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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 3785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3785 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24818/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 24818/2022 R.G. avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie
TRA
( ), in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Rosita Leone ( ) e dall'avv. Flavia Staiano C.F._1
( ), elettivamente domiciliata in Napoli, presso la Filiale di C.F._2 Parte_1
sita alla piazza Matteotti n. 2
[...]
OPPONENTE
E
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Ester Madonna CP_1 C.F._3
( ) presso lo studio della quale, in Napoli, via Giuseppe Martucci n. 56, è C.F._4
elettivamente domiciliato
OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 6805/2022 mediante il quale Parte_1
questo Tribunale le ha ingiunto il pagamento della somma di euro 32.323,04, oltre interessi e spese del procedimento monitorio sulla base del “buono fruttifero postale cointestato con pari facoltà di rimborso con la sig. nata a San Giorgio a [...] il [...] serie Persona_1
00.138.985 07 sottoscritto in data 30.07.1992 per un importo pari a L 5.000.000 e sottoscritto
pagina 1 di 3 presso l'Ufficio Postale Agenzia 67 Napoli sito in Via Domenico Minichino, 14”. L'opponente ha dedotto che il mancato pagamento delle somme portate dal buono è stato conseguenza della diffida inoltrata dalla cointestataria del medesimo buono, (della quale ha chiesto la Persona_1 chiamata), del seguente tenore: “…Esistendo una comunione sui predetti titoli Vi invito e diffido a non procedere alla liquidazione di somme relative ai singoli buoni, senza il consenso espresso di entrambi i cointestatari”.
premesso di avere acquisito (a fronte di precedente ricorso monitorio) tutta la CP_1 documentazione relativa al buono postale sopra richiamato e di avere appurato l'assenza di ragioni ostative al rimborso dello stesso, ha chiesto il rigetto dell'opposizione deducendo che alcuna prova è stata resa quanto alla effettiva esistenza del “blocco” “restando lo stesso solo una dicitura annotata senza valore chissà quando e da chi” (p. 5 della comparsa di costituzione e risposta) e che comunque non sono state rispettate le forme dell'opposizione richieste dall'art. 18 del d. P. R. n.
655/1982.
Concessa la provvisoria esecuzione (“tenuto conto che il buono postale oggetto di causa era cointestato con pari facoltà di rimborso, motivo per il quale l'opposizione di uno dei cointestari non impediva all'altro di chiedere il rimborso del titolo” -provvedimento in data 21.3.2023 mediante il quale è stata pure rigettata l'istanza di chiamata del terzo “in quanto i rapporti tra i cointestatari del titolo sono fondati su presupposti, di fatto e giuridici, diversi da quelli nei confronti dell'emittente e che, pertanto, i germani dovranno regolare i loro rapporti con separati giudizi”), concessi i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c., è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni che, mutato il Giudice istruttore, si è effettivamente tenuta il 4.2.2025 allorquando la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini minimi per il deposito degli scritti conclusionali.
2. L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
2.1. Occorre premettere che le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione, sì che non è possibile pronunziare la cessazione della materia del contendere come pure richiesto (peraltro irritualmente, perché in comparsa conclusionale a fronte di domanda precisata di diverso tenore) dall'opponente che ha dato atto di avere provveduto al pagamento delle somme portate dal decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo in pendenza del presente giudizio.
Tanto detto, deve essere riconosciuto il diritto dell'Ascione risultante dal decreto ingiuntivo per le ragioni già espresse dal precedente Giudice istruttore nel sopra ritrascritto provvedimento del
21.3.2023 (in senso conforme, tra le altre, Cass., sez. 1, ord. 26 luglio 2023, n. 22577; Cass., sez. 1, sent. 13 settembre 2021, n. 24639) che qui integralmente si richiama.
pagina 2 di 3 Ne discende il rigetto dell'opposizione.
2.2. Non può essere accolta la domanda dall'opposto formulata ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. atteso che, in ragione dell'atto di “opposizione – diffida” depositato in sede di iscrizione a ruolo, non
è ravvisabile quella colpa grave che costituisce requisito soggettivo minimo per l'applicazione della norma da ultimo richiamata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi ridotti della metà (considerata la semplicità del giudizio e la limitata attività svolta) previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale di valore sino ad euro
52.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento, in favore Parte_1 dell'avv. Ester Madonna, difensore distrattario, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 3.808,00, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 15 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 24818/2022 R.G. avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie
TRA
( ), in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Rosita Leone ( ) e dall'avv. Flavia Staiano C.F._1
( ), elettivamente domiciliata in Napoli, presso la Filiale di C.F._2 Parte_1
sita alla piazza Matteotti n. 2
[...]
