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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/06/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale ed in persona dei seguenti signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2398 del R.G.A.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto domanda di separazione personale dei coniugi, vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via Corace, n. 46, presso lo studio dell'Avv. Arturo Bova che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Girifalco (CZ), alla Via G. D'Annunzio, n. 16, presso lo studio dell'Avv. Michele
Stranieri che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHÈ
Pubblico Ministero – in sede -
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 17 ottobre 2024 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le seguenti conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti, atti difensivi e verbali di causa.
RGAC n. 2398/2022 - Pagina 1 di 20 RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso iscritto in data 19 giugno 2022, - premesso di Parte_1
avere contratto matrimonio concordatario in Nicotera con il 4 Controparte_1
settembre 2002, in costanza del quale erano nati due figli: (nato il 03 Per_1
gennaio 2007) e (nato [...]) – adiva l'intestato Tribunale al fine Per_2
di sentir pronunciare la separazione dei coniugi con addebito della stessa a carico del marito per aver, in violazione del dovere di fedeltà, intrattenuto una relazione extraconiugale che cagionava la definitiva rottura dell'unione matrimoniale.
Deduceva, in particolare, che dopo circa vent'anni di convivenza coniugale il aveva iniziato a manifestare un evidente disinteresse verso la famiglia _1
(culminato il 31 gennaio 2021 con il definitivo allontanamento dalla casa coniugale), dovuto alla frequentazione, che lo stesso resistente aveva confessato alla moglie nel mese di dicembre 2020, con tale , conosciuta il 25 Persona_3
novembre 2020 in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, in quanto autrice di un libro sul tema.
Esponeva che a seguito dell'abbandono del tetto coniugale il aveva _1
progressivamente diradato le visite ai figli, che da quotidiane si erano ridotte a circa due volte a settimana e si era, altresì, disinteressato del figlio in occasione Per_2
della positività della ricorrente e dell'altro figlio al virus da CO -19, rifiutando espressamente di prenderlo con sé “perché avrebbe rischiato, altrimenti, di contagiare i colleghi”, nonostante i disagi e le difficoltà che la aveva Pt_1
dovuto affrontare da sola e senza poter ricorrere all'aiuto di terze persone. La verificazione di detto episodio aveva “profondamente segnato” la ricorrente al punto da indurla a richiedere l'affidamento esclusivo della prole.
Rappresentava, infine, che precedentemente a tale giudizio, i coniugi avevano proposto ricorso dinnanzi all'intestato Tribunale per la separazione consensuale, dichiarato estinto con ordinanza presidenziale del 12 ottobre 2021 poiché il revocava il proprio consenso alle condizioni concordate. In ogni caso, _1 quest'ultimo aveva continuato a versare un assegno mensile di € 250,00 per il mantenimento della moglie, di € 600,00 per quello della prole e a corrispondere €
350,00 per il canone di locazione dell'abitazione ove questi si erano dovuti trasferire
RGAC n. 2398/2022 - Pagina 2 di 20 (non potendo più soggiornare nell'alloggio di servizio assegnato al marito quale
SC dei Carabinieri), oltre a provvedere al pagamento delle utenze e degli oneri economici.
Fatte tali premesse, chiedeva l'accoglimento delle seguenti Parte_1 conclusioni: “
1. I coniugi vivano separati, portandosi reciproco rispetto;
2)- dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa in capo al sig. per le ragioni indicate in premessa del presente Controparte_1
ricorso;
3)- affidare i figli in via esclusiva alla madre, con diritto del padre di vederli una volta a settimana, per 5 (cinque) ore consecutive, previo congruo avviso da comunicare alla madre e compatibilmente con gli impegni della stessa e dei figli. Il padre avrà facoltà di trattenere i ragazzi e farli dormire con sé per due fine settimana al mese, dall'uscita di scuola del sabato fino alle ore 20.00 di domenica.
Quanto alle festività natalizie e pasquali, queste verranno trascorse dai figli con ciascuno dei genitori ad anni alterni. Più specificamente, i figli trascorreranno con
l'uno o l'altro genitore le festività natalizie dal 22 al 29 dicembre o il Capodanno dal 30 dicembre al 6 gennaio, invertendo tale previsione per l'anno successivo. Per le festività pasquali l'alternanza riguarderà la domenica di Pasqua ed il lunedì di
Pasquetta. Durante le vacanze estive, il papà potrà tenere con sé i propri figli per
20 giorni, 10 giorni a luglio e 10 giorni ad agosto, da concordare anche in considerazione degli orari di lavoro del padre;
4) - dovrà versare un assegno mensile a titolo di mantenimento Controparte_1
in favore dei figli minori e e della ex moglie, non economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti, nella misura complessiva di € 900,00 (novecento/00) mensili (di cui
600,00 per il mantenimento dei figli ed € 300,00 in favore della moglie), ancorato
a rivalutazione dell'indice ISTAT come per legge, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie per cosi come previsto per legge;
altresì, Controparte_1
dovrà pagare il canone mensile di locazione della casa abitata dalla moglie e dai figli, nonché le spese relative alle utenze domestiche (luce, acqua, gas);
5 )- i coniugi daranno reciproco consenso all'espatrio dei minori.
Con riserva di meglio articolare, dedurre e richiedere in corso di causa.
RGAC n. 2398/2022 - Pagina 3 di 20 Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
1.1. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta con la quale – pur non Controparte_1
opponendosi alla domanda di separazione – impugnava e contestava la fondatezza delle circostanze addotte in ricorso dal coniuge.
Eccepiva, in particolare, di aver ricoperto per diversi anni la carica di SC dei Carabinieri presso la Stazione di Girifalco (CZ) e di aver sempre puntualmente adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal matrimonio, ivi compreso quello di fedeltà e di non aver, pertanto, mai intrattenuto durante lo stesso relazioni extraconiugali.
Rappresentava, altresì, che la crisi irreversibile del rapporto coniugale era stata causata, non già dallo stesso, ma dalla che nel mese di settembre dell'anno Pt_1
2020 informava il coniuge di essersi innamorata di un altro uomo residente in
Veneto, Orso Emanuele, e di voler “perseverare nella sua conoscenza e frequentazione”, nonostante il si fosse dichiarato disposto a perdonarla _1
purché ponesse fine alla relazione.
Quanto alle avverse richieste, manifestava la propria disponibilità al pagamento del canone di locazione dell'abitazione presso la quale la ed i figli si erano Pt_1 trasferiti a seguito della restituzione dell'alloggio militare a condizione di addivenire ad una separazione consensuale.
Si opponeva, invece, alla domanda di assegno di mantenimento della ricorrente atteso che la di giovane età, non affetta da problematiche di salute ed in Pt_1
possesso della qualifica professionale di perito tecnico, aveva ottime capacità lavorative che le consentivano di reperire un'occupazione con cui provvedere al proprio sostentamento.
Contestava, altresì, l'adeguatezza dell'importo chiesto da controparte per il mantenimento della prole, asserendo che la somma complessiva di € 300,00 doveva ritenersi più che sufficiente, tenuto conto dell'età dei figli, rispettivamente di 16 e di 7 anni.
RGAC n. 2398/2022 - Pagina 4 di 20 In ultimo, si opponeva alla domanda di affidamento esclusivo dei figli alla sola madre e chiedeva, pertanto, che venisse disposto l'affidamento condiviso con relativa regolamentazione dei tempi di visita.
Domandava, conclusivamente, la pronuncia della separazione dei coniugi alle indicate condizioni.
1.3. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza presidenziale del 15 marzo 2023, con separata ordinanza del 28 marzo 2023 il Presidente del
Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati e, in via provvisoria ed urgente, disponeva: 1) l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori ed il loro prevalente collocamento presso la madre;
2) regolamentava l'esercizio del diritto/dovere di visita del padre;
3) assegnava alla la casa familiare;
4) Pt_1 poneva a carico del l'obbligo di corrispondere al coniuge la complessiva _1 somma, rivalutabile annualmente secondo indici Istat di € 400,00 mensili, di cui euro 100,00 a titolo di contributo al mantenimento della ed euro 300,00 Pt_1
(euro 150,00 ciascuno) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre il
50% delle spese straordinarie.
Quindi, nominava G.I. lo scrivente relatore e fissava per la comparizione e trattazione della causa dinnanzi a questo l'udienza del 13 luglio 2023, differita con provvedimento del 29 maggio 2023 per coincidenza di tale data con il c.d. periodo cuscinetto.
1.4. Concessi all'udienza del 12 settembre 2023 i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta alla successiva udienza del 19 dicembre 2023 le richieste istruttorie avanzate dalle parti venivano rigettate. Si ordinava, invece, alle parti il deposito della documentazione reddituale e patrimoniale relativa all'ultimo triennio e veniva fissata per detto incombente l'udienza del 16 aprile 2024.
