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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 96/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SESSA MICHELE, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 794/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Lombardi Palazzo Metroquadro 88046 Lamezia Terme CZ
Email_2elettivamente domiciliata presso
IO AL - Via Magna Grecia N. 24 88100 Catanzaro CZ
Email_3elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240008434220000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240008434220000 BOLLO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: come in atti.
Ricorrente: /// Resistente: ///
Esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione
Il Giudice Monocratico presso la C. G. T. di I Grado di Catanzaro, ai sensi degli artt. 132 cpc,
118 disp. att. cpc e dell'art. 4/bis D. Lgv. 546/1992, dà atto che il ricorso proposto nell'interesse di Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento, in epigrafe indicata
(notificata a mezzo del servizio postale ordinario a. r. il 7.1.2025), emessa per la riscossione delle tasse automobilistiche regionali per gli anni 2019 e 2021, non è fondato.
Preliminarmente, quanto all'eccezione di tardività del ricorso formulata dalla IO
AL (secondo cui la cartella di pagamento impugnata sarebbe stata notificata nell'anno
2024) rileva il Giudicante che l'eccezione, oltre che genericamente formulata, non è fondata.
Risulta che il contribuente ha depositato in giudizio la stampa della ricevuta estratta dal sito
Poste Italiane, dalla quale si evince che l'atto è stato ricevuto il 7.1.2025 e il ricorso è stato notificato tempestivamente a mezzo pec l'8.3.2025.
Nel merito.
Il ricorso non è fondato.
Sul punto, il Giudicante rileva che la IO AL (costituita in giudizio il 16.7.2025) ha depositato l'avviso di ricevimento postale dell'accertamento per l'anno d'imposta 2019 regolarmente ricevuto il 2.5.2022 presso il domicilio del ricorrente dalla “madre convivente”.
Quanto, all'anno d'imposta 2021, la IO AL ha invocato l'applicazione dell'art. 6 della L. R. AL n. 53/2023 (entrata in vigore il 28.12.2023) che consente la riscossione diretta del ruolo a mezzo della cartella di pagamento, senza necessità del preliminare invio dell'avviso di accertamento.
In merito, il Giudicante richiama, perché condivisi, i principi di diritto espressi con la sentenza del 11/11/2022 n. 4382 dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia.
Pertanto, il ricorso va respinto. Circa le spese di giudizio
Le spese processuali possono essere compensate, stante la reciproca soccombenza delle parti in ordine alle eccezioni formulate.
P.Q.M.
respinge il ricorso e compensa le spese di lite.
Catanzaro, 12.1.2026.
Il Giudice Monocratico
Dott. Michele Sessa
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SESSA MICHELE, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 794/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Lombardi Palazzo Metroquadro 88046 Lamezia Terme CZ
Email_2elettivamente domiciliata presso
IO AL - Via Magna Grecia N. 24 88100 Catanzaro CZ
Email_3elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240008434220000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240008434220000 BOLLO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: come in atti.
Ricorrente: /// Resistente: ///
Esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione
Il Giudice Monocratico presso la C. G. T. di I Grado di Catanzaro, ai sensi degli artt. 132 cpc,
118 disp. att. cpc e dell'art. 4/bis D. Lgv. 546/1992, dà atto che il ricorso proposto nell'interesse di Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento, in epigrafe indicata
(notificata a mezzo del servizio postale ordinario a. r. il 7.1.2025), emessa per la riscossione delle tasse automobilistiche regionali per gli anni 2019 e 2021, non è fondato.
Preliminarmente, quanto all'eccezione di tardività del ricorso formulata dalla IO
AL (secondo cui la cartella di pagamento impugnata sarebbe stata notificata nell'anno
2024) rileva il Giudicante che l'eccezione, oltre che genericamente formulata, non è fondata.
Risulta che il contribuente ha depositato in giudizio la stampa della ricevuta estratta dal sito
Poste Italiane, dalla quale si evince che l'atto è stato ricevuto il 7.1.2025 e il ricorso è stato notificato tempestivamente a mezzo pec l'8.3.2025.
Nel merito.
Il ricorso non è fondato.
Sul punto, il Giudicante rileva che la IO AL (costituita in giudizio il 16.7.2025) ha depositato l'avviso di ricevimento postale dell'accertamento per l'anno d'imposta 2019 regolarmente ricevuto il 2.5.2022 presso il domicilio del ricorrente dalla “madre convivente”.
Quanto, all'anno d'imposta 2021, la IO AL ha invocato l'applicazione dell'art. 6 della L. R. AL n. 53/2023 (entrata in vigore il 28.12.2023) che consente la riscossione diretta del ruolo a mezzo della cartella di pagamento, senza necessità del preliminare invio dell'avviso di accertamento.
In merito, il Giudicante richiama, perché condivisi, i principi di diritto espressi con la sentenza del 11/11/2022 n. 4382 dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia.
Pertanto, il ricorso va respinto. Circa le spese di giudizio
Le spese processuali possono essere compensate, stante la reciproca soccombenza delle parti in ordine alle eccezioni formulate.
P.Q.M.
respinge il ricorso e compensa le spese di lite.
Catanzaro, 12.1.2026.
Il Giudice Monocratico
Dott. Michele Sessa