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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 03/10/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1574/2024 R.G.
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 03/10/2025, ad ore 9,40, innanzi al got RA DI sono comparsi: per parte attrice l'avv. MIRKO BATTISTELLI, per parte convenuta l'avv. MIKOL TORRETTI,
Parte attrice precisa le conclusioni come in prima memoria ex art. 171 ter cpc, ossia:
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: accertare e dichiarare in via principale la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del condominio in persona dell'amm.ne p.t. in relazione al contratto di appalto concluso CP_1 con la ditta in data 28/04/2023, per il recesso ingiustificato e per l'effetto, ai sensi Controparte_2 dell'art. 1671 c.c. condannarlo a rifondere alla ditta in termini di danno emergente e Controparte_2 lucro cessante la somma di € 25.000,00;
In subordine accertare e dichiarare dovuta a favore della ditta ed in virtù del recesso Controparte_2 esercitato dal condominio , la somma di € 15.000,00 quale equo indennizzo ex art. CP_1 Controparte_ 1664 c.c. per tutte le attività le svolte dalla ditta in preparazione e per conclusione del contratto di appalto del 28/04/2025;
Accertare e dichiarare che il condominio , con la propria condotta ha violato le Controparte_3 regole della buona fede contrattuale e per l'effetto condannarla, anche per la mancata partecipazione alla procedura di mediazione, oltre che al pagamento delle somme sopra precisate al risarcimento del danno a favore della ditta nella misura che, equitativamente, si quantifica in € Controparte_2 CP 10.000,00 o in quella minore o maggiore somma che il Sig. dovesse ritenere equa e di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio;
in via ulteriormente subordinata:
- Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale conclamato del condomino in CP_1 persona dell'amm.ne p.t. del contratto di appalto (datato 06/03/2023) e sottoscritto in data 28/04/2023 e per l'effetto condannarlo a pagare a favore della ditta ed a titolo di mancato Controparte_2 guadagno, la somma di € 15.000,00 o quella minore o maggiore somma che si riterrà equa e di giustizia.
Parte convenuta precisa le conclusioni come segue:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Fermo,
– rigettare tutte le domande giudiziali formulate da parte attrice, per le ragioni esposte;
con condanna ex art 96 pc nella somma che si riterrà di giustizia;
– in via subordinata, disporre la riduzione delle somme pretese da parte attrice, ex art 1226 ed ex art
1227, 1 e 2 comma, c.c., disponendo eventuali compensazioni;
– con vittoria delle spese, liquidate secondo il D.M. n.147/2022. S.J”
pagina 1 di 12 Dopo breve discussione orale, alle ore 10,13, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di terminare le udienze sul ruolo e poi di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono - a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 2 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got RA DI, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1574/2024 promossa da:
, in pers. leg. rappr.te p.t. Controparte_2 P.IVA_1 con l'avv. MIRKO BATTISTELLI e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1 ATTRICE contro
di Porto San Giorgio (FM), via Giordano Bruno n.48, Controparte_5
, in pers. amm.ne p.t. P.IVA_2 con l'avv. MIKOL TORRETTI e domicilio eletto presso il difensore
Email_2 CONVENUTO
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione notificata il 14.11.24 ha convenuto in giudizio l'amministrazione del CP_2 condominio “ ” di Porto San Giorgio per ottenerne la condanna al risarcimento CP_1 dei danni subiti in dipendenza dal recesso del condominio dall'appalto per la progettazione, la fornitura e l'installazione presso il condominio di un ascensore.
L'impresa attrice ha dedotto:
- di aver ricevuto dal condominio nel dicembre dell'anno 2021 l'incarico di progettare, realizzare, fornire ed installare presso il condominio una piattaforma elevatrice (ascensore) a servizio dello stesso immobile;
- che il proprio leg. rappr.te dopo vari sopralluoghi presso l'immobile, studi delle Per_1 diverse possibilità di installazione, incontri ed accordi con i tecnici del settore (ingegnere, impresa edile, fornitore impianto) ha fatto predisporre un progetto da far visionare all'amm.ne condominiale ed ai condomini, redigendo anche un preventivo di spesa dell'importo di € 62.500,00 oltre iva 10%; (doc. 1)
- che in data 6.3.23, con l'unanimità dei consensi, l'assemblea di condominio ha approvato il preventivo di spesa di € 65.500,00 oltre IVA 10% subordinando l'accettazione dello stesso al sondaggio da farsi sulle fondazioni della struttura;
(doc. 2)
pagina 3 di 12 - che con mail 7/03/23 l'amm.re condominiale comunicava che in merito all'approvazione del preventivo i proprietari rimanevano comunque in attesa di conoscere l'esito dell'esame delle fondazioni;
(doc. 3)
- che con mail 8/03/23 h.
9.20 il sig. confermava che nel primo pomeriggio della stessa Per_1 giornata avrebbe effettuato un sopralluogo per la detta verifica con l'ing. quale Per_2 tecnico di fiducia della ditta stessa incaricato di seguire i lavori;
(doc. 4)
- che con mail 8/03/23 h. 16:51 il rappresentava tempestivamente che il sopralluogo Per_1 era stato effettuato e che non vi erano problemi strutturali per la realizzazione della fondazione, né per il taglio delle scale, né costi aggiuntivi rispetto a quanto preventivato chiedendo pertanto la sottoscrizione del contratto;
(doc. 5)
- che con mail 14/03/2023 h. 18.38 l'amm.re comunicava che, poiché il tecnico di fiducia del condominio era l'ing. il sopralluogo per l'esame delle fondazioni avrebbe dovuto Persona_3 essere svolto con tale ultimo tecnico come deciso nell'assemblea 6 marzo precedente;
(doc. 6)
- che il con mail 14/03/23 h 19:06 confermava la propria disponibilità ad agire in tal Per_1 senso;
(doc. 7)
- che con mail 15/03/23 quest'ultimo comunicava che anche il detto sopralluogo con l'ing. Per_3 era stato effettuato;
(doc. 8)
- che con mail 27/04/23 h. 19.08 l'amm.re comunicava che, come deciso all'assemblea 6/03/23 (nella quale era stato deciso che prima di accettare il preventivo si sarebbero dovuti effettuare i sopralluoghi per la verifica delle fondazioni), il preventivo presentato era stato approvato chiedeva pertanto a di comunicare la data di inizio lavori;
(doc. 9) CP_2
- che con mail 28/04/23 delle ore 08:16, facendo seguito alla detta richiesta, il Per_1 prendendo atto dell'accettazione della proposta, chiedeva sottoscriversi il contratto già inviato;
(doc. 10)
- che con mail 28/04/2023 h. 16:52 l'amm.re di condominio inviava a tutta la CP_2 documentazione richiesta, costituita da contratto di installazione e fornitura impianto sottoscritto, progetto e richiesta agevolazione iva e contratto di manutenzione impianto quinquennale, precisando di restare in attesa della comunicazione della data di inizio lavori;
(doc. 11)
- che con mail 28/04/23) ore 18:38 il sig. comunicava che, prima di dare inizio ai Per_1 lavori, sarebbe stata necessaria l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico del Comune, che sarebbe stata rilasciata previo deposito della rispettiva pratica, che ancora non si poteva ritenere Per_ completata per la mancanza della relazione relativa alle fondazioni dell'ing. di fiducia del condominio;
(doc. 12)
- che con mail 28/04/23) l'amm.ne condominiale inviava, per il completamento della pratica, la Per_ relazione dell'ing. (doc. 13)
- che con p.e.c. 2/05/2023 confermava (con allegata comunicazione datata 29/04/23) CP_2 l'accettazione del contratto alle condizioni già concordate e comunicava l'inizio del dimensionamento, la predisposizione della progettazione necessaria per la pratica iniziale, l'incarico tecnico all'ing. per la presentazione della presso l'ufficio tecnico del Per_2 Pt_1 Comune di Porto San Giorgio per l'approvazione del progetto;
(doc. 14)
- che dopo la presentazione della pratica ad opera dell'ing. l'ufficio tecnico del Persona_4 comune di Porto San Giorgio con nota del 06/06/2023 comunicava la sospensione della pratica con termine di 90 giorni per la presentazione di documentazione integrativa;
(doc. 15)
- che dopo tale comunicazione l'ing. veniva sostituito e conferito incarico di Per_2 proseguire la pratica al geom. che, previa presentazione di preventivo a CP_6 CP_2 con mail 21/08/2023 (doc. 16), richiedeva a quest'ultima la documentazione da depositare, che veniva inviata con successiva mail 22/08/2023; (doc. 17)
- che il geom. rovvedeva al deposito della pratica relativa in data 28/08/23 (doc. 18): CP_6
- che il Comune di Porto San Giorgio sospendeva ancora il procedimento amministrativo di approvazione, richiedendo integrazione documentale in particolare “Dichiarazione e documentazione prevista dalla L. 9/1/89 nr. 13 – “disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”; (doc. 19)
- che per ottemperare a quanto richiesto dal Comune di Porto San Giorgio, e per lei il CP_2
pagina 4 di 12 geom. oltre che provvedere al deposito della relazione in materia di Prevenzione CP_6 incendi redatta dall'ing. (doc. 20), si vedeva costretta – per le normative per il Per_5 superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche – ad apportare modifiche al progetto iniziale con una riduzione della larghezza della scala al fine di realizzare una porta di accesso dell'ascensore più larga per permettere l'accesso ad eventuali sedie a rotelle e quindi una variazione del vano corsa e della cabina;
(doc. 21)
- che in data 12/10/2023 il geom. depositava l'integrazione documentale presso il CP_6 Comune di Porto San Giorgio e presentava nuova parcella per l'attività svolta;
(doc. 22 e 23)
- che con nota 30/10/2023 informava l'amm.ne condominiale che la pratica depositata CP_2 presso il Comune di Porto San Giorgio aveva avuto esito positivo ma che era stato necessario apportare modifiche alle dimensioni dell'impianto e che per effetto di tali variazioni dimensionali, dovendosi realizzare un impianto “su misura” anziché un impianto “standard” come quello progettato inizialmente e per effetto di un conseguente incremento dei lavori edili da eseguire, il costo dell'impianto sarebbe conseguentemente variato da € 62.500,00 oltre iva (68.750,00 iva compresa) ad € 90.873,00 oltre iva (€ 99.960,00 iva compresa), per cui, prima di avviare i lavori, restava in attesa di conferma definitiva da parte dei condomini;
