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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/04/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1980/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio iscritta al n. r.g. 1980/2021 promossa da:
(C.F. ), in proprio e quale titolare della Parte_1 C.F._1
(C.F. con il Parte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. STEFANI ERALDO, dell'Avv. STEFANI NICCOLO', dell'Avv. STRIMA EMANUELA e dell'Avv. MORNATA OMAR.
ATTRICE IN RIASSUNZIONE nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. UBALDI ROBERTO Controparte_1 C.F._2 (CF ) C.F._3
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
In data 3-31.7.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte attrice: “In via istruttoria A. ammettere, occorrendo e senza inversione dell'onere probatorio, prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che all'epoca della conclusione del contratto preliminare del 3 aprile 2008 fra la signora e la Controparte_1 signora nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale Parte_1 Parte_2
, la signora era proprietaria degli appezzamenti di terreno promessi in vendita
[...] CP alla signora con il citato contratto, ad eccezione di quelli contraddistinti dai mappali nn. PT Tes_ 1507, 521 e 662 del foglio 15 Testi: Daniele della Polizia Giudiziaria presso la CP_2 Procura della Repubblica di Pistoia;
arch. residente in [...]; Persona_1
pagina 1 di 18 signor residente in [...]; signora Testimone_2 Testimone_3 residente in [...] 2) Vero che all'epoca della conclusione del contratto preliminare del 3 aprile 2008 fra la signora e la Controparte_1 signora nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale Immobiliare Parte_1 Lucrezia, il box sito sul terreno contraddistinto dal mappale n. 521 era di sua proprietà 3) Vero che lo stradello di accesso al box di cui al capitolo che precede era utilizzato dal condominio di case popolari confinante con il mappale n. 521 4) Vero che i condomini del condominio di cui al capitolo che precede avevano espresso la loro disponibilità a cedere alla signora solo i CP diritti edificatori del terreno su cui insisteva lo stradello del mappale n. 521 Teste: signora Tes_3
residente in [...] 5) Vero che all'epoca
[...] della conclusione del contratto preliminare del 3 aprile 2008 fra la signora e la Controparte_1 signora nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale Parte_1 Parte_2
, il terreno contraddistinto dal mappale n. 662 era di sua proprietà Teste: signor
[...] [...]
residente in [...] 6) Vero che la delibera n. 308 del 1997 Tes_2 della Giunta del Comune di Massa e Cozzile riguardava il relitto stradale di cui al mappale n. 1507 del foglio 15 7) Vero che la delibera di cui al capitolo che precede attestava il venir meno dell'interesse pubblico rispetto al relitto stradale 8) Vero che all'epoca della conclusione del contratto preliminare del 3 aprile 2008 fra la signora e la signora Controparte_1 Parte_1
nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale , il relitto stradale
[...] Parte_2 di cui al capitolo che precede era di proprietà comunale Teste: arch. residente in [...] 9) Vero che all'epoca della conclusione del contratto preliminare del 3 aprile 2008 fra la signora e la signora nella sua qualità di Controparte_1 Parte_1 titolare dell'impresa individuale Immobiliare Lucrezia, il relitto stradale del mappale n. 1507 del foglio 15 del Comune di Massa e Cozzile costituiva l'unico accesso al lotto di terreno sul quale avrebbe dovuto realizzarsi il progetto, in relazione al quale era stata presentata in data 30 giugno 2008 la domanda di concessione del Permesso di Costruire. Teste: arch. con Testimone_4 Studio in Pistoia, Corso Amendola n. 49. B. ammettere, solo occorrendo, consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare la proprietà dei terreni di cui ai mappali n. 521, 1507 e 662 del foglio 15 del Comune di Massa e Cozzile alla data di stipula del contratto preliminare 3 aprile 2008 per cui è causa. Nel merito 1. accertare e dichiarare per i motivi dedotti in narrativa l'inadempimento della signora alle obbligazioni di cui al contratto preliminare 3 aprile 2008 e per Controparte_1 l' effetto dichiarare legittimo il recesso della signora quale titolare Parte_1 dell'impresa individuale Immobiliare Lucrezia di Lottini Ciappei Lucilla, e condannare conseguentemente la signora al risarcimento del danno patrimoniale patito da parte CP attrice nella misura di € 100.000,00 pari al doppio della caparra confirmatoria versata di € 50.000,00; il tutto oltre interessi legali dalla data di esercizio del recesso (1° febbraio 2010) al saldo effettivo;
2. accertare e dichiarare incidenter tantum che, per quanto esposto in narrativa, la condotta della signora in relazione al contratto preliminare del 3 aprile 2008 per Controparte_1 cui è causa integra gli estremi del reato di truffa aggravata ai danni di parte attrice, e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali a favore di parte attrice;
danni da liquidarsi in via equitativa in misura non inferiore a € 50.000,00 o nella diversa misura ritenuta equa dalla Corte di Appello adita;
il tutto oltre rivalutazione e interessi dalla data della conclusione del contratto preliminare (3 aprile 2008) al saldo effettivo. In ogni caso Con vittoria di spese e
pagina 2 di 18 compensi professionali anche per il giudizio di legittimità avanti alla Corte Suprema di Cassazione penale in ottemperanza a quando disposto dalla medesima nella sentenza n. 29165/21”.
Per parte convenuta: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, anche istruttoria: 1.) dichiarare inammissibile la domanda proposta in questo giudizio dalla Sigra in quanto nuova e diversa da quella proposta con la costituzione Parte_1 di parte civile;
2.) nel merito e in ipotesi si confermano le conclusioni dedotte nella comparsa di risposta del giudizio sospeso e pertanto: “Si conclude affinché il Tribunale di Pistoia, Ex Sezione Distaccata di Monsummano Terme, ogni contraria istanza disattesa voglia: 1)respingere le domande svolte nei confronti del comparente da parte attrice perché infondate sia in fatto che in diritto;
2) IN VIA RICONVENZIONALE: considerata la chiara volontà dell'attrice di non adempiere al preliminare, valutata la sua inadempienza al preliminare, dichiarare legittimo il recesso della
dal citato preliminare e del tutto legittima la ritenzione a favore della convenuta Controparte_1 della caparra confirmatoria versata da parte attrice pari a euro 50.000,00.=; 3) condannare parte attrice ai danni ex art. 96 cpc per avere instaurato un giudizio con colpa grave e/o malafede, danni da quantificare anche in via di equità; 4) vittoria di spese di giudizio”. 3.) in ipotesi e solo nel caso di ammissione delle prove dedotte ex adverso ammettere i testi indicati a controprova sui capitoli dedotti nella comparsa di costituzione. 4.) Il tutto con vittoria di compensi e spese ,oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge per il presente grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, , in proprio e quale Parte_1 titolare della omonima ditta individuale, conveniva, innanzi questa Corte di Appello, CP
riassumendo il giudizio a seguito della sentenza n. 29165/2021 emessa dalla Corte di
[...]
Cassazione, depositata il 26.7.2021, che aveva annullato, limitatamente agli effetti civili, la sentenza n. 2111/2019 della Corte di Appello di Firenze – Seconda Sezione Penale – emessa il
5.4.2019 (depositata il 24.5.2019), con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello Firenze –
Sezione Civile – anche in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
1 – L'antefatto processuale
–) In data 3.4.2008, , titolare della “ Parte_1 Parte_2
”, stipulava, quale promissaria acquirente, con , quest'ultima quale
[...] Controparte_1 promittente venditrice, un preliminare di compravendita, avente ad oggetto vari appezzamenti di terreno, posti in Comune di Massa e Cozzile (PT) – località Traversagna, all'interno della via
Vetriano – rappresentanti, rispettivamente, al Catasto Terreni di detto Comune al foglio di mappa
15, mappali 521, 1610, 1612, 1507, di cui la promittente venditrice dichiarava di essere proprietaria;
-) il prezzo della compravendita veniva stabilito in € 350.000,00 se lo sviluppo edificatorio dei terreni avesse consentito la costruzione di otto alloggi, ed in € 325.000,00 nell'ipotesi in cui ne fosse stata autorizzata la costruzione solo di sette;
pagina 3 di 18 -) al momento della sottoscrizione, la versava alla la somma di € 50.000,00 a PT CP titolo di caparra confirmatoria;
-) le parti convenivano, altresì, tre condizioni essenziali: i) la venditrice doveva fornire all'acquirente tutto il necessario per permettere alla stessa di elaborare e presentare il progetto per il rilascio del permesso di costruire;
ii) l'area oggetto della compravendita doveva avere le caratteristiche richieste, sia dal punto di vista dimensionale che geologico, per il rilascio di un permesso di costruire avente ad oggetto la realizzazione di almeno sette appartamenti;
iii) la data del rogito doveva essere successiva all'adozione del permesso di costruire;
-) il termine per la stipula del definitivo veniva fissato al 3/4/2009, successivamente prorogato al
3/10/2009 ed infine al 25/11/2009. Le proroghe si rendevano necessarie onde attendere l'atto abilitativo alla realizzazione edilizia, già richiesto in data 30/6/2008;
-) in data 24/9/2009 il Comune di Massa e Cozzile – Settore Urbanistica ed Edilizia Privata – comunicava alla parere favorevole per il rilascio del permesso di costruire per otto CP appartamenti, a condizione che venisse definita la titolarità delle aree oggetto di intervento;
-) tuttavia, la pratica edilizia veniva successivamente archiviata, stante la mancata produzione della documentazione richiesta dal CP_3
-) pertanto, lamentando l'inadempimento della alle obbligazioni assunte nel preliminare CP sottoscritto il 3.4.2008, la a mezzo lettera raccomandata dell'1.2.2010 a firma del suo PT avvocato, dichiarava di recedere dal contratto, richiedendo la corresponsione della somma di €
100.000,00 pari al doppio della caparra versata;
-) con missiva dell'11.2.2010 a firma del suo legale, la contestava ogni addebito e CP dichiarava, a sua volta, di recedere dal preliminare e di trattenere la caparra versata.
2 – Il giudizio civile
2.1. – Con atto di citazione del 22.3.2010, , quale titolare della ditta Parte_1 individuale “ ”, conveniva in giudizio Parte_2 CP
, per ottenere l'accertamento dell'inadempimento della convenuta e, di conseguenza, la
[...] declaratoria della legittimità del recesso esercitato, con condanna della medesima al CP pagamento della somma di € 100.000,00 ex art. 1385, comma 2, c.c., oltre rivalutazione ed interessi legali.
2.2. – Si costituiva in giudizio , contestando integralmente le domande attoree e Controparte_1 svolgendo domanda riconvenzionale per veder riconosciuto l'inadempimento della con PT conseguente accertamento del suo diritto ad incamerare la caparra ricevuta.
2.3. – La causa, istruita con prove documentali e con l'espletamento di c.t.u., veniva sospesa ex art. 295 c.p.c. con ordinanza del 23.3.2013, a seguito della costituzione di parte civile ad opera di pagina 4 di 18 , sia in proprio che quale titolare della omonima ditta individuale, nel Parte_1 processo penale a carico di per il reato di truffa aggravata. Controparte_1
3 – Il processo penale.
3.1. – In data 12/4/2010, la aveva presentato denuncia-querela nei confronti di PT CP
, a cui era seguita l'apertura di procedimento penale a carico di quest'ultima, le cui
[...] indagini si erano concluse con l'emissione, in data 16.6.2012, del decreto di citazione diretta a giudizio da parte del Pubblico Ministero per i reati p. e p. dagli artt. 640 e 61 n. 7 c.p.
In particolare, all'imputata veniva contestato di avere celato, in sede di compromesso, le problematiche relative alla titolarità di alcune particelle promesse in vendita, affermandosi piena proprietaria dell'intera area e così assicurandosi l'indebito profitto costituito dalla caparra consegnata dalla parte acquirente di € 50.000,00.
