Articolo 537 del Codice di procedura civile
Articolo 492 bisArticolo 473 bis
Versione
21 aprile 1942
Art. 537.
(Modo dell'incanto).

Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti secondo la convenienza, per il prezzo base di cui all'articolo 535.
L'aggiudicazione al maggiore offerente segue quando, dopo una duplice pubblica enunciazione del prezzo raggiunto, non e' fatta una maggiore offerta.

Se la vendita non puo' compiersi nel giorno stabilito, e' continuata nel primo giorno seguente non festivo.

Dell'incanto si redige processo verbale, che si deposita immediatamente nella cancelleria.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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