(doc. 24);
- che in data 10/11/2023 venivano redatti dalla e consegnati alla ditta Controparte_7 i progetti aggiornati e definitivi dell'impianto da realizzare;
(doc. 25) CP_2
- che dopo circa due mesi dall'ultima comunicazione, stante il silenzio dell'amm.ne condominiale, il con pec 29/12/2023, riepilogando quanto esposto con la nota Per_1 30/10/2023, sollecitava l'amm.ne a dare una risposta e chiedeva chiarimenti in merito ai lavori da eseguire restando disponibile ad un incontro per delucidazioni;
(doc. 26)
- che, essendo rimasta priva di riscontro anche tale ultima pec, il con pec 10.1.24, Per_1 avvisava che la mancata comunicazione sull'aggiornamento del prezzo si doveva considerare accettazione, con emissione della prima fattura di acconto ed inizio lavori;
(doc. 27)
- che in riscontro l'amm.ne condominiale con pec 11.1.24 contestava l'aggiornamento del prezzo dell'impianto da ultimo comunicato da affermando di nulla dovere a CP_2 quest'ultima, comunicando contestualmente che il condomino avrebbe provveduto a pagare il solo geom. ncaricato per il deposito della pratica;
(doc. 28) CP_6
- che con pec 12/01/24 h. 18:55 l'amm.ne condominiale, richiamando la comunicazione del 30/10/23 ed affermando che avrebbe comunicato “l'impossibilità di eseguire il lavoro CP_2 come da primo preventivo” dichiarava che si sarebbe dovuto considerare decaduto il primo preventivo per irrealizzabilità dell'opera; (doc. 29)
- che con pec 12/01/24, h. 19:40 il sig. contestando la predetta comunicazione, Per_1 ribadiva di non aver mai affermato che l'opera fosse irrealizzabile ma di aver precisato che il Comune di Porto San Giorgio aveva autorizzato l'impianto con misure diverse da quelle previste nel progetto inziale che ciò avrebbe importato una variazione di prezzo, della quale si sarebbe dovuto discutere, invitando nuovamente l'amm.ne condominiale a fissare un incontro volto a definire il contratto;
(doc 30)
- che alcun riscontro perveniva da parte dell'amm.ne condominiale;
- che nei primi giorni di febbraio 2024 il sig. veniva a conoscenza del fatto che il Per_1 condominio aveva affidato l'installazione della piattaforma elevatrice ad altra CP_1 ditta e, per tale motivo, con pec 14/02/24 del proprio legale, prendendo atto del fatto CP_2 che il aveva manifestato una chiara volontà di recedere dal Controparte_5 contratto, lo diffidava al risarcimento dai danni per inadempimento contrattuale, per tutte le spese sostenute, per la violazione dei più elementari principi di buona fede contrattuale e per il mancato guadagno quantificandone l'importo in € 28.000,00 di cui € 10.000,00 per mancato guadagno, € 8.000,00 per consulenza tecnica e sopralluoghi, € 5.000,00 per progettazione e prenotazione impianto presso ed € 5.000,00 richieste dalla ditta Polci per Controparte_8 mancata esecuzione delle opere edili preventivate;
(doc. 31)
- che anche detta missiva rimaneva prima di riscontro;
- che con istanza inoltrata all'Organismo di Conciliazione Forense di Fermo in data 9/5/24 promuoveva la mediazione nei confronti del cond. al fine di tentare di CP_2 CP_1 definire bonariamente la vertenza;
(doc. 32)
pagina 5 di 12 - che l'organismo, previa formazione del relativo fascicolo (78/2024) fissava l'incontro tra le parti per il giorno 12/06/24 ore 13.00 notificando all'amm.ne condominiale l'istanza con il relativo invito alla mediazione;
(doc. 33)
- che con pec 5/06/24 il mediatore comunicava il rinvio dell'incontro al 25/06/2024 con invito ad avvertire la amm.ne condominiale del rinvio, stante la sua mancata adesione (doc. 34), comunicazione che avveniva con pec in pari data (doc. 35)
- che il condominio non si costituiva in mediazione, come da verbale negativo;
(doc. 36)
- che tutto ciò documenta la seria, lunga e impegnativa trattativa (2021 – 2023), caratterizzata da un altro grado di complessità che ha obbligato a porre in essere una serie di attività CP_2 preparatorie preordinate alla corretta esecuzione dell'accordo, attività che, alla fine, hanno portato alla conclusione di un contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura e l'installazione di una piattaforma elevatrice e ad un contratto di manutenzione ed assistenza del medesimo impianto per un periodo quinquennale (doc. 11);
- che la modifica delle dimensioni della piattaforma elevatrice richiesta dall'Ufficio Tecnico del Comune di Porto San Giorgio per adeguamento alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche non è stata né voluta, né prevista da e dal condominio, ma ha portato CP_2 ad un ovvio aumento del prezzo sia per via delle ulteriori opere da realizzare (come diverso taglio e ripristino delle scale) rispetto a quelle inizialmente previste, sia per i necessari adeguamenti delle dimensioni dell'impianto che doveva realizzarsi “su misura” mentre inizialmente era stato configurato come impianto c.d. “standard”;
- che, di fronte all'aumento del prezzo dell'impianto, la condotta tenuta del condominio e per esso dall'amm.ne condominiale - che nella fase delle trattative e CP_1 della conclusione del contratto è stata certamente ineccepibile (vedasi scambi di corrispondenza) e corretta - è stata inadempiente e contraria alle regole di correttezza e buona fede;
- che i contratti di appalto tra le odierne parti in causa si erano perfezionati (doc. 11) e il sopravvenuto aumento di prezzo non ha determinato uno squilibrio contrattuale che potesse in qualche modo legittimare il recesso immediato del condominio in quanto, come già detto, la variazione è stata necessaria a seguito degli adeguamenti dimensionali richiesti dal Comune di Porto San Giorgio e non per “capricci” e/o “ripensamenti” di CP_2
- che il condominio non era obbligato ad accettare supinamente l'aumento del prezzo, ma quanto meno si doveva considerare tenuto ad una discussione, una trattativa volta all'adeguamento del prezzo o, in extremis, un concordato recesso dal contratto nel caso in cui questo non avesse potuto affrontare la spesa ulteriore e/o non avesse potuto CP_2 concedere adeguamenti;
- che si sarebbe potuto raggiungere un accordo, e l'eventuale mancanza di accordo sulla differenza di prezzo, di per sé, non avrebbe costituito un inadempimento contrattuale se le parti avessero condotto la trattativa nel pieno rispetto del principio di buona fede;
- che si potrà configurare un inadempimento qualora uno dei contraenti si rifiuti di intraprendere la trattativa finalizzata all'adeguamento del contratto ovvero si limiti a partecipare alla negoziazione ma senza avere effettivamente l'intenzione di raggiungere un accordo;
- che la dottrina sostiene che si potrà parlare di inadempimento anche a fronte di una vera e propria “trattativa scorretta”, la quale sarà individuabile ogni qual volta uno dei contraenti si relazioni con l'altra parte “con uno spirito non collaborativo, ma egoistico” e tale condotta si ritiene sia fonte di responsabilità contrattuale come diretta conseguenza dell'obbligo di una corretta rinegoziazione (In tal senso, E. , op. cit., p. 809; F. MACARIO, CP_9 Adeguamento e rinegoziazione in “La disciplina delle variazioni nel contratto di appalto e l'applicabilità analogica dell'istituto della revisione del prezzo”;
- che non è previsto un risarcimento da mancato accordo, ma è configurabile un risarcimento da mancanza di trattative;
- che, sul punto: “La buona fede rappresenta così la fonte legale, non già di un nuovo obbligo contrattuale, ma dell'obbligo di rinegoziazione finalizzato a conferire effettività alla tutela relativa all'esecuzione del contratto, in favore del contraente che non sia inadempiente ai propri obblighi” (Trib. Bari, ord. 14 giugno 2011) (DOC. 37) (conf. Trib. Bari, ord. 31 luglio 2012, in pagina 6 di 12 Nuova giur. civ. comm. 2013, p. 117 con nota di F.P. PATTI, Collegamento negoziale e obbligo di rinegoziazione;
Trib. Ravenna, 11 maggio 2011, in Dir. mar., 2013, pp. 641 e ss.; Trib. Bologna, decr., 26 aprile 2013;
- che ha comunicato al condominio la variazione del prezzo contrattuale senza CP_2 imposizioni particolari ma esponendo sin da subito la volontà di trattare le stesse, come si legge dalle comunicazioni del 30/10/2023 e del 29/12/2023 (DOC. 24 e 26) dunque non vi era alcuna ragione fondata per il condominio di recedere in maniera frettolosa ed ingiustificata;
- che correttezza e buona fede avrebbe voluto, quanto meno, una trattativa che avesse potuto permettere alle parti di trovare una soluzione condivisa che mantenesse in vita l'accordo contrattuale (che per ipotesi avrebbe potuto essere anche quella di mantenere in vita il contratto iniziale con il minimo aumento del 10% come previsto dall'art. 1664 c.c.) in mancanza del quale, certamente, nessun obbligo avrebbe potuto portare il condominio a rimanere legato alla ditta così come nessun obbligo aveva quest'ultima ditta di rimanere legata al CP_2 condominio in caso di mancato accordo sulle integrazioni di prezzo;
- che il condomino invece ha pensato bene di recedere immediatamente, in maniera del tutto ingiustificata, addebitando a la responsabilità di aver dichiarato “l'impossibilità di CP_2 eseguire il lavoro” che, per la verità, il non ha mai espresso (v. doc. 24 e 26); Per_1
- che la mala fede del ND e la sua volontà di sciogliersi dal contratto CP_1 per “altri interessi” si è resa manifesta già nell'immediato, in quanto lo stesso lavoro, dopo poco tempo e probabilmente per la promessa di “sconti ulteriori”, è stato affidato ad altra ditta che ha realizzato comunque uno stesso impianto su misura, per il quale avrà sicuramente sostenuto gli stessi costi che avrebbe sostenuto con se non addirittura superiori, usufruendo in ogni CP_2 caso delle consulenze, degli studi, degli stessi professionisti, della stessa autorizzazione amministrativa richiesta da CP_2
- che L'odierna questione coinvolge l'esame di diverse norme in materia di contrattualistica:
*- Conclusione del contratto di appalto e recesso del committente (1671 c.c.);
* Variazioni necessarie del progetto (1160 c.c.)
* Le variazioni di notevole entità ed il diritto del committente di recedere dal contratto corrispondendo all'appaltatore un equo indennizzo;
(1644 c.c.)
