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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 15/05/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5276/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
(C.F. , Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
(C.F. ), Parte_5 C.F._5
tutti con gli avv. GIORGIO CALDERA e SARA BENEDETTA ZAMBONI attori contro
(P.I. ), con l'avv. PAOLA GAZZI;
Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
(P.I. ), con gli avv. SELLETTI Parte_6 P.IVA_2
SONIA, FRANCESCA DI MARCO e SARA BRAVI convenuti con la chiamata in causa di
(C.F. ), con gli avv. Controparte_3 P.IVA_3
VITTORIO GELPI, STEFANO DALLE DONNE e PIERLUIGI VINCI;
1 (P.I. ), con gli Controparte_4 P.IVA_4
avv. BARBARA GIACOMANTONIO e ALESSANDRA PIERONI;
Controparte_5
(C.F. ), con l'avv. RICCARDO
[...] P.IVA_5
CONTERNO;
(P.I. ), con l'avv. LORENZO Controparte_6 P.IVA_6
CATOZZI terzi chiamati
Oggetto: Responsabilità professionale medica.
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
Previo rigetto di tutte le domande, eccezioni e/o istanze ex adverso svolte
Nel merito accertata e dichiarata la responsabilità di e del Parte_7 Parte_6
nonché di
[...] Controparte_7
in relazione agli eventi di cui è
[...]
causa, condannarsi in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_7
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_6 [...]
, in persona del legale Controparte_7
rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante Controparte_6
pro tempore, (ora , in Controparte_8 Controparte_9
persona del legale rappresentante pro tempore ed Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dai sigg. , Parte_1 Parte_2
2 , e , nelle loro rispettive Parte_3 Parte_4 Parte_5
qualità e secondo i diversi titoli, a seguito degli incongrui trattamenti sanitari a cui è stato sottoposto il sig. a far data da agosto 2012, danni da quantificarsi nella Parte_1 misura che sarà ritenuta di giustizia oltre alla rivalutazione monetaria in base all'indice
ISTAT dei prezzi al consumo ed agli interessi – dalla domanda al tasso di cui all'art.1284, 4° comma c.c. – sulla somma rivalutata dalla data del fatto al saldo.
Con vittoria di spese e competenze di causa – anche del sub procedimento R.G. 5276-1/2021
– oltre al 15% rimborso spese generali ed oltre al rimborso delle spese di CTU e CTP, delle quali ultime si chiede anche la liquidazione, e con richiesta di distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dei procuratori delle parti attrici che dichiarano di aver anticipato le spese.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
In via istruttoria
- Si chiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che, alla data del 5.8.2012, il sig. svolgeva la propria attività Parte_1 lavorativa quale procacciatore d'affari nel settore del materiale elettrico ed elettronico e comunque collegato alle costruzioni.
2) Vero che il sig. si recava personalmente presso i clienti spostandosi Parte_1 con l'autovettura per proporre i prodotti, per l'effettuazione degli ordini e per le consegne.
3) Vero che, successivamente al 5.8.2012, il sig. ha dapprima ridotto e, Parte_1
successivamente, cessato di svolgere la propria attività lavorativa trovandosi impedito nella guida dell'autovettura per lunghi percorsi nonché negli spostamenti e nella deambulazione
4) Vero che, a partire dal gennaio 2018, il sig. ha tentato di svolgere la Parte_1
propria attività di procacciatore nel settore del commercio degli imballaggi e della gomma e che tale tentativo è rimasto privo di esito in considerazione dell'impossibilità per il sig.
di spostarsi. Parte_1
3 5) Vero che il sig. utilizza due bastoni per deambulare e che deve Parte_1 sopperire anche con l'ausilio della carrozzina in caso di tragitti lunghi o se è richiesto il mantenimento della stazione eretta per un tempo prolungato.
6) Vero che, alla data del 5.8.2012 il sig. risiedeva in Caldogno (VI), via Parte_1
delle Camelie n.57 unitamente alla madre, sig.ra alla sorella, Parte_2 [...]
ed alla nipote, . Parte_4 Pt_5 Parte_5
7) Vero che il sig. costituiva un punto di riferimento per la madre per la Parte_1
gestione della casa, per le incombenze quali fare la spesa o in caso di visite mediche nonché per la nipote, , all'epoca appena adolescente. Parte_5
8) Vero che il sig. era di ausilio alla sorella, , Parte_1 Parte_4 nell'accudimento della figlia e si occupava di accompagnare la nipote negli impegni Pt_5 propri dell'età quali gli incontri con gli amici o le attività scolastiche ed extrascolastiche.
9) Vero che, alla data del 5.8.2012, il sig. apportava ausilio anche Parte_1
economico alla famiglia destinando alla stessa una parte delle proprie entrate (a titolo esemplificativo per le spese alimentari, per il pagamento delle utenze o qualora si dovesse provvedere a qualche riparazione).
10) Vero che, successivamente al 5.12.2012, il sig. ha dovuto contare Parte_1 sull'ausilio dei famigliari per le incombenze quotidiane nonché per la cura e l'igiene personale.
11) Vero che, successivamente al 5.12.2012, il sig. veniva e viene Parte_1
accompagnato dal fratello, sig. , o in alternativa dalla sorella, sig.ra Parte_3
, alle visite di controllo nonché ad effettuare esami diagnostici e ha Parte_4
ricevuto ausilio dai fratelli anche in occasioni dei ripetuti ricoveri che si sono succeduti.
12) Vero che, successivamente al 5.8.2012, la sig.ra si è occupata Parte_2
autonomamente della gestione delle incombenze domestiche, di fare la spesa, di preparare i
4 pasti nonché di essere di ausilio al figlio nelle lunghe ore in cui questo doveva permanere presso l'abitazione.
13) Vero che, successivamente al 5.8.2012, il sig. dapprima riduceva e, Parte_1 successivamente, cessava l'attività lavorativa e che riceveva apporto economico dalla madre, dal fratello e dalla sorella per le proprie esigenze (a titolo esemplificativo: farmaci, visite mediche, vestiario).
14) Vero che nel gennaio 2013 il sig. ha riportato la propria residenza in Parte_3
Caldogno, via delle Camelie n.57, ed è tornato ad abitare con la madre ed i fratelli per poter essere presente nell'assistenza al sig. e per essere di ausilio alla madre. Parte_1
15) Vero che, successivamente all'intervento di amputazione (22.12.2015), il sig.
[...]
necessita di assistenza per la cura e l'igiene personale, per la vestizione e negli Parte_1
spostamenti.
16) Vero che il sig. e la sig.ra si occupavano e si Parte_3 Parte_4
occupano di accompagnare il sig. nelle rare uscite, alle visite di controllo Parte_1
e ad effettuare la dialisi.
17) Vero che il sig. svolge la propria attività quale architetto – libero Parte_3
professionista – e che, qualora il sig. debba recarsi a controlli o ad Parte_1
effettuare trattamenti medici, il sig. sospende la propria attività Parte_3
rinunciando a ore o giornate di lavoro.
18) Vero che, attualmente, le condizioni di salute della sig.ra sono Parte_2
peggiorate e che la stessa ha cessato di occuparsi delle incombenze domestiche quali lavare, stirare, provvedere alla pulizia della casa e fare la spesa.
19) Vero che, attualmente, della gestione delle incombenze domestiche si occupa il sig.
con l'ausilio della sorella Parte_3 Pt_4
5 20) Vero che, attualmente, il sig. si occupa, oltre che dell'assistenza al Parte_3
fratello , anche di quella della madre accompagnandola alle varie visite mediche e Pt_1
sovraintendendo alle terapie farmacologiche prescritte.
21) Vero che, successivamente al 5.8.2012 nonché al 22.12.2015, il sig. Parte_1
ha dapprima diradato e, successivamente, interrotto le uscite e le frequentazioni in precedenza numerose.
22) Vero che il sig. , successivamente al 5.8.2012 ed al 22.12.2015, ha Parte_1
dimostrato ostilità ed aggressività anche nei confronti della madre nonché dei fratelli e che passa molte ore della giornata in silenzio senza partecipare alla vita famigliare e rifiutando di essere coinvolto nelle iniziative o nelle discussioni famigliari.
23) Vero che il sig. in questi anni e a tutt'oggi viene colto da crisi di Parte_1
pianto.
24) Vero che, successivamente al 5.12.2012, il sig. ha cessato di Parte_1
interloquire nonché di confrontarsi con la nipote, , esprimendo Parte_5
disagio ed imbarazzo per la propria condizione.
25) Vero che, successivamente al 22.12.2015, la sig.ra ha Parte_5 cominciato a manifestare disagio nel permanere presso l'abitazione nonché insofferenza nei confronti dei famigliari ed aveva subito un calo nel rendimento scolastico.
26) Vero che nel maggio 2016 la sig.ra spostava la propria residenza e la Parte_4
propria dimora in Vicenza portando con sé la figlia, . Parte_5
27) Vero che la sig.ra , anche in epoca successiva al maggio 2016, Parte_4 continua a recarsi più volte la settimana presso l'abitazione di Caldogno, via delle Camelie
n.57, per essere di ausilio alla madre e nell'assistenza al fratello . Pt_1
28) Vero che, alla data del 5.8.2012, il sig. intratteneva una relazione Parte_1
sentimentale con la sig.ra . Parte_8
6 29) Vero che nel corso della vicenda medica il sig. ha limitato la Parte_1
frequentazione con la sig.ra rappresentando disagio per la propria condizione, Pt_8
limitando gli incontri e le uscite o le frequentazioni con gli amici comuni fino ad interrompere tale relazione.
30) Vero che il sig. deve corrispondere al dott. l'importo di Parte_1 CP_10
€ 3.000,00 per la visita e la relazione medico-legale come da preavviso che si rammostra al teste (doc.9).
31) Vero che i sigg. , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e si rivolgevano all'avv. Giorgio Caldera, il quale Parte_4 Parte_5
svolgeva la seguente attività: invio diffide, fissazione visite medico-legali, incontri con i clienti, riscontri alle strutture sanitarie, avvio procedura di mediazione e partecipazione primo incontro come da documentazione che si rammostra al teste (docc. 03, 04, 10, 12, 14, 16, 17).
32) Vero che il sig. deve corrispondere allo Studio legale Agazzi Caldera Parte_1
l'importo di € 16.833,10 come da fattura, distinta di bonifico e preavviso che si rammostrano al teste (docc. 10 e 42).
33) Vero che la sig.ra il sig. , la sig.ra Parte_2 Parte_3 [...]
e la sig.ra devono corrispondere allo Parte_4 Parte_5 CP_11
l'importo di € 3.348,68 ciascuno come da preavvisi che si rammostrano al
[...]
teste (doc.42).
Si indicano a testi il sig. , via del Lavoro n.9, Vicenza e la sig.ra , Testimone_1 Tes_2
via Chiesa n.63, Longa di Schiavon (VI) sui capitoli da 1) a 29); la sig.ra , Parte_8 via Marinai d'Italia n.8, Creazzo (VI) sui capitoli 28) e 29); il dott. via Quinta CP_10
n.9, Brescia sul capitolo 30); la sig.ra di RE e/o la sig.ra Testimone_3 Tes_4
di LI NE (TV) sui capitoli da 30) a 33).
[...]
Con ordinanza 18.3.2024 il Giudice ha dichiarato assolta la condizione di procedibilità e ha disposto l'acquisizione dell'accertamento tecnico preventivo di cui al sub procedimento R.G.
7 5276-1/ di Vicenza. Tale fascicolo risulta essere stato acquisito al fascicolo CP_12 telematico in data 19.3.2024 e si chiede che il Giudice confermi l'acquisizione e l'ammissibilità dell'accertamento peritale espletato nonché del relativo fascicolo.
Si chiede che il Giudice voglia disporre l'acquisizione dell'elaborato peritale depositato nel procedimento ex art.696 bis c.p.c. R.G. 2046/2019 Tribunale di Vicenza.
Si chiede che il Giudice voglia disporre la chiamata dei CCTTUU a chiarimenti ed integrazione sui punti indicati nelle osservazioni alla CTU formulate dai consulenti di parte
(dott. dott. , dott. e riportate nell'elaborato peritale Per_1 Per_2 Per_3 Persona_4 nonché per quanto dedotto nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 24.1.2024 depositate in data 23.1.2024 nel sub procedimento R.G. 5276-1/2021, deduzioni richiamate nelle note di trattazione scritta datate 12.3.2024 e per quanto richiamato e dedotto nella 1^ memoria ex art.183, 6° comma c.p.c. depositata in data 17.4.2024 e nella 2^ memoria ex art.183, 6° comma c.p.c. depositata in data 17.5.2024 nonché per quanto dedotto nelle presenti note con riferimento all'integrazione depositata in data 18.11.2024 anche con riferimento agli importi relativi alla spesa protesica. Si chiede che i chiarimenti e/o l'integrazione vengano disposti nel contraddittorio con i consulenti di parte.
Ci si oppone alla rinnovazione – o richiesta di integrazione - della CTU formulata da parte convenuta in quanto priva di fondamento avendo i CCTTUU Parte_6
fornito esauriente e compiuto riscontro alle osservazioni dei consulenti di parte convenuta nonché in considerazione del fatto che l'indagine peritale non presenta profili di nullità che ne giustifichino la rinnovazione.
Per parte convenuta Parte_7
Nel merito:
- in via principale: rigettarsi, per tutte le ragioni esposte in atti, le pretese attoree azionate nei confronti di ” in quanto infondate in fatto ed in diritto;
CP_13 Pt_7
8 - in subordine: ridursi, per tutte le ragioni esposte in atti, le pretese attoree azionate nei confronti di ” a quanto di diritto e di ragione;
Controparte_14
- sempre in subordine, in via riconvenzionale: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adito Tribunale dovesse ritenere la convenuta ” corresponsabile dei danni Controparte_14 patiti dall'attore signor e dai familiari, signori Parte_1 Parte_2
, e in solido con Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
e/o con l' e/o l' Parte_6 Controparte_6 Controparte_3
e/o l' e/o l'
[...] Controparte_4 Controparte_7
e condannasse al risarcimento dei danni pretesi dagli attori in
[...] Controparte_14 solido con e/o con l' e/o l' Parte_6 Controparte_6 [...]
e/o l' e/o l' Controparte_3 Controparte_4 [...]