1.5. Nelle more, proponeva reclamo avverso l'ordinanza Parte_1 presidenziale al fine di ottenere, in riforma dell'impugnato provvedimento,
l'aumentato dell'assegno previsto per il proprio mantenimento e per quello dei figli a complessivi € 900,00.
RGAC n. 2398/2022 - Pagina 5 di 20 Reclamo che veniva accolto dalla Corte di Appello di Catanzaro che, con l'ordinanza n. 1570/2023 del 29 giugno 2023, disponeva l'aumento “ad € 200,00 ciascuno il contributo in favore dei figli e ad € 150,000 il contributo in favore del coniuge”.
1.6. Precisate, infine, le conclusioni alla successiva udienza del 17 ottobre 2024, la cui celebrazione era sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte di trattazione, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Alla luce delle risultanze processuali, il Tribunale ritiene che la domanda di separazione giudiziale sia di tutta evidenza fondata e meritevole pertanto di accoglimento.
L'istruttoria della causa ha, infatti, consentito di accertare che il rapporto coniugale si è irreversibilmente deteriorato a causa di una profonda crisi, di tale gravità da escludere ogni ragionevole possibilità di ricostituire l'affectio coniugalis e la comunione materiale e spirituale che sono alla base di un rapporto coniugale solido, armonico e duraturo.
Concorre a tale valutazione anche il comportamento endoprocessuale ed extraprocessuale tenuto dalle parti, dal quale è facilmente evincibile che ogni forma di unione tra i coniugi è venuta meno in maniera irreversibile.
Conseguentemente, previa verifica della sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 151 c.c. e in accoglimento della domanda, deve pronunziarsi la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
3. In via successiva deve procedersi con l'esame della domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente, fondata sull'assunto che l'irreversibilità della crisi del rapporto matrimoniale sarebbe stata esclusivamente cagionata dal comportamento del coniuge che, in violazione del dovere di fedeltà, intratteneva in costanza di matrimonio, dal mese di novembre 2020, una relazione extraconiugale con un tale , a causa della quale – dopo vent'anni di convivenza Persona_3
coniugale – manifestava un'evidente disinteresse per il ménage familiare, culminato nell'abbandono della casa familiare in data 31 gennaio 2021.
RGAC n. 2398/2022 - Pagina 6 di 20 A tale richiesta di addebito si oppone il resistente, deducendo l'infondatezza della domanda ed esponendo che il fallimento del matrimonio sarebbe stato in realtà causato dalla relazione affettiva instaurata dalla moglie con tale Orso Emanuele.
3.1. Non appare superfluo rammentare che la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione s enza addebito” (così Cass. civ.,
Sez. 1, sentenza n. 14840 del 27/06/2006, Rv. 589896).
Come, dunque si evince dal testo della sentenza citata, l'addebito in sede di separazione personale consegue alla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio di cui all'art. 143 c.c., a condizione, tuttavia, che tra l'inadempienza suddetta e il fallimento del rapporto di coniugio sussista un vero e proprio nesso eziologico che dev'essere oggetto di prova rigorosa nell'ambito del giudizio. Grava, a tal fine, sul coniuge che chiede la pronuncia di addebito, assolvere a tale onere probatorio, poiché solo così facendo il giudice potrà ritenere che la causa della separazione sia riconducibile al coniuge inadempiente ed emettere, pertanto, una pronuncia in tal senso.
Quanto detto è ulteriormente ribadito dalla Suprema Corte che, nel pronunciarsi proprio sulla violazione del dovere di fedeltà, si è espressa affermando che
“l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e
RGAC n. 2398/2022 - Pagina 7 di 20 crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (cfr.
Cassazione Sez. I, n.11394 del 29 aprile 2024; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16859 del 14 agosto 2015).
In altri termini, i comportamenti contrari ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico di entrambi i coniugi, così come allegati, devono trovare riscontro probatorio, anche con riferimento alla circostanza che gli stessi siano stati effettivamente causa de lla situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Da ciò consegue che deve essere pronunciata la separazione senza addebito allorquando non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, tenuto da uno o da entrambi i coniugi, abbia concretamente determinato il definitivo tracollo dell'unione matrimoniale e della relativa convivenza.
3.2. Applicando tali principi al caso di specie, il Collegio ritiene che la domanda di addebito della separazione proposta da sia infondata e debba Parte_1
essere, pertanto, rigettata, non avendo la ricorrente dimostrato che la relazione extraconiugale intrattenuta dal coniuge abbia costituito causa efficiente - se non esclusiva, quanto meno principale - della crisi irreversibile del rapporto matrimoniale e della conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
A fronte, infatti, delle specifiche contestazioni mosse dal resistente alla circostanza dedotta da controparte (vale a dire di non aver mai violato il dovere di fedeltà, differentemente dalla moglie), la ricorrente non ha assolto al proprio specifico e rigoroso onere di dimostrare che la condotta del marito e la violazione dell'obbligo di fedeltà abbiano assunto efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, avendo essa stessa rappresentato nel ricorso introduttivo che
“dopo circa 20 anni di convivenza coniugale, i rapporti coniugali incominciavano ad incrinarsi a causa di un evidente e sempre più manifesto disinteresse di verso il ménage familiare, fino a quando, verso la fine di Controparte_1
dicembre 2020, lo stesso comunicava alla moglie di aver conosciuto il 25 novembre
2020, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne tale Per_4
n. 2398/2022 - Pagina 8 di 20
[...] autrice di u libro sulla tematica e che la stessa lo aveva contatto per Per_5 conoscerlo meglio”.
In altri termini, è la stessa che conferma sostanzialmente l'anteriorità della Pt_1
crisi rispetto alla relazione che il coniuge avrebbe instaurato successivamente al mese di novembre 2020.
A ciò deve aggiungersi l'assenza di riscontri probatori: non solo la non ha Pt_1
specificamente contestato che la crisi del rapporto familiare sia stata causata dalla relazione intrattenuta dalla medesima, quanto non ha articolato con le seconde memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. alcun mezzo di prova volto, da un lato, a smentire le circostanze addotte da controparte e, dall'altro, a dimostrare l'effettiva violazione del dovere di fedeltà da parte del coniuge e la sussistenza del nesso causale tra l'instaurazione della dedotta relazione affettiva e la crisi irreversibile dell'unione matrimoniale.
Né assumono rilievo probatorio dirimente le riproduzioni fotografiche allegate alla suddetta memoria: nulla, infatti, è dato evincere dall'unico messaggio inoltrato mediante messaggistica istantanea (whatsapp) e dagli unici due “post” pubblicati dal sul social network “Facebook”, peraltro datati dalla ricorrente 14 _1
febbraio 2021 e 14 febbraio 2022 e, pertanto, successivi alla manifestazione conclamata della crisi coniugale, tant'è che che già in data 10 febbraio 2021 – e dunque, precedentemente all'incardinazione del presente giudizio - i coniugi avevano proposto ricorso per la separazione consensuale iscritto al n. 480/2021
R.G., dichiarato estinto dal Presidente del Tribunale.
Non avendo, dunque, la ricorrente assolto al proprio onere probatorio ed essendo stata, invece, accertata la preesistenza della crisi matrimoniale rispetto alla dedotta infedeltà del marito, nessun addebito della separazione può essere pronunciato nei confronti dell'odierno resistente;
sicchè la domanda avanzata da Parte_1
deve essere rigettata perché infondata.
4. Per quel che concerne la domanda volta al riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente, il Collegio osserva preliminarmente che, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,
RGAC n. 2398/2022 - Pagina 9 di 20 presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 del Cc, l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post - coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza m ateriale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. In ogni caso, il coniuge economicamente debole deve essere consapevole che la separazione è una condizione di possibile, anzi probabile, breve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a una riconciliazione bensì allo scioglimento del vincolo, in seguito al quale l'assegno di divorzio è riconosciuto - se riconosciuto - sulla base di diversi presupposti e prescindendo dal rapporto con il tenore di vita” (cfr.
Cassazione civile sez. I, 12/12/2023, n.3472).
Osserva, altresì, la Suprema Corte nella citata pronuncia che “l'assegno di divorzio ed assegno di mantenimento sono però diversi quanto a natura presupposti e funzioni;
e segnatamente, l'assegno di mantenimento che il coniuge privo di mezzi può ottenere in sede di separazione è privo della componente compensativa, consistendo nel diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario mantenimento, in mancanza di adeguati redditi propri (art. 156 c.c.)”.
