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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2024, n. 3651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3651 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott. Alessandro Nunziata Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 29.10.2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 746/2021 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dal prof. avv. Claudio Scognamiglio e dall'avv. Pietro Burroni, come da procura in atti appellante – appellata incidentale
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Pierpaolo Petrucci, come da procura in atti CP_1
appellato – appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5358/2020 pubblicata il 21.9.2020
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25.9.2018 conveniva in giudizio la CP_1 [...]
, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia al'Ill.mo Tribunale adito, in Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro di Primo Grado: respinta ogni contraria eccezione;
- in accoglimento del presente ricorso e dei motivi tutti in esso esposti, in fatto ed in diritto;
- accertate le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente in relazione al suo CP_1 inquadramento contrattuale, in particolare sino al 2009, poi dal dicembre 2009 all'ottobre 2013,
1 dall'ottobre 2013 al febbraio 2014, quindi dal febbraio 2014 alla fine del rapporto (novembre
2017);
- accertate le modalità di svolgimento delle stesse, il raffronto tra esse, le declaratorie collettive ed il grado di professionalità acquisito nel tempo dal ricorrente, così come specificato nella parte narrativa e/o in corso di causa:
In via principale nel merito:
- accertare e dichiarare l'esistenza di una dequalificazione e di un demansionamento attuato nei confronti del sig. per tutto l'arco di tempo considerato e ricompreso almeno tra il CP_1
dicembre 2009 - e/o da data successiva – e sino al novembre 2017, data di cessazione del rapporto, con le modalità ed i termini descritti in ricorso;
- accertare in ogni caso che le nuove mansioni/ruolo/compiti assegnati al ricorrente a partire dal dicembre 2009 (quale direttore di Filiale minore), poi dall'ottobre 2013 (retrocessione a Vice
Direttore) ed infine dal febbraio 2014 (adibizione a mero Ufficio interno con mansioni impiegatizie
e non direttive) sono state inferiori, qualitativamente e sostanzialmente, a quelle svolte sino al dicembre 2009 con la qualifica di QD4 e comunque non sono risultate consone poiché notevolmente deteriori e/o inferiori rispetto al grado di professionalità acquisito dal ricorrente nel corso della propria carriera;
- accertare l'illegittimità del contegno reiterato della società convenuta in relazione a tutti i fatti ed i provvedimenti indicati nel ricorso, per tutta la durata di tali comportamenti, con ogni conseguenza di legge;
- per l'effetto: condannare in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni cagionati al sig. sub CP_1 specie di danno patrimoniale e non patrimoniale, alla professionalità ed all'immagine, nonché da perdita di chance, e pertanto condannarla al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 145.000,00 (come in ricorso indicata) o di diversa somma, maggiore o minore, ed anche con valutazione equitativa, la quale dovesse risultare dimostrata, congrua, equa e/o di giustizia all'esito dell'istruttoria;
- in ogni caso, per tutte le somme dovute in favore del ricorrente, con condanna al pagamento degli interessi legali e con il maggior danno da svalutazione monetaria a decorrere dalle date di maturazione dei singoli crediti e sino al soddisfo”; il tutto con vittoria di spese da distrarsi”.
A sostegno della domanda, premetteva in fatto: di essere stato dipendente della
[...]
, fusa per incorporazione nella poi Controparte_2 Controparte_3 divenuta a sua volta confluita nel nell'aprile del Controparte_4 Parte_1
2004 era stato promosso al ruolo di “Direttore di Filiale”, dapprima dirigendo una unità operativa
2 composta da un organico di tre persone, poi di cinque unità e, infine, nel gennaio 2006, di nove unità di personale (presso la Filiale Banca Antonveneta n. 95 di Via dei Colli Portuensi); era stato, poi, promosso a Quadro Direttivo di 4°livello – QD4 e, nel dicembre 2009, MPS gli aveva conferito poteri ancora più ampi di valutazione ed erogazione del credito, con aumento del rischio credito ordinario e con previsione di rischio credito fondiario e rischio leasing;
a partire dalla fine dell'anno
2009, più o meno in coincidenza dell'entrata di nell'orbita di , Controparte_4 CP_5
aveva iniziato a subire una serie di provvedimenti tanto inaspettati quanto dequalificanti, tutto parte di un disegno volto evidentemente alla sua emarginazione dal nuovo contesto, decisa da MPS, a vantaggio verosimilmente di tutti i dipendenti MPS originari e a detrimento di tutti gli ex dipendenti di nel periodo novembre/dicembre 2009 era stato trasferito dalla citata Filiale di Via CP_4
dei Colli Portuensi n.9, che nel frattempo era stata ampliata sino a ricomprendere undici unità di personale e dove svolgeva le mansioni e ricopriva il ruolo di Direttore di Filiale, ad altra Filiale di
Roma sita in Via della Magliana, alla quale veniva preposto sempre con il ruolo di Direttore, in sostituzione del direttore uscente sig. Vigilante, ma con organico a lui subordinato ridotto a sole cinque unità; era così passato dal dirigere una Filiale Strutturata con applicazione integrale dei modelli di Servizio su tutti i segmenti di clientela e con fascia dimensionale di organico pari o superiore alle sette unità, a una Filiale Strutturata a Modulo Commerciale Unico con fascia dimensionale di organico pari o inferiore a sei unità di personale;
alla filiale più grande era stata spostata la sig. Vigilante, proveniente da MPS, inquadrata all'epoca in un livello inferiore al suo e con minore anzianità di servizio;
nel mese di ottobre 2013 era stato addirittura svuotato completamente del ruolo e delle mansioni di Direttore di Filiale per essere assegnato dalla MPS a quelle, obiettivamente inferiori, di Vice Direttore della Filiale MPS n.20 di Via dei Colli Portuensi, che nel frattempo era stata unificata con la Filiale 95, presso la quale aveva disimpegnato, per circa quattro anni e con ottimi risultati, le mansioni di Direttore;
il ruolo di Direttore era stato affidato alla sig.ra che sino a quel momento non aveva mai ricoperto quel ruolo e che non era Persona_1
certamente inquadrata come QD4, avendo oltretutto una anzianità di servizio e competenze inferiori alle sue;
dal mese di febbraio 2014 era stato addirittura adibito a svolgere compiti non più direttoriali e neanche vice-direttoriali ma di mero impiegato quale addetto di un Ufficio interno dell'Area Centro e Sardegna, con compiti ormai del tutto residuali e marginali, senza più alcun margine di autonomia decisionale sotto la direzione del preposto, prima il sig. e poi la sig. Pt_2
entrambi con inquadramento inferiore;
dal 2009 in poi aveva visto peggiorare le sue Per_2
abitudini di vita quotidiane, cadendo in una condizione emotiva di disagio, lavorativo e personale, con riflessi anche sulla vita familiare a tal punto da “ scegliere “ l'esodo volontario nel novembre
2017.