: Controparte_7
i) accertarsi il grado e la misura della responsabilità imputabile ad n. 8 ” e/o i CP_14 Pt_7
danni alla stessa riferibili e il grado e la misura di responsabilità e/o i danni attribuibili a e/o alle terze chiamate sopra meglio individuate, limitando la Parte_6 condanna di n. 8 ” alla sola quota e misura di responsabilità alla stessa CP_14 Pt_7
attribuibile o ai soli danni alla stessa riferibili;
ii) condannarsi in persona del suo legale rappresentante pro Parte_6
tempore e/o le terze chiamate, come sopra meglio individuate, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, a tenere indenne e a rifondere ad , ciascuna Controparte_14 per la propria quota e misura, le somme tutte che fosse chiamata a pagare Controparte_14
agli attori in eccesso rispetto al grado e misura di responsabilità che venisse riconosciuto a proprio carico e/o ai danni alla stessa direttamente imputabili;
con rivalutazione ed interessi dal dì del pagamento al saldo;
iii) rigettarsi, in ogni caso, la domanda riconvenzionale trasversale svolta dall'
[...] nei confronti di , in quanto infondata in fatto e in Controparte_6 Controparte_14
diritto;
9 In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali anche del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. RG 2046/2019 e del subprocedimento RG n. 5276-1/2021.
In via istruttoria: disporsi l'acquisizione della consulenza tecnica d'ufficio e dei relativi allegati depositati nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. promosso avanti al Tribunale di
Vicenza R.G. n. 2046/2019, Dott. Lamagna.
Per parte convenuta Parte_6
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare:
Nel merito:
a) in via principale: fermo il preliminare rigetto dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo sollevata da Controparte_8
respingere integralmente le domande proposte dagli attori nei confronti di Parte_6
in quanto infondate in fatto e in diritto e, conseguentemente, dichiarare la
[...]
concludente esente da ogni responsabilità;
b) in via subordinata: fermo il preliminare rigetto dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo sollevata da , Controparte_8
nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito accertasse e dichiarasse una qualche responsabilità, in tutto o in parte, della concludente, anche in via solidale con la già convenuta e/o con le strutture sanitarie terze chiamate, accertare e determinare Parte_7
le rispettive porzioni di responsabilità, limitando l'eventuale condanna della concludente alla quota di sua competenza e, in ogni caso, condannare Parte_7 [...]
, Controparte_7 Controparte_15
di Milano e/o
[...] Controparte_3 Controparte_16
a rimborsare a qualsivoglia somma che
[...] Parte_6 quest'ultima fosse chiamata a corrispondere agli attori, in forza del vincolo di solidarietà
10 passiva, in eccesso rispetto a quanto risulterebbe dovuto in dipendenza della sua eventuale quota di responsabilità e/o di apporto causale rispetto alle circostanze di cui è causa;
c) sempre in via subordinata: fermo il preliminare rigetto dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo sollevata da , Controparte_8
nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito accertasse e dichiarasse una qualche responsabilità, in tutto o in parte, di per i fatti di cui è causa, dichiarare Parte_6
Parte_7 Controparte_7
, ,
[...] Controparte_15 Controparte_17
e/o tenuti a manlevare e tenere
[...] Controparte_18 indenne da quanto quest'ultima sarà eventualmente obbligata a pagare Parte_6 in conseguenza di accertate responsabilità dei predetti nosocomi e, per l'effetto, condannarli al pagamento di quanto eventualmente dovuto dalla struttura agli attori in conseguenza delle suddette prestazioni e responsabilità, per quanto di loro rispettiva pertinenza;
d) in via istruttoria: ammettere una nuova CTU medico legale o, comunque, un'integrazione peritale, alla luce delle circostanze evidenziate in atti dalla concludente e delle lacune e degli errori riscontrati nella consulenza già svolta, affinché intervenga una rivalutazione del caso clinico del sig. , con il riesame - anche tramite il coinvolgimento di uno Parte_1
specialista infettivologo (cfr. art. 15 legge 24/2017) - dei numerosi ricoveri/prestazioni medico chirurgiche ai quali fu sottoposto il paziente dopo le dimissioni del dicembre 2012 da ed il chiarimento del ruolo delle terze chiamate rispetto all'origine e allo Parte_6
sviluppo del quadro infettivo in discussione, nonché al progressivo peggioramento del quadro clinico dell'attore sino agli esiti contestati;
e) In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa.
Per parte terza chiamata Controparte_19
[.. in via preliminare: dichiarare la nullità dell'atto di citazione di terzo per difetto dei requisiti di cui all'art. 163, 3° comma, nn.3 e 4, c.p.c.;
nel merito:
respingere le domande svolte da , o da qualunque altra parte Parte_6 svolte nei confronti dell' siccome infondate in fatto e diritto. Controparte_9
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre IVA e
CPA come per legge.
Per parte terza chiamata Controparte_20
accertato e dichiarato il corretto operato dei sanitari di e dell'azienda sanitaria
[...] CP_16 stessa, rigettare tutte le domande proposte nei confronti dell' Controparte_16
in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate;
[...]
-In denegatissima e non creduta ipotesi di ritenuta responsabilità dell' nella causazione CP_16 del danno e per l'entità delle conseguenze derivate, accertare e dichiarare, ai fini risarcitori, il grado di responsabilità specifiche delle colpe addebitabili ai sanitari della struttura distinguendole da quelle ascrivibili alle convenute ed altre chiamate in causa, ritenute responsabili.
Con vittoria di spese legali comprensive di oneri riflessi del 23,80% oltre l'1% per e CP_21 dunque in misura del 24,80% in luogo del CPA e dell'IVA, in quanto attività difensiva assunta da legali interni all'Ente iscritte nell'elenco speciale dell'Albo avvocati.
Per parte terza chiamata Controparte_7
Non ha precisato le conclusioni;
in comparsa di risposta a così concluso:
Piaccia al Tribunale Ill.mo contrariis reiectis, fatte le declaratorie del caso tutte:
12 In via preliminare / pregiudiziale
Per le ragioni sopra esposte e/o per quelle meglio ritenute accertare e dichiarare la chiamata in causa dell'esponente svolta da inammissibile e/o improcedibile Parte_6
e/o nulla e per l'effetto mandare assolto il nosocomio conchiudente.
Nel merito:
In via principale respingere le richieste avversarie tutte in quanto infondate in fatto ed in diritto e/o indimostrate, mandando assolto l'Ospedale conchiudente
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di riconoscimento della sussistenza di qualsivoglia obbligazione risarcitoria in capo al convenuto nosocomio, mantenersi il debito di quest'ultimo in termini di stretta proporzione sia con l'effettivo inadempimento ad esso solo imputabile, sia comunque con gli effettivi danni subiti dagli attori, con quantificazione del danno da accertarsi con ricorso a criteri tecnici e di prova rigorosi, in ogni caso ridimensionandosi l'avversa richiesta.
Vinte le spese e competenze di giudizio
Per parte terza chiamata Controparte_6
In via principale: respingere integralmente le domande tutte proposte nei confronti dell' in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni esposte;
Controparte_6
in subordine: ridursi le pretese azionate nei confronti di a quanto Controparte_6
di diritto e di ragione;
in via riconvenzionale: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse accertare e dichiarare la responsabilità, a qualsiasi titolo, dell' per i fatti di cui Controparte_6
è causa, anche in via solidale, con le strutture sanitarie convenute e/o terze chiamate, (i) accertare e determinare le rispettive percentuali di responsabilità in ordine alla causazione dell'evento, limitando la condanna dell' alla quota di competenza;
Controparte_6
13 (ii) condannarsi Parte_7 Parte_6 [...]
, Controparte_7 Controparte_3
nonché in persona dei rispettivi legali Controparte_18
rappresentanti in carica pro tempore, a tenere indenne e rifondere all' Controparte_6 le somme tutte che quest'ultima fosse costretta a pagare agli attori in eccesso rispetto
[...]
al grado di responsabilità che venisse riconosciuto in capo allo stesso Controparte_6
con rivalutazione ed interessi dal dì del pagamento al saldo.
[...]
Con vittoria di spese e compensi di lite.
MOTIVAZIONE
1. TT
, nato il [...], è rimasto vittima in data 5.8.2012 di una caduta in Parte_1
ambiente domestico, a seguito della quale, svolta una risonanza magnetica che evidenziava una frattura del piatto tibiale, si è rivolto all'Ospedale di Vicenza.
Il 7.12.2012 si è sottoposto ad un intervento chirurgico di osteotomia, Parte_1
con innesto osseo, al piatto tibiale sinistro presso il di Cotignola (RA). Parte_6
[... Negli anni successivi egli ha subito altri ricoveri presso l'Ospedale di Vicenza, l' CP_7 di Negrar (VR), l' di l' Controparte_22 Controparte_6 CP_15 [...] di Milano e l' di Firenze, dove, il Controparte_3 Controparte_16
21.12.2015, gli è stato praticato un intervento demolitivo di amputazione dell'arto al terzo medio di coscia.
e sono, rispettivamente, la madre ed il fratello, Parte_2 Parte_3
entrambi conviventi di . è la sorella di Parte_1 Parte_4 Parte_1
e la nipote: le due erano, all'epoca dei fatti, con lui
[...] Parte_5
conviventi e si sono trasferite altrove il 12.5.2016.
14
2. Accertamento tecnico preventivo ante causam
ha proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ante causam, Parte_1
avanti questo Tribunale (n. 2046/19 R.G.), avverso la sola Parte_7 sostenendo che la scelta dell'Ospedale di Vicenza di trattare conservativamente la frattura articolare scomposta riscontrata, invece di procedere ad un tempestivo trattamento chirurgico, sarebbe gravemente censurabile e all'origine di tutte le gravi complicazioni insorte in seguito.
costituitasi nel procedimento di istruzione preventiva, ha contestato Parte_7
le allegazioni del ricorrente.
All'esito del procedimento, il collegio peritale nominato, composto dal medico legale dott.ssa e dallo specialista in ortopedia dott. ha depositato una Persona_5 Persona_6
relazione nella quale ha ravvisato profili di responsabilità a carico del personale sanitario di e ad essi ha correlato un danno biologico e un'incapacità lavorativa Parte_7
temporanei, mentre è stato escluso un danno biologico permanente eziologicamente correlato all'operato di Parte_7
3. Giudizio di merito
Con citazione notificata il 13.9.2021 , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e hanno convenuto avanti questo
[...] Parte_4 Parte_5
Tribunale per sentirli condannare al Controparte_23
risarcimento dei danni patiti in conseguenza delle allegate condotte colpose serbate dalle due aziende in occasione delle cure prestate ad . Parte_1
si è costituita in causa chiedendo, nel rito, che si provvedesse alla Parte_7
separazione della causa promossa nei suoi confronti rispetto a quella proposta contro
[...]
e che, nella causa contro venisse disposto il Parte_6 Parte_7
mutamento da rito ordinario a rito sommario di cognizione. Ha chiesto comunque il rigetto
15 delle domande attoree e, in subordine, ha svolto domanda di regresso avverso l'altra convenuta.
si è costituita in causa chiedendo l'autorizzazione alla chiamata Parte_6
in giudizio delle altre strutture mediche cui si è rivolto tra il 2013 ed il Parte_1
2015, affinché, nel caso fossero rilevati profili di colpa, venissero individuate come responsabili, eventualmente in concorso con i convenuti, anche le terze chiamate.
Con ordinanza 28.1.2022 il giudice istruttore ha rigettato l'istanza di separazione delle cause e di mutamento del rito e ha autorizzato la chiamata in causa dei terzi.
Le terze chiamate di Milano, Controparte_3 Controparte_7 [...]
e si sono costituite in giudizio Controparte_6 Controparte_16
istando per il rigetto delle domande spiegate nei loro confronti.
Con ordinanza 15.6.2022 il giudice istruttore ha rilevato l'improcedibilità della causa ex art. 8 legge n. 24/17 e assegnato termine agli attori per introdurre una procedura d ATP in corso di causa.
All'esito della detta procedura (n. 5276/21 sub 1 R.G.) il Collegio peritale - composto dal medico legale dott.ssa , dallo specialista in ortopedia dott. Persona_5 Persona_6
e dallo specialista in tecniche ortopediche ing. – ha dimesso la propria Persona_7
relazione, nella quale ha riscontrato profili di responsabilità professionale nell'operato i Co e e correlato a tali condotte i postumi Parte_7 Parte_6
temporanei e a quella della sola il maggior danno biologico Parte_6
permanente riportato dal paziente.
Il collegio peritale ha dimesso anche una relazione di integrazione della perizia in data
18.11.2024.
All'udienza del 6.2.2025 le parti hanno precisato le conclusioni. In seguito, nei termini assegnati, hanno dimesso gli scritti conclusionali.
16
4. An debeatur
4.1 Responsabilità di Parte_7
I CCTTUU nominati hanno rilevato profili di colpa nelle scelte operate da Parte_7
rispetto al trattamento della frattura scomposta del piatto tibiale riportata da
[...]
. Considerata la natura dell'articolazione interessata dalla frattura, i Parte_1
CCTTUU osservano come sia essenziale, per la diagnosi, un esame radiografico e anche una
TAC che consenta di ricostruire le caratteristiche della frattura e optare per il trattamento terapeutico migliore. Ciò in quanto, senza un trattamento tempestivo e corretto, l'evoluzione della lesione può portare ad un consolidamento della frattura e/o ad una severa artrosi post- traumatica, con importanti limitazioni funzionali.
