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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 27/11/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO ________________________________________________________________________________________________________________________________
IL TRIBUNALE DI VASTO
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabrizio Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 467/2019 R.G.A.C. (a cui è stato riunito il procedimento iscritto al n. 473/2019 R.G.A.C.), avente ad oggetto: OPPOSIZIONE
ALL'ESECUZIONE EX ART. 615, COMMA 2, C.P.C.;
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
SI AL, presso il cui studio professionale, con sede in Vasto, alla via Ciccarone
n.118/C, è elettivamente domiciliata;
ATTORE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
AR LA, presso il cui studio professionale, con sede in Vasto, alla Via Arno 31, è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
FATTO TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 2 Setto re Civile
1. ha proposto opposizione all'esecuzione, nell'ambito della Controparte_1
procedura esecutiva n. 384/2018 R.G.E., fondata sull'ordinanza di reintegra nel possesso, emessa dal Tribunale di Vasto in data 15/11/2007, in accoglimento della domanda possessoria proposta da , avente ad oggetto una servitù Parte_1
di passaggio insistente su alcuni terreni siti in agro del Comune di Scerni, di proprietà
dell'opponente, allibrati in catasto al fg. 26, part.lle 290 e 291, a mezzo della quale è stato ordinato a di: “1) di consegnare a le Controparte_1 Parte_1
chiavi del cancello pedonale e del lucchetto del cancello carrabile specificati nel ricorso introduttivo della lite e di reintegrare la stessa nel possesso della strada in tale
atto indicata;
2) di rimuovere la recinzione e le piante poste a confine con la particella
n. 292 del foglio 26 del Comune di Scerni in atti meglio individuata;
3) di rimborsare a
le spese di lite”. Parte_1
A sostegno dell'opposizione, ha dedotto: a) l'avvenuto Controparte_1
soddisfacimento delle pretese avversarie, per essere stata Parte_1
reintegrata nel possesso della citata servitù sin dall'ottobre del 2008; 2) l'illegittimità degli atti posti in essere nel giugno del 2018 dall'ufficiale giudiziario e dai suoi ausiliari,
asseritamente compiuti in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'ordinanza possessoria del 15.11.2007, nonché in quella successiva del 28.04.2008, determinante le modalità di attuazione del provvedimento;
3) la sussistenza di un danno patrimoniale per l'illegittima rimozione di piante e beni ubicati sui terreni di sua proprietà.
Alla luce delle esposte argomentazioni, l'opponente ha chiesto di dichiarare la nullità del precetto e del titolo esecutivo, nuovamente posti in esecuzione nel giugno del 2018,
e, per l'effetto, la nullità e/o inefficacia della citata procedura, nonché degli atti già
posti in essere in attuazione della stessa, con consequenziale risarcimento dei danni asseritamente patiti.
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2. , deducendo la perpetrazione di ulteriori e continui atti di Parte_1
spoglio sin dal dicembre del 2008, ha contestato il merito delle deduzioni difensive addotte a sostegno della opposizione e ha concluso per il rigetto della stessa,
argomentandone l'assoluta infondatezza.
3. Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 14.03.2019, ha confermato la sospensione dell'esecuzione, già precedentemente concessa con decreto, assegnando termine perentorio di quarantacinque giorni per l'introduzione della causa di merito.
4. Con atto di citazione del 24.04.2019, ha introdotto l'odierno Parte_1
giudizio di merito. Con autonomo atto di citazione del 23.04.2019, parimenti ha fatto
, instaurando il procedimento iscritto al n. 473/2019 R.G.A.C. Con Controparte_1
provvedimento del 12.12.2019, date le evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, è stata disposta la riunione dei due giudizi.
5. La causa è stata istruita a mezzo prove orali e documentali e, all'udienza del
18.12.2024, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con ordinanza del 27.03.2025, questo giudice ha disposto la rimessione della causa sul ruolo, sollevando d'ufficio la questione relativa ad un possibile vizio di inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione, sull'assunto che l'attuazione forzosa del provvedimento di reintegra nel possesso debba essere conseguita esclusivamente ex art. 669 duodecies c.p.c. e, quindi, con forme diverse dall'esecuzione. Ha, pertanto, sottoposto tale rilievo alle parti, assegnando ad entrambe termine per depositare memorie difensive contenenti osservazioni in merito alla questione sollevata d'ufficio.