In linea con detto indirizzo, anche la giurisprudenza di merito ritiene che “La separazione non scioglie il vincolo matrimoniale, ma ne elide solo gli effetti di natura personale di coabitazione, fedeltà e collaborazione: di conseguenza
l'obbligazione di mantenimento conseguente alla separazione ha la medesima natura di quella che, ai sensi dell'art. 143 c.c., costituisce la regola contributiva primaria del vincolo matrimoniale e dunque all'assegno di mantenimento
RGAC n. 2398/2022 - Pagina 10 di 20 riconosciuto in sede di separazione va attribuita la funzione di garantire al coniuge
"debole" il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della vita matrimoniale” (cfr. Corte appello Messina sez. I, 02/10/2023, n.822).
Occorre dunque accertare che il coniuge richiedente il riconoscimento in proprio favore del diritto al mantenimento, al quale non deve essere addebitata la separazione, non disponga di adeguati redditi propri che gli consentano di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (avuto anche riguardo alla durata di questo) e che versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in condizioni economiche e finanziarie peggiori di quelle dell'altro, “fermo restando che non è necessaria un'individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile” (cfr. ex multis
Cass. Civ. nn. 4327/2022; 16809/2019; 12196/2017).
Dunque, al fine di determinare il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento e l'entità dello stesso, il Giudice deve tener conto, oltre che dei redditi delle parti, anche di tutte quelle altre circostanze e di “tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamen to dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (cfr. Cass. Civ. n.
31348/2022).
Ed invero, “Ai fini della determinazione del mantenimento tra coniugi in caso di separazione, è necessario considerare tutte le potenzialità derivanti dalla situazione patrimoniale complessiva dei coniugi, al fine di garantire alla parte più debole il mantenimento del proprio standard di vita precedente, compatibilmente con le capacità economiche dell'altro coniuge. Inoltre, è importante che le richieste di mantenimento siano supportate da documentazione specifica e non generica, al fine di consentire una valutazione accurata da parte del giudice” (cfr. Cassazione civile sez. I, 10/04/2024, n.9708).
RGAC n. 2398/2022 - Pagina 11 di 20 Ancor più recentemente la Suprema Corte – soffermatasi sui criteri di determinazione dell'assegno di mantenimento del coniuge nella fase della separazione – ribadisce che “La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato. A tal fine, non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve te nere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mob iliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso (così, tra le tante, Cass. n.
9915-2007)” (cfr. Cass. Civile sez. I, 18/09/2024, n.25055).
4.1. Alla luce dei richiamati principi di diritto, il Tribunale ritiene che la domanda avanzata dalla ricorrente debba essere parzialmente accolta, dovendosi riconoscere in suo favore il diritto a percepire un assegno di mantenimento pari ad € 150,00, così come stabilito dalla Corte di Appello di Catanzaro, atteso che detto importo appare congruo e proporzionato alle condizioni economiche e reddituali delle parti.
Orbene, dalle risultanze istruttorie emerge che la ricorrente, priva di occupazione lavorativa e titolare del titolo professionale di perito tecnico, non percepisce fonti di reddito – ad esclusione del 50% dell'Assegno Unico, pari ad € 209.60 – né aiuti economici da parte dello Stato (cfr. dichiarazione sostitutiva di certificazione ed estratti di conto corrente depositati in data15 aprile 2024). Controparte_1 invece, SC appartenente all'Arma dei Carabinieri, percepisce un reddito annuo medio di € 40.000,00 (cfr. dichiarazioni dei redditi 2021, 2022 e 20232 rispettivamente relative agli anni d'imposta 2020, 2021 e 2022).
Ai fini della determinazione del quantum non può, tuttavia, non tenersi conto, anche degli ulteriori criteri che concorrono, al pari del divario economico esistente tra le
RGAC n. 2398/2022 - Pagina 12 di 20 parti, alla quantificazione, quali la durata del matrimonio (vent'anni), la giovane età della richiedente (di anni 48) e la sua capacità lavorativa.
Ed invero, la – sebbene non svolga all'attualità alcuna attività lavorativa – Pt_1
risulta essere in possesso di un titolo idoneo (perito tecnico) che le consente di poter reperire un impiego, il cui svolgimento non è precluso dalla sussistenza di limitazioni, atteso che la stessa non versa in condizioni di salute o di altra natura che ostano allo svolgimento di un'occupazione retribuita, la cui involontaria mancanza non è stata in alcun dimostrata.
Deve osservarsi, infatti che, sebbene la ricorrente affermi “di essere a tutt'oggi in cerca di occupazione”, non ha provato di essersi prontamente attivata per il proprio collocamento nel mercato del lavoro, mediante l'iscrizione ai Centri per l'impiego,
l'invio di curriculum o richieste di attività lavorative.
A ciò deve aggiungersi che la domanda di assegno di mantenimento è carente sotto il profilo del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio: quantunque, infatti, sia emersa una disparità delle rispettive condizioni economiche, la ricorrente non ha dimostrato di aver goduto durante il ridotto periodo di convivenza coniugale di un tenore di vita particolarmente agiato che giustifichi la corresponsione di un assegno di mantenimento dell'importo richiesto.
La domanda deve, dunque, trovare accoglimento seppur mediante riconoscimento della diversa somma mensile di € 150,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, che il dovrà corrispondere alla moglie entro il giorno 5 di _1
ogni mese.
5. Quanto ai provvedimenti riguardanti la prole, il Collegio preliminarmente osserva che nessuna statuizione deve essere assunta sotto il profilo dell'affidamento, del collocamento e della regolamentazione dei tempi di visita del primogenito , Per_1
essendo questo divenuto nelle more del giudizio maggiorenne.
5.1. Deve, invece, confermarsi l'affidamento condiviso ed il collocamento prevalente del secondo figlio nato in [...] matrimonio, , di anni nove, Per_2 giacché nel caso di specie, dall'istruttoria della causa, non sono emersi elementi che possano far ritenere meritevole di accoglimento la domanda di affidamento esclusivo del minore in favore della madre.
RGAC n. 2398/2022 - Pagina 13 di 20 Giova rammentare che l'affidamento bi-genitoriale costituisce lo strumento privilegiato per tutelare l'interesse della prole a mantenere stabili condizioni di vita e salde relazione affettive con entrambi i genitori, poiché consente di mantenere nella delicata fase di disgregazione del nucleo familiare la condivisione tra i genitori delle responsabilità educative e di assistenza.
Ai sensi dell'art. 337 quater c.c. a tale regime ordinario può derogarsi solamente mediante l'adozione di un provvedimento motivato del Giudice, allorché questo risulti oggettivamente contrario all'interesse dei figli ed uno dei due genitori si dimostri incapace o inidoneo ad assumere i compiti di cura ed educazione.
In una recente pronuncia la Suprema Corte, richiamando propri precedenti, ribadisce che “la scelta dell'affidamento dei figli minori ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole previsto dall'art. 337 quater c.c., deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi
i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (Cass. n. 21425/2022).
In questa prospettiva, l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre
o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr. Cass., n. 28244/2019 cit., Cass. n. 27348/2022)”
(cfr. Cass. Cassazione civile sez. I, n.4056 del 09 febbraio 2023).
Tra le ipotesi in cui il Giudice può disporre l'affidamento di tipo monogenitoriale, per pacifica ed uniforme giurisprudenza, vi è quella in cui il padre – resosi autore di gravi condotte violente e maltrattanti nei confronti del coniuge e/o del figlio -
RGAC n. 2398/2022 - Pagina 14 di 20 manifesta un'indole fortemente aggressiva e pregiudizievole per il benessere ed il sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico della prole (cfr. Trib. Roma sez. I,
21/09/2018 – Trib. Roma 11.10.2018: Trib. Teramo 15.04.2021 n. 393), nonché quella in cui il genitore interrompe totalmente i rapporti con la prole, disinteressandosi completamente di essa sia sotto il profilo affettivo che materiale e dismettendo l'esercizio effettivo della responsabilità genitoriale che, di conseguenza, viene a concentrarsi unicamente in capo all'altra figura genitoriale, cui viene attribuito, nell'interesse e a tutela del minore, ogni potere decisionale.
Applicando i richiamati principi al caso di spece, il Collegio osserva che dagli atti di causa non emerge alcuna grave carenza ed evidente inidoneità del ad _1
assolvere i compiti di cura, educazione ed istruzione che gravano su ciascun genitore.
Quantunque, infatti, la ricorrente affermi a sostegno della domanda che il coniuge
– dopo un periodo iniziale in cui ha fatto visita ai figli quotidianamente – ha poi progressivamente ridotto i tempi di visita, sino a violare le prescrizioni presidenziali evidenziando che lo stesso “non si reca MAI a prendere i figli a scuola, li tiene con sé per non più di tre o quattro ore in occasione degli incontri e, ancor peggio, diserta sovente gli incontri previsti per il fine settimana a ciò dedicato, peraltro senza rendere alcun preavviso a ”, il Collegio osserva che tali Parte_1
circostanze – genericamente dedotte – non trovano alcun riscontro negli atti di causa, né sono stati dalla stessa dimostrati.
