che ha provveduto ad effettuarla, come già richiesto espressamente in primo grado nella memoria ex art. 184 c.p.c. datata
05 aprile 2005 e reiterata in tutte le udienza ed in particolare in quelle di precisazione delle conclusioni.
- Inoltre, sempre ove ritenuto, richiamare il Consulente di Ufficio ai fini della riformulazione della composizione della quota spettante al legittimario con sostituzione dei cespiti oggetto di impugnazione.
- In caso di contestazione della documentazione versata in atti relativa alla procedura di esproprio per. p.u. posta in essere dal , ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 345 comma 3 del Parte_2
codice di procedura civile, disporre ordine di produzione e/o esibizione in giudizio, anche a sensi dell'art. 210 c.p.c., a carico della IG.na di tutti gli atti ricevuti dal detto Comune E_
13 come sopra indicati ed in articolare della Nota 20 aprile 2018 prot. n. 33342; della Nota 11 novembre
2019 prot. n. 82412; della determinazione dirigenziale del 23 dicembre 2019 n. 2629; della determinazione del 14 settembre 2020 reg. Gen. n. 1559 del Responsabile del VI settore, ovvero ordinare al suddetto Comune di di produrli, unitamente agli eventuali atti successivi relativi Parte_2
alla procedura ablatoria.
Per tutti i giudizi con vittoria di spese e compensi di difesa”.
Oggetto: simulazione contrattuale;
lesione di legittima e azione di riduzione;
divisione di beni caduti in successione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La Corte di appello di Caltanissetta è chiamata ad esaminare, a seguito dell'avvenuta riunione di tutte le impugnazioni, gli appelli in epigrafe indicati che sono stati proposti, tra il 2014
ed il 2021, avverso le seguenti sentenze del Tribunale di Caltanissetta:
1) sentenza non definitiva n. 290/2014, pubblicata il 17 giugno 2014;
2) sentenza non definitiva n. 295/2016, pubblicata il 9 giugno 2016;
3) sentenza non definitiva n. 395/2019, pubblicata l'11 luglio 2019;
4) sentenza definitiva n. 434/2020, pubblicata il 16 novembre 2020.
I fatti di causa risultano così ricostruiti dal Tribunale di Caltanissetta, in relazione al giudizio promosso nel 2002 da (causa iscritta al n. 1019/2002 R.G.), al quale era AR
stato riunito altro giudizio promosso nel 2003 sempre da (causa iscritta al n. AR
179/2003 R.G.).
§§§
14 LA SENTENZA NON DEFINITIVA N. 290/2014, PUBBLICATA IL 17 GIUGNO 2014
(non definitiva quanto al giudizio iscritto al n. 1019/2002 R.G. ma definitiva quanto al
giudizio riunito iscritto al n. 179/2003 R.G.).
< CP
conveniva in giudizio i propri germani, rappresentando: a) che il 18.9.2000 era deceduto ,
[...] Controparte_3
padre delle odierne parti in causa, il quale con testamento pubblico istituiva erede universale la figlia;
E_
b) che precedentemente (il 2.12.1996) era deceduta , madre dell'attore, nonché coniuge di Persona_3 [...]
; c) che alla morte di l'asse ereditario si componeva di numerosi beni mobili e immobili, CP_3 Controparte_3
crediti, nonché di quote societarie, specificamente descritti in citazione, alcuni dei quali indicati nella denunzia di successione, ed altri ivi non indicati;
d) che la VE avrebbe, invero, acquistato una serie cospicua E_
di beni che sarebbero stati pagati con denaro del de cuius e che inoltre la RE s.r.l., società il cui 95% delle quote è
di proprietà della VE, avrebbe acquistato la proprietà dell'azienda paterna;
e) che la disposizione testamentaria di cui sopra avrebbe leso la quota di legittima dell'attore, totalmente pretermesso, e che inoltre i predetti atti di acquisto
(sia quelli stipulati in proprio dalla VE che quelli stipulati nella qualità di rappresentante e socio della RE
s.r.l.) dissimulerebbero altrettante donazioni indirette a vantaggio della VE.
Sulla base di tali premesse, in fatto, l'attore instava affinché venisse dichiarata la simulazione degli atti di compravendita specificamente menzionati in citazione, costituendo gli stessi altrettante donazioni indirette;
e quindi, per l'effetto, la
VE fosse dichiarata tenuta alla collazione dei beni ex art. 737 c.c.. Così determinato l'asse E_
ereditario, l'attore chiedeva che gli venisse assegnata la quota a lui spettante, provvedendosi alla riduzione delle disposizioni lesive della legittima, con condanna della VE alla restituzione dei frutti oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva in giudizio , la quale contestava la fondatezza delle domande attoree in ordine alla natura E_
simulata degli atti di compravendita dedotti da controparte, facendo tuttavia prontezza di riconoscere i diritti ereditari dell'attore in relazione alla quota di riserva dello stesso, evidenziando peraltro: a) che i crediti descritti ai nn. 1-7
dell'atto di citazione erano stati già incassati e suddivisi tra gli eredi;
b) che i mezzi agricoli ivi descritti si appartenevano a lei per averli acquistati, pagati e fatturati;
c) che la quota dell'azienda del de cuius (pari al 51%) era stata anch'essa regolarmente pagata dalla RE s.r.l. per la somma di £ 200.000.000, regolarmente iscritta in bilancio;
d) che, in relazione alla successione, in data 6.3.2001 veniva stipulato tra tutti i germani (eccezion fatta per l'attore) un atto di integrazione di legittima, con il quale venivano riconosciuti i diritti degli altri legittimari.
Controparte_ Rimanevano contumaci , e . Persona_1 Controparte_5
15 Con successivo atto di citazione notificato il 24.1.2003 conveniva nuovamente in giudizio i propri AR
germani chiedendo che fosse pronunciata la divisione dei beni relitti a seguito del decesso del fratello delle parti Per_2
, deceduto il 20.12.1984 e della madre deceduta il 2.12.1996, secondo le modalità approvate
[...] Persona_3
da tutti gli eredi con apposito progetto divisionale, concordato tra le parti ma non ancora redatto per atto pubblico,
oltre che non integralmente eseguito atteso che la VE avrebbe continuato a possedere alcuni E_
beni senza rendere il conto ai condividenti.
Controparte_ Si costituivano tutti i convenuti ad eccezione di .
I convenuti costituiti contestavano tutti, variamente, le domande di parte attrice, rilevando che i beni di cui si chiedeva la divisione erano stati oggetto di divisione convenzionale in virtù di un progetto divisionale (redatto sulla scorta delle relazioni redatte dall'ing. e dal geom. , su incarico di ) accettato da tutte le parti in Per_4 CP_7 Controparte_3
causa con la conseguente inammissibilità (per la VE ), ovvero inutilità (per gli altri) della causa E_
incoata.
, inoltre, precisava che tra i beni relitti da , contrariamente a quanto dedotto dall'attore: E_ Persona_3
a) non rientrava l'immobile sito in Contrada Monticelli in OM (censito al catasto al fl. 26 p.lle 173-174-184-185-
187-188), in quanto lo stesso era stato legato all'attrice dalla madre con testamento del 26.9.1993 (mai impugnato); b)
rientravano il fondo sito in Contrada Contrasto, con tutto quanto sopra edificato (censito al catasto al fl. 38 part. 218
sub 1-5), nonché un impianto di produzione di conglomerato cementizio del quale il si sarebbe AR
illegittimamente impossessato. La VE chiedeva, quindi, che detti beni fossero inclusi nell'asse ereditario, e che l'attore rendesse il conto della gestione, corrispondendo alla VE la quota di spettanza.
Con ordinanza del 23-24.4.2004 veniva disposta la riunione dei due giudizi.
Con memoria ex art. 183 comma 5 c.p.c. (vecchia formulazione) l'attore, contestando quanto dedotto dalla VE
, modificava le proprie domande in considerazione delle difese della VE . In E_ E_
particolare, l'attore: a) negava di aver ricevuto la propria quota relativa ai crediti indicati in citazione;
b) negava di aver ottenuto il possesso dei beni indicati nella predetta scrittura divisionale convenzionalmente accettata da tutte le parti,
in quanto parte degli stessi sarebbero illecitamente detenuti dalla VE (in particolare in relazione all'immobile sito in OM Via San Francesco n. 32); c) chiedeva rigettarsi le domande relative all'immobile di contrada Contrasto,
con tutto quanto sopra edificato, in quanto lo stesso era di proprietà del de cuius soltanto per ½ A_
(quota presa in considerazione dal progetto divisionale sottoscritto dalle parti), mentre l'altra quota di ½ era di proprietà
dell'attore in quanto dallo stesso edificato per la metà; chiedeva, comunque, in via subordinata che fosse dichiarata
16 l'usucapione dell'attore sulla quota del bene in questione;
d) quanto all'immobile sito in contrada Monticelli in
OM, legato all'attrice della madre con testamento del 26.9.1993, l'attore evidenziava che il testamento in questione era stato pubblicato solo in data successiva alla notifica dell'atto di citazione;
chiedeva, comunque, di valutarsi tale bene al fine di verificare l'eventuale superamento della quota di legittima.
Successivamente veniva disposto l'espletamento di una CT al fine di predisporre un progetto divisionale che tenesse conto “anche” della scrittura predisposta dalle parti. Nondimeno, all'udienza del 22.3.2007, l'attore dichiarava personalmente di accettare il progetto divisionale inerenti ai beni provenienti da e , Persona_3 A_
ed accettato da tutti gli eredi, in considerazione del fatto che, nelle more del giudizio, era entrato in possesso di tutti i beni a lui spettanti sulla base di quel progetto.
Dopo una serie di rinvii per trattative tra le parti, una volta espletato con esito negativo un tentativo di conciliazione su iniziativa del giudice istruttore, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Va anzitutto evidenziato, in punto di diritto, che è principio noto quello dell'universalità della divisione ereditaria,
secondo il quale la divisione ha per oggetto l'intera comunione ereditaria avendo lo scopo di addivenire alla trasformazione dei diritti dei singoli partecipanti su quote ideali, in diritti di proprietà individuale sui singoli beni (arg.
ex art. 762 c.c.; ex multis Cass. Civ. n. 967/1964). Nondimeno, tale principio non riveste carattere assoluto ed inderogabile: e, invero, è senz'altro ammissibile, sempre che vi sia il consenso di tutti i partecipanti, una divisione parziale quanto all'oggetto, nel senso che due o più coeredi restino fra loro in comunione su una parte dell'asse, mentre altra parte viene assegnata in proprietà esclusiva ad uno o più altri (Cass. n. 10857/1994). E', altresì, ammissibile la divisione di una parte soltanto dell'asse, restando la residua in comunione fra tutti i coeredi (cfr. art. 762 c.c., secondo il quale “l'omissione di uno o più beni dell'eredità non dà luogo a nullità della divisione, ma soltanto a un supplemento
della divisione stessa”: cfr. Cass. n. 8448/1997).
In breve, in considerazione del principio di autonomia negoziale che regola il campo dei diritti disponibili, è possibile una divisione parziale sia quando al riguardo intervenga un accordo tra le parti, sia - osserva la giurisprudenza di legittimità - quando, essendo stata richiesta tale divisione da una delle parti, le altre non amplino la domanda,
chiedendo a loro volta la divisione dell'intero asse (cfr. Cass. Civ. n. 10220/1994, n. 573/2011 e da ultimo n.
5694/2012).
Nel caso di specie, va rilevato che in relazione alla domanda di divisione ereditaria azionata dall'attore ed è originante la causa recante il n. 179/03 R.G., con la più volte menzionata scrittura privata costituente progetto di divisione,
17 prodotta in giudizio sia dall'attore che dai convenuti, le parti hanno certamente inteso regolare tra loro i rapporti determinatisi con l'apertura delle successioni in morte di (deceduto il 20.12.1984) e di A_ R_
(deceduta il 2.12.1996). E invero, va anzitutto sottolineato che tutti i convenuti costituitisi in giudizio hanno
[...]
sempre chiesto rigettarsi la domanda attrice, alla luce dell'accordo raggiunto tra le parti. In considerazione di ciò, più
volte, nel corso del giudizio, i convenuti chiedevano revocarsi l'ordinanza con la quale veniva disposta CT divisionale
(e comunque di non tener conto degli esiti della stessa, una volta depositata) atteso che essa non avrebbe legittimamente potuto modificare l'esito dell'accordo maturato tra le parti in ordine all'attribuzione dei beni caduti in successione.
E tuttavia nel corso del giudizio anche l'attore - come si è detto - ha chiesto riconoscersi la validità ed efficacia dell'accordo maturato tra le parti (una volta ottenuto il possesso dei beni ad esso attribuiti in forza della predetta scrittura). Richiesta da ultimo ribadita in sede di comparsa conclusionale.
E tuttavia, va evidenziato che, relativamente alle masse ereditarie in questione, sussiste controversia, unicamente tra l'attore e la VE , in relazione alla quota di ½ dell'immobile di contrada Contrasto, con tutto E_
quanto sopra edificato (censito al catasto al fl. 38 part. 218 sub 1-5): e invero la predetta scrittura privata, nel formulare il progetto divisionale prende in esame esclusivamente la quota di ½ del bene in questione, non essendo stata computata l'altra quota di ½ in relazione alla quale la VE chiede all'attore rendersi il conto, E_
nonché attribuirsi la quota di spettanza, e l'attore chiedeva in via riconvenzionale riconoscersi l'acquisto per usucapione.
Ebbene sulla scorta di quanto sopra evidenziato, in punto di diritto, il Collegio non può che prendere atto dell'accordo unanimemente raggiunto tra tutte le parti in causa, volto alla divisione - parziale secondo la prospettazione della
VE delle comunioni ereditarie determinatesi con l'apertura delle successioni in morte di E_ Per_2
(deceduto il 20.12.1984) e di (deceduta il 2.12.1996).
[...] Persona_3
In relazione ai beni indicati, va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere tra tutte le parti in causa, in considerazione dell'intervenuto accordo tra le parti circa la divisione dei beni caduti in successione (al netto della quota di ½ dell'immobile di contrada Contrasto).
In relazione a tale quota di ½ vanno a questo punto prese in esame le domande svolte in via riconvenzionale dalla
VE ed aventi ad oggetto la richiesta di estendersi la divisione all'intero immobile di contrada Contrasto, con conseguente richiesta di rendiconto e fruttificazioni.
18 Ebbene, le domande in questione sono inammissibili: e invero, osserva il Tribunale che osta all'accoglimento delle stesse il rilievo, preliminare ed assorbente, della mancata dimostrazione della effettiva titolarità in capo alle parti della quota in questione.
E infatti, è appena il caso di osservare come né l'attore né i convenuti abbiano depositato in giudizio, all'esito della scadenza dei termini istruttori, alcun documento (titoli di proprietà, documentazione ipotecaria, certificazione notarile ex art. 567 c.p.c.) attestante la titolarità della quota oggetto di domanda divisoria in capo al de cuius . A_
Sono state infatti prodotte esclusivamente le denunzie di successione unitamente alle planimetrie visure catastali, che com'è noto non consentono di accertare l'aspetto inerente alla titolarità dei beni.
Del pari non può che rigettarsi la domanda di usucapione avanzata in sede di reconventio reconventionis dall'attore.
E' noto che l'unica possibilità per l'attore di ampliare il thema decidendum oggetto del contendere è quello di articolare una domanda che, ancorché nuova, sia conseguenza della proposizione di una domanda riconvenzionale del convenuto
(reconventio reconventionis, cfr. tra le più recenti Cass. n. 3639/2009): possibilità che, nel vigore del precedente codice di rito - applicabile ratione temporis - era assicurata dall'art. 183, comma 5, c.p.c.
E tuttavia, nel caso di specie, la domanda si appalesa inammissibile. E invero, in tema di domande reciproche proposte dalle parti, deve escludersi la possibilità che il giudice si pronunzi sulla reconventio reconventionis - sia essa avanzata in via autonoma, oppure condizionata - laddove l'esame nella domanda riconvenzionale rimanga assorbito dalla reiezione di quest'ultima (così ex multis Cass. n. 5135/2013).
Inoltre, prescindendosi da tale profilo, di per sé assorbente, il Collegio non può non rilevare che dal momento della morte del de cuius (20.12.1984) al momento della proposizione della domanda (con memoria ex art. 183, comma 5,
c.p.c. depositata l'11.12.2004) non era comunque decorso il termine ventennale per l'acquisto della proprietà per usucapione.
Parimenti inammissibile è la domanda svolta dall'attore in seno alla memoria ex art. 183 comma 5 c.p.c. (vecchia formulazione) in relazione alla dedotta lesività della propria quota di legittima della disposizione testamentaria con la quale veniva legato alla VE l'immobile di contrada Monticelli.
Con la domanda in questione l'attore sembrerebbe voler domandare - ancorché la formulazione utilizzata non sia chiarissima - l'accertamento della lesività della disposizione testamentaria dedotta dalla VE, senza però arrivare a chiedere la riduzione della disposizione lesiva.
E tuttavia, ritiene il Collegio che la domanda in questione non possa ragionevolmente dirsi conseguenza di una
domanda del convenuto.
19 Difatti, va osservato che a differenza della domanda di usucapione - poc'anzi scrutinata - che era conseguenza della domanda dell'attore di estendersi la divisione anche in relazione all'immobile di contrada Contrasto, la domanda in questione è conseguenza di una eccezione della VE, con la quale veniva dedotta la minore estensione oggettiva della massa ereditaria (senza tuttavia che venisse chiesto da parte VE l'accertamento della titolarità sul bene,
stante la presenza di un titolo la cui validità non è, peraltro, oggetto di contestazione tra le parti).
Siamo dunque al di fuori dello spazio di operatività dell'art. 183 comma 5 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis),
non essendo ammissibile da parte dell'attore estendere il thema decidendum tramite la proposizione di una domanda nuova in conseguenza di una mera eccezione del convenuto.
Inoltre, deve essere fermamente contestata l'idea che un contenzioso avente originariamente ad oggetto una domanda di divisione possa trasformarsi - a seguito delle difese di uno degli eredi circa l'estensione della massa ereditaria - in un processo avente ad oggetto una domanda diversa qual è quella di lesione della legittima, che, com'è noto, si pone su un piano totalmente differente rispetto alla prima.
Della correttezza di tale conclusione si ha conferma alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte sul punto secondo la quale “l'azione di divisione ereditaria e quella di riduzione sono tra loro autonome e diverse, perché la prima
presuppone la qualità di erede e tende all'attribuzione di una quota ereditaria, mentre la seconda implica la qualità di
legittimario leso nella quota di riserva ed è finalizzata alla riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni
lesive della legittima;
ne consegue che la domanda di riduzione non è implicitamente inclusa in quella di divisione, sicché
- nel regime anteriore alla riforma di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353- una volta proposta la domanda di divisione,
quella di riduzione è da ritenere nuova e, come tale, inammissibile ove la controparte abbia sul punto rifiutato il
contraddittorio nel corso del giudizio di primo grado” (così Cass. n. 22885/2010).
A questo punto, va rilevato che, sulla base delle considerazioni che precedono, è possibile definire la causa introdotta con atto di citazione notificato il 24.1.2003 ed originante il n. 179/03 R.G.; di contro, non possono, allo stato, essere decise le domande avanzate dall'attore ed aventi ad oggetto le domande di simulazione e riduzione AR
spiegate nei confronti della VE , in difetto di un'adeguata istruttoria sulle stesse. E_
Può, quindi, trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 103 c.p.c. secondo la quale è possibile procedere alla separazione di due cause, precedentemente riunite, anche in fase decisoria: deve quindi procedersi alla separazione della causa n. 179/03 R.G. da quella recante il n. 1019/02 R.G., la quale dovrà essere rimessa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione delle attività istruttorie necessarie alla definizione della stessa.
20 Attesa la natura definitiva della sentenza in relazione alla causa recante il n. 179/03 R.G., deve procedersi alla decisione sulle spese di lite.
Ebbene, alla luce della natura della causa, della complessità della stessa, nonché dei rapporti tra le parti, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle stesse.
Nulla sulle spese di lite della causa n. 1019/02 R.G., che verranno liquidate in sede di sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra composto, uditi procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando in relazione alla causa recante il n. 179/03 R.G., e non definitivamente pronunciando in relazione alla causa recante il n. 1019/02 R.G., così provvede:
1. preliminarmente dispone la separazione della causa recante il n. 179/03 R.G., dalla causa recante il n. 1019/02
R.G.
2. dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla questione della divisione delle comunioni ereditarie determinatesi con l'apertura delle successioni in morte di (deceduto il 20.12.1984) A_
e di (deceduta il 2.12.1996); Persona_3
3. dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di estensione della divisione e di rendiconto in relazione all'immobile sito in contrada Contrasto, meglio specificato in parte motiva, spiegata da;
E_
4. dichiara inammissibili le domande di usucapione e accertamento della lesione della legittima spiegata dall'attore con memoria ex art. 183 comma 5 c.p.c. depositata l'11.12.2004;
5. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza>>.
§§§
LA SENTENZA NON DEFINITIVA N. 295/2016, PUBBLICATA IL 9 GIUGNO 2016
Si riportano le parti rilevanti della motivazione della sentenza non definitiva del Tribunale
di Caltanissetta n. 295/2016, pubblicata il 9.6.2016 (pagg. 6 e seguenti).
<[…] Con sentenza del 6 giugno 2014 il Tribunale, preso atto dell'accordo unanimemente raggiunto tra tutte le parti in causa, volto alla divisione delle comunioni ereditarie determinatesi con l'apertura delle successioni in morte di Per_2
(deceduto il 20.12.1984) e (deceduta il 2.12.1996), dichiarava cessata la materia del
[...] Persona_3
contendere tra tutte le parti in causa, in relazione a tale limitato aspetto.
Veniva dunque definita la causa introdotta con atto di citazione notificato il 24.1.2003, ed originante il n. 179/03 R.G..
21 Veniva, di contro, disposta la rimessione sul ruolo - al fine di procedere all'espletamento della necessaria attività
istruttoria - della causa originante il procedimento più risalente, ed avente ad oggetto le domande di accertamento della natura simulata degli atti di acquisto su indicati, nonché di riduzione della legittima lesa nei confronti della
VE . E_
Le domande sono fondate entro i limiti meglio specificati appresso.
In via del tutto preliminare deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della domanda di riduzione sollevata da parte VE: ed invero, ai sensi del I comma dell'art. 564 cod. civ., affinché il legittimario possa domandare la riduzione delle donazioni o dei legati deve preventivamente accettare l'eredità col beneficio d'inventario,
a meno che - come nel caso di specie - le dette liberalità non abbiano beneficiato soggetti chiamati come coeredi
(qualità rivestita senza ombra di dubbio da ). E_
In punto di diritto, giova osservare, in linea del tutto generale, come suole distinguersi tra simulazione assoluta e simulazione relativa a seconda che le parti che stipulano il negozio siano concordi nel non volere che si produca alcun effetto negoziale, ovvero che vogliano la produzione degli effetti di un contratto diverso da quello apparente: il c.d.
contratto dissimulato.