3 Argomentava in diritto in ordine alla sussistenza di un danno professionale e chiedeva la liquidazione del risarcimento, per il periodo 2009/2013, nella misura del 10% della retribuzione lorda media di € 4000,00 (€ 400,00 al mese x 46 mesi = € 18.400,00) per un importo complessivo di
€ 18.000,00 arrotondato in difetto;
per il periodo da ottobre 2013 a febbraio 2014, nel quale era stato adibito a mansioni di vicedirettore, chiedeva la liquidazione di un danno professionale pari al
50% della retribuzione media lorda percepita di € 4700,00 (€ 2.350,00 al mese x 5 mesi = €
11.750,00), per un totale arrotondato di € 12000,00; per il periodo da febbraio 2014 sino all'esodo volontario del novembre 2017, nel quale aveva svolto mansioni di mero impiegato, chiedeva la liquidazione del danno professionale in misura del 50% della retribuzione lorda media percepita di
€ 4720,00 (€ 2.360,00 al mese x 41 mesi = € 96.760,00) per un totale € 95.000,00. Chiedeva, infine, il risarcimento del danno non patrimoniale e morale, nonché esistenziale, da liquidarsi in € 10,00 giornalieri per 92 mesi, per una somma totale di € 23.920,00 (10 x 26 gg., € 260,00 al mese, per 92 mesi), arrotondato per difetto in € 20.000,00. Concludeva come sopra riportato.
Si costituiva in giudizio la contestando il ricorso in fatto e in Parte_1 diritto. In particolare evidenziava: il trasferimento dall'Agenzia 95 (ex Controparte_4 all'Agenzia n. 8642 (Agenzia Roma-42) si spiegava in ragione della necessità di MPS di mettere in atto il programmato processo di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture operative, e dunque anche delle Filiali, così come resosi necessario anche in relazione all'ingresso di
[...] nel neonato Gruppo bancario, nell'ambito del quale MPS ha il ruolo di Capogruppo;
CP_4
l' ex (cod. 8359 MPS) risultava oggettivamente sovradimensionata, con Pt_3 Controparte_4
la conseguenza ovvia e necessitata per cui, nel tempo, si è proceduto, non solo alla progressiva riduzione del numero delle unità assegnate, ma anche alla conversione della stessa in CP_6
“sportello avanzato”, per poi, in seguito, provvedere alla definitiva chiusura della stessa (avvenuta in data 29 novembre 2013); per di più, l' ex (cod. 8359 MPS), era Pt_3 Controparte_4
ubicata in Via Colli Portuensi n. 457, a pochi metri di distanza dalla Agenzia MPS Roma-20 (Roma
Ag. 20 Cod. 8620) situata in via Colli Portuensi n. 483; in ogni caso, nell'ambito del trasferimento dall'Agenzia 95 (ex cod. 8359 MPS) alla Agenzia n. 8642 (Agenzia Roma-42), Controparte_4
il ricorrente aveva comunque conservato il pregresso ruolo di titolare di Filiale;
inoltre l'insussistenza di alcun demansionamento, secondo la prospettiva attorea risalente al 2009, doveva ritenersi comprovata dal riconoscimento al ricorrente dell'inquadramento di QD4 con lettera del 2 dicembre 2009; a partire dal 2009-2010, le performances del ricorrente avevano cessato bruscamente di essere in linea con le attese del datore di lavoro;
da ottobre 2013, e fino a febbraio Part 2014, il ricorrente ha ricoperto il ruolo di Vice Titolare nella nuova 0 di via dei Colli Portuensi
n. 483 (venuta ad esistenza per effetto dell'accorpamento tra la Filiale 95 ex Controparte_4
4 quella presso cui il ricorrente aveva già ricoperto in passato il ruolo di Titolare, e l'Agenzia MPS n.
20); ciò era giustificato, oltre che in ragione del processo di riorganizzazione che MPS ha messo in atto in seguito all'operazione di incorporazione di anche dal drastico calo di Controparte_4
rendimento del ricorrente nell'espletamento delle sue mansioni, riconosciuto anche dal medesimo;
l'Agenzia presso la quale il aveva svolto il ruolo di Vice Titolare aveva 20 risorse in totale, CP_1 così potendosi tradurre tale esperienza professionale in un'ottima opportunità per il ricorrente di mettersi in luce dopo le non soddisfacenti performances dal medesimo fatte registrare, a partire dal primo semestre 2010, in qualità di Titolare presso l'Agenzia n. 8642 (Agenzia Roma-42); nell'ambito dei colloqui intercorsi tra il e la dirigenza, costui aveva condiviso il nuovo ruolo CP_1 di sostituto dell'agenzia 20, dimostrandosi soddisfatto dell' incarico e chiedendo un trasferimento nel settore credito;
il trasferimento, da febbraio 2014, al settore Credito e qualità dell'Area centro e
Sardegna era avvenuto in accoglimento delle aspettative del ricorrente e non aveva comportato l'affidamento di mere mansioni impiegatizie;
l'inquadramento dei dipendenti addetti presso tale struttura era per la maggior parte rappresentato proprio da e da molti QD4, in Controparte_7 percentuale tra il 20% e il 30% ; il ricorrente aveva scelto di accedere all'esodo volontario per motivazioni personali e per la convenienza economica della scelta.
Contestava, quindi, la sussistenza dell'allegato demansionamento ed argomentava in ordine al difetto di specifiche allegazione sui danni subiti. Evidenziava che dal 25.6.2015 doveva applicarsi il nuovo testo dell'art 2103 c.c., come modificato dal D.lgs. n. 81/2015, essendo chiamato il giudice a verificare che le mansioni cui viene adibito il lavoratore rientrino nella medesima categoria legale e nel medesimo livello contrattuale in cui il lavoratore è inquadrato, con conseguente esclusione di demansionamento nella fattispecie stante la circostanza che, in tutto il territorio nazionale, al settore credito e qualità erano per la maggior parte impiegati dipendenti con il ruolo di QD. Contestava, in ogni caso, la quantificazione del danno professionale in misura proporzionale alla retribuzione lorda e comprensiva di voci variabili.
