Sentenza 10 novembre 2010
Massime • 1
L'azione di divisione ereditaria e quella di riduzione sono fra loro autonome e diverse, perché la prima presuppone la qualità di erede e tende all'attribuzione di una quota ereditaria, mentre la seconda implica la qualità di legittimario leso nella quota di riserva ed è finalizzata alla riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni lesive della legittima; ne consegue che la domanda di riduzione non è implicitamente inclusa in quella di divisione, sicché - nel regime anteriore alla riforma di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353 - una volta proposta la domanda di divisione, quella di riduzione è da ritenere nuova e, come tale, inammissibile ove la controparte abbia sul punto rifiutato il contraddittorio nel corso del giudizio di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/11/2010, n. 22885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22885 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - rel. Consigliere -
Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10106/2005 proposto da:
RD RI *[...]*, RD LI *[...]*, RD NT *[...]*, elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO TRIESTE 185, presso lo studio dell'avvocato SAVI FIORELLA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato VERSACE RAFFAELE;
- ricorrenti -
e contro
\U AN, RD AL, RD BE, RD IA, AR EP in proprio e quale esercente la potestà sulla figlia, RD GI tutti eredi di \RD MA;
- intimati -
sul ricorso 14402/2005 proposto da:
RD BE, AR EP eredi di \RD AS, RD GI, RD IA, \U AN, RD AL, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CIRENAICA 15, presso lo studio dell'avvocato PICARDI NICOLA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato SPONTI CLAUDIO;
- controricorrenti ricorrenti incidentali -
contro
RD RI, RD LI, RD NT, elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO TRIESTE 185, presso lo studio dell'avvocato SAVI FTORELLA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato VERSACE RAFFAELE;
- controricorrenti -
avverso la sentenza penale n. 1259/2004 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/03/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 05/10/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 1984, LA IP, IN e NA, figli del primo matrimonio di CL @G, deceduto nello stesso anno, convennero di fronte al tribunale di Roma i figli nati dal matrimonio del loro padre con \A IN, \\AS, \A, AN e IO, nonché la predetta vedova, chiedendo la divisione del patrimonio ereditario.
Si costituivano, ad eccezione di IO, rimasto contumace, i convenuti, i quali deducevano che il de cuius, con testamento pubblico del 1977, aveva disposto dei suoi beni in loro esclusivo favore, escludendo dalla successione i figli nati dal primo suo matrimonio, in quanto già da lui soddisfatti di ogni loro diritto;
chiedevano in via riconvenzionale il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'apposizione dei sigilli a fini di inventario anche su beni di loro esclusiva proprietà, nonché per effetto delle molestie ai loro beni, esercitale dagli attori, contro i quali avevano proposto ricorso possessorio in corso di causa.
Gli attori proposero quindi azione di riduzione, ritenuta ammissibile dal G.I. con apposita ordinanza;
con sentenza del 2000, l'adito Tribunale rigettò tutte le domande, compensando le spese tra le parti.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello \IP, IN e IE @G; hanno resistito \A IN, IO, AN, \A e gli eredi di IM @G, deceduto nelle more, PP BA e la figlia minore BE, rappresentata dalla madre, proponendo a loro volta appello incidentale.
Con sentenza non definitiva in data 11.12.2003/12.3.2004, la Corte di appello di Roma, dichiarava inammissibile la domanda di riduzione e respingeva la domanda di divisione, ammetteva l'attività probatoria richiesta dagli appellanti incidentali al fine di dimostrare la sussistenza della domanda risarcitomi da loro svolta, disponeva per il prosieguo con separata ordinanza e rimetteva al definitivo la pronuncia sulle spese.
Osservava la Corte capitolina che la domanda di riduzione era inammissibile in ragione della diversa natura di essa rispetto a quella di divisione che ne comportava la novità, operando al riguardo il regime proprio della emendatio libelli che non comporta il radicale spostamento del tema di indagine, anche rispetto alla stessa eccezione formulata dal convenuto.
Fa ritenuta inammissibilità della domanda di riduzione comportava il rigetto di quella di divisione per la mancanza del necessario presupposto della comunione ereditaria tra le parti in causa. Quanto alla domanda di risarcimento danni proposta dagli appellanti incidentali, sussistevano i presupposti per dare adito alla istruttoria necessaria, richiesta dagli stessi in modo proceduralmente corretto e, a tal fine, si provvedeva con separata ordinanza.
Quanto alla ulteriore domanda di accertamento dell'appartenenza all'eredità di alcuni beni detenuti dagli attori, la stessa, come da foglio conclusioni allegato al verbale d'udienza del 10.10.1994, era stata formulata solo in subordine e non poteva pertanto trovare accoglimento, atteso che erano state respinte sia la domanda di divisione che (per ritenuta inammissibilità) quella di riduzione. Per la cassazione di tale sentenza ricorrono, sulla base di due motivi, \IP, IN e IE @G; resistono con controricorso IO, AN, ID @G, SS US e RT @G, che hanno proposto anche ricorso incidentale basato su di un solo motivo, cui i ricorrenti principali resistono a loro volta con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, principale ed incidentale, sono rivolti avverso la stessa sentenza e vanno pertanto riuniti, a norma dell'art. 335 c.p.c.. Esaminando il ricorso principale, il primo motivo è così intestato:
"...si eccepisce la violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 713 e 735 c.c., dell'art. 737 c.c., e segg. - violazione delle norme dei codici civili attinenti l'unicità del processo sia nella formulazione attuale che in quella antenovella n. 353/90 - violazione di legge e in particolare dell'art. 184 c.p.c. e art. 2909 c.c.". In buona sostanza, ci si duole del fatto che il Giudice di appello, a differenza di quanto ritenuto in prime cure, abbia sancito l'inammissibilità della domanda di riduzione proposta nel corso del giudizio di divisione in quanto la stessa non può essere considerata domanda nuova.