Il processo di primo grado si concludeva con la sentenza n. 1967/2015 con cui il Tribunale di
Pistoia assolveva la dal reato a lei ascritto, con la formula perché “il fatto non sussiste”. CP
Invero, il tribunale escludeva l'esistenza del reato contestato, rilevando che le incertezze in merito all'attribuzione del mappale 1507 erano state rese note alla parte civile sin dalla stipula del compromesso, come confermato dai professionisti che avevano assistito entrambe le parti.
D'altro canto, la natura burocratica delle questioni sull'attribuzione della proprietà della porzione di terreno consentiva di escludere che la avesse celato dolosamente le problematiche ad CP essa connesse.
3.2. – Avverso tale sentenza proponevano appello sia il Pubblico Ministero che la parte civile.
Con sentenza n. 2111/2019, la Corte di Appello di Firenze dichiarava l'inammissibilità degli appelli, in quanto il reato di truffa, avuto riguardo all'epoca della sua consumazione (3.4.2008, data della stipula del preliminare) si era estinto per prescrizione in data 3.10.2015 e, quindi, prima dell'emissione della sentenza gravata (avvenuta il 27.11.2015).
3.3. – ricorreva per la cassazione della decisione del giudice d'appello, Parte_1 affidandosi ai seguenti motivi:
1) con il primo (rubricato “nullità della sentenza per violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.
b) per inosservanza degli artt. 157, 159, 161 c.p., per avere erroneamente dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato di cui all'art. 640 c.p. in data 3.10.2015 prima della sentenza di primo grado emessa il 27/11/2015”), lamentava l'erroneità della decisione per avere ritenuto che il reato si fosse prescritto prima della pronuncia della sentenza di primo grado, non avendo tenuto in considerazione la sospensione della prescrizione per un periodo di sei mesi, pari alla durata del rinvio richiesto dalla difesa della per aver aderito all'astensione proclamata dall'O.U.A.; CP
2) con il secondo (rubricato “nullità della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. b) per inosservanza
pagina 5 di 18 degli artt. 576 e 578 c.p., per non essere state decise nel merito le domande della parte civile”) si doleva del fatto che la Corte d'Appello avesse omesso di valutare le domande avanzate dalla parte civile, pur essendovi obbligata, nonostante la maturata prescrizione, dall'art. 578 c.p.c.
3) con il terzo (rubricato “nullità della sentenza ex art. 606, comma 1 lett. e, c.p.p. in relazione agli artt. 125 comma 3 e 546 comma 1 lett. e) c.p.p., per mancanza della motivazione in relazione ai motivi di appello svolti rispetto alla prova documentale art. 234 c.p.p. della dichiarazione di esclusiva proprietà dei beni da parte della promittente la vendita contenuta nel compromesso sottoscritto tra le parti il 3.4.2008”), il quarto (rubricato “nullità della sentenza ex art. 606, comma 1 lett. e, c.p.p. in relazione agli artt. 125 comma 3 e 546 comma 1 lett. e)
c.p.p., per mancanza di motivazione in relazione ai motivi di appello svolti rispetto alla prova testimoniale dichiarazione rese dall'Ispettore all'udienza 2/7/2014”), il quinto Testimone_5
(rubricato “nullità della sentenza ex art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p. in relazione agli artt. 125 comma 3 e 546 comma 1 lett. e) c.p.p. per mancanza di motivazione in relazione all'impugnazione proposta”) denunciava la mancata valutazione dei motivi di impugnazione, variamente articolati, da parte del giudice del secondo grado.
3.4. – La Corte di Cassazione, con sentenza n. 29165/2021, riteneva fondato il primo motivo di ricorso, in quanto la prescrizione del reato, per le ragioni dedotte dalla ricorrente, doveva considerarsi maturata il 16.4.2016 e, quindi, dopo la sentenza di primo grado (emessa il
27.11.2015).
Riteneva, altresì, fondato il secondo motivo di ricorso, in quanto “la corte territoriale, dopo aver effettuato l'accertamento incidentale in ordine alla responsabilità penale degli imputati, avrebbe potuto e dovuto pronunciarsi sulla domanda civile formalizzata dall'appellante, in ciò obbligata dall'art. 578 c.p.p.”.
Da ciò discendeva l'annullamento della sentenza impugnata “con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, il quale avrà il compito di valutare i motivi di gravame proposti dalla parte civile”.
4 – Il giudizio di rinvio.
4.1. – riassumeva la causa dinanzi a questa Corte, formulando le Parte_1 conclusioni di cui in epigrafe.
In particolare, l'attrice lamentava il grave inadempimento della alle obbligazioni derivanti CP dal preliminare di compravendita, in quanto la promittente venditrice non aveva fornito riscontro a quanto richiesto dal , omettendo di definire la titolarità delle aree Controparte_4 oggetto dell'intervento edilizio.
pagina 6 di 18 Tale inerzia aveva provocato l'archiviazione del procedimento amministrativo e, conseguentemente, il mancato rilascio del permesso di costruire, rilascio previsto quale condizione essenziale nel preliminare.
Inoltre, la medesima aveva falsamente dichiarato di essere la piena ed esclusiva CP proprietaria degli immobili oggetto di compravendita, sebbene tre terreni (mappali nn. 521, 1507
e 662 del foglio 15) non fossero di sua titolarità.
Risultavano, quindi, mendaci le dichiarazioni rilasciate della in sede di stipula del CP preliminare.
A fronte di tale inadempimento, la chiedeva di accertare la legittimità del diritto di recesso PT da lei esercitato e di condannare la controparte al pagamento del doppio della caparra versata (€
100.000,00) ex art. 1385 c.c.
Richiedeva, inoltre, il risarcimento del danno non patrimoniale, dal momento che la condotta della integrava, a suo dire, il reato di truffa aggravata per aver taciuto la circostanza che CP alcuni dei terreni oggetto di compravendita non erano di sua proprietà, così compiendo un raggiro danni di essa PT
Risultava, poi, integrato l'elemento dell'ingiusto profitto, pari agli € 50.000,00 della caparra confirmatoria.
Tale condotta illecita aveva cagionato alla danni all'immagine nonché “un fortissimo stress” PT
(cfr. atto di citazione, pag. 23) dovuti alla mancata concretizzazione del progetto edilizio.
4.2. – Si costituiva in giudizio , eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 della domanda di accertamento della legittimità del recesso e di condanna al pagamento del doppio della caparra versata;
per il resto, contestava integralmente l'atto di citazione, rassegnando le sopra trascritte conclusioni.
4.3. – La causa veniva trattenuta una prima volta in decisione all'udienza dell'1.2.2023, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4.4. – Con ordinanza del 24.5.2023, veniva rimessa sul ruolo, a seguito della sopravvenuta indisponibilità di uno dei componenti del Collegio.
4.5. – La causa veniva nuovamente trattenuta in decisione in data 3-31.7.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con nuova assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
pagina 7 di 18 5.1. – In via preliminare, va rilevata la tempestività della riassunzione, in quanto avvenuta con citazione notificata il 18.11.2021 e, quindi, entro il termine di tre mesi decorrente dalla pubblicazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione (26.7.2021), tenuto conto della sospensione feriale dei termini.
Invero, per costante orientamento giurisprudenziale, il presente giudizio di rinvio è pur sempre regolato dagli artt. 392 – 394 c.p.c., con conseguente applicazione del termine trimestrale per la riassunzione (cfr. Cass. civ., III Sez., sentenza del 12/6/2019, n. 15859: “procedendo nell'esame della natura dell'istituto dell'annullamento della sentenza agli effetti civili, va sottolineato che, in relazione ad entrambe le ipotesi, viene costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, sia pur ai fini, per lo più, dell'individuazione del giudice competente, che il giudizio di rinvio avanti al giudice civile designato che abbia luogo a seguito di sentenza resa dalla Corte di cassazione in sede penale ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen. è da considerarsi come un giudizio civile del tutto riconducibile alla normale disciplina del giudizio di rinvio quale espressa dagli artt.
392 e ss. cod. proc. civ. (Cass. 9 agosto 2007, n. 17457; in senso conforme, da ultimo, Cass. 20 dicembre 2018, n. 32929)”. E ancora: “Da ciò consegue che la mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, a norma dell'art. 393 cod. proc. civ., l'estinzione non solo di quel giudizio, ma dell'intero processo, con la derivata caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle già coperte dal giudicato (in quanto non impugnate), restando inapplicabile al giudizio di rinvio l'art. 338 c.p.c., che regola gli effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione (Cass. 22 maggio 2006, n. 11936).”
5.2. – È necessario, poi, premettere alcune considerazioni di carattere generale in ordine alla natura del giudizio che impegna.
5.2.1. – Come affermato recentemente dalla Suprema Corte: “nell'ipotesi di cassazione della sentenza penale di proscioglimento dell'imputato su ricorso della parte civile, il giudizio di “rinvio” ex art. 622 cod. proc. pen. è deputato all'accertamento dell'illecito civile quale fattispecie autonoma da quella penale. Pertanto, da un lato, sul piano sostanziale, il giudice civile è tenuto a verificare l'integrazione della fattispecie atipica di cui all'art. 2043 cod. civ., senza poter accertare, in via incidentale, la ricorrenza di quella tipica contemplata dalla norma incriminatrice, stante
l'ontologica diversità strutturale tra le due forme di illecito e la necessità di conformare
l'accertamento giudiziale al rispetto del canone costituzionale della presunzione di non colpevolezza (Corte cost. nn. 182 del 2021 e 173 del 2022; Corte EDU, Terza Sezione, Pasquini c.
San Marino, 20 ottobre 2020; Corte EDU;
Prima Sezione, Marinoni c. Italia, 18 novembre 2021;
Cass. 15/10/2019, n. 25918; Cass. 13/01/2021, n. 457; Cass. 21/03/2022, n. 8997 Cass.
18/10/2022, n. 30496; Cass. 3/02/2023, n. 3368; Cass. 31/01/2024, n. 2879; Cass. 15/03/2024,
pagina 8 di 18 n. 7094). Dall'altro lato, sul piano processuale, trovano applicazione, nell'ambito di una definitiva
e integrale translatio iudicii, oltre ai criteri di giudizio funzionali all'accertamento della responsabilità civile (in primis, le regole di funzione dell'accertamento della causalità civilistica:
Cass. 12/06/2019, n. 15859; Cass. 18/10/2022, n.30496, cit.), tutte le regole processuali che presiedono all'esercizio della giurisdizione civile, nonché quelle probatorie, sia con riguardo ai mezzi di prova in senso stretto che con riguardo all'attività di valutazione dei risultati probatori
(Cass. 25/06/2019, n. 16916; Cass. 20/01/2022, n. 1754; Cass. 08/03/2022, n. 7474; Cass.
21/03/2022, n. 8997, cit.; Cass. 19/05/2022, n. 16169). Ciò, sul presupposto – evidenziato dalle stesse Sezioni Unite Penali di questa Corte (Cass., Sez. Un. Pen., 28/01/2021-04/06/2021, n.
22065) – che il giudizio rescissorio di “rinvio” dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello, previsto dalla citata disposizione processualpenalistica, ha, in realtà, natura di giudizio autonomo rispetto al precedente giudizio rescindente, rispetto al quale non si pone un problema di vincolatività del principio di diritto enunciato in sede penale” (cfr. Cassazione civile, ordinanza del 31.5.2024, n. 15290, pag. 4-5; in senso conforme cfr. pure Cass. civ. n.
36524/2023; n. 30496/2022; n. 25917/2019).
Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale è possibile, quindi, affermare: i) che il giudizio ex art. 622 c.p.p. è un giudizio di rinvio disciplinato dagli artt. 392 e ss. c.p.c.; ii) tale giudizio è dotato di autonomia morfologica/funzionale e quindi il principio di diritto della Cassazione penale non produrrà alcun condizionamento gnoseologico in capo al giudice del rinvio;
iii) il giudice civile valuterà le prove acquisiste in sede penale alla stregua del “libero apprezzamento”, ricorrendo, ove necessario, al concetto di prova atipica;
iv) lo standard decisorio sarà quello del “più probabile che non”; v) il modello tipico di responsabilità che il giudice del rinvio dovrà esaminare sarà quello extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c.
