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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 27/11/2024, n. 1719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1719 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed Estensore
dott.ssa Susanna Zavaglia Componente
pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. 2696 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024
promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avvocato ESPOSITO GENNI
RICORRENTE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avvocato RIVA VALENTINA e CASELGRANDI FULVIA
RESISTENTE
pagina 1 di 13 e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come da note depositate in data
05/11/2024
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Soliera (MO) in data
10/05/2014 e dalla loro unione sono nati le figlie (in data 11/06/2016) Persona_1
e (in data 05/05/2020), minori. Persona_2
2. Con ricorso del 27/05/2024 ha chiesto la separazione personale Parte_1
dal coniuge, l'affido condiviso delle figlie con collocazione prevalente presso la madre, l'assegnazione a suo favore della casa familiare, nonché che fosse disposto, a carico di l'obbligo di corrisponderle la somma mensile di € 900,00 a Controparte_1
titolo di contributo al mantenimento delle figlie.
3. Nel giudizio così radicato si è costituito il resistente, il quale ha dato atto che, nelle more, si era addivenuti a un accordo in ordine non solo alle condizioni di separazione, ma anche a quelle di divorzio. Il resistente, pertanto, chiedeva, previa la trasformazione del rito da giudiziale a consensuale, la dichiarazione della separazione personale alle condizioni concordate con la moglie, con contestuale remissione della causa in istruttoria per la sentenza di divorzio (come già richiesto nella comparsa di costituzione e risposta).
pagina 2 di 13 4. Con atto depositato in data 16/10/2024, la ricorrente confermava l'avvenuto raggiungimento di un accordo con il marito tanto rispetto alle condizioni di separazione quanto rispetto al divorzio.
5. Pertanto, in data 05/11/2024 il resistente depositava le seguenti conclusioni congiunte:
“1- Le parti vivranno separate e nel reciproco rispetto, dando atto che dalla data dell'omologa o comunque, entro e non oltre il 3O novembre 2024, con reciproco consenso provvederà a trasferirsi in una nuova abitazione, ove egli si Controparte_1
impegna a trasferire altresì la propria residenza, avendo cura di comunicare tempestivamente alla moglie l'indirizzo della nuova.
2 - La casa coniugale, sita in Soliera (MO), via Serrasina n. 564, composta da 6,5 vani,
catastalmente identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Modena: Foglio 44-
Numero 216- Sub.
1-Piano T-1-2- Categoria A/7- Classe I-Superficie Catastale mq.
173, escluse aree scoperte, di proprietà esclusiva del sig , unitamente Controparte_1
ai mobili, viene assegnata ai sensi dell'art. 337-sexies c.c. alla sig.ra Pt_1
nell'interesse delle figlie minori ivi conviventi, ed in ogni caso fino a quando le stesse non avranno raggiunto l'autosufficienza economica. Si precisa che l'area esterna pertinenziale al predetto immobile, pur non oggetto di assegnazione, potrà essere fruita da madre e figlie.
3- In seguito all'assegnazione, le spese ordinarie dì manutenzione e le utenze dell'immobile costituente casa coniugale saranno a carico interamente della sig.ra che si impegna ed obbliga a pagarle. Quanto alle spese delle utenze di Pt_1
luce, acqua e adsl, in quanto serventi anche la porzione dell'immobile pagina 3 di 13 contraddistinta dal civico n. 570 (Foglio 44-Particella 216 sub 2), verranno ripartite nella misura di 2/3 a carico della sig.r 1/3 a carico de Laddove Pt_1 CP_1
il civico 570 dovesse essere successivamente adibito, da parte de a propria CP_1
abitazione, le parti provvederanno, sostenendo la spesa nella misura del 50%
ciascuno, a rendere indipendenti i contatori e/o quadri elettrici delle predette utenze di acqua e luce. Medio tempore alla sig.r errà consegnata copia Pt_1
delle chiavi di accesso al predetto immobile contraddistinto dal civico n. 570 per la gestione contatori/quadro elettrico. Dette chiavi verranno riconsegnate dalla Sig,ra al Sig quando questi ivi si trasferirà, avendo quindi egli anche al Pt_1 CP_1
facoltà di cambiare le serrature di accesso ali'immobile predetto.
4- Fermo quanto sopra precisato, entro mesi 6 (sei) dall'omologa, la sig.r Pt_1
provvederà a volturare a suo nome tutte le utenze afferenti la casa coniugale ed a provvedere all'installazione di una propria linea adsl/internet, con conseguente obbligo al saldo delle stesse nella misura del 100%; La sig.r si impegna Pt_1
ed obbliga inoltre a provvedere ad aggiungere il sale al depuratore, collocato nel vano tecnico facente parte della porzione casa coniugale, con cadenza quindicinale.
