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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 5175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5175 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI composto dai magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Angelo Del Franco Consigliere estensore dr. ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con R.G. n. 2135/2020 degli affari civili, avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale dell'8.10.2025 e vertente
TRA
(C.F.: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23.11.1949, ed (C.F.: ), nata a Parte_2 C.F._2
Scafati il 31.03.1957, rappresentati e difesi, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo, dagli avv.ti ON D'Auria (C.F.:
), (C.F.: e C.F._3 Parte_3 C.F._4
(C.F.: , con i quali elettivamente Parte_4 C.F._5 domiciliano in Napoli alla via Biscardi n. 31 presso lo studio dell'avv.
PA LO ricorrenti
E
(C.F.: ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale ad lites per notar di Ischia del 10.05.2017 rep. n. 31575 e racc. Per_1
n. 14430, dall'avv. Guido Maria Talarico (C.F.: ) C.F._6 dell'Avvocatura Regionale, con il quale elettivamente domicilia in
Napoli alla via S. Lucia n. 81 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso notificato in data 17.02.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 del R.D. n. 1775/1933, in data 1.08.2020, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno citato in giudizio la , affinché, previo Controparte_1 riconoscimento della sua esclusiva responsabilità per l'esondazione del fiume Sarno e del suo controfosso sinistro avvenuta il 22.02.2015, venisse condannata a risarcire in loro favore tutti danni subiti.
In punto di fatto, i ricorrenti hanno rappresentato:
- di essere comproprietari del fondo riportato in catasto al Comune di
Scafati al Foglio 28 particelle nn. 39, 41, 43 e 44, della superficie totale mq 2.502;
- che, in data 22.02.2015, a causa dell'esondazione del fiume Sarno e del suo controfosso sinistro, i predetti fondi furono sommersi da acqua maleodorante, melma e detriti dallo stesso esondati;
- che l'inondazione causò ingenti danni ai fondi, provocando la distruzione delle colture di cipolle e piselli in atto e il deposito sui terreni di sostanze nocive, con conseguente perdita di fertilità, nonché danni all'impianto irriguo e ai mezzi tecnici e prodotti di scorta, come individuati e quantificati nella CTP redatta dal dott. agronomo
; Persona_2
- che, per ripristinare lo status quo ante, fu necessario effettuare un'approfondita risistemazione agraria dei fondi de quibus;
- che, in particolare: “Al momento dei fatti il Fiume Sarno ed il suo controfosso sinistro che ricadono interamente nel bacino idrografico regionale del Sarno e fanno parte del demanio idrico della CP_1
si presentavano in stato di pessima manutenzione: i loro
[...] alvei erano innalzati a causa di un evidente accumulo di melma, detriti e sedimenti depositatisi negli anni per omissione del necessario dragaggio, con vegetazione incontrollata al loro interno che ne limitano sensibilmente la sezione” (cfr. pagina 3 del ricorso); - che la responsabilità dell'evento è da attribuirsi alla CP_1
in quanto tenuta ad effettuare la manutenzione ordinaria e
[...] straordinaria dell'alveo.
Sulla scorta di tali premesse, i ricorrenti hanno chiesto di: “condannare
- previo riconoscimento della sua responsabilità nel verificarsi dell'evento per cui è causa - a pagare al ricorrente tutti i danni subiti, così come in narrativa elencati, compresi quelli morali, per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro, nella misura che sarà specificata in corso di causa, con i relativi interessi e rivalutazione
ISTAT nonché con vittoria di spese e competenze, con attribuzione agli avvocat , antistatari.”. Pt_3 Parte_4
…
Con comparsa depositata in data 23.03.2022, si è costituita la CP_1
che ha eccepito:
[...]
- la propria carenza di legittimazione passiva, argomentando che il fiume in oggetto è un alveo artificiale e, come tale, inserito nel Piano di Classifica del competente Consorzio di Bonifica Comprensorio del
Sarno, a cui spettano i compiti di vigilanza e manutenzione;
- la mancata prova dell'evento “esondazione” in termini giuridici e tecnici, essendo stato ex adverso descritto solo il preteso
'”allagamento” dei terreni e non “l'esondazione” del fiume;
- la mancata prova da parte dei ricorrenti del rispetto del divieto di costruire e piantare lungo i corsi d'acqua e canali di bonifica previsto dall'art. 96 lett. f) R.D. 523/1904.
Tutto ciò eccepito, la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
"accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
, ovvero l'incompetenza ed irresponsabilità di tale Controparte_1 ente, ovvero, subordinatamente, la minor percentuale di responsabilità ed il carattere non custodiale delle competenze regionali rispetto alla diretta gestione consortile ed alle competenze degli altri enti risultanti ex lege;
- in via subordinata e nel merito rigettare la domanda così come proposta nei confronti della perché prescritta, Controparte_1 inammissibile, infondata e non provata, ovvero in subordine graduare la responsabilità regionale rispetto alla prevalenti competenze consortili e degli altri enti previste per legge".
…
Acquisiti i documenti prodotti, ammessa ed espletata la prova testimoniale, le conclusioni, dopo alcuni rinvii, sono state precisate dinanzi al giudice delegato nella persona della dott.ssa Catapano
Erminia all'udienza del 6.02.2024 e, successivamente, il processo è stato assegnato al giudice dott. Del Franco Angelo e trattenuto in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale dell'8.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La legittimazione attiva dei ricorrenti, presupposto imprescindibile per il riconoscimento di un ipotetico danno alle colture, risulta provata dalla documentazione in atti, in particolare dalle visure catastali allegate alla perizia di parte, nonché dalla prova per testi.