Fallito il tentativo di conciliazione, per la mancata adesione della espletata la prova CP_4
testimoniale, con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava il demansionamento del ricorrente ad opera della convenuta nel periodo CP_4 dall'ottobre 2013 e fino al febbraio 2014 e , per l'effetto , condannava la resistente al risarcimento del relativo danno professionale liquidato in € 6.345,00, oltre rivalutazione ed interessi dalla pronuncia al saldo;
dichiarava il demansionamento del ricorrente ad opera della Banca convenuta nel periodo dal 13 febbraio 2014 al 25 giugno 2015 e, per l'effetto , condannava la resistente al risarcimento del relativo danno professionale liquidato in € 37.760,00, oltre rivalutazione ed interessi dalla pronuncia al saldo. Rigettava, invece, la domanda relativa all'accertamento del
5 demansionamento per il periodo da dicembre 2009 ad ottobre 2013, ritenendo che il trasferimento del dalla Filiale n. 95 alla Filiale di via della Magliana fosse avvenuto in costanza di un CP_1
processo di riorganizzazione della Banca, e che il avesse mantenuto le medesime mansioni CP_1
di titolare di Agenzia, e per il periodo successivo al 25.6.2015, tenuto conto delle modifiche apportate all'art. 2103 c.c. dal D.lgs. n. 81/2015, e del fatto che gli “addetti al Settore Credito e
Qualità rivestivano per la gran parte del territorio nazionale il livello di inquadramento quali QD” ; rigettava la domanda di risarcimento di ulteriori danni, in quanto genericamente allegati e non provati dal Compensava, infine, per 1/3 le spese di lite e condannava la al pagamento CP_1 CP_4
del residuo.
Ha proposto appello la censurando la sentenza impugnata Parte_1
nelle parti in cui: 1) ha riconosciuto il demansionamento del nei periodi da ottobre 2013 a CP_1
febbraio 2014 e dal 13.2.2014 al 25.6.2015, ritenendo erroneamente assolto da parte del CP_1
l'onere della prova in merito al demansionamento, ed invece non assolto l'onere probatorio a carico della e negando alcuna valenza probatoria alla documentazione prodotta dalla 2) ha CP_4 CP_4
ritenuto sussistente un danno da lesione della professionalità del Veneri, in assenza di qualsiasi sufficientemente specifica allegazione e prova di tale danno;
3) nella liquidazione del danno, ha assunto un parametro retributivo del tutto errato ed ha ricompreso nell'importo della retribuzione utile ai fini del calcolo del preteso danno anche voci “del tutto estranee al piano dei criteri in questa prospettiva utilizzabili, per di più commisurando l'importo stesso al lordo”.
Ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di rigettare integralmente le domande proposte dal con il ricorso di primo grado;
di condannare l'appellato alla restituzione delle CP_1 somme a lui erogate in esecuzione della sentenza appellata, pari all'importo netto di € 29.866,58, con vittoria delle spese di lite del doppio grado.
Si è costituito in giudizio resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. Ha, inoltre, CP_1
proposto appello incidentale, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto il demansionamento e il conseguente danno anche nel periodo da giugno 2015 a novembre 2017, non avendo la MPS dimostrato che gli assetti organizzativi aziendali si erano modificati in misura tale da incidere sulla posizione del e non consentendo, il nuovo testo CP_1 dell'art. 2103 c.c., né l'assegnazione di mansioni inferiori di due livelli né lo svolgimento di mansioni rientranti in una diversa categoria legale.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “rigettare l'appello principale in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato;
in accoglimento delle domande svolte in primo grado e non accolte, altresì in via di appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Roma, dott.ssa E. Capaccioli quale Giudice del lavoro in data
6 21 settembre 2020, n.5358/2020 (NRG n. 29917/18) - accertare e dichiarare la violazione dell'art.
2103 c.c. e comunque l'esistenza di una dequalificazione e di un demansionamento avvenuti ai danni del sig. anche nel periodo successivo a quello oggetto di accertamento da parte CP_1
del Tribunale, quindi anche per il periodo successivo al 25 giugno 2015 e sino al 1° novembre
2017, data di cessazione del rapporto, con le modalità ed i termini descritti negli atti e doc.ti di causa del doppio grado;
per l'effetto: condannare Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni cagionati
[...]
al sig. sub specie di danno patrimoniale e non patrimoniale, alla professionalità ed CP_1 all'immagine, nonché da perdita di chance, e pertanto condannarla al pagamento in favore del sig. della complessiva ulteriore somma di € 73.953,42 - o della diversa ulteriore somma, CP_1
maggiore o minore che venisse accertata, sempre secondo valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.
e/o di giustizia;
in ogni caso, per tutte le somme dovute in favore del ricorrente, con condanna al pagamento gli interessi legali e con il maggior danno da svalutazione monetaria a decorrere dalle date di maturazione dei singoli crediti e sino al soddisfo. Con il favore delle spese anche del presente grado, da distrarsi”.
Con memoria depositata in data 15.12.2022 la ha eccepito Parte_1
l'inammissibilità dell'appello incidentale per violazione dell'art. 345 c.p.c., non avendo il CP_1
nel ricorso di primo grado, depositato dopo l'entrata in vigore della modifica all'art. 2103 c.c., allegato circostanze di fatto dirette a dimostrare che le mansioni svolte a partire del 25.6.2015 non rientrassero in quelle della medesima categoria e livello contrattuale dal medesimo posseduti;
nel merito, contestando l'appello incidentale e chiedendone il rigetto, perché infondato in fatto e in diritto.
All'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ha censurato la sentenza gravata, in primo luogo, nelle parti Parte_1
in cui ha riconosciuto il demansionamento del nei periodi da ottobre 2013 a febbraio 2014 e CP_1 dal 13.2.2014 al 25.6.2015, ritenendo erroneamente assolto da parte del l'onere della prova CP_1 in merito al demansionamento, ed invece non assolto l'onere probatorio a carico della e CP_4
negando alcuna valenza probatoria alla documentazione prodotta dalla CP_4
Tali censure non sono fondate.