Il trattamento conservativo in gesso dovrebbe essere, secondo la letteratura scientifica cui si sono rifatti i CCTTUU, riservato solo alle fratture semplici e composte e per pazienti anziani o allettati. Solo un trattamento chirurgico può infatti portare al ripristino della migliore congruenza articolare che renda possibile una precoce mobilizzazione articolare. In presenza di una frattura scomposta è quindi raccomandato che, attraverso un approccio chirurgico, si proceda ad una “riduzione più anatomica possibile”, anche con innesto di trapianto osseo, e alla fissazione con placca e viti.
Al momento dell'accesso di presso l'Ospedale di Vicenza risulta che egli Parte_1
non sia stato sottoposto ad accertamenti radiografici, essendo il paziente già munito di una risonanza magnetica eseguita su indicazione del medico curante. Solo 20 giorni dopo il primo accesso in PS – e quindi non in tempo utile perché si potesse procedere con la necessaria tempestività ai trattamenti richiesti dal caso - è stata eseguita una TAC.
L'errore commesso da è consistito, pertanto, nel non avere Parte_7
correttamente inquadrato da subito la frattura, mediante l'uso di idonei strumenti diagnostici,
e nel non avere, di conseguenza, provveduto all'intervento di osteosintesi, assolutamente necessario, per quanto detto, al fine di evitare le complicanze suindicate.
17 Non sussistono, nelle condotte tenute dal paziente, profili rilevanti ai sensi dell'art. 1227 c.c., come invece sostenuto da Il fatto che egli si sia presentato al Pronto Parte_7
Soccorso solo il 9.8.2012, avendo riportato l'infortunio il 5.8.2012, non rileva, posto che, per quanto emerge dalle motivate valutazioni dei CCTTUU, a quella data era ancora possibile, utilizzando le prassi corrette, svolgere un'adeguata diagnosi e trattare in modo efficace la lesione.
Neppure può ritenersi che il lasso di tempo intercorso tra l'infortunio e l'intervento chirurgico alfine eseguito presso sia da ascriversi ad una scelta del paziente. Parte_6
Quest'ultimo si era rivolto all'Ospedale di Vicenza e da tale struttura ha ricevuto l'errata indicazione per un “atteggiamento conservativo fino a controindicazioni” (referto 9.8.2012), con uso di tutore rigido e scarico assoluto dell'arto. Tale tipo di indicazione, nonostante il peggioramento dello stato clinico ed osseo della frattura, è rimasta invariata, anche a seguito di successivi controlli, fino ad ottobre del 2012. Detto ritardo – e non una ipotizzata e indimostrata inottemperanza del paziente alle prescrizioni di scarico e immobilizzazione ricevute - ha causato un peggioramento del quadro anatomo patologico osseo e costretto il paziente ad un intervento chirurgico tardivo e più complesso per la riduzione e sintesi della frattura.
Le censure del collegio peritale in ordine al trattamento conservativo della frattura, supportate da adeguati riferimenti alla letteratura scientifica sul punto, non sono state adeguatamente confutate da parte convenuta. Anche la patologia diabetica che affliggeva il paziente, infatti, non era tale da giustificare una deviazione dalle raccomandazioni circa la scelta del trattamento di lesioni come quella in esame per un soggetto come – 43 Parte_1 anni all'epoca dei fatti ed in buone condizioni generali – del tutto compatibile con un trattamento chirurgico che, se eseguito tempestivamente, non lo avrebbe esposto a rischi eccessivi.
4.2 Responsabilità di Parte_6
18 Quando ha scelto di rivolgersi ad una struttura diversa dall' di Parte_1 CP_7
Vicenza non vi erano segni di alcuna infezione in atto al ginocchio traumatizzato e la frattura non era esposta. Il fatto che l'intervento sia stato eseguito tardivamente, rispetto all'approccio chirurgico tempestivo raccomandato, non ha comportato un maggior rischio di sepsi. I
CCTTUU hanno riferito, senza essere sul punto smentiti, che in letteratura scientifica non si trova “alcun dato di evidenza, statisticamente significativo, riguardo il maggior rischio di insorgenza di complicazioni infettive nel trattamento tardivo chirurgico delle fratture e/o delle pseudoartrosi”. Le relazioni peritali, sia quella svolta ante causam che quella svolta nel corso del giudizio, hanno quindi affermato che i profili di responsabilità professionale a carico del personale di – per non avere contribuito, in modo efficace e Parte_7
tempestivo, al trattamento della frattura – non sono all'origine dell'osteomielite settica che ha reso necessaria l'amputazione dell'arto inferiore eseguita il 22.12.2015.
Solo successivamente all'intervento di riduzione e osteosintesi eseguito presso il
[...] si è sviluppata un'infezione iatrogena alla tibia prossimale e al ginocchio. La Parte_6 struttura presso la quale è stato eseguito l'intervento non ha posto in essere “un precoce trattamento di revisione e debridement della tibia prossimale con una tempestiva e più accurata terapia antibiotica” che avrebbe potuto limitare la diffusione ossea del processo infettivo cui è conseguita l'amputazione. Le mancanze ascrivibili a Parte_6
concernono sia la mancata diagnosi tempestiva del fenomeno, sia il mancato tempestivo
[...]
trattamento mirato dell'infezione.
In proposito, i CCTTUU hanno evidenziato come, all'atto della dimissione del paziente l'11.12.2012, fosse stata prescritta la somministrazione di un antibiotico (Targosid) utilizzato normalmente per il trattamento di infezioni gravi e particolari, senza tuttavia precisare la durata del trattamento. L'indicazione di tale farmaco non è consona ad una normale profilassi postoperatoria, né può giustificarsi per la patologia diabetica del paziente, ma è indice del sospetto di un'infezione acuta già in atto.
19 Già nei controlli effettuati presso il nel febbraio e marzo 2013 “il Parte_6
quadro clinico presentava evidenti fenomeni infiammatori in atto, ma nulla era prescritto e/o praticato per trattare l'infezione in atto”, tanto che a febbraio, pur essendo stato prelevato liquido sinoviale, alcun esame colturale ed alcuna indagine in proposito sono stati eseguiti.
Nessun iniziativa in merito risulta essere stata adottata nemmeno dopo il controllo di maggio
2013.
L'infezione del ginocchio operato ha determinato la progressione del danno osseo ed è stata rilevata ed evidenziata dall'Ospedale di Vicenza, cui il paziente si è nuovamente rivolto nell'agosto 2013, venendo ivi ricoverato nel reparto malattie infettive.
La scelta del paziente di interrompere le cure presso è stata Parte_6
determinata dalla mancata soluzione delle complicanze postoperatorie insorte. La progressione dell'infezione e i gravi danni che ciò ha determinato avrebbero potuto essere scongiurati ove, entro tre o cinque giorni dall'insorgenza dei primi sintomi, eseguite le necessarie indagini e appurata l'insorgenza del processo infettivo, fosse stata adottata una cura antibiotica mirata, da protrarsi per almeno otto settimane.
Le conclusioni dei consulenti d'ufficio sono adeguatamente motivate, poggiano su premesse coerenti con le emergenze documentali e traggono conferma dalla letteratura scientifica e dalle linee guida pertinenti al caso. Non si ravvisa, come lamenta parte convenuta, la necessità di una rinnovazione della CTU con integrazione del collegio peritale e coinvolgimento di un infettivologo. Le relazioni in atti offrono, infatti, sufficienti elementi per affermare la sussistenza di un nesso causale tra le complicanze occorse e le negligenze di cui si è resa responsabile la struttura. Il giudice istruttore ha correttamente ritenuto di non chiamare a chiarimenti i CCTTUU sulle osservazioni di parte convenuta, avendo ritrovato nella relazione depositata già adeguate risposte.
4.3 Autonomia dei due eventi dannosi
20 Vi è un evidente profilo di colpa nelle condotte adottate dal personale medico di
[...] che costituisce l'unica ed esclusiva causa dei danni riportati da Parte_6 Parte_1
dopo l'intervento del dicembre 2012. Rispetto a tali danni, per le ragioni sopra
[...]
esposte, non vi è responsabilità alcuna di Parte_7
I due pregiudizi patiti da , pur compresi nella medesima vicenda sanitaria Parte_1 originata dall'incidente del 5.8.2012, sono tra loro distinti ed autonomi e vedono ciascuno un proprio distinto fattore causativo. Le omissioni colpose di hanno Parte_6 avuto, rispetto agli specifici pregiudizi riportati dal danneggiato in esito all'osteomielite, un'efficienza causale determinante ed assorbente, tale da escludere il legame eziologico tra i detti danni e le errate scelte nel trattamento della frattura operate da Parte_7
cosicché i fatti colposi ascritti a tale azienda costituiscono, rispetto ai danni verificatisi dopo l'intervento del dicembre 2012, mere occasioni.
Non vi sono pertanto le condizioni per applicare la disposizione di cui all'art. 2055 c.c., in tema di responsabilità solidale dei danneggianti, la quale presuppone che, a seguito di una pluralità di azioni od omissioni poste in essere da più soggetti, ricorra un unico fatto dannoso.
Le condotte meritevoli di censura adottate dalle due convenute configurano, invero, episodi autonomi e scindibili, produttivi di danni distinti, dei quali solo il partecipante a ciascun episodio può essere ritenuto responsabile, “in forza del principio secondo cui ognuno risponde del solo evento di danno rispetto al quale la sua condotta, attiva o omissiva, opera come causa efficiente, ponendosi come antecedente causale necessario” (Cass. n. 20192/14, rv. 632978; n. 6041/10, rv. 612075; n. 18899/15, rv. 636669).
4.4 Terzi chiamati
Le parti terze chiamate sono esenti da colpe e responsabilità. Sul punto si è espressa con chiarezza la relazione peritale d'ufficio, senza che siano state formulate specifiche contestazioni delle altre parti.
21
5. Quantum debeatur
5.1 Danno biologico temporaneo subito da ed ascrivibile ad Parte_1 [...]
Parte_7
La liquidazione del danno alla persona viene operata in applicazione delle “Tabelle milanesi relative alla liquidazione del danno non patrimoniale”, come elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano nel giugno 2024.
Il danno biologico temporaneo totale patito da in conseguenza delle Parte_1
condotte colpose di è stato stimato dal collegio peritale in 90 giorni. Pt_7 Parte_7
Il sistema di liquidazione del danno non patrimoniale di cui alle citate tabelle prevede, per il danno temporaneo, un valore standard di € 115,00 per giorno, comprensivo delle componenti per danno biologico/dinamico relazionale e per danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, che, in presenza di allegate e provate peculiari circostanze personalizzanti del caso concreto, è suscettibile di un aumento.
In tema di personalizzazione del danno alla salute va ricordato che la misura standard del risarcimento prevista dalle tabelle può essere aumentata, nella sua componente dinamico- relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, “solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'id quod plerunque accidit entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (Cass. n. 23469/18, rv. 650858-02), atteso che “le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento” (Cass. n.
28988/19, rv. 655964).
Per queste ragioni non può farsi luogo a personalizzazione del risarcimento in ragione di circostanze come quelle attinenti alla minorata possibilità di trarre beneficio da ordinarie
22 attività di svago o nelle relazioni con i familiari, trattandosi di profili che trovano già adeguata valorizzazione nella liquidazione ordinaria.
Nel presente caso non sono state rappresentate circostanze aventi le connotazioni sopra richieste, tali da determinare uno scostamento dal valore standard.
La somma liquidata a titolo di risarcimento a carico di è quindi pari Parte_7 ad € 10.350,00. Detto importo va devalutato alla data del sinistro (€ 8.469,72) e successivamente va maggiorato con la rivalutazione e gli interessi legali maturati sulla somma via via rivalutata, dalla data del sinistro all'attualità: risultano € 11.848,33.
Non sussistono pregiudizi patiti dai congiunti del paziente correlabili al danno temporaneo dallo stesso sofferti.
5.2 Danno non patrimoniale subito da ed ascrivibile a Parte_1 [...]
Parte_6
5.2.1 L'osteomielite sviluppata in seguito all'intervento eseguito presso
[...]
ha determinato in capo al paziente, per i profili di colpa della società convenuta Parte_6
già evidenziati, un danno biologico temporaneo totale della durata di 171 giorni ed un danno biologico temporaneo parziale al 75% della durata di 26 mesi.
Ne consegue, secondo i criteri di liquidazione già esposti, un risarcimento dovuto per il danno biologico temporaneo di complessivi € 86.940,00.
Il danno biologico permanente differenziale iatrogeno è stato indicato dai CCTTUU nella differenza tra il danno base del 20% ed il danno finale del 58%. Le contestazioni di parte attrice relative alla stima del danno base hanno ricevuto adeguata confutazione nelle repliche offerte dal collegio peritale nella relazione integrativa. E' stato infatti precisato che il danno base è stato stimato nella misura indicata considerando che il paziente era, prima dell'amputazione, portatore di una “depressione del piatto tibiale, con disallineamento ed incongruenza delle facce articolari”, con elevata possibilità del verificarsi di un'artrosi post-
23 traumatica. Tale quadro era complicato da una “preesistente menomazione all'arto controlaterale che presentava una amputazione parziale alla ”. CP_24
5.2.2 Vale anche in questo caso quanto esposto circa l'assenza di valide ragioni per la personalizzazione del risarcimento mediante appesantimento del punto.
Il danno differenziale permanente va liquidato sottraendo dall'importo che si ottiene nel calcolo della menomazione finale (58%, corrispondente, nel caso presente, ad € 376.577,00) quanto si ottiene nel calcolo del danno preesistente (20%, pari ad € 60.194,00): risultano €
316.383,00.
5.2.3 Va poi risarcita la componente morale del danno alla persona, corrispondente alla sofferenza soggettiva interiore, non suscettibile di accertamento medico ma ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata. Va in proposito evidenziato quanto riportato dai CTU circa le conseguenze che l'amputazione dell'arto inferiore ha determinato in ordine ad aspetti del benessere del danneggiato non prettamente riducibili alla menomazione della sua integrità fisica. Trattasi di conseguenze rilevanti sulla vita quotidiana del paziente. I CCTTUU hanno quindi ritenuto sussistente una sofferenza patita dal danneggiato di grado “medio nel periodo dei postumi” e ciò si traduce nella liquidazione della componente del danno alla persona relativa alla sofferenza soggettiva, come contemplata nelle citate tabelle milanesi e parametrata al grado dell'invalidità. Nel caso in esame tale liquidazione, corrispondente ad un aumento del punto tabellare del 50%, è pari complessivamente ad € 166.618,00.