Tale circostanza legittima i ricorrenti ad agire per il risarcimento dei danni subiti, in ragione del rapporto di disponibilità del bene che si realizza con la coltivazione del terreno (Cass. n. 5421/2000).
La legittimazione passiva dell'ente resistente verrà, invece, delibata infra, attenendo al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda
(Cass. SS.UU. n. 2951/2016).
Relativamente alla prova della sussistenza del fatto storico, va osservato che i testimoni escussi ( e ) Testimone_1 Testimone_2 hanno confermato che in data 22.02.2015 il fiume Sarno è esondato, andando ad invadere tutti i fondi circostanti, compresi quelli coltivati dai ricorrenti.
Nello specifico, i testi hanno anche dichiarato:
- che i ricorrenti erano proprietari dei fondi indicati in ricorso;
- che, all'epoca dei fatti i ricorrenti coltivavano cipolle e piselli;
- che, a causa dell'esondazione, fu necessario effettuare varie attività di pulizia e ripristino dei terreni;
- che il fiume Sarno all'epoca dei fatti si presentava in stato di cattiva manutenzione e invaso da vegetazione incontrollata.
Tanto chiarito, occorre accertare se la convenuta Controparte_1 possa o meno essere ritenuta ente preposto alla custodia e manutenzione del corso d'acqua in questione.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno dedotto l'esclusiva responsabilità della , in quanto tenuta alla manutenzione e alla Controparte_1 custodia del corso d'acqua.
Ebbene, la circostanza che l'acqua mista a detriti provenisse dal fiume
Sarno e dal suo controfosso sinistro rende evidente che l'ente custode, responsabile degli eventi dannosi in contestazione, sia la CP_1
[...]
Ed invero, la qualità di custode in capo alla in materia di CP_1 demanio fluviale e, in generale, anche di opere idrauliche di qualsiasi natura è stata ribadita dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nella sentenza n. 84/2022, depositata in data 29.04.2022, dove è stato affermato che: “è principio già più volte affermato dalla giurisprudenza tanto di legittimità (Cass. Sez. Un., sent. n. 8588/1997;
Cass., Sez. Un. sent. n. 9502/1997; Cass. Sez. Un., sent. n.
25928/2011) che di questo stesso Tribunale (tra le ultime: sentenze nn. 198 e 199 del 15/06/2016; n.219 del 04/07/2016; n.60 del
23/02/2016; n.21 del 08/02/2017; n.34 del 14/02/2018; n.47 del
15/03/2018; n. 83 del 18/05/2018; n.107 del 22/06/2018) che, in via istituzionale, la è custode del demanio fluviale poiché le CP_1 competono, per trasferimento da parte dello Stato, le funzioni di conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale. Segnatamente, vanno qui richiamate le seguenti diposizioni:
- L'articolo 89 del D.P.R. n.616/77, che, nel primo comma, stabilisce:
«Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo, sentite le regioni, delimita i bacini idrografici a carattere interregionale. Tale delimitazione può essere modificata con lo stesso procedimento.
Tutte le opere idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali sono trasferite alle regioni>>.
- L'articolo 90 del medesimo D.P.R. n. 616/77, che, a sua volta, prevede, nel primo comma, che < tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche, con esclusione delle funzioni riservate allo Stato dal successivo articolo, sono delegate alle regioni, che le eserciteranno nell'ambito della programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche e in conformità delle direttive statali sia generali sia di settore per la disciplina dell'economia idrica» e, nel secondo comma, che < funzioni concernenti:… lett. e): la polizia delle acque».
- L'articolo 89 del d.lgs. n. 112/98, che, nel primo comma, conferisce alla Regioni, nella lett. a), le funzioni relative «alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura»; nella lett. c), le funzioni relative «ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n.2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua>>; nella lett. i), le funzioni relative << alla gestione del demanio idrico>>.
- L'articolo 61 del d.lgs. n. 152/06, che, nel primo comma, lett. e), prevede che le Regioni provvedano, per la parte di propria competenza, < polizia idraulica ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni>>".
Alla stregua della citata giurisprudenza nonché della normativa ivi richiamata, risulta pacifico che la è custode del demanio CP_1 fluviale, poiché le competono, per trasferimento da parte dello Stato, le funzioni di conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale. Sotto un ulteriore profilo, va precisato che la Suprema Corte ha, inoltre, affermato che le Regioni rimangono custodi delle acque appartenenti al demanio idrico, a prescindere dalla eventuale delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione che esse abbiano operato ai Consorzi di bonifica, rimanendo quindi responsabili dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (cfr. Cass.,
Sezioni Unite, n° 25928 del 05/12/2011).
Inutile, di contro, è l'indagine volta alla declaratoria dell'eventuale corresponsabilità del Controparte_2
e degli altri Enti solo menzionati dalla convenuta
[...] CP_1
verso i quali nessuna domanda è stata proposta e tra i
[...] quali non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
Tanto premesso, deve altresì osservarsi che va applicato nella fattispecie de qua l'art. 2051 c.c. (cfr. sentenza TSAP n. 82/22), cosicché la deve ritenersi responsabile dei danni derivanti da CP_1 corsi d'acqua, salva dimostrazione del caso fortuito e, cioè, l'incidenza determinante di un fattore estraneo alla propria sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (ex multis, Cass. n. 15761/2016; Cass.