E' necessario premettere che, secondo i principi affermati dalla Corte di Cassazione, quando il lavoratore alleghi un demansionamento riconducibile ad inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., incombe su quest'ultimo l'onere di provare l'esatto adempimento del proprio obbligo: o attraverso la prova della mancanza in concreto
7 del demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'adibizione a mansioni inferiori fosse giustificata dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali oppure, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (v. Cass. n.
4766/2006; n. 4211/2016; Cass. n. 1169/2018; n. 17365/2018; n. 22488/2019; n. 48/2024).
Inoltre, in tema di esercizio dello ius variandi, è stato costantemente ribadito che il giudice di merito deve accertare, in concreto, se le nuove mansioni siano aderenti alla competenza professionale specifica acquisita dal dipendente e ne garantiscano, al contempo, lo svolgimento e l'accrescimento del bagaglio di conoscenze ed esperienze, senza che assuma rilievo l'equivalenza formale fra le vecchie e le nuove mansioni (Cass. n. 1916/2015; n. 16594/2020; n. 48/2024).
1.1. Ciò posto, con riferimento al periodo da ottobre 2013 a febbraio 2014, la appellante ha CP_4 dedotto che l'assegnazione del nel ruolo di Vice titolare dell'Agenzia 20 è stata giustificata CP_1
oggettivamente da esigenze organizzative tese a rimediare ad una prestazione professionale del ricorrente che aveva registrato un brusco calo qualitativo, e in ragione della sua temporaneità, in attesa che fosse esaudita la sua richiesta di essere trasferito al Settore Credito e Legale dell'
[...]
. Parte_4
Tali assunti non hanno trovato alcun riscontro probatorio.
E' documentato in atti e, comunque, non contestato tra le parti, che il dopo avere svolto, da CP_1
dicembre 2009 ad ottobre 2013, le mansioni di direttore della Filiale di via della Magliana (Agenzia
n. 8642, con organico di 5 unità), è stato adibito, da ottobre 2013 a febbraio 2014, a mansioni di vice titolare (“Preposto Sost.”) della Filiale MPS n. 20, di via dei Colli Portuensi, che era stata unificata con la Filiale n. 95 (ex ), presso la quale il aveva svolto, da Controparte_4 CP_1
gennaio 2006 a dicembre 2009, le mansioni di direttore.
Dalle deposizioni dei testimoni e escussi nel giudizio di Testimone_1 Testimone_2
primo grado, è emerso che il in tale periodo, non aveva mansioni di vice direttore, in CP_1 quanto, quando c'era il direttore costui non aveva alcun potere di decisione o di firma, ma sostituiva il direttore solo in caso di sua assenza;
si occupava anche di concessione di fidi sia ad aziende che a privati, e doveva sottoporre le patiche che istruiva alla firma del direttore;
aveva inoltre mansioni di responsabile settore di mercato “small business – aziende”.
E' emerso, quindi che le mansioni svolte dal nel periodo ottobre 2013 - febbraio 2014, CP_1
erano qualitativamente inferiori rispetto a quelle di direttore fino a quel momento espletate, non fosse altro perché implicavano l'effettivo svolgimento di mansioni apicali solo in caso di assenza del direttore e, in ogni caso, la sottoposizione al potere decisionale del superiore gerarchico, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado.
8 Inoltre, nessun rilievo può avere, nel caso di specie, la deduzione della appellante, secondo CP_4 cui l'assegnazione del Veneri alla Filiale n. 20 era giustificata da esigenze organizzative tese a rimediare ad una prestazione professionale di costui che aveva registrato un brusco calo qualitativo, in quanto un eventuale calo di rendimento del dipendente non può giustificare un suo demansionamento ma, al limite, l'irrogazione di una sanzione disciplinare, ricorrendone i presupposti.
Si osserva, in ogni caso, che nulla provano le c.d. schede colloqui e i c.d. tableau de bord, depositati dalla Banca, con riferimento a una asserita inadeguatezza del nella gestione del personale, e CP_1
a un calo dei conti economici della Filiale presso la quale il era stato direttore (allegati 2, 3, CP_1
4 alla memoria di costituzione nel giudizio di primo grado), in quanto si tratta di documenti privi di data e di firma e, in ogni caso, smentiti dalla documentazione prodotta dalla difesa del nel CP_1
giudizio di primo grado.
Anche il doc. 24, depositato dal e richiamato dalla al fine di dimostrare il brusco calo CP_1 CP_4 delle performances dell'appellato, nulla prova al riguardo. Si tratta, infatti, di una email del
6.8.2010, inviata da al nel quale il primo dopo essersi complimentato con il Persona_3 CP_1
secondo e la sua squadra per gli obiettivi fino a quel momento raggiunti, lo invitava semplicemente a “rifocalizzare l'attenzione su quegli aggregati aventi un gap negativo sul budget e ad approntare gli opportuni interventi correttivi per un riallineamento dei risultati, in considerazione del fatto che mancano ormai pochi mesi alla chiusura di questo importante anno”.
Tale e-mail, a ben vedere, non contiene alcuna critica all'operato del ma un suggerimento CP_1
sulla attività da svolgere per il futuro, sulla premessa che il lavoro compiuto fino a quel momento era stato soddisfacente.
Al contrario, dai documenti depositati dalla difesa del nel giudizio di primo grado (doc. 22, CP_1
scheda di verifica delle competenze professionali anno 2010; docc. 26 e 29, giudizio motivato di promovibilità e punteggio assegnato;
doc. 35, valutazione della prestazione del anno 2013), CP_1
contenenti le valutazioni periodicamente espresse dalla emerge con chiarezza che costui era CP_4
capace e stimato dalla società.
La appellante non ha, poi, fornito la prova di avere offerto al la possibilità di svolgere CP_4 CP_1
le mansioni di direttore in filiali non dislocate sul territorio di Roma e che costui abbia rifiutato, non rappresentando una prova idonea le c.d. schede colloqui, per i motivi suindicati.
