Articolo 37 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 36Articolo 35
Versione
22 marzo 1913
Art. 37.

La cessazione del notaro dall'esercizio delle sue funzioni, pronunciata in qualunque dei casi determinati dalla legge, sara' prontamente pubblicata a cura del presidente del Consiglio notarile e gratuitamente nella Gazzetta ufficiale, nel giornale degli annunzi giudiziari, e per mezzo di avviso affisso nel capoluogo del collegio notarile.

Un esemplare del detto avviso dovra' poi essere trasmesso al presidente del tribunale civile da cui dipende la sede notarile.

Entrata in vigore il 22 marzo 1913