La legge, in tal caso, prevede che tra le parti sia quest'ultimo a spiegare i propri effetti, in quanto espressione di genuina volontà negoziale;
ma tale efficacia non è incondizionata, poiché è necessario che il contratto simulato rispetti requisiti di forma e di sostanza che la legge prevede per il tipo contrattuale effettivamente voluto.
E tuttavia, occorre chiedersi quali siano gli effetti del contratto simulato nel caso in cui la simulazione sia oggetto di contestazione tra le parti: ebbene, la disciplina della simulazione riconosce una tutela differenziata a seconda che la domanda volta a far accertare l'esistenza di un accordo simulatorio provenga da una delle parti ovvero da un terzo.
In particolare, l'art. 1417 c.c. prevede una disciplina probatoria assai rigorosa con riferimento all'accertamento della simulazione inter partes: è vietata la prova per testi salva l'ipotesi di illiceità del contratto dissimulato;
ciò IGnifica che le parti di un contratto per poter fornire la prova della sussistenza dell'accordo simulatorio dovranno necessariamente far ricorso a un documento scritto e cioè a una controdichiarazione comprovante la propria reale volontà.
Peraltro, tale regola prevista nello specifico ambito del contratto simulato si pone in perfetta sintonia con quanto disposto più in generale dall'articolo 2722 codice civile che prevede il divieto di prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un contratto stipulati anteriormente o contestualmente allo stesso.
Al contrario, il fatto che difficilmente creditori e terzi possano avere la disponibilità di una controdichiarazione scritta,
giustifica la regola secondo cui non sussiste, per gli stessi, alcuna limitazione probatoria. I creditori ed i terzi possono,
22 pertanto, ottenere tutela dando prova della sussistenza dell'accordo simulatorio anche attraverso lo strumento della testimonianza o tramite presunzioni.
Il IGnificato di tale differenziazione trova la propria ragion d'essere in ciò: anche se con riferimento al contratto simulato, il legislatore mostra di dare prevalenza al momento volitivo rispetto a quello meramente dichiarativo, tale prevalenza si arresta di fronte alla tutela degli interessi di coloro che, essendo estranei all'accordo simulato, possono fare legittimo affidamento sulla corrispondenza tra ciò che appare e ciò che è.
Ora, sulla scorta di quanto premesso, è evidente che occorre capire in prima battuta se l'erede debba essere considerato
parte e dunque incontri di stringenti limiti probatori previsti dall'articolo 1417 codice civile ovverosia se debba essere considerato soggetto terzo con possibilità di avvalersi della prova testimoniale e per presunzioni.
Al riguardo è opportuno operare una distinzione tra la figura del semplice erede e quella dell'erede legittimario.
Si definisce erede colui che sia stato chiamato dalla legge o da un testamento a succedere nella universalità delle posizioni giuridiche soggettive attive e passive del de cuius: egli, come si suol dire, subentra al de cuius in universum ius.
Tale figura deve essere distinta da quella del legittimario il quale, a prescindere dal fatto che rivesta la qualità di erede,
ha diritto ad una quota minima del patrimonio ereditario, la c.d. quota di legittima, che viene calcolata tenendosi conto anche delle donazioni effettuate in vita dal de cuius e che è incomprimibile da parte di una diversa volontà dello stesso.
In caso di lesione dei propri diritti successori, come riconosciutigli dalle norme della successione necessaria il legittimario potrà attivarsi giudizialmente per ottenere la riduzione delle disposizioni eventualmente lesive (art. 553 e ss. c.c.).
Dunque, mentre il semplice erede è titolare di diritti ed obblighi nella misura in cui rappresenta il prosecutore della vita giuridica del defunto, il legittimario è titolare di un diritto proprio che la legge espressamente gli attribuisce.
Ne consegue che il mero successore a titolo universale del de cuius, avendo ereditato la posizione giuridica del proprio dante causa, sarà soggetto in tema di prova della simulazione del negozio alle medesime limitazioni probatorie che sarebbero state opponibili allo stesso ex art. 1417 c.c.
Al contrario, l'autonomia della posizione giuridica dell'erede legittimario, che intenda provare la simulazione di una vendita celante una donazione lesiva della legittima per poi agire in riduzione, giustifica una soluzione opposta.
Il legittimario va, quindi, considerato come soggetto terzo rispetto alle parti contraenti e ciò implica la possibilità di provare senza limiti - con il beneficio delle agevolazioni probatorie ex art. 1417 cod. civ. la sussistenza di un accordo simulatorio. […].
Diversa rispetto all'ipotesi in questione è quella di colui che acquisti un bene da parte di un soggetto, ricevendo il denaro necessario per l'acquisto da un terzo, che glielo fornisce per spirito di liberalità.
23 In tal caso si realizza una donazione indiretta: l'attribuzione gratuita viene attuata con il negozio oneroso che corrisponde alla reale intenzione delle parti che lo pongono in essere, differenziandosi in tal modo dalla simulazione;
tale negozio produce, insieme all'effetto diretto che gli è proprio, anche quello indiretto relativo all'arricchimento del destinatario della liberalità, sicché non trovano applicazione alla donazione indiretta i limiti alla prova testimoniale - in materia di contratti e simulazione - che valgono invece per il negozio tipico utilizzato allo scopo (cfr. Cass. civ. 1986/2016;
Cass. Civ. 4015/2004).
Nel caso di specie, l'attore chiede dichiararsi la natura simulata:
a) di n. 36 atti di acquisto di beni immobili (indicati al punto G dell'atto di citazione, stipulati tra il 1988 ed il 2000),
i quali sarebbero stati acquistati con denaro del de cuius ; Controparte_3
b) dell'atto di cessione a titolo oneroso dell'azienda di alla RE srl;
Controparte_3
c) della compravendita relativa ai beni strumentali indicati nella fattura n. 3 del 21.8.2000 in atti.
A sostegno delle proprie ragioni, l'attore deduce essenzialmente la sussistenza di una situazione economico finanziaria in capo alla VE, del tutto incompatibile con i summenzionati acquisti.
Occorre, pertanto, esaminare partitamente l'ipotesi sub a) - inerente le dedotte donazioni indirette - dalle ulteriori ipotesi, propriamente riconducibili all'istituto della simulazione.
Ebbene, al di là dell'aspetto inerente alla capacità economica della parte acquirente - odierna VE - non può non rilevarsi:
1) che gli atti di acquisto in questione costituiscano, oggettivamente, un numero assai cospicuo di operazioni, tra loro eterogenee sia in relazione alle somme inerenti il prezzo d'acquisto (si va dall'importo di lire due milioni alla somma di lire 200 milioni;
la maggior parte degli atti non supera comunque la somma di lire 12 milioni) sia in relazione al periodo, che copre oltre un decennio;
peraltro, deve rilevarsi che alcuni atti prevedevano l'acquisto dell'usufrutto da parte del de cuius , e della sola nuda proprietà da parte della Controparte_3
VE, la quale dichiarava - con formule pressoché identiche nei vari rogiti - di aver versato una quota del prezzo in proporzione dell'entità del proprio diritto;
2) come l'attore non abbia fornito alcuna prova - né documentale né testimoniale - del dedotto pagamento dei relativi prezzi d'acquisto da parte del de cuius. In particolare, il teste - in relazione all'atto d'acquisto Tes_1
del 27.7.1995 in notar confermava che il pagamento della somma pattuita avvenne direttamente da Per_5
parte della VE. All'udienza del 6.7.2015, inoltre, il procuratore di parte attrice rinunciava all'escussione dei residui testi ammessi, che avrebbero dovuto riferire in ordine al pagamento dei corrispettivi degli altri atti
24 di acquisto del 29/10/1991 (prezzo pari a lire 60 milioni), e del 05/06/1991 (prezzo lire 200 milioni, che costituisce di gran lunga all'acquisto più IGnificativo dal punto di vista economico).
Pertanto, l'unico elemento valutabile al fine di provare la sussistenza delle dedotte trentasei donazioni indirette, non può che essere quello relativo alla (insufficiente) consistenza patrimoniale dell'acquirente, in relazione al quale parte attrice ha depositato una consulenza tecnica di parte.
Secondo la prospettazione di parte attrice, da tale elemento dovrebbe poi dedursi quale logica conseguenza il fatto
(ignoto) del pagamento delle somme da parte del de cuius. Viene quindi in rilievo il valore probatorio delle presunzioni semplici.[…].
Ebbene va anzitutto rilevato che in relazione agli esiti della consulenza contabile di parte a firma del ragioniere Per_6
depositata unitamente alle note di udienza del 23.3.2006, la quale prende in esame la documentazione fiscale e
[...]
contabile in atti (non vi è dunque alcuna inammissibilità sotto il profilo istruttorio), parte VE non ha mosso alcuna specifica contestazione, se non meramente di stile, omettendo qualsiasi confutazione circa la correttezza delle cifre ivi riportate. Né parte VE chiarito l'eventuale esistenza di entrate ulteriori rispetto a quelle indicate nelle dichiarazioni fiscali (ad esempio proventi conseguenti alla vendita di beni). Può dunque, del tutto legittimamente,
prendersi spunto da tale relazione al fine di ricostruire la situazione patrimoniale della VE nel periodo in rilievo
(cfr. art. 115 c.p.c.).
La relazione in esame, prendendo spunto dalle dichiarazioni dei redditi della VE inerenti al periodo 1990-1999,
nonché dalla documentazione contabile della RE s.r.l. per gli esercizi 1996-2002, ha evidenziato:
- risorse finanziarie disponibili per l'anno 1990 pari a circa lire 13 milioni;
- risorse finanziarie disponibili per l'anno 1991 pari a circa lire 15 milioni;
- risorse finanziarie disponibili per l'anno 1992 pari a circa lire due milioni;
- risorse finanziarie disponibili per l'anno 1993 pari a circa lire 9 milioni;
- risorse finanziarie disponibili per l'anno 1994 pari a circa lire 8 milioni;
- risorse finanziarie disponibili per l'anno 1995 pari a circa lire 11 milioni;
- risorse finanziarie disponibili per l'anno 1996 pari a circa lire sei milioni;
- risorse finanziarie disponibili per l'anno 1997 pari a circa lire tre milioni;
- risorse finanziarie disponibili per l'anno 1998 pari a circa lire due milioni;
- risorse finanziarie disponibili per l'anno 1999 pari a circa lire due milioni.
25 Si tratta, come è evidente, di risorse finanziarie assolutamente modeste, nonché decrescenti nell'arco del tempo. Inoltre
risulta acclarato che la VE:
- nel 1995 inizia in proprio l'attività di commercializzazione di materiali per l'edilizia, investendo un capitale di lire 280 milioni di cui lire 180 milioni di versamenti diretti dell'imprenditore;
- con atto del 6 novembre 1996 costituisce la società ha responsabilità limitata denominata RE s.r.l., il cui capitale sociale pari a lire 20 milioni viene assunto e versato da come socia per la quota di E_
maggioranza di nominali lire 19.900.000.
A questo punto, sulla scorta di tale ricostruzione non può che ritenersi che la VE non sia stata in grado di effettuare i pagamenti di tutti gli atti di acquisto in questione. Ed invero, a fronte di disponibilità finanziarie pari a circa 70 milioni di lire nel periodo 1990-1999 (cui dovrebbero ragionevolmente sottrarsi le somme necessarie per il soddisfacimento delle eIGenze primarie della , la VE avrebbe effettuato acquisti immobiliari per Pt_1
un ammontare che, per difetto, supera abbondantemente il miliardo di lire (senza tener conto dei suindicati conferimenti societari che costituiscono ulteriori uscite che la VE avrebbe affrontato).
Può quindi ritenersi ragionevolmente provato che la VE non abbia effettivamente pagato il prezzo degli atti di acquisto in esame, nonostante le dichiarazioni di quietanza riportate negli atti.
A questo punto, logico è ritenere che il pagamento sia stato effettuato dal padre delle parti, , il Controparte_3
quale risulta essere l'unico soggetto legato alla VE dotato di una considerevole capacità patrimoniale (in quanto titolare dell'azienda poi ceduta alla VE), ed il cui legame affettivo con può peraltro E_
evincersi dal fatto che lo stesso nominava la stessa quale proprio erede universale.
Deve quindi ritenersi che gli atti di acquisto su indicati costituiscano altrettante ipotesi di donazione indiretta da parte del de cuius: i beni in questione dovranno, quindi, essere conferiti in collazione, secondo le previsioni dell'art. 737 c.c. (cfr. da ultimo Cass. n. 17604/2015 secondo cui il conferimento deve avere ad oggetto l'immobile e non il denaro), ovvero dovranno essere conferite le somme corrispondenti al valore dei beni al momento dell'apertura della successione, nel caso in cui la VE abbia ceduto a terzi i beni in oggetto.
Alla medesima conclusione - sulla scorta delle medesime ragioni in fatto ed in diritto - deve pervenirsi in relazione alla domanda di simulazione relativa inerente all'acquisto dell'azienda di da parte della RE Controparte_3
s.r.l.
Ed invero, mette appena conto osservare che, relativamente all'azione di simulazione, non v'è dubbio che l'attore abbia agito in giudizio deducendo la lesività delle donazioni dissimulate rispetto ai propri diritti di legittimario,
26 avendo chiesto sin dall'atto introduttivo la riduzione delle disposizioni lesive. Ne consegue che nessuna limitazione probatoria può essere opposta all'odierno attore, ben potendo utilizzarsi il medesimo ragionamento presuntivo sopra svolto, per addivenire ad una soluzione favorevole alle ragioni di parte attrice.
In particolare, con atto del 4 luglio 1997, in notar , la società RE s.r.l. (di cui risultava Per_7 E_
socio unico) acquistava da , nella qualità di titolare dell'omonima ditta, l'intera azienda operante Controparte_3
nel settore del commercio di materiali per l'edilizia, per il prezzo di lire 323.900.000, di cui lire 200 milioni sarebbero stati versati in contanti al momento della stipula dell'atto di cessione, mentre la restante quota pari a lire
123.900.000, venne effettivamente versata in dieci rate bimestrali (di lire 12.390.000), tramite assegni circolari.
Deve, quindi, ritenersi che l'atto di cessione di azienda abbia in realtà dissimulato un negotium mixtum cum
donatione, dovendosi ritenere del tutto improbabile che la VE abbia effettivamente versato al padre -
cessionario dell'azienda - la somma di lire 200 milioni all'atto della stipula. Ne consegue che - una volta accertata l'eventuale lesione della legittima lesa - potrà procedersi all'eventuale riduzione nei limiti della quota donata, pari a circa due terzi (Sull'applicabilità della disciplina dell'azione di riduzione al negotium mixtum cum donatione cfr.
Cass. n. 6416 del 28/11/1988).
Di contro, in relazione alla compravendita relativa ai beni strumentali indicati nella fattura n. 3 del 21/08/2000 (per un ammontare pari a lire 48 milioni), non può ritenersi raggiunta la prova - nemmeno presuntiva - della dedotta simulazione, stante che le condizioni economico finanziarie della VE nel periodo in questione non risultano sufficientemente chiare (la documentazione in atti si ferma all'anno di imposta 1999).
Al fine di accertare l'effettiva sussistenza della lamentata lesione è, però, necessario determinare il valore della massa ereditaria al momento dell'apertura della successione - tenendo conto della collazione dei beni acquistati dalla VE con il denaro del padre - e quelli, conseguenti, della porzione disponibile e della quota di legittima che dell'asse ereditario costituiscono una frazione, e verificare se le impugnate disposizioni in favore di E_
eccedano la quota di cui il de cuius poteva liberamente disporre.
[...]
Si rende dunque necessario l'espletamento di indagini tecniche d'ufficio, in vista delle quali la causa va rimessa sul ruolo istruttorio.
Nulla sulle spese di lite della causa, che verranno liquidate in sede di sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, non definitivamente pronunciando in relazione alla causa recante il n. 1019/02 R.G., così provvede:
27 1. dichiara l'apertura della successione in morte di , nato a [...] il [...] e Controparte_3
deceduto a OM il 18 settembre 2000;
2. dichiara che gli atti di acquisto dei beni specificamente descritti nell'atto di citazione depositato in data 27
agosto 2002, alla lett. G pagg. 7-14, effettuati da , costituiscono donazioni indirette, effettuate E_
dal de cuius in favore della predetta figlia;
Controparte_3 Pt_1
3. per l'effetto, ordina il conferimento in collazione dei suindicati beni all'asse ereditario, ovvero dell'equivalente in denaro all'epoca dell'apertura della successione, dei beni eventualmente ceduti;
4. dichiara la simulazione dell'atto di cessione del 4 luglio 1997, in notar , con il quale la società “RE Per_7
s.r.l.” (di cui risultava socio unico) acquistava da l'azienda paterna;
E_ Controparte_3
5. rigetta la domanda di simulazione inerente l'acquisto dei beni strumentali di cui alla fattura n. 3 del 21.8.2000;
6. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.>>.
§§§
LA SENTENZA NON DEFINITIVA N. 395/2019, PUBBLICATA L'11 LUGLIO 2019.
Si riporta, di seguito, la motivazione della sentenza non definitiva n. 395/2019 del Tribunale
di Caltanissetta.
< AR
conveniva in giudizio i propri germani, , (deceduto nelle more del giudizio), E_ Persona_1
e , rappresentando: a) che il 18 settembre 2000 era deceduto Controparte_5 Controparte_6 [...]
, padre delle odierne parti in causa, il quale, con testamento pubblico, aveva istituito erede CP_3
universale la figlia;
b) che precedentemente, in data 2.12.1996, era deceduta , E_ Persona_3
madre delle parti in causa e coniuge di;
c) che alla morte di , l'asse Controparte_3 Controparte_3
ereditario si componeva di numerosi beni mobili e immobili e di crediti specificamente descritti in citazione,
nonché della quota di partecipazione alla società RE s.r.l.; d) che la VE avrebbe E_
altresì acquistato numerosi beni (indicati alle pag. 7 e ss. dell'atto di citazione) pagati, tuttavia, con denaro del defunto padre;
e) che, inoltre, la RE s.r.l., società il cui 95% delle quote appartiene alla VE,
avrebbe acquistato la proprietà dell'azienda paterna;
f) che la disposizione testamentaria di cui sopra avrebbe leso la quota di legittima dell'attore per effetto della sua totale pretermissione, e che inoltre, i citati
28 atti di acquisto (sia quelli stipulati in proprio dalla VE che quelli stipulati nella qualità di rappresentante e socio della RE s.r.l.) dissimulerebbero, in realtà, altrettante donazioni indirette a vantaggio della VE . E_
Tanto premesso l'attore chiedeva: “ritenere e dichiarare aperta la successione in morte di Controparte_3
nato a [...] il [...] e deceduto a OM il 18 settembre 2000;
dichiarare che gli atti di acquisto dei beni descritti in fatto, effettuati da o dei quali la stessa E_
risulta comunque beneficiaria, costituiscono in realtà donazioni indirette degli stessi beni immobili e degli altri beni mobili sopraindicati, effettuati dal de cuius in favore della predetta figlia;
Controparte_3 Pt_1
ritenere e dichiarare che l'atto di cessione a titolo oneroso dell'azienda di alla RE s.r.l. Controparte_3
costituisce donazione indiretta in favore della IG.na , socio di maggioranza della predetta E_
società e degli altri soci e, in ogni caso, che i conferimenti fittizi costituiscono donazione indiretta a favore della società aumentando il valore delle quote sociali e dei soggetti che le posseggono;
dichiarare tenuta ai sensi dell'art. 737 c.c. alla collazione dei beni ricevuti dal de cuius per E_
donazione diretta od indiretta;
indi, determinato l'ammontare dell'asse, valutando i beni nella loro integrale consistenza al momento della apertura della successione, nonché detratte le passività, assegnare anche ai sensi dell'art. 537 e 554 c.c.
all'odierno attore, la quota legittima ad egli spettante esprimendone il valore equivalente, altresì,
provvedendo ai sensi degli artt. 555 e 559 alla riduzione delle donazioni fino al soddisfo della quota spettante a;
così disponendo la riduzione di quanto disposto dal de cuius nei confronti della VE AR
. E_
Chiedeva, infine, la condanna della VE «alla restituzione delle dovute fruttificazioni, E_
oltre rivalutazione ed interessi sulle somme risultanti». Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
Si costituiva in giudizio , contestando integralmente le allegazioni di parte attrice in ordine alla E_
natura simulata degli atti di compravendita indicati in citazione e dichiarandosi pronta a riconoscere i diritti ereditari del fratello in relazione alla quota di riserva a lui spettante, evidenziando tuttavia AR
che: a) con riferimento alla successione paterna, in data 6.3.2001, era stato stipulato con gli altri germani un
29 atto di “integrazione di legittima”, al quale il fratello non aveva inteso aderire;
b) la quota di CP
pertinenza del de cuius nella RE s.r.l. era di 0,5% e non già del 5% «come erroneamente indicato nella denunzia di successione»; c) i crediti descritti ai nn.
1-7 della lettera C dell'atto di citazione sono stati già
incassati e suddivisi tra gli altri eredi che hanno aderito all'atto di integrazione della quota di legittima;
d) i beni mobili registrati e i mezzi agricoli e industriali descritti alla lettera D della citazione, erano stati venduti giusta fattura n. 3 del 21.8.2000; e) i 36 immobili indicati in citazione erano stati da lei acquistati con denaro proprio, guadagnato nell'ambito dell'attività lavorativa espletata presso l'impresa di vendita di materiale edile già intestata al padre e della quale lei era partecipe in ragione del 49% «sin dal lontano 1985, dopo aver in precedenza assiduamente collaborato il padre»; f) l'azienda ceduta alla RE s.r.l. era di proprietà del de cuius solo per il 51% e detta quota era stata ceduta per £ 200.000.000, somma «regolarmente corrisposta dalla RE srl e portata nei bilanci della società».
Tanto premesso, si dichiarava pronta a riconoscere all'attore la sua quota di riserva, pari a 2/15 dell'intero asse ereditario di e ad effettuare le relative operazioni divisionali necessarie per Controparte_3
l'assegnazione al fratello della detta quota. Chiedeva inoltre il rigetto delle altre domande, con condanna del fratello al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. AR
Non si costituivano, benché ritualmente vocati in giudizio gli altri convenuti, , Persona_1 CP_5
e .
[...] Controparte_6
Con successivo atto di citazione notificato il 24.1.2003 – iscritto a ruolo con il numero 179/2003 R.G. - CP
conveniva nuovamente in giudizio i propri germani, chiedendo che fosse pronunciata la divisione dei
[...]
beni relitti a seguito del decesso del fratello (deceduto il 20.12.1984) e della madre, A_ R_
(deceduta il 2.12.1996), secondo le modalità concordate dagli eredi con apposito progetto divisionale
[...]
rimasto tuttavia ineseguito.