Quanto, infine, al rilievo della appellante, secondo cui il breve lasso temporale di CP_4
assegnazione del alla Filiale MPS n. 20, di via dei Colli Portuensi, non poteva giustificare un CP_1
impoverimento delle mansioni a lui assegnate, questa Corte concorda con quanto argomentato dal giudice di primo grado, secondo cui si tratta di un periodo sufficiente a comportare un danno
9 concreto alla professionalità e all'immagine professionale del non avendo costui più svolto CP_1
le mansioni di direttore di filiale ma di mero vice titolare, con conseguente inevitabile dispersione del patrimonio professionale precedentemente acquisito, per giunta nella filiale alla quale era stata accorpata l'agenzia presso la quale, in precedenza, aveva svolto le mansioni di direttore.
1.2. Con riferimento al periodo dal 13 febbraio 2014, (assegnazione del Veneri al Settore Credito e
Qualità dell' presso la sede centrale di Roma) possono essere esaminati CP_8
congiuntamente il motivo di appello principale proposta dalla e il motivo di appello CP_4
incidentale proposto dal CP_1
Il giudice di primo grado ha riconosciuto il demansionamento del solo fino al 25.6.2015, CP_1 tenuto conto dell'avvenuta modifica dell'art. 2103 c.c. ad opera del D.lgs. 81/2015 e dell'introduzione dell'elemento di novità rappresentato dal fatto che il datore di lavoro può modificare unilateralmente le mansioni del lavoratore a condizione che le nuove siano riconducibili allo stesso livello di inquadramento e categoria legale, avendo la Banca dimostrato che gli addetti al
Settore Credito e Qualità rivestivano, per la gran parte del territorio nazionale, il livello di inquadramento QD.
La ha evidenziato che l'attività istruttoria espletata consentirebbe di escludere una CP_4
compromissione qualitativa e quantitativa della prestazione lavorativa del il quale avrebbe CP_1 sempre svolto mansioni dall'equivalente contenuto professionale rispetto a quello insito nelle precedenti mansioni, e che tale trasferimento era avvenuto in adesione ad una esplicita richiesta in tal senso del CP_1
Al fine di meglio comprendere la questione, è necessario esaminare il quadro normativo di riferimento.
A decorrere dal 25.6.2015 è stato modificato il testo dell'art. 2103 c.c., ad opera del D.lgs. n.
81/2015.
La disciplina previgente consentiva il mutamento “orizzontale” delle mansioni a condizione che le mansioni precedenti e quelle nuove fossero equivalenti: la nozione di equivalenza era stata elaborata nel corso degli anni dalla giurisprudenza in termini restrittivi e andava intesa sia nel senso di pari contenuto e valore professionale delle mansioni – considerate nella loro oggettività – sia come coerenza con il bagaglio professionale acquisito, come attitudine delle nuove mansioni a consentire la piena utilizzazione o, addirittura, l'arricchimento del patrimonio professionale del lavoratore realizzato nella pregressa fase del rapporto. Il concetto di professionalità, dunque, comprendeva non solo il complesso di nozioni, esperienze e perizia già acquisite, ma anche il diritto di professionalizzarsi lavorando.
10 Nella vigenza della precedente norma, quindi, al fine di accertare la legittimità della modifica unilaterale delle mansioni da parte del datore di lavoro, era necessario verificare l'eguaglianza retributiva, la riconducibilità delle nuove mansioni al medesimo livello di inquadramento contrattuale, l'equivalenza professionale dell'attività svolta.
Nella verifica dell'equivalenza delle mansioni assegnate al lavoratore non era sufficiente il riferimento in astratto al livello di categoria, ma era necessario accertare che le nuove mansioni fossero aderenti alla specifica competenza del dipendente, salvaguardandone il livello professionale acquisito e garantendo lo svolgimento e l'accrescimento delle sue capacità professionali. Pertanto, le nuove mansioni potevano considerarsi equivalenti alle ultime effettivamente svolte soltanto ove risultasse tutelato il patrimonio professionale del lavoratore, anche nel senso che la nuova collocazione gli consentisse di utilizzare, e anzi di arricchire, il patrimonio professionale acquisito con lo svolgimento della precedente attività lavorativa (Cass. n. 17623/2015; n. 7351/2005; n.
14666/2004; vedi anche Cass. n. 10091/2006).
Nella sua attuale formulazione, l'art. 2103 c.c. prevede che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto ovvero a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero “riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”.
L'elemento di novità risiede, quindi, nel fatto che non si fa più riferimento al requisito dell'equivalenza tra le ultime mansioni svolte e quelle di nuova assegnazione, in quanto al datore di lavoro è attribuita la facoltà di modificare unilateralmente le mansioni a condizione che le nuove siano riconducibili allo stesso livello di inquadramento e categoria legale. Ciò significa che, se in base al contratto collettivo il mutamento di mansioni non comporta alcuna variazione di livello e categoria, non sussiste alcun limite nell'assegnazione di nuove mansioni ad eccezione della non discriminazione. Il sistema di classificazione del personale, indicato nel contratto collettivo applicato dal datore di lavoro, assume così un ruolo primario, poiché costituisce l'unico parametro di riferimento per valutare la legittimità del provvedimento di modifica delle mansioni.
Si è passati, dunque, dalla tutela dello specifico bagaglio di conoscenze ed esperienze acquisite ad una tutela della professionalità intesa in senso più generico, basata sulla posizione formale occupata dal lavoratore in azienda, in virtù del sistema di inquadramento, con la conseguenza che non dovrà più operarsi una valutazione di equivalenza tra le nuove mansioni e quelle precedenti, ma si dovrà verificare che le nuove mansioni assegnate siano rimaste all'interno dello stesso livello e categoria.
Tale modifica normativa ha comportato delle conseguenze anche con riguardo alla disciplina del demansionamento, che nel sistema previgente era oggetto di un divieto assoluto, salvo alcune
11 eccezioni, normativamente previste, in cui era possibile spostare il lavoratore a mansioni inferiori solo per salvaguardare il mantenimento del posto di lavoro.
La giurisprudenza di legittimità, inoltre, aveva riconosciuto la validità del c.d. patto di demansionamento, purché sottoscritto dal lavoratore il cui consenso non fosse affetto da vizi della volontà, e finalizzato a evitare un licenziamento legittimo in mancanza di soluzioni alternative
(Cass. n. 19930/2015; n. 11395/2014; n. 5780/2012).
Con la riforma dell'art. 2103 c.c. sono state introdotte alcune ipotesi che giustificano il demansionamento, e che si sostanziano in una serie di deroghe al divieto di assegnare mansioni non inquadrate nello stesso livello e nella stessa categoria delle precedenti.