Al contrario deve rilevarsi che, a fronte della specifica contestazione del resistente, il quale afferma di perdere l'opportunità di far visita ai figli allorquando il giorno di visita coincide con quelli in cui lo stesso è in servizio (tant'è che lo stess o chiede l'adozione di provvedimenti maggiormente elastici che, pur non modificando la quantità, consenta al padre di poter sostituire il giorno prefissato con altro in cui è libero da impegni lavorativi), la non offre alcun elemento idoneo a sment ire Pt_1
l'assunto di controparte.
Né tanto meno l'affidamento esclusivo può essere concesso sulla base di un isolato, quanto irrilevante, episodio accaduto nel 2021 in cui il avrebbe rifiutato _1
di prendere con sé il figlio , risultato positivo al virus da CO -19. Per_2
RGAC n. 2398/2022 - Pagina 15 di 20 Non essendo, dunque, emersi elementi che possano far in alcun modo ritenere che il sia incapace di assolvere ai propri doveri genitoriali, il Tribunale _1 dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori. Per_2
5.2. Quanto al diritto-dovere del padre di frequentare e tenere con sè il minore, deve rammentarsi preliminarmente che la regolamentazione dei tempi di visita del genitore non collocatario stabilita dal Tribunale rappresenta una sorte di “cornice minima” che viene fissata al fine di assicurare tempi di permanenza stabili e saldi rapporti affettivi tra questo e la prole. Tali statuizioni non devono, dunque, intendersi come provvedimenti che le parti non possono modificare: ed invero, non solo vengono assunte facendo sempre salvi diversi e migliori accordi tra le parti, quanto presuppongono che i genitori – proprio in virtù dell'affidamento condiviso
– collaborino al fine di assicurare e garantire alla prole stabilità e costanza nella relazione con il genitore presso il quale non è prevalentemente collocata.
Cooperazione che comporta, prima fra tutte, la capacità e la disponibilità dei genitori di favorire detta relazione, anche modificando nella quotidianità i giorni ed i tempi di visita, laddove esigenze lavorative di essi o scolastiche ed extrascolastiche dei figli richiedano necessari cambiamenti.
5.3. Pertanto, salvo migliori e diversi accordi tra le parti e compatibilmente con le esigenze scolastiche, ludiche, ricreative e sportive del minore e lavorative dei genitori, ha facoltà di vedere e tenere con sé il figlio Controparte_1 Per_2
per due pomeriggi a settimana, che in difetto di accordo si individuano nelle giornate di martedì e giovedì, dall'uscita di scuola (ed in mancanza dalle ore 16:00) sino alle ore 20:00; nonché a settimane alterne, dall'orario di uscita da scuola del sabato (o in mancanza dalle ore 13:00) sino alle ore 20:00 della domenica successiva. Con la precisazione che, nel caso in cui detti giorni dovessero coincidere con turni di servizio del resistente, questo ha facoltà di modificarli dando congruo preavviso alla ricorrente di almeno 24 ore.
Ha, inoltre, facoltà di vederlo e tenerlo con sé, sempre compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori e di qualsiasi natura della prole: a) durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni nel mese di luglio o agosto, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno e che in difetto di accordo, viene
RGAC n. 2398/2022 - Pagina 16 di 20 individuato dal 1° al 15 agosto di ciascun anno;
b) durante le festività natalizie, ad anni alterni con la madre, il periodo compreso tra il 24 ed il 30 dicembre o tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio;
c) sempre ad anni alterni con la madre, la domenica di
Pasqua o il Lunedì dell'EL e le ulteriori festività presenti nell'anno, quali quelle del 1 novembre, dell'8 dicembre, del 25 aprile, del 1 maggio e del 2 giugno e, sempre ad anni alterni, trascorrerà con ciascuno di essi il giorno del proprio compleanno.
Il minore trascorrerà, invece, con ciascun genitore il giorno del loro rispettivo compleanno, la Festa della Mamma e la Festa del Papà.
5.4. Quanto al mantenimento della prole, (maggiorenne ma non Per_1 economicamente autonomo) e , preme rammentare che l'art. 337 ter c.c. Per_2
dispone che, salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, automaticamente adeguato agli indici ISTAT, al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da dete rminare considerando: le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di questi e la valenza economica dei compiti d omestici e di cura assunti dai genitori.
Orbene, alla luce della comparazione delle rispettive condizioni economiche e reddituali sopra esaminate e tenuto conto dell'età dei figli e delle esigenze ivi correlate, nonché dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, il Collegio ritiene di dover modificare l'entità dell'importo stabilito dalla Corte di Appello adita in sede di reclamo proposto avverso l'ordinanza presidenziale, ponendo a carico del quale genitore non collocatario, l'obbligo di concorrere al _1
mantenimento dei due figli mediante versamento di un assegno mensile complessivo di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT. Assegno che il ricorrente deve corrispondere alla entro il giorno 5 Pt_1
di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate, così come già previsto nell'ordinanza presidenziale.
RGAC n. 2398/2022 - Pagina 17 di 20 Come detto, nella determinazione del suddetto importo non può non tenersi del divario economico esistente tra le parti, posto che la documentazione reddituale consente di accertare che la ricorrente, priva di occupazione lavorativa, non percepisce all'attualità alcuna fonte di reddito – ad esclusione del 50% dell'Assegno
Unico, pari ad € 209.60 – né aiuti economici da parte dello Stato (cfr. dichiarazione sostitutiva di certificazione ed estratti di conto corrente depositati in data15 aprile
2024), mentre il SC appartenente all'Arma dei Carabinieri, _1 percepisce un reddito annuo medio di € 40.000,00 (cfr. dichiarazioni dei redditi
2021, 2022 e 20232 rispettivamente relative agli anni d'imposta 2020, 2021 e 2022) su cui non gravano mutui, finanziamenti o altri oneri economici, giacché nulla è stato dedotto ed allegato in merito.
6. In ragione del collocamento prevalente della prole presso la madre, deve disporsi in suo favore l'assegnazione della casa familiare.
7. Sulla richiesta di autorizzazione all'espatrio dei minori avanzata da entrambe le parti, il Collegio ritiene che la domanda debba essere respinta.
Atteso, infatti, che i genitori condividono la responsabilità genitoriale in ragione dell'affidamento condiviso, è preclusa a questo Collegio la possibilità di concedere una autorizzazione generalizzata e astratta che tenga luogo del consenso eventualmente mancante dell'altro genitore. Ogni qual volta, infatti, uno di questi intenda recarsi all'estero con il figlio minore, dovrà – in caso di rifiuto opposto dall'altro genitore - rivolgersi al competente Giudice Tutelare che, valutate le circostanze del caso concreto, tra cui le motivazioni del rifiuto opposto e l'interesse del minore, provvederà a concedere o meno la relativa autorizzazione al singolo viaggio.
8. In considerazione della natura della causa, degli interessi coinvolti, delle questioni giuridiche trattate e dell'esito della causa, che vede le parti reciprocamente soccombenti rispetto alle domande proposte, il Tribunale ritiene sussistenti giustificate ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le medesime delle spese processuali.
P.Q.M.
RGAC n. 2398/2022 - Pagina 18 di 20 Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2398 del R.G.A.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi Pt_1
e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così
[...] Controparte_1
provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
Valentia il 19.10.1977 e , nato a [...] il [...], Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Nicotera (VV) in data 04 settembre 2002 e trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune,
Anno 2002, Atto n.19, Parte II, Serie A;
2. rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente;
3. accoglie la domanda avanzata da di mantenimento e, per Parte_1
l'effetto, pone a carico di l'obbligo di corrispondere entro il Controparte_1
giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della ricorrente un assegno mensile, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, di € 150,00;
4. nulla sull'affidamento, collocamento ed esercizio del diritto di visita del figlio
, in quanto maggiorenne;
Per_1
5. dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, Per_2
con prevalente collocamento dello stesso presso la madre ed esercizio del diritto/dovere di visita del padre secondo quanto disposto in parte motiva;
6. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di Controparte_1 entrambi i figli mediante versamento di un assegno mensile complessivo di € 600,00
(€ 300,00 per ciascuno) annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondere a entro il giorno cinque del mese, oltre il 50% delle Parte_1
spese straordinarie, previamente concordate e documentate;
9. dispone l'assegnazione della casa familiare alla resistente;
10. rigetta la richiesta di autorizzazione all'espatrio;
11. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nicotera (VV), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
RGAC n. 2398/2022 - Pagina 19 di 20 Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
12. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
7 marzo 2025.