5.2.2 – Il massimo organo nomofilattico ha, poi, precisato che “la morfologia del giudizio di rinvio, ricostruita in termini di autonomia strutturale e funzionale rispetto al processo penale ormai conclusosi, deve consentire di ritenere legittima, oltre alla possibilità di formulazione di nuove conclusioni sorte in conseguenza di quanto rilevato dalla sentenza di cassazione penale, anche
l'emendatio della domanda ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile, sia pur nel limite del sistema generale delle preclusioni fissato dall'art. 183 c.p.c. alla luce del recente insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., S.U., 15 giugno 2015, n. 12310)
(Cass. 15 gennaio 2020, n. 517; conformi Cass. 8 marzo 2022, n. 7474 e 1 aprile 2021, n. 9129; si veda comunque già Cass. 12 giugno 2019 n. 15859). La modificazione della domanda ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile rispetta il vincolo di connessione della emendatio alla vicenda sostanziale originariamente dedotta con la costituzione di parte civile,
pagina 9 di 18 in coerenza a quanto affermato in generale con riferimento alla domanda giudiziale da Cass. Sez.
U. n. 12310 del 2015. In tal modo si allarga lo spettro delle nuove conclusioni, che non è quindi, quando il rinvio consegue all'art. 622 cod. proc. pen., limitato a quelle che, in base all'ultimo comma dell'art. 394 cod. proc. civ., siano imposte dalla sentenza di cassazione, ma si estende a quelle richieste da un processo che è divenuto, con il rinvio, un giudizio imperniato sulle regole del diritto civile. Nei limiti dell'emendatio della domanda funzionale alla prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile devono ritenersi consentite nuove deduzioni istruttorie che costituiscano il supporto probatorio della detta emendatio” (cfr. Cassazione civile, ordinanza del
21.8.2023, n. 24954, pag. 8-9).
Ne consegue che, nell'ambito del giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., deve escludersi la possibilità di proporre nuove domande (ma solo la possibilità di modificare, nei limiti della emendatio libelli, quella originariamente proposta), ferma la “possibilità di formulazione di nuove conclusioni sorte in conseguenza di quanto rilevato dalla sentenza di cassazione penale”.
Nello stesso senso si è espressa la Cassazione penale a Sezioni Unite: “l'emendatio, ma non la mutatio della domanda, garantisce al danneggiato di “espandere” la domanda risarcitoria allegando elementi rientranti nella fattispecie di responsabilità prevista dall'art. 2043 cod. civ.”
(Cass. pen. Sez. Un., sentenza del 28/1/2021, n. 22065).
In proposito, Cass. civ. n. 15859/2019 ha anche precisato che “l'emendatio della domanda risulterà pertanto oggetto di legittima proposizione da parte del danneggiato, e di un altrettanto legittimo esame da parte del giudice, stante la disciplina del codice di rito penale che, con riferimento alle formalità della costituzione di parte civile, impone modalità contenutistiche e formali sostanzialmente omologhe a quelle previste dal codice di rito civile per il contenuto della citazione - analogamente a quanto si legge all'art. 163, comma 3, n. 4 cod. proc. civ., nel codice di rito penale viene previsto sia che la dichiarazione di costituzione contenga, tra l'altro,
"l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda" (art. 78, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.), sia che la citazione del responsabile civile contenga la specifica "indicazione delle domande che si fanno valere" nei suoi confronti (art. 83, comma 3, lett. b). Pertanto, da un verso, si prevede la precisazione della causa petendi al momento della costituzione di parte civile, dall'altro si sancisce l'obbligo per la parte civile di precisare il petitum depositando conclusioni scritte comprendenti, se è richiesto il risarcimento, anche la determinazione del suo ammontare (art. 523 comma 2 c.p.p.)” (cfr. pag. 38). E ancora: “Individuata l'azione civile esercitata nel processo penale come "quella per il risarcimento del danno, patrimoniale o non, cagionato dal reato, ai sensi dell'art. 185 cod. pen. e art. 74 cod. proc. pen. si opina che "davanti al giudice civile, coinvolto per effetto del rinvio contenuto nell'art. 622 cod. proc. pen., la natura della domanda
pagina 10 di 18 non muta, oggetto del giudizio risarcitorio essendo il prodromico accertamento incidentale della esistenza di un fatto di reato in tutte le sue componenti obiettive e subiettive, e al giudice civile non è consentita la utilizzazione di una prova dichiarata inutilizzabile nel processo penale. L'art.
622 cod. proc. pen. dispone una piena translatio del giudizio sulla domanda civile superstite a quello penale operata dal giudice di legittimità penale, pur se "fermi gli effetti penali della sentenza (che, nella specie, attengono alla estinzione del reato per maturata prescrizione) ” (pag.
51).
5.2.2.a. – Pertanto, inammissibile deve ritenersi la domanda con la quale l'attrice, in questa sede, ha chiesto di accertare “l'inadempimento della signora alle obbligazioni di cui al Controparte_1 contratto preliminare 3 aprile 2008 e per l' effetto dichiarare legittimo il recesso della signora
quale titolare dell'impresa individuale Immobiliare Lucrezia di Lottini Ciappei Parte_1
Lucilla, e condannare conseguentemente la signora al risarcimento del danno CP patrimoniale patito da parte attrice nella misura di € 100.000,00 pari al doppio della caparra confirmatoria versata di € 50.000,00; il tutto oltre interessi legali dalla data di esercizio del recesso (1° febbraio 2010) al saldo effettivo”, in quanto non solo della stessa non vi è traccia negli atti di costituzione di parte civile di (sia in proprio che nella qualità di titolare Parte_1 della omonima ditta individuale), ma anche perché tale domanda costituisce mera duplicazione di quella già avanzata nel giudizio civile dinanzi al Tribunale di Pistoia ed attualmente sospeso ex art. 295 c.p.c.
Peraltro, la proposizione della predetta domanda non può considerarsi in rapporto di derivazione causale dalla sentenza della Cassazione che ha concluso la fase rescindente, la quale ha annullato la sentenza del giudice d'appello limitatamente agli effetti civili, con ciò operando una traslazione piena, in questa sede, dell'azione civile esercitata dinanzi al giudice penale (in cui, si ripete, non è contenuta alcuna domanda di accertamento della legittimità del recesso e di condanna della al pagamento del doppio della caparra ex art. 1385, comma 2, c.c.). CP
5.2.2.b. – In proposito, giova considerare che il giudice civile, nel ritenere insussistenti i presupposti per l'estinzione del giudizio civile ex art. 75, comma 1, c.p.p., ha rilevato che “la costituzione di parte civile trasferisce nel processo penale l'azione civile ma il giudice penale non deciderà mai sulla domanda riconvenzionale né definirà l'azione civile in quanto dovrebbe essere poi intrapresa in sede civile” (cfr. ordinanza del 23.3.2013), così disponendo la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. per “pregiudizialità” con quello penale.
Nel predetto provvedimento, dunque, si dà atto, sia pure in forma alquanto involuta, della diversità tra la domanda avanzata nel processo penale e quella proposta dinanzi al giudice civile, in quanto, diversamente, quest'ultimo avrebbe dovuto dichiarare estinto il giudizio pendente pagina 11 di 18 dinanzi a lui stante il rapporto di litispendenza con quello penale (cfr. Cass. civ. n. 35951/2021 onde “il trasferimento dell'azione civile nel processo penale, regolato dall'art. 75 c.p.p., determina una vicenda estintiva del processo civile riconducibile al fenomeno della litispendenza e non a quello disciplinato dall'art. 306 c.p.c. in quanto previsto al fine di evitare contrasti di giudicati”).
5.2.2.c. – Del resto, la domanda riconvenzionale proposta dalla (con cui si chiedeva di CP accertare la legittimità del suo recesso dal contratto preliminare, con conseguente diritto a trattenere la caparra versata dalla promissaria acquirente), era in rapporto di stretta connessione con quella principale avanzata dalla (con cui si chiedeva di accertare la legittimità del suo PT recesso dal preliminare, con conseguente suo diritto al pagamento del doppio della caparra versata), di talché le stesse non potevano che essere decise contestualmente dal giudice civile.
D'altra parte, la domanda proposta dinanzi al giudice civile era volta a far valere esclusivamente la responsabilità contrattuale della (senza alcun riferimento ad eventuali profili di CP annullamento del contratto per vizio del consenso sub specie di dolo), mentre quella proposta nel processo penale, con l'atto di costituzione di parte civile, era finalizzata ad ottenere il risarcimento delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla condotta (asseritamente) delittuosa e decettiva posta in essere ai danni della sicché è evidente la diversità di causa petendi che PT caratterizza le due azioni.
Né rileva, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierna attrice, che il giudizio civile sia stato proposto dalla stessa quale titolare della omonima ditta individuale, mentre la costituzione di parte civile sia avvenuta anche in proprio, non essendo ravvisabile alcuna dicotomia soggettiva tra il titolare e la sua ditta (cfr. Cassazione civile, sentenza del 4.9.1990, n. 9138).
5.2.2.d. – Pertanto, qualora la domanda volta a far valere la responsabilità contrattuale della fosse ritenuta proponibile in questa sede, si consentirebbe alla di superare, in CP PT difetto di impugnativa, la decisione assunta dal giudice civile con l'ordinanza del 23.3.2013.
Nondimeno, la presente causa verrebbe a trovarsi in rapporto di continenza con quella pendente dinanzi al tribunale di Pistoia, dal momento che la domanda ex art. 1385, comma 2, c.c. proposta dall'odierna attrice è in evidente rapporto di dipendenza con la riconvenzionale formulata, in quel giudizio, dalla (cfr. Cass. civ. n. 7525/2007 onde “ai sensi dell'art. 39 cod. proc. civ., la CP continenza di cause ricorre non solo quando due cause siano caratterizzate da identità di soggetti
e titolo e da una differenza soltanto quantitativa dell'oggetto, ma anche quando fra di esse sussista un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui sono prospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande contrapposte, o in relazione di alternatività, e caratterizzate da una coincidenza soltanto parziale delle "causae petendi"” (cfr. Cass. civ. n.
pagina 12 di 18 7525/2007), il che imporrebbe di rimettere le parti dinanzi al primo giudice ex art. 39, comma 2,
c.p.c.
Al riguardo, non rileva che la causa dinanzi al tribunale di Pistoia sia attualmente sospesa, in quanto ciò non impedisce di considerare la stessa ancora pendente ex art. 298 c.p.c.
5.2.2.e. – Infine, si deve rilevare che la medesima attrice, nella memoria di replica depositata il
18.11.2024, ha riconosciuto che “nel presente giudizio si tratta esclusivamente dei danni derivanti dalle condotte contestate in sede penale, non vi è spazio per valutare la responsabilità contrattuale. Ciò che ha formato oggetto di trattazione è quindi esclusivamente la responsabilità extracontrattuale della signora Come si è ripetutamente messo in evidenza, i riferimenti CP all'inadempimento della signora e al recesso della signora sono stati funzionali CP PT all'inquadramento della vicenda e alla quantificazione dei danni patiti da parte attrice. Non vi è stata dunque alcuna mutatio della domanda” (pag. 4-5), con ciò, sostanzialmente, affermando di non voler riproporre, in questa sede, la domanda già avanzata dinanzi al giudice civile che, pertanto, esula dal thema decidendum che qui impegna.
Sgombrato il campo dalle predette questioni preliminari, è possibile passare ad esaminare la domanda di risarcimento danni formulata dall'attrice.
6 – L'esame della domanda di risarcimento danni
6.1. – L'attrice richiede l'accertamento, pur incidenter tantum, del reato di truffa aggravata e la conseguente condanna della convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale.
