Cass. civ., sez. I, sentenza 13/02/2009, n. 3639
CASS
Sentenza 13 febbraio 2009

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Nel giudizio di cognizione ordinario, che si instaura con la proposizione di una domanda mediante atto di citazione, l'attore non può proporre domande diverse rispetto a quelle originariamente formulate nell'atto di citazione, trovando peraltro tale principio una deroga nel caso in cui, per effetto di una domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, l'attore venga a trovarsi, a sua volta, in una posizione processuale di convenuto, così che al medesimo, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, non può essere negato il diritto di difesa mediante la "reconventio reconventionis".

La tutela contro la contraffazione di marchi è configurabile solo fra prodotti identici od affini, cioè appartenenti allo stesso genere, in relazione alla loro intrinseca natura, alla clientela cui sono destinati, ai bisogni che tendono a soddisfare; l'indagine sulla ricorrenza dell'affinità fra prodotti non è, peraltro, vincolata al riscontro dell'inclusione, o meno, dei prodotti nella medesima classe merceologica fra quelle elencate dalla tabella "C" allegata al r.d. 21 giugno 1942, n. 949 (sostituita dalla l. 10 aprile 1954, n. 129), in quanto le indicazioni di tale tabella non hanno carattere tassativo e perseguono finalità prevalentemente fiscali. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello, la quale, dopo avere accertato la somiglianza fra i marchi "Venus" e "Venus IV", utilizzati da due imprese per contrassegnare, rispettivamente, prodotti cosmetici e tisane, aveva escluso il requisito dell'affinità fra prodotti, ritenendoli appartenenti ai diversi settori merceologici della cosmetica e della dietetica, senza verificare se essi fossero rivolti alla stessa clientela e tesi a soddisfare bisogni concettualmente prossimi).

In tema di marchio registrato, allorchè le categorie di prodotti contraddistinti dai due segni in contesa, parzialmente identici o fortemente simili, siano fra di loro affini, non occorre ricorrere ai concetti di "marchio celebre" e di "marchio notorio" al fine di affermare che il consumatore medio possa essere indotto a cadere in confusione e, quindi, di ammettere la tutela del marchio medesimo, in quanto la tutela del marchio registrato si estende anche al caso di affinità dei prodotti, indipendentemente dalla notorietà del segno distintivo.

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 13/02/2009, n. 3639
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3639
Data del deposito : 13 febbraio 2009

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