5.2.4 Il danno non patrimoniale complessivo (comprensivo del danno biologico permanente, del danno biologico temporaneo e del danno morale), liquidato in complessivi € 569.941,00, va devalutato alla data dell'intervento eseguito presso (€ Parte_6
466.782,15) e successivamente va maggiorato con la rivalutazione e gli interessi legali maturati sulla somma via via rivalutata, dalla data del sinistro all'attualità: risultano €
648.329,60.
24
5.3 Danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa subito da e Parte_1
ascrivibile a Parte_6
I CCTTUU hanno accertato che le condizioni del paziente determinate dall'amputazione patita hanno ridotto del 33% la sua capacità lavorativa specifica. L'attore chiede di essere risarcito del danno patrimoniale conseguente ma non offre alcun elemento per valutare la sussistenza e l'entità del pregiudizio patito. Ai fini di tale indagine si sarebbe dovuto valutare quale reddito il danneggiato avrebbe potuto conseguire proseguendo nell'attività lavorativa svolta prima dell'illecito. Nell'ipotesi in cui il danneggiato fosse stato disoccupato al tempo dell'evento dannoso - purché detta condizione fosse involontaria, incolpevole, temporanea e contingente – la liquidazione di tale voce di danno avrebbe potuto avvenire in presenza di una
“ragionevole certezza o positiva dimostrazione che lo stesso danneggiato, se rimasto sano, avrebbe intrapreso un nuovo rapporto di lavoro avente ad oggetto la medesima attività o altra confacente al proprio profilo professionale” (Cass. n. 4289/24, rv. 670107).
L'attore nulla ha provato circa i redditi percepiti prima dell'evento e dopo lo stesso.
Suggerisce che la liquidazione del danno in discorso possa operarsi mediante utilizzo, quale parametro di riferimento, del triplo dell'assegno sociale;
tuttavia l'uso di tale criterio non è ammesso dalla giurisprudenza per un soggetto che si afferma percettore di reddito da lavoro
(Cass. n. 25370/18, rv. 651331), potendosi unicamente fare riferimento al reddito perduto dalla vittima (Cass. n. 14241/23, rv. 667837).
ha chiesto di provare per testimoni che egli era, alla data del 5.8.2012, Parte_1
“procacciatore d'affari nel settore del materiale elettrico ed elettronico e comunque collegato alle costruzioni”; che “a seguito dell'accaduto ha cessato di svolgere la propria attività lavorativa trovandosi impedito nella guida dell'autovettura per lunghi percorsi nonché negli spostamenti e nella deambulazione”; che nemmeno il successivo tentativo di svolgere la medesima attività di procacciatore nel settore del commercio degli imballaggi e della gomma ha avuto successo.
25 Anche se tali prove venissero ammesse e confermate dai testi, resterebbe comunque del tutto indefinito il dato relativo al reddito percepito e quindi alla base di calcolo cui deve necessariamente farsi riferimento per la quantificazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica. La prova di questa circostanza poteva essere facilmente fornita in modo chiaro ed attendibile mediante la produzione delle dichiarazioni dei redditi o di altra documentazione inerente al reddito lavorativo. Parte attrice, invero, non ha nemmeno dedotto a quanto ammontasse il reddito pregresso: ciò comporta il rigetto della domanda relativa a tale voce di danno, per carenza di elementi probatori indefettibili per la cui deduzione era onerata la stessa parte attrice.
5.4 Danno patrimoniale per le spese sostenute e future a carico di Parte_1
L'attore ha dimostrato documentalmente (doc. 9) di avere sostenuto spese mediche per complessivi € 7.228,53, che il collegio peritale ha giudicato congrue. Trattasi di spese sostenute dopo il dicembre 2012 e riferibili agli sviluppi conseguenti all'intervento eseguito presso il cui perciò vanno imputate. Oltre a ciò, la stessa società dovrà Parte_6 rifondere all'attore la spesa di € 1.159,00, relativa alla consulenza in materia protesica (doc.
8).
CP_1 Le spese per la consulenza medico legale di parte del dott. (doc. 9) e per la consulenza psicologica della dott.ssa (doc. 5), per complessivi € 3.702,00, vanno suddivise tra le Per_8
due convenute in quote uguali (€ 1.851,00 per ognuna delle due convenute).
Quanto alle spese future, rese necessarie dalla condizione del paziente e, in particolare, dalla protesi che egli deve portare, rilevano:
− la spesa di € 4.784,00 che il danneggiato dovrà sostenere per l'adeguamento dell'automezzo da utilizzarsi con l'uso della protesi;
− la spesa di € 143.346,00 che dovrà sostenere per integrare le prestazioni rese Parte_1
dal Servizio Sanitario Nazionale al fine di disporre di adeguate protesi negli anni a venire.
26 Circa quest'ultima voce la relazione integrativa del collegio di consulenti d'ufficio offre adeguata e completa risposta alle perplessità sollevate dai consulenti di parte attrice sicché può rinviarsi alla stessa relazione per la risposta alle doglianze che parte attrice si limita a riproporre negli scritti conclusionali.
In particolare, la consulenza 18.11.2024 spiega come sia corretto il riferimento, per la quantificazione dei costi legati alla “componente extratariffaria” in materia di protesi, alle tariffe del Centro TE . Tale ente, come evidenziato anche dal documento del CP_21
Ministero della Salute datato 14.4.2023 e citato nella relazione peritale, fornisce per il 70% protesi ortopediche agli assistiti di e per il resto a pazienti inviati dal SSN. E' un CP_21
soggetto pubblico terzo che offre un riferimento credibile per stimare quale potrà essere l'onere economico a carico del portatore di protesi, indipendentemente dal fatto che egli non sia un disabile da lavoro ma un invalido civile assistito dal SSN (giacché l'ente non applica tariffe differenziate). In ogni caso, i CCTTUU hanno dimostrato (alle pagine 25 e seguenti della relazione) come i prezzi praticati dalle aziende private non siano difformi da quelli praticati dal Centro TE INAIL.
Quanto alla mancata previsione di una voce di costo per la cosmesi della protesi “da bagno” e per il periodo successivo al 72° anno di età, i CCTTUU hanno giustificato tale scelta – non solo, come vorrebbe fare intendere l'attore, in forza dell'osservazione per cui la protesi applicata all'arto destro non è stata fino ad ora sottoposta a tale trattamento – ma anche in considerazione dell'appesantimento del dispositivo protesico che ne conseguirebbe e della necessità di salvaguardare la sicurezza e l'incolumità del paziente.
Per le altre poste di danno indicate da parte attrice (ad esempio per “viaggi e varie”) non vi è stata una allegazione e una prova sufficientemente dettagliata in atti.
5.5 Danno riflesso dei congiunti di Parte_1
27 In presenza di lesioni personali importanti, la giurisprudenza riconosce ai prossimi congiunti il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso (Cass. n. 13540/23). Un simile pregiudizio si configura come patema d'animo e sofferenza dovuta all'incidenza dell'evento sulle abitudini di vita del congiunto. Ai fini di valutare la rilevanza a fini risarcitori dei pregiudizi di questo tipo è necessario considerare la maggiore o minore prossimità del legame parentale, i legami esistenti tra il soggetto leso ed il congiunto, il tipo di relazione esistente tra i due soggetti, la gravità della lesione.
Nel caso di specie, tenuto conto dei suddetti criteri, non appaiono rilevanti i pregiudizi riflessi patiti dai fratelli (anche se conviventi) e dalla nipote di mentre va Parte_1
considerata, per la prossimità del legame parentale, la condizione della madre, Pt_2 Pt_2
con la quale il figlio convive. La gravità delle conseguenze patite dal paziente per le
[...]
complicanze insorte e la presumibile incidenza delle stesse anche nella vita della madre convivente fanno ritenere la sussistenza del “danno riflesso” in discorso, che può liquidarsi equitativamente in € 15.000,00, a valori attuali.
6. Conclusioni
Le istanze di prova sulle quali insistono le parti non sono ammesse in quanto non rilevanti ai fini della decisione.
va condannata a risarcire ad il danno non Parte_7 Parte_1
patrimoniale liquidato, a valori attuali, in € 11.848,33 e il danno patrimoniale per spese liquidato in € 1.851,00, oltre agli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data della spesa alla data di introduzione del giudizio.
28 va condannata a risarcire ad il danno non Parte_6 Parte_1
patrimoniale liquidato, a valori attuali, in € 648.329,60; il danno patrimoniale per spese già sostenute liquidato in € 10.283,53, oltre agli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data di ciascuna spesa alla data di introduzione del giudizio;
il danno patrimoniale per spese a venire liquidate in € 143.130,00.
va condannata a risarcire a il danno non Parte_6 Parte_2
patrimoniale liquidato, a valori attuali, in € 15.000,00.
Per tutte le condanne risarcitorie va applicata la maggiorazione di interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data di introduzione del giudizio al saldo, posto che detto saggio di interessi “non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle” (Cass. n. 61/23).
Le domande proposte da e Parte_3 Parte_4 Parte_5
e quelle svolte nei riguardi di di Milano, Controparte_3 Controparte_7
e vengono rigettate. Controparte_6 Controparte_16
7. Spese di lite
Le spese di lite sostenute da parte attrice per la procedura di accertamento tecnico preventivo ante causam sono poste a carico di la cui responsabilità, per quanto Parte_7
limitata ai pregiudizi temporanei sofferti dal ricorrente, è stata comunque dichiarata in forza di quell'accertamento.
Le spese di lite sostenute da parte attrice per l'accertamento tecnico preventivo in corso di causa sono poste a carico di atteso l'esito dell'accertamento e Parte_6
della causa.
Le spese di parte attorea per la mediazione e per la difesa nel giudizio di merito sono poste a carico delle due convenute soccombenti: nella misura di un quarto a carico di Parte_7
e per il resto a carico di
[...] Parte_6
29 Le spese di difesa sostenute dalle terze chiamate sono a carico della chiamante
[...]
La chiamata in causa è avvenuta, infatti, con lo scopo, perseguito dalla Parte_6
chiamante e risultato infondato, di far accertare la responsabilità delle strutture sanitarie cui si è rivolto dal 2013 al 2015, dopo avere interrotto le cure presso il Parte_1 [...]
Quest'ultima parte si è anche opposta, diversamente da Parte_6 Parte_7
, alla proposta del giudice istruttore di una rinuncia alle domande avverso le terze
[...]
chiamate, con estinzione a spese compensate (ordinanza 28.2.2024).
La liquidazione delle spese di lite (che si ritiene esaustiva anche in relazione all'assistenza stragiudiziale) segue il criterio del valore e della complessità della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) condanna a pagare ad : Parte_7 Parte_1
a. a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di € 11.848,33,
b. a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per spese già sostenute, la somma di € 1.851,00 maggiorata degli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data della spesa alla data di introduzione del giudizio,
c. gli interessi maturati ex art. 1284 comma 4 c.c. sulle somme suindicate dall'introduzione del giudizio al saldo;
2) condanna a pagare ad : Parte_6 Parte_1
a. a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di € 648.329,60,
b. a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per spese già sostenute, la somma di € 10.283,53, oltre agli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data di ciascuna spesa alla data di introduzione del giudizio;
c. a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per spese già sostenute, la somma di € 143.130,00,
d. gli interessi maturati ex art. 1284 comma 4 c.c. sulle somme suindicate dall'introduzione del giudizio al saldo;
30 3) condanna a pagare a a titolo di Parte_6 Parte_2 risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di € 15.000,00, oltre agli interessi maturati ex art. 1284 comma 4 c.c. dall'introduzione del giudizio al saldo;
4) rigetta le domande di e Parte_3 Parte_4 Parte_5
;
[...]
5) rigetta le domande svolte nei confronti di di Milano, Controparte_3 [...]
e CP_7 Controparte_6 Controparte_16
6) condanna a rifondere a parte attrice le spese di lite relative alla Parte_7 procedura di accertamento tecnico preventivo n. 2046/19 R.G., liquidate in € 8.050,00, di cui € 7.000,00 per compensi, ed il resto per rimborso forfettario, oltre alle spese per contributo unificato e marca, ad IVA se dovuta e CPA;
7) condanna a rifondere a parte attrice le spese di lite relative Parte_6
alla procedura di accertamento tecnico preventivo n. 5276/21-1 R.G., liquidate in €
11.500,00, di cui € 10.000,00 per compensi, ed il resto per rimborso forfettario, oltre alle spese per contributo unificato e marca, ad IVA se dovuta e CPA;
8) condanna e – la prima per la quota Parte_6 Parte_7
di tre quarti e la seconda per la quota di un quarto - a rifondere a parte attrice le spese di difesa del presente giudizio di merito e della fase di mediazione, liquidate complessivamente in € 46.000,00, di cui € 40.000,00 per compensi ed il resto per rimborso forfettario, oltre alle spese per contributo unificato e marca, ad IVA se dovuta e
CPA;
9) condanna a rifondere a di Pt_6 Parte_6 Controparte_3
Milano le spese di difesa, liquidate in € 20.700,00, di cui € 18.000,00 per compensi, ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA;
10) condanna a rifondere a le spese Pt_6 Parte_6 Controparte_6 di difesa, liquidate in € 20.700,00, di cui € 18.000,00 per compensi, ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA;
31 11) condanna a rifondere a Parte_6 Controparte_16 le spese di difesa, liquidate in € 20.700,00, di cui € 18.000,00 per compensi, ed il
[...]
resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA;
12) condanna a rifondere a le spese di Pt_6 Parte_6 Controparte_7 difesa, liquidate in € 8.050,00, di cui € 7.000,00 per compensi, ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 15 maggio 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
(C.F. , Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
(C.F. ), Parte_5 C.F._5
tutti con gli avv. GIORGIO CALDERA e SARA BENEDETTA ZAMBONI attori contro
(P.I. ), con l'avv. PAOLA GAZZI;
Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
(P.I. ), con gli avv. SELLETTI Parte_6 P.IVA_2
SONIA, FRANCESCA DI MARCO e SARA BRAVI convenuti con la chiamata in causa di
(C.F. ), con gli avv. Controparte_3 P.IVA_3
VITTORIO GELPI, STEFANO DALLE DONNE e PIERLUIGI VINCI;
1 (P.I. ), con gli Controparte_4 P.IVA_4
avv. BARBARA GIACOMANTONIO e ALESSANDRA PIERONI;
Controparte_5
(C.F. ), con l'avv. RICCARDO
[...] P.IVA_5
CONTERNO;
(P.I. ), con l'avv. LORENZO Controparte_6 P.IVA_6
CATOZZI terzi chiamati
Oggetto: Responsabilità professionale medica.