6. Con atto di precisazione delle conclusioni, depositato in data 09.07.2025, CP_1
ha aderito all'eccezione di inammissibilità così formulata e, in subordine, ha
[...]
insistito per l'accoglimento di un'istanza di modifica dell'ordinanza istruttoria del
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15.05.2025, depositata il 20.05.2025 o, comunque, per l'accoglimento della spiegata opposizione all'esecuzione. Con comparsa conclusionale del 07.10.2025, richiamandosi, ai precedenti scritti difensivi ha, pertanto, chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
“dichiarare inammissibile l'esecuzione in quanto non attuata ai sensi dell'art. 669
duodecies c.p.c.; in subordine, richiamate le motivazioni espresse nel predetto atto di reclamo (da intendersi trascritte e dedotte nel presente atto), previa revoca
dell'ordinanza istruttoria del 15/5/24, accogliere le richieste istruttorie versate da
nella memoria 12/2/2020, come sopra trascritte;
in ulteriore Controparte_1
subordine: dichiarare la nullità del precetto, del titolo esecutivo - spedito in forma
esecutiva per la seconda volta il 24.10.2017 e, per l'effetto, dichiarare nulla e/o inefficace l'esecuzione avviata in data 05 giugno 2018, con conseguente invalidazione
degli atti compiuti e negazione del potere di proseguire il processo esecutivo illegittimamente avviato. Condannare al risarcimento dei danni Parte_1
subiti da nella misura quantificata in corso di causa o in quella Controparte_1
maggiore o minore ritenuta di giustizia”.
7. All'opposto, , pur non contestando la fondatezza della Parte_1
questione di inammissibilità sollevata d'ufficio dal giudice, ne ha asserito la tardività e la non rilevabilità d'ufficio, ritendo legittima e ammissibile la procedura esecutiva, fondata sull'interdetto possessorio e, pur rilevando la propria sopraggiunta carenza di interesse ad agire, in ragione dell'avvenuto ripristino della servitù di passaggio (cfr. verbale di udienza dell'11.06.2026), con comparsa conclusionale deposita l'08.10.2025
ha rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
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“In via principale, ferma restando la già palesata sopravvenuta carenza di interesse da
parte dell'odierna opposta alla prosecuzione del presente giudizio, nonché a coltivarne gli esiti, accertare e dichiarare l'erroneità e la conseguente illegittimità del
provvedimento di sospensione dell'esecuzione reso dal Tribunale di Vasto in funzione di
Giudice dell'Esecuzione con l'ordinanza del 14/03/2019 nel procedimento n. 384/18
R.G.E. in virtù delle ragioni precedentemente esposte e, per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità e validità della procedura esecutiva, del precetto e dei titoli
posti a suo fondamento. In subordine, nel caso di declaratoria di inammissibilità dell'esecuzione, accertare e dichiarare la mancata invocazione della relativa eccezione
da parte dei precedenti magistrati investiti della cognizione di tutti i procedimenti
connessi e conseguenziali all'esecuzione, nonché da parte dei precedenti procuratori e, per l'effetto, dichiarare la tardività dell'eccezione o, comunque, la mancanza di
responsabilità dell'opposta per tutti gli atti e fatti successivi;
condannare comunque il convenuto alla rifusione delle spese del presente giudizio, oltre accessori come per
legge, il tutto con il favore delle spese e competenze di giudizio da liquidarsi, secondo protocolli e convenzioni in vigore, in conformità all'ammissione della convenuta al
patrocinio a spese dello stato come da provvedimento n. 234/18 emesso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vasto in data 26/04/2018”.
DIRITTO
1. Deve, preliminarmente, esaminarsi l'eccezione di inammissibilità e irritualità
dell'azione, sollevata d'ufficio da questo giudice, la cui fondatezza assorbe ogni altra questione inerente la fattispecie in esame.