* Conclusione del contratto ed il recesso di una parte per eccessiva onerosità sopravvenuta (1.467 c.c.);
* Recesso del contratto contrario ai principi di buona fede (1375 c.c.);
* Risarcimento danni per inadempimento contrattuale e condotta contraria ai principi di buona fede;
- che ha diritto a vedersi riconosciuto il risarcimento del danno per violazione di tutte le CP_2 norme ed i principi su elecati ed ha diritto a vedersi risarcire le spese sostenute per l'opera professionale prestata (progettazione, sopralluoghi, incontri), il tempo dedicato alle trattative ed alla conclusone del contratto, la perdita economica subita consistente nel mancato guadagno per la mancata esecuzione del contratto, la violazione dei principi di buona fede contrattuale e le spese anticipate, danni quantificati come di seguito:
1. Danno emergente che include i costi sostenuti dalla ditta attrice per i tecnici incaricati per l'elaborazione del progetto, le consulenze e la documentazione predisposta in base al contratto, le somme versate e da versare alla impresa edile POLCI, le somme versate e da versare alla ditta TECNO SMS per la progettazione e realizzazione dell'impianto e per la sua prenotazione che si quantificano prudenzialmente in complessivi € 10.000,00. Costi questi ultimi diretti ed indiretti che la ditta ha sostenuto e/o che dovrà sostenere e che non verranno recuperati a causa della risoluzione del contratto.
2. Lucro cessante consistente nel mancato guadagno cioè il profitto che avrebbe ottenuto la ditta attrice dalla esecuzione del lavoro che per prudenza si quantifica in base al prezzo del contratto originario in €
15.000,00
3. Risarcimento del danno per violazione dei principi di buona fede che si quantifica in € 10.000,00 o quella minore o maggior somma che il Tribunale adito dovesse ritenere equa e di giustizia a seguito pagina 7 di 12 dell'espletanda istruttoria.
Si è costituito il convenuto, per contrastare l'avversa domanda e chiederne il rigetto, CP_5 preliminarmente contestando:
* parzialmente, la ricostruzione dei fatti offerta dalla CP_2
* che il condominio sia stato inadempiente;
che abbia agito in mala fede attuando una trattativa scorretta o rifiutando le trattative;
* che il recesso sia ingiustificato e che il condominio abbia violato il principio di buona fede;
* che abbia sostenuto i costi dei tecnici che hanno svolto la propria attività nella CP_2 vicenda oggetto di causa.
Il condominio ha dedotto:
- di aver dato incarico al sig. quale legale rappresentante di di Persona_6 CP_2 progettare, realizzare, fornire ed installare presso il condominio ubicato in Porto San Giorgio (FM), via G. Bruno n.48, una piattaforma elevatrice (ascensore);
- che già all'assemblea 4.10.21 aveva presentato un'offerta di preventivo, datata CP_2 13.09.2021, per l'installazione dell'ascensore con due possibili soluzioni, la soluzione n. 1 di € 14.300 iva compresa e la soluzione n. 2 di € 27.500 iva compresa (all. n. 1), l'assemblea deliberò di rinviare la decisione per l'approvazione del preventivo (all. n. 2). Il preventivo di cui sopra prevedeva tutte le opere murarie necessarie (taglio scale per ubicazione ascensore, materiali e fornitura e posa in opera).
- che il 4.2.22 aveva aumentato il proprio preventivo di spesa “scontato” ad € 47.500 + CP_2 iva e nel caso di sconto in fattura il prezzo sarebbe stato di € 73.000 iva compresa (cfr. all. n. 3), così l'assemblea del , decisa ad effettuare l'installazione Controparte_5 dell'ascensore nonostante la variazione di prezzo, deliberava di effettuare sondaggi tecnici per valutare la fattibilità strutturale dell'opera presso l'edificio e, in particolare, valutare la staticità dell'immobile mediante perizia tecnica di un ingegnere, così come deliberato dall'assemblea 9.5.22 (cfr. all. n. 4);
- che l'amministratore aveva provveduto pertanto ad incaricare l'ing. di redigere la Persona_3 relazione di fattibilità dell'ascensore presso il condominio;
CP_1
- che in seguito aveva modificato ulteriormente il proprio preventivo di spesa per la CP_2 realizzazione dell'ascensore ad € 62.500 + iva (all. n. 5) – prezzo sempre “scontato” come da preventivo del 6.3.23 –, che era stato approvato con delibera 6.3.23 (all. n. 6);.
- che in data 8.3.23 aveva comunicato all'amministratore del condominio CP_2 CP_1
che l'ing. tecnico incaricato e di fiducia di per la progettazione
[...] Persona_4 CP_2 dell'ascensore e la presentazione della pratica presso il Comune di P.S.Giorgio (cfr. all. n. 7-8), che l'ascensore era realizzabile come da preventivo e senza alcun costo aggiuntivo rispetto all'importo di € 62.500 + iva preventivato ed accettato dall'assemblea 6.3.23, allegando la relazione a firma dell'ing. (cfr. all. n. 9); Persona_4
- che, nonostante il preventivo di € 62.500 + iva fosse già stato firmato per accettazione dal condominio , in persona dell'amministratore p.t. in CP_1 Controparte_10 data 2.5.24 Tecnolift aveva inviato all'amministratore una pec con la quale confermava l'accettazione della fornitura dell'ascensore al condominio per l'importo di € CP_1 62.500 + iva al 10% (€ 68.750) e affermava che l'ing. avrebbe provveduto a Persona_4 presentare la pratica per l'autorizzazione del lavoro relativo all'ascensore (CILA) presso il Comune di P.S.Giorgio (cfr. all. n. 10);
- che in pari data l'amministratore aveva risposto via pec a che le spese tecniche CP_2 relative all'ing. erano a carico della stessa poiché da essa incaricato Persona_4 CP_2 (cfr. all. n. 11);
- che con pec 12.6.23 l'ufficio tecnico del Comune di PSG aveva comunicato all'amministrazione e all'ing. che la pratica veniva sospesa poiché non erano stati Per_2 presentati i documenti tecnici necessari (all. n. 12): piani di sezione progettuale;
asseverazioni tecniche;
specifiche normative relative alla misura per la rampa scale (70 cm); dichiarazione di conformità per abbattimento barriere architettoniche;
pagina 8 di 12 - che in seguito a ciò aveva sostituito l'ing. con il geom. CP_2 Persona_4 CP_6 il quale presentava nuovamente il progetto per l'installazione dell'ascensore presso il Comune di Porto San Giorgio;
- che in data 31.8.23 l'Ufficio Tecnico del Comune di PSG aveva comunicato nuovamente all'amministratore ed al geom. che la pratica veniva sospesa in quanto mancava CP_6 ancora una volta della documentazione necessaria che il tecnico, incaricato da CP_2 avrebbe dovuto produrre (all. n. 13): dichiarazioni relative alla normativa antincendio;
dichiarazione prevista dalla legge 9/01/1989 per il superamento delle barriere architettoniche;
relazione geologica;
- che il Comune di Porto San Giorgio non aveva approvato il progetto presentato da CP_2 perché non rispettoso della normativa afferente il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, al che la società attrice doveva modificare il progetto, rendendolo rispettoso di tale normativa e tale variazione, a detta di comportava un CP_2 aumento dei costi dell'impianto da € 62.500 ad € 90.873,00 oltre iva (e dunque € 99.960,00) in quanto il nuovo progetto presentava misure non standard (cfr. all n. 14);
- che l'ascensore aveva comunque misure non standard e quindi tutte le lavorazioni sarebbero comunque state su misura e, considerata la diminuzione delle misure autorizzate dal Comune di Porto San Giorgio, il prezzo si sarebbe dovuto ridurre, considerato l'impiego di minor materiale di costruzione;
- che con la stessa nota informava di “rimanere in attesa dell'accettazione dell'offerta CP_2 modificata da parte del condominio per dare seguito alla costruzione dell'elevatore”;
- che dal primo preventivo di per la realizzazione dell'opera, di € 14.300 iva compresa, CP_2 si è passati ad un preventivo finale (a sorpresa) – post accettazione del precedente – di € 109.956, con differenza netta di € 95.656;
- che, ricevuta la nuova offerta di preventivo, l'amministratore, il giorno stesso, aveva avvisato i condòmini via email (cfr. all. n. 15) e convocato tempestivamente l'assemblea di condominio affinché quest'ultima scegliesse se approvare la nuova offerta di o un preventivo di CP_2 spesa di altra ditta: con delibera assembleare 19.12.23 il condominio aveva rifiutato di fatto la nuova proposta di ed accettato il preventivo di Controparte_11 Parte_2 (cfr. all. n. 16) che, al prezzo complessivo di € 67.188 iva compresa (comprese opere murarie), ha provveduto a realizzare l'ascensore con materiali di maggior pregio rispetto a quelli preventivati da (corsa ascensore e pareti cabina tutte completamente in vetro, CP_2 rampe per pianerottoli e GSM Ascensore etc.) – (cfr. prev. all. n. 17);
- che appreso del rifiuto della sua nuova offerta da parte del condominio, provvedeva CP_2 nel mese di dicembre 2023, poco dopo l'assemblea, a contattare il Sig. figlio Persona_7 di una condomina, affermando di esser disponibile ad un incontro con i condòmini al fino di abbassare il prezzo sino a quello accettato proposto dalla purché gli venisse Parte_2 affidato il lavoro;
- che in data 11.1.24 l'amministratore di condominio provvedeva ad inviare una pec a CP_2 con la quale si metteva in chiaro che la nuova offerta era stata rifiutata, respingendo le indebite pretese di (cfr. all. n. 18); CP_2
- che la installazione dell'ascensore con il taglio scale era stata quindi realizzata da
[...]