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
Previo rigetto di tutte le domande, eccezioni e/o istanze ex adverso svolte
Nel merito accertata e dichiarata la responsabilità di e del Parte_7 Parte_6
nonché di
[...] Controparte_7
in relazione agli eventi di cui è
[...]
causa, condannarsi in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_7
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_6 [...]
, in persona del legale Controparte_7
rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante Controparte_6
pro tempore, (ora , in Controparte_8 Controparte_9
persona del legale rappresentante pro tempore ed Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dai sigg. , Parte_1 Parte_2
2 , e , nelle loro rispettive Parte_3 Parte_4 Parte_5
qualità e secondo i diversi titoli, a seguito degli incongrui trattamenti sanitari a cui è stato sottoposto il sig. a far data da agosto 2012, danni da quantificarsi nella Parte_1 misura che sarà ritenuta di giustizia oltre alla rivalutazione monetaria in base all'indice
ISTAT dei prezzi al consumo ed agli interessi – dalla domanda al tasso di cui all'art.1284, 4° comma c.c. – sulla somma rivalutata dalla data del fatto al saldo.
Con vittoria di spese e competenze di causa – anche del sub procedimento R.G. 5276-1/2021
– oltre al 15% rimborso spese generali ed oltre al rimborso delle spese di CTU e CTP, delle quali ultime si chiede anche la liquidazione, e con richiesta di distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dei procuratori delle parti attrici che dichiarano di aver anticipato le spese.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
In via istruttoria
- Si chiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che, alla data del 5.8.2012, il sig. svolgeva la propria attività Parte_1 lavorativa quale procacciatore d'affari nel settore del materiale elettrico ed elettronico e comunque collegato alle costruzioni.
2) Vero che il sig. si recava personalmente presso i clienti spostandosi Parte_1 con l'autovettura per proporre i prodotti, per l'effettuazione degli ordini e per le consegne.
3) Vero che, successivamente al 5.8.2012, il sig. ha dapprima ridotto e, Parte_1
successivamente, cessato di svolgere la propria attività lavorativa trovandosi impedito nella guida dell'autovettura per lunghi percorsi nonché negli spostamenti e nella deambulazione
4) Vero che, a partire dal gennaio 2018, il sig. ha tentato di svolgere la Parte_1
propria attività di procacciatore nel settore del commercio degli imballaggi e della gomma e che tale tentativo è rimasto privo di esito in considerazione dell'impossibilità per il sig.
di spostarsi. Parte_1
3 5) Vero che il sig. utilizza due bastoni per deambulare e che deve Parte_1 sopperire anche con l'ausilio della carrozzina in caso di tragitti lunghi o se è richiesto il mantenimento della stazione eretta per un tempo prolungato.
6) Vero che, alla data del 5.8.2012 il sig. risiedeva in Caldogno (VI), via Parte_1
delle Camelie n.57 unitamente alla madre, sig.ra alla sorella, Parte_2 [...]
ed alla nipote, . Parte_4 Pt_5 Parte_5
7) Vero che il sig. costituiva un punto di riferimento per la madre per la Parte_1
gestione della casa, per le incombenze quali fare la spesa o in caso di visite mediche nonché per la nipote, , all'epoca appena adolescente. Parte_5
8) Vero che il sig. era di ausilio alla sorella, , Parte_1 Parte_4 nell'accudimento della figlia e si occupava di accompagnare la nipote negli impegni Pt_5 propri dell'età quali gli incontri con gli amici o le attività scolastiche ed extrascolastiche.
9) Vero che, alla data del 5.8.2012, il sig. apportava ausilio anche Parte_1
economico alla famiglia destinando alla stessa una parte delle proprie entrate (a titolo esemplificativo per le spese alimentari, per il pagamento delle utenze o qualora si dovesse provvedere a qualche riparazione).
10) Vero che, successivamente al 5.12.2012, il sig. ha dovuto contare Parte_1 sull'ausilio dei famigliari per le incombenze quotidiane nonché per la cura e l'igiene personale.
11) Vero che, successivamente al 5.12.2012, il sig. veniva e viene Parte_1
accompagnato dal fratello, sig. , o in alternativa dalla sorella, sig.ra Parte_3
, alle visite di controllo nonché ad effettuare esami diagnostici e ha Parte_4
ricevuto ausilio dai fratelli anche in occasioni dei ripetuti ricoveri che si sono succeduti.
12) Vero che, successivamente al 5.8.2012, la sig.ra si è occupata Parte_2
autonomamente della gestione delle incombenze domestiche, di fare la spesa, di preparare i
4 pasti nonché di essere di ausilio al figlio nelle lunghe ore in cui questo doveva permanere presso l'abitazione.
13) Vero che, successivamente al 5.8.2012, il sig. dapprima riduceva e, Parte_1 successivamente, cessava l'attività lavorativa e che riceveva apporto economico dalla madre, dal fratello e dalla sorella per le proprie esigenze (a titolo esemplificativo: farmaci, visite mediche, vestiario).
14) Vero che nel gennaio 2013 il sig. ha riportato la propria residenza in Parte_3
Caldogno, via delle Camelie n.57, ed è tornato ad abitare con la madre ed i fratelli per poter essere presente nell'assistenza al sig. e per essere di ausilio alla madre. Parte_1
15) Vero che, successivamente all'intervento di amputazione (22.12.2015), il sig.
[...]
necessita di assistenza per la cura e l'igiene personale, per la vestizione e negli Parte_1
spostamenti.
16) Vero che il sig. e la sig.ra si occupavano e si Parte_3 Parte_4
occupano di accompagnare il sig. nelle rare uscite, alle visite di controllo Parte_1
e ad effettuare la dialisi.
17) Vero che il sig. svolge la propria attività quale architetto – libero Parte_3
professionista – e che, qualora il sig. debba recarsi a controlli o ad Parte_1
effettuare trattamenti medici, il sig. sospende la propria attività Parte_3
rinunciando a ore o giornate di lavoro.
18) Vero che, attualmente, le condizioni di salute della sig.ra sono Parte_2
peggiorate e che la stessa ha cessato di occuparsi delle incombenze domestiche quali lavare, stirare, provvedere alla pulizia della casa e fare la spesa.
19) Vero che, attualmente, della gestione delle incombenze domestiche si occupa il sig.
con l'ausilio della sorella Parte_3 Pt_4
5 20) Vero che, attualmente, il sig. si occupa, oltre che dell'assistenza al Parte_3
fratello , anche di quella della madre accompagnandola alle varie visite mediche e Pt_1
sovraintendendo alle terapie farmacologiche prescritte.
21) Vero che, successivamente al 5.8.2012 nonché al 22.12.2015, il sig. Parte_1
ha dapprima diradato e, successivamente, interrotto le uscite e le frequentazioni in precedenza numerose.
22) Vero che il sig. , successivamente al 5.8.2012 ed al 22.12.2015, ha Parte_1
dimostrato ostilità ed aggressività anche nei confronti della madre nonché dei fratelli e che passa molte ore della giornata in silenzio senza partecipare alla vita famigliare e rifiutando di essere coinvolto nelle iniziative o nelle discussioni famigliari.
23) Vero che il sig. in questi anni e a tutt'oggi viene colto da crisi di Parte_1
pianto.
24) Vero che, successivamente al 5.12.2012, il sig. ha cessato di Parte_1
interloquire nonché di confrontarsi con la nipote, , esprimendo Parte_5
disagio ed imbarazzo per la propria condizione.
25) Vero che, successivamente al 22.12.2015, la sig.ra ha Parte_5 cominciato a manifestare disagio nel permanere presso l'abitazione nonché insofferenza nei confronti dei famigliari ed aveva subito un calo nel rendimento scolastico.
26) Vero che nel maggio 2016 la sig.ra spostava la propria residenza e la Parte_4
propria dimora in Vicenza portando con sé la figlia, . Parte_5
27) Vero che la sig.ra , anche in epoca successiva al maggio 2016, Parte_4 continua a recarsi più volte la settimana presso l'abitazione di Caldogno, via delle Camelie
n.57, per essere di ausilio alla madre e nell'assistenza al fratello . Pt_1
28) Vero che, alla data del 5.8.2012, il sig. intratteneva una relazione Parte_1
sentimentale con la sig.ra . Parte_8
6 29) Vero che nel corso della vicenda medica il sig. ha limitato la Parte_1
frequentazione con la sig.ra rappresentando disagio per la propria condizione, Pt_8
limitando gli incontri e le uscite o le frequentazioni con gli amici comuni fino ad interrompere tale relazione.
30) Vero che il sig. deve corrispondere al dott. l'importo di Parte_1 CP_10
€ 3.000,00 per la visita e la relazione medico-legale come da preavviso che si rammostra al teste (doc.9).
31) Vero che i sigg. , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e si rivolgevano all'avv. Giorgio Caldera, il quale Parte_4 Parte_5
svolgeva la seguente attività: invio diffide, fissazione visite medico-legali, incontri con i clienti, riscontri alle strutture sanitarie, avvio procedura di mediazione e partecipazione primo incontro come da documentazione che si rammostra al teste (docc. 03, 04, 10, 12, 14, 16, 17).
32) Vero che il sig. deve corrispondere allo Studio legale Agazzi Caldera Parte_1
l'importo di € 16.833,10 come da fattura, distinta di bonifico e preavviso che si rammostrano al teste (docc. 10 e 42).
33) Vero che la sig.ra il sig. , la sig.ra Parte_2 Parte_3 [...]
e la sig.ra devono corrispondere allo Parte_4 Parte_5 CP_11
l'importo di € 3.348,68 ciascuno come da preavvisi che si rammostrano al
[...]
teste (doc.42).
Si indicano a testi il sig. , via del Lavoro n.9, Vicenza e la sig.ra , Testimone_1 Tes_2
via Chiesa n.63, Longa di Schiavon (VI) sui capitoli da 1) a 29); la sig.ra , Parte_8 via Marinai d'Italia n.8, Creazzo (VI) sui capitoli 28) e 29); il dott. via Quinta CP_10
n.9, Brescia sul capitolo 30); la sig.ra di RE e/o la sig.ra Testimone_3 Tes_4
di LI NE (TV) sui capitoli da 30) a 33).
[...]
Con ordinanza 18.3.2024 il Giudice ha dichiarato assolta la condizione di procedibilità e ha disposto l'acquisizione dell'accertamento tecnico preventivo di cui al sub procedimento R.G.
7 5276-1/ di Vicenza. Tale fascicolo risulta essere stato acquisito al fascicolo CP_12 telematico in data 19.3.2024 e si chiede che il Giudice confermi l'acquisizione e l'ammissibilità dell'accertamento peritale espletato nonché del relativo fascicolo.
Si chiede che il Giudice voglia disporre l'acquisizione dell'elaborato peritale depositato nel procedimento ex art.696 bis c.p.c. R.G. 2046/2019 Tribunale di Vicenza.
Si chiede che il Giudice voglia disporre la chiamata dei CCTTUU a chiarimenti ed integrazione sui punti indicati nelle osservazioni alla CTU formulate dai consulenti di parte
(dott. dott. , dott. e riportate nell'elaborato peritale Per_1 Per_2 Per_3 Persona_4 nonché per quanto dedotto nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 24.1.2024 depositate in data 23.1.2024 nel sub procedimento R.G. 5276-1/2021, deduzioni richiamate nelle note di trattazione scritta datate 12.3.2024 e per quanto richiamato e dedotto nella 1^ memoria ex art.183, 6° comma c.p.c. depositata in data 17.4.2024 e nella 2^ memoria ex art.183, 6° comma c.p.c. depositata in data 17.5.2024 nonché per quanto dedotto nelle presenti note con riferimento all'integrazione depositata in data 18.11.2024 anche con riferimento agli importi relativi alla spesa protesica. Si chiede che i chiarimenti e/o l'integrazione vengano disposti nel contraddittorio con i consulenti di parte.
Ci si oppone alla rinnovazione – o richiesta di integrazione - della CTU formulata da parte convenuta in quanto priva di fondamento avendo i CCTTUU Parte_6
fornito esauriente e compiuto riscontro alle osservazioni dei consulenti di parte convenuta nonché in considerazione del fatto che l'indagine peritale non presenta profili di nullità che ne giustifichino la rinnovazione.
Per parte convenuta Parte_7
Nel merito:
- in via principale: rigettarsi, per tutte le ragioni esposte in atti, le pretese attoree azionate nei confronti di ” in quanto infondate in fatto ed in diritto;
CP_13 Pt_7
8 - in subordine: ridursi, per tutte le ragioni esposte in atti, le pretese attoree azionate nei confronti di ” a quanto di diritto e di ragione;
Controparte_14
- sempre in subordine, in via riconvenzionale: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adito Tribunale dovesse ritenere la convenuta ” corresponsabile dei danni Controparte_14 patiti dall'attore signor e dai familiari, signori Parte_1 Parte_2
, e in solido con Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
e/o con l' e/o l' Parte_6 Controparte_6 Controparte_3
e/o l' e/o l'
[...] Controparte_4 Controparte_7
e condannasse al risarcimento dei danni pretesi dagli attori in
[...] Controparte_14 solido con e/o con l' e/o l' Parte_6 Controparte_6 [...]
e/o l' e/o l' Controparte_3 Controparte_4 [...]