E' consentita, infatti, l'attribuzione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore: in caso di modifica degli assetti organizzativi dell'azienda, purché siano rispettati alcuni limiti quali la immodificabilità della categoria legale, l'appartenenza delle nuove mansioni al solo livello di inquadramento contrattuale immediatamente inferiore e la conservazione della retribuzione;
nelle ipotesi previste dai contratti collettivi.
Il nuovo art. 2103 c.c. consente, inoltre, al datore di lavoro e al lavoratore di accordarsi per modificare in pejus le mansioni, la categoria, il livello di inquadramento e la relativa retribuzione. In tale ipotesi il lavoratore può essere adibito a mansioni appartenenti a una categoria legale inferiore e anche a più livelli inferiori di inquadramento e ricevere una retribuzione inferiore, ma solo se l'accordo è raggiunto nelle sedi cosiddette protette di cui all'art. 2113, comma
4 c.c. (DTL, sede sindacale e giudiziaria, commissioni di certificazione) e a condizione che la modifica sia finalizzata al raggiungimento di uno dei seguenti scopi: salvaguardare il posto di lavoro del dipendente;
acquisire una diversa professionalità; migliorare le sue condizioni di vita.
Infine, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, poiché la condotta demansionante è un illecito permanente che si attua e si protrae nel tempo in cui il dipendente viene mantenuto a svolgere mansioni inferiori rispetto a quelle che egli, secondo legge e contratto, avrebbe diritto a svolgere, la valutazione della legittimità circa l'esercizio dello jus variandi datoriale va effettuata in stretta correlazione con la disciplina, legislativa o contrattuale, vigente.
Ne consegue che, per la frazione di condotta tenuta sotto la vigenza della nuova norma (introdotta dal D.lgs. n. 81/2015), questa trova applicazione, dunque ex nunc, senza alcuna violazione del principio di irretroattività posto dall'art. 11 disp. prel. c.c.. Pertanto, qualora le nuove mansioni non fossero più qualificabili come “inferiori” alla luce della nuova formulazione dell'art. 2103 c.c., effettivamente quella condotta, ancora perdurante, perderebbe il suo connotato di illiceità (Cass. n.
11870/2024).
12 1.3. Ciò posto, nessun rilievo ha la circostanza evidenziata dalla appellante, secondo cui CP_4
l'assegnazione del al Settore Credito e Qualità sarebbe avvenuto in adesione ad una sua CP_1
esplicita richiesta, dal momento che, essendo tale assegnazione avvenuta a febbraio 2014, e quindi in epoca antecedente alla riforma dell'art. 2103 c.c., un eventuale patto di demansionamento era consentito solo se finalizzato ad evitare un licenziamento, cosa non avvenuta nel caso di specie.
E' necessario, quindi, valutare, per il periodo fino al 25.6.2015, se le nuove mansioni assegnate al erano aderenti alla sua specifica competenza e al bagaglio professionale acquisito fino a quel CP_1
momento, e se le stesse gli hanno consentito di utilizzare e di arricchire il patrimonio professionale acquisito.
Come indicato in precedenza, il inquadrato nel livello QD4, dal 2006 a ottobre 2013 ha CP_1
svolto le mansioni di direttore di filiale, e da ottobre 2013 a febbraio 2014 le mansioni di vice titolare della Filiale MPS n. 20.
Dall'attività istruttoria espletata nel giudizio di primo grado, è emerso che, a seguito dell'assegnazione del presso il Settore Credito e Qualità, costui, quale addetto del credito, si CP_1
è occupato di istruire pratiche di fido, che poi sottoponeva al capo servizio (vedi deposizione testi e . Testimone_3 Testimone_2
Risulta, quindi, del tutto evidente, come in parte argomentato dal giudice di primo grado, il demansionamento subito dal in tale periodo, essendogli state assegnate mansioni inferiori CP_1
quanto ad estensione e potere decisionale, rispetto a quelle di direttore e vice titolare di Filiale svolte in precedenza, con conseguente inevitabile impoverimento e dispersione del bagaglio professionale maturato in precedenza, a nulla rilevando, ai fini che qui interessano, il fatto che presso il Settore Credito e Qualità fossero assegnati altri dipendenti con inquadramento di quadro direttivo (QD).
L'appello principale, anche con riferimento a tale censura, è, quindi, infondato.
1.4. Quanto all'appello incidentale si osserva quanto segue.
Con l'unico motivo di appello incidentale, il ha censurato la sentenza impugnata nella parte CP_1
in cui il Tribunale non ha riconosciuto il demansionamento e il conseguente danno professionale anche nel periodo da giugno 2015 a novembre 2017.
Preliminarmente, è destituita di fondamento l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale, sollevata dalla appellante per violazione dell'art. 345 c.p.c, avendo il fin dal ricorso CP_4 CP_1 di primo grado, lamentato lo svolgimento di “mansioni e attività amministrative meramente esecutive e d'ordine, richiedenti una applicazione intellettuale non eccedente la semplice diligenza di esecuzione e ciò in via continuativa”, e, quindi, di mansioni sicuramente non rientranti nella categoria legale di appartenenza.
13 Ciò premesso, l'appello incidentale è fondato.
Come in precedenza indicato, a seguito della riforma dell'art. 2103 c.c., il datore di lavoro può assegnare al lavoratore mansioni inferiori in caso di modifica degli assetti organizzativi dell'azienda, purché siano rispettati alcuni limiti quali la immodificabilità della categoria legale, l'appartenenza delle nuove mansioni al solo livello di inquadramento contrattuale immediatamente inferiore e la conservazione della retribuzione;
nelle ipotesi previste dai contratti collettivi.
Il c.d. patto di demansionamento - che consentirebbe anche di adibire il lavoratore a mansioni appartenenti a una categoria legale inferiore e anche a più livelli inferiori di inquadramento e di corrispondergli una retribuzione inferiore – è, invece, legittimo solo se raggiunto nelle sedi cosiddette protette di cui all'art. 2113, comma 4 c.c., e se finalizzato al raggiungimento di uno dei seguenti scopi: salvaguardare il posto di lavoro del dipendente;
acquisire una diversa professionalità; migliorare le sue condizioni di vita.
