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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/08/2025, n. 2729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2729 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Elena Rossi Presidente dott. Gianluca Bordon Consigliere dott.ssa Stefania Abbate Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2287/2023 R.G. promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Anita Viviani ed elettivamente domicilia presso il suo studio in Verona, in Piazzetta Alcide De Gasperi n° 4 (pec Email_1
appellante contro
Controparte_1
(C.F.
[...] P.IVA_1
(C.F. ) CP_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Conterno ed elettivamente domiciliati preso il suo studio in Genova, Via Malta 5/5 (pec Email_2
appellati oggetto: appello avverso la sentenza n. 2138/2023 del Tribunale di Verona emessa il
09/11/2023
1 CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente atto di appello, e in totale o parziale riforma dell'impugnata sentenza pronunciata dal Tribunale di Verona dott.
Francesco Fontana n. 2138/2023 pubbl. il 09/11/2023 RG n. 5409/2019 Repert. n.
3930/2023 del 09/11/2023, notificata in data 21/11/2023
Nel merito accertare e dichiarare il danno biologico, morale, esistenziale e da perdita di chance subita dall'attrice per responsabilità civile della struttura ospedaliera e dell'esercente la professione sanitaria e/o del terzo chiamato in causa;
condannare entrambi i convenuti e/o il terzo chiamato in causa al risarcimento di tutti i danni contrattuali ed extracontrattuali (biologico, morale, esistenziale e da perdita di chance) ed al pagamento in favore della sig.ra della somma che Parte_1
risulterà di giustizia;
valutare l'ingiustificata mancata partecipazione di entrambe le parti convenute al procedimento di mediazione quale colpa grave ai fini della decisione nel merito della causa ex art. 116 c.p.c., e, conseguentemente, condannarle per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
In via istruttoria chiede che la Corte d'Appello accolga le contestazioni svolte all'elaborato peritale, in merito alla quantificazione del danno e il difetto di contraddittorio;
chiede che la Corte d'Appello adita accolga le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. depositata agli atti del primo grado di giudizio.
Sulle spese di giustizia l'attrice è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera dell'Ordine degli Avvocati di Verona prot. n. 2019/1679 del 18/02/2019, volto
2 a garantire alla parte non abbiente l'effettività del diritto di difesa, chiede pertanto che la Corte d'Appello disponga gli opportuni provvedimenti in merito alla liquidazione del difensore per entrambi i gradi di giudizio.
Per l' Classificato Equiparato Controparte_1 CP_1 CP_1
e per il dott. :
[...] CP_2
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, fatte le declaratorie del caso tutte, per i motivi sopra esposti e/o per quelli meglio ritenuti, previa pronuncia ex art. 348 bis c.p.c.; respingere i motivi di appello avversari tutti, in quanto infondati in fatto e in diritto confermando in ogni sua parte l'ex adverso impugnata sentenza, relativamente alle spese di CTU di primo grado, l'appellato si rimette al giudizio dell'Ecc.ma Corte.
In ogni caso e in via di graduato subordine si richiamano le conclusioni già rassegnate nel primo grado del giudizio.
Vinte le spese del secondo grado del giudizio.
In via istruttoria
Gli appellati si oppongono all'accoglimento delle contestazioni svolte all'elaborato peritale, in merito alla quantificazione del danno e il difetto di contraddittorio richiesto dall'appellata per i motivi esposti in narrativa del presente atto e si oppongono altresì all'accoglimento delle istanze istruttorie formulate dall'appellata nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. del primo grado di giudizio, richiamando, ai fini di sintesi di cui all'art. 121 c.p.c. quanto dedotto con la terza memoria istruttoria depositata nel medesimo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato agiva nei confronti Parte_1
dell' Controparte_3
[...
[...] [...]
[...]
[...]
[...]
al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali
[...]
sofferti in seguito ad un intervento chirurgico di impianto di protesi totale all'anca sinistra eseguito in data 10.03.2016 presso l' di Controparte_3
Negrar (VR).
A sostegno delle pretese deduceva l'attrice che già la prima notte post-intervento aveva accusato fortissimi dolori all'anca operata, che persistevano nei giorni seguenti, accompagnati da formicolii e scarsa percettività dell'arto e delle dita del piede, lamentando che, nonostante tale complicanza, non era stata sottoposta a rx del bacino, esame eseguito solo il 17.03.2016, presso la casa di cura Eremo di Arco, con esito “distacco osseo del grande trocantere con frammento che appare cranializzato”; che, sottoposta ad ulteriori controlli presso l'ospedale , le era stata CP_1
diagnosticata una “sofferenza muscolare neurogena con parziale deficit di innervazione in territorio del nervo femorale di sinistra” e consigliato un secondo intervento, ma, nonostante l'esecuzione in data 26.04.2016 di una nuova rx anca sinistra, non era stato più rilevato il distacco osseo del grande trocantere;
che, infine, nel marzo 2017, era stata sottoposta ad un nuovo intervento chirurgico di plastica muscolare con lembo di grande gluteo, asportazione di frammento del grande trocantere e reinserzione medio- piccolo gluteo presso la . Controparte_4
Secondo l'attrice la mancata diagnosi tempestiva della complicanza insorta all'esito dell'intervento di protesi all'anca aveva comportato un ritardo nell'accertamento della patologia, la necessità di eseguire un nuovo intervento chirurgico e l'indebolimento dell'arto, causa della persistenza di deficit deambulatorio della paziente, di costanti dolori alla caviglia e al piede e di un conseguente stato ansioso e depressivo, determinato dalla limitazione della sua vita sociale.
4 Si costituivano l' e il dott. negando ogni Controparte_1 CP_2
responsabilità in ordine ai fatti lamentati dall'attrice, riconducendo la frattura alla trazione esercitata durante la deambulazione o durante gli esercizi di abduzione dal muscolo medio-gluteo e rilevando che la paziente stessa aveva rinunciato a sottoporsi all'intervento di osteosintesi che le era stato consigliato già in data 24.05.2016, intervento che avrebbe consentito una guarigione senza dilazione del periodo di malattia e che, invece, afronte della rinuncia della paziente, nel marzo del 2017 non risultava più opportuno a causa della degenerazione del frammento osseo avulso, dovuto al tempo trascorso dall'insorgenza del problema.