2. Come già innanzi rappresentato, l'odierno giudizio trae origine dall'opposizione all'esecuzione proposta da nell'ambito della procedura esecutiva Controparte_1
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iscritta al n.384/2018 R.G.E., fondata sull'ordinanza di reintegra nel possesso, emessa dal Tribunale di Vasto in data 15/11/2007, la cui realizzazione forzosa avrebbe dovuto aver luogo con forme diverse da quella dell'esecuzione.
A tal proposito, occorre osservare come nella suddetta materia si è espressa la costante giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., 19/09/2022, n. 27392; Cass.,
17/05/2021, n. 13175) la quale ha affermato che l'attuazione forzosa del provvedimento di reintegrazione nel possesso va conseguita esclusivamente ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c. e, quindi, con forme diverse dall'esecuzione. La concreta realizzazione del comando impartito dal provvedimento possessorio si deve, cioè,
svolgere nell'ambito dello stesso giudizio e con le sole forme stabilite dal giudice che lo ha emesso, onde salvaguardare le peculiari esigenze cautelari e conservative che l'hanno determinato e che sono state valutate appunto da quel giudice ed a lui e soltanto a lui sono riservate.
Ne segue che la legittimità dell'attuazione forzosa ex art. 669 duodecies c.p.c., può
essere contestata solo nell'ambito dello stesso giudizio possessorio e non invece con l'opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi, sicché tutte le deduzioni svolte da chi la subisce hanno la natura di eccezioni che, inserendosi nel giudizio di merito, sono idonee soltanto a sollecitare l'esercizio dei poteri di modifica e/o di integrazione o revoca del provvedimento impugnato, spettanti al giudice del merito possessorio e non ad altri (cfr. (cfr., ex plurimis, Cass., 19/09/2022, n. 27392; Cass., 20/10/1994, n.
8581; Cass., 12/03/2008, n. 6621).
A diversa soluzione si giunge nel solo in caso in cui oggetto di realizzazione forzosa del comando giudiziale sia la sentenza di merito, che abbia confermato, ma in realtà
assorbito in una pronuncia a cognizione piena, il provvedimento di reintegrazione
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interinale, condannando il convenuto ad un obbligo di fare, non fare o rilasciare (ipotesi non ricorrente nel caso di specie): in questo caso l'esecuzione forzata è ammessa in forma ordinaria, ma purché in base alla sentenza e non più al precedente interdetto,
poiché essa sarebbe allora fondata su di una sentenza resa all'esito della fase di merito di un ordinario giudizio di cognizione, che, in quanto tale, costituisce un titolo esecutivo ad ogni effetto e può essere azionata nelle relative forme, secondo il processo disciplinato dal libro terzo del codice di rito civile.
Né può ammettersi che l'attuazione forzosa nelle forme libere contemplate dall'art. 669 duodecies c.p.c., costituisca una modalità cui la parte creditrice può rinunciare optando per il modello ordinario dell'esecuzione forzata: l'esigenza di riconduzione del procedimento al giudizio possessorio è a tutela dell'effettività della tutela lato sensu cautelare (o, in ogni caso, interinale) disegnata dal legislatore come necessariamente concentrata in capo al giudice che ha emesso quel provvedimento ed esclude una disponibilità delle forme di tutela.
3. Sulla base di tali premesse, la Corte di Cassazione ha, quindi, affermato il seguente principio di diritto: “poiché l'interdetto possessorio, a differenza della
sentenza di condanna resa all'esito della successiva fase di merito, non è mai suscettibile di esecuzione, ma soltanto di attuazione ai sensi dell'art. 669 duodecies,
richiamato dal capoverso dell'art. 703 c.p.c., sono inammissibili sia l'attività del beneficiario volta a porlo in attuazione nelle forme previste per l'esecuzione e
consistente nell'intimazione di un precetto non previsto dalla legge o dal giudice, sia il dispiegamento di contestazioni mediante opposizione a quest'ultimo, l'una e l'altra in
violazione della competenza funzionale ed inderogabile del giudice che ha emanato il
detto provvedimento possessorio, a questi dovendo rivolgersi il destinatario della notifica di quell'inammissibile precetto per contestare il diritto di conseguire
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l'attuazione del provvedimento interdittale” (cfr., Cass., 17/05/2021, n. 13175).