Si costituivano i convenuti - ad eccezione di – eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità e Controparte_6
comunque l'inutilità della domanda, poiché i beni in questione erano stati già divisi dai coeredi sulla base del citato progetto divisionale. La VE precisava, altresì, che tra i beni relitti dalla madre E_
, non rientrava l'immobile sito in Contrada Monticelli in OM (censito al catasto al fl. Persona_3
30 26 p.lle 173- 174-184-185-187 e 188) in quanto oggetto di legato, istituito dalla de cuius con testamento non impugnato, mentre vi rientrava il fondo sito in contrada Contrasto con tutto quanto sopra edificato (censito al catasto al fl. 38 part. 218 sub 1-5), nonché un impianto di produzione di cemento, del quale il CP
si sarebbe illegittimamente impossessato. La VE chiedeva che detti beni fossero inclusi
[...]
nell'asse ereditario e che l'attore rendesse il conto della gestione, corrispondendo alla VE la relativa quota di spettanza. Con ordinanza del 23.4.2004 veniva disposta la riunione dei due procedimenti.
Con memoria ex art. 183 comma 5 c.p.c. (vecchia formulazione) l'attore negava sia di aver ricevuto la propria quota relativa ai crediti indicati in citazione, sia di aver ottenuto il possesso dei beni attribuitigli in seno alla divisione concordata con gli altri eredi. Inoltre, modificando le proprie domande, chiedeva rigettarsi le richieste relative all'immobile sito in contrada Contrasto, precisando che questo era appartenuto al de cuius
soltanto per ½ (quota presa in considerazione dal progetto divisionale sottoscritto dalle A_
parti) e che il restante 50% apparteneva allo stesso attore. In via subordinata chiedeva che fosse dichiarata,
in suo favore, l'usucapione dell'altra quota del bene. Quanto all'immobile sito in Contrada Monticelli in
OM, evidenziava che il testamento materno era stato pubblicato solo in data successiva alla notifica dell'atto di citazione;
chiedeva, comunque valutarsi tale bene al fine di verificare un eventuale lesione della quota di legittima a lui spettante.
Con ordinanza dell'11.7.2005 veniva disposta una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata a predisporre un progetto divisionale delle masse ereditarie dei «de cuius», che tenesse conto della «scrittura divisoria redatta dalle parti».
All'udienza del 22.3.2007, l'attore, essendo entrato in possesso dei relativi beni, dichiarava di accettare il progetto divisionale delle eredità di e . Pertanto, con sentenza del 6 giugno Persona_3 A_
2014 il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla divisione delle comunioni ereditarie determinatesi con l'apertura della successioni di e di , definendo A_ Persona_3
la causa iscritta al n. 179/03 R.G..
31 Veniva, invece, disposta la rimessione sul ruolo della causa recante il n. 1019/2002 R.G., finalizzata all'accertamento della natura simulata degli atti di acquisto effettuati da , alla riduzione delle E_
disposizioni lesive della quota di e alla divisione dell'asse ereditario di . AR Controparte_3
La causa veniva ulteriormente istruita e, quindi, decisa con sentenza non definitiva del 16.2.2016, a mezzo della quale è stata dichiarata aperta la successione di , nato a [...] il [...] ed Controparte_3
ivi deceduto il 18.9.2000. Con la predetta sentenza veniva altresì dichiarato che gli atti di acquisto dei beni descritti nella citazione depositato il 27 agosto 2002 alla lett. G, pagg. 7-14, effettuati da E_
«costituiscono donazioni indirette effettuate dal de cuius in favore della predetta figlia Controparte_3
». Veniva, quindi disposto, con sentenza, «il conferimento in collazione dei suindicati beni all'asse Pt_1
ereditario, ovvero dell'equivalente in denaro all'epoca dell'apertura della successione, dei beni eventualmente ceduti»; veniva altresì dichiarata «la simulazione dell'atto di cessione del 4 luglio 1997 in notar , con il quale la società RE s.r.l. (di cui risultava il socio unico) acquistava, Per_7 E_
da , l'azienda paterna», e veniva, infine, rigettata «la domanda di simulazione inerente Controparte_3
l'acquisto dei beni strumentali di cui alla fattura n. 3 del 21.8.2000».
La causa veniva, quindi, rimessa sul ruolo per l'ulteriore prosecuzione dell'attività istruttoria in relazione alle restanti domande di parte attrice.
Con ordinanza dell'1.8.2017 veniva disposta un'ulteriore consulenza d'ufficio finalizzata alla stima dei beni oggetto dei negozi giuridici dichiarati simulati con sentenza parziale del 19.2.2016 e all'ulteriore determinazione dell'ammontare della lesione subita da . AR
All'udienza del 26.9.2018 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione.
Le domande di parte attrice risultano in parte fondate e meritevoli di accoglimento nei termini appresso indicati.
Preliminarmente deve rigettarsi l'istanza di sospensione del presente giudizio formulata dalla parte odierna
VE, non configurandosi alcun rapporto di pregiudizialità tra il procedimento di appello proposto avverso la sentenza non definitiva del 16.2.2016 e la decisione sulle ulteriori domande proposte dall'attore.
La questione è stata già affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale, con pronuncia n. 5894/2015,
32 ha ribadito che nel rapporto fra il giudizio di impugnazione di una sentenza parziale e quello che sia proseguito davanti al giudice che ha pronunciato detta sentenza, l'unica possibilità di sospensione di quest'ultimo giudizio è quella su richiesta concorde delle parti, ai sensi dell'art. 279, quarto comma, cod.
proc. civ., norma che trova applicazione anche nel caso di sentenza parziale sul solo "an debeatur", restando esclusa sia la sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., sia la sospensione ai sensi del secondo comma dell'art. 337 cod. proc. civ. E ciò per l'assorbente ragione che il giudizio è unico e che la sentenza resa in via definitiva è sempre soggetta alle conseguenze di una decisione incompatibile sulla statuizione oggetto della sentenza parziale (in senso conforme, anche Cass. 21590/2009, Cass. 22944/2007 e Cass. 6491/2004). Nel
caso in esame, mancando l'accordo delle parti sulla citata richiesta di sospensione, la stessa non potrà trovare accoglimento.
Tanto premesso, si osserva che il codice civile riconosce ai soggetti definiti “legittimari” (ossia al coniuge o alla persona unita civilmente ai sensi della l.n. 76/2016, nonché ai figli del defunto e ai suoi ascendenti, ove il defunto non abbia lasciato figli;
artt. 536 e 538 c.c.) il diritto ad una quota dell'eredità del congiunto. Al
coniuge (o al partner) in assenza di figli è riservata la metà del patrimonio del de cuius, mentre ove questi concorra con un figlio, tanto al coniuge quanto al figlio sarà riservato 1/3 del patrimonio relitto. Ove i figli siano più d'uno e non vi sia un coniuge superstite, ai primi sarà riservata la quota di 2/3 del patrimonio del defunto, da dividersi in parti uguali (art. 537 c.c.).
Ora, nel caso in cui il de cuius, tramite un testamento o tramite donazioni effettuate in vita, abbia disposto del proprio patrimonio oltre il valore della quota riservata ai legittimari, questi ultimi possono ottenere la riduzione delle disposizioni lesive, nella misura necessaria ad integrare la loro quota di legittima. Al fine di verificare la sussistenza di una lesione della detta quota deve anzitutto determinarsi (tramite la c.d. “riunione fittizia”, ossia tramite un'operazione meramente contabile) il valore della massa ereditaria, il quale è
rappresentato dalla somma del valore dei beni donati dal defunto e di quelli da lui lasciati al momento della morte, detraendo il valore dei debiti ereditari. Il legittimario che si ritiene leso deve, inoltre, imputare alla propria quota le donazioni e i legati eventualmente percepiti dal de cuius (art. 564, comma 2, c.c.).
33 In caso di riscontrata lesione della quota di riserva si procede alla riduzione delle disposizioni testamentarie
(art. 554 c.c.) e, solo nel caso in cui quest'operazione non sia ancora sufficiente a reintegrare il legittimario leso, si procede alla riduzione anche le donazioni, a partire dalla più recente, sino alla più risalente nel tempo
(artt. 555, comma 2 e 559 c.c.; sul punto vedasi anche Cass. 4721/2016: in tema successione necessaria,
l'ordine da seguire nella riduzione delle disposizioni lesive della quota legittima è tassativo ed inderogabile:
sicché può procedersi alla riduzione delle donazioni, dalla più recente alla più risalente, solo dopo avere ridotto tutte le disposizioni testamentarie - anche privilegiate - ed avere verificato che tale riduzione non è
sufficiente a soddisfare il diritto del legittimario leso).
Se l'azione è accolta il beneficiario della disposizione testamentaria o il donatario deve restituire in tutto o in parte il bene, libero da ogni peso o ipoteca da cui il predetto lo abbia gravato ed i frutti sono dovuti dalla domanda giudiziale (art. 561 c.c.).
Quanto agli oneri probatori, il legittimario che agisce per la riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti sia stata lesa la propria quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria e quello della quota di legittima violata. Dovrà inoltre proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile
(cfr. Cass. 1357/2017). Il legittimario dovrà inoltre precisare che non vi sono altri beni oltre a quelli che formano oggetto dell'azione e dovrà individuare le donazioni lesive da riunire contabilmente al patrimonio relitto (art. 556 c.c.), indicando le donazioni e i legati ricevuti e per cui non vi sia stata dispensa (art. 564,
comma 2, c.c.).
Tanto premesso e passando all'esame del caso di specie, si osserva che la presente pronuncia non potrà che avere ad oggetto le questioni relative alla riduzione delle disposizioni patrimoniali del de cuius,
[...]
e all'assegnazione della quota di riserva spettante all'attore, risultando già accertati – CP_3
quantomeno allo stato degli atti – la natura simulata delle compravendite indicate nelle sentenza non definitiva del 16.2.2016, e l'obbligo di collazione dei relativi beni nella successione del predetto.
Non risulta invece provato, o anche solo allegato, che l'attore abbia ricevuto dal de cuius donazioni che debbano essere oggetto di collazione. Risulta, altresì, incontestata la sua totale pretermissione dalle
34 disposizioni testamentarie del genitore, circostanza questa che rende priva di rilievo l'eccezione di parte
VE in ordine all'intervenuta accettazione “pura e semplice” dell'eredità paterna da parte di CP
, per avere questi conseguito il possesso dei beni che il padre aveva a sua volta ereditato dal figlio
[...]
MO, (cfr. Cass. 13804/2006 cit.). Alla luce delle superiori emergenze processuali non A_
residua alcun dubbio in ordine alla sussistenza di un'integrale lesione della quota di legittima spettante all'attore, pari a 2/15 dell'intero patrimonio di [Ai sensi, infatti, dell'art. 537 co. 2 c.p.c. Controparte_3
quando il genitore lascia più figli, a questi sono destinati complessivamente 2/3 del patrimonio, da dividere in parti uguali. Essendo cinque i figli di a ciascuno di loro è riservata la quota di 2/15 Controparte_3
dell'intero patrimonio paterno, pari ad 1/5 di 2/3].
Al fine di determinare concretamente il valore della lesione subita da occorrerà, quindi, tener AR
conto delle risultanze dell'indagine peritale del c.t.u., architetto . Persona_8
Questi ha stimato che il valore dei beni mobili ed immobili, oggetto delle compravendite simulate (indicate alla lettera “G” dell'atto di citazione) ammontava - al tempo dell'apertura della successione di
[...]
(ossia al 18.9.2000) - ad € 1.061.083,91. Conseguentemente la lesione che le riferite donazioni CP_3
indirette hanno determinato sulla quota di legittima riservata all'attore, ammonta ad € 141.477,85 (2/15
dell'intero).
Risulta, altresì, accertato dal consulente d'ufficio (vedasi pag. 178 e ss. della relazione peritale), che il valore degli beni mobili e immobili caduti in successione (e oggetto della relativa denuncia), detratti i relativi debiti ereditari ammontava, alla data del 18.9.2000, ad € 1.012.379,10 e che, conseguentemente, il valore della legittima spettante all'attore è pari ad € 134.983,88 (ossia a 1/15 dell'intero).
Si osserva, sul punto, che risulta infondata l'eccezione di parte VE relativa al fatto che alcuni dei beni stimati dal c.t.u. (e descritti nei lotti 11, 14 e 15 della relazione) siano appartenuti ai defunti A_
e . Detta circostanza non trova, infatti, riscontro nella documentazione del presente Persona_3
procedimento, né risulta che la VE (gravata del relativo onere probatorio, ai sensi dell'art. 2697 c.c.)
abbia prodotto in copia gli atti del separato procedimento n. 179/2003 r.g., utili a verificare la fondatezza della superiore eccezione.
35 Ritiene, inoltre, il Collegio, che il nominato consulente abbia efficacemente replicato ai rilievi critici mosIGli
dalle parti e che i valori dal medesimo ascritti ai beni in questione possano essere recepiti in sentenza, in quanto frutto di indagini accurate, di una corretta metodologia di valutazione e di considerazioni convincenti,
oltre che immuni da vizi di ordine logico.
Alla luce dei chiarimenti forniti dal perito può, quindi, dirsi:
- che correttamente non si è tenuto conto, nella stima degli immobili oggetto delle compravendite dichiarate simulate, dei valori indicati nei relativi atti, e che altrettanto correttamente è stata effettuata dal perito una nuova stima. L'operato del c.t.u. appare metodologicamente corretto in quanto le relative valutazioni risultano svolte alla luce dei valori delle colture praticate nei terreni al tempo dell'apertura della successione
(valori acquisiti sulla base di interlocuzioni con agronomi e aziende agricole della zona), nonché (con riguardo ai fabbricati) dei valori indicati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare presso l'Agenzia del territorio in ragione delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei relativi immobili (cfr. Cass. 5600/2017: in tema di classamento, il metodo di valutazione, per gli immobili della categoria ordinaria, è quello della stima comparativa, basata sulle caratteristiche estrinseche ed intrinseche del bene e sulla sua ubicazione, in relazione alla tariffa prevista per la classe di appartenenza, mentre è soltanto per gli immobili a destinazione speciale, il cui valore risulta dalla sommatoria di più fattori, che è necessaria la stima diretta con sopralluogo);
deve infatti, ritenersi, condivisibile il giudizio di inattendibilità formulato dal consulente d'ufficio sui prezzi indicati nelle singole compravendite, risultando che immobili con caratteristiche del tutto analoghe sono stati contestualmente “acquistati” dall'odierna VE per corrispettivi che presentano fra loro scostamenti superiori anche al 120% (si rinvia sul punto alle pag. 5 e 6 delle valutazioni del CT). Appare, inoltre, priva di rilievo la circostanza che sui contratti in questione non siano stati svolti accertamenti dall'Agenzia delle
Entrate, atteso che non ogni irregolarità fiscale diviene oggetto di relativo accertamento, se non altro in ragione dell'impossibilità per l'Amministrazione di perseguire ogni illecito;
d'altra parte la natura simulata delle menzionate compravendite, costituisce ulteriore elemento presuntivo per ritenere - unitamente alle superiori circostanze - che anche i prezzi indicati nei rogiti possano non essere quelli effettivamente corrisposti;
36 - che correttamente il c.t.u. ha dato seguito al mandato conferitogli, rivalutando gli immobili al momento dell'apertura della successione, secondo quanto previsto dall'art. 556 c.c. e dalle citate pronunce della
Suprema Corte di Cassazione nn. 6709/2010 e 10564/2005; il c.t.u. ha, inoltre, espressamente dato atto di aver stimato gli immobili al netto delle migliorie che risultano dichiarate al catasto in epoca successiva all'apertura della successione (sul punto si rinvia alle pag. 7 e 8 delle valutazioni del c.t.u. e a pag. 69 e 70
della relativa “relazione”);
- che corretta appare la stima del cespite n. 34 facente parte (insieme al cespite n. 20) del lotto n. 17, atteso che la relativa porzione adibita a transito risulta concorrere con la propria superficie, all'edificabilità
dell'intera area (vedasi III pagina delle osservazioni del c.t.p. ing. e pag. 9 delle “valutazioni” del Per_9
c.t.u.);
- che corretta appare la stima del cespite n. 35 dei beni caduti in successione, avendo il c.t.u. espressamente preso in considerazione la sua inedificabilità di fatto e di diritto, in ragione della presenza di una servitù
ferroviaria relativa alla tratta che collega la stazione bassa di con Porto ED (pag- 30 della Parte_2
relazione). Il consulente ha dunque correttamente attribuito al cespite un valore meramente “espropriativo”;
- che parimenti corretta risulta la stima dei cespiti 1, 14 e 25 del lotto n. 15, siti nella via Caltanissetta di
OM. Benché trattasi di un terreno allo stato non edificabile, il fondo risulta sito in una zona integralmente interessata da costruzioni, già dotata di opere di urbanizzazione e assolutamente contigua al centro abitato (la via Caltanissetta è la principale via di accesso al Comune di OM) e come tale integrante la fattispecie del c.d. “lotto intercluso”, cui è attribuita potenzialità edificatoria a prescindere dallo strumento attuativo del piano regolatore (cfr. TAR Lecce 1394/2018, Cons. Stato 1906/2018 e Cons. Stato
5488/2014). Il Consulente d'ufficio ha inoltre accertato che sul fondo in questione sono state già poste in essere opere di contenimento, di livellamento del suolo e di recinzione, indicative di un suo futuro
«sfruttamento avulso dalla destinazione agricola»;
- che correttamente non si è tenuto conto delle imposte e tasse che la VE avrebbe E_
corrisposto sui cespiti donatigli dal de cuius, dovendo i relativi oneri ritenersi compensati dalle utilità
connesse alla loro protratta disponibilità. Sul punto è opportuno rilevare, sin d'ora, che i frutti dovuti per
37 effetto della restituzione di un immobile in conseguenza dell'utile esperimento di una azione di riduzione, si computano solo a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale (art. 561 ult. co. c.c.), sicché quelli pregressi possono considerarsi acquisiti al patrimonio del soggetto che ha beneficiato delle disposizioni lesive.
Ora, computando unitamente i superiori importi, si avrà che il valore della quota riservata all'attore sull'eredità paterna era pari, al momento dell'apertura della relativa successione, ad € 276.461,73.
Stante il cospicuo valore dei beni caduti in successione, la reintegrazione della quota di legittima spettante all'attore, dovrà avvenire attraverso la riduzione delle sole disposizioni testamentarie, secondo quanto previsto dagli artt. 554 e 555 ult. co. c.c. e dunque salve e impregiudicate le donazioni indirette effettuate dal de cuius in favore della VE . E_
Occorrerà, pertanto, rimettere la causa sul ruolo istruttorio per consentire al nominato c.t.u. di redigere un progetto divisionale che, tenuto conto del valore della quota legittima spettante all'attore , AR
pari ad € 276.461,73 (ossia a 2/15 dell'intera massa ereditaria, comprensiva delle donazioni indirette),
individui, fra i soli beni caduti in successione, una quota dei cespiti da attribuire al predetto, tenendo conto della loro comoda divisibilità e con previsione di eventuali conguagli. Sui beni concretamente individuati per la reintegra della quota di legittima spettante all'attore il c.t.u. calcolerà ulteriormente i frutti maturati a far data dalla domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 561 ult. comma c.c.
Su tali statuizioni il Collegio può sin d'ora emettere sentenza non definitiva, rimettendo la causa sul ruolo al fine della concreta individuazione dei beni caduti in successione da assoggettare a restituzione.
Le spese di giudizio saranno disciplinate all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella superiore composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, dichiara che la lesione subìta da in relazione alla successione del padre, è pari all'intera AR Controparte_3
sua quota di legittima, ossia ai 2/15 di tutti i beni relitti e donati in vita da quest'ultimo, al netto dei relativi debiti ereditari;
38 dichiara, altresì, che il valore della detta quota di legittima ammontava, al momento dell'apertura della successione a € 276.461,73;
dichiara, quindi, il diritto di alla restituzione dei beni relitti da pari al valore AR Controparte_3
della quota come sopra determinata;
Rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza>>.
§§§
LA SENTENZA DEFINITIVA N. 434/2020, PUBBLICATA IL 16 NOVEMBRE 2020.
Si riporta, di seguito, la motivazione della sentenza non definitiva n. 434/2020 del Tribunale
di Caltanissetta, dalla pagina 6 in avanti.
<[…]Con ulteriore sentenza non definitiva resa il 3.7.2019 questo tribunale dichiarava che la lesione subìta
da in relazione alla successione paterna è pari all'intera sua quota di legittima («ossia ai 2/15 AR
di tutti i beni relitti e donati in vita da quest'ultimo, al netto dei relativi debiti ereditari») stimata - alla data di apertura della successione - in € 276.461,73. Dichiarava, quindi, che ha diritto alla AR
restituzione dei beni caduti in successione, nei limiti del valore sopra stimato. Il tribunale disponeva altresì la rimessione della causa sul ruolo, al fine di acquisire una relazione notarile riguardante i beni caduti in successione e al fine di incaricare il nominato c.t.u. di redigere un progetto divisionale che tenesse conto del valore della quota legittima spettante all'attore, individuando tra i soli beni caduti in successione (e dunque salve e impregiudicate le donazioni indirette effettuate dal de cuius in favore della VE ai sensi degli artt. 554 e 555 ult. co. c.c.) una quota dei cespiti da attribuire al predetto, tenendo conto della loro comoda divisibilità e con previsione di eventuali conguagli. Incaricava, altresì, il consulente di calcolare, sui beni concretamente individuati per la reintegra della quota di legittima, i frutti maturati a far data dalla domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 561 ult. comma c.c.
In data 14.10.2019 il consulente depositava la relazione, corredata dalle osservazioni delle parti e dai chiarimenti resi dallo stesso c.t.u. e, all'udienza del 18.12.2019, la causa veniva nuovamente posta in decisione.
La domanda di divisione è fondata e merita accoglimento.
39 Preliminarmente deve rigettarsi, anche in questa sede la rinnovata istanza di sospensione del giudizio formulata da parte VE, non configurandosi alcun rapporto di pregiudizialità tra il procedimento di appello proposto avverso le sentenze non definitive del 16.2.2016 e del 3.7.2019 e la decisione della domanda di divisione.
Intervenuta sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, con pronuncia n. 5894/2015, ha affermato che nel rapporto fra il giudizio di impugnazione di una sentenza parziale e quello che sia proseguito davanti al giudice che ha pronunciato detta sentenza, l'unica possibilità di sospensione di quest'ultimo giudizio è quella su richiesta concorde delle parti, ai sensi dell'art. 279, quarto comma, c.p.c. - norma che trova applicazione anche nel caso di sentenza parziale sul solo "an debeatur" - restando esclusa sia la sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., sia la sospensione ai sensi del secondo comma dell'art. 337 cod. proc. civ. La Corte
ha, infatti, evidenziato che il giudizio è unico e che la sentenza resa in via definitiva è sempre soggetta alle conseguenze di una decisione incompatibile sulla statuizione oggetto della sentenza parziale (in senso conforme, anche Cass. 21590/2009, Cass. 22944/2007 e Cass. 6491/2004).
Tanto premesso e mancando nel caso di specie l'accordo fra le parti, l'istanza dovrà essere rigettata.