2. Il Tribunale, istruita la causa mediante CTU medico-legale, assunti anche chiarimenti dal CTU, dott. con sentenza n. 2138/2023 rigettava la domanda, Persona_1
ritenendo non compiutamente assolto l'onere probatorio gravante sull'attore circa la sussistenza del nesso di causa tra l'evento dannoso e l'operato dei sanitari, osservando che “Nella prima stesura della propria relazione il CTU (pag. 15) afferma che il nesso di causalità materiale tra le lesioni e l'intervento chirurgico di artroprotesi dell'anca sinistra, intervento sulla cui correttezza ed adeguatezza il CTU non solleva tra l'altro obiezioni di sorta, “deve ritenersi provato essendo le lesioni compatibili con
l'intervento”: palese risulta l'assenza di qualsivoglia elemento concreto tale da indurre
l'esistenza di un nesso di causa. Ancora, a seguito della richiesta integrazione da parte del giudicante, il CTU – con analogo ragionamento – individua la colpevolezza della colpa dei sanitari nell'applicazione di una forza di energia ritenuta eccessiva (cfr. relazione integrativa 15.2.2023): nessun elemento concreto il CTU nuovamente fornisce atto a provare il nesso di causa;
oltretutto, nella citata integrazione, lo stesso CTU afferma che le incisioni chirurgiche dei fasci muscolari proprie dell'intervento
(intervento per la cui utilità e necessarietà , come detto sopra, nessuna censura il CTU
5 ha sollevato) risultano particolarmente lunghe, con necessità di tenere aperta
l'incisione a mezzo divaricatori agenti come leve, manovre tutte che lo stesso CTU riconosce abbisognevoli di “notevole energia” tale da superare la resistenza dei tessuti”.
3. Avverso tale sentenza ha proposto gravame , formulando cinque Parte_1
motivi d'appello, che verranno di seguito esaminati.
4. La causa, dopo la sostituzione del consigliere relatore come da provvedimenti organizzativi del 9-5-2025 e del 13-5-2025 e la fissazione di udienza anticipata ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione di termine alle parti per il deposito di note illustrative, è stata trattenuta in decisione dal Collegio all'udienza del 09.07.2025.
5. Con il primo motivo d'appello la parte appellante si duole che il giudice di primo grado abbia operato una erronea valutazione delle risultanze della CTU e violato le regole sul riparto dell'onere della prova, in quanto, una volta accertato dal CTU, secondo il criterio c.d. "del più probabile che non", il nesso di causalità materiale tra la condotta del sanitario e le lesioni sofferte dalla paziente, sarebbe spettato alla struttura e al medico dimostrare che il risultato "anomalo" o anormale dell'intervento fosse dipeso da fatto a sé non imputabile a titolo di colpa, in quanto ascrivibile ad evento imprevedibile e non superabile con l'adeguata diligenza.
6. Con il secondo motivo l'appellante si duole dell'erronea valutazione delle risultanze della CTU, che ha accertato il nesso di casualità materiale tra le lesioni e l'intervento chirurgico di artroprotesi, ritenendo le prime compatibili con il secondo, coerentemente con l'iter clinico documentato e la presenza del distacco osseo rilevato dai sanitari della Casa di Cura Eremo di Arco con rx del 17.03.2016. L'appellante rimarca, inoltre, che, contrariamente a quanto osservato dal giudice nella gravata sentenza, l'elaborato peritale non ha individuato una pluralità di possibili cause delle
6 lesioni, ma ha reputato l'intervento chirurgico la causa delle stesse più probabile in assoluto, ribadendo altresì la colpa medica del sanitario intervenuto per l'omessa adozione delle necessarie precauzioni conseguenti alle complicanze post-operatorie e il mancato trasferimento della paziente presso il reparto di ortopedia per gli opportuni accertamenti prima delle dimissioni, con le conseguenze già innanzi richiamate, costituite dal ritardo nell'accertamento della patologia, dall'indebolimento ulteriore dell'arto e dalla necessità dell'intervento chirurgico eseguito nel marzo 2017.
7. Con il terzo motivo la sig.ra lamenta nuovamente l'erronea valutazione delle Pt_1
risultanze della CTU da parte del primo giudice, evidenziando che l'elaborato peritale individua l'intervento chirurgico di artroprotesi come causa più probabile in assoluto delle lesioni subite dalla paziente, sul presupposto che l'utilizzo di una forza maggiore rispetto a quella di resistenza dei tessuti durante l'intervento avesse procurato il distacco del grande trocantere.
8. I primi tre motivi sono all'evidenza strettamente connessi e devono, pertanto, essere trattati congiuntamente.
Ai detti motivi gli appellati hanno opposto che l'elaborato del perito d'ufficio risultava del tutto carente di coerenza e logica, in quanto in dissonanza con il radiogramma effettuato dopo l'intervento chirurgico del 10.03.2016, riportato graficamente nella comparsa di costituzione d'appello, che documentava l'integrità del trocantere e non evidenziava alcuna rima di frattura.
9. Ritiene il Collegio che i richiamati motivi d'appello meritino accoglimento.
In base alla giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di responsabilità sanitaria, “il paziente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, non solo l'esistenza del rapporto contrattuale ma anche il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della
7 salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia)”, là dove “il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o d'insorgenza di nuove patologie e il nesso eziologico che invece spetta al debitore di provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile e inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, c.c., e impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale” (v. Cass., Sez. 3, 12/05/2023 n.13107; Sez. 3, 11/11/2019, n. 28990).
Inoltre, l'accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del "più probabile che non", il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, considerando le diverse spiegazioni alternative e attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità che non consiste necessariamente in un dato statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori, della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione (v. Cass., Sez. 3, Ord. 26/09/2024, n.
25805).