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 2398/2022 - Pagina 20 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale ed in persona dei seguenti signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2398 del R.G.A.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto domanda di separazione personale dei coniugi, vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via Corace, n. 46, presso lo studio dell'Avv. Arturo Bova che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Girifalco (CZ), alla Via G. D'Annunzio, n. 16, presso lo studio dell'Avv. Michele
Stranieri che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHÈ
Pubblico Ministero – in sede -
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 17 ottobre 2024 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le seguenti conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti, atti difensivi e verbali di causa.
RGAC n. 2398/2022 - Pagina 1 di 20 RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso iscritto in data 19 giugno 2022, - premesso di Parte_1
avere contratto matrimonio concordatario in Nicotera con il 4 Controparte_1
settembre 2002, in costanza del quale erano nati due figli: (nato il 03 Per_1
gennaio 2007) e (nato [...]) – adiva l'intestato Tribunale al fine Per_2
di sentir pronunciare la separazione dei coniugi con addebito della stessa a carico del marito per aver, in violazione del dovere di fedeltà, intrattenuto una relazione extraconiugale che cagionava la definitiva rottura dell'unione matrimoniale.
Deduceva, in particolare, che dopo circa vent'anni di convivenza coniugale il aveva iniziato a manifestare un evidente disinteresse verso la famiglia _1
(culminato il 31 gennaio 2021 con il definitivo allontanamento dalla casa coniugale), dovuto alla frequentazione, che lo stesso resistente aveva confessato alla moglie nel mese di dicembre 2020, con tale , conosciuta il 25 Persona_3
novembre 2020 in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, in quanto autrice di un libro sul tema.
Esponeva che a seguito dell'abbandono del tetto coniugale il aveva _1
progressivamente diradato le visite ai figli, che da quotidiane si erano ridotte a circa due volte a settimana e si era, altresì, disinteressato del figlio in occasione Per_2
della positività della ricorrente e dell'altro figlio al virus da CO -19, rifiutando espressamente di prenderlo con sé “perché avrebbe rischiato, altrimenti, di contagiare i colleghi”, nonostante i disagi e le difficoltà che la aveva Pt_1
dovuto affrontare da sola e senza poter ricorrere all'aiuto di terze persone. La verificazione di detto episodio aveva “profondamente segnato” la ricorrente al punto da indurla a richiedere l'affidamento esclusivo della prole.
Rappresentava, infine, che precedentemente a tale giudizio, i coniugi avevano proposto ricorso dinnanzi all'intestato Tribunale per la separazione consensuale, dichiarato estinto con ordinanza presidenziale del 12 ottobre 2021 poiché il revocava il proprio consenso alle condizioni concordate. In ogni caso, _1 quest'ultimo aveva continuato a versare un assegno mensile di € 250,00 per il mantenimento della moglie, di € 600,00 per quello della prole e a corrispondere €
350,00 per il canone di locazione dell'abitazione ove questi si erano dovuti trasferire
RGAC n. 2398/2022 - Pagina 2 di 20 (non potendo più soggiornare nell'alloggio di servizio assegnato al marito quale
SC dei Carabinieri), oltre a provvedere al pagamento delle utenze e degli oneri economici.
Fatte tali premesse, chiedeva l'accoglimento delle seguenti Parte_1 conclusioni: “
1. I coniugi vivano separati, portandosi reciproco rispetto;
2)- dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa in capo al sig. per le ragioni indicate in premessa del presente Controparte_1
ricorso;
3)- affidare i figli in via esclusiva alla madre, con diritto del padre di vederli una volta a settimana, per 5 (cinque) ore consecutive, previo congruo avviso da comunicare alla madre e compatibilmente con gli impegni della stessa e dei figli. Il padre avrà facoltà di trattenere i ragazzi e farli dormire con sé per due fine settimana al mese, dall'uscita di scuola del sabato fino alle ore 20.00 di domenica.
Quanto alle festività natalizie e pasquali, queste verranno trascorse dai figli con ciascuno dei genitori ad anni alterni. Più specificamente, i figli trascorreranno con
l'uno o l'altro genitore le festività natalizie dal 22 al 29 dicembre o il Capodanno dal 30 dicembre al 6 gennaio, invertendo tale previsione per l'anno successivo. Per le festività pasquali l'alternanza riguarderà la domenica di Pasqua ed il lunedì di
Pasquetta. Durante le vacanze estive, il papà potrà tenere con sé i propri figli per
20 giorni, 10 giorni a luglio e 10 giorni ad agosto, da concordare anche in considerazione degli orari di lavoro del padre;
4) - dovrà versare un assegno mensile a titolo di mantenimento Controparte_1
in favore dei figli minori e e della ex moglie, non economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti, nella misura complessiva di € 900,00 (novecento/00) mensili (di cui
600,00 per il mantenimento dei figli ed € 300,00 in favore della moglie), ancorato
a rivalutazione dell'indice ISTAT come per legge, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie per cosi come previsto per legge;
altresì, Controparte_1
dovrà pagare il canone mensile di locazione della casa abitata dalla moglie e dai figli, nonché le spese relative alle utenze domestiche (luce, acqua, gas);
5 )- i coniugi daranno reciproco consenso all'espatrio dei minori.
Con riserva di meglio articolare, dedurre e richiedere in corso di causa.
RGAC n. 2398/2022 - Pagina 3 di 20 Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
1.1. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta con la quale – pur non Controparte_1
opponendosi alla domanda di separazione – impugnava e contestava la fondatezza delle circostanze addotte in ricorso dal coniuge.
Eccepiva, in particolare, di aver ricoperto per diversi anni la carica di SC dei Carabinieri presso la Stazione di Girifalco (CZ) e di aver sempre puntualmente adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal matrimonio, ivi compreso quello di fedeltà e di non aver, pertanto, mai intrattenuto durante lo stesso relazioni extraconiugali.
Rappresentava, altresì, che la crisi irreversibile del rapporto coniugale era stata causata, non già dallo stesso, ma dalla che nel mese di settembre dell'anno Pt_1
2020 informava il coniuge di essersi innamorata di un altro uomo residente in
Veneto, Orso Emanuele, e di voler “perseverare nella sua conoscenza e frequentazione”, nonostante il si fosse dichiarato disposto a perdonarla _1
purché ponesse fine alla relazione.
Quanto alle avverse richieste, manifestava la propria disponibilità al pagamento del canone di locazione dell'abitazione presso la quale la ed i figli si erano Pt_1 trasferiti a seguito della restituzione dell'alloggio militare a condizione di addivenire ad una separazione consensuale.
Si opponeva, invece, alla domanda di assegno di mantenimento della ricorrente atteso che la di giovane età, non affetta da problematiche di salute ed in Pt_1
possesso della qualifica professionale di perito tecnico, aveva ottime capacità lavorative che le consentivano di reperire un'occupazione con cui provvedere al proprio sostentamento.
Contestava, altresì, l'adeguatezza dell'importo chiesto da controparte per il mantenimento della prole, asserendo che la somma complessiva di € 300,00 doveva ritenersi più che sufficiente, tenuto conto dell'età dei figli, rispettivamente di 16 e di 7 anni.
RGAC n. 2398/2022 - Pagina 4 di 20 In ultimo, si opponeva alla domanda di affidamento esclusivo dei figli alla sola madre e chiedeva, pertanto, che venisse disposto l'affidamento condiviso con relativa regolamentazione dei tempi di visita.
Domandava, conclusivamente, la pronuncia della separazione dei coniugi alle indicate condizioni.
1.3. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza presidenziale del 15 marzo 2023, con separata ordinanza del 28 marzo 2023 il Presidente del
Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati e, in via provvisoria ed urgente, disponeva: 1) l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori ed il loro prevalente collocamento presso la madre;
2) regolamentava l'esercizio del diritto/dovere di visita del padre;
3) assegnava alla la casa familiare;
4) Pt_1 poneva a carico del l'obbligo di corrispondere al coniuge la complessiva _1 somma, rivalutabile annualmente secondo indici Istat di € 400,00 mensili, di cui euro 100,00 a titolo di contributo al mantenimento della ed euro 300,00 Pt_1
(euro 150,00 ciascuno) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre il
50% delle spese straordinarie.
Quindi, nominava G.I. lo scrivente relatore e fissava per la comparizione e trattazione della causa dinnanzi a questo l'udienza del 13 luglio 2023, differita con provvedimento del 29 maggio 2023 per coincidenza di tale data con il c.d. periodo cuscinetto.
1.4. Concessi all'udienza del 12 settembre 2023 i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta alla successiva udienza del 19 dicembre 2023 le richieste istruttorie avanzate dalle parti venivano rigettate. Si ordinava, invece, alle parti il deposito della documentazione reddituale e patrimoniale relativa all'ultimo triennio e veniva fissata per detto incombente l'udienza del 16 aprile 2024.