2480/2018), non sussistente nel caso di specie.
Nondimeno, si ritiene non provata la sussistenza di un concorso di colpa dei ricorrenti nella determinazione dell'evento in virtù del dedotto mancato rispetto della fascia di rispetto fluviale prevista dall'art. 96 lett. f) R.D. 523/1904.
Ed infatti, è ben vero che detta norma è inderogabile, essendo posta a tutela dell'interesse pubblico di garantire un agevole accesso agli argini in caso di interventi da effettuare su di essi e di non creare ostacoli al deflusso delle acque nel caso di esondazioni (v. TSAP sent.
n. 146/2003); tuttavia, la convenuta, pur in tal senso onerata CP_1
(v. Cass. sent. n. 23148/2014), non ha dimostrato quali e quanti danni i ricorrenti avrebbero potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, essendosi limitata ad asserire, in linea del tutto astratta, l'impossibilità di porre in essere l'attività di coltivazione all'interno della fascia di rispetto, senza fornire nemmeno un principio di prova circa la concreta violazione da parte dei ricorrenti del divieto di esercizio di attività agricole (e di costruzione) all'interno della fascia di rispetto dagli alvei e dalle sponde.
Dunque, tale eccezione, oltre a configurarsi assolutamente generica,
e, pertanto, inammissibile, risulta essere infondata in quanto non provata né attraverso la prova testimoniale, né attraverso alcuna documentazione.
Risulta, invece, accertato che all'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi.
SUL QUANTUM DEBEATUR
Tanto chiarito, occorre esaminare la prova dei danni lamentati.
Sul punto deve ribadirsi che la prova dell'an debeatur dei danni materiali lamentati è stata ricavata dalla prova per testi e dalla documentazione fotografica allegata alla consulenza tecnica di parte.
Vale, altresì, premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, sarebbe stata inutile l'ammissione di
C.T.U. volta alla quantificazione dei danni, che, in quanto disposta a distanza di molti anni dall'evento, si sarebbe risolta in una valutazione critica degli atti di causa, che ben può essere compiuta dal Tribunale anche in ragione della sua composizione.
Con riguardo alla determinazione dei danni materiali, deve osservarsi che, in mancanza di fatture o altra documentazione attestante le spese sostenute, dovrà procedersi in via equitativa prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal perito di parte Persona_2
, discostandosi da essi ove non risultino condivisibili.
[...]
Va, infatti, rilevato che in linea generale la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova. Pertanto, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto. Tuttavia, resta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, come nel caso di specie, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione
(cfr. Cass. n. 4437/1997).
Il perito nella consulenza tecnica ha quantificato i danni complessivi subiti dai ricorrenti in € 17.168,50, distinguendo i danni nelle seguenti voci:
- € 3.640,00 per la perdita della coltivazione di piselli;
- € 3.492,00 per la perdita della coltivazione di cipolla;
- € 2.675,00 per mancata coltura succedanea;
- € 2.875,00 per ripulitura detriti;
- € 2.100,00 per ripristino quote superficiali;
- € 1.575,00 per ripristino fertilità;
- € 811,50 per impianto irriguo, di cui € 655,50 per collettore principale ed € 156,00 per manichette gocciolanti;
Riguardo ai danni alle colture ed in particolare per le voci perdita della coltivazione di cipolla e perdita della coltivazione di piselli, si osserva, innanzitutto, che il perito di parte ha applicato il listino dei prezzi all'ingrosso risultanti dal Prezziario della Camera di Commercio di
Salerno, laddove avrebbe dovuto applicare il listino dei prezzi al produttore, in quanto non è stato provato in giudizio che i ricorrenti si occupassero, oltre che della produzione, anche della commercializzazione diretta dei loro prodotti.
Inoltre, non vi è prova dell'effettiva quantità delle colture andate perse, atteso che i ricorrenti non hanno dimostrato che le colture danneggiate occupavano precisamente l'estensione territoriale indicata dal perito nella consulenza tecnica e che non vi è documentazione alcuna di un eventuale smaltimento in discarica, né vi sono fotografie che mostrino il raccolto ammassato e lasciato seccare, per poi essere smaltito anche all'interno stesso del fondo.
Mancano, inoltre, i documenti da cui, partendo dalla qualità e quantità di produzione media degli anni immediatamente precedenti, ricostruire in via quantomeno indiziaria i danni alle colture presenti sui fondi al momento dell'alluvione.
Infatti, non è secondario nella valutazione dei danni il rilievo che la ricorrente non ha prodotto il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), né le fatture, né le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, documenti che consentirebbero, in primo luogo, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento dell'inondazione mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Soprattutto, per quanto rileva in questa sede, manca, altresì, il documento base di ogni azienda agricola, il fascicolo aziendale, disciplinato dagli artt. 3 e 9 del DPR 503/99 e dall'art. 13 del d. lgs 99 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che detta "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38", documento destinato a raccogliere in modo completo le informazioni dell'identità e dell'attività di ogni azienda agricola, ivi inclusi i “dati di produzione, trasformazione e commercializzazione” (così art. 3 cit.).
Questo registro avrebbe offerto la prova presuntiva della quantità media prodotta o producibile in ogni annata rendendo il calcolo in prospettiva della produttività anche per l'annata interessata da alluvione.
Per tali ragioni, i danni alle colture devono essere conseguentemente ridotti in via equitativa della misura del 60% rispetto a quanto indicato nella perizia di parte.