In applicazione di tali principi occorre rilevare che l'appellante ha allegato e provato con CTU il nesso causale tra l'intervento di protesi totale all'anca e le complicanze sorte post-intervento, contrariamente a quanto sancito dal Tribunale, che non ha considerato concretamente provato tale nesso, discostandosi dalle risultanze dell'elaborato peritale, senza tuttavia indicare gli elementi che invece giustificavano una conclusione diversa.
8 Si osserva, infatti, che sia nella CTU depositata in data 17.03.2022, che nella successiva integrazione del 16.02.2023, il CTU ha ravvisato la relazione tra l'intervento chirurgico e le lesioni successivamente riportate da . Si legge infatti nelle conclusioni della Pt_1
CTU che “la Sig.ra a seguito dell'intervento di artroprotesi dell'anca Parte_1
sinistra del 10 marzo 2016 ha manifestato una insufficienza glutea secondaria a distacco inveterato del grande trocantere di sinistra in esiti di artroprotesi e sottoposto ad intervento di plastica muscolare con lembo di grande gluteo, asportazione di frammento di grande trocantere e reinserzione medio-piccolo gluteo ed una sofferenza neurogena favorevole evoluzione. Tale complicanza si è verificata durante la degenza nell' ” e a pag. 15 della CTU che “Il nesso di causalità materiale tra Controparte_1
queste lesioni e l'intervento chirurgico di artroprotesi deve essere ritenuto provato essendo le lesioni compatibili con l'intervento, coerente con l'iter clinico riferito dalla ricorrente, essendo altresì intervenuto l'accertamento di recentezza del distacco osseo da parte dei Sanitari della Casa di Cura Eremo di Arco mediante la Rxgrafia del 17 marzo 2016”, e successivamente, nell'integrazione depositata in risposta alla richiesta di chiarimenti del giudice, ovvero alla richiesta di “indicare e motivare quale sia la condotta colpevole dei sanitari dell' da porsi in rapporto di causa – Controparte_5
effetto con le lesioni lamentate dall'attrice”, il CTU ha chiarito che “durante l'intervento di artroprotesi dell'anca sinistra del 10 marzo è stata applicata dai sanitari dell' una forza che ha superato il punto di resistenza del grande Controparte_5
trocantere e tale aspetto, considerato che nell'atto operatorio non viene descritta alcuna complicazione o difficoltà tale da richiedere un impegno massimale, rappresenta un evento che si sarebbe evitato se le forze applicate fossero state meno intense” (v. pag. 2 integrazione alla CTU).
9 Il Collegio reputa inoltre quanto accertato dal CTU coerente con la documentazione offerta da parte appellante, ove si può constatare che già in data 17.03.2016, ossia il giorno seguente alla dimissione della paziente dall'Ospedale Sacro Cuore–Don
Calabria, nella radiografia effettuata presso la casa di Cura Eremo di Arco veniva riscontrata la “presenza di distacco osseo del grande trocantere con frammento che appare cranializzato” (v. doc. 6 appellante), risultando quindi probabile e logico che la complicanza si sia verificata quando si trovava nel nosocomio di Pt_1 CP_5
durante l'intervento.
Al contrario, gli appellati, a sostegno della loro tesi difensiva, si dolgono che il CTU abbia omesso di considerare la radiografia eseguita al termine dell'operazione, in data
10.03.2016, che, a loro parere, dimostrerebbe come il grande trocantere, post- intervento, fosse nella sua sede anatomica e perfettamente integro.
Sennonché tale tesi è rimasta a livello di mera asserzione, in assenza di qualsivoglia riscontro probatorio, dal momento che la radiografia cui è generico cenno negli atti difensivi degli appellati (senza indicazione del fascicolo in cui l'esame radiografico sarebbe stato riversato e senza indicazione del numero del documento), non risulta prodotta e non è presente nemmeno nella cartella clinica della sig.ra , seppur Pt_1
v'è n'è mero cenno nella lettera di dimissione (doc. 2 e 3 fascicolo attrice, doc. 3 fascicolo convenuti). D'altra parte, neppure il CTP dei convenuti si è riferito ad un esame radiografico eseguito post-intervento, prima delle dimissioni della paziente, nulla avendo rilevato nelle proprie osservazioni alla CTU in merito a quanto dedotto dall'ausiliario del giudice in ordine alla sussistenza del nesso di causalità materiale con l'intervento di artroprotesi (v. primo allegato alla CTU).
10. Accertata la responsabilità dei convenuti, devono prendersi in esame le richieste risarcitorie.
10 A tal fine occorre richiamare le conclusioni del CTU, là dove ha osservato: “Tenuto conto che la diagnosi di distacco è stata posta poco dopo l'intervento di artroprotesi e che la correzione chirurgica avrebbe potuto essere eseguita in tempi ragionevolmente brevi, si può ritenere che l'iter clinico sia stato più lungo di circa 110 gg, da ripartirsi in
62 giorni di danno biologico temporaneo totale per i giorni che stata ricoverata, in 18 gg danno biologico temporaneo parziale al 75%, 15 giorni di parziale al 50% e 15 giorni di minimo al 25%. Per quanto riguarda il danno permanente l'attuale quadro clinico obiettivo orienta per un danno biologico intorno al 18%. Dobbiamo però considerare che l'intervento di artroprotesi, anche senza distacco osseo e sequele che sono seguite all'intervento, avrebbe comportato un danno permanente che il successivo iter clinico non ci ha permesso di rilevare ma che ragionevolmente avrebbe determinato il 15%. Ci troviamo pertanto di fronte ad un danno differenziale in cui il danno risarcibile deriva dalla differenza tra il danno attualmente rilevabile e quello che verosimilmente sarebbe conseguito in assenza dell'evento per cui è in corso l'accertamento tecnico”.