1.5. Nelle more, proponeva reclamo avverso l'ordinanza Parte_1 presidenziale al fine di ottenere, in riforma dell'impugnato provvedimento,
l'aumentato dell'assegno previsto per il proprio mantenimento e per quello dei figli a complessivi € 900,00.
RGAC n. 2398/2022 - Pagina 5 di 20 Reclamo che veniva accolto dalla Corte di Appello di Catanzaro che, con l'ordinanza n. 1570/2023 del 29 giugno 2023, disponeva l'aumento “ad € 200,00 ciascuno il contributo in favore dei figli e ad € 150,000 il contributo in favore del coniuge”.
1.6. Precisate, infine, le conclusioni alla successiva udienza del 17 ottobre 2024, la cui celebrazione era sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte di trattazione, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Alla luce delle risultanze processuali, il Tribunale ritiene che la domanda di separazione giudiziale sia di tutta evidenza fondata e meritevole pertanto di accoglimento.
L'istruttoria della causa ha, infatti, consentito di accertare che il rapporto coniugale si è irreversibilmente deteriorato a causa di una profonda crisi, di tale gravità da escludere ogni ragionevole possibilità di ricostituire l'affectio coniugalis e la comunione materiale e spirituale che sono alla base di un rapporto coniugale solido, armonico e duraturo.
Concorre a tale valutazione anche il comportamento endoprocessuale ed extraprocessuale tenuto dalle parti, dal quale è facilmente evincibile che ogni forma di unione tra i coniugi è venuta meno in maniera irreversibile.
Conseguentemente, previa verifica della sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 151 c.c. e in accoglimento della domanda, deve pronunziarsi la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
3. In via successiva deve procedersi con l'esame della domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente, fondata sull'assunto che l'irreversibilità della crisi del rapporto matrimoniale sarebbe stata esclusivamente cagionata dal comportamento del coniuge che, in violazione del dovere di fedeltà, intratteneva in costanza di matrimonio, dal mese di novembre 2020, una relazione extraconiugale con un tale , a causa della quale – dopo vent'anni di convivenza Persona_3
coniugale – manifestava un'evidente disinteresse per il ménage familiare, culminato nell'abbandono della casa familiare in data 31 gennaio 2021.
RGAC n. 2398/2022 - Pagina 6 di 20 A tale richiesta di addebito si oppone il resistente, deducendo l'infondatezza della domanda ed esponendo che il fallimento del matrimonio sarebbe stato in realtà causato dalla relazione affettiva instaurata dalla moglie con tale Orso Emanuele.
3.1. Non appare superfluo rammentare che la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione s enza addebito” (così Cass. civ.,
Sez. 1, sentenza n. 14840 del 27/06/2006, Rv. 589896).
Come, dunque si evince dal testo della sentenza citata, l'addebito in sede di separazione personale consegue alla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio di cui all'art. 143 c.c., a condizione, tuttavia, che tra l'inadempienza suddetta e il fallimento del rapporto di coniugio sussista un vero e proprio nesso eziologico che dev'essere oggetto di prova rigorosa nell'ambito del giudizio. Grava, a tal fine, sul coniuge che chiede la pronuncia di addebito, assolvere a tale onere probatorio, poiché solo così facendo il giudice potrà ritenere che la causa della separazione sia riconducibile al coniuge inadempiente ed emettere, pertanto, una pronuncia in tal senso.
Quanto detto è ulteriormente ribadito dalla Suprema Corte che, nel pronunciarsi proprio sulla violazione del dovere di fedeltà, si è espressa affermando che
“l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e
RGAC n. 2398/2022 - Pagina 7 di 20 crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (cfr.
Cassazione Sez. I, n.11394 del 29 aprile 2024; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16859 del 14 agosto 2015).
In altri termini, i comportamenti contrari ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico di entrambi i coniugi, così come allegati, devono trovare riscontro probatorio, anche con riferimento alla circostanza che gli stessi siano stati effettivamente causa de lla situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Da ciò consegue che deve essere pronunciata la separazione senza addebito allorquando non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, tenuto da uno o da entrambi i coniugi, abbia concretamente determinato il definitivo tracollo dell'unione matrimoniale e della relativa convivenza.
3.2. Applicando tali principi al caso di specie, il Collegio ritiene che la domanda di addebito della separazione proposta da sia infondata e debba Parte_1
essere, pertanto, rigettata, non avendo la ricorrente dimostrato che la relazione extraconiugale intrattenuta dal coniuge abbia costituito causa efficiente - se non esclusiva, quanto meno principale - della crisi irreversibile del rapporto matrimoniale e della conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
A fronte, infatti, delle specifiche contestazioni mosse dal resistente alla circostanza dedotta da controparte (vale a dire di non aver mai violato il dovere di fedeltà, differentemente dalla moglie), la ricorrente non ha assolto al proprio specifico e rigoroso onere di dimostrare che la condotta del marito e la violazione dell'obbligo di fedeltà abbiano assunto efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, avendo essa stessa rappresentato nel ricorso introduttivo che
“dopo circa 20 anni di convivenza coniugale, i rapporti coniugali incominciavano ad incrinarsi a causa di un evidente e sempre più manifesto disinteresse di verso il ménage familiare, fino a quando, verso la fine di Controparte_1
dicembre 2020, lo stesso comunicava alla moglie di aver conosciuto il 25 novembre
2020, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne tale Per_4
n. 2398/2022 - Pagina 8 di 20
[...] autrice di u libro sulla tematica e che la stessa lo aveva contatto per Per_5 conoscerlo meglio”.
In altri termini, è la stessa che conferma sostanzialmente l'anteriorità della Pt_1
crisi rispetto alla relazione che il coniuge avrebbe instaurato successivamente al mese di novembre 2020.
A ciò deve aggiungersi l'assenza di riscontri probatori: non solo la non ha Pt_1
specificamente contestato che la crisi del rapporto familiare sia stata causata dalla relazione intrattenuta dalla medesima, quanto non ha articolato con le seconde memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. alcun mezzo di prova volto, da un lato, a smentire le circostanze addotte da controparte e, dall'altro, a dimostrare l'effettiva violazione del dovere di fedeltà da parte del coniuge e la sussistenza del nesso causale tra l'instaurazione della dedotta relazione affettiva e la crisi irreversibile dell'unione matrimoniale.
Né assumono rilievo probatorio dirimente le riproduzioni fotografiche allegate alla suddetta memoria: nulla, infatti, è dato evincere dall'unico messaggio inoltrato mediante messaggistica istantanea (whatsapp) e dagli unici due “post” pubblicati dal sul social network “Facebook”, peraltro datati dalla ricorrente 14 _1
febbraio 2021 e 14 febbraio 2022 e, pertanto, successivi alla manifestazione conclamata della crisi coniugale, tant'è che che già in data 10 febbraio 2021 – e dunque, precedentemente all'incardinazione del presente giudizio - i coniugi avevano proposto ricorso per la separazione consensuale iscritto al n. 480/2021
R.G., dichiarato estinto dal Presidente del Tribunale.
Non avendo, dunque, la ricorrente assolto al proprio onere probatorio ed essendo stata, invece, accertata la preesistenza della crisi matrimoniale rispetto alla dedotta infedeltà del marito, nessun addebito della separazione può essere pronunciato nei confronti dell'odierno resistente;
sicchè la domanda avanzata da Parte_1
deve essere rigettata perché infondata.
4. Per quel che concerne la domanda volta al riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente, il Collegio osserva preliminarmente che, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,
RGAC n. 2398/2022 - Pagina 9 di 20 presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 del Cc, l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post - coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza m ateriale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. In ogni caso, il coniuge economicamente debole deve essere consapevole che la separazione è una condizione di possibile, anzi probabile, breve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a una riconciliazione bensì allo scioglimento del vincolo, in seguito al quale l'assegno di divorzio è riconosciuto - se riconosciuto - sulla base di diversi presupposti e prescindendo dal rapporto con il tenore di vita” (cfr.
Cassazione civile sez. I, 12/12/2023, n.3472).
Osserva, altresì, la Suprema Corte nella citata pronuncia che “l'assegno di divorzio ed assegno di mantenimento sono però diversi quanto a natura presupposti e funzioni;
e segnatamente, l'assegno di mantenimento che il coniuge privo di mezzi può ottenere in sede di separazione è privo della componente compensativa, consistendo nel diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario mantenimento, in mancanza di adeguati redditi propri (art. 156 c.c.)”.