Con riferimento alla voce di danno consistente nella mancata coltivazione succedanea, va osservato che il perito non ha specificato le ragioni tecnico-agricole per le quali l'esondazione de qua abbia determinato l'impossibilità di riprendere le coltivazioni nonostante gli interventi di ripulitura e ripristino dei terreni de quibus, previsti e quantificati nella perizia di parte.
Peraltro, non risulta provato che lo svolgimento delle attività di pulizia e ripristino si sia protratto per un periodo di tempo tale da impedire la semina della coltura successiva.
Infatti, a tal riguardo, il teste ha dichiarato che i Testimone_1 ricorrenti hanno impiegato a ripulire i terreni in "certamente due-tre giorni, una settimana il tempo che ci vuole" (cfr. pag. 6 del verbale di escussione testi del 9.01.2024), mentre il teste nulla Testimone_2 ha riferito in merito a tale circostanza.
Di guisa che anche per tale voce di danno nulla è dovuto.
Con riguardo ai danni ai terreni, deve osservarsi che per i lavori di ripulitura e ripristino il perito ha applicato i costi del listino prezzi della ma allo stesso tempo i ricorrenti non hanno Controparte_1 depositato documentazione contabile attestante l'esborso sostenuto per l'esecuzione di tali attività, né, tantomeno, hanno provato di aver affidato a terzi il compimento di tali opere.
Pertanto, considerando che le stesse siano state eseguite in economia e, quindi, con costi inferiori rispetto a quelli indicati dal perito relativi ai prezzari ufficiali delle suddette prestazioni svolte per conto di terzi, alla somma individuata si applicherà una riduzione del 60%.
Nulla può essere, invece, riconosciuto per i danni all'impianto irriguo, in quanto essi non sono stati specificamente indicati e provati. Difatti, premesso che non è possibile evincere la prova della consistenza effettiva dei danni né dalle fotografie, né dalle dichiarazioni dei testi, che nulla hanno riferito in merito, la valutazione compiuta dal CTP non risulta supportata da una pregressa documentazione di acquisto dei materiali necessari per l'irrigazione basale a goccia (manichette gocciolanti estese su tutta la superficie), dalla quale poter evincere l'effettiva entità della rottura subita dall'impianto irriguo tale da giustificare una sua nuova installazione.
Pertanto, in mancanza di documentazione che attesti le relative spese o, comunque, in mancanza di prova rigorosa circa la natura, l'estensione e l'effettivo danneggiamento di quello esistente, nessuna somma può essere riconosciuta.
Va, infine, dato atto che la richiesta di risarcimento dei danni morali per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro, formulata genericamente nell'atto introduttivo, risulta abbandonata nei successivi atti difensivi e nelle conclusioni.
Per mera completezza, va ribadito che, in continuità con l'orientamento espresso già da questo AP (es. sent. n. 4823/2015) e da altri AP (es. AP MI in occasione dei giudizi scaturiti dall'esondazione del Seveso dell'8.7.2014), non è ravvisabile nella specie una lesione della dignità del lavoratore che potrebbe dar luogo al risarcimento del danno morale, giacché si è verificato semplicemente un evento naturale (sia pure dovuto all'omissione delle opportune cautele da parte degli enti preposti) che ha determinato i danni alle colture sopra indicati.
Pertanto, la risarcibilità dell'eventuale lesione del suddetto diritto al lavoro esula dal caso di specie, dove viene in rilievo una responsabilità extracontrattuale, peraltro del tutto scollegata da un rapporto di lavoro.
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, dovrà riconoscersi a titolo di risarcimento di tutti i danni materiali subiti a fronte dell'esondazione dell'alveo avvenuta in data Controparte_3
29.10.2015, la somma complessiva di € 5.472,80 (risultante dalla somma di € 1.456,00 per la perdita della coltivazione di piselli, €
1.396,80 per la perdita della coltivazione di cipolla;
€ 1.150,00 per ripulitura detriti;
€ 840,00 per ripristino quote superficiali;
€ 630,00 per ripristino fertilità; tutti importi ridotti del 60% rispetto a quanto indicato dal ctp), di cui € 2.736,40 in favore di ed € Parte_1
€ 2.736,40 in favore di . Parte_2
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data della perizia di parte
(27.03.2016) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Le spese di lite, stante il parziale accoglimento delle domande, seguono la soccombenza nella misura della metà, come liquidate in dispositivo, mentre deve essere dichiarata compensata la residua metà, con distrazione della quota spettante al terzo difensore ON
D'Auria in favore degli avvocati e , stante la Pt_3 Parte_4 dichiarazione da parte di ON D'Auria di rinunciare ai propri onorari a favore dei difensori che chiedono la distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti della Parte_1 Parte_2
, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione Controparte_1 ed istanza, così provvede:
- accoglie, nei limiti indicati, la domanda proposta dai ricorrenti e, per effetto, condanna la , in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, al risarcimento dei danni in favore di Parte_1 nella misura di € € 2.736,40 e in favore di nella Parte_2 misura di € € 2.736,40, oltre rivalutazione monetaria dalla data della perizia di parte (27.03.2016) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
- condanna la in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore dei ricorrenti delle spese del presente giudizio nella misura della metà, che liquida in € 132,00 per esborsi documentati ed € 1.600,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari e Parte_3 Pt_4
nella misura della metà ciascuno e dichiara compensata la
[...] residua metà;
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 8.10.2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI composto dai magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Angelo Del Franco Consigliere estensore dr. ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con R.G. n. 2135/2020 degli affari civili, avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale dell'8.10.2025 e vertente
TRA
(C.F.: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23.11.1949, ed (C.F.: ), nata a Parte_2 C.F._2
Scafati il 31.03.1957, rappresentati e difesi, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo, dagli avv.ti ON D'Auria (C.F.:
), (C.F.: e C.F._3 Parte_3 C.F._4
(C.F.: , con i quali elettivamente Parte_4 C.F._5 domiciliano in Napoli alla via Biscardi n. 31 presso lo studio dell'avv.