: Controparte_7
i) accertarsi il grado e la misura della responsabilità imputabile ad n. 8 ” e/o i CP_14 Pt_7
danni alla stessa riferibili e il grado e la misura di responsabilità e/o i danni attribuibili a e/o alle terze chiamate sopra meglio individuate, limitando la Parte_6 condanna di n. 8 ” alla sola quota e misura di responsabilità alla stessa CP_14 Pt_7
attribuibile o ai soli danni alla stessa riferibili;
ii) condannarsi in persona del suo legale rappresentante pro Parte_6
tempore e/o le terze chiamate, come sopra meglio individuate, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, a tenere indenne e a rifondere ad , ciascuna Controparte_14 per la propria quota e misura, le somme tutte che fosse chiamata a pagare Controparte_14
agli attori in eccesso rispetto al grado e misura di responsabilità che venisse riconosciuto a proprio carico e/o ai danni alla stessa direttamente imputabili;
con rivalutazione ed interessi dal dì del pagamento al saldo;
iii) rigettarsi, in ogni caso, la domanda riconvenzionale trasversale svolta dall'
[...] nei confronti di , in quanto infondata in fatto e in Controparte_6 Controparte_14
diritto;
9 In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali anche del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. RG 2046/2019 e del subprocedimento RG n. 5276-1/2021.
In via istruttoria: disporsi l'acquisizione della consulenza tecnica d'ufficio e dei relativi allegati depositati nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. promosso avanti al Tribunale di
Vicenza R.G. n. 2046/2019, Dott. Lamagna.
Per parte convenuta Parte_6
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare:
Nel merito:
a) in via principale: fermo il preliminare rigetto dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo sollevata da Controparte_8
respingere integralmente le domande proposte dagli attori nei confronti di Parte_6
in quanto infondate in fatto e in diritto e, conseguentemente, dichiarare la
[...]
concludente esente da ogni responsabilità;
b) in via subordinata: fermo il preliminare rigetto dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo sollevata da , Controparte_8
nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito accertasse e dichiarasse una qualche responsabilità, in tutto o in parte, della concludente, anche in via solidale con la già convenuta e/o con le strutture sanitarie terze chiamate, accertare e determinare Parte_7
le rispettive porzioni di responsabilità, limitando l'eventuale condanna della concludente alla quota di sua competenza e, in ogni caso, condannare Parte_7 [...]
, Controparte_7 Controparte_15
di Milano e/o
[...] Controparte_3 Controparte_16
a rimborsare a qualsivoglia somma che
[...] Parte_6 quest'ultima fosse chiamata a corrispondere agli attori, in forza del vincolo di solidarietà
10 passiva, in eccesso rispetto a quanto risulterebbe dovuto in dipendenza della sua eventuale quota di responsabilità e/o di apporto causale rispetto alle circostanze di cui è causa;
c) sempre in via subordinata: fermo il preliminare rigetto dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo sollevata da , Controparte_8
nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito accertasse e dichiarasse una qualche responsabilità, in tutto o in parte, di per i fatti di cui è causa, dichiarare Parte_6
Parte_7 Controparte_7
, ,
[...] Controparte_15 Controparte_17
e/o tenuti a manlevare e tenere
[...] Controparte_18 indenne da quanto quest'ultima sarà eventualmente obbligata a pagare Parte_6 in conseguenza di accertate responsabilità dei predetti nosocomi e, per l'effetto, condannarli al pagamento di quanto eventualmente dovuto dalla struttura agli attori in conseguenza delle suddette prestazioni e responsabilità, per quanto di loro rispettiva pertinenza;
d) in via istruttoria: ammettere una nuova CTU medico legale o, comunque, un'integrazione peritale, alla luce delle circostanze evidenziate in atti dalla concludente e delle lacune e degli errori riscontrati nella consulenza già svolta, affinché intervenga una rivalutazione del caso clinico del sig. , con il riesame - anche tramite il coinvolgimento di uno Parte_1
specialista infettivologo (cfr. art. 15 legge 24/2017) - dei numerosi ricoveri/prestazioni medico chirurgiche ai quali fu sottoposto il paziente dopo le dimissioni del dicembre 2012 da ed il chiarimento del ruolo delle terze chiamate rispetto all'origine e allo Parte_6
sviluppo del quadro infettivo in discussione, nonché al progressivo peggioramento del quadro clinico dell'attore sino agli esiti contestati;
e) In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa.
Per parte terza chiamata Controparte_19
[.. in via preliminare: dichiarare la nullità dell'atto di citazione di terzo per difetto dei requisiti di cui all'art. 163, 3° comma, nn.3 e 4, c.p.c.;
nel merito:
respingere le domande svolte da , o da qualunque altra parte Parte_6 svolte nei confronti dell' siccome infondate in fatto e diritto. Controparte_9
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre IVA e
CPA come per legge.
Per parte terza chiamata Controparte_20
accertato e dichiarato il corretto operato dei sanitari di e dell'azienda sanitaria
[...] CP_16 stessa, rigettare tutte le domande proposte nei confronti dell' Controparte_16
in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate;
[...]
-In denegatissima e non creduta ipotesi di ritenuta responsabilità dell' nella causazione CP_16 del danno e per l'entità delle conseguenze derivate, accertare e dichiarare, ai fini risarcitori, il grado di responsabilità specifiche delle colpe addebitabili ai sanitari della struttura distinguendole da quelle ascrivibili alle convenute ed altre chiamate in causa, ritenute responsabili.
Con vittoria di spese legali comprensive di oneri riflessi del 23,80% oltre l'1% per e CP_21 dunque in misura del 24,80% in luogo del CPA e dell'IVA, in quanto attività difensiva assunta da legali interni all'Ente iscritte nell'elenco speciale dell'Albo avvocati.
Per parte terza chiamata Controparte_7
Non ha precisato le conclusioni;
in comparsa di risposta a così concluso:
Piaccia al Tribunale Ill.mo contrariis reiectis, fatte le declaratorie del caso tutte:
12 In via preliminare / pregiudiziale
Per le ragioni sopra esposte e/o per quelle meglio ritenute accertare e dichiarare la chiamata in causa dell'esponente svolta da inammissibile e/o improcedibile Parte_6
e/o nulla e per l'effetto mandare assolto il nosocomio conchiudente.
Nel merito:
In via principale respingere le richieste avversarie tutte in quanto infondate in fatto ed in diritto e/o indimostrate, mandando assolto l'Ospedale conchiudente
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di riconoscimento della sussistenza di qualsivoglia obbligazione risarcitoria in capo al convenuto nosocomio, mantenersi il debito di quest'ultimo in termini di stretta proporzione sia con l'effettivo inadempimento ad esso solo imputabile, sia comunque con gli effettivi danni subiti dagli attori, con quantificazione del danno da accertarsi con ricorso a criteri tecnici e di prova rigorosi, in ogni caso ridimensionandosi l'avversa richiesta.
Vinte le spese e competenze di giudizio
Per parte terza chiamata Controparte_6
In via principale: respingere integralmente le domande tutte proposte nei confronti dell' in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni esposte;
Controparte_6
in subordine: ridursi le pretese azionate nei confronti di a quanto Controparte_6
di diritto e di ragione;
in via riconvenzionale: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse accertare e dichiarare la responsabilità, a qualsiasi titolo, dell' per i fatti di cui Controparte_6
è causa, anche in via solidale, con le strutture sanitarie convenute e/o terze chiamate, (i) accertare e determinare le rispettive percentuali di responsabilità in ordine alla causazione dell'evento, limitando la condanna dell' alla quota di competenza;
Controparte_6
13 (ii) condannarsi Parte_7 Parte_6 [...]
, Controparte_7 Controparte_3
nonché in persona dei rispettivi legali Controparte_18
rappresentanti in carica pro tempore, a tenere indenne e rifondere all' Controparte_6 le somme tutte che quest'ultima fosse costretta a pagare agli attori in eccesso rispetto
[...]
al grado di responsabilità che venisse riconosciuto in capo allo stesso Controparte_6
con rivalutazione ed interessi dal dì del pagamento al saldo.
[...]
Con vittoria di spese e compensi di lite.
MOTIVAZIONE
1. TT
, nato il [...], è rimasto vittima in data 5.8.2012 di una caduta in Parte_1
ambiente domestico, a seguito della quale, svolta una risonanza magnetica che evidenziava una frattura del piatto tibiale, si è rivolto all'Ospedale di Vicenza.
Il 7.12.2012 si è sottoposto ad un intervento chirurgico di osteotomia, Parte_1
con innesto osseo, al piatto tibiale sinistro presso il di Cotignola (RA). Parte_6
[... Negli anni successivi egli ha subito altri ricoveri presso l'Ospedale di Vicenza, l' CP_7 di Negrar (VR), l' di l' Controparte_22 Controparte_6 CP_15 [...] di Milano e l' di Firenze, dove, il Controparte_3 Controparte_16
21.12.2015, gli è stato praticato un intervento demolitivo di amputazione dell'arto al terzo medio di coscia.
e sono, rispettivamente, la madre ed il fratello, Parte_2 Parte_3
entrambi conviventi di . è la sorella di Parte_1 Parte_4 Parte_1
e la nipote: le due erano, all'epoca dei fatti, con lui
[...] Parte_5
conviventi e si sono trasferite altrove il 12.5.2016.
14
2. Accertamento tecnico preventivo ante causam
ha proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ante causam, Parte_1
avanti questo Tribunale (n. 2046/19 R.G.), avverso la sola Parte_7 sostenendo che la scelta dell'Ospedale di Vicenza di trattare conservativamente la frattura articolare scomposta riscontrata, invece di procedere ad un tempestivo trattamento chirurgico, sarebbe gravemente censurabile e all'origine di tutte le gravi complicazioni insorte in seguito.
costituitasi nel procedimento di istruzione preventiva, ha contestato Parte_7
le allegazioni del ricorrente.
All'esito del procedimento, il collegio peritale nominato, composto dal medico legale dott.ssa e dallo specialista in ortopedia dott. ha depositato una Persona_5 Persona_6
relazione nella quale ha ravvisato profili di responsabilità a carico del personale sanitario di e ad essi ha correlato un danno biologico e un'incapacità lavorativa Parte_7
temporanei, mentre è stato escluso un danno biologico permanente eziologicamente correlato all'operato di Parte_7
3. Giudizio di merito
Con citazione notificata il 13.9.2021 , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e hanno convenuto avanti questo
[...] Parte_4 Parte_5
Tribunale per sentirli condannare al Controparte_23
risarcimento dei danni patiti in conseguenza delle allegate condotte colpose serbate dalle due aziende in occasione delle cure prestate ad . Parte_1
si è costituita in causa chiedendo, nel rito, che si provvedesse alla Parte_7
separazione della causa promossa nei suoi confronti rispetto a quella proposta contro
[...]
e che, nella causa contro venisse disposto il Parte_6 Parte_7
mutamento da rito ordinario a rito sommario di cognizione. Ha chiesto comunque il rigetto
15 delle domande attoree e, in subordine, ha svolto domanda di regresso avverso l'altra convenuta.
si è costituita in causa chiedendo l'autorizzazione alla chiamata Parte_6
in giudizio delle altre strutture mediche cui si è rivolto tra il 2013 ed il Parte_1
2015, affinché, nel caso fossero rilevati profili di colpa, venissero individuate come responsabili, eventualmente in concorso con i convenuti, anche le terze chiamate.
Con ordinanza 28.1.2022 il giudice istruttore ha rigettato l'istanza di separazione delle cause e di mutamento del rito e ha autorizzato la chiamata in causa dei terzi.
Le terze chiamate di Milano, Controparte_3 Controparte_7 [...]
e si sono costituite in giudizio Controparte_6 Controparte_16
istando per il rigetto delle domande spiegate nei loro confronti.
Con ordinanza 15.6.2022 il giudice istruttore ha rilevato l'improcedibilità della causa ex art. 8 legge n. 24/17 e assegnato termine agli attori per introdurre una procedura d ATP in corso di causa.
All'esito della detta procedura (n. 5276/21 sub 1 R.G.) il Collegio peritale - composto dal medico legale dott.ssa , dallo specialista in ortopedia dott. Persona_5 Persona_6
e dallo specialista in tecniche ortopediche ing. – ha dimesso la propria Persona_7
relazione, nella quale ha riscontrato profili di responsabilità professionale nell'operato i Co e e correlato a tali condotte i postumi Parte_7 Parte_6
temporanei e a quella della sola il maggior danno biologico Parte_6
permanente riportato dal paziente.
Il collegio peritale ha dimesso anche una relazione di integrazione della perizia in data
18.11.2024.
All'udienza del 6.2.2025 le parti hanno precisato le conclusioni. In seguito, nei termini assegnati, hanno dimesso gli scritti conclusionali.
16
4. An debeatur
4.1 Responsabilità di Parte_7
I CCTTUU nominati hanno rilevato profili di colpa nelle scelte operate da Parte_7
rispetto al trattamento della frattura scomposta del piatto tibiale riportata da
[...]
. Considerata la natura dell'articolazione interessata dalla frattura, i Parte_1
CCTTUU osservano come sia essenziale, per la diagnosi, un esame radiografico e anche una
TAC che consenta di ricostruire le caratteristiche della frattura e optare per il trattamento terapeutico migliore. Ciò in quanto, senza un trattamento tempestivo e corretto, l'evoluzione della lesione può portare ad un consolidamento della frattura e/o ad una severa artrosi post- traumatica, con importanti limitazioni funzionali.