alla quale è stato pagato l'importo di € 44.308,23 iva compresa per la fornitura ed Parte_3 installazione dell'ascensore (cfr. all. n. 19), e la per il taglio scale per un importo di € CP_12 18.480 iva compresa (cfr. all. n. 20), per un costo totale dell'opera di € 62.788,23 iva compresa, inferiore a quanto preventivato dalla stessa ed inizialmente accettato (€ Parte_2 67.188,00 iva compresa);
Riguardo an debeatur
- che non può pretendere alcun pagamento atteso che all'inadempiente non va CP_2 adempiuto;
- che nella specie si verificava l'accettazione del preventivo del costo dei lavori, da parte del condominio, sulla scorta del progetto realizzato (o fatto realizzare) dall'ing su incarico Per_2 di con la conseguenza che la proposta contrattuale, una volta accettata, era CP_2
pagina 9 di 12 divenuta irrevocabile e la ditta non aveva più il potere di modificare il contratto;
- che il mancato assenso al progetto da parte del Comune di Porto San Giorgio non costituisce un evento imprevisto ed imprevedibile che ha modificato lo status quo, legittimando una variazione del progetto con conseguente e relativa variazione dei costi: risulta infatti non esser stato assentito in quanto non conforme alla normativa dettata in tema di abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati, e la società appaltatrice è tenuta alla realizzazione di un'opera rispettosa delle norme di legge e tecnicamente idonea a soddisfare le esigenze del committente;
- che la disciplina del contratto di appalto (art. 1655 cc) non stabilisce a carico di quale delle due parti (committente o appaltatore) gravi l'obbligo di redigere il progetto (Cass. 5734/2019) e nel caso in cui sia presente un elaborato progettuale – la cui redazione nella specie era a carico dell'appaltatore – lo stesso deve eseguire l'opera in conformità ad esso, non potendo apportare modifiche o variazioni al progetto senza previa autorizzazione del committente (art. 1659 cc);
- che inoltre l'appaltatore è responsabile se non informa il committente di eventuali errori progettuali, al fine di realizzare il lavoro ad opera d'arte, ed in difetto, è responsabile anche se ha fedelmente seguito il progetto predisposto, addirittura, da altro soggetto incaricato, essendo tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, a controllare la correttezza del progetto o delle istruzioni, ed all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera e deve assicurare la conformità dell'elaborato alla normativa urbanistica;
- che «l'irrealizzabilità del progetto per inadeguatezze di natura tecnica costituisce inadempimento dell'incarico», pertanto, il committente può rifiutare di corrispondere il compenso;
- che il professionista è responsabile – e non ha diritto al compenso – qualora il progetto risulti in contrasto con la normativa urbanistica e la relativa verifica spetta al medesimo professionista «in forza della sua specifica competenza tecnica, e senza che perciò possa rilevare, ai fini dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 2226, comma 1, c.c., la firma apposta dal committente sul progetto redatto»;
- che il progettista deve assicurare la conformità del progetto alla normativa urbanistica «ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da assicurare la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committente» (ex multis, Cass. 8014/2012; Cass. 18342/2019);
- che l'incaricato a redigere il progetto, nello svolgimento della propria attività – che consiste nel redigere un progetto di costruzione o ristrutturazione o altro – è debitore di un risultato, ossia di un progetto che sia utilizzabile sia dal punto di vista tecnico che giuridico;
- che ex art. 1176/2 cc l'appaltatore è tenuto a realizzare l'opera a regola d'arte con diligenza qualificata. L' “obbligo di diligenza” dell'appaltatore si ritrova anche in Cass 1981/2016, ove si stabilisce che “l'appaltatore ha l'obbligo di segnalare al committente tanto le criticità progettuali quanto quelle esecutive, e di astenersi dal compimento della prestazione ove i lavori non possano essere condotti e portati a termine nel rispetto sia della disciplina edilizio-urbanistica, sia delle norme sulla sicurezza presente e futura del manufatto edilizio” (la Corte ha ribadito che tra l'appaltatore, il progettista e il direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente di un'opera edile, intercorre un vincolo di responsabilità solidale, che si radica nel principio di cui all'art. 2055 cc);
- che, in conclusione, come ammesso da controparte, aveva ricevuto l'incarico di CP_2 progettare e realizzare l'ascensore de quo (in ogni caso, anche qualora il progetto fosse stato redatto dall'ing. incaricato dalla non cambia i termini giuridici della questione) secondo Per_2 CP_2 le regole dell'arte e, dunque, nel rispetto della normativa;
- che non solo il condominio non era tenuto ad accettare una nuova proposta contrattuale o ad intavolare nuove trattative sulla medesima, ma, stante l'inadempimento perpetrato dalla società incaricata, ex art 1460 cc ha correttamente negato qualsiasi compenso o indennizzo ecc..., per cui la violazione delle regole di buona fede non è attribuibile al bensì alla società attrice;
CP_5
- che Non sono assolutamente pertinenti i richiami normativi svolti da controparte (da pag. 13 della citazione) in quanto non applicabili alla fattispecie in esame. L'art.1671 cc si riferisce alle ipotesi in cui si pagina 10 di 12 prescinde da qualsiasi condizione ed il committente può di suo arbitrio sciogliere il contratto in qualsiasi momento ed in qualsiasi stadio di esecuzione dell'opera; solo in tali casi è prevista la liquidazione delle spese ed il risarcimento in favore dell'appaltatore per mancato guadagno.;
- che tale disposto normativo non è applicabile al caso di specie, così come non è applicabile l'art.1664 c.c., che fa riferimento a circostanze imprevedibili che portino ad un aumento del prezzo (es. aumento imprevisto del costo delle materie prime) mentre qui il considerevole aumento del costo è stato determinato, per quanto afferma l'impresa, da una errata progettazione, che si è dovuta rivedere;
- che, anche tale motivazione è discutibile, atteso che, dopo la nuova proposta contrattuale formulata da il condominio è riuscito ad avere una progettazione corretta della CP_2 piattaforma elevatrice – utilizzando materiali di pregio, es. ascensore con pareti in vetro - con una spesa notevolmente inferiore a quella proposta da controparte, il che induce a ritenere una mala fede da parte dell'avversa società, che con la scusa di modificare il progetto, pretendeva un compenso maggiore di 30 mila euro, mala fede confermata dal fatto che – Persona_6 dopo aver saputo che il condominio aveva accettato la proposta contrattuale di una società concorrente – comunicava al sig. (figlio di un condomino) che era disposto Persona_7 ad abbassare il prezzo dei lavori, il che rappresenta una grave violazione dei principi di serietà, correttezza e buona fede in tema di rapporti contrattuali;
- che parimenti inconferenti sono i richiami all'eccessiva onerosità sopravvenuta o all'onerosità/difficoltà nell'esecuzione del contratto, poiché attengono a fattispecie diverse rispetto a quella che ci occupa, contraddistinta soltanto da un errata progettazione, con conseguente inadempimento e responsabilità in capo alla società attrice;
- che non si può parlare di “mancata cooperazione leale e abuso del diritto di recesso” in capo al , tanto meno a sono dovute somme a titolo di danno emergente, lucro CP_5 CP_2 cessante, risarcimento da violazione dei principi di buona fede o per mancata partecipazione alla procedura di mediazione, attesa la domanda infondata e pretestuosa avanzata da controparte.
Riguardo al quantum debeatur.
- che, Ferma la contestazione del diritto della di ricevere somme, a qualsiasi titolo, per i CP_2 fatti di causa, a fronte della condotta negligente, imperita ed imprudente della stessa, corre, in ogni caso, l'obbligo di contestare la quantificazione offerta in quanto spropositata e non documentata.
- che il costo dell'ing. è stato sostenuto dalla perché incaricato da Per_2 CP_2 quest'ultima, mentre il compenso del geom. stato pagato dal condominio, per cui, in CP_6 via subordinata alla richiesta principale e nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse richieste, dopo assolvimento da parte di del proprio onere probatorio, chiede la CP_2 riduzione della somma pretesa dall'attore, ex art 1226 cc. ed ex art 1227, 1 e 2 comma, c.c.;
- che, infine, non è assolutamente dovuta la rivalutazione monetaria, perché trattasi di debito di valuta e come tale non soggetto a rivalutazione monetaria.
Il Gi designato, emesso il decreto ex art. 171 bis cpc, ha delegato questo got a trattazione e decisione della causa.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti depositati dalle parti e l'esame del teste il quale ha confermato di aver depositato progetto e documentazione per la CP_6 SCIA, indicando quale impresa appaltatrice di aver, prima dell'inizio dei lavori, CP_2 sostituito l'impresa appaltatrice (da ) e di esser stato saldato dal condominio. Controparte_13 Ritenutala matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria orale, la causa è stata rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc, con termine intermedio per note conclusive.
*
La domanda di è risultata infondata e va rigettata. CP_2 Deve ritenersi pacifico, perché incontestato, che fra le parti si era contratto un appalto per l'installazione di un ascensore sin dal 6.3.23 (data dell'approvazione da parte dell'assemblea)
pagina 11 di 12 per l'importo complessivo di € 62.500 + iva e che il progetto depositato per tale appalto non sia stato assentito per mancata rispondenza alle norme in tema di abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati.
Deve necessariamente ritenersi che, come affermato dal condominio, l'appaltatore CP_2 abbia mancato di adempiere alla propria obbligazione di fornire al committente, per il compenso pattuito, una prestazione utile ed adeguata (ossia rispondente alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche) e che la presentazione di nuovo preventivo maggiorato di circa 30mila euro per le stesse opere già appaltate (che avrebbero dovuto essere rispondenti a tali norme) non appare affatto giustificata dall'art. 12 del contratto, non venendo affatto in considerazione una variazione in aumento del prezzo delle materie prime, né un recesso del committente per variazione progettuale resasi necessaria in un momento successivo – posto che il rispetto della legge era comunque dovuto sin dalla redazione del preventivo – determinante un aumento del prezzo di notevole entità.
Né può ritenersi che il condominio – considerando che, come deve ritenersi ben CP_2 sapere, tutti i committenti di solito scelgono fra più preventivi – fosse tenuto ad avviare e/o coltivare con una ulteriore trattativa sul prezzo, avendo altri preventivi più economici a CP_2 disposizione, uno dei quali è stato in effetti approvato dalla successiva assemblea condominiale.
Neppure pare che l'attrice avesse una legittima aspettativa alla stipula di patto aggiunto all'appalto che prevedesse il maggior corrispettivo da ultimo richiesto, motivato sulla base della necessità di “modifica delle dimensioni della piattaforma elevatrice richiesta dall'Ufficio Tecnico del Comune di Porto San Giorgio per adeguamento alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche”, necessità che il progettista e l'appaltatore dovevano già tenere in considerazione, ben prima dei rilievi dell'Ufficio Tecnico comunale.