In linea con detto indirizzo, anche la giurisprudenza di merito ritiene che “La separazione non scioglie il vincolo matrimoniale, ma ne elide solo gli effetti di natura personale di coabitazione, fedeltà e collaborazione: di conseguenza
l'obbligazione di mantenimento conseguente alla separazione ha la medesima natura di quella che, ai sensi dell'art. 143 c.c., costituisce la regola contributiva primaria del vincolo matrimoniale e dunque all'assegno di mantenimento
RGAC n. 2398/2022 - Pagina 10 di 20 riconosciuto in sede di separazione va attribuita la funzione di garantire al coniuge
"debole" il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della vita matrimoniale” (cfr. Corte appello Messina sez. I, 02/10/2023, n.822).
Occorre dunque accertare che il coniuge richiedente il riconoscimento in proprio favore del diritto al mantenimento, al quale non deve essere addebitata la separazione, non disponga di adeguati redditi propri che gli consentano di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (avuto anche riguardo alla durata di questo) e che versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in condizioni economiche e finanziarie peggiori di quelle dell'altro, “fermo restando che non è necessaria un'individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile” (cfr. ex multis
Cass. Civ. nn. 4327/2022; 16809/2019; 12196/2017).
Dunque, al fine di determinare il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento e l'entità dello stesso, il Giudice deve tener conto, oltre che dei redditi delle parti, anche di tutte quelle altre circostanze e di “tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamen to dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (cfr. Cass. Civ. n.
31348/2022).
Ed invero, “Ai fini della determinazione del mantenimento tra coniugi in caso di separazione, è necessario considerare tutte le potenzialità derivanti dalla situazione patrimoniale complessiva dei coniugi, al fine di garantire alla parte più debole il mantenimento del proprio standard di vita precedente, compatibilmente con le capacità economiche dell'altro coniuge. Inoltre, è importante che le richieste di mantenimento siano supportate da documentazione specifica e non generica, al fine di consentire una valutazione accurata da parte del giudice” (cfr. Cassazione civile sez. I, 10/04/2024, n.9708).
RGAC n. 2398/2022 - Pagina 11 di 20 Ancor più recentemente la Suprema Corte – soffermatasi sui criteri di determinazione dell'assegno di mantenimento del coniuge nella fase della separazione – ribadisce che “La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato. A tal fine, non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve te nere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mob iliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso (così, tra le tante, Cass. n.
9915-2007)” (cfr. Cass. Civile sez. I, 18/09/2024, n.25055).
4.1. Alla luce dei richiamati principi di diritto, il Tribunale ritiene che la domanda avanzata dalla ricorrente debba essere parzialmente accolta, dovendosi riconoscere in suo favore il diritto a percepire un assegno di mantenimento pari ad € 150,00, così come stabilito dalla Corte di Appello di Catanzaro, atteso che detto importo appare congruo e proporzionato alle condizioni economiche e reddituali delle parti.
Orbene, dalle risultanze istruttorie emerge che la ricorrente, priva di occupazione lavorativa e titolare del titolo professionale di perito tecnico, non percepisce fonti di reddito – ad esclusione del 50% dell'Assegno Unico, pari ad € 209.60 – né aiuti economici da parte dello Stato (cfr. dichiarazione sostitutiva di certificazione ed estratti di conto corrente depositati in data15 aprile 2024). Controparte_1 invece, SC appartenente all'Arma dei Carabinieri, percepisce un reddito annuo medio di € 40.000,00 (cfr. dichiarazioni dei redditi 2021, 2022 e 20232 rispettivamente relative agli anni d'imposta 2020, 2021 e 2022).
Ai fini della determinazione del quantum non può, tuttavia, non tenersi conto, anche degli ulteriori criteri che concorrono, al pari del divario economico esistente tra le
RGAC n. 2398/2022 - Pagina 12 di 20 parti, alla quantificazione, quali la durata del matrimonio (vent'anni), la giovane età della richiedente (di anni 48) e la sua capacità lavorativa.
Ed invero, la – sebbene non svolga all'attualità alcuna attività lavorativa – Pt_1
risulta essere in possesso di un titolo idoneo (perito tecnico) che le consente di poter reperire un impiego, il cui svolgimento non è precluso dalla sussistenza di limitazioni, atteso che la stessa non versa in condizioni di salute o di altra natura che ostano allo svolgimento di un'occupazione retribuita, la cui involontaria mancanza non è stata in alcun dimostrata.
Deve osservarsi, infatti che, sebbene la ricorrente affermi “di essere a tutt'oggi in cerca di occupazione”, non ha provato di essersi prontamente attivata per il proprio collocamento nel mercato del lavoro, mediante l'iscrizione ai Centri per l'impiego,
l'invio di curriculum o richieste di attività lavorative.
A ciò deve aggiungersi che la domanda di assegno di mantenimento è carente sotto il profilo del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio: quantunque, infatti, sia emersa una disparità delle rispettive condizioni economiche, la ricorrente non ha dimostrato di aver goduto durante il ridotto periodo di convivenza coniugale di un tenore di vita particolarmente agiato che giustifichi la corresponsione di un assegno di mantenimento dell'importo richiesto.
La domanda deve, dunque, trovare accoglimento seppur mediante riconoscimento della diversa somma mensile di € 150,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, che il dovrà corrispondere alla moglie entro il giorno 5 di _1
ogni mese.
5. Quanto ai provvedimenti riguardanti la prole, il Collegio preliminarmente osserva che nessuna statuizione deve essere assunta sotto il profilo dell'affidamento, del collocamento e della regolamentazione dei tempi di visita del primogenito , Per_1
essendo questo divenuto nelle more del giudizio maggiorenne.
5.1. Deve, invece, confermarsi l'affidamento condiviso ed il collocamento prevalente del secondo figlio nato in [...] matrimonio, , di anni nove, Per_2 giacché nel caso di specie, dall'istruttoria della causa, non sono emersi elementi che possano far ritenere meritevole di accoglimento la domanda di affidamento esclusivo del minore in favore della madre.
RGAC n. 2398/2022 - Pagina 13 di 20 Giova rammentare che l'affidamento bi-genitoriale costituisce lo strumento privilegiato per tutelare l'interesse della prole a mantenere stabili condizioni di vita e salde relazione affettive con entrambi i genitori, poiché consente di mantenere nella delicata fase di disgregazione del nucleo familiare la condivisione tra i genitori delle responsabilità educative e di assistenza.
Ai sensi dell'art. 337 quater c.c. a tale regime ordinario può derogarsi solamente mediante l'adozione di un provvedimento motivato del Giudice, allorché questo risulti oggettivamente contrario all'interesse dei figli ed uno dei due genitori si dimostri incapace o inidoneo ad assumere i compiti di cura ed educazione.
In una recente pronuncia la Suprema Corte, richiamando propri precedenti, ribadisce che “la scelta dell'affidamento dei figli minori ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole previsto dall'art. 337 quater c.c., deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi
i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (Cass. n. 21425/2022).
In questa prospettiva, l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre
o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr. Cass., n. 28244/2019 cit., Cass. n. 27348/2022)”
(cfr. Cass. Cassazione civile sez. I, n.4056 del 09 febbraio 2023).
Tra le ipotesi in cui il Giudice può disporre l'affidamento di tipo monogenitoriale, per pacifica ed uniforme giurisprudenza, vi è quella in cui il padre – resosi autore di gravi condotte violente e maltrattanti nei confronti del coniuge e/o del figlio -
RGAC n. 2398/2022 - Pagina 14 di 20 manifesta un'indole fortemente aggressiva e pregiudizievole per il benessere ed il sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico della prole (cfr. Trib. Roma sez. I,
21/09/2018 – Trib. Roma 11.10.2018: Trib. Teramo 15.04.2021 n. 393), nonché quella in cui il genitore interrompe totalmente i rapporti con la prole, disinteressandosi completamente di essa sia sotto il profilo affettivo che materiale e dismettendo l'esercizio effettivo della responsabilità genitoriale che, di conseguenza, viene a concentrarsi unicamente in capo all'altra figura genitoriale, cui viene attribuito, nell'interesse e a tutela del minore, ogni potere decisionale.
Applicando i richiamati principi al caso di spece, il Collegio osserva che dagli atti di causa non emerge alcuna grave carenza ed evidente inidoneità del ad _1
assolvere i compiti di cura, educazione ed istruzione che gravano su ciascun genitore.
Quantunque, infatti, la ricorrente affermi a sostegno della domanda che il coniuge
– dopo un periodo iniziale in cui ha fatto visita ai figli quotidianamente – ha poi progressivamente ridotto i tempi di visita, sino a violare le prescrizioni presidenziali evidenziando che lo stesso “non si reca MAI a prendere i figli a scuola, li tiene con sé per non più di tre o quattro ore in occasione degli incontri e, ancor peggio, diserta sovente gli incontri previsti per il fine settimana a ciò dedicato, peraltro senza rendere alcun preavviso a ”, il Collegio osserva che tali Parte_1
circostanze – genericamente dedotte – non trovano alcun riscontro negli atti di causa, né sono stati dalla stessa dimostrati.