L'appellante ha censurato la CTU, ritenendo che le suindicate conclusioni fossero fondate su un criterio puramente discrezionale, in quanto il CTU, per un verso, aveva errato nell'affermare che l'iter clinico più lungo rispetto a un solo intervento di artroprotesi era solamente in parte attribuibile all' , poiché Controparte_1
dipeso per la maggior parte da scelte di altri professionisti, senza considerare che ella non aveva potuto avvalersi di prestazioni mediche private, ma aveva dovuto attendere i tempi di esecuzione del S.S.N., e, per altro verso, non aveva indicato il barème medico-legale utilizzato per la quantificazione della menomazione all'integrità psico- fisica che la paziente avrebbe comunque riportato dall'artroprotesi. Inoltre, relativamente all'integrazione dell'elaborato peritale, l'appellante ha lamentato il difetto di contraddittorio.
11 A tale ultimo riguardo, tuttavia, non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 195 c.p.c., dal momento che l'elaborato qualificato dall'appellante come “integrazione alla CTU” contiene, in realtà, unicamente la risposta ai chiarimenti richiesti, peraltro solo in punto di nesso di causalità, dal giudice, e non già la risposta ad un quesito aggiuntivo e diverso rispetto a quello posto all'atto del conferimento dell'incarico (cfr. verbale di udienza del 26.02.2023, ove lo stesso giudice di primo grado rinvia l'udienza in attesa dei “chiarimenti” del CTU). D'altra parte, non risulta che l'appellante abbia eccepito tempestivamente detta violazione nella prima difesa utile successiva al deposito dell'elaborato, essendo perciò decaduta.
Per il resto, il Collegio ritiene corretta la quantificazione operata nella CTU, ad inficiare la quale non valgono le critiche dell'appellante, già espresse, per mezzo del proprio difensore, all'esito della trasmissione della bozza della CTU e congruamente riscontrate dal perito d'ufficio, il quale non solo ha condivisibilmente rilevato che il più lungo iter clinico non era comunque dipeso dalle parti convenute, ma ha altresì precisato di essersi avvalso per i propri accertamenti delle tabelle di valutazione del danno biologico che la aggiorna periodicamente e delle “Linee guida per la valutazione Pt_2
medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico” Ed. Giuffrè (vd. pagg. 17 e
19-20 della CTU).
Pertanto, in favore dell'appellante, di anni 64 all'epoca dell'evento lesivo, si liquidano in applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano 2024 la somma di € 15.761,00 per i postumi permanenti (pari alla differenza tra il danno biologico risarcibile per una percentuale d'invalidità permanente del 18 % e quello risarcibile per una percentuale d'invalidità permanente del 15 %, ricompresa la sofferenza morale alla luce delle allegazioni dell'appellante e degli esiti della CTU) e € 11.526,25 per l'invalidità temporanea (di cui € 8.680,00 calcolati sulla base di un punto base di ITT di € 140,00
12 per 62 giorni di inabilità totale, unici per i quali il CTU ha riscontrato un grado grave di sofferenza intrinseca, applicati per il resto un punto base di ITT di € 115).
Alcunchè può essere riconosciuto a titolo di personalizzazione del danno biologico permanente, considerato che nulla è stato specificamente allegato e provato con riferimento all'incidenza della malattia sulle dinamiche relazionali dell'appellante.
Sulla somma complessiva di € 27.287,25, sopra determinata già all'attualità, vanno calcolati gli interessi compensativi;
in particolare gli interessi vanno calcolati sull'importo liquidato, previamente devalutato in base agli indici ISTAT dalla data del fatto e poi di anno in anno rivalutato fino alla data della presente sentenza. L'importo così determinato dovrà essere maggiorato degli interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo effettivo (v. Cass., Sez. Un., 17/02/1995, n. 1712).
A titolo di risarcimento del danno patrimoniale, va poi riconosciuta all'appellante la somma di € 698,52, relativa alle spese documentate dalla sig.ra e ritenute Pt_1
congrue dal CTU. Su tale somma spettano gli interessi legali e la rivalutazione dal giorno dell'evento lesivo, con gli interessi calcolati sulla suindicata sorte capitale via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza. Anche in questo caso l'importo che ne deriva dovrà essere maggiorato degli interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo effettivo.
11. Il quarto motivo di appello, che non costituisce un vero motivo d'impugnazione, bensì una critica all'operato del CTU in merito alla quantificazione del danno, resta in ogni caso assorbito dai rilievi che precedono.
12. Il quinto motivo di gravame, con il quale l'appellante censura il capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese di lite e delle spese di CTU, in quanto poste a suo carico malgrado l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rimane anch'esso
13 assorbito, considerato che la riforma della sentenza importa la rideterminazione della sorte delle spese processuali del primo grado, come di seguito indicato.
13. L'accoglimento dell'impugnazione comporta, secondo il principio della soccombenza, la condanna degli appellati al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 d.P.R. n. 115/2002, attesa l'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato (con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona del
8/02/2019 quanto al primo grado e con delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Venezia del 11/03/2024 quanto al secondo grado), calcolate sul decisum, in base ai parametri di cui al d.m. n. 147/2022, tenuto conto per il secondo grado del mancato espletamento dell'attività istruttoria e della modalità di trattazione della fase decisoria ex art. 281 sexies c.p.c. (applicati, dunque, i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per la fase decisoria).
Le spese di CTU, come già liquidate in primo grado, vengono definitivamente poste a carico solidale degli appellati.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, condanna l' Controparte_3
e il dott. , in solido tra loro, a versare in favore di ,
[...] CP_2 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di € 27.287,25, oltre agli interessi computati come indicato in parte motiva, nonché l'ulteriore somma di €
689,52 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi computati come indicato in parte motiva;
14 2. condanna l' Equiparato Controparte_1 [...]
e il dott. , in solido tra loro, a rifondere a favore dello Controparte_3 CP_2
Stato anticipatario le spese di lite, che liquida per il primo grado di giudizio in €
7.616,00 per compenso, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed oltre al
15 % a titolo di contributo forfetario spese generali, IVA e CPA, e per il secondo grado di giudizio in € 5.211,00 per compenso, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed oltre al 15 % a titolo di contributo forfetario spese generali, IVA e CPA;
3. pone definitivamente a carico delle parti appellate le spese di CTU, come già liquidate nel giudizio di primo grado.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D.