Nel merito si osserva che non risultano, dalla relazione del notaio del 25.2.2020 iscrizioni o Persona_10
trascrizioni a favore di terzi, sui beni caduti in successione.
Inoltre, a fronte dell'analitico progetto divisionale redatto dal consulente d'ufficio architetto Per_8
, riguardante i soli beni caduti in successione (con esclusione, dunque, dei beni oggetto dei negozi
[...]
inter vivos stipulati in vita dal defunto con la figlia ) parte attrice si è limitata Controparte_3 E_
ad osservare che il cespite n. 10, distinto al catasto al foglio 38 particella 218 sub 3, inserito nel lotto 31 - che il consulente d'ufficio proponeva di assegnare all'attore unitamente ai lotti n. 15, 23 e 25 - era stato già
assegnato a nell'ambito di una divisione stragiudiziale relativa ai beni relitti da E_ Persona_3
e (rispettivamente madre e fratello delle parti in causa). Chiedeva pertanto, in luogo del A_
suddetto bene, l'assegnazione di altre porzioni di terreno e segnatamente dei lotti 14 e 19 indicati nella relazione del c.t.u..
40 Anche parte VE, nella propria comparsa conclusionale del 14.2.2020, rappresentava di non condividere la proposta di assegnazione in favore di del lotto 31. Riteneva, infatti, che il AR
progetto divisionale era stato redatto in violazione dell'art. 727 c.c., secondo il quale «le porzioni devono essere formate [..] comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità in proporzione di entità di ciascuna quota». Eccepiva, inoltre, che il CT avrebbe arbitrariamente derogato al suddetto principio «al solo fine di evitare che il compendio produttivo (di proprietà del solo ) AR
potesse andare incontro “a rilevanti perdite di valore».
Chiedeva dunque che, in luogo dei beni compresi nel lotto 31 (tutti facenti parte di un compendio immobiliare sito in contrada Contrasto, «posto al servizio dell'attività di produzione calcestruzzi» dello stesso attore) fosse assegnata a una parte dei numerosi terreni agricoli e dei fabbricati (di modesto valore) AR
presenti nell'eredità paterna. Chiedeva, quindi, il rinnovo delle operazioni peritali, con altro consulente.
Il consulente d'ufficio, preso atto della sostanziale convergenza delle osservazioni delle parti ha tuttavia recepito i predetti rilievi, modificando il progetto divisionale e sostituendo i beni di cui al lotto 31 con altri beni, integralmente appartenuti al de cuius e individuati nei lotti 7 (in accoglimento delle osservazioni di parte
VE) e 14 (in parziale accoglimento delle osservazioni di parte attrice;
vedasi pag. 11 delle risposte del c.t.u.) della relazione peritale del 16.4.2018. Mette conto rilevare il corretto operato del c.t.u. in ordine al mancato inserimento, nel progetto di divisionale, dei beni di cui ai lotti 1 e 19 indicati da parte attrice,
trattandosi di beni non caduti in successione, bensì oggetto dei negozi inter vivos, già dichiarati parzialmente simulati.
Ritiene, inoltre, il Collegio che il consulente abbia efficacemente replicato agli ulteriori rilievi sollevati dal tecnico di parte VE. L'accuratezza delle risposte fornite, la correttezza dei criteri di valutazione adottati per la determinazione delle fruttificazioni degli immobili e l'assenza di evidenti vizi di ordine logico,
consente di recepire le risposte fornite dal consulente d'ufficio ai rilievi di parte in sentenza, potendosi quindi concludere quanto segue:
- l'area di sedime ove sorge il fabbricato indicato al lotto 23 risulta appartenuta integralmente al de cuius,
non trovando riscontro, nella produzione documentale posta a corredo delle osservazioni del tecnico di parte
41 (peraltro parzialmente illeggibile), l'allegazione relativa alla proprietà della particella 810/b (confluita nella particella 1981) in capo a;
di contro dalla visura catastale acquisita dal c.t.u. risulta che il Persona_1
fabbricato in esame è integralmente appartenuto a sin dal 28.8.1990; Controparte_3
- contrariamente a quanto sostenuto dal consulente tecnico di parte VE, l'immobile di cui al lotto n.
25 risulta realizzato in cemento armato e non già in muratura, circostanza evincibile dalla presenza, al suo interno, di pilastri portanti raffigurati nelle foto n. 126 e 127 dell'allegato n. 15 dell'elaborato peritale
(depositato telematicamente il 16.5.2018), richiamate dallo stesso c.t.u. nelle proprie note a chiarimento;
il consulente d'ufficio ha, inoltre, precisato che, sebbene l'immobile versi in mediocri condizioni di manutenzione - delle quali peraltro si è già tenuto conto ai fini della determinazione delle relative fruttificazioni - sullo stesso non incombe alcun evidente pericolo di crollo;
- le fruttificazioni relative ai fabbricati di cui ai lotti 23 e 25 sono state correttamente quantificate dal consulente d'ufficio, prendendo a riferimento i valori rilevati dall'Osservatorio del mercato immobiliare in relazione al territorio di OM, tenendo conto sia del mediocre stato conservativo dei beni (in parte non rifiniti, in parte incompleti), sia della loro collocazione in una zona semicentrale;
è appena il caso di rilevare che le quotazioni dell'OMI indicano valori di mercato e di locazione, stimandoti in euro per singolo metro quadro, sicché risultano privi di fondamento i rilievi di parte VE in ordine all'inapplicabilità dei predetti parametri in relazione all'immobile di cui al lotto 23, a causa delle sue grandi dimensioni. Né la dedotta mancanza dei certificati di abitabilità o agibilità degli immobili in questione vale ad escludere la possibilità che gli stessi producano frutti civili (cfr. Cass. 27485/2019: in tema di locazione di immobile ad uso abitativo, atteso che il modo di atteggiarsi dei beni abusivi non può di per sé solo valere ad integrare le vietate ipotesi d'illiceità o d'impossibilità dell'oggetto ovvero d'illiceità della prestazione o della causa, il carattere abusivo dell'immobile o la mancanza di certificazione di abitabilità non importa nullità del contratto locatizio,
non incidendo i detti vizi sulla liceità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c. (che riguarda la prestazione)
o della causa del contratto ex art. 1343 c.c. (che attiene al contrasto con l'ordine pubblico), né potendo operare la nullità ex art. 40 della l. n. 47 del 1985 (che riguarda solo vicende negoziali con effetti reali).
42 In definitiva, alla luce del condivisibile progetto divisionale redatto dal c.t.u. parzialmente emendato a seguito delle osservazioni delle parti, dovranno assegnarsi a , a reintegra della lesione della propria AR
quota di riserva sull'eredità di i beni caduti in successione, identificati ai lotti 7 (terreno Controparte_3
sito in accessibile dalla Via Imera, identificato al catasto al foglio 126, particella 4, del valore di € Parte_2
42.250,00), 14 (fondo intercluso sito in OM alla via Caltanissetta, identificato al catasto al foglio 28,
particella 814, del valore di € 11.220,00), 15 (comprendente terreno ricompreso tra strade pubbliche, aree edificate ed aree di interesse pubblico, ubicato nel Comune di OM alla via Caltanissetta, identificato al catasto al foglio 28, particelle 924, 1251 e 1812, del valore di € 45.955,00), 23 (magazzino sito nel Comune
di OM, con accesso da Via Caltanissetta, identificato al foglio 28 particella 1981 sub 4, del valore di €
104.400,00) e 25 (magazzino rustico sito nel Comune di OM, con accesso da Via Caltanissetta,
indentificato al catasto al foglio 28 particella 815, del valore di € 38.250,00), per un valore complessivo di €
242.075,00.
Inoltre, a conguaglio rispetto al valore della relativa quota di legittima (stimata in € 276.461,73) dovrà
assegnarsi all'attore anche la somma pari ad € 34.386,73, prelevandola dal deposito già intestato al de cuius,
aperto presso la Banca Sanpaolo I.M.I., agenzia di Caltanissetta, indentificato al n° S 712/12/479.
A titolo di corrispettivo per il mancato godimento dei predetti beni ereditari, immobili e mobili, l'attore avrà
diritto anche alla corresponsione, da parte della VE (nominata erede universale) dei E_
frutti civili maturati a far data dalla domanda giudiziale (art. 561 ult. comma c.c.) sui cespiti, pari ad €
127.360,72, e sulla somma a conguaglio, pari ad € 14.327,84, la cui determinazione è rimasta sostanzialmente incontestata.
Le spese di giudizio, ivi comprese quella della c.t.u. separatamente liquidate, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della VE, secondo la liquidazione fatta in dispositivo.
p.q.m.
- Il tribunale, nella superiore composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dispone la riduzione delle disposizioni testamentarie effettuate dal defunto in favore di , nei Controparte_3 E_
43 limiti di quanto già accertato con sentenza non definitiva n. 395/2019 per la reintegra della quota di legittima spettante al legittimario pretermesso;
AR
- dispone per l'effetto l'assegnazione, in favore di , dei beni immobili individuati ai lotti 7, 14, AR
15, 23 e 25 del progetto divisionale depositato dal c.t.u. in data 14.10.2019, in esito alle osservazioni delle parti;
- dispone, a conguaglio rispetto al valore della predetta quota di legittima, l'ulteriore assegnazione in favore di dell'importo di € 34.386,73, autorizzandone il prelievo dal deposito intestato al de cuius, AR
aperto presso la Banca Sanpaolo I.M.I., agenzia di Caltanissetta e indentificato al n° S 712/12/479, risultante dalla dichiarazione di successione del predetto;
- condanna al pagamento delle fruttificazioni maturate sui predetti beni immobili e mobili E_
dalla domanda giudiziale al soddisfo, attualmente stimate in € 127.360,72 e in € 14.327,84;
- condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da , liquidate in € E_ AR
21.387,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie, i.v.a. e cassa previdenziale secondo legge.>>.
§§§
I MOTIVI DI APPELLO
I MOTIVI DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA NON DEFINITIVA N. 290/2014,
PUBBLICATA IL 17 GIUGNO 2014 (causa di appello iscritta al n. 327/2014 R.G.).
La sentenza non definitiva n. 290/2014 del Tribunale di Caltanissetta è stata appellata da con un unico articolato motivo, con il quale si lamenta che la sentenza E_
impugnata abbia rigettato la domanda di relativa alla estensione della divisione E_
all'immobile di contrada Contrasto e alla domanda di rendimento dei conti, ritenendola inammissibile.
In particolare, viene censurato il punto della motivazione (pagine 8-9 dell'indicata sentenza)
che viene così trascritto nell'atto di appello (…vanno a questo punto prese in esame le domande svolte in via riconvenzionale dalla VE ed aventi ad oggetto la richiesta di estendersi la divisione all'intero immobile di
44 contrada Contrasto, con conseguente richiesta di rendiconto e fruttificazioni. Ebbene, le domande in questione sono inammissibili: e invero, osserva il Tribunale che osta all'accoglimento delle stesse il rilievo, preliminare ed assorbente,
della mancata dimostrazione della effettiva titolarità in capo alle parti della quota in questione. E infatti, è appena il caso di osservare come né l'attore né i convenuti abbiano depositato in giudizio, all'esito della scadenza dei termini istruttori, alcun documento (titoli di proprietà, documentazione ipotecaria, certificazione notarile ex art. 567 c.p.c.)
attestante la titolarità della quota oggetto di domanda divisoria in capo al de cuius . Sono state infatti A_
prodotte esclusivamente le denunzie di successione unitamente alle planimetrie visure catastali, che com'è noto non consentono di accertare l'aspetto inerente alla titolarità dei beni).
sostiene che, sul punto, la motivazione della sentenza n. 290/2014 è E_
contraddittoria ed erronea, in quanto il Tribunale nisseno era stato chiamato a decidere sulla domanda di divisione ereditaria proposta da e sull'estensione di detta domanda ad AR
altro bene, facente parte dello stesso asse ereditario, proposta da;
che il Tribunale E_
ha esaminato nel merito la prima domanda e, dopo averla ritenuta ammissibile, ha dichiarato che la divisione ereditaria era stata operata e ha dichiarato cessata la materia del contendere;
che passando all'esame della estensione della stessa domanda (già decisa), anche ad un altro bene, non indicato nella domanda proposta da , ha ritenuto detta domanda AR
inammissibile sul presupposto che non erano stati prodotti i documenti probatori relativi alla proprietà del bene caduto in successione e del quale si chiedeva l'inclusione nel proposito giudizio divisorio;
che la contraddittorietà della motivazione emerge per tabulas in quanto la documentazione prodotta a corredo della prima domanda era la stessa documentazione prodotta anche dalla VE
corredo della seconda domanda;
che sia per l'una che per l'altra domanda erano state prodotte la documentazione catastale la denuncia di successione e le planimetrie dei beni caduti in successione;
che il tribunale non poteva pertanto ritenere ammissibile la prima domanda inammissibile la seconda stante l'identità dei presupposti giuridici della causa petendi e parzialmente anche del petitum; che il tribunale non poteva ritenere ammissibile solo la prima domanda e non anche quella riconvenzionale;
che doveva ritenerle ambedue ammissibili;
che tale insanabile contrasto rende nulla la sentenza nella
45 parte in cui non dichiara ammissibile la domanda di estensione della divisione anche ad altri beni facenti parte dello stesso identico asse ereditario.
Il motivo è infondato.
Come correttamente osservato dalla difesa di , nella sua comparsa di AR
costituzione e risposta con appello incidentale condizionato, depositato in data 8.1.2015, il giudice di primo grado, senza esaminare nel merito la domanda principale di divisione proposta da
, si è limitato ad accertare la validità ed efficacia dell'accordo intervenuto tra le parti AR
del giudizio di cui alla scrittura privata prodotta sub doc. n. 3 del fascicolo del procedimento n.
179/03 R.G., rilevando che, a fronte di detto accordo, non poteva che essere dichiarata cessata la materia del contendere tra tutte le parti in causa.
Osserva il Collegio che la declaratoria di cessazione della materia del contendere è una pronunzia processuale di sopravvenuta carenza di interesse, inidonea a formare il giudicato sostanziale, ma solo processuale, limitandosi tale efficacia di giudicato, appunto, al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (Cass., sez. un., 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. 3
marzo 2006, n. 4714).
La declaratoria di cessazione della materia del contendere è una pronuncia processuale di sopravvenuta carenza di interesse, idonea ad acquisire efficacia di giudicato limitatamente a tale aspetto, ma non a formare il giudicato sostanziale, sicché avverso la stessa è inammissibile l'istanza di regolamento di competenza, essendo priva di rilevanza ogni questione inerente alla determinazione del giudice competente a provvedere sulla domanda (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18530 del
21/09/2016 Rv. 642125 - 01).
Nella specie, il Tribunale di Caltanissetta si è limitato a verificare l'esistenza di un accordo divisorio accettato da tutte le parti in causa e la non necessità di una pronuncia nel merito, per il venire meno dell'interesse delle parti alla definizione del giudizio su determinati aspetti che erano l'oggetto del pregresso accordo divisorio.
46 Tuttavia, la domanda riconvenzionale proposta da , riguardante la sorte di una E_
quota di ½ di un cespite che non rientrava nell'accordo divisionale tra le parti (quello stesso accordo che giustificava l'indicata pronuncia, in rito, di cessazione della materia del contendere), necessitava di esame nel merito, previa prova di tutti gli elementi necessari a supportare la domanda.
Invero la titolarità di detta quota pari a ½ del descritto fabbricato era stata contestata da
, nella sua memoria ex art. 183 c.p.c., sostenendosi che mentre la quota di AR
½ che formava oggetto degli accordi divisionali era di proprietà del de cuius Per_2
, l'altra quota di ½ dello stesso fabbricato, di contro, era di proprietà esclusiva di
[...]
, per essere stato il fabbricato costruito per la metà da quest'ultimo. AR
Corretta o meno che fosse una tale prospettazione di , la sua confutazione AR
avrebbe richiesto un'attività di allegazione e prova da parte di che non vi E_
è stata, come bene ritenuto dal Tribunale, in quanto risultavano depositate agli atti di causa solamente le denunzie di successione, unitamente alle planimetrie visure catastali, che com'è noto non consentono di accertare l'aspetto inerente alla titolarità dei beni.
In conclusione, la motivazione della sentenza impugnata non è, sul punto oggetto di appello,
insanabilmente contraddittoria e nulla, diversamente da quanto affermato dalla difesa di E_
.
[...]
La pronuncia di cessazione della materia del contendere, in quanto pronunzia di natura processuale, non comportava che il Tribunale di Caltanissetta, una volta affermata tale cessazione per l'esistenza di un accordo divisionale stragiudiziale raggiunto tra le parti sulla sorte di una quota pari a ½ del fabbricato descritto nella domanda, fosse tenuto ad affermare che non esisteva più contrasto tra le parti sulla titolarità dell'altra quota pari a ½ dello stesso edificio: infatti occorreva tenere conto delle difese svolte dall'attore AR
(il quale rivendicava la proprietà esclusiva di detta quota), incompatibili con l'affermazione
47 della VE che pure detta quota rientrasse nel compendio ereditario E_
da dividere.
Quindi la titolarità di detta quota del fabbricato in capo al de cuius doveva essere dimostrata dalla VE , mediante produzione di idonea documentazione, da depositare E_
nei termini di preclusione indicati dall'art. 184 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis);
le sole denunzie di successione, unitamente alle planimetrie visure catastali in atti, non consentono di accertare l'aspetto inerente alla titolarità dei beni.
L'infondatezza dell'appello principale proposto da avverso la sentenza 290/14 E_
del Tribunale di Caltanissetta implica che la Corte non sia tenuta ad esaminare il motivo di appello incidentale condizionato proposto da avverso la medesima sentenza, AR
che quindi merita di essere interamente confermata.
§§§
I MOTIVI DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA NON DEFINITIVA N. 295/2016,
PUBBLICATA IL 9 GIUGNO 2016 (causa di appello iscritta al n. 643/2016 R.G.).
La sentenza non definitiva n. 295/2016 del Tribunale di Caltanissetta, pubblicata in data
9.6.2016, è stata appellata da per i seguenti motivi. E_
Con il primo motivo deduce che la sentenza n. 295/2016 del Tribunale di Caltanissetta, in composizione collegiale, resa in data 19/2-9/6/2016 è affetta di nullità assoluta per difetto di legittima costituzione del Giudice e ciò in ragione del fatto che il giudice istruttore della causa iscritta al n. 1019/2002 R.G., dott. Gaetano Sole, dinanzi al quale le parti avevano precisato le conclusioni all'udienza del 23/11/2015, e che aveva trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., nel periodo intercorrente tra la data di deliberazione della sentenza (19.2.2016) e la data di pubblicazione della sentenza (9.6.2016), è stato trasferito ad altro ufficio giudiziario.
Lamenta, altresì, che lo stesso Tribunale di Caltanissetta, in composizione collegiale,
composto dal dott. Gaetano Sole, con ordinanza deliberata in pari data 19/02/2016 abbia, nel
48 rimettere la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, disposto la sostituzione del giudice istruttore, nominandone uno nuovo in luogo dello stesso dott. Sole, precisamente individuandolo nella persona del dott. Calogero D. Cammarata, Presidente del collegio che in data 19/02/2016 ha deliberato in camera di conIGlio la sentenza n. 295/2016, poi pubblicata in data 9.6.2016.
Il primo motivo è infondato.
Dalla lettura degli atti processuali risulta che all'udienza del 23 novembre 2015 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni dinanzi al giudice istruttore della causa,
dott. Gaetano Sole, e quest'ultimo ha posto la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
Sempre dalla lettura degli atti processuali risulta che la sentenza n. 295/2016 è stata deliberata dal Tribunale di Caltanissetta, in composizione collegiale (Presidente dott. Calogero D.
Cammarata, componenti dott. Gregorio Balsamo e dott. Gaetano Sole, quest'ultimo indicato nella stessa sentenza quale relatore ed estensore), nella camera di conIGlio del 19 febbraio
2016. La sentenza è stata poi pubblicata in data 9 giugno 2016.
Con riferimento alla doglianza che il giudice istruttore dott. Gaetano Sole, che risulta relatore ed estensore della suindicata sentenza non definitiva n. 295/2016, è stato trasferito ad altro ufficio nel periodo intercorrente tra la deliberazione e la pubblicazione della sentenza, va ricordato che la Suprema Corte (Cass. n. 12324 del 2001, Rv. 549541-01) ha chiarito che il momento della pronuncia della sentenza - momento nel quale il magistrato deve essere legittimamente preposto all'ufficio per potere adottare un provvedimento giuridicamente esistente - va identificato con quello della deliberazione della decisione, mentre le successive fasi dell'"iter" formativo dell'atto,
e cioè la stesura della motivazione, la sua sottoscrizione e la conseguente pubblicazione, non incidono sulla sostanza della pronuncia, sicché, ai fini dell'esistenza, validità ed efficacia di quest'ultima, è
irrilevante che, dopo la decisione, il giudice singolo o uno dei componenti di un organo collegiale,
per circostanze sopravvenute, come il trasferimento, il collocamento fuori ruolo o a riposo, o la
49 mancata riconferma nell'incarico di giudice onorario, sia cessato dalle funzioni presso l'ufficio investito della controversia.
La Corte non ha ragioni per discostarsi da un tale indirizzo della giurisprudenza di legittimità
che è ampiamente consolidato e quindi non ravvisa il dedotto vizio di nullità della sentenza ex art. 161 c.p.c..
Parimenti infondata è la doglianza concernente il fatto che lo stesso Tribunale collegiale, in data 19 febbraio 2016, abbia deliberato in camera di conIGlio la sostituzione del giudice istruttore dott. Sole con il dott. Cammarata, in vista della futura programmata prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruttoria, in ragione della contestuale deliberazione concernente la sentenza non definitiva.
Sembra evidente che l'ordinanza che dispone la sostituzione del giudice istruttore per la futura prosecuzione del giudizio non può incidere sulla validità della sentenza non definitiva deliberata nella stessa camera di conIGlio del 19 febbraio 2016 e, di contro, tale sostituzione risponde a criteri di razionale programmazione del lavoro giudiziario, essendo peraltro altamente plausibile che, alla stessa data della deliberazione della sentenza non definitiva, fosse già
noto al collegio deliberante il futuro trasferimento ad altro ufficio giudiziario del giudice istruttore dott. Sole.
, con il secondo motivo di appello, deduce la nullità assoluta ed insanabile E_
della impugnata sentenza n. 295/2016 “per avere la stessa deciso la controversia fondando la relativa motivazione su un asserito documento irritualmente introdotto fra gli atti del procedimento sul quale non si era mai formato il contraddittorio”.