Il Sig si dichiara inoltre disponibile a collaborare con la moglie anche per CP_1
le altre spese di manutenzione ordinaria degli impianti afferenti la casa coniugale,
dopo l'assegnazione alla concordando con la moglie di volta in volta Pt_1
quanto necessario e valutando insieme l'eventuale spesa. Il quindi CP_1
continuerà, a tutti i fini predetti, ad avere accesso al vano tecnico situato nella porzione che verrà assegnata alla Sig.r che dà la sua disponibilità in tal Pt_1
senso.
pagina 4 di 13 5- Per quel che attiene alle spese di manutenzione straordinaria della casa coniugale,
assegnata all ovvero: la manutenzione dell'impiantistica interna nonché Pt_1
la manutenzione esterna anche dell'area cortiliva, quale la potatura delle piante, il taglio dell'erba e lo svuotamento del pozzetto, saranno interamente a carico del sig.
così come tutte quelle spese che sono normativamente a carico della CP_1
proprietà.
6- Il Sig. inoltre, su espressa richiesta della sig.ra la autorizza ad CP_1 Pt_1
installare sull'area cortiliva, lato nord, (fronte Serrasina) dell'immobile, un parcheggio coperto/tettoia/ box auto/ al fine di ricoverarvi biciclette et similia. Tutte
le spese (nessuna esclusa) di detta installazione, che dovrà avvenire in conformità
alle leggi vigenti, e per cui la sig.r presta espressa manleva in favore del Pt_1
marito, saranno a carico della sig.r Pt_1
7- Le parti, in ottemperanza alla normativa in materia di affido condiviso,
Per_ Per_ concordemente stabiliscono che le figlie minor e rimarranno affidate ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza presso la madre, con l'impegno reciproco di garantire alle stesse il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, e con il rispettivo ramo parentale,
secondo le modalità ritenute più opportune e nell'interesse supremo delle minori.
Le decisioni di maggiore interesse quali quelle afferenti a questioni mediche,
scuola, catechismo nonché il cambio di residenza dovranno essere condivise tra i coniugi.
8- Quanto alla regolamentazione del calendario di frequentazione dei genitori, salvo diverso accordo delle parti, e tenendo conto degli impegni scolastici e ricreativi delle minori delle minori, per i primi 6 (sei) mesi dalla data di omologa della pagina 5 di 13 Per_ Per_ separazione, con rotazione bisettimanale staranno con il padre nella prima settimana, dall'uscita dall'asilo/scuola del venerdì sino alla domenica sera ore
21,00 quando le riaccompagnerà a casa della madre ed il mercoledì dall'uscita da scuola/asilo sino alle ore 8.00 del giovedì, quando le riaccompagnerà a scuola/asilo;
nella seconda settimana dall'uscita da scuola/asilo del mercoledì fino alle ore 21.00
del giovedì, quando le riaccompagnerà a casa della madre.
9- Trascorsi i predetti 6 (sei) mesi dalla data di omologa, i genitori concordano su un
Per_ Per_ affidamento pari-temporale, pertanto, il Sig. starà con ed , con CP_1
rotazione bisettimanale, nella prima settimana dal martedì pomeriggio all'uscita da scuola sino al giovedì mattina quando le riaccompagnerà presso l'istituto scolastico, o in altro luogo concordato con la madre e dal venerdì pomeriggio sino al lunedì
mattina, quando verranno accompagnate presso l'istituto scolastico, o in altro luogo concordato con la madre . Nella seconda settimana dal mercoledì all'uscita da scuola sino al venerdì mattina quando ivi verranno riaccompagnate.
Per_ Per_ I 0- Durante le vacanze natalizie ciascun genitore terrà con sé ed rispettivamente: il sig. il 24 dicembre sino alle ore 9.00 del 25 dicembre, CP_1
quando riaccompagnerà le minori presso casa della madre e la sig.r il 25 Pt_1
dicembre, nonché ad anni alterni il 31 dicembre ed il 1° gennaio. Per le altre giornate durante le vacanze natalizie i coniugi potranno programmare di volta in volta il calendario di frequentazione compatibilmente con gli eventuali impegni delle minori;
in caso di mancato accordo i genitori terranno le figlie per 7 giorni consecutivi comprendenti ad anni alterni la vigilia di Natale, ed il giorno di Natale e/o il 31
dicembre ed il giorno di capodanno. Nelle vacanze pasquali ad anni alterni le minori pagina 6 di 13 trascorreranno con la madre il giorno di Pasqua e con il padre quello del Lunedì
dell'angelo e viceversa, valendo per il resto il calendario di frequentazione ordinario.