Lvo 196/2003.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 09/07/2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Stefania Abbate Elena Rossi
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Elena Rossi Presidente dott. Gianluca Bordon Consigliere dott.ssa Stefania Abbate Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2287/2023 R.G. promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Anita Viviani ed elettivamente domicilia presso il suo studio in Verona, in Piazzetta Alcide De Gasperi n° 4 (pec Email_1
appellante contro
Controparte_1
(C.F.
[...] P.IVA_1
(C.F. ) CP_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Conterno ed elettivamente domiciliati preso il suo studio in Genova, Via Malta 5/5 (pec Email_2
appellati oggetto: appello avverso la sentenza n. 2138/2023 del Tribunale di Verona emessa il
09/11/2023
1 CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente atto di appello, e in totale o parziale riforma dell'impugnata sentenza pronunciata dal Tribunale di Verona dott.
Francesco Fontana n. 2138/2023 pubbl. il 09/11/2023 RG n. 5409/2019 Repert. n.
3930/2023 del 09/11/2023, notificata in data 21/11/2023
Nel merito accertare e dichiarare il danno biologico, morale, esistenziale e da perdita di chance subita dall'attrice per responsabilità civile della struttura ospedaliera e dell'esercente la professione sanitaria e/o del terzo chiamato in causa;
condannare entrambi i convenuti e/o il terzo chiamato in causa al risarcimento di tutti i danni contrattuali ed extracontrattuali (biologico, morale, esistenziale e da perdita di chance) ed al pagamento in favore della sig.ra della somma che Parte_1
risulterà di giustizia;
valutare l'ingiustificata mancata partecipazione di entrambe le parti convenute al procedimento di mediazione quale colpa grave ai fini della decisione nel merito della causa ex art. 116 c.p.c., e, conseguentemente, condannarle per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
In via istruttoria chiede che la Corte d'Appello accolga le contestazioni svolte all'elaborato peritale, in merito alla quantificazione del danno e il difetto di contraddittorio;
chiede che la Corte d'Appello adita accolga le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. depositata agli atti del primo grado di giudizio.
Sulle spese di giustizia l'attrice è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera dell'Ordine degli Avvocati di Verona prot. n. 2019/1679 del 18/02/2019, volto
2 a garantire alla parte non abbiente l'effettività del diritto di difesa, chiede pertanto che la Corte d'Appello disponga gli opportuni provvedimenti in merito alla liquidazione del difensore per entrambi i gradi di giudizio.
Per l' Classificato Equiparato Controparte_1 CP_1 CP_1
e per il dott. :
[...] CP_2
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, fatte le declaratorie del caso tutte, per i motivi sopra esposti e/o per quelli meglio ritenuti, previa pronuncia ex art. 348 bis c.p.c.; respingere i motivi di appello avversari tutti, in quanto infondati in fatto e in diritto confermando in ogni sua parte l'ex adverso impugnata sentenza, relativamente alle spese di CTU di primo grado, l'appellato si rimette al giudizio dell'Ecc.ma Corte.
In ogni caso e in via di graduato subordine si richiamano le conclusioni già rassegnate nel primo grado del giudizio.
Vinte le spese del secondo grado del giudizio.
In via istruttoria
Gli appellati si oppongono all'accoglimento delle contestazioni svolte all'elaborato peritale, in merito alla quantificazione del danno e il difetto di contraddittorio richiesto dall'appellata per i motivi esposti in narrativa del presente atto e si oppongono altresì all'accoglimento delle istanze istruttorie formulate dall'appellata nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. del primo grado di giudizio, richiamando, ai fini di sintesi di cui all'art. 121 c.p.c. quanto dedotto con la terza memoria istruttoria depositata nel medesimo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato agiva nei confronti Parte_1
dell' Controparte_3
[...
[...] [...]
[...]
[...]
[...]
al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali
[...]
sofferti in seguito ad un intervento chirurgico di impianto di protesi totale all'anca sinistra eseguito in data 10.03.2016 presso l' di Controparte_3
Negrar (VR).
A sostegno delle pretese deduceva l'attrice che già la prima notte post-intervento aveva accusato fortissimi dolori all'anca operata, che persistevano nei giorni seguenti, accompagnati da formicolii e scarsa percettività dell'arto e delle dita del piede, lamentando che, nonostante tale complicanza, non era stata sottoposta a rx del bacino, esame eseguito solo il 17.03.2016, presso la casa di cura Eremo di Arco, con esito “distacco osseo del grande trocantere con frammento che appare cranializzato”; che, sottoposta ad ulteriori controlli presso l'ospedale , le era stata CP_1
diagnosticata una “sofferenza muscolare neurogena con parziale deficit di innervazione in territorio del nervo femorale di sinistra” e consigliato un secondo intervento, ma, nonostante l'esecuzione in data 26.04.2016 di una nuova rx anca sinistra, non era stato più rilevato il distacco osseo del grande trocantere;
che, infine, nel marzo 2017, era stata sottoposta ad un nuovo intervento chirurgico di plastica muscolare con lembo di grande gluteo, asportazione di frammento del grande trocantere e reinserzione medio- piccolo gluteo presso la . Controparte_4
Secondo l'attrice la mancata diagnosi tempestiva della complicanza insorta all'esito dell'intervento di protesi all'anca aveva comportato un ritardo nell'accertamento della patologia, la necessità di eseguire un nuovo intervento chirurgico e l'indebolimento dell'arto, causa della persistenza di deficit deambulatorio della paziente, di costanti dolori alla caviglia e al piede e di un conseguente stato ansioso e depressivo, determinato dalla limitazione della sua vita sociale.
4 Si costituivano l' e il dott. negando ogni Controparte_1 CP_2
responsabilità in ordine ai fatti lamentati dall'attrice, riconducendo la frattura alla trazione esercitata durante la deambulazione o durante gli esercizi di abduzione dal muscolo medio-gluteo e rilevando che la paziente stessa aveva rinunciato a sottoporsi all'intervento di osteosintesi che le era stato consigliato già in data 24.05.2016, intervento che avrebbe consentito una guarigione senza dilazione del periodo di malattia e che, invece, afronte della rinuncia della paziente, nel marzo del 2017 non risultava più opportuno a causa della degenerazione del frammento osseo avulso, dovuto al tempo trascorso dall'insorgenza del problema.