L'appellante riporta il seguente passaggio della motivazione: “Ebbene, va anzitutto rilevato che
in relazione agli esiti della consulenza contabile di parte a firma del Rag. depositata Persona_6
unitamente alle note d'udienza del 23.3.2006, la quale prende in esame la documentazione fiscale e
contabile in atti (non vi è dunque alcuna inammissibilità sotto il profilo istruttorio), parte VE
non ha mosso alcuna specifica contestazione, se non meramente di stile, omettendo qualsiasi
50 confutazione circa la correttezza delle cifre ivi riportate. Né parte VE ha chiarito l'eventuale
esistenza di entrate ulteriori rispetto a quelle indicate nelle dichiarazioni fiscali (ad esempio provinti
conseguenti alla vendita di beni)- Può dunque, del tutto legittimamente, prendersi spunto da tale
relazione al fine di ricostruire la situazione patrimoniale della VE nel periodo în rilievo (cfr.
art. 115 c.p.c.)”.
Sostiene che all'udienza del 23/03/2006 il difensore dell'attore depositava delle deduzioni scritte da far parte integrante del verbale di causa e con tale atto chiedeva di potere depositare una non meglio specificata relazione di un non meglio specificato consulente di parte;
che tale relazione, in realtà,
non è mai stata nella disponibilità del difensore dell'odierna appellante sia perché il Giudice Istruttore
non ebbe ad emettere alcun provvedimento di autorizzazione alla produzione della non meglio specificata relazione di parte e sia perché l'odierna appellante ebbe immediatamente ad opporsi alla produzione delle note, eccependo la inammissibilità della produzione stessa stante l'avvenuta scadenza del termine di cui all'art. 184 c.p.c. (allora vigente); che le note stesse risultano prive di sottoscrizione così come risulta priva di firma la relazione, che si dice essere stata redatta dal rag.
; che il Tribunale di Caltanissetta, di conseguenza, ha posto a fondamento della sua Persona_6
decisione un documento non prodotto, ma che invece l'attore aveva chiesto di potere produrre, senza che il Giudice avesse mai provveduto su tale richiesta con l'inscindibile conseguenza che il detto documento è stato illegittimamente introdotto nel procedimento;
che è cosa ben diversa chiedere di essere autorizzato a produrre un documento dalla produzione stessa;
che nei precedenti atti difensivi
(atto di citazione e memorie ex art. 183 e 184 c.p.c.) parte attorea aveva precisato di produrre determinati documenti, e li aveva elenca numericamente, mentre con le note del 23 marzo 2006
chiede di potere produrre la relazione di parte;
che non è possibile produrre un documento, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 184 c.p.c., senza la preventiva riammissione in termine ex art. 184 bis c.p.c., che nella fattispecie in esame non vi è mai stata;
che non è pensabile che una complessa relazione, costituita da ben tre volumi con allegata una quantità elevata di copie di documenti, potesse costituire parte integrante di un verbale di udienza che, a sensi dell'art. 127 c.p.c..
51 deve solamente contenere la descrizione delle attività svolte e delle rilevazioni fatte;
che erra quindi il Tribunale quando scrive che la corposa relazione fu depositata con le note del 23/3/2006 in quanto tale materiale produzione non si è mai verificata ed erra ancora quando non verifica che nel verbale di udienza non vi è traccia alcuna di detta asserita produzione come anche non vi è traccia nemmeno nell'indice del fascicolo dell'attore.
L'appellante aggiunge che è del tutto arbitrario affermare che la difesa di non ha E_
mosso alcuna specifica contestazione né ha dato prove contrarie giacché nulla poteva dire fino a tanto che il Giudice non avesse ritenuto ammissibile detto documento, previa riammissione dell'attore in termine, e avesse disposto l'acquisizione del documento consentendo così a parte avversa di potere prendere visione del documento stesso;
che è stato violato l'art. 184 bis c.p.c. che consente solo al
Giudice di potere riammettere in termine la parte che sia incorso in decadenza con l'inscindibile conseguenza che la pretesa relazione di consulenza di parte poteva trovare ingresso nel procedimento solo dopo un adeguato provvedimento di ammissione del Giudice;
che detto documento non può
trovare ingresso e va espunto dagli atti processuali per essere stato illegittimamente introdotto nel procedimento, in quanto, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 184 c.p.c. (vigente all'epoca)
non potevano più essere prodotte (o depositate) deduzioni scritte, né, tanto meno, poteva essere prodotto alcun nuovo documento sul quale peraltro non si è assolutamente formato il relativo contraddittorio;
che, avendo il Tribunale formato il suo convincimento esclusivamente su un documento non legittimamente prodotto, la relativa sentenza è affetta da nullità assoluta ed insanabile;
che è del tutto immotivata l'asserzione del Tribunale quando dice che detto documento non sarebbe inammissibile, sotto il profilo istruttorio, in quanto è relativo alla valutazione delle denunzie dei redditi di;
che si tratta di una semplice asserzione che non può E_
trovare alcun conforto giuridico stante che non può porsi a fondamento di una decisione un documento privo di qualsiasi autenticità e che, in ogni caso, non è stato sottoposto al legittimo contraddittorio delle parti e sulla cui ammissibilità e produzione il giudice deIGnato non ha mai emesso alcun provvedimento né alcun autorizzazione alla relativa produzione;
che il Tribunale,
52 ponendo a fondamento della sua decisione un documento la cui produzione non era stata autorizzata,
ha errato a motivare nei seguenti termini: “a questo punto sulla scorta di tale ricostruzione non può
che ritenersi che la VE non sia stata in grado di effettuare î pagamenti di tutti gli atti di
acquisto in questione”.
Il motivo è infondato.
L'esame del voluminoso faldone cartaceo del giudizio di primo grado evidenzia, che nel verbale di udienza del 23 marzo 2006 (foliazione 374- 387 fascicolo cartaceo), è scritto che
“l'avv. Lupo deposita deduzioni scritte da far parte integrante del presente verbale”. In allegato allo stesso verbale di udienza (redatto a mano) vi sono tre fogli dattiloscritti (foliazione 382,383,
384) di deduzioni dell'avv. Michele Lupo per , laddove lo stesso difensore AR
espone che, esaminata la documentazione prodotta da , ha chiesto ad un proprio E_
consulente di parte, Rag. , una verifica della stessa con riferimento alle domande Persona_6
avanzate nel procedimento, indicando compiutamente i quesiti a cui ha dato risposta il detto rag. . Alla fine di tali deduzioni a verbale il difensore di dichiara “A Per_6 AR
tali quesiti il consulente di parte ha risposto con la relazione che si chiede di depositare”.
Al contempo, nel fascicolo di parte , si rinviene una “Perizia Contabile”, AR
correttamente qualificabile come consulenza tecnica di parte riferita al Rag. , con Persona_6
due allegati (documenti XXXI, XXXIA, XXXIB, che sono IGlati, con IGla illegibile, nelle prime pagine.
Nella comparsa conclusionale datata 21.1.2016 (nel fascicolo cartaceo, foliazione 114-131) il difensore di richiama le note depositate all'udienza del 23 marzo 2006 con AR
allegata la relazione a firma del Rag. e si sofferma ampiamente (cfr. pagine 8-17 Persona_6
della comparsa conclusionale) su una serie di dati tecnici e contabili che fanno espresso richiamo al contenuto della relazione del consulente tecnico di parte, Rag. . Persona_6
Il difensore di , nella sua memoria di replica datata 10 febbraio 2016 (cfr. E_
foliazione 132-135 nel fascicolo cartaceo di primo grado), alla pagina 3, afferma: “… fallita
53 la prova testimoniale l'attore tenta, ora con un ragionamento mai rappresentato nel corso del
giudizio, e quindi costituente domanda nuova, che l'odierna concludente non avrebbe avuto i mezzi
economici per provvedere a tali pagamenti. E per cercare di investire di credibilità il suo assunto
pone in essere tutto un ragionamento, di ordine strettamente contabile, sul quale non si è mai formato
il contraddittorio e che viene per la prima volta rappresentato con la comparsa conclusionale”.
La Corte rileva che, alla stregua del complessivo comportamento tenuto dalle parti,
segnatamente in occasione del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, successive alla avvenuta rimessione della causa in decisione in data 23.11.2015 da parte del giudice istruttore, la difesa di non ha specificamente contestato, E_
trattandosi della prima difesa utile, l'avvenuto deposito della consulenza tecnica di parte a firma Rag. (cfr. la memoria di replicata datata 10.2.2016, foliazione 132-135 nel Persona_6
fascicolo cartaceo di primo grado), laddove la comparsa conclusionale di parte avversaria ampiamente illustrava valutazioni contabili riferite proprio a tale consulenza tecnica di parte.
Può così ritenersi che le parti abbiano tenuto un comportamento processuale concludente e tale da fare ritenere che effettivamente la detta consulenza tecnica di parte a firma Rag. Per_6
fosse stata depositata dalla difesa di , in occasione dell'udienza del 23 marzo AR
2006, seppure in effetti non vi è prova, dalla lettura del detto verbale di udienza, che il giudice istruttore abbia espressamente autorizzato tale deposito, avendo egli taciuto al riguardo,
pur avendo consentito al difensore di di verbalizzare nel senso che lo stesso AR
difensore depositava deduzioni scritte in allegato al verbale che facevano riferimento al deposito contestuale di una relazione a firma Rag. (nel verbale di udienza di legge: Per_6
l'avv. Lupo deposita deduzioni scritte da far parte integrante del presente verbale) e non che l'avv. Lupo chiedeva di essere autorizzato a depositare.
La Corte, in ogni caso, ritiene di evidenziare che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “La consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione
difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, sicché la sua produzione, in
54 quanto sottratta al divieto di cui all'art. 345 cod. proc. civ., è ammissibile anche in appello” (Sez. U,
Sentenza n. 13902 del 03/06/2013 Rv. 626469 - 01). Si tratta di un orientamento affermato dalle
Sezioni Unite e ribadito successivamente dalle Sezioni semplici (cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n.
20347 del 24/08/2017 Rv. 645101 – 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 1614 del 19/01/2022 Rv. 663635 - 01)
e dal quale non vi è motivo di discostarsi.
Alla stregua delle superiori considerazioni non risulta errata la decisione del Tribunale di
Caltanissetta di valorizzare e porre a base della propria decisione anche quegli elementi che emergevano dalla detta consulenza tecnica di parte del Rag. , in quanto, alla Persona_6
stregua del comportamento processuale tenuto dalle parti, appariva per facta concludentia
acquisita al fascicolo processuale, tanto è vero che i suoi dati erano stati richiamati nella comparsa conclusionale della difesa di senza essere specificamente confutati AR
dalla controparte nella successiva memoria di replica del difensore di . E_
Ciò dimostra che sulla relazione di consulenza tecnica di parte in questione si era sviluppato il contraddittorio o, quantomeno, vi erano le condizioni perché il contraddittorio potesse svilupparsi, non trattandosi, in ogni caso, di un documento nuovo ed inutilizzabile perché
depositato oltre i termini di preclusione dell'art. 184 c.p.c. (nel testo applicabile ratione
temporis).
Il terzo motivo di appello è così articolato: <Ancora, in linea preliminare, va rilevato che la
sentenza che si impugna non è stata emessa nei confronti di tutti gli eredi, nonostante gli stessi fossero
stati convenuti in giudizio Decisivo è al riguardo la circostanza che l'attore ha chiesto di procedersi,
nei confronti di tutti gli credi, alla divisione dell'intera massa ereditaria paterna (art. 784 cpc) - La
omessa pronunzia della sentenza nei confronti di tutti gli eredi, litisconsorti necessari, comporta la
nullità della sentenza stessa che resta inutiliter data. Consegue che, a sensi dell'art. 161 c.p.c., va
dichiarata la nullità della sentenza con conseguente necessità di rimettere il giudizio avanti il primo
Giudice>>.
55 Il motivo, di oscura interpretazione in quanto non esplicita quale tipo di errore conterrebbe la sentenza impugnata e quali litisconsorti necessari sarebbero stati pretermessi, in ogni caso
è infondato.
Sebbene la sentenza appellata n. 295/2016 indichi, nella sua veste grafica, che essa è
pronunciata nella causa iscritta al n. 1019/2002 Ruolo Generale degli Affari Civili contenziosi vertente tra (attore) e (VE), la chiara indicazione del AR E_
numero di iscrizione della causa prova leva ogni dubbio che si tratta di una sentenza non definitiva pronunciata nel giudizio iniziato nel 2002 ed iscritto al n. 1019/2002 RGAC.
Tale giudizio, come emerge dalla lettura degli atti del fascicolo processuale, è stato promosso da con atto di citazione ritualmente notificato il 20.08.2002 e lo stesso ha AR
convenuto in giudizio i propri germani instando affinché venisse dichiarata la simulazione degli atti di compravendita specificamente menzionati in citazione, costituendo gli stessi altrettante donazioni indirette;
e quindi, per l'effetto, la VE fosse dichiarata tenuta alla E_
collazione dei beni ex art. 737 c.c.. Così determinato l'asse ereditario, l'attore chiedeva che gli venisse assegnata la quota a lui spettante, provvedendosi alla riduzione delle disposizioni lesive della legittima, con condanna della VE alla restituzione dei frutti oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva in giudizio , la quale contestava la fondatezza delle domande attoree in E_
ordine alla natura simulata degli atti di compravendita dedotti da controparte, facendo tuttavia prontezza di riconoscere i diritti ereditari dell'attore in relazione alla quota di riserva dello stesso,
evidenziando peraltro: a) che i crediti descritti ai nn.
1-7 dell'atto di citazione erano stati già incassati e suddivisi tra gli eredi;
b) che i mezzi agricoli ivi descritti si appartenevano a lei per averli acquistati,
pagati e fatturati;
c) che la quota dell'azienda del de cuius (pari al 51%) era stata anch'essa regolarmente pagata dalla RE s.r.l. per la somma di £ 200.000.000, regolarmente iscritta in bilancio;
d) che, in relazione alla successione, in data 6.3.2001 veniva stipulato tra tutti i germani
(eccezion fatta per l'attore) un atto di integrazione di legittima, con il quale venivano riconosciuti i diritti degli altri legittimari.
56 Rimanevano contumaci gli altri convenuti , e Persona_1 Controparte_5 CP_6
.
[...]
E' quindi frutto di un evidente errore materiale, emendabile con il procedimento ex artt. 287
e ss. c.p.c. e che non determina alcuna nullità della sentenza, il fatto che la sentenza del
Tribunale di Caltanissetta n. 295/2016 non indichi nella sua intestazione tutte le parti che pur sono state ritualmente citate in giudizio e, quindi, oltre a (attore) e AR
(VE costituita), gli altri convenuti , E_ Persona_1 CP_5
e .
[...] Controparte_6
Con il quarto motivo di appello impugna la sentenza non definitiva n. E_
295/2016 lamentando che il Tribunale di Caltanissetta Tribunale ha errato a ritenere che
, in quanto legittimario estromesso, sia da considerare per specifici fini “terzo” AR
e che nei suoi confronti, di conseguenza, non si applichi la previsione di cui all'art. 2729 c.c., che non consente il ricorso alle presunzioni semplici nei casi nei quali non è consentita la prova testimoniale.
L'appellante afferma che il giudice di primo grado non ha tenuto in conto alcuno la circostanza che non poteva ritenersi un semplice legittimario pretermesso, che agiva come terzo, AR
trattandosi, invece, di un semplice erede, che aveva accettato l'eredità ed aveva anche proceduto ad uno stralcio divisionale dell'eredità.
Sostiene che aveva già accettato una quota della eredità del de cuius e precisamente AR
la quota che a quest'ultimo era pervenuta per successione al figlio MO e tale A_
eredità era stata oggetto della sentenza pronunziata in data 6-7/6/2014 (con lo stesso relatore) e con la quale il Tribunale aveva dichiarato che tutti gli eredi avevano contrattualmente proceduto alla divisione dell'asse ereditario del MO , ivi compresa la quota di eredità A_
spettante a e che fa parte dell'asse ereditario dello stesso. Controparte_3
Afferma che tutti i germani di hanno proceduto, alla divisione della quota a Controparte_3
quest'ultimo spettante sull'asse ereditario del figlio MO;
che, di A_
57 conseguenza, , erede puro e semplice di , non può essere ritenuto AR Controparte_3
terzo ma bensì erede e, quindi nei suoi confronti opera la previsione di cui all'art. 2729 c.c.; che da ciò deriva la nullità assoluta e comunque la integrale illegittimità della impugnata sentenza che ha deciso sulla scorta di una presunzione che non poteva trovare ingresso nella fattispecie in esame.
Anche il quarto motivo è infondato.
La Corte osserva che l'attore ha agito nel giudizio iscritto al n. 1019/2002 AR
R.G. nei confronti della sorella (e comunque ha citato in giudizio anche tutti E_
gli altri suoi fratelli e sorelle) rappresentando: a) che il 18.9.2000 era deceduto , Controparte_3
padre delle odierne parti in causa, il quale con testamento pubblico istituiva erede universale la figlia
; b) che precedentemente (il 2.12.1996) era deceduta madre E_ Persona_3
dell'attore, nonché coniuge di;
c) che alla morte di l'asse Controparte_3 Controparte_3
ereditario si componeva di numerosi beni mobili e immobili, crediti, nonché di quote societarie,
specificamente descritti in citazione, alcuni dei quali indicati nella denunzia di successione, ed altri ivi non indicati;
d) che la VE avrebbe, invero, acquistato una serie cospicua E_
di beni che sarebbero stati pagati con denaro del de cuius e che inoltre la RE s.r.l., società il cui
95% delle quote è di proprietà della VE, avrebbe acquistato la proprietà dell'azienda paterna;
e) che la disposizione testamentaria di cui sopra avrebbe leso la quota di legittima dell'attore,
totalmente pretermesso, e che inoltre i predetti atti di acquisto (sia quelli stipulati in proprio dalla
VE che quelli stipulati nella qualità di rappresentante e socio della RE s.r.l.)
dissimulerebbero altrettante donazioni indirette a vantaggio della VE. Sulla base di tali premesse, in fatto, l'attore instava affinché venisse dichiarata la simulazione degli atti di compravendita specificamente menzionati in citazione, costituendo gli stessi altrettante donazioni indirette;
e quindi, per l'effetto, la VE fosse dichiarata tenuta alla collazione E_
dei beni ex art. 737 c.c. Così determinato l'asse ereditario, l'attore chiedeva che gli venisse assegnata la quota a lui spettante, provvedendosi alla riduzione delle disposizioni lesive della legittima, con condanna della VE alla restituzione dei frutti oltre interessi e rivalutazione.
58 Una volta accertato il “petitum” e la “causa petendi” nella causa iscritta al n. 1019/2002
R.G., la Corte ritiene di non discostarsi dall'arresto della Suprema Corte, secondo cui il legittimario totalmente pretermesso che impugna per simulazione un atto compiuto dal "de cuius",
a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, agisce, sia nella successione testamentaria che in quella "ab intestato", in qualità di terzo e non in veste di erede, acquisendo quest'ultima qualità solo in conseguenza del positivo esercizio dell'azione di riduzione, sicché, come tale, non è tenuto alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario;
né vi è tenuto quando agisca per far valere una simulazione assoluta od anche relativa, ma finalizzata a far accertare la nullità del negozio dissimulato, in quanto, in queste ipotesi, l'accertamento della realtà effettiva consente al legittimario di recuperare alla massa ereditaria i beni donati, mai usciti dal patrimonio del defunto (Sez. 2 - , Sentenza n. 30079 del 19/11/2019 Rv. 656200 - 01).
Si tratta di un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 28632
del 2011 Rv. 620793 – 01; Cass. n. 4400 del 2011 Rv. 616717 – 01; Cass. n. 16635 del 2013 Rv.
627105 – 01) e l'appellante non offre a questa Corte validi argomenti per E_
potersene discostare.
Alla luce dei superiori arresti della Suprema Corte è evidente che le doglianze di E_
sono infondate, tenuto conto che l'oggetto della causa iscritta al n. 1019/2002 R.G. è
[...]
chiaro e che la causa è volta alla tutela del diritto alla quota di legittima del legittimario
, in quanto totalmente pretermesso in sede testamentaria dal de cuius AR CP_3
(padre di ), che ha istituito sua unica erede .
[...] AR E_
Risulta ininfluente, al fine di supportare il quarto motivo, l'ulteriore argomentazione secondo la quale, avendo dichiarato di accettare il progetto divisionale relativo ai beni AR
provenienti dalla successione di (madre) e (fratello), entrambi Persona_3 A_
deceduti prima del de cuius (padre), lo stesso diverrebbe Controparte_3 AR
erede puro e semplice.
59 Infatti, sul punto, la Suprema Corte, con argomentazioni che questo Collegio non ha ragioni di disattendere, ha chiarito che “Il legittimario totalmente pretermesso, proprio perché escluso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell'apertura della successione, ovvero per il solo fatto della morte del "de cuius", la qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti, potendo conseguire i suoi diritti solo dopo l'utile esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, e quindi dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario” (Sez. 2 - , Ordinanza n.
2914 del 07/02/2020 Rv. 657093 - 03).
La sentenza di prime cure, quindi, correttamente ha giudicato che , in qualità AR
di legittimario, deve essere considerato terzo rispetto alla simulazione ed ammesso a provare la stessa senza i rigorosi limiti indicati dall'art. 1417 cod. civ.
Con il quinto motivo di appello censura la sentenza appellata laddove essa E_
afferma che gli immobili acquistati da costituirebbero una donazione indiretta in E_
favore della figlia da parte del de cuius , con la conseguenza che detti Controparte_3
immobili dovrebbero fare parte dell'asse ereditario dello stesso de cuius, al fine di determinare la quota di spettanza dell'erede , che sarebbe stata lesa per la parte allo stesso riservata AR
quale erede legittimario.
Il Tribunale nisseno avrebbe errato a trarre argomenti di prova dai dati emergenti da una consulenza tecnica di parte irritualmente acquisita nonché a ritenere che il prezzo delle vendite sarebbe stato pagato da con il denaro del padre. Parimenti errata E_
risulterebbe, secondo l'appellante, l'affermazione dell'incapacità economica di E_
di effettuare i detti acquisti, alla quale il giudice di prime cure sarebbe giunto valutando,
in maniera errata, le dichiarazioni dei redditi della degli ultimi dieci anni. Inoltre, Pt_1
dall'esame del conto corrente del de cuius, non emergerebbero movimenti di denaro in uscita nelle date relative alle singole stipule. Non esisterebbero, in definitiva, elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, per poter sostenere che i relativi atti di acquisto costituivano donazioni indirette fatte dal defunto in favore della figlia . Controparte_3 E_
60 Anche il quinto motivo è infondato.
La Suprema Corte ha chiarito che la donazione indiretta è un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore e differisce dalla donazione simulata, in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito;
ne consegue che alla donazione indiretta non si applicano le limitazioni probatorie dettate dall'art. 1417 c.c. e che la prova dell'effettiva natura liberale della fattispecie negoziale può essere data anche a mezzo presunzioni, pur nel caso in cui non si alleghi a fondamento della pretesa la qualità di legittimario (Sez. 2 - , Ordinanza n. 19230 del
12/07/2024 (Rv. 671725 - 01).