OPPONENTE
E
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Ester Madonna CP_1 C.F._3
( ) presso lo studio della quale, in Napoli, via Giuseppe Martucci n. 56, è C.F._4
elettivamente domiciliato
OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 6805/2022 mediante il quale Parte_1
questo Tribunale le ha ingiunto il pagamento della somma di euro 32.323,04, oltre interessi e spese del procedimento monitorio sulla base del “buono fruttifero postale cointestato con pari facoltà di rimborso con la sig. nata a San Giorgio a [...] il [...] serie Persona_1
00.138.985 07 sottoscritto in data 30.07.1992 per un importo pari a L 5.000.000 e sottoscritto
pagina 1 di 3 presso l'Ufficio Postale Agenzia 67 Napoli sito in Via Domenico Minichino, 14”. L'opponente ha dedotto che il mancato pagamento delle somme portate dal buono è stato conseguenza della diffida inoltrata dalla cointestataria del medesimo buono, (della quale ha chiesto la Persona_1 chiamata), del seguente tenore: “…Esistendo una comunione sui predetti titoli Vi invito e diffido a non procedere alla liquidazione di somme relative ai singoli buoni, senza il consenso espresso di entrambi i cointestatari”.
premesso di avere acquisito (a fronte di precedente ricorso monitorio) tutta la CP_1 documentazione relativa al buono postale sopra richiamato e di avere appurato l'assenza di ragioni ostative al rimborso dello stesso, ha chiesto il rigetto dell'opposizione deducendo che alcuna prova è stata resa quanto alla effettiva esistenza del “blocco” “restando lo stesso solo una dicitura annotata senza valore chissà quando e da chi” (p. 5 della comparsa di costituzione e risposta) e che comunque non sono state rispettate le forme dell'opposizione richieste dall'art. 18 del d. P. R. n.
655/1982.
Concessa la provvisoria esecuzione (“tenuto conto che il buono postale oggetto di causa era cointestato con pari facoltà di rimborso, motivo per il quale l'opposizione di uno dei cointestari non impediva all'altro di chiedere il rimborso del titolo” -provvedimento in data 21.3.2023 mediante il quale è stata pure rigettata l'istanza di chiamata del terzo “in quanto i rapporti tra i cointestatari del titolo sono fondati su presupposti, di fatto e giuridici, diversi da quelli nei confronti dell'emittente e che, pertanto, i germani dovranno regolare i loro rapporti con separati giudizi”), concessi i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c., è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni che, mutato il Giudice istruttore, si è effettivamente tenuta il 4.2.2025 allorquando la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini minimi per il deposito degli scritti conclusionali.
2. L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
2.1. Occorre premettere che le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione, sì che non è possibile pronunziare la cessazione della materia del contendere come pure richiesto (peraltro irritualmente, perché in comparsa conclusionale a fronte di domanda precisata di diverso tenore) dall'opponente che ha dato atto di avere provveduto al pagamento delle somme portate dal decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo in pendenza del presente giudizio.
Tanto detto, deve essere riconosciuto il diritto dell'Ascione risultante dal decreto ingiuntivo per le ragioni già espresse dal precedente Giudice istruttore nel sopra ritrascritto provvedimento del
21.3.2023 (in senso conforme, tra le altre, Cass., sez. 1, ord. 26 luglio 2023, n. 22577; Cass., sez. 1, sent. 13 settembre 2021, n. 24639) che qui integralmente si richiama.
pagina 2 di 3 Ne discende il rigetto dell'opposizione.
2.2. Non può essere accolta la domanda dall'opposto formulata ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. atteso che, in ragione dell'atto di “opposizione – diffida” depositato in sede di iscrizione a ruolo, non
è ravvisabile quella colpa grave che costituisce requisito soggettivo minimo per l'applicazione della norma da ultimo richiamata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi ridotti della metà (considerata la semplicità del giudizio e la limitata attività svolta) previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale di valore sino ad euro
52.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento, in favore Parte_1 dell'avv. Ester Madonna, difensore distrattario, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 3.808,00, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 15 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
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