2. Il Tribunale, istruita la causa mediante CTU medico-legale, assunti anche chiarimenti dal CTU, dott. con sentenza n. 2138/2023 rigettava la domanda, Persona_1
ritenendo non compiutamente assolto l'onere probatorio gravante sull'attore circa la sussistenza del nesso di causa tra l'evento dannoso e l'operato dei sanitari, osservando che “Nella prima stesura della propria relazione il CTU (pag. 15) afferma che il nesso di causalità materiale tra le lesioni e l'intervento chirurgico di artroprotesi dell'anca sinistra, intervento sulla cui correttezza ed adeguatezza il CTU non solleva tra l'altro obiezioni di sorta, “deve ritenersi provato essendo le lesioni compatibili con
l'intervento”: palese risulta l'assenza di qualsivoglia elemento concreto tale da indurre
l'esistenza di un nesso di causa. Ancora, a seguito della richiesta integrazione da parte del giudicante, il CTU – con analogo ragionamento – individua la colpevolezza della colpa dei sanitari nell'applicazione di una forza di energia ritenuta eccessiva (cfr. relazione integrativa 15.2.2023): nessun elemento concreto il CTU nuovamente fornisce atto a provare il nesso di causa;
oltretutto, nella citata integrazione, lo stesso CTU afferma che le incisioni chirurgiche dei fasci muscolari proprie dell'intervento
(intervento per la cui utilità e necessarietà , come detto sopra, nessuna censura il CTU
5 ha sollevato) risultano particolarmente lunghe, con necessità di tenere aperta
l'incisione a mezzo divaricatori agenti come leve, manovre tutte che lo stesso CTU riconosce abbisognevoli di “notevole energia” tale da superare la resistenza dei tessuti”.
3. Avverso tale sentenza ha proposto gravame , formulando cinque Parte_1
motivi d'appello, che verranno di seguito esaminati.
4. La causa, dopo la sostituzione del consigliere relatore come da provvedimenti organizzativi del 9-5-2025 e del 13-5-2025 e la fissazione di udienza anticipata ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione di termine alle parti per il deposito di note illustrative, è stata trattenuta in decisione dal Collegio all'udienza del 09.07.2025.
5. Con il primo motivo d'appello la parte appellante si duole che il giudice di primo grado abbia operato una erronea valutazione delle risultanze della CTU e violato le regole sul riparto dell'onere della prova, in quanto, una volta accertato dal CTU, secondo il criterio c.d. "del più probabile che non", il nesso di causalità materiale tra la condotta del sanitario e le lesioni sofferte dalla paziente, sarebbe spettato alla struttura e al medico dimostrare che il risultato "anomalo" o anormale dell'intervento fosse dipeso da fatto a sé non imputabile a titolo di colpa, in quanto ascrivibile ad evento imprevedibile e non superabile con l'adeguata diligenza.
6. Con il secondo motivo l'appellante si duole dell'erronea valutazione delle risultanze della CTU, che ha accertato il nesso di casualità materiale tra le lesioni e l'intervento chirurgico di artroprotesi, ritenendo le prime compatibili con il secondo, coerentemente con l'iter clinico documentato e la presenza del distacco osseo rilevato dai sanitari della Casa di Cura Eremo di Arco con rx del 17.03.2016. L'appellante rimarca, inoltre, che, contrariamente a quanto osservato dal giudice nella gravata sentenza, l'elaborato peritale non ha individuato una pluralità di possibili cause delle
6 lesioni, ma ha reputato l'intervento chirurgico la causa delle stesse più probabile in assoluto, ribadendo altresì la colpa medica del sanitario intervenuto per l'omessa adozione delle necessarie precauzioni conseguenti alle complicanze post-operatorie e il mancato trasferimento della paziente presso il reparto di ortopedia per gli opportuni accertamenti prima delle dimissioni, con le conseguenze già innanzi richiamate, costituite dal ritardo nell'accertamento della patologia, dall'indebolimento ulteriore dell'arto e dalla necessità dell'intervento chirurgico eseguito nel marzo 2017.
7. Con il terzo motivo la sig.ra lamenta nuovamente l'erronea valutazione delle Pt_1
risultanze della CTU da parte del primo giudice, evidenziando che l'elaborato peritale individua l'intervento chirurgico di artroprotesi come causa più probabile in assoluto delle lesioni subite dalla paziente, sul presupposto che l'utilizzo di una forza maggiore rispetto a quella di resistenza dei tessuti durante l'intervento avesse procurato il distacco del grande trocantere.
8. I primi tre motivi sono all'evidenza strettamente connessi e devono, pertanto, essere trattati congiuntamente.
Ai detti motivi gli appellati hanno opposto che l'elaborato del perito d'ufficio risultava del tutto carente di coerenza e logica, in quanto in dissonanza con il radiogramma effettuato dopo l'intervento chirurgico del 10.03.2016, riportato graficamente nella comparsa di costituzione d'appello, che documentava l'integrità del trocantere e non evidenziava alcuna rima di frattura.
9. Ritiene il Collegio che i richiamati motivi d'appello meritino accoglimento.
In base alla giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di responsabilità sanitaria, “il paziente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, non solo l'esistenza del rapporto contrattuale ma anche il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della
7 salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia)”, là dove “il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o d'insorgenza di nuove patologie e il nesso eziologico che invece spetta al debitore di provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile e inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, c.c., e impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale” (v. Cass., Sez. 3, 12/05/2023 n.13107; Sez. 3, 11/11/2019, n. 28990).
Inoltre, l'accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del "più probabile che non", il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, considerando le diverse spiegazioni alternative e attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità che non consiste necessariamente in un dato statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori, della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione (v. Cass., Sez. 3, Ord. 26/09/2024, n.
25805).