Il trattamento conservativo in gesso dovrebbe essere, secondo la letteratura scientifica cui si sono rifatti i CCTTUU, riservato solo alle fratture semplici e composte e per pazienti anziani o allettati. Solo un trattamento chirurgico può infatti portare al ripristino della migliore congruenza articolare che renda possibile una precoce mobilizzazione articolare. In presenza di una frattura scomposta è quindi raccomandato che, attraverso un approccio chirurgico, si proceda ad una “riduzione più anatomica possibile”, anche con innesto di trapianto osseo, e alla fissazione con placca e viti.
Al momento dell'accesso di presso l'Ospedale di Vicenza risulta che egli Parte_1
non sia stato sottoposto ad accertamenti radiografici, essendo il paziente già munito di una risonanza magnetica eseguita su indicazione del medico curante. Solo 20 giorni dopo il primo accesso in PS – e quindi non in tempo utile perché si potesse procedere con la necessaria tempestività ai trattamenti richiesti dal caso - è stata eseguita una TAC.
L'errore commesso da è consistito, pertanto, nel non avere Parte_7
correttamente inquadrato da subito la frattura, mediante l'uso di idonei strumenti diagnostici,
e nel non avere, di conseguenza, provveduto all'intervento di osteosintesi, assolutamente necessario, per quanto detto, al fine di evitare le complicanze suindicate.
17 Non sussistono, nelle condotte tenute dal paziente, profili rilevanti ai sensi dell'art. 1227 c.c., come invece sostenuto da Il fatto che egli si sia presentato al Pronto Parte_7
Soccorso solo il 9.8.2012, avendo riportato l'infortunio il 5.8.2012, non rileva, posto che, per quanto emerge dalle motivate valutazioni dei CCTTUU, a quella data era ancora possibile, utilizzando le prassi corrette, svolgere un'adeguata diagnosi e trattare in modo efficace la lesione.
Neppure può ritenersi che il lasso di tempo intercorso tra l'infortunio e l'intervento chirurgico alfine eseguito presso sia da ascriversi ad una scelta del paziente. Parte_6
Quest'ultimo si era rivolto all'Ospedale di Vicenza e da tale struttura ha ricevuto l'errata indicazione per un “atteggiamento conservativo fino a controindicazioni” (referto 9.8.2012), con uso di tutore rigido e scarico assoluto dell'arto. Tale tipo di indicazione, nonostante il peggioramento dello stato clinico ed osseo della frattura, è rimasta invariata, anche a seguito di successivi controlli, fino ad ottobre del 2012. Detto ritardo – e non una ipotizzata e indimostrata inottemperanza del paziente alle prescrizioni di scarico e immobilizzazione ricevute - ha causato un peggioramento del quadro anatomo patologico osseo e costretto il paziente ad un intervento chirurgico tardivo e più complesso per la riduzione e sintesi della frattura.
Le censure del collegio peritale in ordine al trattamento conservativo della frattura, supportate da adeguati riferimenti alla letteratura scientifica sul punto, non sono state adeguatamente confutate da parte convenuta. Anche la patologia diabetica che affliggeva il paziente, infatti, non era tale da giustificare una deviazione dalle raccomandazioni circa la scelta del trattamento di lesioni come quella in esame per un soggetto come – 43 Parte_1 anni all'epoca dei fatti ed in buone condizioni generali – del tutto compatibile con un trattamento chirurgico che, se eseguito tempestivamente, non lo avrebbe esposto a rischi eccessivi.
4.2 Responsabilità di Parte_6
18 Quando ha scelto di rivolgersi ad una struttura diversa dall' di Parte_1 CP_7
Vicenza non vi erano segni di alcuna infezione in atto al ginocchio traumatizzato e la frattura non era esposta. Il fatto che l'intervento sia stato eseguito tardivamente, rispetto all'approccio chirurgico tempestivo raccomandato, non ha comportato un maggior rischio di sepsi. I
CCTTUU hanno riferito, senza essere sul punto smentiti, che in letteratura scientifica non si trova “alcun dato di evidenza, statisticamente significativo, riguardo il maggior rischio di insorgenza di complicazioni infettive nel trattamento tardivo chirurgico delle fratture e/o delle pseudoartrosi”. Le relazioni peritali, sia quella svolta ante causam che quella svolta nel corso del giudizio, hanno quindi affermato che i profili di responsabilità professionale a carico del personale di – per non avere contribuito, in modo efficace e Parte_7
tempestivo, al trattamento della frattura – non sono all'origine dell'osteomielite settica che ha reso necessaria l'amputazione dell'arto inferiore eseguita il 22.12.2015.
Solo successivamente all'intervento di riduzione e osteosintesi eseguito presso il
[...] si è sviluppata un'infezione iatrogena alla tibia prossimale e al ginocchio. La Parte_6 struttura presso la quale è stato eseguito l'intervento non ha posto in essere “un precoce trattamento di revisione e debridement della tibia prossimale con una tempestiva e più accurata terapia antibiotica” che avrebbe potuto limitare la diffusione ossea del processo infettivo cui è conseguita l'amputazione. Le mancanze ascrivibili a Parte_6
concernono sia la mancata diagnosi tempestiva del fenomeno, sia il mancato tempestivo
[...]
trattamento mirato dell'infezione.
In proposito, i CCTTUU hanno evidenziato come, all'atto della dimissione del paziente l'11.12.2012, fosse stata prescritta la somministrazione di un antibiotico (Targosid) utilizzato normalmente per il trattamento di infezioni gravi e particolari, senza tuttavia precisare la durata del trattamento. L'indicazione di tale farmaco non è consona ad una normale profilassi postoperatoria, né può giustificarsi per la patologia diabetica del paziente, ma è indice del sospetto di un'infezione acuta già in atto.
19 Già nei controlli effettuati presso il nel febbraio e marzo 2013 “il Parte_6
quadro clinico presentava evidenti fenomeni infiammatori in atto, ma nulla era prescritto e/o praticato per trattare l'infezione in atto”, tanto che a febbraio, pur essendo stato prelevato liquido sinoviale, alcun esame colturale ed alcuna indagine in proposito sono stati eseguiti.
Nessun iniziativa in merito risulta essere stata adottata nemmeno dopo il controllo di maggio
2013.
L'infezione del ginocchio operato ha determinato la progressione del danno osseo ed è stata rilevata ed evidenziata dall'Ospedale di Vicenza, cui il paziente si è nuovamente rivolto nell'agosto 2013, venendo ivi ricoverato nel reparto malattie infettive.
La scelta del paziente di interrompere le cure presso è stata Parte_6
determinata dalla mancata soluzione delle complicanze postoperatorie insorte. La progressione dell'infezione e i gravi danni che ciò ha determinato avrebbero potuto essere scongiurati ove, entro tre o cinque giorni dall'insorgenza dei primi sintomi, eseguite le necessarie indagini e appurata l'insorgenza del processo infettivo, fosse stata adottata una cura antibiotica mirata, da protrarsi per almeno otto settimane.
Le conclusioni dei consulenti d'ufficio sono adeguatamente motivate, poggiano su premesse coerenti con le emergenze documentali e traggono conferma dalla letteratura scientifica e dalle linee guida pertinenti al caso. Non si ravvisa, come lamenta parte convenuta, la necessità di una rinnovazione della CTU con integrazione del collegio peritale e coinvolgimento di un infettivologo. Le relazioni in atti offrono, infatti, sufficienti elementi per affermare la sussistenza di un nesso causale tra le complicanze occorse e le negligenze di cui si è resa responsabile la struttura. Il giudice istruttore ha correttamente ritenuto di non chiamare a chiarimenti i CCTTUU sulle osservazioni di parte convenuta, avendo ritrovato nella relazione depositata già adeguate risposte.
4.3 Autonomia dei due eventi dannosi
20 Vi è un evidente profilo di colpa nelle condotte adottate dal personale medico di
[...] che costituisce l'unica ed esclusiva causa dei danni riportati da Parte_6 Parte_1
dopo l'intervento del dicembre 2012. Rispetto a tali danni, per le ragioni sopra
[...]
esposte, non vi è responsabilità alcuna di Parte_7
I due pregiudizi patiti da , pur compresi nella medesima vicenda sanitaria Parte_1 originata dall'incidente del 5.8.2012, sono tra loro distinti ed autonomi e vedono ciascuno un proprio distinto fattore causativo. Le omissioni colpose di hanno Parte_6 avuto, rispetto agli specifici pregiudizi riportati dal danneggiato in esito all'osteomielite, un'efficienza causale determinante ed assorbente, tale da escludere il legame eziologico tra i detti danni e le errate scelte nel trattamento della frattura operate da Parte_7
cosicché i fatti colposi ascritti a tale azienda costituiscono, rispetto ai danni verificatisi dopo l'intervento del dicembre 2012, mere occasioni.
Non vi sono pertanto le condizioni per applicare la disposizione di cui all'art. 2055 c.c., in tema di responsabilità solidale dei danneggianti, la quale presuppone che, a seguito di una pluralità di azioni od omissioni poste in essere da più soggetti, ricorra un unico fatto dannoso.
Le condotte meritevoli di censura adottate dalle due convenute configurano, invero, episodi autonomi e scindibili, produttivi di danni distinti, dei quali solo il partecipante a ciascun episodio può essere ritenuto responsabile, “in forza del principio secondo cui ognuno risponde del solo evento di danno rispetto al quale la sua condotta, attiva o omissiva, opera come causa efficiente, ponendosi come antecedente causale necessario” (Cass. n. 20192/14, rv. 632978; n. 6041/10, rv. 612075; n. 18899/15, rv. 636669).
4.4 Terzi chiamati
Le parti terze chiamate sono esenti da colpe e responsabilità. Sul punto si è espressa con chiarezza la relazione peritale d'ufficio, senza che siano state formulate specifiche contestazioni delle altre parti.
21
5. Quantum debeatur
5.1 Danno biologico temporaneo subito da ed ascrivibile ad Parte_1 [...]
Parte_7
La liquidazione del danno alla persona viene operata in applicazione delle “Tabelle milanesi relative alla liquidazione del danno non patrimoniale”, come elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano nel giugno 2024.
Il danno biologico temporaneo totale patito da in conseguenza delle Parte_1
condotte colpose di è stato stimato dal collegio peritale in 90 giorni. Pt_7 Parte_7
Il sistema di liquidazione del danno non patrimoniale di cui alle citate tabelle prevede, per il danno temporaneo, un valore standard di € 115,00 per giorno, comprensivo delle componenti per danno biologico/dinamico relazionale e per danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, che, in presenza di allegate e provate peculiari circostanze personalizzanti del caso concreto, è suscettibile di un aumento.
In tema di personalizzazione del danno alla salute va ricordato che la misura standard del risarcimento prevista dalle tabelle può essere aumentata, nella sua componente dinamico- relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, “solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'id quod plerunque accidit entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (Cass. n. 23469/18, rv. 650858-02), atteso che “le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento” (Cass. n.
28988/19, rv. 655964).
Per queste ragioni non può farsi luogo a personalizzazione del risarcimento in ragione di circostanze come quelle attinenti alla minorata possibilità di trarre beneficio da ordinarie
22 attività di svago o nelle relazioni con i familiari, trattandosi di profili che trovano già adeguata valorizzazione nella liquidazione ordinaria.
Nel presente caso non sono state rappresentate circostanze aventi le connotazioni sopra richieste, tali da determinare uno scostamento dal valore standard.
La somma liquidata a titolo di risarcimento a carico di è quindi pari Parte_7 ad € 10.350,00. Detto importo va devalutato alla data del sinistro (€ 8.469,72) e successivamente va maggiorato con la rivalutazione e gli interessi legali maturati sulla somma via via rivalutata, dalla data del sinistro all'attualità: risultano € 11.848,33.
Non sussistono pregiudizi patiti dai congiunti del paziente correlabili al danno temporaneo dallo stesso sofferti.
5.2 Danno non patrimoniale subito da ed ascrivibile a Parte_1 [...]
Parte_6
5.2.1 L'osteomielite sviluppata in seguito all'intervento eseguito presso
[...]
ha determinato in capo al paziente, per i profili di colpa della società convenuta Parte_6
già evidenziati, un danno biologico temporaneo totale della durata di 171 giorni ed un danno biologico temporaneo parziale al 75% della durata di 26 mesi.
Ne consegue, secondo i criteri di liquidazione già esposti, un risarcimento dovuto per il danno biologico temporaneo di complessivi € 86.940,00.
Il danno biologico permanente differenziale iatrogeno è stato indicato dai CCTTUU nella differenza tra il danno base del 20% ed il danno finale del 58%. Le contestazioni di parte attrice relative alla stima del danno base hanno ricevuto adeguata confutazione nelle repliche offerte dal collegio peritale nella relazione integrativa. E' stato infatti precisato che il danno base è stato stimato nella misura indicata considerando che il paziente era, prima dell'amputazione, portatore di una “depressione del piatto tibiale, con disallineamento ed incongruenza delle facce articolari”, con elevata possibilità del verificarsi di un'artrosi post-
23 traumatica. Tale quadro era complicato da una “preesistente menomazione all'arto controlaterale che presentava una amputazione parziale alla ”. CP_24
5.2.2 Vale anche in questo caso quanto esposto circa l'assenza di valide ragioni per la personalizzazione del risarcimento mediante appesantimento del punto.
Il danno differenziale permanente va liquidato sottraendo dall'importo che si ottiene nel calcolo della menomazione finale (58%, corrispondente, nel caso presente, ad € 376.577,00) quanto si ottiene nel calcolo del danno preesistente (20%, pari ad € 60.194,00): risultano €
316.383,00.
5.2.3 Va poi risarcita la componente morale del danno alla persona, corrispondente alla sofferenza soggettiva interiore, non suscettibile di accertamento medico ma ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata. Va in proposito evidenziato quanto riportato dai CTU circa le conseguenze che l'amputazione dell'arto inferiore ha determinato in ordine ad aspetti del benessere del danneggiato non prettamente riducibili alla menomazione della sua integrità fisica. Trattasi di conseguenze rilevanti sulla vita quotidiana del paziente. I CCTTUU hanno quindi ritenuto sussistente una sofferenza patita dal danneggiato di grado “medio nel periodo dei postumi” e ciò si traduce nella liquidazione della componente del danno alla persona relativa alla sofferenza soggettiva, come contemplata nelle citate tabelle milanesi e parametrata al grado dell'invalidità. Nel caso in esame tale liquidazione, corrispondente ad un aumento del punto tabellare del 50%, è pari complessivamente ad € 166.618,00.