PA LO ricorrenti
E
(C.F.: ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale ad lites per notar di Ischia del 10.05.2017 rep. n. 31575 e racc. Per_1
n. 14430, dall'avv. Guido Maria Talarico (C.F.: ) C.F._6 dell'Avvocatura Regionale, con il quale elettivamente domicilia in
Napoli alla via S. Lucia n. 81 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso notificato in data 17.02.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 del R.D. n. 1775/1933, in data 1.08.2020, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno citato in giudizio la , affinché, previo Controparte_1 riconoscimento della sua esclusiva responsabilità per l'esondazione del fiume Sarno e del suo controfosso sinistro avvenuta il 22.02.2015, venisse condannata a risarcire in loro favore tutti danni subiti.
In punto di fatto, i ricorrenti hanno rappresentato:
- di essere comproprietari del fondo riportato in catasto al Comune di
Scafati al Foglio 28 particelle nn. 39, 41, 43 e 44, della superficie totale mq 2.502;
- che, in data 22.02.2015, a causa dell'esondazione del fiume Sarno e del suo controfosso sinistro, i predetti fondi furono sommersi da acqua maleodorante, melma e detriti dallo stesso esondati;
- che l'inondazione causò ingenti danni ai fondi, provocando la distruzione delle colture di cipolle e piselli in atto e il deposito sui terreni di sostanze nocive, con conseguente perdita di fertilità, nonché danni all'impianto irriguo e ai mezzi tecnici e prodotti di scorta, come individuati e quantificati nella CTP redatta dal dott. agronomo
; Persona_2
- che, per ripristinare lo status quo ante, fu necessario effettuare un'approfondita risistemazione agraria dei fondi de quibus;
- che, in particolare: “Al momento dei fatti il Fiume Sarno ed il suo controfosso sinistro che ricadono interamente nel bacino idrografico regionale del Sarno e fanno parte del demanio idrico della CP_1
si presentavano in stato di pessima manutenzione: i loro
[...] alvei erano innalzati a causa di un evidente accumulo di melma, detriti e sedimenti depositatisi negli anni per omissione del necessario dragaggio, con vegetazione incontrollata al loro interno che ne limitano sensibilmente la sezione” (cfr. pagina 3 del ricorso); - che la responsabilità dell'evento è da attribuirsi alla CP_1
in quanto tenuta ad effettuare la manutenzione ordinaria e
[...] straordinaria dell'alveo.
Sulla scorta di tali premesse, i ricorrenti hanno chiesto di: “condannare
- previo riconoscimento della sua responsabilità nel verificarsi dell'evento per cui è causa - a pagare al ricorrente tutti i danni subiti, così come in narrativa elencati, compresi quelli morali, per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro, nella misura che sarà specificata in corso di causa, con i relativi interessi e rivalutazione
ISTAT nonché con vittoria di spese e competenze, con attribuzione agli avvocat , antistatari.”. Pt_3 Parte_4
…
Con comparsa depositata in data 23.03.2022, si è costituita la CP_1
che ha eccepito:
[...]
- la propria carenza di legittimazione passiva, argomentando che il fiume in oggetto è un alveo artificiale e, come tale, inserito nel Piano di Classifica del competente Consorzio di Bonifica Comprensorio del
Sarno, a cui spettano i compiti di vigilanza e manutenzione;
- la mancata prova dell'evento “esondazione” in termini giuridici e tecnici, essendo stato ex adverso descritto solo il preteso
'”allagamento” dei terreni e non “l'esondazione” del fiume;
- la mancata prova da parte dei ricorrenti del rispetto del divieto di costruire e piantare lungo i corsi d'acqua e canali di bonifica previsto dall'art. 96 lett. f) R.D. 523/1904.
Tutto ciò eccepito, la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
"accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
, ovvero l'incompetenza ed irresponsabilità di tale Controparte_1 ente, ovvero, subordinatamente, la minor percentuale di responsabilità ed il carattere non custodiale delle competenze regionali rispetto alla diretta gestione consortile ed alle competenze degli altri enti risultanti ex lege;
- in via subordinata e nel merito rigettare la domanda così come proposta nei confronti della perché prescritta, Controparte_1 inammissibile, infondata e non provata, ovvero in subordine graduare la responsabilità regionale rispetto alla prevalenti competenze consortili e degli altri enti previste per legge".
…
Acquisiti i documenti prodotti, ammessa ed espletata la prova testimoniale, le conclusioni, dopo alcuni rinvii, sono state precisate dinanzi al giudice delegato nella persona della dott.ssa Catapano
Erminia all'udienza del 6.02.2024 e, successivamente, il processo è stato assegnato al giudice dott. Del Franco Angelo e trattenuto in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale dell'8.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La legittimazione attiva dei ricorrenti, presupposto imprescindibile per il riconoscimento di un ipotetico danno alle colture, risulta provata dalla documentazione in atti, in particolare dalle visure catastali allegate alla perizia di parte, nonché dalla prova per testi.