In ogni caso, non ha documentato di aver sostenuto alcuna spesa per la redazione dei CP_2 preventivi o per la progettazione o per l'acquisto di materiali, avendo il progettista CP_6 confermato di esser stato saldato interamente dal condominio.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo la media tariffaria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande avanzate da CP_2
2) condanna in pers. leg. rappr.te p.t., a rimborsare alla parte convenuta le spese CP_2 di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura terminata alle ore 15,06, non presenti le parti, nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 03/10/2025
Il got
RA DI
pagina 12 di 12
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 03/10/2025, ad ore 9,40, innanzi al got RA DI sono comparsi: per parte attrice l'avv. MIRKO BATTISTELLI, per parte convenuta l'avv. MIKOL TORRETTI,
Parte attrice precisa le conclusioni come in prima memoria ex art. 171 ter cpc, ossia:
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: accertare e dichiarare in via principale la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del condominio in persona dell'amm.ne p.t. in relazione al contratto di appalto concluso CP_1 con la ditta in data 28/04/2023, per il recesso ingiustificato e per l'effetto, ai sensi Controparte_2 dell'art. 1671 c.c. condannarlo a rifondere alla ditta in termini di danno emergente e Controparte_2 lucro cessante la somma di € 25.000,00;
In subordine accertare e dichiarare dovuta a favore della ditta ed in virtù del recesso Controparte_2 esercitato dal condominio , la somma di € 15.000,00 quale equo indennizzo ex art. CP_1 Controparte_ 1664 c.c. per tutte le attività le svolte dalla ditta in preparazione e per conclusione del contratto di appalto del 28/04/2025;
Accertare e dichiarare che il condominio , con la propria condotta ha violato le Controparte_3 regole della buona fede contrattuale e per l'effetto condannarla, anche per la mancata partecipazione alla procedura di mediazione, oltre che al pagamento delle somme sopra precisate al risarcimento del danno a favore della ditta nella misura che, equitativamente, si quantifica in € Controparte_2 CP 10.000,00 o in quella minore o maggiore somma che il Sig. dovesse ritenere equa e di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio;
in via ulteriormente subordinata:
- Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale conclamato del condomino in CP_1 persona dell'amm.ne p.t. del contratto di appalto (datato 06/03/2023) e sottoscritto in data 28/04/2023 e per l'effetto condannarlo a pagare a favore della ditta ed a titolo di mancato Controparte_2 guadagno, la somma di € 15.000,00 o quella minore o maggiore somma che si riterrà equa e di giustizia.
Parte convenuta precisa le conclusioni come segue:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Fermo,
– rigettare tutte le domande giudiziali formulate da parte attrice, per le ragioni esposte;
con condanna ex art 96 pc nella somma che si riterrà di giustizia;
– in via subordinata, disporre la riduzione delle somme pretese da parte attrice, ex art 1226 ed ex art
1227, 1 e 2 comma, c.c., disponendo eventuali compensazioni;
– con vittoria delle spese, liquidate secondo il D.M. n.147/2022. S.J”
pagina 1 di 12 Dopo breve discussione orale, alle ore 10,13, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di terminare le udienze sul ruolo e poi di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono - a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 2 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got RA DI, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1574/2024 promossa da:
, in pers. leg. rappr.te p.t. Controparte_2 P.IVA_1 con l'avv. MIRKO BATTISTELLI e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1 ATTRICE contro
di Porto San Giorgio (FM), via Giordano Bruno n.48, Controparte_5
, in pers. amm.ne p.t. P.IVA_2 con l'avv. MIKOL TORRETTI e domicilio eletto presso il difensore
Email_2 CONVENUTO
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione notificata il 14.11.24 ha convenuto in giudizio l'amministrazione del CP_2 condominio “ ” di Porto San Giorgio per ottenerne la condanna al risarcimento CP_1 dei danni subiti in dipendenza dal recesso del condominio dall'appalto per la progettazione, la fornitura e l'installazione presso il condominio di un ascensore.
L'impresa attrice ha dedotto:
- di aver ricevuto dal condominio nel dicembre dell'anno 2021 l'incarico di progettare, realizzare, fornire ed installare presso il condominio una piattaforma elevatrice (ascensore) a servizio dello stesso immobile;
- che il proprio leg. rappr.te dopo vari sopralluoghi presso l'immobile, studi delle Per_1 diverse possibilità di installazione, incontri ed accordi con i tecnici del settore (ingegnere, impresa edile, fornitore impianto) ha fatto predisporre un progetto da far visionare all'amm.ne condominiale ed ai condomini, redigendo anche un preventivo di spesa dell'importo di € 62.500,00 oltre iva 10%; (doc. 1)
- che in data 6.3.23, con l'unanimità dei consensi, l'assemblea di condominio ha approvato il preventivo di spesa di € 65.500,00 oltre IVA 10% subordinando l'accettazione dello stesso al sondaggio da farsi sulle fondazioni della struttura;
(doc. 2)
pagina 3 di 12 - che con mail 7/03/23 l'amm.re condominiale comunicava che in merito all'approvazione del preventivo i proprietari rimanevano comunque in attesa di conoscere l'esito dell'esame delle fondazioni;
(doc. 3)
- che con mail 8/03/23 h.
9.20 il sig. confermava che nel primo pomeriggio della stessa Per_1 giornata avrebbe effettuato un sopralluogo per la detta verifica con l'ing. quale Per_2 tecnico di fiducia della ditta stessa incaricato di seguire i lavori;
(doc. 4)
- che con mail 8/03/23 h. 16:51 il rappresentava tempestivamente che il sopralluogo Per_1 era stato effettuato e che non vi erano problemi strutturali per la realizzazione della fondazione, né per il taglio delle scale, né costi aggiuntivi rispetto a quanto preventivato chiedendo pertanto la sottoscrizione del contratto;
(doc. 5)
- che con mail 14/03/2023 h. 18.38 l'amm.re comunicava che, poiché il tecnico di fiducia del condominio era l'ing. il sopralluogo per l'esame delle fondazioni avrebbe dovuto Persona_3 essere svolto con tale ultimo tecnico come deciso nell'assemblea 6 marzo precedente;
(doc. 6)
- che il con mail 14/03/23 h 19:06 confermava la propria disponibilità ad agire in tal Per_1 senso;
(doc. 7)
- che con mail 15/03/23 quest'ultimo comunicava che anche il detto sopralluogo con l'ing. Per_3 era stato effettuato;
(doc. 8)
- che con mail 27/04/23 h. 19.08 l'amm.re comunicava che, come deciso all'assemblea 6/03/23 (nella quale era stato deciso che prima di accettare il preventivo si sarebbero dovuti effettuare i sopralluoghi per la verifica delle fondazioni), il preventivo presentato era stato approvato chiedeva pertanto a di comunicare la data di inizio lavori;
(doc. 9) CP_2
- che con mail 28/04/23 delle ore 08:16, facendo seguito alla detta richiesta, il Per_1 prendendo atto dell'accettazione della proposta, chiedeva sottoscriversi il contratto già inviato;
(doc. 10)
- che con mail 28/04/2023 h. 16:52 l'amm.re di condominio inviava a tutta la CP_2 documentazione richiesta, costituita da contratto di installazione e fornitura impianto sottoscritto, progetto e richiesta agevolazione iva e contratto di manutenzione impianto quinquennale, precisando di restare in attesa della comunicazione della data di inizio lavori;
(doc. 11)
- che con mail 28/04/23) ore 18:38 il sig. comunicava che, prima di dare inizio ai Per_1 lavori, sarebbe stata necessaria l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico del Comune, che sarebbe stata rilasciata previo deposito della rispettiva pratica, che ancora non si poteva ritenere Per_ completata per la mancanza della relazione relativa alle fondazioni dell'ing. di fiducia del condominio;
(doc. 12)
- che con mail 28/04/23) l'amm.ne condominiale inviava, per il completamento della pratica, la Per_ relazione dell'ing. (doc. 13)
- che con p.e.c. 2/05/2023 confermava (con allegata comunicazione datata 29/04/23) CP_2 l'accettazione del contratto alle condizioni già concordate e comunicava l'inizio del dimensionamento, la predisposizione della progettazione necessaria per la pratica iniziale, l'incarico tecnico all'ing. per la presentazione della presso l'ufficio tecnico del Per_2 Pt_1 Comune di Porto San Giorgio per l'approvazione del progetto;
(doc. 14)
- che dopo la presentazione della pratica ad opera dell'ing. l'ufficio tecnico del Persona_4 comune di Porto San Giorgio con nota del 06/06/2023 comunicava la sospensione della pratica con termine di 90 giorni per la presentazione di documentazione integrativa;
(doc. 15)
- che dopo tale comunicazione l'ing. veniva sostituito e conferito incarico di Per_2 proseguire la pratica al geom. che, previa presentazione di preventivo a CP_6 CP_2 con mail 21/08/2023 (doc. 16), richiedeva a quest'ultima la documentazione da depositare, che veniva inviata con successiva mail 22/08/2023; (doc. 17)
- che il geom. rovvedeva al deposito della pratica relativa in data 28/08/23 (doc. 18): CP_6
- che il Comune di Porto San Giorgio sospendeva ancora il procedimento amministrativo di approvazione, richiedendo integrazione documentale in particolare “Dichiarazione e documentazione prevista dalla L. 9/1/89 nr. 13 – “disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”; (doc. 19)
- che per ottemperare a quanto richiesto dal Comune di Porto San Giorgio, e per lei il CP_2
pagina 4 di 12 geom. oltre che provvedere al deposito della relazione in materia di Prevenzione CP_6 incendi redatta dall'ing. (doc. 20), si vedeva costretta – per le normative per il Per_5 superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche – ad apportare modifiche al progetto iniziale con una riduzione della larghezza della scala al fine di realizzare una porta di accesso dell'ascensore più larga per permettere l'accesso ad eventuali sedie a rotelle e quindi una variazione del vano corsa e della cabina;
(doc. 21)
- che in data 12/10/2023 il geom. depositava l'integrazione documentale presso il CP_6 Comune di Porto San Giorgio e presentava nuova parcella per l'attività svolta;
(doc. 22 e 23)