4. Applicando tali principi al caso di specie, ne deriva che la rilevata indisponibilità delle forme dell'attuazione esclude la legittimità della condotta di Parte_1
, beneficiaria dell'originario interdetto, la quale, attraverso la notificazione
[...]
dell'atto di precetto e del preavviso di rilascio, avrebbe inteso rendere operativa una modalità procedimentale alternativa a quella contemplata dall'art. 669 duodecies c.p.c.
Ne consegue che , destinatario di quell'illegittimo atto di precetto e Controparte_1
del detto preavviso di rilascio - neppure potendosi con tali atti iniziare in concreto alcun processo esecutivo, né tantomeno essendo individuabile un corrispondente giudice dell'esecuzione - non poteva avvalersi del rimedio dell'opposizione all'esecuzione, di cui all'art. 615 c.p.c.: ogni eventuale contestazione formale o sostanziale dell'attuazione del provvedimento avrebbe potuto e dovuto essere proposta esclusivamente al giudice della causa di merito possessorio.
In definitiva, l'interdetto non si esegue, ma si attua e ciò implica la devoluzione funzionale ed inderogabile di ogni relativa controversia al giudice della cautela - e poi a quello del merito - secondo il principio consacrato nell'art. 669 duodecies c.p.c.,
posto che non poteva ab origine essere incominciata un'esecuzione e neppure poteva essere proposta un'opposizione, perché tutte le questioni relative all'attuabilità
andavano devolute al giudice che aveva emesso il provvedimento cautelare e poi, eventualmente, a quello del relativo merito.
5. Sulla scorta delle suesposte considerazioni, deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'intrapresa procedura esecutiva, oltreché della proposta opposizione all'esecuzione.
6. Tali considerazioni non possono ritenersi inficiate dalle deduzioni formulate dalla
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parte opposta, , circa la pretesa non rilevabilità d'ufficio della Parte_1
sollevata eccezione di inammissibilità.
Come noto, il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio - finanche per la prima volta nel giudizio di cassazione - la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva,
potendo rilevare sia la carenza del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, posto che – entrambe – determinano l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto
ex tunc, in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa (cfr., ex plurimis, Cass., 13/07/2011, n.15363).
7. Orbene, nella fattispecie, seppur è vero che il provvedimento interinale di reintegrazione presenta il carattere della esecutività, è parimenti vero che il medesimo non costituisce valido titolo esecutivo idoneo a legittimare il procedimento di esecuzione forzata;
del resto, come anche chiarito dalla Corte di Cassazione, in una fattispecie del tutto assimilabile alla presente, “il provvedimento non si presta ad
essere qualificato titolo esecutivo e non autorizza all'esercizio dell'azione esecutiva”
(cfr. Cass., 15/01/2003, n. 481).
Ciò determina in capo al giudice dell'opposizione, il potere/dovere di rilevare d'ufficio la questione dell'inammissibilità del giudizio di opposizione per carenza di un idoneo titolo esecutivo atto a legittimare il procedimento di esecuzione forzata.
8. La rilevata eccezione di inammissibilità dell'azione ha efficacia assorbente rispetto alle ulteriori questioni sollevate in sede di giudizio e, in particolare, alla domanda di risarcimento dei danni formulata da . Controparte_1
9. Le spese di lite del presente giudizio devono essere integralmente compensate,
rilevata la peculiarità della fattispecie, connotata dall'attivazione di un rimedio
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inammissibile avverso un procedimento del pari illegittimamente instauratosi e tenuto,
altresì, conto che la decisione è stata assunta sulla scorta di una questione rilevata d'ufficio dal giudice e rispetto alla quale la parte interessata nulla ha dedotto prima del rilievo ufficioso.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
DICHIARA che non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, Parte_1
per carenza di un idoneo titolo esecutivo;
DICHIARA, in ogni caso, inammissibile l'opposizione all'esecuzione proposta da CP_1
;
[...]
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, 26/11/2025.
IL GIUDICE dott. Fabrizio Pasquale
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