In applicazione di tali principi occorre rilevare che l'appellante ha allegato e provato con CTU il nesso causale tra l'intervento di protesi totale all'anca e le complicanze sorte post-intervento, contrariamente a quanto sancito dal Tribunale, che non ha considerato concretamente provato tale nesso, discostandosi dalle risultanze dell'elaborato peritale, senza tuttavia indicare gli elementi che invece giustificavano una conclusione diversa.
8 Si osserva, infatti, che sia nella CTU depositata in data 17.03.2022, che nella successiva integrazione del 16.02.2023, il CTU ha ravvisato la relazione tra l'intervento chirurgico e le lesioni successivamente riportate da . Si legge infatti nelle conclusioni della Pt_1
CTU che “la Sig.ra a seguito dell'intervento di artroprotesi dell'anca Parte_1
sinistra del 10 marzo 2016 ha manifestato una insufficienza glutea secondaria a distacco inveterato del grande trocantere di sinistra in esiti di artroprotesi e sottoposto ad intervento di plastica muscolare con lembo di grande gluteo, asportazione di frammento di grande trocantere e reinserzione medio-piccolo gluteo ed una sofferenza neurogena favorevole evoluzione. Tale complicanza si è verificata durante la degenza nell' ” e a pag. 15 della CTU che “Il nesso di causalità materiale tra Controparte_1
queste lesioni e l'intervento chirurgico di artroprotesi deve essere ritenuto provato essendo le lesioni compatibili con l'intervento, coerente con l'iter clinico riferito dalla ricorrente, essendo altresì intervenuto l'accertamento di recentezza del distacco osseo da parte dei Sanitari della Casa di Cura Eremo di Arco mediante la Rxgrafia del 17 marzo 2016”, e successivamente, nell'integrazione depositata in risposta alla richiesta di chiarimenti del giudice, ovvero alla richiesta di “indicare e motivare quale sia la condotta colpevole dei sanitari dell' da porsi in rapporto di causa – Controparte_5
effetto con le lesioni lamentate dall'attrice”, il CTU ha chiarito che “durante l'intervento di artroprotesi dell'anca sinistra del 10 marzo è stata applicata dai sanitari dell' una forza che ha superato il punto di resistenza del grande Controparte_5
trocantere e tale aspetto, considerato che nell'atto operatorio non viene descritta alcuna complicazione o difficoltà tale da richiedere un impegno massimale, rappresenta un evento che si sarebbe evitato se le forze applicate fossero state meno intense” (v. pag. 2 integrazione alla CTU).
9 Il Collegio reputa inoltre quanto accertato dal CTU coerente con la documentazione offerta da parte appellante, ove si può constatare che già in data 17.03.2016, ossia il giorno seguente alla dimissione della paziente dall'Ospedale Sacro Cuore–Don
Calabria, nella radiografia effettuata presso la casa di Cura Eremo di Arco veniva riscontrata la “presenza di distacco osseo del grande trocantere con frammento che appare cranializzato” (v. doc. 6 appellante), risultando quindi probabile e logico che la complicanza si sia verificata quando si trovava nel nosocomio di Pt_1 CP_5
durante l'intervento.
Al contrario, gli appellati, a sostegno della loro tesi difensiva, si dolgono che il CTU abbia omesso di considerare la radiografia eseguita al termine dell'operazione, in data
10.03.2016, che, a loro parere, dimostrerebbe come il grande trocantere, post- intervento, fosse nella sua sede anatomica e perfettamente integro.
Sennonché tale tesi è rimasta a livello di mera asserzione, in assenza di qualsivoglia riscontro probatorio, dal momento che la radiografia cui è generico cenno negli atti difensivi degli appellati (senza indicazione del fascicolo in cui l'esame radiografico sarebbe stato riversato e senza indicazione del numero del documento), non risulta prodotta e non è presente nemmeno nella cartella clinica della sig.ra , seppur Pt_1
v'è n'è mero cenno nella lettera di dimissione (doc. 2 e 3 fascicolo attrice, doc. 3 fascicolo convenuti). D'altra parte, neppure il CTP dei convenuti si è riferito ad un esame radiografico eseguito post-intervento, prima delle dimissioni della paziente, nulla avendo rilevato nelle proprie osservazioni alla CTU in merito a quanto dedotto dall'ausiliario del giudice in ordine alla sussistenza del nesso di causalità materiale con l'intervento di artroprotesi (v. primo allegato alla CTU).
10. Accertata la responsabilità dei convenuti, devono prendersi in esame le richieste risarcitorie.
10 A tal fine occorre richiamare le conclusioni del CTU, là dove ha osservato: “Tenuto conto che la diagnosi di distacco è stata posta poco dopo l'intervento di artroprotesi e che la correzione chirurgica avrebbe potuto essere eseguita in tempi ragionevolmente brevi, si può ritenere che l'iter clinico sia stato più lungo di circa 110 gg, da ripartirsi in
62 giorni di danno biologico temporaneo totale per i giorni che stata ricoverata, in 18 gg danno biologico temporaneo parziale al 75%, 15 giorni di parziale al 50% e 15 giorni di minimo al 25%. Per quanto riguarda il danno permanente l'attuale quadro clinico obiettivo orienta per un danno biologico intorno al 18%. Dobbiamo però considerare che l'intervento di artroprotesi, anche senza distacco osseo e sequele che sono seguite all'intervento, avrebbe comportato un danno permanente che il successivo iter clinico non ci ha permesso di rilevare ma che ragionevolmente avrebbe determinato il 15%. Ci troviamo pertanto di fronte ad un danno differenziale in cui il danno risarcibile deriva dalla differenza tra il danno attualmente rilevabile e quello che verosimilmente sarebbe conseguito in assenza dell'evento per cui è in corso l'accertamento tecnico”.