5.2.4 Il danno non patrimoniale complessivo (comprensivo del danno biologico permanente, del danno biologico temporaneo e del danno morale), liquidato in complessivi € 569.941,00, va devalutato alla data dell'intervento eseguito presso (€ Parte_6
466.782,15) e successivamente va maggiorato con la rivalutazione e gli interessi legali maturati sulla somma via via rivalutata, dalla data del sinistro all'attualità: risultano €
648.329,60.
24
5.3 Danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa subito da e Parte_1
ascrivibile a Parte_6
I CCTTUU hanno accertato che le condizioni del paziente determinate dall'amputazione patita hanno ridotto del 33% la sua capacità lavorativa specifica. L'attore chiede di essere risarcito del danno patrimoniale conseguente ma non offre alcun elemento per valutare la sussistenza e l'entità del pregiudizio patito. Ai fini di tale indagine si sarebbe dovuto valutare quale reddito il danneggiato avrebbe potuto conseguire proseguendo nell'attività lavorativa svolta prima dell'illecito. Nell'ipotesi in cui il danneggiato fosse stato disoccupato al tempo dell'evento dannoso - purché detta condizione fosse involontaria, incolpevole, temporanea e contingente – la liquidazione di tale voce di danno avrebbe potuto avvenire in presenza di una
“ragionevole certezza o positiva dimostrazione che lo stesso danneggiato, se rimasto sano, avrebbe intrapreso un nuovo rapporto di lavoro avente ad oggetto la medesima attività o altra confacente al proprio profilo professionale” (Cass. n. 4289/24, rv. 670107).
L'attore nulla ha provato circa i redditi percepiti prima dell'evento e dopo lo stesso.
Suggerisce che la liquidazione del danno in discorso possa operarsi mediante utilizzo, quale parametro di riferimento, del triplo dell'assegno sociale;
tuttavia l'uso di tale criterio non è ammesso dalla giurisprudenza per un soggetto che si afferma percettore di reddito da lavoro
(Cass. n. 25370/18, rv. 651331), potendosi unicamente fare riferimento al reddito perduto dalla vittima (Cass. n. 14241/23, rv. 667837).
ha chiesto di provare per testimoni che egli era, alla data del 5.8.2012, Parte_1
“procacciatore d'affari nel settore del materiale elettrico ed elettronico e comunque collegato alle costruzioni”; che “a seguito dell'accaduto ha cessato di svolgere la propria attività lavorativa trovandosi impedito nella guida dell'autovettura per lunghi percorsi nonché negli spostamenti e nella deambulazione”; che nemmeno il successivo tentativo di svolgere la medesima attività di procacciatore nel settore del commercio degli imballaggi e della gomma ha avuto successo.
25 Anche se tali prove venissero ammesse e confermate dai testi, resterebbe comunque del tutto indefinito il dato relativo al reddito percepito e quindi alla base di calcolo cui deve necessariamente farsi riferimento per la quantificazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica. La prova di questa circostanza poteva essere facilmente fornita in modo chiaro ed attendibile mediante la produzione delle dichiarazioni dei redditi o di altra documentazione inerente al reddito lavorativo. Parte attrice, invero, non ha nemmeno dedotto a quanto ammontasse il reddito pregresso: ciò comporta il rigetto della domanda relativa a tale voce di danno, per carenza di elementi probatori indefettibili per la cui deduzione era onerata la stessa parte attrice.
5.4 Danno patrimoniale per le spese sostenute e future a carico di Parte_1
L'attore ha dimostrato documentalmente (doc. 9) di avere sostenuto spese mediche per complessivi € 7.228,53, che il collegio peritale ha giudicato congrue. Trattasi di spese sostenute dopo il dicembre 2012 e riferibili agli sviluppi conseguenti all'intervento eseguito presso il cui perciò vanno imputate. Oltre a ciò, la stessa società dovrà Parte_6 rifondere all'attore la spesa di € 1.159,00, relativa alla consulenza in materia protesica (doc.
8).
CP_1 Le spese per la consulenza medico legale di parte del dott. (doc. 9) e per la consulenza psicologica della dott.ssa (doc. 5), per complessivi € 3.702,00, vanno suddivise tra le Per_8
due convenute in quote uguali (€ 1.851,00 per ognuna delle due convenute).
Quanto alle spese future, rese necessarie dalla condizione del paziente e, in particolare, dalla protesi che egli deve portare, rilevano:
− la spesa di € 4.784,00 che il danneggiato dovrà sostenere per l'adeguamento dell'automezzo da utilizzarsi con l'uso della protesi;
− la spesa di € 143.346,00 che dovrà sostenere per integrare le prestazioni rese Parte_1
dal Servizio Sanitario Nazionale al fine di disporre di adeguate protesi negli anni a venire.
26 Circa quest'ultima voce la relazione integrativa del collegio di consulenti d'ufficio offre adeguata e completa risposta alle perplessità sollevate dai consulenti di parte attrice sicché può rinviarsi alla stessa relazione per la risposta alle doglianze che parte attrice si limita a riproporre negli scritti conclusionali.
In particolare, la consulenza 18.11.2024 spiega come sia corretto il riferimento, per la quantificazione dei costi legati alla “componente extratariffaria” in materia di protesi, alle tariffe del Centro TE . Tale ente, come evidenziato anche dal documento del CP_21
Ministero della Salute datato 14.4.2023 e citato nella relazione peritale, fornisce per il 70% protesi ortopediche agli assistiti di e per il resto a pazienti inviati dal SSN. E' un CP_21
soggetto pubblico terzo che offre un riferimento credibile per stimare quale potrà essere l'onere economico a carico del portatore di protesi, indipendentemente dal fatto che egli non sia un disabile da lavoro ma un invalido civile assistito dal SSN (giacché l'ente non applica tariffe differenziate). In ogni caso, i CCTTUU hanno dimostrato (alle pagine 25 e seguenti della relazione) come i prezzi praticati dalle aziende private non siano difformi da quelli praticati dal Centro TE INAIL.
Quanto alla mancata previsione di una voce di costo per la cosmesi della protesi “da bagno” e per il periodo successivo al 72° anno di età, i CCTTUU hanno giustificato tale scelta – non solo, come vorrebbe fare intendere l'attore, in forza dell'osservazione per cui la protesi applicata all'arto destro non è stata fino ad ora sottoposta a tale trattamento – ma anche in considerazione dell'appesantimento del dispositivo protesico che ne conseguirebbe e della necessità di salvaguardare la sicurezza e l'incolumità del paziente.
Per le altre poste di danno indicate da parte attrice (ad esempio per “viaggi e varie”) non vi è stata una allegazione e una prova sufficientemente dettagliata in atti.
5.5 Danno riflesso dei congiunti di Parte_1
27 In presenza di lesioni personali importanti, la giurisprudenza riconosce ai prossimi congiunti il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso (Cass. n. 13540/23). Un simile pregiudizio si configura come patema d'animo e sofferenza dovuta all'incidenza dell'evento sulle abitudini di vita del congiunto. Ai fini di valutare la rilevanza a fini risarcitori dei pregiudizi di questo tipo è necessario considerare la maggiore o minore prossimità del legame parentale, i legami esistenti tra il soggetto leso ed il congiunto, il tipo di relazione esistente tra i due soggetti, la gravità della lesione.
Nel caso di specie, tenuto conto dei suddetti criteri, non appaiono rilevanti i pregiudizi riflessi patiti dai fratelli (anche se conviventi) e dalla nipote di mentre va Parte_1
considerata, per la prossimità del legame parentale, la condizione della madre, Pt_2 Pt_2
con la quale il figlio convive. La gravità delle conseguenze patite dal paziente per le
[...]
complicanze insorte e la presumibile incidenza delle stesse anche nella vita della madre convivente fanno ritenere la sussistenza del “danno riflesso” in discorso, che può liquidarsi equitativamente in € 15.000,00, a valori attuali.
6. Conclusioni
Le istanze di prova sulle quali insistono le parti non sono ammesse in quanto non rilevanti ai fini della decisione.
va condannata a risarcire ad il danno non Parte_7 Parte_1
patrimoniale liquidato, a valori attuali, in € 11.848,33 e il danno patrimoniale per spese liquidato in € 1.851,00, oltre agli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data della spesa alla data di introduzione del giudizio.
28 va condannata a risarcire ad il danno non Parte_6 Parte_1
patrimoniale liquidato, a valori attuali, in € 648.329,60; il danno patrimoniale per spese già sostenute liquidato in € 10.283,53, oltre agli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data di ciascuna spesa alla data di introduzione del giudizio;
il danno patrimoniale per spese a venire liquidate in € 143.130,00.
va condannata a risarcire a il danno non Parte_6 Parte_2
patrimoniale liquidato, a valori attuali, in € 15.000,00.
Per tutte le condanne risarcitorie va applicata la maggiorazione di interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data di introduzione del giudizio al saldo, posto che detto saggio di interessi “non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle” (Cass. n. 61/23).
Le domande proposte da e Parte_3 Parte_4 Parte_5
e quelle svolte nei riguardi di di Milano, Controparte_3 Controparte_7
e vengono rigettate. Controparte_6 Controparte_16
7. Spese di lite
Le spese di lite sostenute da parte attrice per la procedura di accertamento tecnico preventivo ante causam sono poste a carico di la cui responsabilità, per quanto Parte_7
limitata ai pregiudizi temporanei sofferti dal ricorrente, è stata comunque dichiarata in forza di quell'accertamento.
Le spese di lite sostenute da parte attrice per l'accertamento tecnico preventivo in corso di causa sono poste a carico di atteso l'esito dell'accertamento e Parte_6
della causa.
Le spese di parte attorea per la mediazione e per la difesa nel giudizio di merito sono poste a carico delle due convenute soccombenti: nella misura di un quarto a carico di Parte_7
e per il resto a carico di
[...] Parte_6
29 Le spese di difesa sostenute dalle terze chiamate sono a carico della chiamante
[...]
La chiamata in causa è avvenuta, infatti, con lo scopo, perseguito dalla Parte_6
chiamante e risultato infondato, di far accertare la responsabilità delle strutture sanitarie cui si è rivolto dal 2013 al 2015, dopo avere interrotto le cure presso il Parte_1 [...]
Quest'ultima parte si è anche opposta, diversamente da Parte_6 Parte_7
, alla proposta del giudice istruttore di una rinuncia alle domande avverso le terze
[...]
chiamate, con estinzione a spese compensate (ordinanza 28.2.2024).
La liquidazione delle spese di lite (che si ritiene esaustiva anche in relazione all'assistenza stragiudiziale) segue il criterio del valore e della complessità della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) condanna a pagare ad : Parte_7 Parte_1
a. a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di € 11.848,33,
b. a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per spese già sostenute, la somma di € 1.851,00 maggiorata degli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data della spesa alla data di introduzione del giudizio,
c. gli interessi maturati ex art. 1284 comma 4 c.c. sulle somme suindicate dall'introduzione del giudizio al saldo;
2) condanna a pagare ad : Parte_6 Parte_1
a. a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di € 648.329,60,
b. a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per spese già sostenute, la somma di € 10.283,53, oltre agli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data di ciascuna spesa alla data di introduzione del giudizio;
c. a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per spese già sostenute, la somma di € 143.130,00,
d. gli interessi maturati ex art. 1284 comma 4 c.c. sulle somme suindicate dall'introduzione del giudizio al saldo;
30 3) condanna a pagare a a titolo di Parte_6 Parte_2 risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di € 15.000,00, oltre agli interessi maturati ex art. 1284 comma 4 c.c. dall'introduzione del giudizio al saldo;
4) rigetta le domande di e Parte_3 Parte_4 Parte_5
;
[...]
5) rigetta le domande svolte nei confronti di di Milano, Controparte_3 [...]
e CP_7 Controparte_6 Controparte_16
6) condanna a rifondere a parte attrice le spese di lite relative alla Parte_7 procedura di accertamento tecnico preventivo n. 2046/19 R.G., liquidate in € 8.050,00, di cui € 7.000,00 per compensi, ed il resto per rimborso forfettario, oltre alle spese per contributo unificato e marca, ad IVA se dovuta e CPA;
7) condanna a rifondere a parte attrice le spese di lite relative Parte_6
alla procedura di accertamento tecnico preventivo n. 5276/21-1 R.G., liquidate in €
11.500,00, di cui € 10.000,00 per compensi, ed il resto per rimborso forfettario, oltre alle spese per contributo unificato e marca, ad IVA se dovuta e CPA;
8) condanna e – la prima per la quota Parte_6 Parte_7
di tre quarti e la seconda per la quota di un quarto - a rifondere a parte attrice le spese di difesa del presente giudizio di merito e della fase di mediazione, liquidate complessivamente in € 46.000,00, di cui € 40.000,00 per compensi ed il resto per rimborso forfettario, oltre alle spese per contributo unificato e marca, ad IVA se dovuta e
CPA;
9) condanna a rifondere a di Pt_6 Parte_6 Controparte_3
Milano le spese di difesa, liquidate in € 20.700,00, di cui € 18.000,00 per compensi, ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA;
10) condanna a rifondere a le spese Pt_6 Parte_6 Controparte_6 di difesa, liquidate in € 20.700,00, di cui € 18.000,00 per compensi, ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA;
31 11) condanna a rifondere a Parte_6 Controparte_16 le spese di difesa, liquidate in € 20.700,00, di cui € 18.000,00 per compensi, ed il
[...]
resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA;
12) condanna a rifondere a le spese di Pt_6 Parte_6 Controparte_7 difesa, liquidate in € 8.050,00, di cui € 7.000,00 per compensi, ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 15 maggio 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
32