Per_ Per_ 11- Nel periodo delle vacanze estive, le figlie ed trascorreranno con ciascun genitore due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di mancato accordo, la decisione materna prevarrà negli anni pari, quella patema invece negli anni dispari. Per le altre festività
e per il giorno del compleanno delle minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, fermo restando che, sempre nel rispetto di rapporti pacifici, i genitori potranno concordare di trascorrere insieme la giornata del compleanno delle figlie,
nel preminente interesse delle stesse.
I 2- In ragione dell'assegnazione della casa coniugale in favore della sig.r Pt_1
del calendario pari-temporale, e della paritaria situazione reddituale dei coniugi, i genitori provvederanno al mantenimento diretto delle minori per il tempo in cui le avranno con sé.
Per_ Per_ 13-) Il Sig tuttavia, per il mantenimento delle figli e , per i primi CP_1
6 (sei mesi) dalla data di omologa della separazione, si impegna a versare in via anticipata la somma di € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00), mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla Sig e cui coordinate risultano già Pt_1
note.
14- Le spese per il vestiario nonché quelle di carattere straordinario, scolastiche (ivi compreso il servizio mensa) e mediche tutte da documentarsi e da concordarsi preventivamente, ed in generale le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse
Per_ Per_ delle figlie ed , verranno divise tra i coniugi, in ragione del 50%
ciascuno. Per "spese straordinarie" si intendono quelle individuate dal seguente pagina 7 di 13 schema, in linea con il c.d. Protocollo del Tribunale di Modena attualmente vigente:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e)
farmaci da banco e no, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari.
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e iscrizioni scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 8 di 13 • spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) iscrizione alla scuola guida e ogni spesa inerente al rilascio della patente di guida;
assicurazione e bollo auto del/i mezzo/i in uso alle figlie o a queste ultime intestato/i;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze con la precisazione che le vacanze che le figlie trascorreranno con ciascun genitore o con il ramo parentale di quest'ultimo saranno esclusivamente a carico del medesimo genitore.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.)
dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 1O giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
15- L'Assegno Unico Universale continuerà ad essere percepito nella misura del 100%
dalla Sig.r Pt_1
pagina 9 di 13 16- I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio relativi alle minori, salvo l'obbligo preventivo di comunicare recapiti e luoghi di villeggiatura.
17- Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che, con l'esatta esecuzione degli accordi patrimoniali sopra esposti, nulla richiedono né a titolo di contributo al proprio mantenimento né a titolo perequativo e/o compensativo,
impegnandosi comunque per il futuro a far fronte personalmente al proprio mantenimento coi propri redditi e patrimoni.
18 - I coniugi riconoscono e si danno reciprocamente atto che le interessenze di ognuno
(conti correnti, carte prepagate, carte di credito, fondi pensionistici, assicurazioni,
investimenti et similia) sono e rimangono di esclusiva spettanza del coniuge intestatario (o, se cointestatario con terzi, per la propria quota), espressamente manlevando l'altro coniuge da spese, eventuali rientri ed interessi nonché ogni altro ulteriore esborso ad essi legato.
19 - I coniugi riconoscono e si danno reciprocamente atto che le rispettive autovetture e/o motocicli sono e rimangono di esclusiva proprietà del coniuge intestatario, che si accolla in toto i costi e i rischi relativi alla circolazione ed assicurazione del mezzo,
espressamente manlevando l'altro coniuge da ogni responsabilità od obbligazione a riguardo.
20 - I ricorrenti dichiarano che con l'esatta esecuzione degli accordi di cui al presente atto, nulla hanno più a pretendere l'uno dall'altro e viceversa ad alcun titolo, avendo così provveduto a definire ogni pregresso rapporto economico e patrimoniale,
ancorché derivante dal rapporto matrimoniale, dal regime patrimoniale prescelto e/o pagina 10 di 13 a qualunque altro titolo o causale, anche risarcitorio, ogni azione, eccezione, pretesa e/o rivalsa sin da ora rinunziata e rimossa.
21 - Le spese legali relative alla presente procedura di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio sono a carico di ciascun coniuge (contribuzione dei coniugi per le spese borsuali in pari quota), con espressa rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale.
- Le parti si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione eccezione e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa”.
§
La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, invero, è dimostrata dal tenore inequivoco delle difese delle parti.
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli minori.