Tale circostanza legittima i ricorrenti ad agire per il risarcimento dei danni subiti, in ragione del rapporto di disponibilità del bene che si realizza con la coltivazione del terreno (Cass. n. 5421/2000).
La legittimazione passiva dell'ente resistente verrà, invece, delibata infra, attenendo al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda
(Cass. SS.UU. n. 2951/2016).
Relativamente alla prova della sussistenza del fatto storico, va osservato che i testimoni escussi ( e ) Testimone_1 Testimone_2 hanno confermato che in data 22.02.2015 il fiume Sarno è esondato, andando ad invadere tutti i fondi circostanti, compresi quelli coltivati dai ricorrenti.
Nello specifico, i testi hanno anche dichiarato:
- che i ricorrenti erano proprietari dei fondi indicati in ricorso;
- che, all'epoca dei fatti i ricorrenti coltivavano cipolle e piselli;
- che, a causa dell'esondazione, fu necessario effettuare varie attività di pulizia e ripristino dei terreni;
- che il fiume Sarno all'epoca dei fatti si presentava in stato di cattiva manutenzione e invaso da vegetazione incontrollata.
Tanto chiarito, occorre accertare se la convenuta Controparte_1 possa o meno essere ritenuta ente preposto alla custodia e manutenzione del corso d'acqua in questione.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno dedotto l'esclusiva responsabilità della , in quanto tenuta alla manutenzione e alla Controparte_1 custodia del corso d'acqua.
Ebbene, la circostanza che l'acqua mista a detriti provenisse dal fiume
Sarno e dal suo controfosso sinistro rende evidente che l'ente custode, responsabile degli eventi dannosi in contestazione, sia la CP_1
[...]
Ed invero, la qualità di custode in capo alla in materia di CP_1 demanio fluviale e, in generale, anche di opere idrauliche di qualsiasi natura è stata ribadita dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nella sentenza n. 84/2022, depositata in data 29.04.2022, dove è stato affermato che: “è principio già più volte affermato dalla giurisprudenza tanto di legittimità (Cass. Sez. Un., sent. n. 8588/1997;
Cass., Sez. Un. sent. n. 9502/1997; Cass. Sez. Un., sent. n.
25928/2011) che di questo stesso Tribunale (tra le ultime: sentenze nn. 198 e 199 del 15/06/2016; n.219 del 04/07/2016; n.60 del
23/02/2016; n.21 del 08/02/2017; n.34 del 14/02/2018; n.47 del
15/03/2018; n. 83 del 18/05/2018; n.107 del 22/06/2018) che, in via istituzionale, la è custode del demanio fluviale poiché le CP_1 competono, per trasferimento da parte dello Stato, le funzioni di conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale. Segnatamente, vanno qui richiamate le seguenti diposizioni:
- L'articolo 89 del D.P.R. n.616/77, che, nel primo comma, stabilisce:
«Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo, sentite le regioni, delimita i bacini idrografici a carattere interregionale. Tale delimitazione può essere modificata con lo stesso procedimento.
Tutte le opere idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali sono trasferite alle regioni>>.
- L'articolo 90 del medesimo D.P.R. n. 616/77, che, a sua volta, prevede, nel primo comma, che < tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche, con esclusione delle funzioni riservate allo Stato dal successivo articolo, sono delegate alle regioni, che le eserciteranno nell'ambito della programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche e in conformità delle direttive statali sia generali sia di settore per la disciplina dell'economia idrica» e, nel secondo comma, che < funzioni concernenti:… lett. e): la polizia delle acque».
- L'articolo 89 del d.lgs. n. 112/98, che, nel primo comma, conferisce alla Regioni, nella lett. a), le funzioni relative «alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura»; nella lett. c), le funzioni relative «ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n.2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua>>; nella lett. i), le funzioni relative << alla gestione del demanio idrico>>.
- L'articolo 61 del d.lgs. n. 152/06, che, nel primo comma, lett. e), prevede che le Regioni provvedano, per la parte di propria competenza, < polizia idraulica ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni>>".
Alla stregua della citata giurisprudenza nonché della normativa ivi richiamata, risulta pacifico che la è custode del demanio CP_1 fluviale, poiché le competono, per trasferimento da parte dello Stato, le funzioni di conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale. Sotto un ulteriore profilo, va precisato che la Suprema Corte ha, inoltre, affermato che le Regioni rimangono custodi delle acque appartenenti al demanio idrico, a prescindere dalla eventuale delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione che esse abbiano operato ai Consorzi di bonifica, rimanendo quindi responsabili dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (cfr. Cass.,
Sezioni Unite, n° 25928 del 05/12/2011).
Inutile, di contro, è l'indagine volta alla declaratoria dell'eventuale corresponsabilità del Controparte_2
e degli altri Enti solo menzionati dalla convenuta
[...] CP_1
verso i quali nessuna domanda è stata proposta e tra i
[...] quali non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
Tanto premesso, deve altresì osservarsi che va applicato nella fattispecie de qua l'art. 2051 c.c. (cfr. sentenza TSAP n. 82/22), cosicché la deve ritenersi responsabile dei danni derivanti da CP_1 corsi d'acqua, salva dimostrazione del caso fortuito e, cioè, l'incidenza determinante di un fattore estraneo alla propria sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (ex multis, Cass. n. 15761/2016; Cass.