Nella fattispecie, quanto alle ritenute donazioni indirette (cioè gli atti di acquisto dei beni specificamente descritti nell'atto di citazione depositato in data 27.8.2002, alla lettera G pagine
7-14, secondo quanto affermato al punto n. 2 del dispositivo della sentenza n. 295/2016), pur a volere prescindere dalle valutazioni espresse dal consulente tecnico di parte Rag. , Per_6
rimane il fatto obiettivo che, dai documenti prodotti nel giudizio di primo grado e,
segnatamente, dalle dichiarazioni dei redditi presentate dalla stessa , riferite al E_
periodo 31.12.1990- 31.12.1999, si evince come la stessa non avesse comprovate capacità
reddituali per potere procedere al pagamento degli importi dei corrispettivi degli acquisti degli immobili indicati al punto G) dell'atto di citazione introduttivo del giudizio iscritto al n. 1019/2002 RG.
Peraltro la maggior parte degli acquisti immobiliari riservavano al venditore Controparte_3
l'usufrutto vitalizio e l'acquisto della sola nuda proprietà a . E_
Lo stesso può dirsi per l'atto di cessione del 4 luglio 1997, per notaio , con il quale Per_7
la RE s.r.l. (di cui risultava socio unico) acquistava da E_ Controparte_3
l'azienda paterna, e che la sentenza n, 295/2016 ha dichiarati essere un atto simulato che in realtà dissimulava un negotium mixtum cun donatione (non sarebbe mai stato versato una
61 parte del prezzo totale dichiarato, pari a lire 323.900.000, esattamente l'importo di lire
200.000.000 che solo in apparenza sarebbe stato versato in contanti, peraltro in evidente violazione delle normative antiriciclaggio già all'epoca esistenti).
Trascurando l'anomalia del pagamento in contanti della somma di lire 200.000.000, è fortemente dubbio che la stessa , come persona fisica o come socia di maggioranza della E_
RE s.r.l., avesse la capacità finanziaria di fronteggiare pagamenti così ingenti a fronte di dichiarazioni dei redditi comprovanti redditi modesti.
Seguendo l'iter argomentativo del giudice di primo grado, che è coerente e logico e fondato sulla analisi della documentazione versata in atti riferita alla situazione patrimoniale e reddituale di e della RE s.r.l., si può sicuramente concludere, sulla E_
scorta degli scrutinati elementi indiziari che risultano gravi, precisi e concordanti, che
è stata beneficiaria di una serie di donazioni indirette da parte del de cuius E_
(padre), come reso chiaro dal punto 2 del dispositivo della sentenza Controparte_3
295/2016 mentre la RE s.r.l. (di cui era socio unico) è stata beneficiaria E_
di un “negotium mixtum cum donatione”.
La donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione,
sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché
l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio. (Cass. n.
9379 del 21/05/2020).
Nel cosiddetto "negotium mixtun cum donatione", la causa del contratto ha natura onerosa, ma il negozio commutativo stipulato dai contraenti ha la finalità di raggiungere, per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello dei contraenti che riceve la prestazione di maggior valore, con ciò realizzando il negozio posto in essere una fattispecie di donazione indiretta. Ne consegue che la compravendita ad un prezzo inferiore a quello
62 effettivo non integra, di per sé stessa, un "negotium mixtum cum donatione", essendo, all'uopo, altresì
necessario non solo la sussistenza di una sproporzione tra prestazioni, ma anche la IGnificativa entità
di tale sproporzione, oltre alla indispensabile consapevolezza, da parte dell'alienante,
dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, funzionale all'arricchimento di controparte acquirente della differenza tra il valore reale del bene e la minore entità del corrispettivo ricevuto. Incombe poi alla parte che intenda far valere in giudizio la simulazione relativa nella quale si traduce il "negotium mixtum cum donatione" l'onere di provare sia la sussistenza di una sproporzione di IGnificativa entità tra le prestazioni, sia la consapevolezza di essa e la sua volontaria accettazione da parte dell'alienante in quanto indotto al trasferimento del bene a tali condizioni dall' "animus donandi" nei confronti dell'acquirente (Sez. 2, Sentenza n. 19601 del
29/09/2004 Rv. 577442 - 01).
La difesa dell'attore prospetta che gli acquisti degli immobili e dell'azienda AR
sono avvenuti direttamente in favore della presunta donataria, che avrebbe assolto all'obbligo di pagamento del prezzo con denaro fornito da parte del genitore.
Atteso che la donazione indiretta resta un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore e differisce dal negozio simulato in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito, ne consegue che ad essa non si applicano i limiti alla prova testimoniale - in materia di contratti e simulazione - che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo.
Ne consegue, altresì, che la distinzione tra la donazione simulata e donazione indiretta non consente di estendere a quest'ultima le limitazioni probatorie dettate dall'art. 1417 c.c., e che la prova dell'effettiva natura liberale (in tutto o in parte), della fattispecie negoziale oggetto della domanda può essere data anche a mezzo presunzioni pur nel caso in cui non si alleghi a fondamento della pretesa la qualità di legittimario (cfr. Cass. n. 19400/2019 che ha confermato la sentenza gravata che
63 aveva ritenuto l'esistenza di donazioni indirette sulla base di prove presuntive;
nonché Cass. n.
6904/2022, Cass. n. 7872/2021, Cass. n. 1986/2016).
E' infine irrilevante, diversamente da quanto si prospetta col quinto motivo, l'ulteriore circostanza, evidenziata da , che nessuno degli altri germani abbia sollevato E_
doglianze, in quanto in questa sede di tratta unicamente di valutare se siano stati lesi i diritti del legittimario (figlio del de cuius ). AR Controparte_3
In conclusione, tutti i motivi di appello proposti da avverso la sentenza non E_
definitiva n. 295/2016 del Tribunale di Caltanissetta risultano infondati e la sentenza stessa va confermata.
§§§
I MOTIVI DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA NON DEFINITIVA N. 395/2019,
PUBBLICATA L' 11 LUGLIO 2019 (causa di appello iscritta al n. 287/2020 R.G.).
La sentenza non definitiva n. 395/2019 del Tribunale di Caltanissetta, pubblicata in data
11.7.2019, è stata appellata da per i seguenti motivi. E_
Con il primo motivo di appello , dopo avere premesso che, successivamente E_
alla pronuncia della sentenza n. 295/2016, è stata disposta dal Tribunale di Caltanissetta una
CT, con l'arch. , avverso la quale la difesa ha sollevato osservazioni, Persona_8
deduce:
- che i beni indicati con i numeri 11-14-15 nella relazione di CT CH. non erano di Per_8
proprietà del de cuius bensì dei premorti (figlio di Controparte_3 A_ CP_3
) e (moglie di ) con la conseguenza che l'asse
[...] Persona_3 Controparte_3
ereditario di risulta non corrispondente alla realtà; Controparte_3
- che il Tribunale di Caltanissetta, con la sentenza n. 395/2019, ha risposto alle doglianze di con la seguente motivazione: “si osserva, sul punto, che risulta infondata E_
l'eccezione di parte VE relativa al fatto che alcuni dei beni stimati dal c.t.u. (e descritti nei
lotti 11, 14 e 15 della relazione) siano appartenuti ai defunti e . A_ Persona_3
64 Detta circostanza non trova, infatti, riscontro nella documentazione del presente procedimento, né
risulta che la VE (gravata del relativo onere probatorio, ai sensi dell'art. 2697 c.c.) abbia
prodotto in copia gli atti del separato procedimento n. 179/2003 r.g., utili a verificare la fondatezza
della superiore eccezione”;
- che tale motivazione è erronea, in quanto non tiene conto che è attore nel AR
giudizio iscritto al n. 1019/2002 R.G. e, quindi, ex art. 2697 c.c. ha l'onere di dare la prova dell'effettiva consistenza dell'asse ereditario del de cuius ; Controparte_3
- che il Tribunale non ha tenuto conto che nel presente giudizio (come anche in quello separato iscritto al n. 179/03 R.G.) è stata emessa la sentenza n. 280/2014, con la quale è stata statuita la cessazione del contendere in ordine ai beni relitti da e fra i quali A_ Persona_3
erano inclusi quelli che oggi si vogliono comprendere nell'asse ereditario di;
A_
- che era sufficiente esaminare la sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 280/14, relativa ai procedimenti n. 1019/2002 R.G. e n. 179/2003 R.G., per verificare l'esattezza dell'eccezione sollevata da;
E_
- che in materia di successione testamentaria, il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore (sono richiamate dall'appellante Cass. Civ. 30/6/2011 n. 14473 e Cass. Civ. 14/10/2016 n. 20830);
- che non è chiaro il rilievo del Tribunale di Caltanissetta circa la pretesa produzione di copia del procedimento n. 179/2003 R.G., in quanto nel fascicolo di parte della VE, al numero
2, è stata allegata una scrittura redatta dal geom. e dall'ing. nella quale sono indicati CP_7 Per_4
i detti beni come facenti parte dell'asse ereditario di e;
A_ Persona_3
- che il documento rilevante per la decisione è stato depositato nel procedimento riunito iscritto al n. 179/2003 R.G.;
- che è utilizzabile tutto il materiale probatorio raccolto nei due giudizi già riuniti ex art. 274
c.p.c. (sono richiamate dall'appellante Cass. 15189/2001 e Cass. 9440/2012).
65 Il primo motivo di appello è infondato.
censura la sentenza n. 395/2019 per avere errato nell'indicare il valore complessivo E_
dell'asse ereditario avendovi ricompreso i beni ricadenti nei lotti 11, 14 e 15 della CT a suo dire appartenenti ai defunti e e non al de cuius . A_ Persona_3 Persona_11
La Corte rileva, anzitutto, che i beni ricadenti nei lotti 11, 14 e 15 della CT CH. Per_8
sono descritti come di seguito nella relazione del CT, depositata in prime cure in data
16.5.2018, di cui si trascrivono alcuni stralci.
Il lotto 11 è composto da due estensioni di terreno limitrofe ubicate nel Comune di OM (CL),
Contrada Monticelli. Comune di OM, Foglio 25 Immobile B (Estensione 1 p.lla 326) cespite
1 negozi simulati (Estensione 2 p.lle 511, 510, 259, 512) cespiti 7 ed 8 successione.
Il lotto 14 è un “lotto intercluso” ricompreso in una cortina di fabbricati, ubicato nel Comune di
OM (CL), Via Caltanissetta, attualmente coperto con una tettoia in lamiera zincata. Si riporta
di seguito la sintesi dei dati identificativi contenuti nel verbale del 03.11.2017 (Allegato 5). Lotto 14
Comune di OM Foglio 28 Immobile A (successione). -Cespite 3 successione Foglio 28,
particella 814, Seminativo di 3^, Estensione ha 00.01.32, Reddito Dominicale € 0,37, Reddito Agrario
€ 0,17.
Il lotto 15 è un appezzamento di terreno ricompreso tra strade pubbliche, aree edificate ed aree di
interesse pubblico, ubicato nel Comune di OM (CL), Via Caltanissetta, attualmente delimitato
da opere di livellamento, contenimento e recinzione. Si riporta di seguito la sintesi dei dati
identificativi contenuti nel verbale del 03.11.2017 (Allegato 5). Lotto 15, Comune di OM
Foglio 28 immobile B successione. -Cespite 1 successioneFoglio 28, particella 924, Seminativo di
3^, Estensione ha 00.01.70, Reddito Dominicale € 0,48, Reddito Agrario € 0,48; -Cespite 14
successioneFoglio 28, particella 1251, Seminativo di 3^, Estensione ha 00.04.42, Reddito
Dominicale € 1,26, Reddito Agrario € 0,57; -Cespite 25 successioneFoglio 28, particella 1812,
Incolto produttivo U, Estensione ha 00.00.95, Reddito Dominicale € 0,02, Reddito Agrario € 0,01.
66 La lettura dell'atto di citazione notificata da in data 20/08/2002 (causa poi AR
iscritta al n. 1019/2002 R.G. Tribunale di Caltanissetta) prova che i detti beni risultano elencati
(si vedano le pagine da 2 a 5 atto di citazione) tra quelli che, nella prospettazione dell'attore,
rientravano nell'asse ereditario del de cuius . Essi venivano elencati secondo Controparte_3
l'ordine riportato nella denunzia di successione ai numeri 7 e 8 (inclusi nel lotto 11 secondo il CT), 3 (incluso nel lotto 14 secondo il CT) e 1, 14, 25 (inclusi nel lotto 15 secondo il
CT).
ha poi elencato una serie di altri beni non denunziati in successioni, come AR
pure passività, e ha elencato quelli che erano, a suo avviso, gli atti dispositivi (in tutto 36)
posti in essere da in favore della figlia , e che avrebbero Controparte_3 E_
la natura di donazioni indirette (punto G atto di citazione dalla pagina 6 alla pagina14).
, nella sua comparsa di costituzione e risposta depositata in prime cure in E_
data 6.11.2002, non ha specificamente contestato che i beni immobili, elencati dall'attore come compresi nell'asse ereditario del de cuius , fossero AR Controparte_3
diversi da quanto peraltro risultava dalla relativa dichiarazione di successione (segnatamente che i beni che il CT comprende nell'asse ereditario di non fossero di Controparte_3
proprietà di quest'ultimo al momento della sua morte).
, attore, ha descritto, come suo onere ex art. 2697 c.c. la composizione AR
dell'asse ereditario del de cuius (seguendo la relativa denunzia di Controparte_3
successione) e non solo ha descritto i beni immobili a suo avviso compresi nell'asse ereditario del di lui padre ma anche le quote e gli altri beni mobili che risultavano dalla denunzia di successione che era stata presentata da . E_
Si noti, infatti, che è stata depositata dall'attore , come documento n. 5, la AR
fotocopia della dichiarazione di successione presentata il 17.3.2001 dalla VE E_
e nella quale è descritto l'asse ereditario di cui si discute, tra immobili, diritti reali
[...]
67 immobiliari, aziende, azioni, obbligazioni, quote societarie e altri cespiti, per attività totali pari a lire 1.474.310.880 e passività per lire 41.872.235.
La Suprema Corte ha chiarito che nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, e, a tal fine, può allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva (Sez. 2 - , Sentenza n. 18199 del 02/09/2020 Rv. 659096 - 01).
Nel regime processuale applicabile ratione temporis (nella specie il giudizio è iniziato in prime cure nel 2002), l'onere di specifica contestazione, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 167 cod. proc. civ., deve essere inteso nel senso che, qualora i fatti costitutivi del diritto azionato siano individuati dalla legge, il convenuto ha l'onere di contestarli specificamente e non, genericamente, con una clausola di stile, per evitare che gli stessi siano ritenuti incontestati;
solo in presenza di tale condizione, l'attore ha l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contradditorio (cfr. Cass. 10860/2011).
In assenza di specifica e tempestiva contestazione della VE sull'elenco E_
dei beni immobili compresi nell'asse ereditario del de cuius , si può Controparte_3
concludere che , attore nel giudizio iscritto al n. 1019/2002 R.G., ha assolto AR
l'onere della prova ex art. 2697 c.c. circa gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata.
Quanto alla doglianza in ordine alla mancata o errata valutazione da parte del giudice di prime cure della portata dell'indicata scrittura divisoria e della dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ordine al giudizio iscritto al n. 179/2003 R.G., va osservato
68 che la scrittura redatta dal geom. e dall'ing. (nella quale sono indicati i detti beni CP_7 Per_4
come facenti parte dell'asse ereditario di e ), non può valere, in A_ Persona_3
sé, a confutare le risultanze della dichiarazione di successione di (peraltro Controparte_3
presentata dalla stessa , come risulta dal documento n. 5 fascicolo attoreo in E_
prime cure e quindi avente valore di confessione stragiudiziale contra se) e non può elidere la portata della mancata specifica contestazione della VE, nella sua comparsa di costituzione e risposta ex art. 167 c.p.c., in ordine all'inserimento di tali immobili nell'asse ereditario del de cuius (come risulta peraltro anche dalla dichiarazione di Controparte_3
successione presentata da ). E_
Non è decisivo, al fine di confutare le superiori conclusioni, il fatto che la sentenza n.
290/14 del Tribunale di Caltanissetta, definendo la causa n. 179/03 RG (previa la sua separazione da quella iscritta al n. 1019/02 RG), abbia pronunciato la cessazione della materia del contendere rispetto al contenzioso insorto tra le parti rispetto alla domanda di divisione dei beni relitti a seguito del decesso di (fratello delle parti) e A_
(madre delle parti). Persona_3
Osserva la Corte che la declaratoria di cessazione della materia del contendere è una pronunzia processuale di sopravvenuta carenza di interesse, inidonea a formare il giudicato sostanziale, ma solo processuale, limitandosi tale efficacia di giudicato, appunto, al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (Cass., sez. un., 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. 3
marzo 2006, n. 4714), sicché avverso la stessa è inammissibile l'istanza di regolamento di competenza, essendo priva di rilevanza ogni questione inerente alla determinazione del giudice competente a provvedere sulla domanda (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18530 del 21/09/2016 Rv.
642125 - 01).
Nella specie, il Tribunale di Caltanissetta si è limitato a verificare l'esistenza di un accordo divisorio accettato da tutte le parti in causa e la non necessità di una pronuncia nel merito, per il
69 venire meno dell'interesse delle parti alla definizione del giudizio su determinati aspetti che erano l'oggetto del pregresso accordo divisorio.
In definitiva, non può invocarsi la detta sentenza di cessazione della materia del contendere per sostenere che i beni immobili - ricompresi dal CT CH. nei lotti 11, 14 e Per_8
15 - dovrebbero essere esclusi dall'asse ereditario di , in contrasto con le Controparte_3
risultanze della dichiarazione di successione presentata dalla stessa ed in E_
assenza di specifica tempestiva contestazione della stessa VE rispetto E_
alle allegazioni dell'attore che aveva indicato anche tali immobili come AR
compresi nell'asse ereditario del de cuius . Controparte_3
§§§
Con il secondo articolato motivo di appello si lamenta che siano stati disattesi dal
Tribunale di Caltanissetta i rilievi sollevati dalla difesa di avverso la CT E_
redatta dall'CH. , con una motivazione che l'impugnante qualifica “apparente”. Per_8
Segnatamente, deduce che il CT CH. non ha tenuto conto dei E_ Per_8
prezzi di acquisto degli immobili per come risultano dai singoli atti (si tratta degli atti che riguardano le vendite di immobili che l'attore assume essere stati acquistati AR
da dal padre con il denaro del de cuius ); che il Tribunale E_ Controparte_3
di Caltanissetta ha errato a ritenere irrilevante l'assenza di contestazioni circa la congruità del prezzo degli atti dell'Amministrazione finanziaria ed a sostenere che la natura simulata dalle menzionate compravendite è ulteriore elemento presuntivo per concludere che i prezzi indicati nei rogiti non sono quelli effettivamente corrisposti;
che il giudice di prime cure ha errato a procedere alla valutazione degli immobili descritti nei vari atti di vendita intercorsi tra CP_3
(venditore) e (acquirente) secondo il valore indicato nella CT
[...] E_
e non secondo il valore dei beni all'apertura della successione di (18/9/2000); Controparte_3
che ciò rende erronea la valutazione dell'intero asse ereditario di;
che pure Controparte_3
i frutti sono stati erroneamente valutati;
che il CT CH. per la stima dei fondi rustici Per_8
70 ha fatto ricorso ad un metodo non previsto in materia di estimo, poiché ha raccolto informazioni presso aziende agricole ed agronomi e non ha effettuato la stima mediante la comparazione di beni simili, confrontando valori attribuiti a beni similari emergenti da atti pubblici e da accertamenti eseguiti dalla Agenzia delle Entrate;
che la sentenza impugnata è errata allorquando afferma che “correttamente il CT ha dato seguito al mandato conferitogli, rivalutando gli immobili al
momento dell'apertura della successione” mentre è emerso che la valutazione dei beni non è stata effettuata all'apertura della successione ma alla data di stipula degli atti;
che lo stesso vale per l'accertamento dei valori dei fabbricati;
che i terreni indicati ai n. 1-14-25 della dichiarazione di successione ed al n. 21 dell'elenco dei negozi simulati, sono stati valutati come edificabili mentre il piano regolatore vigente all'apertura della successione, approvato con D.A. N. 44 del 08.02.1982,
non classificava tale area come zona “ B “, ma come zona agricola;
che la variante del P.R.G.,
approvata con delibera consiliare n. 30.05.2005, classifica tali aree come zone di attrezzatura generale;
che il cespite n. 1 è descritto nella CT CH. come se si trattasse di una Per_8
pertinenza di un non meglio specificato fabbricato (che non esiste); che le particelle di Via Concetto
Marchese (numero 19 dei negozi simulati e numero 34 dei beni di successione), sono state valutate per mq. 93 ciascuna, come da atto di acquisto mentre, in effetti, all'atto della costruzione, l'area è
stata ridotta a mq. 73 ciascuna e la rimanente parte è destinata a viabilità pubblica;
che il bene contraddistinto con il numero 35 dei beni in successione si trova in una zona di inedificabilità
assoluta mentre dal CT è valutata come area edificabile;
che il lotto numero 9 comprende due porzioni di area, i cespiti 17 e 18, dei negozi dichiarati simulati, valutati come aree edificabili mentre secondo il P.R.G. l'area è destinata in parte ad attrezzatura di interesse generale, in parte a viabilità, in piccola parte ad area edificabile;
che l'area confina a valle con il muro di recinzione dell' con servitù di acquedotto, in quanto attraversata dalla condotta di adduzione ai serbatoi Pt_3
comunale di Monte Santo Vito e quindi è inedificabile e come tale deve essere valutata;
che il
C.T.U. ha valutato gli immobili nelle loro condizioni attuali mentre all'atto dell'acquisto Per_8
lo stato dei terreni e dei fabbricati era diverso e di ciò non si è tenuto conto;
che per ciascun
71 fabbricato è stata effettuata la ristrutturazione e per alcuni è avvenuto il cambio di destinazione di uso e rispetto ai terreni sono stati realizzati lavori di bonifica (soprattutto spietramento), come constatato dallo stesso C.T.U. al momento del sopraluogo;
che il fabbricato di via Ugo Foscolo,
all'atto dell'acquisto, consisteva in un piano terra grezzo, con semplice struttura al primo piano;
che il CT non ha tenuto conto di quanto speso per il completamento dell'intero fabbricato;
che per poter sanare il secondo piano e la copertura del fabbricato si è fatto ricorso alla domanda di concessione edilizia in sanatoria;
che il piano terra, distinto in catasto al foglio n 27 particella n 693
sub 10, categoria C/6, autorimessa, è una pertinenza necessaria alla realizzazione del cambio di destinazione di uso dell'unità immobiliare (che da magazzino è passata a locale commerciale); che il C.T.U. non ha tenuto conto di ciò sostenendo che è ininfluente sia la trasformazione che tutte le migliorie e i completamenti eseguiti in detti locali;
che analogo discorso vale per i locali di via
Pastrengo, in catasto al foglio n. 27 particelle 333 e 457; che le particelle n. 333 sub 1 e sub 5 sono classificate come magazzino ed fabbricato come civile abitazione, mentre la 457 è area urbana;
che al momento dell'acquisto la particella 333 sub 1 era in parzialmente in possesso di Per_12
sorella del dante causa;
che per poter liberare l'immobile ha dovuto
[...] E_
cedere uno dei due locali al piano seminterrato, realizzati sulla particella n 457; che le stesse unità
immobiliari sono state successivamente ristrutturate e rese agibili con lavori di trasformazione edilizia;
che il C.T.U. non ha tenuto conto di ciò ed anzi ha attribuito il valore di questo bene all'asse ereditario di;
che quanto alle fruttificazioni il CT ha distinto fra Controparte_3
fruttificazioni dei beni agricoli e fruttificazioni dei fabbricati e nello stabilire le fruttificazioni dei beni agricoli ha basato le sue stime su informazioni assunte da non precisate aziende agricole e non precisati agronomi, mentre era tenuto a rilevare le rese unitarie dei terreni per come riscontrabili nelle pubblicazioni dell'Istat, per la Provincia di Caltanissetta, che danno un valore medio di q.li/Ha
23,89; che non è stato considerato l'avvicendamento colturale dei fondi (la semina a grano e il maggese di preparazione); che per gli uliveti la produzione rilevata è di q.li 15,06 per Ha;
che il
CT ha sottovalutato le fruttificazioni rispetto a quelle desumibili da pubblicazioni ufficiali
72 agevolemente reperibili;
che quanto alle fruttificazioni dei fabbricati il C.T.U. ha ritenuto che tutti i fabbricati abbiano prodotto redditi assegnando valori irreali;
che il CT non ha valutato la situazione concreta esistente nel Comune di OM;
che, quanto ai fabbricati concessi in locazione sono stati prodotti i relativi contratti e le relative ricevute di pagamento per ciascun immobile;
che il C.T.U. non ha considerato tali documenti e ha proceduto a diversi conteggi;
che il C.T.U. non ha considerato le imposte pagate, per ciascuna unità immobiliare mentre l'ICI (ora
IMU) e la TARI sono tassa fisse;
che l'Irpef sulle locazione è a tassa fissa;
che un esempio di erroneità delle valutazioni è rappresentato dal deposito bancario presso Intesa S. Paolo, conto n. S
712/12/479, oggi libretto emesso in continuazione di altro libretto con stesso numero matricola
09027848 categoria n. 1200 n 71, di £. 157.512.630 pari ad € 81.348,48, che ha un saldo di €
84.111,01 alla data dell'anno 2009; che per tale deposito i frutti sono di € 136,00 annui, mentre il
CT accerta diversi e più elevati frutti;
che il CT ha trattato della e Controparte_8
dei frutti da essa derivanti ma non ha tenuto conto che nel 1997 è stata costituita la RE s.r.l. di esclusiva proprietà di , con la conseguente mancanza di produttività della precedente E_
società; che la una volta acquisita dalla RE s.r.l., non ha avuto Controparte_8
frutti in quanto si è estinta al momento del contratto di cessione;
che le conclusioni del CT,
in buona sostanza, non sono corrette e ha errato il Tribunale di Caltanissetta ad accoglierle senza prendere in considerazioni le precise contestazioni della difesa di;
che E_
la CT va rinnovata ex art. 196 c.p.c.