- che con nota 30/10/2023 informava l'amm.ne condominiale che la pratica depositata CP_2 presso il Comune di Porto San Giorgio aveva avuto esito positivo ma che era stato necessario apportare modifiche alle dimensioni dell'impianto e che per effetto di tali variazioni dimensionali, dovendosi realizzare un impianto “su misura” anziché un impianto “standard” come quello progettato inizialmente e per effetto di un conseguente incremento dei lavori edili da eseguire, il costo dell'impianto sarebbe conseguentemente variato da € 62.500,00 oltre iva (68.750,00 iva compresa) ad € 90.873,00 oltre iva (€ 99.960,00 iva compresa), per cui, prima di avviare i lavori, restava in attesa di conferma definitiva da parte dei condomini;
(doc. 24);
- che in data 10/11/2023 venivano redatti dalla e consegnati alla ditta Controparte_7 i progetti aggiornati e definitivi dell'impianto da realizzare;
(doc. 25) CP_2
- che dopo circa due mesi dall'ultima comunicazione, stante il silenzio dell'amm.ne condominiale, il con pec 29/12/2023, riepilogando quanto esposto con la nota Per_1 30/10/2023, sollecitava l'amm.ne a dare una risposta e chiedeva chiarimenti in merito ai lavori da eseguire restando disponibile ad un incontro per delucidazioni;
(doc. 26)
- che, essendo rimasta priva di riscontro anche tale ultima pec, il con pec 10.1.24, Per_1 avvisava che la mancata comunicazione sull'aggiornamento del prezzo si doveva considerare accettazione, con emissione della prima fattura di acconto ed inizio lavori;
(doc. 27)
- che in riscontro l'amm.ne condominiale con pec 11.1.24 contestava l'aggiornamento del prezzo dell'impianto da ultimo comunicato da affermando di nulla dovere a CP_2 quest'ultima, comunicando contestualmente che il condomino avrebbe provveduto a pagare il solo geom. ncaricato per il deposito della pratica;
(doc. 28) CP_6
- che con pec 12/01/24 h. 18:55 l'amm.ne condominiale, richiamando la comunicazione del 30/10/23 ed affermando che avrebbe comunicato “l'impossibilità di eseguire il lavoro CP_2 come da primo preventivo” dichiarava che si sarebbe dovuto considerare decaduto il primo preventivo per irrealizzabilità dell'opera; (doc. 29)
- che con pec 12/01/24, h. 19:40 il sig. contestando la predetta comunicazione, Per_1 ribadiva di non aver mai affermato che l'opera fosse irrealizzabile ma di aver precisato che il Comune di Porto San Giorgio aveva autorizzato l'impianto con misure diverse da quelle previste nel progetto inziale che ciò avrebbe importato una variazione di prezzo, della quale si sarebbe dovuto discutere, invitando nuovamente l'amm.ne condominiale a fissare un incontro volto a definire il contratto;
(doc 30)
- che alcun riscontro perveniva da parte dell'amm.ne condominiale;
- che nei primi giorni di febbraio 2024 il sig. veniva a conoscenza del fatto che il Per_1 condominio aveva affidato l'installazione della piattaforma elevatrice ad altra CP_1 ditta e, per tale motivo, con pec 14/02/24 del proprio legale, prendendo atto del fatto CP_2 che il aveva manifestato una chiara volontà di recedere dal Controparte_5 contratto, lo diffidava al risarcimento dai danni per inadempimento contrattuale, per tutte le spese sostenute, per la violazione dei più elementari principi di buona fede contrattuale e per il mancato guadagno quantificandone l'importo in € 28.000,00 di cui € 10.000,00 per mancato guadagno, € 8.000,00 per consulenza tecnica e sopralluoghi, € 5.000,00 per progettazione e prenotazione impianto presso ed € 5.000,00 richieste dalla ditta Polci per Controparte_8 mancata esecuzione delle opere edili preventivate;
(doc. 31)
- che anche detta missiva rimaneva prima di riscontro;
- che con istanza inoltrata all'Organismo di Conciliazione Forense di Fermo in data 9/5/24 promuoveva la mediazione nei confronti del cond. al fine di tentare di CP_2 CP_1 definire bonariamente la vertenza;
(doc. 32)
pagina 5 di 12 - che l'organismo, previa formazione del relativo fascicolo (78/2024) fissava l'incontro tra le parti per il giorno 12/06/24 ore 13.00 notificando all'amm.ne condominiale l'istanza con il relativo invito alla mediazione;
(doc. 33)
- che con pec 5/06/24 il mediatore comunicava il rinvio dell'incontro al 25/06/2024 con invito ad avvertire la amm.ne condominiale del rinvio, stante la sua mancata adesione (doc. 34), comunicazione che avveniva con pec in pari data (doc. 35)
- che il condominio non si costituiva in mediazione, come da verbale negativo;
(doc. 36)
- che tutto ciò documenta la seria, lunga e impegnativa trattativa (2021 – 2023), caratterizzata da un altro grado di complessità che ha obbligato a porre in essere una serie di attività CP_2 preparatorie preordinate alla corretta esecuzione dell'accordo, attività che, alla fine, hanno portato alla conclusione di un contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura e l'installazione di una piattaforma elevatrice e ad un contratto di manutenzione ed assistenza del medesimo impianto per un periodo quinquennale (doc. 11);
- che la modifica delle dimensioni della piattaforma elevatrice richiesta dall'Ufficio Tecnico del Comune di Porto San Giorgio per adeguamento alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche non è stata né voluta, né prevista da e dal condominio, ma ha portato CP_2 ad un ovvio aumento del prezzo sia per via delle ulteriori opere da realizzare (come diverso taglio e ripristino delle scale) rispetto a quelle inizialmente previste, sia per i necessari adeguamenti delle dimensioni dell'impianto che doveva realizzarsi “su misura” mentre inizialmente era stato configurato come impianto c.d. “standard”;
- che, di fronte all'aumento del prezzo dell'impianto, la condotta tenuta del condominio e per esso dall'amm.ne condominiale - che nella fase delle trattative e CP_1 della conclusione del contratto è stata certamente ineccepibile (vedasi scambi di corrispondenza) e corretta - è stata inadempiente e contraria alle regole di correttezza e buona fede;
- che i contratti di appalto tra le odierne parti in causa si erano perfezionati (doc. 11) e il sopravvenuto aumento di prezzo non ha determinato uno squilibrio contrattuale che potesse in qualche modo legittimare il recesso immediato del condominio in quanto, come già detto, la variazione è stata necessaria a seguito degli adeguamenti dimensionali richiesti dal Comune di Porto San Giorgio e non per “capricci” e/o “ripensamenti” di CP_2
- che il condominio non era obbligato ad accettare supinamente l'aumento del prezzo, ma quanto meno si doveva considerare tenuto ad una discussione, una trattativa volta all'adeguamento del prezzo o, in extremis, un concordato recesso dal contratto nel caso in cui questo non avesse potuto affrontare la spesa ulteriore e/o non avesse potuto CP_2 concedere adeguamenti;
- che si sarebbe potuto raggiungere un accordo, e l'eventuale mancanza di accordo sulla differenza di prezzo, di per sé, non avrebbe costituito un inadempimento contrattuale se le parti avessero condotto la trattativa nel pieno rispetto del principio di buona fede;
- che si potrà configurare un inadempimento qualora uno dei contraenti si rifiuti di intraprendere la trattativa finalizzata all'adeguamento del contratto ovvero si limiti a partecipare alla negoziazione ma senza avere effettivamente l'intenzione di raggiungere un accordo;
- che la dottrina sostiene che si potrà parlare di inadempimento anche a fronte di una vera e propria “trattativa scorretta”, la quale sarà individuabile ogni qual volta uno dei contraenti si relazioni con l'altra parte “con uno spirito non collaborativo, ma egoistico” e tale condotta si ritiene sia fonte di responsabilità contrattuale come diretta conseguenza dell'obbligo di una corretta rinegoziazione (In tal senso, E. , op. cit., p. 809; F. MACARIO, CP_9 Adeguamento e rinegoziazione in “La disciplina delle variazioni nel contratto di appalto e l'applicabilità analogica dell'istituto della revisione del prezzo”;
- che non è previsto un risarcimento da mancato accordo, ma è configurabile un risarcimento da mancanza di trattative;
- che, sul punto: “La buona fede rappresenta così la fonte legale, non già di un nuovo obbligo contrattuale, ma dell'obbligo di rinegoziazione finalizzato a conferire effettività alla tutela relativa all'esecuzione del contratto, in favore del contraente che non sia inadempiente ai propri obblighi” (Trib. Bari, ord. 14 giugno 2011) (DOC. 37) (conf. Trib. Bari, ord. 31 luglio 2012, in pagina 6 di 12 Nuova giur. civ. comm. 2013, p. 117 con nota di F.P. PATTI, Collegamento negoziale e obbligo di rinegoziazione;
Trib. Ravenna, 11 maggio 2011, in Dir. mar., 2013, pp. 641 e ss.; Trib. Bologna, decr., 26 aprile 2013;
- che ha comunicato al condominio la variazione del prezzo contrattuale senza CP_2 imposizioni particolari ma esponendo sin da subito la volontà di trattare le stesse, come si legge dalle comunicazioni del 30/10/2023 e del 29/12/2023 (DOC. 24 e 26) dunque non vi era alcuna ragione fondata per il condominio di recedere in maniera frettolosa ed ingiustificata;
- che correttezza e buona fede avrebbe voluto, quanto meno, una trattativa che avesse potuto permettere alle parti di trovare una soluzione condivisa che mantenesse in vita l'accordo contrattuale (che per ipotesi avrebbe potuto essere anche quella di mantenere in vita il contratto iniziale con il minimo aumento del 10% come previsto dall'art. 1664 c.c.) in mancanza del quale, certamente, nessun obbligo avrebbe potuto portare il condominio a rimanere legato alla ditta così come nessun obbligo aveva quest'ultima ditta di rimanere legata al CP_2 condominio in caso di mancato accordo sulle integrazioni di prezzo;
- che il condomino invece ha pensato bene di recedere immediatamente, in maniera del tutto ingiustificata, addebitando a la responsabilità di aver dichiarato “l'impossibilità di CP_2 eseguire il lavoro” che, per la verità, il non ha mai espresso (v. doc. 24 e 26); Per_1
- che la mala fede del ND e la sua volontà di sciogliersi dal contratto CP_1 per “altri interessi” si è resa manifesta già nell'immediato, in quanto lo stesso lavoro, dopo poco tempo e probabilmente per la promessa di “sconti ulteriori”, è stato affidato ad altra ditta che ha realizzato comunque uno stesso impianto su misura, per il quale avrà sicuramente sostenuto gli stessi costi che avrebbe sostenuto con se non addirittura superiori, usufruendo in ogni CP_2 caso delle consulenze, degli studi, degli stessi professionisti, della stessa autorizzazione amministrativa richiesta da CP_2
- che L'odierna questione coinvolge l'esame di diverse norme in materia di contrattualistica:
*- Conclusione del contratto di appalto e recesso del committente (1671 c.c.);
* Variazioni necessarie del progetto (1160 c.c.)
* Le variazioni di notevole entità ed il diritto del committente di recedere dal contratto corrispondendo all'appaltatore un equo indennizzo;
(1644 c.c.)