La responsabilità che si configura nel caso in esame è, quindi, quella extracontrattuale per violazione di obblighi di protezione e di informazione nei confronti della controparte in sede di trattative, violazioni che integrerebbero il dolo di cui all'art. 1439 c.c.
Come, infatti, ha sottolineato la Suprema Corte, “il dolo costitutivo del delitto di truffa non è ontologicamente, neanche sotto il profilo dell'intensità, diverso da quello che vizia il consenso negoziale, entrambi risolvendosi in artifizi o raggiri adoperati dall'agente e diretti ad indurre in errore l'altra parte e così a viziarne il consenso (Cass., 31 marzo 2011, n. 7468; Cass., 26 maggio
2008, n. 13566)” (Cass. civ. I Sez., sentenza del 27/9/2016, n. 18930/2016).
Secondo la ricostruzione di parte attrice, il raggiro messo in atto dalla sarebbe consistito CP nell'averle dolosamente sottaciuto l'altruità di alcuni mappali che erano oggetto del preliminare: i nn. 1507, 521 e 662.
In particolare, la sostiene di aver appreso la suddetta circostanza solo dopo la stipula del PT preliminare.
Si deve dissentire.
pagina 13 di 18 6.1.1. – In proposito, si presentano significative le dichiarazioni testimoniali rese, nel processo penale, da , geometra, la quale, con specifico riferimento al mappale 521 – Testimone_6 costituito da una striscia di terreno su cui si trovavano un box auto ed uno stradello – ha confermato come le parti fossero a conoscenza della peculiare situazione dell'area sotto il profilo del suo regime dominicale e che “dovevano essere effettuate delle operazioni per sistemare questa cosa”.
Inoltre, a domanda del PM: “Senta, – era a conoscenza di questa situazione?”, la PT PT teste ha risposto “Sì, credo di sì.”; PM: “Crede o lo sa? Come lo può dire questo? Che argomenti, che…”; Teste “Erano argomenti di discussione per cercare di portare a termine questo Tes_6 compromesso e quindi questa…”; PM: “Cioè diciamo durante le trattative per la parte diciamo commerciale veniva fuori questo argomento?”; Teste “Sì”. (cfr. verbale di udienza del Tes_6
9.3.2015).
Invitata, poi, a spiegare la mancata menzione, nel preliminare, della situazione dei terreni, ha dichiarato: “eravamo tutti convinti che la situazione non costituisse un problema insormontabile dal momento che c'eravamo accertati della possibilità di questa cosa tramite una delibera del
. CP_3
Trattasi di dichiarazioni molto importanti, essendo la l'unico teste che ha riferito sullo Tes_6 svolgimento delle trattative tra le parti e, quindi, della fase negoziale in cui, secondo la prospettazione dell'attrice, si sarebbe consumato il raggiro ai suoi danni, raggiro che, invece, deve escludersi proprio perché anche la promissaria acquirente era a conoscenza della situazione giuridica dei beni oggetto del preliminare.
Peraltro, la teste si presenta senz'altro attendibile, sia sotto il profilo soggettivo, per avere seguito, su incarico della la pratica edilizia, di talché ella era direttamente a conoscenza PT dei fatti di causa, sia sotto quello oggettivo, in quanto le sue dichiarazioni sono circostanziate ed intrinsecamente coerenti. Tes_ Anche l , nel riferire l'attività di indagine compiuta sull'assetto proprietario Testimone_5 dei beni, con specifico riferimento allo stradello ha affermato che “non si capiva bene” se fosse stato o meno di proprietà della perché “andava a cavallo tra la proprietà e le case CP popolari. Per cui c'era diatriba tra le case popolari e la . CP
Del resto, è la medesima attrice ad affermare che era “dubbia” la titolarità dello stradello in capo alla (cfr. atto di citazione, pag. 16), il che di per sé esclude il carattere doloso della CP condotta, mentre, anche a voler ritenere che il box auto fosse effettivamente di proprietà di un terzo ( ), si sarebbe stato in presenza di un preliminare di cosa altrui – circostanza Testimone_3 nota ad entrambe le parti – suscettibile di essere adempiuto mediante l'acquisto del bene da pagina 14 di 18 parte della con conseguente rilevanza solo sotto il profilo della responsabilità CP contrattuale.
6.1.2. – Per quanto riguarda il mappale 1507, con delibera di giunta n. 308 del 23.7.1997, il
Comune di Massa e Cozzile, su istanza della aveva preso atto “della cessazione dell'uso CP pubblico del tratto stradale compreso tra la strada comunale di Vetriano ed il lotto di pertinenza dell'edificio di proprietà dell ” nonché “della cessazione del carattere di vicinalità del predetto CP_5 tronco stradale in quanto non più utilizzato per soddisfare esigenze collettive”.
Pertanto, la ragionevolmente poteva ritenersi legittimata a disporre del mappale 1507, CP non contestando il Comune la sua (piena) proprietà su di esso che, tra l'altro, risulta essere stato volturato d'ufficio a favore della promittente venditrice in data 13.3.2008 (e, quindi, prima del preliminare del 3.4.2008).
Al riguardo, è la medesima attrice a mostrarsi consapevole dell'importanza della suddetta delibera, laddove si consideri che, con lettera del 4.10.2011 (cfr. doc. 6) inviata al
[...]
ella tentò di contestarne la validità, perché asseritamente viziata da Controparte_4 incompetenza e perché avrebbe fatto erroneamente riferimento ad un terreno gravato da una servitù di uso pubblico quando, invece, lo stesso sarebbe stato di proprietà pubblica.
Invalidità, tuttavia, rimasta completamente indimostrata.
Sul punto, irrilevanti si presentano le dichiarazioni testimoniali dell'Arch. , c.t.p. Testimone_4 della nel processo penale (la quale ha riferito che “la prassi per quanto riguarda la cessione PT di un bene demaniale ad un privato prevede un atto pubblico nel quale il Segretario Comunale in veste di Notaio autorizza il cittadino ad acquisire il suddetto bene demaniale” e che non risultavano “atti a conferma di questo passaggio di proprietà e la sola intestazione al catasto dei terreni non prova assolutamente nulla”), in quanto non contengono conto del fatto che la delibera n. 308/1997 certificò la cessazione della servitù di uso pubblico che gravava sulla vecchia strada vicinale così riconoscendone, implicitamente, il carattere privato (il che rendeva superfluo qualsiasi atto di ritrasferimento ai frontisti tra cui, appunto, la . CP
6.1.3. – Per quanto concerne il mappale n. 662 lo stesso non era espressamente indicato nel preliminare del 3.4.2008, con la conseguenza che, in relazione ad esso, la non ha reso CP alcuna dichiarazione.
In ogni caso, giova considerare che il regime dominicale del predetto mappale fosse agevolmente verificabile dall'attrice, tramite il suo tecnico, mediante la consultazione dei pubblici registri immobiliari, sicché, anche per questo motivo, non è possibile ravvisare alcuna portata ingannatrice nella condotta posta in essere dalla CP
pagina 15 di 18 Difatti, come affermato dalla Suprema Corte: “il dolo omissivo, causa di annullamento del contratto a norma dell'art. 1439 cod. civ., può concretizzarsi solo quando l'inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito. Pertanto, il semplice silenzio, anche su situazioni di interesse della controparte, e la reticenza, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non costituisce causa invalidante del contratto” (cfr. Cassazione civile, sentenza dell'11.10.1994, n. 8295).
6.1.4. – Con riferimento, infine, alla mancata ottemperanza, da parte della alla richiesta CP di integrazione documentale proveniente dal Comune di Massa e Cozzile ed alla mancata restituzione della caparra di € 50.000,00, trattasi di condotte che attengono alla sfera della responsabilità contrattuale delle parti e, come tali, irrilevanti in questa sede.
Difatti, tali comportamenti sono successivi alla stipula del contratto preliminare e, quindi, sono del tutto inidonei a disvelare un'eventuale volontà ingannatrice della CP
6.2. – Ad ogni modo, risulta completamente indimostrato il danno non patrimoniale asseritamente subito dalla PT
Invero, per quanto concerne il presunto pregiudizio all'immagine commerciale, la Corte di
Cassazione ha precisato che esso “non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici” (cfr.
Cassazione civile, ordinanza n. 19551 del 10/07/2023), prova, nella specie, del tutto mancante.
Analogamente è a dirsi anche per quanto concerne il presunto danno da stress psico-fisico subito dalla non avendo quest'ultima prodotto documentazione medica atta a documentare la sua PT sussistenza.
La totale carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio rende, di per sé, inaccoglibile anche la richiesta, avanzata da parte attrice, volta ad ottenere la liquidazione equitativa dello stesso ex art.
1226 c.c.
Difatti, per costante orientamento giurisprudenziale, il potere discrezionale che l'art. 1226 c.c. conferisce al giudice del merito è rigorosamente subordinato al duplice presupposto che sia provata l'esistenza dei danni risarcibili e che sia impossibile, o molto difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare (cfr. Cassazione civile, sentenza del 19.12.2011, n. 27447), non già per surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza del 15.2.2008, n. 3794).
Nella specie, non risulta che la prova del danno fosse impossibile e/o difficile, il che, pertanto, non esonerava la parte dal suo onere di allegazione e prova.
pagina 16 di 18 6.3. – Per quanto riguarda il versamento della somma di € 50.000,00 e le spese sostenute dalla in occasione della stipula del preliminare, tali circostanze si pongono in rapporto PT sinallagmatico con l'impegno al trasferimento dei beni da parte della promittente venditrice, sicché la loro attrazione nel campo della responsabilità contrattuale esclude che le stesse costituiscano una voce di danno da poter far valere in questa sede (dove, peraltro, viene richiesto unicamente il risarcimento del danno non patrimoniale).
6.4. – Infine, va rilevata l'inammissibilità della prova testimoniale articolata dall'attrice, implicando i relativi capitoli valutazioni da parte dei testi (cap. 1,2,5,8,9), oppure essendo gli stessi genericamente formulati (cap. 3,4), concernenti circostanze già provate documentalmente (cap.
6,7), ed essendo, comunque, tutti privi del carattere di decisività e rilevanza.
Parimenti è a dirsi anche per quanto concerne l'invocata c.t.u., in quanto l'accertamento sollecitato (verifica della proprietà dei mappali 521, 1507 e 662) si appalesa del tutto superfluo ai fini decisionali.
Per quanto esposto, si impone il rigetto della domanda di risarcimento danni proposta dall'attrice.
7 – In ordine alle spese processuali, si applica il seguente principio: “in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (cfr. Cass. civ., S.U., ordinanza n. 32906 del 08/11/2022).
Nel caso in esame, nonostante l'esito favorevole del giudizio di Cassazione, la è rimasta PT soccombente sulla domanda di risarcimento danni, con la conseguenza che le spese del presente giudizio e di quello di legittimità devono essere poste integralmente a suo carico.
Tali spese si liquidano in conformità alla nota depositata dalla difesa di parte convenuta, in quanto congrua e conforme ai valori tabellari, con esclusione della maggiorazione del 40% richiesta per il giudizio di legittimità “in considerazione della complessità del pregio dell'opera prestata e del risultato ottenuto”, tenuto conto della non particolare difficoltà delle questioni trattate e dell'esito di quel giudizio per la CP
Non ricorrono i presupposti per la condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c., sollecitata dalla CP non potendosi ritenere il suo comportamento processuale connotato da mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
pagina 17 di 18 La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, nel giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione che ha cassato la sentenza n. 2111/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Firenze – Seconda Sezione Penale – e depositata il
24.5.2019, riassunto da in proprio e quale titolare della Parte_1 [...]
, nei confronti di così provvede: Parte_2 Controparte_1
1) rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da parte attrice;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta;
3) condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali che liquida: i) per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, in € 6.030,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cap come per legge;
ii) per il presente giudizio di rinvio, in € 9.991,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cap come per legge.
Firenze, 25.3.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 – Sulle questioni preliminari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio iscritta al n. r.g. 1980/2021 promossa da:
(C.F. ), in proprio e quale titolare della Parte_1 C.F._1
(C.F. con il Parte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. STEFANI ERALDO, dell'Avv. STEFANI NICCOLO', dell'Avv. STRIMA EMANUELA e dell'Avv. MORNATA OMAR.
ATTRICE IN RIASSUNZIONE nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. UBALDI ROBERTO Controparte_1 C.F._2 (CF ) C.F._3
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
In data 3-31.7.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte attrice: “In via istruttoria A. ammettere, occorrendo e senza inversione dell'onere probatorio, prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che all'epoca della conclusione del contratto preliminare del 3 aprile 2008 fra la signora e la Controparte_1 signora nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale Parte_1 Parte_2
, la signora era proprietaria degli appezzamenti di terreno promessi in vendita
[...] CP alla signora con il citato contratto, ad eccezione di quelli contraddistinti dai mappali nn. PT Tes_ 1507, 521 e 662 del foglio 15 Testi: Daniele della Polizia Giudiziaria presso la CP_2 Procura della Repubblica di Pistoia;
arch. residente in [...]; Persona_1
pagina 1 di 18 signor residente in [...]; signora Testimone_2 Testimone_3 residente in [...] 2) Vero che all'epoca della conclusione del contratto preliminare del 3 aprile 2008 fra la signora e la Controparte_1 signora nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale Immobiliare Parte_1 Lucrezia, il box sito sul terreno contraddistinto dal mappale n. 521 era di sua proprietà 3) Vero che lo stradello di accesso al box di cui al capitolo che precede era utilizzato dal condominio di case popolari confinante con il mappale n. 521 4) Vero che i condomini del condominio di cui al capitolo che precede avevano espresso la loro disponibilità a cedere alla signora solo i CP diritti edificatori del terreno su cui insisteva lo stradello del mappale n. 521 Teste: signora Tes_3
residente in [...] 5) Vero che all'epoca
[...] della conclusione del contratto preliminare del 3 aprile 2008 fra la signora e la Controparte_1 signora nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale Parte_1 Parte_2
, il terreno contraddistinto dal mappale n. 662 era di sua proprietà Teste: signor
[...] [...]
residente in [...] 6) Vero che la delibera n. 308 del 1997 Tes_2 della Giunta del Comune di Massa e Cozzile riguardava il relitto stradale di cui al mappale n. 1507 del foglio 15 7) Vero che la delibera di cui al capitolo che precede attestava il venir meno dell'interesse pubblico rispetto al relitto stradale 8) Vero che all'epoca della conclusione del contratto preliminare del 3 aprile 2008 fra la signora e la signora Controparte_1 Parte_1
nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale , il relitto stradale
[...] Parte_2 di cui al capitolo che precede era di proprietà comunale Teste: arch. residente in [...] 9) Vero che all'epoca della conclusione del contratto preliminare del 3 aprile 2008 fra la signora e la signora nella sua qualità di Controparte_1 Parte_1 titolare dell'impresa individuale Immobiliare Lucrezia, il relitto stradale del mappale n. 1507 del foglio 15 del Comune di Massa e Cozzile costituiva l'unico accesso al lotto di terreno sul quale avrebbe dovuto realizzarsi il progetto, in relazione al quale era stata presentata in data 30 giugno 2008 la domanda di concessione del Permesso di Costruire. Teste: arch. con Testimone_4 Studio in Pistoia, Corso Amendola n. 49. B. ammettere, solo occorrendo, consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare la proprietà dei terreni di cui ai mappali n. 521, 1507 e 662 del foglio 15 del Comune di Massa e Cozzile alla data di stipula del contratto preliminare 3 aprile 2008 per cui è causa. Nel merito 1. accertare e dichiarare per i motivi dedotti in narrativa l'inadempimento della signora alle obbligazioni di cui al contratto preliminare 3 aprile 2008 e per Controparte_1 l' effetto dichiarare legittimo il recesso della signora quale titolare Parte_1 dell'impresa individuale Immobiliare Lucrezia di Lottini Ciappei Lucilla, e condannare conseguentemente la signora al risarcimento del danno patrimoniale patito da parte CP attrice nella misura di € 100.000,00 pari al doppio della caparra confirmatoria versata di € 50.000,00; il tutto oltre interessi legali dalla data di esercizio del recesso (1° febbraio 2010) al saldo effettivo;
2. accertare e dichiarare incidenter tantum che, per quanto esposto in narrativa, la condotta della signora in relazione al contratto preliminare del 3 aprile 2008 per Controparte_1 cui è causa integra gli estremi del reato di truffa aggravata ai danni di parte attrice, e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali a favore di parte attrice;
danni da liquidarsi in via equitativa in misura non inferiore a € 50.000,00 o nella diversa misura ritenuta equa dalla Corte di Appello adita;
il tutto oltre rivalutazione e interessi dalla data della conclusione del contratto preliminare (3 aprile 2008) al saldo effettivo. In ogni caso Con vittoria di spese e
pagina 2 di 18 compensi professionali anche per il giudizio di legittimità avanti alla Corte Suprema di Cassazione penale in ottemperanza a quando disposto dalla medesima nella sentenza n. 29165/21”.
Per parte convenuta: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, anche istruttoria: 1.) dichiarare inammissibile la domanda proposta in questo giudizio dalla Sigra in quanto nuova e diversa da quella proposta con la costituzione Parte_1 di parte civile;
2.) nel merito e in ipotesi si confermano le conclusioni dedotte nella comparsa di risposta del giudizio sospeso e pertanto: “Si conclude affinché il Tribunale di Pistoia, Ex Sezione Distaccata di Monsummano Terme, ogni contraria istanza disattesa voglia: 1)respingere le domande svolte nei confronti del comparente da parte attrice perché infondate sia in fatto che in diritto;
2) IN VIA RICONVENZIONALE: considerata la chiara volontà dell'attrice di non adempiere al preliminare, valutata la sua inadempienza al preliminare, dichiarare legittimo il recesso della
dal citato preliminare e del tutto legittima la ritenzione a favore della convenuta Controparte_1 della caparra confirmatoria versata da parte attrice pari a euro 50.000,00.=; 3) condannare parte attrice ai danni ex art. 96 cpc per avere instaurato un giudizio con colpa grave e/o malafede, danni da quantificare anche in via di equità; 4) vittoria di spese di giudizio”. 3.) in ipotesi e solo nel caso di ammissione delle prove dedotte ex adverso ammettere i testi indicati a controprova sui capitoli dedotti nella comparsa di costituzione. 4.) Il tutto con vittoria di compensi e spese ,oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge per il presente grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, , in proprio e quale Parte_1 titolare della omonima ditta individuale, conveniva, innanzi questa Corte di Appello, CP
riassumendo il giudizio a seguito della sentenza n. 29165/2021 emessa dalla Corte di
[...]
Cassazione, depositata il 26.7.2021, che aveva annullato, limitatamente agli effetti civili, la sentenza n. 2111/2019 della Corte di Appello di Firenze – Seconda Sezione Penale – emessa il
5.4.2019 (depositata il 24.5.2019), con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello Firenze –
Sezione Civile – anche in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
1 – L'antefatto processuale
–) In data 3.4.2008, , titolare della “ Parte_1 Parte_2
”, stipulava, quale promissaria acquirente, con , quest'ultima quale
[...] Controparte_1 promittente venditrice, un preliminare di compravendita, avente ad oggetto vari appezzamenti di terreno, posti in Comune di Massa e Cozzile (PT) – località Traversagna, all'interno della via
Vetriano – rappresentanti, rispettivamente, al Catasto Terreni di detto Comune al foglio di mappa
15, mappali 521, 1610, 1612, 1507, di cui la promittente venditrice dichiarava di essere proprietaria;
-) il prezzo della compravendita veniva stabilito in € 350.000,00 se lo sviluppo edificatorio dei terreni avesse consentito la costruzione di otto alloggi, ed in € 325.000,00 nell'ipotesi in cui ne fosse stata autorizzata la costruzione solo di sette;
pagina 3 di 18 -) al momento della sottoscrizione, la versava alla la somma di € 50.000,00 a PT CP titolo di caparra confirmatoria;
-) le parti convenivano, altresì, tre condizioni essenziali: i) la venditrice doveva fornire all'acquirente tutto il necessario per permettere alla stessa di elaborare e presentare il progetto per il rilascio del permesso di costruire;
ii) l'area oggetto della compravendita doveva avere le caratteristiche richieste, sia dal punto di vista dimensionale che geologico, per il rilascio di un permesso di costruire avente ad oggetto la realizzazione di almeno sette appartamenti;
iii) la data del rogito doveva essere successiva all'adozione del permesso di costruire;
-) il termine per la stipula del definitivo veniva fissato al 3/4/2009, successivamente prorogato al
3/10/2009 ed infine al 25/11/2009. Le proroghe si rendevano necessarie onde attendere l'atto abilitativo alla realizzazione edilizia, già richiesto in data 30/6/2008;
-) in data 24/9/2009 il Comune di Massa e Cozzile – Settore Urbanistica ed Edilizia Privata – comunicava alla parere favorevole per il rilascio del permesso di costruire per otto CP appartamenti, a condizione che venisse definita la titolarità delle aree oggetto di intervento;
-) tuttavia, la pratica edilizia veniva successivamente archiviata, stante la mancata produzione della documentazione richiesta dal CP_3
-) pertanto, lamentando l'inadempimento della alle obbligazioni assunte nel preliminare CP sottoscritto il 3.4.2008, la a mezzo lettera raccomandata dell'1.2.2010 a firma del suo PT avvocato, dichiarava di recedere dal contratto, richiedendo la corresponsione della somma di €
100.000,00 pari al doppio della caparra versata;
-) con missiva dell'11.2.2010 a firma del suo legale, la contestava ogni addebito e CP dichiarava, a sua volta, di recedere dal preliminare e di trattenere la caparra versata.
2 – Il giudizio civile
2.1. – Con atto di citazione del 22.3.2010, , quale titolare della ditta Parte_1 individuale “ ”, conveniva in giudizio Parte_2 CP
, per ottenere l'accertamento dell'inadempimento della convenuta e, di conseguenza, la
[...] declaratoria della legittimità del recesso esercitato, con condanna della medesima al CP pagamento della somma di € 100.000,00 ex art. 1385, comma 2, c.c., oltre rivalutazione ed interessi legali.
2.2. – Si costituiva in giudizio , contestando integralmente le domande attoree e Controparte_1 svolgendo domanda riconvenzionale per veder riconosciuto l'inadempimento della con PT conseguente accertamento del suo diritto ad incamerare la caparra ricevuta.
2.3. – La causa, istruita con prove documentali e con l'espletamento di c.t.u., veniva sospesa ex art. 295 c.p.c. con ordinanza del 23.3.2013, a seguito della costituzione di parte civile ad opera di pagina 4 di 18 , sia in proprio che quale titolare della omonima ditta individuale, nel Parte_1 processo penale a carico di per il reato di truffa aggravata. Controparte_1
3 – Il processo penale.
3.1. – In data 12/4/2010, la aveva presentato denuncia-querela nei confronti di PT CP
, a cui era seguita l'apertura di procedimento penale a carico di quest'ultima, le cui
[...] indagini si erano concluse con l'emissione, in data 16.6.2012, del decreto di citazione diretta a giudizio da parte del Pubblico Ministero per i reati p. e p. dagli artt. 640 e 61 n. 7 c.p.
In particolare, all'imputata veniva contestato di avere celato, in sede di compromesso, le problematiche relative alla titolarità di alcune particelle promesse in vendita, affermandosi piena proprietaria dell'intera area e così assicurandosi l'indebito profitto costituito dalla caparra consegnata dalla parte acquirente di € 50.000,00.
Il processo di primo grado si concludeva con la sentenza n. 1967/2015 con cui il Tribunale di
Pistoia assolveva la dal reato a lei ascritto, con la formula perché “il fatto non sussiste”. CP
Invero, il tribunale escludeva l'esistenza del reato contestato, rilevando che le incertezze in merito all'attribuzione del mappale 1507 erano state rese note alla parte civile sin dalla stipula del compromesso, come confermato dai professionisti che avevano assistito entrambe le parti.
D'altro canto, la natura burocratica delle questioni sull'attribuzione della proprietà della porzione di terreno consentiva di escludere che la avesse celato dolosamente le problematiche ad CP essa connesse.
3.2. – Avverso tale sentenza proponevano appello sia il Pubblico Ministero che la parte civile.
Con sentenza n. 2111/2019, la Corte di Appello di Firenze dichiarava l'inammissibilità degli appelli, in quanto il reato di truffa, avuto riguardo all'epoca della sua consumazione (3.4.2008, data della stipula del preliminare) si era estinto per prescrizione in data 3.10.2015 e, quindi, prima dell'emissione della sentenza gravata (avvenuta il 27.11.2015).
3.3. – ricorreva per la cassazione della decisione del giudice d'appello, Parte_1 affidandosi ai seguenti motivi:
1) con il primo (rubricato “nullità della sentenza per violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.
b) per inosservanza degli artt. 157, 159, 161 c.p., per avere erroneamente dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato di cui all'art. 640 c.p. in data 3.10.2015 prima della sentenza di primo grado emessa il 27/11/2015”), lamentava l'erroneità della decisione per avere ritenuto che il reato si fosse prescritto prima della pronuncia della sentenza di primo grado, non avendo tenuto in considerazione la sospensione della prescrizione per un periodo di sei mesi, pari alla durata del rinvio richiesto dalla difesa della per aver aderito all'astensione proclamata dall'O.U.A.; CP
2) con il secondo (rubricato “nullità della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. b) per inosservanza
pagina 5 di 18 degli artt. 576 e 578 c.p., per non essere state decise nel merito le domande della parte civile”) si doleva del fatto che la Corte d'Appello avesse omesso di valutare le domande avanzate dalla parte civile, pur essendovi obbligata, nonostante la maturata prescrizione, dall'art. 578 c.p.c.
3) con il terzo (rubricato “nullità della sentenza ex art. 606, comma 1 lett. e, c.p.p. in relazione agli artt. 125 comma 3 e 546 comma 1 lett. e) c.p.p., per mancanza della motivazione in relazione ai motivi di appello svolti rispetto alla prova documentale art. 234 c.p.p. della dichiarazione di esclusiva proprietà dei beni da parte della promittente la vendita contenuta nel compromesso sottoscritto tra le parti il 3.4.2008”), il quarto (rubricato “nullità della sentenza ex art. 606, comma 1 lett. e, c.p.p. in relazione agli artt. 125 comma 3 e 546 comma 1 lett. e)
c.p.p., per mancanza di motivazione in relazione ai motivi di appello svolti rispetto alla prova testimoniale dichiarazione rese dall'Ispettore all'udienza 2/7/2014”), il quinto Testimone_5
(rubricato “nullità della sentenza ex art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p. in relazione agli artt. 125 comma 3 e 546 comma 1 lett. e) c.p.p. per mancanza di motivazione in relazione all'impugnazione proposta”) denunciava la mancata valutazione dei motivi di impugnazione, variamente articolati, da parte del giudice del secondo grado.
3.4. – La Corte di Cassazione, con sentenza n. 29165/2021, riteneva fondato il primo motivo di ricorso, in quanto la prescrizione del reato, per le ragioni dedotte dalla ricorrente, doveva considerarsi maturata il 16.4.2016 e, quindi, dopo la sentenza di primo grado (emessa il
27.11.2015).
Riteneva, altresì, fondato il secondo motivo di ricorso, in quanto “la corte territoriale, dopo aver effettuato l'accertamento incidentale in ordine alla responsabilità penale degli imputati, avrebbe potuto e dovuto pronunciarsi sulla domanda civile formalizzata dall'appellante, in ciò obbligata dall'art. 578 c.p.p.”.
Da ciò discendeva l'annullamento della sentenza impugnata “con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, il quale avrà il compito di valutare i motivi di gravame proposti dalla parte civile”.
4 – Il giudizio di rinvio.
4.1. – riassumeva la causa dinanzi a questa Corte, formulando le Parte_1 conclusioni di cui in epigrafe.
In particolare, l'attrice lamentava il grave inadempimento della alle obbligazioni derivanti CP dal preliminare di compravendita, in quanto la promittente venditrice non aveva fornito riscontro a quanto richiesto dal , omettendo di definire la titolarità delle aree Controparte_4 oggetto dell'intervento edilizio.
pagina 6 di 18 Tale inerzia aveva provocato l'archiviazione del procedimento amministrativo e, conseguentemente, il mancato rilascio del permesso di costruire, rilascio previsto quale condizione essenziale nel preliminare.
Inoltre, la medesima aveva falsamente dichiarato di essere la piena ed esclusiva CP proprietaria degli immobili oggetto di compravendita, sebbene tre terreni (mappali nn. 521, 1507
e 662 del foglio 15) non fossero di sua titolarità.
Risultavano, quindi, mendaci le dichiarazioni rilasciate della in sede di stipula del CP preliminare.
A fronte di tale inadempimento, la chiedeva di accertare la legittimità del diritto di recesso PT da lei esercitato e di condannare la controparte al pagamento del doppio della caparra versata (€
100.000,00) ex art. 1385 c.c.
Richiedeva, inoltre, il risarcimento del danno non patrimoniale, dal momento che la condotta della integrava, a suo dire, il reato di truffa aggravata per aver taciuto la circostanza che CP alcuni dei terreni oggetto di compravendita non erano di sua proprietà, così compiendo un raggiro danni di essa PT
Risultava, poi, integrato l'elemento dell'ingiusto profitto, pari agli € 50.000,00 della caparra confirmatoria.
Tale condotta illecita aveva cagionato alla danni all'immagine nonché “un fortissimo stress” PT
(cfr. atto di citazione, pag. 23) dovuti alla mancata concretizzazione del progetto edilizio.
4.2. – Si costituiva in giudizio , eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 della domanda di accertamento della legittimità del recesso e di condanna al pagamento del doppio della caparra versata;
per il resto, contestava integralmente l'atto di citazione, rassegnando le sopra trascritte conclusioni.
4.3. – La causa veniva trattenuta una prima volta in decisione all'udienza dell'1.2.2023, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4.4. – Con ordinanza del 24.5.2023, veniva rimessa sul ruolo, a seguito della sopravvenuta indisponibilità di uno dei componenti del Collegio.
4.5. – La causa veniva nuovamente trattenuta in decisione in data 3-31.7.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con nuova assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
pagina 7 di 18 5.1. – In via preliminare, va rilevata la tempestività della riassunzione, in quanto avvenuta con citazione notificata il 18.11.2021 e, quindi, entro il termine di tre mesi decorrente dalla pubblicazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione (26.7.2021), tenuto conto della sospensione feriale dei termini.
Invero, per costante orientamento giurisprudenziale, il presente giudizio di rinvio è pur sempre regolato dagli artt. 392 – 394 c.p.c., con conseguente applicazione del termine trimestrale per la riassunzione (cfr. Cass. civ., III Sez., sentenza del 12/6/2019, n. 15859: “procedendo nell'esame della natura dell'istituto dell'annullamento della sentenza agli effetti civili, va sottolineato che, in relazione ad entrambe le ipotesi, viene costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, sia pur ai fini, per lo più, dell'individuazione del giudice competente, che il giudizio di rinvio avanti al giudice civile designato che abbia luogo a seguito di sentenza resa dalla Corte di cassazione in sede penale ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen. è da considerarsi come un giudizio civile del tutto riconducibile alla normale disciplina del giudizio di rinvio quale espressa dagli artt.
392 e ss. cod. proc. civ. (Cass. 9 agosto 2007, n. 17457; in senso conforme, da ultimo, Cass. 20 dicembre 2018, n. 32929)”. E ancora: “Da ciò consegue che la mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, a norma dell'art. 393 cod. proc. civ., l'estinzione non solo di quel giudizio, ma dell'intero processo, con la derivata caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle già coperte dal giudicato (in quanto non impugnate), restando inapplicabile al giudizio di rinvio l'art. 338 c.p.c., che regola gli effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione (Cass. 22 maggio 2006, n. 11936).”
5.2. – È necessario, poi, premettere alcune considerazioni di carattere generale in ordine alla natura del giudizio che impegna.
5.2.1. – Come affermato recentemente dalla Suprema Corte: “nell'ipotesi di cassazione della sentenza penale di proscioglimento dell'imputato su ricorso della parte civile, il giudizio di “rinvio” ex art. 622 cod. proc. pen. è deputato all'accertamento dell'illecito civile quale fattispecie autonoma da quella penale. Pertanto, da un lato, sul piano sostanziale, il giudice civile è tenuto a verificare l'integrazione della fattispecie atipica di cui all'art. 2043 cod. civ., senza poter accertare, in via incidentale, la ricorrenza di quella tipica contemplata dalla norma incriminatrice, stante
l'ontologica diversità strutturale tra le due forme di illecito e la necessità di conformare
l'accertamento giudiziale al rispetto del canone costituzionale della presunzione di non colpevolezza (Corte cost. nn. 182 del 2021 e 173 del 2022; Corte EDU, Terza Sezione, Pasquini c.
San Marino, 20 ottobre 2020; Corte EDU;
Prima Sezione, Marinoni c. Italia, 18 novembre 2021;
Cass. 15/10/2019, n. 25918; Cass. 13/01/2021, n. 457; Cass. 21/03/2022, n. 8997 Cass.
18/10/2022, n. 30496; Cass. 3/02/2023, n. 3368; Cass. 31/01/2024, n. 2879; Cass. 15/03/2024,
pagina 8 di 18 n. 7094). Dall'altro lato, sul piano processuale, trovano applicazione, nell'ambito di una definitiva
e integrale translatio iudicii, oltre ai criteri di giudizio funzionali all'accertamento della responsabilità civile (in primis, le regole di funzione dell'accertamento della causalità civilistica:
Cass. 12/06/2019, n. 15859; Cass. 18/10/2022, n.30496, cit.), tutte le regole processuali che presiedono all'esercizio della giurisdizione civile, nonché quelle probatorie, sia con riguardo ai mezzi di prova in senso stretto che con riguardo all'attività di valutazione dei risultati probatori
(Cass. 25/06/2019, n. 16916; Cass. 20/01/2022, n. 1754; Cass. 08/03/2022, n. 7474; Cass.
21/03/2022, n. 8997, cit.; Cass. 19/05/2022, n. 16169). Ciò, sul presupposto – evidenziato dalle stesse Sezioni Unite Penali di questa Corte (Cass., Sez. Un. Pen., 28/01/2021-04/06/2021, n.
22065) – che il giudizio rescissorio di “rinvio” dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello, previsto dalla citata disposizione processualpenalistica, ha, in realtà, natura di giudizio autonomo rispetto al precedente giudizio rescindente, rispetto al quale non si pone un problema di vincolatività del principio di diritto enunciato in sede penale” (cfr. Cassazione civile, ordinanza del 31.5.2024, n. 15290, pag. 4-5; in senso conforme cfr. pure Cass. civ. n.
36524/2023; n. 30496/2022; n. 25917/2019).
Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale è possibile, quindi, affermare: i) che il giudizio ex art. 622 c.p.p. è un giudizio di rinvio disciplinato dagli artt. 392 e ss. c.p.c.; ii) tale giudizio è dotato di autonomia morfologica/funzionale e quindi il principio di diritto della Cassazione penale non produrrà alcun condizionamento gnoseologico in capo al giudice del rinvio;
iii) il giudice civile valuterà le prove acquisiste in sede penale alla stregua del “libero apprezzamento”, ricorrendo, ove necessario, al concetto di prova atipica;
iv) lo standard decisorio sarà quello del “più probabile che non”; v) il modello tipico di responsabilità che il giudice del rinvio dovrà esaminare sarà quello extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c.
5.2.2 – Il massimo organo nomofilattico ha, poi, precisato che “la morfologia del giudizio di rinvio, ricostruita in termini di autonomia strutturale e funzionale rispetto al processo penale ormai conclusosi, deve consentire di ritenere legittima, oltre alla possibilità di formulazione di nuove conclusioni sorte in conseguenza di quanto rilevato dalla sentenza di cassazione penale, anche
l'emendatio della domanda ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile, sia pur nel limite del sistema generale delle preclusioni fissato dall'art. 183 c.p.c. alla luce del recente insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., S.U., 15 giugno 2015, n. 12310)
(Cass. 15 gennaio 2020, n. 517; conformi Cass. 8 marzo 2022, n. 7474 e 1 aprile 2021, n. 9129; si veda comunque già Cass. 12 giugno 2019 n. 15859). La modificazione della domanda ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile rispetta il vincolo di connessione della emendatio alla vicenda sostanziale originariamente dedotta con la costituzione di parte civile,
pagina 9 di 18 in coerenza a quanto affermato in generale con riferimento alla domanda giudiziale da Cass. Sez.
U. n. 12310 del 2015. In tal modo si allarga lo spettro delle nuove conclusioni, che non è quindi, quando il rinvio consegue all'art. 622 cod. proc. pen., limitato a quelle che, in base all'ultimo comma dell'art. 394 cod. proc. civ., siano imposte dalla sentenza di cassazione, ma si estende a quelle richieste da un processo che è divenuto, con il rinvio, un giudizio imperniato sulle regole del diritto civile. Nei limiti dell'emendatio della domanda funzionale alla prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile devono ritenersi consentite nuove deduzioni istruttorie che costituiscano il supporto probatorio della detta emendatio” (cfr. Cassazione civile, ordinanza del
21.8.2023, n. 24954, pag. 8-9).
Ne consegue che, nell'ambito del giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., deve escludersi la possibilità di proporre nuove domande (ma solo la possibilità di modificare, nei limiti della emendatio libelli, quella originariamente proposta), ferma la “possibilità di formulazione di nuove conclusioni sorte in conseguenza di quanto rilevato dalla sentenza di cassazione penale”.
Nello stesso senso si è espressa la Cassazione penale a Sezioni Unite: “l'emendatio, ma non la mutatio della domanda, garantisce al danneggiato di “espandere” la domanda risarcitoria allegando elementi rientranti nella fattispecie di responsabilità prevista dall'art. 2043 cod. civ.”
(Cass. pen. Sez. Un., sentenza del 28/1/2021, n. 22065).
In proposito, Cass. civ. n. 15859/2019 ha anche precisato che “l'emendatio della domanda risulterà pertanto oggetto di legittima proposizione da parte del danneggiato, e di un altrettanto legittimo esame da parte del giudice, stante la disciplina del codice di rito penale che, con riferimento alle formalità della costituzione di parte civile, impone modalità contenutistiche e formali sostanzialmente omologhe a quelle previste dal codice di rito civile per il contenuto della citazione - analogamente a quanto si legge all'art. 163, comma 3, n. 4 cod. proc. civ., nel codice di rito penale viene previsto sia che la dichiarazione di costituzione contenga, tra l'altro,
"l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda" (art. 78, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.), sia che la citazione del responsabile civile contenga la specifica "indicazione delle domande che si fanno valere" nei suoi confronti (art. 83, comma 3, lett. b). Pertanto, da un verso, si prevede la precisazione della causa petendi al momento della costituzione di parte civile, dall'altro si sancisce l'obbligo per la parte civile di precisare il petitum depositando conclusioni scritte comprendenti, se è richiesto il risarcimento, anche la determinazione del suo ammontare (art. 523 comma 2 c.p.p.)” (cfr. pag. 38). E ancora: “Individuata l'azione civile esercitata nel processo penale come "quella per il risarcimento del danno, patrimoniale o non, cagionato dal reato, ai sensi dell'art. 185 cod. pen. e art. 74 cod. proc. pen. si opina che "davanti al giudice civile, coinvolto per effetto del rinvio contenuto nell'art. 622 cod. proc. pen., la natura della domanda
pagina 10 di 18 non muta, oggetto del giudizio risarcitorio essendo il prodromico accertamento incidentale della esistenza di un fatto di reato in tutte le sue componenti obiettive e subiettive, e al giudice civile non è consentita la utilizzazione di una prova dichiarata inutilizzabile nel processo penale. L'art.
622 cod. proc. pen. dispone una piena translatio del giudizio sulla domanda civile superstite a quello penale operata dal giudice di legittimità penale, pur se "fermi gli effetti penali della sentenza (che, nella specie, attengono alla estinzione del reato per maturata prescrizione) ” (pag.
51).
5.2.2.a. – Pertanto, inammissibile deve ritenersi la domanda con la quale l'attrice, in questa sede, ha chiesto di accertare “l'inadempimento della signora alle obbligazioni di cui al Controparte_1 contratto preliminare 3 aprile 2008 e per l' effetto dichiarare legittimo il recesso della signora
quale titolare dell'impresa individuale Immobiliare Lucrezia di Lottini Ciappei Parte_1
Lucilla, e condannare conseguentemente la signora al risarcimento del danno CP patrimoniale patito da parte attrice nella misura di € 100.000,00 pari al doppio della caparra confirmatoria versata di € 50.000,00; il tutto oltre interessi legali dalla data di esercizio del recesso (1° febbraio 2010) al saldo effettivo”, in quanto non solo della stessa non vi è traccia negli atti di costituzione di parte civile di (sia in proprio che nella qualità di titolare Parte_1 della omonima ditta individuale), ma anche perché tale domanda costituisce mera duplicazione di quella già avanzata nel giudizio civile dinanzi al Tribunale di Pistoia ed attualmente sospeso ex art. 295 c.p.c.
Peraltro, la proposizione della predetta domanda non può considerarsi in rapporto di derivazione causale dalla sentenza della Cassazione che ha concluso la fase rescindente, la quale ha annullato la sentenza del giudice d'appello limitatamente agli effetti civili, con ciò operando una traslazione piena, in questa sede, dell'azione civile esercitata dinanzi al giudice penale (in cui, si ripete, non è contenuta alcuna domanda di accertamento della legittimità del recesso e di condanna della al pagamento del doppio della caparra ex art. 1385, comma 2, c.c.). CP
5.2.2.b. – In proposito, giova considerare che il giudice civile, nel ritenere insussistenti i presupposti per l'estinzione del giudizio civile ex art. 75, comma 1, c.p.p., ha rilevato che “la costituzione di parte civile trasferisce nel processo penale l'azione civile ma il giudice penale non deciderà mai sulla domanda riconvenzionale né definirà l'azione civile in quanto dovrebbe essere poi intrapresa in sede civile” (cfr. ordinanza del 23.3.2013), così disponendo la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. per “pregiudizialità” con quello penale.
Nel predetto provvedimento, dunque, si dà atto, sia pure in forma alquanto involuta, della diversità tra la domanda avanzata nel processo penale e quella proposta dinanzi al giudice civile, in quanto, diversamente, quest'ultimo avrebbe dovuto dichiarare estinto il giudizio pendente pagina 11 di 18 dinanzi a lui stante il rapporto di litispendenza con quello penale (cfr. Cass. civ. n. 35951/2021 onde “il trasferimento dell'azione civile nel processo penale, regolato dall'art. 75 c.p.p., determina una vicenda estintiva del processo civile riconducibile al fenomeno della litispendenza e non a quello disciplinato dall'art. 306 c.p.c. in quanto previsto al fine di evitare contrasti di giudicati”).
5.2.2.c. – Del resto, la domanda riconvenzionale proposta dalla (con cui si chiedeva di CP accertare la legittimità del suo recesso dal contratto preliminare, con conseguente diritto a trattenere la caparra versata dalla promissaria acquirente), era in rapporto di stretta connessione con quella principale avanzata dalla (con cui si chiedeva di accertare la legittimità del suo PT recesso dal preliminare, con conseguente suo diritto al pagamento del doppio della caparra versata), di talché le stesse non potevano che essere decise contestualmente dal giudice civile.
D'altra parte, la domanda proposta dinanzi al giudice civile era volta a far valere esclusivamente la responsabilità contrattuale della (senza alcun riferimento ad eventuali profili di CP annullamento del contratto per vizio del consenso sub specie di dolo), mentre quella proposta nel processo penale, con l'atto di costituzione di parte civile, era finalizzata ad ottenere il risarcimento delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla condotta (asseritamente) delittuosa e decettiva posta in essere ai danni della sicché è evidente la diversità di causa petendi che PT caratterizza le due azioni.
Né rileva, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierna attrice, che il giudizio civile sia stato proposto dalla stessa quale titolare della omonima ditta individuale, mentre la costituzione di parte civile sia avvenuta anche in proprio, non essendo ravvisabile alcuna dicotomia soggettiva tra il titolare e la sua ditta (cfr. Cassazione civile, sentenza del 4.9.1990, n. 9138).
5.2.2.d. – Pertanto, qualora la domanda volta a far valere la responsabilità contrattuale della fosse ritenuta proponibile in questa sede, si consentirebbe alla di superare, in CP PT difetto di impugnativa, la decisione assunta dal giudice civile con l'ordinanza del 23.3.2013.
Nondimeno, la presente causa verrebbe a trovarsi in rapporto di continenza con quella pendente dinanzi al tribunale di Pistoia, dal momento che la domanda ex art. 1385, comma 2, c.c. proposta dall'odierna attrice è in evidente rapporto di dipendenza con la riconvenzionale formulata, in quel giudizio, dalla (cfr. Cass. civ. n. 7525/2007 onde “ai sensi dell'art. 39 cod. proc. civ., la CP continenza di cause ricorre non solo quando due cause siano caratterizzate da identità di soggetti
e titolo e da una differenza soltanto quantitativa dell'oggetto, ma anche quando fra di esse sussista un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui sono prospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande contrapposte, o in relazione di alternatività, e caratterizzate da una coincidenza soltanto parziale delle "causae petendi"” (cfr. Cass. civ. n.
pagina 12 di 18 7525/2007), il che imporrebbe di rimettere le parti dinanzi al primo giudice ex art. 39, comma 2,
c.p.c.
Al riguardo, non rileva che la causa dinanzi al tribunale di Pistoia sia attualmente sospesa, in quanto ciò non impedisce di considerare la stessa ancora pendente ex art. 298 c.p.c.
5.2.2.e. – Infine, si deve rilevare che la medesima attrice, nella memoria di replica depositata il
18.11.2024, ha riconosciuto che “nel presente giudizio si tratta esclusivamente dei danni derivanti dalle condotte contestate in sede penale, non vi è spazio per valutare la responsabilità contrattuale. Ciò che ha formato oggetto di trattazione è quindi esclusivamente la responsabilità extracontrattuale della signora Come si è ripetutamente messo in evidenza, i riferimenti CP all'inadempimento della signora e al recesso della signora sono stati funzionali CP PT all'inquadramento della vicenda e alla quantificazione dei danni patiti da parte attrice. Non vi è stata dunque alcuna mutatio della domanda” (pag. 4-5), con ciò, sostanzialmente, affermando di non voler riproporre, in questa sede, la domanda già avanzata dinanzi al giudice civile che, pertanto, esula dal thema decidendum che qui impegna.
Sgombrato il campo dalle predette questioni preliminari, è possibile passare ad esaminare la domanda di risarcimento danni formulata dall'attrice.
6 – L'esame della domanda di risarcimento danni
6.1. – L'attrice richiede l'accertamento, pur incidenter tantum, del reato di truffa aggravata e la conseguente condanna della convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale.
La responsabilità che si configura nel caso in esame è, quindi, quella extracontrattuale per violazione di obblighi di protezione e di informazione nei confronti della controparte in sede di trattative, violazioni che integrerebbero il dolo di cui all'art. 1439 c.c.
Come, infatti, ha sottolineato la Suprema Corte, “il dolo costitutivo del delitto di truffa non è ontologicamente, neanche sotto il profilo dell'intensità, diverso da quello che vizia il consenso negoziale, entrambi risolvendosi in artifizi o raggiri adoperati dall'agente e diretti ad indurre in errore l'altra parte e così a viziarne il consenso (Cass., 31 marzo 2011, n. 7468; Cass., 26 maggio
2008, n. 13566)” (Cass. civ. I Sez., sentenza del 27/9/2016, n. 18930/2016).
Secondo la ricostruzione di parte attrice, il raggiro messo in atto dalla sarebbe consistito CP nell'averle dolosamente sottaciuto l'altruità di alcuni mappali che erano oggetto del preliminare: i nn. 1507, 521 e 662.
In particolare, la sostiene di aver appreso la suddetta circostanza solo dopo la stipula del PT preliminare.
Si deve dissentire.
pagina 13 di 18 6.1.1. – In proposito, si presentano significative le dichiarazioni testimoniali rese, nel processo penale, da , geometra, la quale, con specifico riferimento al mappale 521 – Testimone_6 costituito da una striscia di terreno su cui si trovavano un box auto ed uno stradello – ha confermato come le parti fossero a conoscenza della peculiare situazione dell'area sotto il profilo del suo regime dominicale e che “dovevano essere effettuate delle operazioni per sistemare questa cosa”.
Inoltre, a domanda del PM: “Senta, – era a conoscenza di questa situazione?”, la PT PT teste ha risposto “Sì, credo di sì.”; PM: “Crede o lo sa? Come lo può dire questo? Che argomenti, che…”; Teste “Erano argomenti di discussione per cercare di portare a termine questo Tes_6 compromesso e quindi questa…”; PM: “Cioè diciamo durante le trattative per la parte diciamo commerciale veniva fuori questo argomento?”; Teste “Sì”. (cfr. verbale di udienza del Tes_6
9.3.2015).
Invitata, poi, a spiegare la mancata menzione, nel preliminare, della situazione dei terreni, ha dichiarato: “eravamo tutti convinti che la situazione non costituisse un problema insormontabile dal momento che c'eravamo accertati della possibilità di questa cosa tramite una delibera del
. CP_3
Trattasi di dichiarazioni molto importanti, essendo la l'unico teste che ha riferito sullo Tes_6 svolgimento delle trattative tra le parti e, quindi, della fase negoziale in cui, secondo la prospettazione dell'attrice, si sarebbe consumato il raggiro ai suoi danni, raggiro che, invece, deve escludersi proprio perché anche la promissaria acquirente era a conoscenza della situazione giuridica dei beni oggetto del preliminare.
Peraltro, la teste si presenta senz'altro attendibile, sia sotto il profilo soggettivo, per avere seguito, su incarico della la pratica edilizia, di talché ella era direttamente a conoscenza PT dei fatti di causa, sia sotto quello oggettivo, in quanto le sue dichiarazioni sono circostanziate ed intrinsecamente coerenti. Tes_ Anche l , nel riferire l'attività di indagine compiuta sull'assetto proprietario Testimone_5 dei beni, con specifico riferimento allo stradello ha affermato che “non si capiva bene” se fosse stato o meno di proprietà della perché “andava a cavallo tra la proprietà e le case CP popolari. Per cui c'era diatriba tra le case popolari e la . CP
Del resto, è la medesima attrice ad affermare che era “dubbia” la titolarità dello stradello in capo alla (cfr. atto di citazione, pag. 16), il che di per sé esclude il carattere doloso della CP condotta, mentre, anche a voler ritenere che il box auto fosse effettivamente di proprietà di un terzo ( ), si sarebbe stato in presenza di un preliminare di cosa altrui – circostanza Testimone_3 nota ad entrambe le parti – suscettibile di essere adempiuto mediante l'acquisto del bene da pagina 14 di 18 parte della con conseguente rilevanza solo sotto il profilo della responsabilità CP contrattuale.
6.1.2. – Per quanto riguarda il mappale 1507, con delibera di giunta n. 308 del 23.7.1997, il
Comune di Massa e Cozzile, su istanza della aveva preso atto “della cessazione dell'uso CP pubblico del tratto stradale compreso tra la strada comunale di Vetriano ed il lotto di pertinenza dell'edificio di proprietà dell ” nonché “della cessazione del carattere di vicinalità del predetto CP_5 tronco stradale in quanto non più utilizzato per soddisfare esigenze collettive”.
Pertanto, la ragionevolmente poteva ritenersi legittimata a disporre del mappale 1507, CP non contestando il Comune la sua (piena) proprietà su di esso che, tra l'altro, risulta essere stato volturato d'ufficio a favore della promittente venditrice in data 13.3.2008 (e, quindi, prima del preliminare del 3.4.2008).
Al riguardo, è la medesima attrice a mostrarsi consapevole dell'importanza della suddetta delibera, laddove si consideri che, con lettera del 4.10.2011 (cfr. doc. 6) inviata al
[...]
ella tentò di contestarne la validità, perché asseritamente viziata da Controparte_4 incompetenza e perché avrebbe fatto erroneamente riferimento ad un terreno gravato da una servitù di uso pubblico quando, invece, lo stesso sarebbe stato di proprietà pubblica.
Invalidità, tuttavia, rimasta completamente indimostrata.
Sul punto, irrilevanti si presentano le dichiarazioni testimoniali dell'Arch. , c.t.p. Testimone_4 della nel processo penale (la quale ha riferito che “la prassi per quanto riguarda la cessione PT di un bene demaniale ad un privato prevede un atto pubblico nel quale il Segretario Comunale in veste di Notaio autorizza il cittadino ad acquisire il suddetto bene demaniale” e che non risultavano “atti a conferma di questo passaggio di proprietà e la sola intestazione al catasto dei terreni non prova assolutamente nulla”), in quanto non contengono conto del fatto che la delibera n. 308/1997 certificò la cessazione della servitù di uso pubblico che gravava sulla vecchia strada vicinale così riconoscendone, implicitamente, il carattere privato (il che rendeva superfluo qualsiasi atto di ritrasferimento ai frontisti tra cui, appunto, la . CP
6.1.3. – Per quanto concerne il mappale n. 662 lo stesso non era espressamente indicato nel preliminare del 3.4.2008, con la conseguenza che, in relazione ad esso, la non ha reso CP alcuna dichiarazione.
In ogni caso, giova considerare che il regime dominicale del predetto mappale fosse agevolmente verificabile dall'attrice, tramite il suo tecnico, mediante la consultazione dei pubblici registri immobiliari, sicché, anche per questo motivo, non è possibile ravvisare alcuna portata ingannatrice nella condotta posta in essere dalla CP
pagina 15 di 18 Difatti, come affermato dalla Suprema Corte: “il dolo omissivo, causa di annullamento del contratto a norma dell'art. 1439 cod. civ., può concretizzarsi solo quando l'inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito. Pertanto, il semplice silenzio, anche su situazioni di interesse della controparte, e la reticenza, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non costituisce causa invalidante del contratto” (cfr. Cassazione civile, sentenza dell'11.10.1994, n. 8295).
6.1.4. – Con riferimento, infine, alla mancata ottemperanza, da parte della alla richiesta CP di integrazione documentale proveniente dal Comune di Massa e Cozzile ed alla mancata restituzione della caparra di € 50.000,00, trattasi di condotte che attengono alla sfera della responsabilità contrattuale delle parti e, come tali, irrilevanti in questa sede.
Difatti, tali comportamenti sono successivi alla stipula del contratto preliminare e, quindi, sono del tutto inidonei a disvelare un'eventuale volontà ingannatrice della CP
6.2. – Ad ogni modo, risulta completamente indimostrato il danno non patrimoniale asseritamente subito dalla PT
Invero, per quanto concerne il presunto pregiudizio all'immagine commerciale, la Corte di
Cassazione ha precisato che esso “non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici” (cfr.
Cassazione civile, ordinanza n. 19551 del 10/07/2023), prova, nella specie, del tutto mancante.
Analogamente è a dirsi anche per quanto concerne il presunto danno da stress psico-fisico subito dalla non avendo quest'ultima prodotto documentazione medica atta a documentare la sua PT sussistenza.
La totale carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio rende, di per sé, inaccoglibile anche la richiesta, avanzata da parte attrice, volta ad ottenere la liquidazione equitativa dello stesso ex art.
1226 c.c.
Difatti, per costante orientamento giurisprudenziale, il potere discrezionale che l'art. 1226 c.c. conferisce al giudice del merito è rigorosamente subordinato al duplice presupposto che sia provata l'esistenza dei danni risarcibili e che sia impossibile, o molto difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare (cfr. Cassazione civile, sentenza del 19.12.2011, n. 27447), non già per surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza del 15.2.2008, n. 3794).
Nella specie, non risulta che la prova del danno fosse impossibile e/o difficile, il che, pertanto, non esonerava la parte dal suo onere di allegazione e prova.
pagina 16 di 18 6.3. – Per quanto riguarda il versamento della somma di € 50.000,00 e le spese sostenute dalla in occasione della stipula del preliminare, tali circostanze si pongono in rapporto PT sinallagmatico con l'impegno al trasferimento dei beni da parte della promittente venditrice, sicché la loro attrazione nel campo della responsabilità contrattuale esclude che le stesse costituiscano una voce di danno da poter far valere in questa sede (dove, peraltro, viene richiesto unicamente il risarcimento del danno non patrimoniale).
6.4. – Infine, va rilevata l'inammissibilità della prova testimoniale articolata dall'attrice, implicando i relativi capitoli valutazioni da parte dei testi (cap. 1,2,5,8,9), oppure essendo gli stessi genericamente formulati (cap. 3,4), concernenti circostanze già provate documentalmente (cap.
6,7), ed essendo, comunque, tutti privi del carattere di decisività e rilevanza.
Parimenti è a dirsi anche per quanto concerne l'invocata c.t.u., in quanto l'accertamento sollecitato (verifica della proprietà dei mappali 521, 1507 e 662) si appalesa del tutto superfluo ai fini decisionali.
Per quanto esposto, si impone il rigetto della domanda di risarcimento danni proposta dall'attrice.
7 – In ordine alle spese processuali, si applica il seguente principio: “in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (cfr. Cass. civ., S.U., ordinanza n. 32906 del 08/11/2022).
Nel caso in esame, nonostante l'esito favorevole del giudizio di Cassazione, la è rimasta PT soccombente sulla domanda di risarcimento danni, con la conseguenza che le spese del presente giudizio e di quello di legittimità devono essere poste integralmente a suo carico.
Tali spese si liquidano in conformità alla nota depositata dalla difesa di parte convenuta, in quanto congrua e conforme ai valori tabellari, con esclusione della maggiorazione del 40% richiesta per il giudizio di legittimità “in considerazione della complessità del pregio dell'opera prestata e del risultato ottenuto”, tenuto conto della non particolare difficoltà delle questioni trattate e dell'esito di quel giudizio per la CP
Non ricorrono i presupposti per la condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c., sollecitata dalla CP non potendosi ritenere il suo comportamento processuale connotato da mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
pagina 17 di 18 La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, nel giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione che ha cassato la sentenza n. 2111/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Firenze – Seconda Sezione Penale – e depositata il
24.5.2019, riassunto da in proprio e quale titolare della Parte_1 [...]
, nei confronti di così provvede: Parte_2 Controparte_1
1) rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da parte attrice;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta;
3) condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali che liquida: i) per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, in € 6.030,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cap come per legge;
ii) per il presente giudizio di rinvio, in € 9.991,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cap come per legge.
Firenze, 25.3.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 – Sulle questioni preliminari