Al contrario deve rilevarsi che, a fronte della specifica contestazione del resistente, il quale afferma di perdere l'opportunità di far visita ai figli allorquando il giorno di visita coincide con quelli in cui lo stesso è in servizio (tant'è che lo stess o chiede l'adozione di provvedimenti maggiormente elastici che, pur non modificando la quantità, consenta al padre di poter sostituire il giorno prefissato con altro in cui è libero da impegni lavorativi), la non offre alcun elemento idoneo a sment ire Pt_1
l'assunto di controparte.
Né tanto meno l'affidamento esclusivo può essere concesso sulla base di un isolato, quanto irrilevante, episodio accaduto nel 2021 in cui il avrebbe rifiutato _1
di prendere con sé il figlio , risultato positivo al virus da CO -19. Per_2
RGAC n. 2398/2022 - Pagina 15 di 20 Non essendo, dunque, emersi elementi che possano far in alcun modo ritenere che il sia incapace di assolvere ai propri doveri genitoriali, il Tribunale _1 dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori. Per_2
5.2. Quanto al diritto-dovere del padre di frequentare e tenere con sè il minore, deve rammentarsi preliminarmente che la regolamentazione dei tempi di visita del genitore non collocatario stabilita dal Tribunale rappresenta una sorte di “cornice minima” che viene fissata al fine di assicurare tempi di permanenza stabili e saldi rapporti affettivi tra questo e la prole. Tali statuizioni non devono, dunque, intendersi come provvedimenti che le parti non possono modificare: ed invero, non solo vengono assunte facendo sempre salvi diversi e migliori accordi tra le parti, quanto presuppongono che i genitori – proprio in virtù dell'affidamento condiviso
– collaborino al fine di assicurare e garantire alla prole stabilità e costanza nella relazione con il genitore presso il quale non è prevalentemente collocata.
Cooperazione che comporta, prima fra tutte, la capacità e la disponibilità dei genitori di favorire detta relazione, anche modificando nella quotidianità i giorni ed i tempi di visita, laddove esigenze lavorative di essi o scolastiche ed extrascolastiche dei figli richiedano necessari cambiamenti.
5.3. Pertanto, salvo migliori e diversi accordi tra le parti e compatibilmente con le esigenze scolastiche, ludiche, ricreative e sportive del minore e lavorative dei genitori, ha facoltà di vedere e tenere con sé il figlio Controparte_1 Per_2
per due pomeriggi a settimana, che in difetto di accordo si individuano nelle giornate di martedì e giovedì, dall'uscita di scuola (ed in mancanza dalle ore 16:00) sino alle ore 20:00; nonché a settimane alterne, dall'orario di uscita da scuola del sabato (o in mancanza dalle ore 13:00) sino alle ore 20:00 della domenica successiva. Con la precisazione che, nel caso in cui detti giorni dovessero coincidere con turni di servizio del resistente, questo ha facoltà di modificarli dando congruo preavviso alla ricorrente di almeno 24 ore.
Ha, inoltre, facoltà di vederlo e tenerlo con sé, sempre compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori e di qualsiasi natura della prole: a) durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni nel mese di luglio o agosto, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno e che in difetto di accordo, viene
RGAC n. 2398/2022 - Pagina 16 di 20 individuato dal 1° al 15 agosto di ciascun anno;
b) durante le festività natalizie, ad anni alterni con la madre, il periodo compreso tra il 24 ed il 30 dicembre o tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio;
c) sempre ad anni alterni con la madre, la domenica di
Pasqua o il Lunedì dell'EL e le ulteriori festività presenti nell'anno, quali quelle del 1 novembre, dell'8 dicembre, del 25 aprile, del 1 maggio e del 2 giugno e, sempre ad anni alterni, trascorrerà con ciascuno di essi il giorno del proprio compleanno.
Il minore trascorrerà, invece, con ciascun genitore il giorno del loro rispettivo compleanno, la Festa della Mamma e la Festa del Papà.
5.4. Quanto al mantenimento della prole, (maggiorenne ma non Per_1 economicamente autonomo) e , preme rammentare che l'art. 337 ter c.c. Per_2
dispone che, salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, automaticamente adeguato agli indici ISTAT, al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da dete rminare considerando: le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di questi e la valenza economica dei compiti d omestici e di cura assunti dai genitori.
Orbene, alla luce della comparazione delle rispettive condizioni economiche e reddituali sopra esaminate e tenuto conto dell'età dei figli e delle esigenze ivi correlate, nonché dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, il Collegio ritiene di dover modificare l'entità dell'importo stabilito dalla Corte di Appello adita in sede di reclamo proposto avverso l'ordinanza presidenziale, ponendo a carico del quale genitore non collocatario, l'obbligo di concorrere al _1
mantenimento dei due figli mediante versamento di un assegno mensile complessivo di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT. Assegno che il ricorrente deve corrispondere alla entro il giorno 5 Pt_1
di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate, così come già previsto nell'ordinanza presidenziale.
RGAC n. 2398/2022 - Pagina 17 di 20 Come detto, nella determinazione del suddetto importo non può non tenersi del divario economico esistente tra le parti, posto che la documentazione reddituale consente di accertare che la ricorrente, priva di occupazione lavorativa, non percepisce all'attualità alcuna fonte di reddito – ad esclusione del 50% dell'Assegno
Unico, pari ad € 209.60 – né aiuti economici da parte dello Stato (cfr. dichiarazione sostitutiva di certificazione ed estratti di conto corrente depositati in data15 aprile
2024), mentre il SC appartenente all'Arma dei Carabinieri, _1 percepisce un reddito annuo medio di € 40.000,00 (cfr. dichiarazioni dei redditi
2021, 2022 e 20232 rispettivamente relative agli anni d'imposta 2020, 2021 e 2022) su cui non gravano mutui, finanziamenti o altri oneri economici, giacché nulla è stato dedotto ed allegato in merito.
6. In ragione del collocamento prevalente della prole presso la madre, deve disporsi in suo favore l'assegnazione della casa familiare.
7. Sulla richiesta di autorizzazione all'espatrio dei minori avanzata da entrambe le parti, il Collegio ritiene che la domanda debba essere respinta.
Atteso, infatti, che i genitori condividono la responsabilità genitoriale in ragione dell'affidamento condiviso, è preclusa a questo Collegio la possibilità di concedere una autorizzazione generalizzata e astratta che tenga luogo del consenso eventualmente mancante dell'altro genitore. Ogni qual volta, infatti, uno di questi intenda recarsi all'estero con il figlio minore, dovrà – in caso di rifiuto opposto dall'altro genitore - rivolgersi al competente Giudice Tutelare che, valutate le circostanze del caso concreto, tra cui le motivazioni del rifiuto opposto e l'interesse del minore, provvederà a concedere o meno la relativa autorizzazione al singolo viaggio.
8. In considerazione della natura della causa, degli interessi coinvolti, delle questioni giuridiche trattate e dell'esito della causa, che vede le parti reciprocamente soccombenti rispetto alle domande proposte, il Tribunale ritiene sussistenti giustificate ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le medesime delle spese processuali.
P.Q.M.
RGAC n. 2398/2022 - Pagina 18 di 20 Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2398 del R.G.A.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi Pt_1
e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così
[...] Controparte_1
provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
Valentia il 19.10.1977 e , nato a [...] il [...], Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Nicotera (VV) in data 04 settembre 2002 e trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune,
Anno 2002, Atto n.19, Parte II, Serie A;
2. rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente;
3. accoglie la domanda avanzata da di mantenimento e, per Parte_1
l'effetto, pone a carico di l'obbligo di corrispondere entro il Controparte_1
giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della ricorrente un assegno mensile, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, di € 150,00;
4. nulla sull'affidamento, collocamento ed esercizio del diritto di visita del figlio
, in quanto maggiorenne;
Per_1
5. dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, Per_2
con prevalente collocamento dello stesso presso la madre ed esercizio del diritto/dovere di visita del padre secondo quanto disposto in parte motiva;
6. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di Controparte_1 entrambi i figli mediante versamento di un assegno mensile complessivo di € 600,00
(€ 300,00 per ciascuno) annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondere a entro il giorno cinque del mese, oltre il 50% delle Parte_1
spese straordinarie, previamente concordate e documentate;
9. dispone l'assegnazione della casa familiare alla resistente;
10. rigetta la richiesta di autorizzazione all'espatrio;
11. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nicotera (VV), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
RGAC n. 2398/2022 - Pagina 19 di 20 Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
12. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
7 marzo 2025.
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
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