2480/2018), non sussistente nel caso di specie.
Nondimeno, si ritiene non provata la sussistenza di un concorso di colpa dei ricorrenti nella determinazione dell'evento in virtù del dedotto mancato rispetto della fascia di rispetto fluviale prevista dall'art. 96 lett. f) R.D. 523/1904.
Ed infatti, è ben vero che detta norma è inderogabile, essendo posta a tutela dell'interesse pubblico di garantire un agevole accesso agli argini in caso di interventi da effettuare su di essi e di non creare ostacoli al deflusso delle acque nel caso di esondazioni (v. TSAP sent.
n. 146/2003); tuttavia, la convenuta, pur in tal senso onerata CP_1
(v. Cass. sent. n. 23148/2014), non ha dimostrato quali e quanti danni i ricorrenti avrebbero potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, essendosi limitata ad asserire, in linea del tutto astratta, l'impossibilità di porre in essere l'attività di coltivazione all'interno della fascia di rispetto, senza fornire nemmeno un principio di prova circa la concreta violazione da parte dei ricorrenti del divieto di esercizio di attività agricole (e di costruzione) all'interno della fascia di rispetto dagli alvei e dalle sponde.
Dunque, tale eccezione, oltre a configurarsi assolutamente generica,
e, pertanto, inammissibile, risulta essere infondata in quanto non provata né attraverso la prova testimoniale, né attraverso alcuna documentazione.
Risulta, invece, accertato che all'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi.
SUL QUANTUM DEBEATUR
Tanto chiarito, occorre esaminare la prova dei danni lamentati.
Sul punto deve ribadirsi che la prova dell'an debeatur dei danni materiali lamentati è stata ricavata dalla prova per testi e dalla documentazione fotografica allegata alla consulenza tecnica di parte.
Vale, altresì, premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, sarebbe stata inutile l'ammissione di
C.T.U. volta alla quantificazione dei danni, che, in quanto disposta a distanza di molti anni dall'evento, si sarebbe risolta in una valutazione critica degli atti di causa, che ben può essere compiuta dal Tribunale anche in ragione della sua composizione.
Con riguardo alla determinazione dei danni materiali, deve osservarsi che, in mancanza di fatture o altra documentazione attestante le spese sostenute, dovrà procedersi in via equitativa prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal perito di parte Persona_2
, discostandosi da essi ove non risultino condivisibili.
[...]
Va, infatti, rilevato che in linea generale la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova. Pertanto, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto. Tuttavia, resta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, come nel caso di specie, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione
(cfr. Cass. n. 4437/1997).
Il perito nella consulenza tecnica ha quantificato i danni complessivi subiti dai ricorrenti in € 17.168,50, distinguendo i danni nelle seguenti voci:
- € 3.640,00 per la perdita della coltivazione di piselli;
- € 3.492,00 per la perdita della coltivazione di cipolla;
- € 2.675,00 per mancata coltura succedanea;
- € 2.875,00 per ripulitura detriti;
- € 2.100,00 per ripristino quote superficiali;
- € 1.575,00 per ripristino fertilità;
- € 811,50 per impianto irriguo, di cui € 655,50 per collettore principale ed € 156,00 per manichette gocciolanti;
Riguardo ai danni alle colture ed in particolare per le voci perdita della coltivazione di cipolla e perdita della coltivazione di piselli, si osserva, innanzitutto, che il perito di parte ha applicato il listino dei prezzi all'ingrosso risultanti dal Prezziario della Camera di Commercio di
Salerno, laddove avrebbe dovuto applicare il listino dei prezzi al produttore, in quanto non è stato provato in giudizio che i ricorrenti si occupassero, oltre che della produzione, anche della commercializzazione diretta dei loro prodotti.
Inoltre, non vi è prova dell'effettiva quantità delle colture andate perse, atteso che i ricorrenti non hanno dimostrato che le colture danneggiate occupavano precisamente l'estensione territoriale indicata dal perito nella consulenza tecnica e che non vi è documentazione alcuna di un eventuale smaltimento in discarica, né vi sono fotografie che mostrino il raccolto ammassato e lasciato seccare, per poi essere smaltito anche all'interno stesso del fondo.
Mancano, inoltre, i documenti da cui, partendo dalla qualità e quantità di produzione media degli anni immediatamente precedenti, ricostruire in via quantomeno indiziaria i danni alle colture presenti sui fondi al momento dell'alluvione.
Infatti, non è secondario nella valutazione dei danni il rilievo che la ricorrente non ha prodotto il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), né le fatture, né le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, documenti che consentirebbero, in primo luogo, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento dell'inondazione mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Soprattutto, per quanto rileva in questa sede, manca, altresì, il documento base di ogni azienda agricola, il fascicolo aziendale, disciplinato dagli artt. 3 e 9 del DPR 503/99 e dall'art. 13 del d. lgs 99 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che detta "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38", documento destinato a raccogliere in modo completo le informazioni dell'identità e dell'attività di ogni azienda agricola, ivi inclusi i “dati di produzione, trasformazione e commercializzazione” (così art. 3 cit.).
Questo registro avrebbe offerto la prova presuntiva della quantità media prodotta o producibile in ogni annata rendendo il calcolo in prospettiva della produttività anche per l'annata interessata da alluvione.
Per tali ragioni, i danni alle colture devono essere conseguentemente ridotti in via equitativa della misura del 60% rispetto a quanto indicato nella perizia di parte.