L'appellante ha censurato la CTU, ritenendo che le suindicate conclusioni fossero fondate su un criterio puramente discrezionale, in quanto il CTU, per un verso, aveva errato nell'affermare che l'iter clinico più lungo rispetto a un solo intervento di artroprotesi era solamente in parte attribuibile all' , poiché Controparte_1
dipeso per la maggior parte da scelte di altri professionisti, senza considerare che ella non aveva potuto avvalersi di prestazioni mediche private, ma aveva dovuto attendere i tempi di esecuzione del S.S.N., e, per altro verso, non aveva indicato il barème medico-legale utilizzato per la quantificazione della menomazione all'integrità psico- fisica che la paziente avrebbe comunque riportato dall'artroprotesi. Inoltre, relativamente all'integrazione dell'elaborato peritale, l'appellante ha lamentato il difetto di contraddittorio.
11 A tale ultimo riguardo, tuttavia, non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 195 c.p.c., dal momento che l'elaborato qualificato dall'appellante come “integrazione alla CTU” contiene, in realtà, unicamente la risposta ai chiarimenti richiesti, peraltro solo in punto di nesso di causalità, dal giudice, e non già la risposta ad un quesito aggiuntivo e diverso rispetto a quello posto all'atto del conferimento dell'incarico (cfr. verbale di udienza del 26.02.2023, ove lo stesso giudice di primo grado rinvia l'udienza in attesa dei “chiarimenti” del CTU). D'altra parte, non risulta che l'appellante abbia eccepito tempestivamente detta violazione nella prima difesa utile successiva al deposito dell'elaborato, essendo perciò decaduta.
Per il resto, il Collegio ritiene corretta la quantificazione operata nella CTU, ad inficiare la quale non valgono le critiche dell'appellante, già espresse, per mezzo del proprio difensore, all'esito della trasmissione della bozza della CTU e congruamente riscontrate dal perito d'ufficio, il quale non solo ha condivisibilmente rilevato che il più lungo iter clinico non era comunque dipeso dalle parti convenute, ma ha altresì precisato di essersi avvalso per i propri accertamenti delle tabelle di valutazione del danno biologico che la aggiorna periodicamente e delle “Linee guida per la valutazione Pt_2
medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico” Ed. Giuffrè (vd. pagg. 17 e
19-20 della CTU).
Pertanto, in favore dell'appellante, di anni 64 all'epoca dell'evento lesivo, si liquidano in applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano 2024 la somma di € 15.761,00 per i postumi permanenti (pari alla differenza tra il danno biologico risarcibile per una percentuale d'invalidità permanente del 18 % e quello risarcibile per una percentuale d'invalidità permanente del 15 %, ricompresa la sofferenza morale alla luce delle allegazioni dell'appellante e degli esiti della CTU) e € 11.526,25 per l'invalidità temporanea (di cui € 8.680,00 calcolati sulla base di un punto base di ITT di € 140,00
12 per 62 giorni di inabilità totale, unici per i quali il CTU ha riscontrato un grado grave di sofferenza intrinseca, applicati per il resto un punto base di ITT di € 115).
Alcunchè può essere riconosciuto a titolo di personalizzazione del danno biologico permanente, considerato che nulla è stato specificamente allegato e provato con riferimento all'incidenza della malattia sulle dinamiche relazionali dell'appellante.
Sulla somma complessiva di € 27.287,25, sopra determinata già all'attualità, vanno calcolati gli interessi compensativi;
in particolare gli interessi vanno calcolati sull'importo liquidato, previamente devalutato in base agli indici ISTAT dalla data del fatto e poi di anno in anno rivalutato fino alla data della presente sentenza. L'importo così determinato dovrà essere maggiorato degli interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo effettivo (v. Cass., Sez. Un., 17/02/1995, n. 1712).
A titolo di risarcimento del danno patrimoniale, va poi riconosciuta all'appellante la somma di € 698,52, relativa alle spese documentate dalla sig.ra e ritenute Pt_1
congrue dal CTU. Su tale somma spettano gli interessi legali e la rivalutazione dal giorno dell'evento lesivo, con gli interessi calcolati sulla suindicata sorte capitale via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza. Anche in questo caso l'importo che ne deriva dovrà essere maggiorato degli interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo effettivo.
11. Il quarto motivo di appello, che non costituisce un vero motivo d'impugnazione, bensì una critica all'operato del CTU in merito alla quantificazione del danno, resta in ogni caso assorbito dai rilievi che precedono.
12. Il quinto motivo di gravame, con il quale l'appellante censura il capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese di lite e delle spese di CTU, in quanto poste a suo carico malgrado l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rimane anch'esso
13 assorbito, considerato che la riforma della sentenza importa la rideterminazione della sorte delle spese processuali del primo grado, come di seguito indicato.
13. L'accoglimento dell'impugnazione comporta, secondo il principio della soccombenza, la condanna degli appellati al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 d.P.R. n. 115/2002, attesa l'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato (con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona del
8/02/2019 quanto al primo grado e con delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Venezia del 11/03/2024 quanto al secondo grado), calcolate sul decisum, in base ai parametri di cui al d.m. n. 147/2022, tenuto conto per il secondo grado del mancato espletamento dell'attività istruttoria e della modalità di trattazione della fase decisoria ex art. 281 sexies c.p.c. (applicati, dunque, i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per la fase decisoria).
Le spese di CTU, come già liquidate in primo grado, vengono definitivamente poste a carico solidale degli appellati.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, condanna l' Controparte_3
e il dott. , in solido tra loro, a versare in favore di ,
[...] CP_2 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di € 27.287,25, oltre agli interessi computati come indicato in parte motiva, nonché l'ulteriore somma di €
689,52 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi computati come indicato in parte motiva;
14 2. condanna l' Equiparato Controparte_1 [...]
e il dott. , in solido tra loro, a rifondere a favore dello Controparte_3 CP_2
Stato anticipatario le spese di lite, che liquida per il primo grado di giudizio in €
7.616,00 per compenso, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed oltre al
15 % a titolo di contributo forfetario spese generali, IVA e CPA, e per il secondo grado di giudizio in € 5.211,00 per compenso, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed oltre al 15 % a titolo di contributo forfetario spese generali, IVA e CPA;
3. pone definitivamente a carico delle parti appellate le spese di CTU, come già liquidate nel giudizio di primo grado.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D.
Lvo 196/2003.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 09/07/2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Stefania Abbate Elena Rossi
15