§§§
Il motivo è infondato.
E' opportuno premettere che l'azione di riduzione non spetta collettivamente ai legittimari, ma ha carattere individuale e compete in via autonoma al singolo erede che ritenga lesa la sua quota individuale di legittima. L'accertamento della lesione e della sua entità non deve farsi con riferimento alla quota complessiva riservata a favore di tutti i legittimari, ma solo riguardo alla quota di coloro che abbiano proposto la domanda. Il giudizio non assume, quindi, carattere inscindibile neppure
73 nell'ipotesi in cui la domanda sia rivolta verso più eredi, che non assumono la qualità di litisconsorti necessari (cfr. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15706 del 23/07/2020 Rv. 658786 - 01).
In tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine,
occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal "relictum" dei debiti,
da valutare con riferimento alla stessa data;
e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile,
tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum" al netto ed il valore del
"donatum" ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.) (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 12919 del
24/07/2012 Rv. 623475 - 01).
La riunione fittizia, prevista dall'art. 556 c.c., non è legata solo all'esperimento dell'azione di riduzione, ma è operazione necessaria, nel concorso di eredi legittimari, ogni qual volta sia rilevante stabilire quale sia il valore della disponibile lasciata genericamente dal testatore ad uno di essi (Sez.
2 - , Ordinanza n. 14193 del 05/05/2022 Rv. 664627 - 01).
In caso di vittorioso esperimento dell'azione di riduzione per lesione di legittima, indipendentemente dalla circostanza che essa sia indirizzata verso disposizioni testamentarie o donazioni, i frutti dei beni da restituire vanno riconosciuti al legittimario leso con decorrenza dalla domanda giudiziale e non dall'apertura della successione, presupponendo detta azione - avente carattere personale ed efficacia costitutiva - il suo concreto e favorevole esercizio, affinchè le disposizioni lesive perdano efficacia e poiché è solo da tale momento che la presunzione di buona fede cessa di caratterizzare il possesso del beneficiario sui beni ricevuti (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4709 del 21/02/2020 Rv. 657261 - 01).
74 Tutto ciò premesso, la difesa di eccepisce l'erroneità della sentenza n. 395/2019 E_
del Tribunale di Caltanissetta perché essa non ha accolto varie controdeduzioni a suo tempo avanzate rispetto alla CT CH. e relative alla determinazione del valore dei beni oggetto Per_8
di donazioni indirette.
Il Collegio ritiene che il motivo sia infondato.
Quanto alle doglianze afferenti il valore degli immobili oggetto dei negozi di compravendita (che la sentenza non definitiva n. 295/2016 dichiara essere donazioni indirette effettuate dal de cuius
in favore della figlia e che quindi rientrano nel “donatum”) Controparte_3 E_
il valore dei beni è stato stimato dal CT alla luce dei valori delle colture praticate nei terreni al tempo dell'apertura della successione, nonché dei valori indicati dall'Osservatorio del Mercato
Immobiliare presso l'Agenzia del territorio (il quale elabora le proprie stime incrociando i dati dichiarati negli atti di compravendita con le ricerche effettuate sul territorio con campioni
IGnificativi), in ragione delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei relativi immobili (cfr.
Cass. 5600/2017).
Procedere nel modo richiesto dall'appellante condurrebbe ad una stima falsata, in quanto i prezzi contenuti negli atti di compravendita simulata non esprimevano valori medi di mercato e, comunque,
non erano quelli al momento dell'apertura della successione (settembre 2000).
Il CT CH. , alle pagg.
5-7 della “RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA Per_8
D'UFFICIO – Valutazione delle osservazioni delle parti” (All. n. 8), afferma: […]- i prezzi dei terreni
non son riferibili all'anno di apertura della successione (30.09.2000) come dal C.T.P. asserito, ma
sono i medesimi dichiarati negli atti, di date anche IGnificativamente antecedenti alla data di
apertura della successione, fedelmente indicati nel verbale di cui all'Allegato 3 e nei successivi, con
la mera riconversione in euro, le cui date partono dal 1993 fino al 1997; - nell'ambito dello stesso
anno di compravendita (1994), il cespite 31 dei negozi simulati viene scambiato a 1.168,52 €/ha,
mentre il cespite 27 dei negozi simulati viene scambiato a 2.196,71 €/ha, con una differenza dell'88%
a parità di caratteristiche merceologiche e nello stesso momento di stima;
- nell'ambito delle
75 provenienze (cespiti) dei beni formanti il lotto 1, tra il cespite 31, scambiato nel 1994 a 1.168,52
€/ha, ed i cespiti 8 e 6 scambiati nel 1997 a 2.681,68 €/ha, vi è una differenza del 129% a parità di
caratteristiche merceologiche.
Il mancato accertamento dell'erroneità dei valori da parte dell'Agenzia delle Entrate non può fornire un giudizio di attendibilità, in quanto l'avvio di procedure di accertamento dipende da criteri discrezionali dell'Ufficio e non esiste alcun automatismo sul punto.
Appare corretta la valutazione del CT secondo cui i valori indicati negli atti di compravendita che dissimulano donazioni indirette sono inattendibili, essendo stato accertato che immobili con caratteristiche del tutto analoghe sono stati contestualmente “acquistati” dall'odierna appellante per corrispettivi che presentano fra loro scostamenti superiori anche al 120%.
Lo stesso va affermato per la stima dei terreni agricoli per i quali il CT ha operato un'autonoma valutazione tenendo conto delle caratteristiche, e vocazioni dei medesimi, delle colture praticate sulla base degli accertamenti eseguiti presso operatori del settore.
Dalla lettura della CT e delle tabelle riepilogative ivi allegate (v. pag. 540 della relazione del CT
del 16.04.2018, e pag.128 della relazione integrativa del 16.05.2018,), si evince che la quota di riserva dell'attore pari a € 276.461,73 è ricavata, secondo le tabelle riepilogative, in maniera corrispondente al valore complessivo della quota rapportata al valore dei beni all'anno 2000 (anno di apertura della successione).
La notazione dell'aggiornamento dei valori dei beni all'anno 2000 è poi contenuta nelle singole valutazioni dei beni oltre che nella premessa della relazione (v. ad es. pag. 14 relazione del
16.04.2021) laddove il CT rileva ai fini estimativi, nell'ambito dei terreni oggetto di stima, sono state individuate le colture alle quali sono stati assegnati i pertinenti valori all'epoca dell'apertura della successione (18.09.2000).
Le censure concernenti l'asserita inedificabilità dei terreni sono correttamente confutate dal CT
nelle risposte alle controdeduzioni del 16.05.2018, precisamente nelle pagine da 8 a 10 alle quali interamente si rinvia.
76 Quanto alla dedotta mancata valorizzazione delle trasformazioni e delle migliorie che si assumono apportate ad alcuni immobili interessati dagli accertamenti peritali, il CT (cfr. pagine 7-8 delle
VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI DELLE PARTI) ha affermato: “In ordine al presunto
riferimento alle condizioni attuali degli immobili dal sottoscritto assunte, secondo il C.T.P., ai fini
della stima, si rassicura sulla circostanza che sono stati esperiti i possibili accertamenti in ordine
allo stato pregresso dei beni. A titolo di esempio, riferendosi per i numerosi e vari casi affrontati,
alla Relazione che precede, si riporta di seguito la premessa metodologica relativa ai fabbricati di
cui al lotto 21. Per le parti del fabbricato da stimare, occorre effettuare alcune preliminari
considerazioni, riportate, unitamente alla documentazione tecnica probatoria, nel verbale di
sopralluogo dell'1.12.2017 (Allegato 8). Nell'individuazione dei beni oggetto di stima, si provvederà
sulla scorta della documentazione catastale a determinare l'effettiva consistenza e lo stato dei luoghi,
sia al momento del trasferimento dei danti causa a , sia al momento della data di E_
apertura della successione di (18.09.2000). Stante che la sentenza che dichiara i Controparte_3
negozi simulati non ha efficacia estensiva nei confronti di interventi di trasformazione,
completamento e ristrutturazione sugli immobili eseguiti tra la data del trasferimento a E_
e la morte del de cuius, laddove in atti non si è riscontrata prova del concorso di
[...] [...]
nelle attività di trasformazione dei beni oggetto dei negozi dichiarati simulati, le stesse, CP_3
ai fini della stima, si intenderanno eseguite a spese di , e pertanto, ai fini della E_
costruzione del patrimonio del de cuius di cui al quesito, si provvederà a stimare i beni nelle
condizioni ante trasformazione. É opportuno precisare che per «ristrutturazione» o «bonifica» si
intendono interventi di carattere radicale, rivolti a trasformare il bene in un organismo in parte o in
tutto diverso, essendo esclusi gli interventi manutentivi atti a conservarne la funzionalità nel tempo”.
In ordine alle ulteriori doglianze dell'appellante, secondo cui alcuni immobili sarebbero stati considerati parzialmente o totalmente edificabili (cespite 34 denuncia di successione, cespiti 1, 14 e
25 denuncia di successione e cespite 21 negozi simulati), quando in realtà non lo sarebbero, la Corte
ritiene di richiamare le seguenti considerazioni del CT CH. : “Dalle risultanze del Per_8
77 sopralluogo effettuato (Allegato 15, documentazione fotografica, foto 34 e 35) e dall'esame delle
immagini geo referenziate (Allegato 5), il lotto di che trattasi è ubicato nella Via Caltanissetta che
costituisce la principale strada di accesso del Comune di OM, interamente dotata di tutte le
opere di urbanizzazione. Benché lo stesso venga indicato come “non edificabile” nella denuncia di
successione, la sua ubicazione all'interno dell'abitato consolidato permette di annoverarlo come
suscettibile di edificazione. Nel sito ove l'area trova ubicazione si integra, analogamente al Lotto 14,
la fattispecie di lotto intercluso, così come sancito dalla sentenza n° 5488 del 7.11.2014 del ConIGlio
di Stato, ovvero a) sia l'unica a non essere stata ancora edificata;
b) si trovi in una zona
integralmente interessata da costruzioni;
c) sia dotata di tutte le opere di urbanizzazione (primarie e
secondarie), previste dagli strumenti urbanistici;
d) sia (è suscettibile di essere) valorizzata da un
progetto edilizio del tutto conforme al P.R.G.. Le buone caratteristiche ubicative e la prossimità al
centro cittadino, rendono il sito appetibile sotto il profilo edificatorio” (cfr. pagine 51-52 della relazione del CT).
La potenzialità dell'area per fini diversi dalla mera utilizzazione agricola è stata colta realizzando nel tempo, a supporto di un possibile futuro sfruttamento avulso dalla destinazione agricola, opere di livellamento, contenimento e recinzione. In ogni caso detta valutazione non incide in maniera rilevante nella complessiva stima.
Va aggiunto che non ha provato l'entità (qualitativa e quantitativa) e l'epoca E_
di effettuazione dei pretesi interventi di miglioramento (se prima o dopo l'apertura della successione),
con la conseguenza che nessun effetto sulla valutazione dei beni può essere riconosciuto a dette opere.
Quanto alle ulteriori censure concernenti il calcolo delle fruttificazioni sia dei terreni agricoli che dei fabbricati, il CT ha osservato (v. pagg. 19/22) che “occorre rilevare che nel verbale delle
operazioni peritali del 01.03.2018 (Allegato 13), in ordine alla metodologia da utilizzare, si è così
stabilito e verbalizzato: “I Consulenti convengono che per gli immobili esaminati (fabbricati e
terreni) per i quali non sussiste prova della percezione di reddito tramite contratti di locazione, uso,
etc., verranno determinati in via presuntiva. Convengono altresì che, in conformità al mandato del
78 Giudice, il quesito relativo alla determinazione dei frutti dovrà essere soddisfatto esclusivamente sui
beni per i quali si sono integrati i negozi simulati (c.d. “sostanzialmente donati”). Convengono altresì
che l'epoca della stima dei beni dovrà riferirsi alla data di apertura della successione di
[...]
(n.d.r. 18.09.2000). Il C.T.U., in ordine alla richiesta già espressa dall'Ing. CP_3 Per_9
nella seduta precedente di predisporre, in ordine ai quesiti del Giudice, due prospetti separati, uno
dei quali relativo a tutti i beni indicati nei lotti specificati nei verbali ed un ulteriore che riguardi
esclusivamente i beni individuati come “negozi simulati”, ritiene di poter dare accoglimento, stante
che la stessa si configura come mero supporto tecnico al Giudice. Il C.T.P. di parte attrice, Geom.
, non si oppone all'accoglimento, convenendo con le motivazioni espresse dal C.T.U.. Per_13
Quanto alla doglianza relativa alla mancata considerazione delle imposte pagate da E_
relativamente agli immobili oggetto di donazioni indirette, il CT ha fornito, nel
[...]
rispondere alle osservazioni della parte, puntuali e condivisibili risposte alla quale la Corte
rinvia (vedi pagg. 23 – 24 VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI DELLE PARTI del
16.05.2018).
Quanto alle contestazioni relative al deposito di somme presso Banco S. Paolo I.M.I. Ag. di
Caltanissetta, conto n. S 712/12/479, il CT ha considerato il predetto cespite, il cui Per_8
saldo di £ 157.512.630 (pari ad € 81.348,48) è stato valutato alla data di apertura della successione e rivalutato all'attualità, solo quale elemento dell'asse ereditario, al fine di calcolare la quota di legittima spettante all'esponente. Nessun calcolo delle fruttificazioni del predetto elemento patrimoniale è stato effettuato, giacché tale computo è stato compiuto per i soli beni interessati dai contratti simulati (cfr. a tale riguardo la VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI DELLE
PARTI del 16.05.2018, alla pag. 56).
Quanto alle doglianze afferenti alla valutazione dell'azienda del de cuius e Controparte_3
delle sue fruttificazioni, il CT, tenendo opportunamente conto di quanto era stato affermato dal Tribunale di Caltanissetta con la sentenza n. 295/2016, alle pagine 16-17, cioè che l'atto del 4 luglio 1997 a rogito notaio tra RE s.r.l. e integrava un Per_7 Controparte_3
79 negotium mixtum cum donazione, ha coerentemente determinato i frutti della donazione indiretta dalla data di apertura della successione come prodotto del capitale sostanzialmente donato (£
200.000.000, pari ad € 103.291,38 alla data del negozio, € 109.902,03 alla data di apertura della successione), moltiplicato per il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato nel periodo compreso tra l'apertura della successione e l'attualità (pari al 3,1%) ed il numero di anni trascorsi dall'apertura della successione, giungendo così all'importo di € 75.654,55 (cfr. pag. 60 VALUTAZIONE DELLE
OSSERVAZIONI DELLE PARTI).
Il CT CH. , quindi, ha dato esaurienti risposte alle osservazioni del CTP di parte Per_8
e la sentenza che ha recepito tali risposte è corretta ed immune da vizi, non E_
ravvisandosi ragioni per dare accesso alla chiesta rinnovazione delle operazioni peritali.
In definitiva il Collegio conclude per la piena attendibilità delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio effettuata in primo grado, poiché fondate su elementi di valutazione assolutamente condivisibili e conformi ai dati riscontrati ed esaustivamente motivati con osservazioni pertinenti e logiche.
I motivi di appello proposti da avverso la sentenza non definitiva n. 395/2019 E_
del Tribunale di Caltanissetta sono, quindi, infondati e la sentenza stessa deve, di conseguenza, essere confermata.
§§§
I MOTIVI DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEFINITIVA N. 434/2020,
PUBBLICATA IL 16 NOVEMBRE 2020 (causa di appello iscritta al n. 292/2021 r.g.
proposta da e causa di appello iscritta al n. 353/2021 r.g. proposta da E_
). AR
§§§
L'APPELLO PROPOSTO DA ED ISCRITTO AL N. 292/2021 E_
R.G.
80 Il primo motivo di appello nel giudizio iscritto al n. 292/2021 R.G. (da qualificare per quanto si dirà appello principale) solo nelle pagine da 21 a 28 tratta in maniera specifica i fatti decisi con la sentenza definitiva n. 434/2020, mentre nelle pagine fino alla n. 20 si diffonde a ripercorrere l'intera vicenda processuale ed a richiamare i motivi di appello già
articolati con gli appelli iscritti ai nn. 327/2014 R.G., 643/2016 R.G., 287/2020 R.G.
Con il primo motivo lamenta che la sentenza definitiva del Tribunale di E_
Caltanissetta n. 434/2020, pubblicata in data 16/11/2020, abbia ritenuto che un bene (il compendio di Contrada Contrasto) va compreso nell'asse ereditario di Controparte_3
(mentre in realtà esso appartiene anche a ), e che lo si sia assegnato E_
integralmente a . AR
Lamenta che, a fronte dell'eccezione sollevata da lei stessa sollevata circa la mancanza di titolarità dell'immobile in capo al de cuius , il Tribunale di Caltanissetta, Controparte_3
anziché esaminare tale eccezione, abbia dichiarato che “di contro dalla visura catastale acquisita
dal CT risulta che il fabbricato in esame è integralmente appartenuto a sin dal Controparte_3
28/8/1990”, quasi che le risultanze catastali possano costituire titolo di proprietà; che tanto basta per evidenziare l'erroneità della sentenza n. 434/2020, pubblicata in data 16/11/2020.
Afferma che la CT CH. è erronea laddove ha ritenuto di applicare il principio della Per_8
ricerca “…tra gli immobili, al fine di assegnare unità immobiliari autonome, i medesimi la cui
provenienza risultasse esclusivamente in capo al “de cuius”.- A detto indirizzo si è derogato
esclusivamente per i fabbricati di contrada Contrasto (Lotto n° 31).- I suddetti fabbricati sono di
fatto in possesso di , con eccezione di due magazzini, non utilizzati, le cui chiavi sono AR
in possesso di .- I beni di contrada Contrasto provengono, infatti, dalla successione E_
di solo per la quota di 1/3, ma stante la situazione possessoria a servizio Controparte_3
dell'attività di produzione calcestruzzi di , si è ritenuto di assegnarne per intero la AR
predetta quota al medesimo, anche per limitare l'evenienza che il compendio produttivo, meglio
81 descritto nella precedente Relazione, possa andare incontro a rilevanti perdite di valore per una sua
divisione in parti a funzionalità non autonoma”.-
Sostiene che è stata violata la previsione di cui all'art. 747 c.c. la quale impone che le porzioni da assegnare ai condividenti “devono essere formate comprendendo una quantità di mobili, immobili e
crediti di eguale natura e qualità in proporzione di entità di ciascuna quota”; che il CT, invece,
ha ritenuto, arbitrariamente, di potere derogare a tale principio al solo fine di evitare che il compendio produttivo (di proprietà del solo ) potesse andare incontro “a rilevanti perdite di AR
valore”; che tale scelta non è paritaria per i condividenti e finisce solo per agevolare CP
; che il CT ha previsto, inoltre, l'assegnazione a di beni aventi
[...] AR
destinazione industriale e di somme di denaro con esclusione degli innumerevoli beni agricoli, che invece sono stati assegnati integralmente a;
che è di tutta evidenza che i beni E_
agricoli e fabbricati per civile abitazione, che si vogliono attribuire a , secondo E_
l'attuale congiuntura economica sono scarsamente commerciabili e poco appetibili;
che i beni industriali (al di là della logistica utilità nascente dalla aggregazione con fabbricati ed entità industriali già di proprietà dell'attore) e del denaro, che si vorrebbero attribuire a , costituiscono AR
beni molto appetibili e facilmente commerciabili;
che l'attribuzione dei beni individuati dal CT per essere assegnati all'attore ha finito per determinare un grosso squilibrio economico AR
fra i condividenti con grave danno per la VE e con un ingiustificato vantaggio E_
per l'attore . AR
Il primo motivo è infondato.