* Conclusione del contratto ed il recesso di una parte per eccessiva onerosità sopravvenuta (1.467 c.c.);
* Recesso del contratto contrario ai principi di buona fede (1375 c.c.);
* Risarcimento danni per inadempimento contrattuale e condotta contraria ai principi di buona fede;
- che ha diritto a vedersi riconosciuto il risarcimento del danno per violazione di tutte le CP_2 norme ed i principi su elecati ed ha diritto a vedersi risarcire le spese sostenute per l'opera professionale prestata (progettazione, sopralluoghi, incontri), il tempo dedicato alle trattative ed alla conclusone del contratto, la perdita economica subita consistente nel mancato guadagno per la mancata esecuzione del contratto, la violazione dei principi di buona fede contrattuale e le spese anticipate, danni quantificati come di seguito:
1. Danno emergente che include i costi sostenuti dalla ditta attrice per i tecnici incaricati per l'elaborazione del progetto, le consulenze e la documentazione predisposta in base al contratto, le somme versate e da versare alla impresa edile POLCI, le somme versate e da versare alla ditta TECNO SMS per la progettazione e realizzazione dell'impianto e per la sua prenotazione che si quantificano prudenzialmente in complessivi € 10.000,00. Costi questi ultimi diretti ed indiretti che la ditta ha sostenuto e/o che dovrà sostenere e che non verranno recuperati a causa della risoluzione del contratto.
2. Lucro cessante consistente nel mancato guadagno cioè il profitto che avrebbe ottenuto la ditta attrice dalla esecuzione del lavoro che per prudenza si quantifica in base al prezzo del contratto originario in €
15.000,00
3. Risarcimento del danno per violazione dei principi di buona fede che si quantifica in € 10.000,00 o quella minore o maggior somma che il Tribunale adito dovesse ritenere equa e di giustizia a seguito pagina 7 di 12 dell'espletanda istruttoria.
Si è costituito il convenuto, per contrastare l'avversa domanda e chiederne il rigetto, CP_5 preliminarmente contestando:
* parzialmente, la ricostruzione dei fatti offerta dalla CP_2
* che il condominio sia stato inadempiente;
che abbia agito in mala fede attuando una trattativa scorretta o rifiutando le trattative;
* che il recesso sia ingiustificato e che il condominio abbia violato il principio di buona fede;
* che abbia sostenuto i costi dei tecnici che hanno svolto la propria attività nella CP_2 vicenda oggetto di causa.
Il condominio ha dedotto:
- di aver dato incarico al sig. quale legale rappresentante di di Persona_6 CP_2 progettare, realizzare, fornire ed installare presso il condominio ubicato in Porto San Giorgio (FM), via G. Bruno n.48, una piattaforma elevatrice (ascensore);
- che già all'assemblea 4.10.21 aveva presentato un'offerta di preventivo, datata CP_2 13.09.2021, per l'installazione dell'ascensore con due possibili soluzioni, la soluzione n. 1 di € 14.300 iva compresa e la soluzione n. 2 di € 27.500 iva compresa (all. n. 1), l'assemblea deliberò di rinviare la decisione per l'approvazione del preventivo (all. n. 2). Il preventivo di cui sopra prevedeva tutte le opere murarie necessarie (taglio scale per ubicazione ascensore, materiali e fornitura e posa in opera).
- che il 4.2.22 aveva aumentato il proprio preventivo di spesa “scontato” ad € 47.500 + CP_2 iva e nel caso di sconto in fattura il prezzo sarebbe stato di € 73.000 iva compresa (cfr. all. n. 3), così l'assemblea del , decisa ad effettuare l'installazione Controparte_5 dell'ascensore nonostante la variazione di prezzo, deliberava di effettuare sondaggi tecnici per valutare la fattibilità strutturale dell'opera presso l'edificio e, in particolare, valutare la staticità dell'immobile mediante perizia tecnica di un ingegnere, così come deliberato dall'assemblea 9.5.22 (cfr. all. n. 4);
- che l'amministratore aveva provveduto pertanto ad incaricare l'ing. di redigere la Persona_3 relazione di fattibilità dell'ascensore presso il condominio;
CP_1
- che in seguito aveva modificato ulteriormente il proprio preventivo di spesa per la CP_2 realizzazione dell'ascensore ad € 62.500 + iva (all. n. 5) – prezzo sempre “scontato” come da preventivo del 6.3.23 –, che era stato approvato con delibera 6.3.23 (all. n. 6);.
- che in data 8.3.23 aveva comunicato all'amministratore del condominio CP_2 CP_1
che l'ing. tecnico incaricato e di fiducia di per la progettazione
[...] Persona_4 CP_2 dell'ascensore e la presentazione della pratica presso il Comune di P.S.Giorgio (cfr. all. n. 7-8), che l'ascensore era realizzabile come da preventivo e senza alcun costo aggiuntivo rispetto all'importo di € 62.500 + iva preventivato ed accettato dall'assemblea 6.3.23, allegando la relazione a firma dell'ing. (cfr. all. n. 9); Persona_4
- che, nonostante il preventivo di € 62.500 + iva fosse già stato firmato per accettazione dal condominio , in persona dell'amministratore p.t. in CP_1 Controparte_10 data 2.5.24 Tecnolift aveva inviato all'amministratore una pec con la quale confermava l'accettazione della fornitura dell'ascensore al condominio per l'importo di € CP_1 62.500 + iva al 10% (€ 68.750) e affermava che l'ing. avrebbe provveduto a Persona_4 presentare la pratica per l'autorizzazione del lavoro relativo all'ascensore (CILA) presso il Comune di P.S.Giorgio (cfr. all. n. 10);
- che in pari data l'amministratore aveva risposto via pec a che le spese tecniche CP_2 relative all'ing. erano a carico della stessa poiché da essa incaricato Persona_4 CP_2 (cfr. all. n. 11);
- che con pec 12.6.23 l'ufficio tecnico del Comune di PSG aveva comunicato all'amministrazione e all'ing. che la pratica veniva sospesa poiché non erano stati Per_2 presentati i documenti tecnici necessari (all. n. 12): piani di sezione progettuale;
asseverazioni tecniche;
specifiche normative relative alla misura per la rampa scale (70 cm); dichiarazione di conformità per abbattimento barriere architettoniche;
pagina 8 di 12 - che in seguito a ciò aveva sostituito l'ing. con il geom. CP_2 Persona_4 CP_6 il quale presentava nuovamente il progetto per l'installazione dell'ascensore presso il Comune di Porto San Giorgio;
- che in data 31.8.23 l'Ufficio Tecnico del Comune di PSG aveva comunicato nuovamente all'amministratore ed al geom. che la pratica veniva sospesa in quanto mancava CP_6 ancora una volta della documentazione necessaria che il tecnico, incaricato da CP_2 avrebbe dovuto produrre (all. n. 13): dichiarazioni relative alla normativa antincendio;
dichiarazione prevista dalla legge 9/01/1989 per il superamento delle barriere architettoniche;
relazione geologica;
- che il Comune di Porto San Giorgio non aveva approvato il progetto presentato da CP_2 perché non rispettoso della normativa afferente il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, al che la società attrice doveva modificare il progetto, rendendolo rispettoso di tale normativa e tale variazione, a detta di comportava un CP_2 aumento dei costi dell'impianto da € 62.500 ad € 90.873,00 oltre iva (e dunque € 99.960,00) in quanto il nuovo progetto presentava misure non standard (cfr. all n. 14);
- che l'ascensore aveva comunque misure non standard e quindi tutte le lavorazioni sarebbero comunque state su misura e, considerata la diminuzione delle misure autorizzate dal Comune di Porto San Giorgio, il prezzo si sarebbe dovuto ridurre, considerato l'impiego di minor materiale di costruzione;
- che con la stessa nota informava di “rimanere in attesa dell'accettazione dell'offerta CP_2 modificata da parte del condominio per dare seguito alla costruzione dell'elevatore”;
- che dal primo preventivo di per la realizzazione dell'opera, di € 14.300 iva compresa, CP_2 si è passati ad un preventivo finale (a sorpresa) – post accettazione del precedente – di € 109.956, con differenza netta di € 95.656;
- che, ricevuta la nuova offerta di preventivo, l'amministratore, il giorno stesso, aveva avvisato i condòmini via email (cfr. all. n. 15) e convocato tempestivamente l'assemblea di condominio affinché quest'ultima scegliesse se approvare la nuova offerta di o un preventivo di CP_2 spesa di altra ditta: con delibera assembleare 19.12.23 il condominio aveva rifiutato di fatto la nuova proposta di ed accettato il preventivo di Controparte_11 Parte_2 (cfr. all. n. 16) che, al prezzo complessivo di € 67.188 iva compresa (comprese opere murarie), ha provveduto a realizzare l'ascensore con materiali di maggior pregio rispetto a quelli preventivati da (corsa ascensore e pareti cabina tutte completamente in vetro, CP_2 rampe per pianerottoli e GSM Ascensore etc.) – (cfr. prev. all. n. 17);
- che appreso del rifiuto della sua nuova offerta da parte del condominio, provvedeva CP_2 nel mese di dicembre 2023, poco dopo l'assemblea, a contattare il Sig. figlio Persona_7 di una condomina, affermando di esser disponibile ad un incontro con i condòmini al fino di abbassare il prezzo sino a quello accettato proposto dalla purché gli venisse Parte_2 affidato il lavoro;
- che in data 11.1.24 l'amministratore di condominio provvedeva ad inviare una pec a CP_2 con la quale si metteva in chiaro che la nuova offerta era stata rifiutata, respingendo le indebite pretese di (cfr. all. n. 18); CP_2
- che la installazione dell'ascensore con il taglio scale era stata quindi realizzata da
[...]