Ebbene, nel caso di specie ciò non è avvenuto, non essendovi prova del raggiungimento di un simile accordo tra le parti nelle sedi protette.
La ha allegato di avere dovuto modificare il proprio assetto organizzativo, anche a seguito CP_4
della acquisizione della ma non ha rispettato i limiti imposti dalla norma e, in Controparte_4 particolare, l'immodificabilità della categoria legale di inquadramento.
Gli artt. 82 e ss del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, applicato al rapporto (CCNL 19.1.2012 e CCNL
31.3.2015) prevedono l'articolazione della categoria dei quadri direttivi in quattro livelli (QD1,
QD2, QD3, QD4) e stabiliscono che: “Sono quadri direttivi i lavoratori/lavoratrici che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, siano stabilmente incaricati dall'impresa di svolgere, in via continuativa e prevalente, mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni e che abbiano maturato una significativa esperienza, nell'ambito di strutture centrali e/o nella rete commerciale, ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla presente categoria e/o alla 3ª area professionale, ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori.
3. Tali funzioni e compiti possono prevedere l'effettivo esercizio di poteri negoziali nei confronti di terzi, in rappresentanza dell'impresa, da espletarsi con carattere di autonomia e discrezionalità, in via generale, nell'ambito definito dalle deleghe di poteri aziendali conferite al riguardo, anche in via congiunta, restando comunque escluse le facoltà di firma a carattere meramente certificativo o dichiarativo o simili.
4. Nell'ambito della predetta declaratoria sono inquadrati nella presente
14 categoria: – gli incaricati di svolgere attività specialistiche caratterizzate generalmente dal possesso di metodologie professionali complesse, da procedure prevalentemente non standard, con input parzialmente definiti ed in contesti sia stabili che innovativi (ad esempio nell'ambito dei seguenti rami di attività: legale, analisi e pianificazione organizzativa, controllo di gestione, marketing, ingegneria finanziaria, auditing, tesoreria); – i responsabili della gestione di significativi segmenti o gruppi di clientela o i responsabili di linee di prodotto e/o di attività di promozione e di consulenza finanziaria con rilevante autonomia di poteri conferiti per il raggiungimento degli obiettivi aziendali;
– i preposti a succursale, comunque denominate, che – in una complessiva valutazione dell'assetto organizzativo dell'impresa – svolgono, con significativi gradi di autonomia e responsabilità funzionale, avuto anche riguardo alla tipologia della clientela, compiti di rappresentanza dell'impresa nei confronti dei terzi nell'ambito dei poteri conferiti dall'impresa stessa, per quanto concerne le condizioni e l'erogazione dei crediti, la gestione dei prodotti e dei servizi, coordinando le risorse umane e tecniche affidate e rispondendo dei risultati dell'unità operativa in rapporto agli obiettivi definiti dall'impresa medesima. Fermo quanto sopra viene comunque riconosciuto, quale inquadramento minimo, il 1° livello retributivo per i preposti a succursale da 5 a 6 addetti compreso il preposto;
il 2° livello retributivo se gli addetti sono 7; il 3° livello retributivo da 8 a 9 addetti e il 4° livello retributivo da 10 addetti in poi. A tali fini va computato il personale appartenente almeno alla 3ª area professionale e al 3° livello retributivo
(escluso l'ultimo alinea) della 2ª area professionale”.
Gli artt. 90 e ss. disciplinano, invece, l'inquadramento del personale in tre Aree professionali (1°,
2°, 3°).
In particolare, l'art. 93 stabilisce, con riferimento alla 3ª Area professionale, che: “1. Appartengono
a questa area i lavoratori/lavoratrici che sono stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate da contributi professionali operativi e/o specialistici anche di natura tecnica e/o commerciale e/o amministrativa che richiedono applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione.
2. Le relative decisioni, nell'ambito di una delimitata autonomia funzionale, sono di norma circoscritte da direttive superiori, prescrizioni normative, modalità e/o procedure definite dall'impresa, ma possono anche concorrere a supportare i processi decisionali superiori.
3. Nell'ambito della predetta declaratoria generale: – nel 1° livello retributivo sono inquadrati i lavoratori/lavoratrici stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate generalmente da procedure globalmente standardizzate, con input prevalentemente predefiniti, tali da richiedere la risoluzione di problemi che presentano ridotte variabili e da limitati compiti di coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici; – nei livelli retributivi superiori al primo sono inquadrati i
15 lavoratori/lavoratrici stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate generalmente dalla combinazione di più risorse tecniche/economiche e umane, orientate al raggiungimento dei risultati aziendali nell'ambito di autonomie delimitate, ivi compresa la responsabilità nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla presente area, nell'ambito di unità Contratto collettivo nazionale di lavoro 19 gennaio 2012 104 operative o nuclei di lavoro (uffici, sezioni, servizi, reparti, sedi, filiali, succursali, agenzie, sportelli comunque denominati) di ridotte dimensioni”.
Le mansioni svolte dal a partire da febbraio 2014, consistenti esclusivamente nell'istruire CP_1
pratiche di fido che poi sottoponeva al capo servizio, sicuramente non rientrano nella categoria dei quadri direttivi, ma potrebbero essere fatte rientrare nella 3ª Area professionale, se non in una categoria ancora inferiore, non avendo il svolto compiti di coordinamento e/o di controllo di CP_1
altri lavoratori, ed essendo, invece, a sua volta, coordinato dal inquadrato nel livello QD3 Pt_2 prima e QD4 poi, con conseguente violazione dell'art. 2103 c.c., come modificato dal D.lgs. n.
81/2015.
Anche per il periodo dal 25.6.2015 all'1.11.2017 (data di cessazione del rapporto di lavoro) deve essere, pertanto, dichiarato il demansionamento del ad opera della CP_1 Parte_1
, con conseguente diritto di costui al risarcimento del danno, che sarà determinato all'esito
[...] dell'esame degli ulteriori motivi dell'appello principale.
2. La appellante principale ha censurato la sentenza impugnata anche nella parte in cui il CP_4
Tribunale ha ritenuto sussistente un danno da lesione della professionalità del in assenza di CP_1
qualsiasi sufficientemente specifica allegazione e prova di tale danno.
La censura non coglie nel segno.