A sostegno di tale tesi, e in definitiva del principio dell'unicità del processo, viene addotta la conclusione raggiunta da Cass.20.2.2003, n. 2568, peraltro attinente a tematica non del tutto coincidente con quella in esame.
La giurisprudenza di questa Corte sul punto, a far tempo quanto meno da Cass. n 14864 del 2000, si è attestata nel senso che sussiste autonomia e diversità delle azioni di divisione e di riduzione, la cui causa petendi consiste, nella seconda, nella qualità di legittimario leso nella quota di riserva e, nella prima, quella di erede ed il petitum è rispettivamente l'attribuzione della quota ereditaria e la riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni lesive.
Tanto comporta il carattere di novità dell'una domanda rispetto all'altra ed esclude qualsiasi implicita inclusione della domanda di riduzione in quella di divisione.
La principale conseguenza che tanto produce attiene al divieto di proposizione di domande nuove di cui all'art. 184 c.p.c., anche nella formulazione antecedente alla novella del 1994; e ammessa, lino alla precisazione delle conclusioni, l'emendatio libelli, ma è preclusa l'introduzione di pretese oggettivamente diverse da quella originaria e basate su diversi presupposti, con derivante spostamento dei termini della prospettazione (cons. Cass. n 5714 del 1997 e molte altre in seguito).
Il limite proprio della emendatio non può poi consentire neppure che la domanda nuova possa essere ammessa per contrastare l'eccezione difensiva da parte dei convenuti, atteso che tanto si tradurrebbe nel radicale spostamento del tema dell'indagine, anche rispetto alla stessa eccezione del convenuto.
È appena il casi di aggiungere che il precedente giurisprudenziale addotto a sostegno della tesi dei ricorrenti concerneva un'ipotesi in cui era pacifica la comunione ereditaria tra le parti condividenti, mentre tale estremo non sussiste nella fattispecie in esame. Il consolidato orientamento surriferito merita convinta adesione e comporta, atteso che nel caso di specie risulta espressamente rifiutato il contraddittorio, la inammissibilità della domanda di riduzione.
Il motivo in esame deve essere pertanto respinto.
Il secondo mezzo del ricorso principale attiene all'appello incidentale, di cui si adduce la tardività, essendo stato proposto in udienza, censura questa neppure esaminata dalla Corte capitolina. La doglianza non ha fondamento, atteso che la causa era iniziata nel dicembre 1984, ben prima delle novelle succedutesi anche sul punto;
ai sensi del previgente sistema processuale, l'appello incidentale poteva proporsi anche nella prima udienza di comparizione, come è avvenuto nella specie.
Quanto alla mancata pronuncia sul punto, la stessa deve ritenersi implicita, avendo la Corte capitolina fatto espresso riferimento alla data di inizio della controversia, cosa questa che rendeva per ciò stesso priva di pregio l'eccezione sollevata.
Anche il secondo motivo deve essere pertanto respinto e, con esso, il ricorso principale.
Venendo al ricorso incidentale, ci si duole del fatto che la sentenza impugnata abbia ritenuto che essendo stata la domanda riconvenzionale attinente alla assunta detenzione arbitraria di beni ereditari da parte delle controparti proposta in via subordinata, l'accoglimento delle domande principali precludeva l'esame di essa, che andava pertanto rigettata.
A sostegno di tanto si deduceva che il mancato rinvenimento del foglio di conclusioni allegato al verbale d'udienza del 17.1.2002, che aveva indotto la Corte distrettuale a tenere conto delle conclusioni di cui alla comparsa di risposta e dell'appello incidentale, era stato ovviato mediante il rinvenimento dello stesso, per cui era stata proposta istanza di revocazione della sentenza non definitiva qui impugnata.
A parte il profilo secondo cui di tale istanza non si rinviene in atti la copia che, anche secondo l'attestazione di deposito della Cancelleria, era stata depositata con il controricorso, devesi ritenere che la conclusione cui è pervenuta la Corte distrettuale, in mancanza di quel foglio di conclusioni, sia corretta, atteso che le domande proposte in via subordinata si esaminano in caso di mancato accoglimento di quelle proposte in principalità, al contrario di quanto verificatosi nel caso di specie. Ricordato che la proposizione di un giudizio di revocazione a proposito della sentenza impugnata con ricorso per cassazione non comporta la sospensione automatica del giudizio di legittimità (cons. Cass. 3.3.2006, n. 4702), devesi solo ritenere improprio l'uso del termine "rigettata" a proposito della domanda de qua, la quale doveva essere invece dichiarata assorbita, ma tanto non vale a mutare la sostanza della decisione adottata, che ha esattamente ritenuto precluso l'esame di quella domanda.
Il ricorso incidentale deve essere pertanto respinto. La reciproca soccombenza comporta la compensazione delle spese relative al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta. Spese compensate. Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2010