alla quale è stato pagato l'importo di € 44.308,23 iva compresa per la fornitura ed Parte_3 installazione dell'ascensore (cfr. all. n. 19), e la per il taglio scale per un importo di € CP_12 18.480 iva compresa (cfr. all. n. 20), per un costo totale dell'opera di € 62.788,23 iva compresa, inferiore a quanto preventivato dalla stessa ed inizialmente accettato (€ Parte_2 67.188,00 iva compresa);
Riguardo an debeatur
- che non può pretendere alcun pagamento atteso che all'inadempiente non va CP_2 adempiuto;
- che nella specie si verificava l'accettazione del preventivo del costo dei lavori, da parte del condominio, sulla scorta del progetto realizzato (o fatto realizzare) dall'ing su incarico Per_2 di con la conseguenza che la proposta contrattuale, una volta accettata, era CP_2
pagina 9 di 12 divenuta irrevocabile e la ditta non aveva più il potere di modificare il contratto;
- che il mancato assenso al progetto da parte del Comune di Porto San Giorgio non costituisce un evento imprevisto ed imprevedibile che ha modificato lo status quo, legittimando una variazione del progetto con conseguente e relativa variazione dei costi: risulta infatti non esser stato assentito in quanto non conforme alla normativa dettata in tema di abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati, e la società appaltatrice è tenuta alla realizzazione di un'opera rispettosa delle norme di legge e tecnicamente idonea a soddisfare le esigenze del committente;
- che la disciplina del contratto di appalto (art. 1655 cc) non stabilisce a carico di quale delle due parti (committente o appaltatore) gravi l'obbligo di redigere il progetto (Cass. 5734/2019) e nel caso in cui sia presente un elaborato progettuale – la cui redazione nella specie era a carico dell'appaltatore – lo stesso deve eseguire l'opera in conformità ad esso, non potendo apportare modifiche o variazioni al progetto senza previa autorizzazione del committente (art. 1659 cc);
- che inoltre l'appaltatore è responsabile se non informa il committente di eventuali errori progettuali, al fine di realizzare il lavoro ad opera d'arte, ed in difetto, è responsabile anche se ha fedelmente seguito il progetto predisposto, addirittura, da altro soggetto incaricato, essendo tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, a controllare la correttezza del progetto o delle istruzioni, ed all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera e deve assicurare la conformità dell'elaborato alla normativa urbanistica;
- che «l'irrealizzabilità del progetto per inadeguatezze di natura tecnica costituisce inadempimento dell'incarico», pertanto, il committente può rifiutare di corrispondere il compenso;
- che il professionista è responsabile – e non ha diritto al compenso – qualora il progetto risulti in contrasto con la normativa urbanistica e la relativa verifica spetta al medesimo professionista «in forza della sua specifica competenza tecnica, e senza che perciò possa rilevare, ai fini dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 2226, comma 1, c.c., la firma apposta dal committente sul progetto redatto»;
- che il progettista deve assicurare la conformità del progetto alla normativa urbanistica «ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da assicurare la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committente» (ex multis, Cass. 8014/2012; Cass. 18342/2019);
- che l'incaricato a redigere il progetto, nello svolgimento della propria attività – che consiste nel redigere un progetto di costruzione o ristrutturazione o altro – è debitore di un risultato, ossia di un progetto che sia utilizzabile sia dal punto di vista tecnico che giuridico;
- che ex art. 1176/2 cc l'appaltatore è tenuto a realizzare l'opera a regola d'arte con diligenza qualificata. L' “obbligo di diligenza” dell'appaltatore si ritrova anche in Cass 1981/2016, ove si stabilisce che “l'appaltatore ha l'obbligo di segnalare al committente tanto le criticità progettuali quanto quelle esecutive, e di astenersi dal compimento della prestazione ove i lavori non possano essere condotti e portati a termine nel rispetto sia della disciplina edilizio-urbanistica, sia delle norme sulla sicurezza presente e futura del manufatto edilizio” (la Corte ha ribadito che tra l'appaltatore, il progettista e il direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente di un'opera edile, intercorre un vincolo di responsabilità solidale, che si radica nel principio di cui all'art. 2055 cc);
- che, in conclusione, come ammesso da controparte, aveva ricevuto l'incarico di CP_2 progettare e realizzare l'ascensore de quo (in ogni caso, anche qualora il progetto fosse stato redatto dall'ing. incaricato dalla non cambia i termini giuridici della questione) secondo Per_2 CP_2 le regole dell'arte e, dunque, nel rispetto della normativa;
- che non solo il condominio non era tenuto ad accettare una nuova proposta contrattuale o ad intavolare nuove trattative sulla medesima, ma, stante l'inadempimento perpetrato dalla società incaricata, ex art 1460 cc ha correttamente negato qualsiasi compenso o indennizzo ecc..., per cui la violazione delle regole di buona fede non è attribuibile al bensì alla società attrice;
CP_5
- che Non sono assolutamente pertinenti i richiami normativi svolti da controparte (da pag. 13 della citazione) in quanto non applicabili alla fattispecie in esame. L'art.1671 cc si riferisce alle ipotesi in cui si pagina 10 di 12 prescinde da qualsiasi condizione ed il committente può di suo arbitrio sciogliere il contratto in qualsiasi momento ed in qualsiasi stadio di esecuzione dell'opera; solo in tali casi è prevista la liquidazione delle spese ed il risarcimento in favore dell'appaltatore per mancato guadagno.;
- che tale disposto normativo non è applicabile al caso di specie, così come non è applicabile l'art.1664 c.c., che fa riferimento a circostanze imprevedibili che portino ad un aumento del prezzo (es. aumento imprevisto del costo delle materie prime) mentre qui il considerevole aumento del costo è stato determinato, per quanto afferma l'impresa, da una errata progettazione, che si è dovuta rivedere;
- che, anche tale motivazione è discutibile, atteso che, dopo la nuova proposta contrattuale formulata da il condominio è riuscito ad avere una progettazione corretta della CP_2 piattaforma elevatrice – utilizzando materiali di pregio, es. ascensore con pareti in vetro - con una spesa notevolmente inferiore a quella proposta da controparte, il che induce a ritenere una mala fede da parte dell'avversa società, che con la scusa di modificare il progetto, pretendeva un compenso maggiore di 30 mila euro, mala fede confermata dal fatto che – Persona_6 dopo aver saputo che il condominio aveva accettato la proposta contrattuale di una società concorrente – comunicava al sig. (figlio di un condomino) che era disposto Persona_7 ad abbassare il prezzo dei lavori, il che rappresenta una grave violazione dei principi di serietà, correttezza e buona fede in tema di rapporti contrattuali;
- che parimenti inconferenti sono i richiami all'eccessiva onerosità sopravvenuta o all'onerosità/difficoltà nell'esecuzione del contratto, poiché attengono a fattispecie diverse rispetto a quella che ci occupa, contraddistinta soltanto da un errata progettazione, con conseguente inadempimento e responsabilità in capo alla società attrice;
- che non si può parlare di “mancata cooperazione leale e abuso del diritto di recesso” in capo al , tanto meno a sono dovute somme a titolo di danno emergente, lucro CP_5 CP_2 cessante, risarcimento da violazione dei principi di buona fede o per mancata partecipazione alla procedura di mediazione, attesa la domanda infondata e pretestuosa avanzata da controparte.
Riguardo al quantum debeatur.
- che, Ferma la contestazione del diritto della di ricevere somme, a qualsiasi titolo, per i CP_2 fatti di causa, a fronte della condotta negligente, imperita ed imprudente della stessa, corre, in ogni caso, l'obbligo di contestare la quantificazione offerta in quanto spropositata e non documentata.
- che il costo dell'ing. è stato sostenuto dalla perché incaricato da Per_2 CP_2 quest'ultima, mentre il compenso del geom. stato pagato dal condominio, per cui, in CP_6 via subordinata alla richiesta principale e nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse richieste, dopo assolvimento da parte di del proprio onere probatorio, chiede la CP_2 riduzione della somma pretesa dall'attore, ex art 1226 cc. ed ex art 1227, 1 e 2 comma, c.c.;
- che, infine, non è assolutamente dovuta la rivalutazione monetaria, perché trattasi di debito di valuta e come tale non soggetto a rivalutazione monetaria.
Il Gi designato, emesso il decreto ex art. 171 bis cpc, ha delegato questo got a trattazione e decisione della causa.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti depositati dalle parti e l'esame del teste il quale ha confermato di aver depositato progetto e documentazione per la CP_6 SCIA, indicando quale impresa appaltatrice di aver, prima dell'inizio dei lavori, CP_2 sostituito l'impresa appaltatrice (da ) e di esser stato saldato dal condominio. Controparte_13 Ritenutala matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria orale, la causa è stata rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc, con termine intermedio per note conclusive.
*
La domanda di è risultata infondata e va rigettata. CP_2 Deve ritenersi pacifico, perché incontestato, che fra le parti si era contratto un appalto per l'installazione di un ascensore sin dal 6.3.23 (data dell'approvazione da parte dell'assemblea)
pagina 11 di 12 per l'importo complessivo di € 62.500 + iva e che il progetto depositato per tale appalto non sia stato assentito per mancata rispondenza alle norme in tema di abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati.
Deve necessariamente ritenersi che, come affermato dal condominio, l'appaltatore CP_2 abbia mancato di adempiere alla propria obbligazione di fornire al committente, per il compenso pattuito, una prestazione utile ed adeguata (ossia rispondente alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche) e che la presentazione di nuovo preventivo maggiorato di circa 30mila euro per le stesse opere già appaltate (che avrebbero dovuto essere rispondenti a tali norme) non appare affatto giustificata dall'art. 12 del contratto, non venendo affatto in considerazione una variazione in aumento del prezzo delle materie prime, né un recesso del committente per variazione progettuale resasi necessaria in un momento successivo – posto che il rispetto della legge era comunque dovuto sin dalla redazione del preventivo – determinante un aumento del prezzo di notevole entità.
Né può ritenersi che il condominio – considerando che, come deve ritenersi ben CP_2 sapere, tutti i committenti di solito scelgono fra più preventivi – fosse tenuto ad avviare e/o coltivare con una ulteriore trattativa sul prezzo, avendo altri preventivi più economici a CP_2 disposizione, uno dei quali è stato in effetti approvato dalla successiva assemblea condominiale.
Neppure pare che l'attrice avesse una legittima aspettativa alla stipula di patto aggiunto all'appalto che prevedesse il maggior corrispettivo da ultimo richiesto, motivato sulla base della necessità di “modifica delle dimensioni della piattaforma elevatrice richiesta dall'Ufficio Tecnico del Comune di Porto San Giorgio per adeguamento alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche”, necessità che il progettista e l'appaltatore dovevano già tenere in considerazione, ben prima dei rilievi dell'Ufficio Tecnico comunale.
In ogni caso, non ha documentato di aver sostenuto alcuna spesa per la redazione dei CP_2 preventivi o per la progettazione o per l'acquisto di materiali, avendo il progettista CP_6 confermato di esser stato saldato interamente dal condominio.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo la media tariffaria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande avanzate da CP_2
2) condanna in pers. leg. rappr.te p.t., a rimborsare alla parte convenuta le spese CP_2 di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura terminata alle ore 15,06, non presenti le parti, nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 03/10/2025
Il got
RA DI
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