Con riferimento alla voce di danno consistente nella mancata coltivazione succedanea, va osservato che il perito non ha specificato le ragioni tecnico-agricole per le quali l'esondazione de qua abbia determinato l'impossibilità di riprendere le coltivazioni nonostante gli interventi di ripulitura e ripristino dei terreni de quibus, previsti e quantificati nella perizia di parte.
Peraltro, non risulta provato che lo svolgimento delle attività di pulizia e ripristino si sia protratto per un periodo di tempo tale da impedire la semina della coltura successiva.
Infatti, a tal riguardo, il teste ha dichiarato che i Testimone_1 ricorrenti hanno impiegato a ripulire i terreni in "certamente due-tre giorni, una settimana il tempo che ci vuole" (cfr. pag. 6 del verbale di escussione testi del 9.01.2024), mentre il teste nulla Testimone_2 ha riferito in merito a tale circostanza.
Di guisa che anche per tale voce di danno nulla è dovuto.
Con riguardo ai danni ai terreni, deve osservarsi che per i lavori di ripulitura e ripristino il perito ha applicato i costi del listino prezzi della ma allo stesso tempo i ricorrenti non hanno Controparte_1 depositato documentazione contabile attestante l'esborso sostenuto per l'esecuzione di tali attività, né, tantomeno, hanno provato di aver affidato a terzi il compimento di tali opere.
Pertanto, considerando che le stesse siano state eseguite in economia e, quindi, con costi inferiori rispetto a quelli indicati dal perito relativi ai prezzari ufficiali delle suddette prestazioni svolte per conto di terzi, alla somma individuata si applicherà una riduzione del 60%.
Nulla può essere, invece, riconosciuto per i danni all'impianto irriguo, in quanto essi non sono stati specificamente indicati e provati. Difatti, premesso che non è possibile evincere la prova della consistenza effettiva dei danni né dalle fotografie, né dalle dichiarazioni dei testi, che nulla hanno riferito in merito, la valutazione compiuta dal CTP non risulta supportata da una pregressa documentazione di acquisto dei materiali necessari per l'irrigazione basale a goccia (manichette gocciolanti estese su tutta la superficie), dalla quale poter evincere l'effettiva entità della rottura subita dall'impianto irriguo tale da giustificare una sua nuova installazione.
Pertanto, in mancanza di documentazione che attesti le relative spese o, comunque, in mancanza di prova rigorosa circa la natura, l'estensione e l'effettivo danneggiamento di quello esistente, nessuna somma può essere riconosciuta.
Va, infine, dato atto che la richiesta di risarcimento dei danni morali per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro, formulata genericamente nell'atto introduttivo, risulta abbandonata nei successivi atti difensivi e nelle conclusioni.
Per mera completezza, va ribadito che, in continuità con l'orientamento espresso già da questo AP (es. sent. n. 4823/2015) e da altri AP (es. AP MI in occasione dei giudizi scaturiti dall'esondazione del Seveso dell'8.7.2014), non è ravvisabile nella specie una lesione della dignità del lavoratore che potrebbe dar luogo al risarcimento del danno morale, giacché si è verificato semplicemente un evento naturale (sia pure dovuto all'omissione delle opportune cautele da parte degli enti preposti) che ha determinato i danni alle colture sopra indicati.
Pertanto, la risarcibilità dell'eventuale lesione del suddetto diritto al lavoro esula dal caso di specie, dove viene in rilievo una responsabilità extracontrattuale, peraltro del tutto scollegata da un rapporto di lavoro.
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, dovrà riconoscersi a titolo di risarcimento di tutti i danni materiali subiti a fronte dell'esondazione dell'alveo avvenuta in data Controparte_3
29.10.2015, la somma complessiva di € 5.472,80 (risultante dalla somma di € 1.456,00 per la perdita della coltivazione di piselli, €
1.396,80 per la perdita della coltivazione di cipolla;
€ 1.150,00 per ripulitura detriti;
€ 840,00 per ripristino quote superficiali;
€ 630,00 per ripristino fertilità; tutti importi ridotti del 60% rispetto a quanto indicato dal ctp), di cui € 2.736,40 in favore di ed € Parte_1
€ 2.736,40 in favore di . Parte_2
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data della perizia di parte
(27.03.2016) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Le spese di lite, stante il parziale accoglimento delle domande, seguono la soccombenza nella misura della metà, come liquidate in dispositivo, mentre deve essere dichiarata compensata la residua metà, con distrazione della quota spettante al terzo difensore ON
D'Auria in favore degli avvocati e , stante la Pt_3 Parte_4 dichiarazione da parte di ON D'Auria di rinunciare ai propri onorari a favore dei difensori che chiedono la distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti della Parte_1 Parte_2
, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione Controparte_1 ed istanza, così provvede:
- accoglie, nei limiti indicati, la domanda proposta dai ricorrenti e, per effetto, condanna la , in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, al risarcimento dei danni in favore di Parte_1 nella misura di € € 2.736,40 e in favore di nella Parte_2 misura di € € 2.736,40, oltre rivalutazione monetaria dalla data della perizia di parte (27.03.2016) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
- condanna la in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore dei ricorrenti delle spese del presente giudizio nella misura della metà, che liquida in € 132,00 per esborsi documentati ed € 1.600,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari e Parte_3 Pt_4
nella misura della metà ciascuno e dichiara compensata la
[...] residua metà;
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 8.10.2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo