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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 23/07/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 5 7 4 / 2 0 2 5 V . G .
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L E S S A N D R A C A M A S S A P R E S I D E N T E R E L .
A R I A N N A Parte_1
L V A T O R E G I U D I C E Pt_2 Pt_3
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi Pt_4
e entrambi
[...] Parte_5
rappresentati e difesi dagli avvocati GIULIA ROSA
GIACALONE e ALBERTO GRIMAUDO per mandato in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Trapani
e depositato in data 20/05/2025 i coniugi Pt_4
e esposero che in data
[...] Parte_5
29/10/2002 avevano contratto matrimonio civile in
Trapani dal quale era nat a una figlia, Per_1 (25/11/2003), maggiorenne ed economicamente non autonoma.
Precisarono che con sentenza n. 21/2024 del
22/05/2024 il Tribunale di Trapani aveva omologato la loro separazione consensuale.
Chiesero la pronuncia di scioglimento del matrimonio deducendo di aver definito già tra di loro i rapporti economici e le questioni relative al mantenimento della figlia , maggiorenne ma non Per_1
economicamente autonoma.
Indi depositavano note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 10 luglio 2025
insistendo nella domanda di divorzio e, acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione semestrale della separazione medesima dal giorno della scadenza del termine per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza.
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati da circa un anno.
Va pertanto pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici tra i coniugi sono stati già composti in conformità ai principi di diritto e risolte le questioni relative al mantenimento della figlia maggiorenne non autonoma economicamente.
perde il cognome del marito che Parte_5
con il matrimonio aveva aggiunto al proprio.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P E R T A L I M O T I V I
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi Pt_4
e con ricorso
[...] Parte_5
depositato in data 20/05/2025, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e in Parte_4 Parte_5
Trapani il 29/10/2002, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trapani al n. 42,
parte I, anno 2002, alle condizioni specificate in ricorso;
dichiara che perde il Parte_5
cognome del marito;
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza al competente Ufficiale dello stato civile perché
proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Trapani in data 22/07/2025
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
Al essandra Camassa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L E S S A N D R A C A M A S S A P R E S I D E N T E R E L .
A R I A N N A Parte_1
L V A T O R E G I U D I C E Pt_2 Pt_3
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi Pt_4
e entrambi
[...] Parte_5
rappresentati e difesi dagli avvocati GIULIA ROSA
GIACALONE e ALBERTO GRIMAUDO per mandato in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Trapani
e depositato in data 20/05/2025 i coniugi Pt_4
e esposero che in data
[...] Parte_5
29/10/2002 avevano contratto matrimonio civile in
Trapani dal quale era nat a una figlia, Per_1 (25/11/2003), maggiorenne ed economicamente non autonoma.
Precisarono che con sentenza n. 21/2024 del
22/05/2024 il Tribunale di Trapani aveva omologato la loro separazione consensuale.
Chiesero la pronuncia di scioglimento del matrimonio deducendo di aver definito già tra di loro i rapporti economici e le questioni relative al mantenimento della figlia , maggiorenne ma non Per_1
economicamente autonoma.
Indi depositavano note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 10 luglio 2025
insistendo nella domanda di divorzio e, acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione semestrale della separazione medesima dal giorno della scadenza del termine per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza.
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati da circa un anno.
Va pertanto pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici tra i coniugi sono stati già composti in conformità ai principi di diritto e risolte le questioni relative al mantenimento della figlia maggiorenne non autonoma economicamente.
perde il cognome del marito che Parte_5
con il matrimonio aveva aggiunto al proprio.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P E R T A L I M O T I V I
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi Pt_4
e con ricorso
[...] Parte_5
depositato in data 20/05/2025, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e in Parte_4 Parte_5
Trapani il 29/10/2002, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trapani al n. 42,
parte I, anno 2002, alle condizioni specificate in ricorso;
dichiara che perde il Parte_5
cognome del marito;
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza al competente Ufficiale dello stato civile perché
proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Trapani in data 22/07/2025
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
Al essandra Camassa