L'ultimo e definitivo progetto divisionale del CT, recepito dal chiaro disposto testuale della sentenza n. 434/2020 (si veda la pagina 8 della sentenza laddove il Tribunale afferma: “Il
consulente d'ufficio, preso atto della sostanziale convergenza delle osservazioni delle parti ha
tuttavia recepito i predetti rilievi, modificando il progetto divisionale e sostituendo i beni di cui al
lotto 31 con altri beni, integralmente appartenuti al de cuius e individuati nei lotti 7 (in accoglimento
delle osservazioni di parte VE) e 14 (in parziale accoglimento delle osservazioni di parte
82 attrice; vedasi pag. 11 delle risposte del c.t.u.) della relazione peritale del 16.4.2018. Mette conto
rilevare il corretto operato del c.t.u. in ordine al mancato inserimento, nel progetto di divisionale,
dei beni di cui ai lotti 1 e 19 indicati da parte attrice, trattandosi di beni non caduti in successione,
bensì oggetto dei negozi inter vivos, già dichiarati parzialmente simulati.”) è stato predisposto su richiesta di entrambe le parti tanto che il CT CH. ha modificato il progetto divisionale Per_8
e nella relazione contenente la “Valutazione delle osservazioni delle parti” del 14.10.2019 (All. H),
lo stesso CT, preso atto della volontà che l'assegnazione del bene sito in Contrada Contrasto
(Lotto 31) era stata già regolata nel progetto divisionale dei beni caduti in successione della madre e del fratello delle parti, ha ritenuto di espungere dal progetto divisionale l'assegnazione della quota caduta in successione del fabbricato in contrada Contrasto (lotto 31) sostituendolo con assegnazione di altri terreni.
In sostanza nel progetto divisionale finale, come recepito nella sentenza n. 434/2020, il suddetto lotto
31 comprendente l'immobile di Contrada Contrasto non è stato inserito e, quindi, qualsiasi osservazione sul punto - anche in relazione ad un'asserita violazione dell'art. 747 c.c. - è irrilevante.
Inoltre il CT arch. , già nella relazione del 16 aprile 2018, aveva chiarito che il suddetto Per_8
bene era stato stimato ed inserito nel calcolo dell'asse ereditario per la sola quota di 20/60, poiché
così intestati al momento dell'apertura della successione al de cuius . Controparte_3
Del resto, la stessa appellante , in sede di redazione e presentazione a sua stessa E_
firma della dichiarazione di successione, li aveva indicati ai cespiti numeri 10, 11 e 12 proprio in tale quota (doc. n. 5 fascicolo attoreo di primo grado).
Analogamente, nella relazione inviata dal CT alle parti con pec del 20.09.2019 e contenente il primo progetto divisionale, a veniva assegnato il lotto 31 costituito sempre da 1/3 del AR
compendio produttivo (v. pagg. 11/14 all. I) per il valore di € 74.897,50 sull'intero valore del compendio pari, invece, ad € 224.692,50. Generiche e come tali inammissibili sono poi le doglianze di con riferimento all'asserita disparità nell'assegnazione dei beni E_
(assegnazione di beni maggiormente commerciabili a ). AR
83 Le doglianze non risultano fondate in quanto sviluppano delle generiche censure nei confronti dell'operato del CT e della sua relazione finale.
Il CT CH. ha puntualmente esposto nel giudizio di prime cure le ragioni addotte Per_8
fondamento della stima da lui effettuata dei singoli cespiti compresi nell'asse ereditario del de cuius e relative fruttificazioni. Ciò ha fatto sia nella corposa relazione Controparte_3
depositata in data 16.5.2018, sia nelle risposte alle osservazioni trasmesse dalle parti in allegato a detta relazione, sia nella relazione integrativa finale depositata il 14.10.2019.
Le generiche doglianze proposte dall'appellante non si possono, di conseguenza, E_
accogliere, in ragione del metodo rigoroso adottato che emerge dalla lettura della relazione del CT, con i suoi allegati, nonché dalla successiva relazione integrativa dello stesso
CT, che comunque ha accolto parte delle osservazioni trasmesse delle parti.
Non è dunque fondata la doglianza della sia quanto alla stima di certi cespiti sia Pt_1
quanto alla loro inclusione nell'asse ereditario, sia quanto all'assegnazione di determinati cespiti a . AR
Non vi sono elementi di prova sufficienti per affermare che i cespiti, per come essi sono stati valutati dal CT, non facciano parte dell'asse ereditario del de cuius , Controparte_3
e ciò sia perché tanto è indicato nella denunzia di successione presentata dalla stessa E_
sia perché, soprattutto, tanto risulta dalla relazione notarile ex art. 567 c.p.c. acquisita
[...]
agli atti.
Di contro, non vi è prova di un titolo contrario circa la proprietà di singoli cespiti in capo a soggetti diversi dal de cuius e rimane non decisiva, per quanto sopra Controparte_3
più volte detto, la pronuncia di cessazione della materia del contendere nel giudizio iscritto al n. 179/2003 R.G., la quale ha solo una portata di natura processuale.
Con il secondo motivo di appello principale nel giudizio iscritto al n. 292/2021 R.G. E_
deduce che il Tribunale Caltanissetta ha ritenuto che l'immobile indicato al n. 25 della
[...]
relazione di CT sia stato realizzato con struttura in cemento armato;
che tale assunto è erroneo
84 in quanto un fabbricato ha struttura in cemento armato quando l'intelaiatura dello stesso è
completamente in c.a. e fanno parte della struttura le fondazioni, gli elementi verticali (pilastri) e tutti gli elementi orizzontali (travi e cordoli di coronamento); che, nel caso di specie, esistono solamente pilastri centrali e non perimetrali;
che nei muri lato Nord, Sud ed Est non esistono pilastri e la muratura è costituita in parte da conci di pietrame calcareo e in conci di tufo arenario;
che i pilastri esistono solo nel lato est ed esattamente in numero di due, ricavati, successivamente alla realizzazione del fabbricato e ciò in conseguenza del cedimento della struttura;
che tanto si evince anche dalla forma dei pilastri stessi che sono stati realizzati senza casseformi laterali ma utilizzando la stessa muratura;
che i pilastri centrali e le due travi sono serviti solo ed esclusivamente a ripartire le luci che sarebbero state enormi rispetto alla possibilità della realizzazione del solaio;
che il solaio risultava, all'atto del sopraluogo, con le tavelle sfondellate e con i travetti che evidenziavano le armature completamente non ricoperte da copriferro;
che il Tribunale di Caltanissetta, nella sentenza n. 434/2020, pubblicata in data 16/11/2020, alla pagina 9 precisa: “le fruttificazioni
relative ai fabbricati di cui ai lotti 23 e 25 sono stati correttamente quantificate dal consulente
d'ufficio, prendendo a riferimento i valori rilevati dall'Osservatorio del mercato immobiliare in
relazione al territorio di OM, tenendo conto sia del mediocre stato conservativo dei beni (in
parte non rifiniti, in parte incompleti), sia della loro collocazione in una zona semicentrale;
è appena
il caso di rilevare che le quotazioni dell'OMI indicano valori di mercato e di locazione, stimandoti in
euro per singolo metro quadro, sicchè risultano privi di fondamento i rilievi di parte VE in
ordine all'inapplicabilità dei predetti parametri in relazione all'immobile di cui al lotto 23, a causa
delle sue grandi dimensioni. Nè la dedotta mancanza dei certificati di abitabilità o agibilità degli
immobili in questione vale ad escludere la possibilità che gli stessi producano frutti civili”; che tale motivazione è erronea in quanto recepisce l'erroneo accertamento del CT;
che l'agibilità del locale non è correlata alla esistenza o meno della relativa certificazione ma emerge dallo stato dei luoghi;
che il locale, in realtà, è inagibile per le sue condizioni di conservazione e per le sue scarse condizioni di stabilità; che è dimostrato (dalle immagini fotografiche riprodotte nello stesso corpo dell'atto
85 di appello alla pagina 26) lo sfondellamento delle voltine del solaio e la mancanza di copriferro;
che l'armatura in ferro, non completamente ricoperta dal calcestruzzo, perde la sua funzione portante con l'indiscutibile conseguenza che è impensabile un'utilizzazione del locale per qualsiasi uso;
che anche per quanto riguarda il locale segnato con il numero 23 si tratta di una unità
immobiliare posta nella via Caltanissetta ad una quota inferiore a quella della strada;
che il locale è
catalogato come seminterrato ma in realtà è un locale interrato;
che ha la possibilità di accesso solo nella parte terminale del locale stesso e prende aria dalle luci poste alla sommità delle murature della sola via Caltanissetta, mentre i restanti tre lati sono completamente sotto livello e non permettono l'apertura di vedute e addirittura di luci;
che le condizioni dell'unità immobiliare rendono la stessa non fruibile per la specifica destinazione di uso;
che per quanto riguarda i parametri OMI usati dal
C.T.U., sono dei parametri che riguardano le condizioni medie dei locali presenti nella zona;
che di quel tipo di locali a OM non esistono, pertanto, le tariffe previste dall'OMI ed esse non si possono applicare.
Anche tale motivo è infondato.
Le doglianze, alquanto generiche ed affastellate, non tengono conto di quelli che sono i dati obiettivi che si possono trarre dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio.
Il CT CH. , all'esito di una scrupolosa attività di descrizione e stima dell'asse Per_8
ereditario, rispondendo ai quesiti posti dal giudice, ha formulato precise conclusioni che questo
Collegio non ha seri elementi per poter disattendere.
Con riferimento all'immobile di cui al lotto n. 25, esso è qualificabile come costruzione in cemento armato in quanto la struttura portante (pilatri portanti raffigurati nelle foto n. 126 e 127 dell'allegato n. 15 dell'elaborato peritale, depositato telematicamente il 16.5.2018) sono in cemento armato.
Inoltre, detto immobile, sebbene appaia in mediocri condizioni di manutenzione, delle quali il
CT ha comunque tenuto conto ai fini della determinazione delle relative fruttificazioni, non è in pericolo di crollo. Con riferimento alle fruttificazioni relative ai fabbricati di cui ai lotti 23 e 25, la
Corte ritiene corretta la stima fatta dal CT che ha utilizzato i valori rilevati dall'Osservatorio
86 del mercato immobiliare in relazione al territorio di OM (peraltro tenendo conto del mediocre stato conservativo dei beni e della loro collocazione in una zona semicentrale del centro urbano).
Neppure è rilevante, ai fini del giudizio, così da poter sostenere che le conclusioni del CT
e della sentenza di primo grado che vi ha aderito sono errate, l'eventuale mancanza dei certificati di abitabilità o agibilità degli immobili in oggetto che determinerebbe l'impossibilità degli stessi di produrre frutti civili.
Il Tribunale di Caltanissetta, alla pagina 9 della sentenza n. 434/2020, del tutto condivisibilmente, sul punto, ha affermato quanto segue: “…le fruttificazioni relative ai fabbricati
di cui ai lotti 23 e 25 sono state correttamente quantificate dal consulente d'ufficio, prendendo a
riferimento i valori rilevati dall'Osservatorio del mercato immobiliare in relazione al territorio di
OM, tenendo conto sia del mediocre stato conservativo dei beni (in parte non rifiniti, in parte
incompleti), sia della loro collocazione in una zona semicentrale;
è appena il caso di rilevare che le
quotazioni dell'OMI indicano valori di mercato e di locazione, stimandoti in euro per singolo metro
quadro, sicché risultano privi di fondamento i rilievi di parte VE in ordine all'inapplicabilità
dei predetti parametri in relazione all'immobile di cui al lotto 23, a causa delle sue grandi
dimensioni. Né la dedotta mancanza dei certificati di abitabilità o agibilità degli immobili in
questione vale ad escludere la possibilità che gli stessi producano frutti civili (cfr. Cass. 27485/2019:
in tema di locazione di immobile ad uso abitativo, atteso che il modo di atteggiarsi dei beni abusivi
non può di per sé solo valere ad integrare le vietate ipotesi d'illiceità o d'impossibilità dell'oggetto
ovvero d'illiceità della prestazione o della causa, il carattere abusivo dell'immobile o la mancanza
di certificazione di abitabilità non importa nullità del contratto locatizio, non incidendo i detti vizi
sulla liceità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c. (che riguarda la prestazione) o della causa
del contratto ex art. 1343 c.c. (che attiene al contrasto con l'ordine pubblico), né potendo operare la
nullità ex art. 40 della l. n. 47 del 1985 (che riguarda solo vicende negoziali con effetti reali)”.
87 In conclusione, l'appello iscritto al n. 291/2021 R.G. proposto da non si E_
confronta in maniera adeguata e convincente con le argomentazioni della motivazione della sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 434/2020 e, quindi, va rigettato.
§§§
L'APPELLO PROPOSTO DA ED ISCRITTO AL N. 353/2021 AR
R.G.
Con atto di citazione notificato in data 17.12.2021 ha proposto separato AR
appello (iscritto al n. 353/2021 R.G.) per la parziale riforma della sentenza n. 434/2020 resa dal Tribunale di Caltanissetta il 28.10.2020, pubblicata il successivo 16 novembre 2020, nel procedimento recante il n. 1019/2002 R.G.
La sentenza definitiva n. 434/2020 pubblicata il 16.11.2020 è stata impugnata da AR
limitatamente a due statuizioni e precisamente: A) con riferimento alla statuizione con la quale viene disposta “l'assegnazione, in favore di , dei beni immobili individuati ai lotti 7, . del AR
progetto divisionale depositato dal c.t.u. in data 14.10.2019,” B) con riferimento alla parte in cui dispone “l'ulteriore assegnazione in favore di dell'importo di € 34.386,73, AR
autorizzandone il prelievo dal deposito intestato al de cuius, aperto presso la Banca Sanpaolo I.M.I.,
agenzia di Caltanissetta e indentificato al n° S 712/12/479, risultante dalla dichiarazione di
successione del predetto”.
La Corte non si sofferma nell'esporre il contenuto dei motivi dell'appello proposto da CP
, in quanto esso è inammissibile.
[...]
La Corte, infatti, rileva che dalla lettura del fascicolo telematico della causa iscritta al n.
292/2021 R.G. emerge la prova che proponeva appello, con atto di citazione E_
in appello notificato in data 27.10.2021, avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta
n. 434/2020, pubblicata il 16/11/2020, non notificata, che aveva definito il giudizio iscritto al n. 1019/2002 R.G.. Segnatamente, nei confronti di , l'atto di appello iscritto AR
al n. 292/2021 R.G. veniva notificato in data 27.10.2021, presso il domicilio eletto nello
88 studio del suo difensore. In pari data l'appello proposto da veniva notificato E_
nei confronti di tutti gli altri appellati nella causa iscritta al n. 292/2021 R.G.
L'appello di era tempestivo secondo la disciplina processuale applicabile E_
“ratione temporis”, tenuto conto che il giudizio di primo grado era iniziato nel 2002 e,
quindi, il termine “lungo” per l'impugnazione ex art. 327 c.p.c. era di un anno dalla pubblicazione della sentenza (a cui aggiungere 31 giorni per la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), tenuto conto delle disposizioni transitorie di cui all'art. 58
della legge n. 18 giugno 2009, n. 69.
Nell'atto di citazione in appello notificato da la prima udienza per la E_
comparizione delle parti veniva indicata per il giorno 17 marzo 2022.
Ciò posto, la Corte rileva che, nel sistema processuale applicabile “ratione temporis”,
l'impugnazione proposta per prima determina la costituzione del rapporto processuale, nel quale devono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti perché sia mantenuta l'unità del procedimento e sia resa possibile la decisione simultanea;
mentre, le impugnazioni successive alla prima, pur se irritualmente proposte nella forma dell'impugnazione principale, assumono necessariamente carattere incidentale, siano esse impugnazioni incidentali tipiche (proposte, cioè,
contro l'appellante principale), siano, invece, impugnazioni incidentali autonome (dirette, cioè, a tutelare un interesse del proponente che non nasce dall'impugnazione principale, ma per un capo autonomo e diverso della domanda). Pertanto la prevenzione operata con l'impugnazione principale comporta che ogni altra impugnazione debba proporsi non solo con le forme dell'appello incidentale,
ma nel termine proprio di quest'ultimo, che è quello prescritto dall'art. 343 c.p.c., comma 1, ossia non oltre la prima udienza di trattazione davanti all'istruttore per le controversie pendenti alla data del 30
aprile 1995, e per quelle successive a tale data, come la presente controversia, mediante comparsa di risposta da depositare, per il combinato disposto degli artt. 343 e 166 c.p.c., in cancelleria almeno 20
giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione unitamente al proprio fascicolo
89 (Cass. 12 dicembre 2001 n. 15687; Cass. n. 3045 del 2000; Cass. n. 9862 del 1998; Cass. n. 5832 del
1998; Cass. 30 aprile 2009 n. 10124; Cass. 14 gennaio 2011 n. 751; Cass. n. 1671 del 2015).
La Corte - pur consapevole dell'esistenza di posizioni difformi nella giurisprudenza di legittimità
(cfr., ad esempio, Cass. n. 31251/2018) - ritiene di dover recepire il principio, più volte ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui la notificazione di un'impugnazione equivale (sia per la parte notificante, che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre altro tipo di impugnazione, la cui tempestività va accertata non soltanto con riguardo al termine “lungo” (nella specie, un anno) dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di cui all'art. 325 c.p.c., salva l'ipotesi di sospensione del termine di impugnazione, ove prevista dalla legge (Sez. 2, n. 474 del 10 gennaio 2019; Sez. 3, n.
26427 del 20 novembre 2020; Sez. 3 n. 28131 del 14 ottobre 2021), con la consapevolezza che il suddetto principio non può però trovare applicazione riguardo all'opposizione di terzo (cfr. in tal senso Cass. n. 7448/2023).
L'equipollenza tra notifica di una impugnazione e notifica della sentenza trova sostegno nel capoverso dell'art. 326 c.p.c., in quanto detto capoverso si riferisce al caso di processo con pluralità
di parti su cause scindibili, in cui la sentenza sia stata validamente impugnata da e nei confronti di una delle parti e serve ad evitare che il giudice debba disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 332 c.p.c.
Al riguardo, è d'uopo richiamare anche Cass. n. 3129/2017 che, in motivazione (al punto 2.6), ha affermato che l'art. 333 c.p.c. impone a ciascun destinatario della notificazione dell'appello, che si trovi in posizione di soccombenza rispetto alla sentenza di primo grado, «di proporre appello in forma incidentale e nel termine di cui all'art. 325 c.p.c., decorrente dalla ricezione della notificazione dell'appello principale».
Tale principio -risalente e consolidato- supera il dato letterale dell'art. 326, 1° co. c.p.c. sul condivisibile assunto che la ricezione di un atto di impugnazione correlato ad un giudizio cui il destinatario ha comunque partecipato costituisce elemento sufficiente a integrare l'impulso
90 sollecitatorio sotteso alla espressa previsione normativa;
tanto più alla luce dei doveri cooperativi e di buona fede richiesti al destinatario della notificazione e tenuto conto, altresì, del fatto che -a seguito della modifica dell'art. 133, 2° co. c.p.c. introdotta dall'art. 45, comma 1, lett. b) del D.L. n. 90/2014,
convertito in L. n. 114/2014- la sentenza è sempre comunicata integralmente alle parti, che ne hanno dunque conoscenza prima ancora di ricevere la notifica della sentenza medesima o dell'atto di impugnazione.
Per di più, l'affermazione dell'idoneità della notifica dell'atto di impugnazione a far decorrere il termine "breve" anche per il destinatario vale ad evitare lo 'sbilanciamento' che si determinerebbe fra le posizioni delle parti ove si ritenesse che solo l'impugnante consumi il termine, mentre l'altra parte continua a fruire del termine "lungo"; così rispondendo all'eIGenza di ricondurre ad unità la decorrenza dei termini di impugnazione, in coerenza col principio secondo cui, in materia di impugnazioni, «la conoscenza legale rientra tra gli effetti bilaterali e deve, quindi, realizzarsi per entrambe le parti nello stesso momento» (Cass. n. 16015/2020).
Nella specie, la sentenza impugnata da è la sentenza n. 434/2020 del AR
Tribunale di Caltanissetta che ha definito un processo con pluralità di parti su cause scindibili,
atteso che essa ha avuto a specifico oggetto la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie effettuate dal defunto in favore di , e ha Controparte_3 E_
disposto l'assegnazione a favore del legittimario di una serie di beni e di AR
una somma a titolo di conguaglio oltre che le fruttificazioni dovute da . E_
In conclusione, l'appello separatamente proposto da con atto di citazione AR
notificato il 17 dicembre 2021, dopo che allo stesso era stato notificato in AR
data 27 ottobre 2021 l'atto di appello proposto da avverso la medesima E_
sentenza n. 434/2020 del Tribunale di Caltanissetta, pubblicata il 16/11/2020, non notificata,
comporta che l'appello stesso sia, per un verso, irrituale nella forma (in quanto doveva proporsi nella forma dell'appello incidentale ex art. 343 c.p.c. con il deposito di una comparsa di costituzione e risposta nella causa di appello iscritta al n. 292/2021 R.G. almeno venti
91 giorni prima dell'udienza indicata in citazione da e quindi venti giorni prima E_
del 17 marzo 2022) e, per altro verso, tardivo in quanto, in adesione ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, dianzi richiamata, la notificazione di un'impugnazione equivale
(sia per la parte notificante, che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre altro tipo di impugnazione, la cui tempestività va accertata non soltanto con riguardo al termine “lungo” (nella specie, un anno) dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di cui all'art. 325 c.p.c.
Alla stregua delle superiori considerazioni anche la sentenza n. 434/2020 del Tribunale di
Caltanissetta è interamente confermata.
§§§
In ordine al regime delle spese processuali dei giudizi di appello che sono stati riuniti, la
Corte rileva che, trovando applicazione l'art. 92 c.p.c. nel testo anteriore a quello introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. a) della legge 28 dicembre 2005 n. 263, si ravvisano i giusti motivi per la compensazione per intero delle spese tra le parti, tenuto conto, per un verso, dell'obiettiva complessità dell'intera vicenda processuale, e, per altro verso, che a fronte del rigetto di tutte le impugnazioni proposte da , l'appello incidentale proposto da E_ CP
è dichiarato inammissibile, ragione per cui sussiste una situazione di soccombenza
[...]
reciproca, seppure parziale.
In ragione del rigetto degli appelli proposti da iscritti ai nn. 327/2014 R.G, E_
643/2016 R.G., 287/2020 R.G., 292/2021 R.G. e dell'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da con separata impugnazione iscritta al n. 353/2021 R.G., la Corte AR
deve dare atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1,
comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,
da parte dell'appellante principale e da parte dell'appellante incidentale E_ CP
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi
[...]
appelli, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
92
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, conferma le sentenze del
Tribunale di Caltanissetta nn. 290/2014, 295/2016, 395/2019 e 434/2020 appellate in via principale da ed in via incidentale (solo quanto alla sentenza n. 434/2020) da E_
. AR
Compensa, per intero, tra le parti le spese dei giudizi di appello.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma
17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e da parte dell'appellante incidentale , E_ AR
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi appelli, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Caltanissetta, 4 marzo 2025
Il ConIGliere est. Il Presidente
Emanuele De Gregorio Giuseppe Melisenda Giambertoni
93