Deve rilevarsi come già dal 2006, con la sentenza n. 6572, la Cassazione, in tema di danno da dequalificazione, ha stabilito alcuni principi, dall'epoca costantemente ribaditi, affermando che:
a) dal demansionamento possono nascere una pluralità di conseguenze lesive per il lavoratore, patrimoniali e non, che possono anche coesistere l'una con l'altra;
b) proprio a causa delle molteplici forme che può assumere il danno da dequalificazione, si rende indispensabile una specifica allegazione in tal senso da parte del lavoratore;
c) non è sufficiente prospettare l'esistenza della dequalificazione, e chiedere genericamente il risarcimento del danno, non potendo il giudice prescindere dalla natura del pregiudizio lamentato, e valendo il principio generale per cui il giudice non può mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto (tra le tante Cass. sez. un. 3 febbraio 1998 n. 1099);
16 d) il danno non è in re ipsa e non si identifica con il demansionamento ma è una sua conseguenza ulteriore e differente legata da nesso di causa;
e) il giudice non può sopperire alla carenza di allegazione, ma può invece sopperire alla carenza della prova del danno, attraverso l'esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421
c.p.c. ed il ricorso alle presunzioni, in modo che da certe circostanze note si possa risalire all'ignoto.
Infatti, i danni derivanti dal demansionamento possono essere di tipo patrimoniale, danno alla professionalità (derivante dall'impoverimento della capacità professionale o dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, ovvero dalla perdita di chance) e danno biologico e di tipo non patrimoniale.
Con specifico riferimento al danno professionale, la Suprema Corte ha di recente precisato che il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, e peraltro senza procedere in alcun modo a quella verifica delle circostanze di fatto allegate dal ricorrente, e più in generale degli elementi acquisiti al giudizio, che la stessa giurisprudenza richiede di considerare. Quindi, ai sensi dell'art. 2729 cod. civ. , se il danno da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre in modo automatico in ogni caso di inadempimento datoriale, esso può essere provato dal lavoratore, attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (Cass. n. 24585/2019; n. 34073/2021; n. 10267/2024).
Ebbene, nel caso di specie, il ha allegato fatti specifici, quali l'avvenuto depauperamento del CP_1
proprio bagaglio professionale, i vantaggi e/o le aspettative professionali rimasti frustati dal demansionamento subito, ai quali possono aggiungersi, quali elementi presuntivi, l'incidenza della dequalificazione sul bagaglio professionale acquisito dal negli anni in cui ha rivestito il CP_1
ruolo di direttore di Filiale, e la durata della stessa, da ottobre 2013 a novembre 2017.
Il quadro fattuale sopra descritto, con l'assegnazione al – che in precedenza, lo si ribadisce, CP_1
aveva svolto mansioni di direttore di una Filiale, con un organico di cinque unità, e, successivamente, di vice titolare di Filiale, con svolgimento di mansioni apicali e di coordinamento solo in caso di assenza del direttore - di una attività amministrativa (istruzione delle pratiche di fido), rappresenta un complesso indiziario certamente idoneo a supportare il giudizio di sussistenza di un danno professionale.
3. La ha, infine, censurato la sentenza impugnata lamentando Parte_1
l'erroneità della liquidazione del danno effettuata dal Tribunale, sia con riferimento al criterio percentuale della retribuzione applicato, sia per avere considerato la retribuzione, applicata come
17 parametro, al lordo e considerando anche voci del tutto estranee quali ad esempio il rateo di 13ma mensilità.
Anche tale censura è infondata.
Va rammentato che, in tema di dequalificazione professionale, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno - avente natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore - e determinarne l'entità, anche in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto (Cass. n. 434/2021; n. 19923/2019).
Conformemente ai principi sopra richiamati, è stato accertato che nella fattispecie in esame vi è stato, nel tempo, un progressivo demansionamento verso il basso del che ha comportato CP_1
l'attribuzione di compiti di qualità notevolmente inferiore a quelli propri del livello di appartenenza, scevri di profili di responsabilità e di autonomia.
Tenuto, altresì, conto della durata della complessiva dequalificazione professionale pari a quattro anni (ottobre 2013 – novembre 2017) e della gravità del demansionamento - avendo il svolto CP_1
fino a febbraio 2014 le mansioni di vice titolare di Filiale e, successivamente, esclusivamente le mansioni di istruire le pratiche di fido, senza alcuna autonomia decisionale e responsabilità, dovendo sottoporre tali pratiche al capo ufficio - risulta congrua la quantificazione del danno professionale effettuata dal giudice di primo grado in via equitativa (30% da ottobre 2013 a febbraio
2014 e 50% per il periodo successivo, della retribuzione media lorda percepita), in quanto conforme alla giurisprudenza della Suprema Corte.
Per gli stessi motivi, anche per il periodo dal 26.6.2015 all'1.11.2017 appare equo liquidare il danno subito dal in misura pari al 50% della retribuzione media lorda percepita (€ 4.720,00), CP_1 quantificato nella somma di € 66.080,00 (€ 2.360,00 x 28 mesi).
4. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, decidendo sull'appello principale e sull'appello incidentale, deve essere respinto l'appello principale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma per il resto, deve essere condannata la Parte_1 al pagamento, in favore di dell'ulteriore importo di € 66.080,00, a titolo di
[...] CP_1 risarcimento del danno professionale, per l'ulteriore periodo dal 26.6.2015 all'1.11.2017, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla pronuncia al saldo.
5. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia determinato dall'ammontare accertato, come
18 stabilito dall'art. 5, comma 1, terzo periodo, del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 (Cass. n. 9237/2022),
con distrazione in favore dell'avv. Pierpaolo Petrucci, che si è dichiarato antistatario.
Si deve, infine, dare atto che per l'appellante principale sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
decidendo sull'appello principale e sull'appello incidentale, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- dà atto che per la sussistono le condizioni oggettive Parte_1 richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato;
- in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma, condanna la
[...] al pagamento, in favore di dell'ulteriore importo di € 66.080,00, Parte_1 CP_1
a titolo di risarcimento del danno professionale, per l'ulteriore periodo dal 26.6.2015 all'1.11.2017, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla pronuncia al saldo;
- condanna la al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1 spese di lite, che liquida in € 9.900,00 per il primo grado del giudizio, e in € 7.000,00 per il presente grado, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Roma, 29.10.2024
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott. Alessandro Nunziata
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