Quanto, invece, alla domanda relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve anzitutto rilevarsi come essa sia stata ritualmente proposta, atteso che l'art. 473-bis.49 c.p.c. prevede che le parti, negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale, possano proporre anche domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. La domanda divorzile, dunque, può
pagina 11 di 13 essere proposta anche dal resistente nella comparsa di costituzione. Alla luce di ciò,
la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (nata Parte_1
a RP (MO) il 10/11/1986) e (nato a [...] il Controparte_1
31/03/1983), che hanno contratto matrimonio in data 10/05/2014 a Soliera
(MO), come risulta dall'atto n. 2, parte 2, serie A, anno 2014 del registro degli atti di matrimonio del Comune di SOLIERA (MO);
2. recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
3. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza,
limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SOLIERA (MO)
per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data
20/11/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE
pagina 12 di 13 dott.ssa Eleonora Ramacciotti
IL PRESIDENTE
dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 13 di 13
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed Estensore
dott.ssa Susanna Zavaglia Componente
pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. 2696 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024
promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avvocato ESPOSITO GENNI
RICORRENTE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avvocato RIVA VALENTINA e CASELGRANDI FULVIA
RESISTENTE
pagina 1 di 13 e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come da note depositate in data
05/11/2024
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Soliera (MO) in data
10/05/2014 e dalla loro unione sono nati le figlie (in data 11/06/2016) Persona_1
e (in data 05/05/2020), minori. Persona_2
2. Con ricorso del 27/05/2024 ha chiesto la separazione personale Parte_1
dal coniuge, l'affido condiviso delle figlie con collocazione prevalente presso la madre, l'assegnazione a suo favore della casa familiare, nonché che fosse disposto, a carico di l'obbligo di corrisponderle la somma mensile di € 900,00 a Controparte_1
titolo di contributo al mantenimento delle figlie.
3. Nel giudizio così radicato si è costituito il resistente, il quale ha dato atto che, nelle more, si era addivenuti a un accordo in ordine non solo alle condizioni di separazione, ma anche a quelle di divorzio. Il resistente, pertanto, chiedeva, previa la trasformazione del rito da giudiziale a consensuale, la dichiarazione della separazione personale alle condizioni concordate con la moglie, con contestuale remissione della causa in istruttoria per la sentenza di divorzio (come già richiesto nella comparsa di costituzione e risposta).
pagina 2 di 13 4. Con atto depositato in data 16/10/2024, la ricorrente confermava l'avvenuto raggiungimento di un accordo con il marito tanto rispetto alle condizioni di separazione quanto rispetto al divorzio.
5. Pertanto, in data 05/11/2024 il resistente depositava le seguenti conclusioni congiunte:
“1- Le parti vivranno separate e nel reciproco rispetto, dando atto che dalla data dell'omologa o comunque, entro e non oltre il 3O novembre 2024, con reciproco consenso provvederà a trasferirsi in una nuova abitazione, ove egli si Controparte_1
impegna a trasferire altresì la propria residenza, avendo cura di comunicare tempestivamente alla moglie l'indirizzo della nuova.
2 - La casa coniugale, sita in Soliera (MO), via Serrasina n. 564, composta da 6,5 vani,
catastalmente identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Modena: Foglio 44-
Numero 216- Sub.
1-Piano T-1-2- Categoria A/7- Classe I-Superficie Catastale mq.
173, escluse aree scoperte, di proprietà esclusiva del sig , unitamente Controparte_1
ai mobili, viene assegnata ai sensi dell'art. 337-sexies c.c. alla sig.ra Pt_1
nell'interesse delle figlie minori ivi conviventi, ed in ogni caso fino a quando le stesse non avranno raggiunto l'autosufficienza economica. Si precisa che l'area esterna pertinenziale al predetto immobile, pur non oggetto di assegnazione, potrà essere fruita da madre e figlie.
3- In seguito all'assegnazione, le spese ordinarie dì manutenzione e le utenze dell'immobile costituente casa coniugale saranno a carico interamente della sig.ra che si impegna ed obbliga a pagarle. Quanto alle spese delle utenze di Pt_1
luce, acqua e adsl, in quanto serventi anche la porzione dell'immobile pagina 3 di 13 contraddistinta dal civico n. 570 (Foglio 44-Particella 216 sub 2), verranno ripartite nella misura di 2/3 a carico della sig.r 1/3 a carico de Laddove Pt_1 CP_1
il civico 570 dovesse essere successivamente adibito, da parte de a propria CP_1
abitazione, le parti provvederanno, sostenendo la spesa nella misura del 50%
ciascuno, a rendere indipendenti i contatori e/o quadri elettrici delle predette utenze di acqua e luce. Medio tempore alla sig.r errà consegnata copia Pt_1
delle chiavi di accesso al predetto immobile contraddistinto dal civico n. 570 per la gestione contatori/quadro elettrico. Dette chiavi verranno riconsegnate dalla Sig,ra al Sig quando questi ivi si trasferirà, avendo quindi egli anche al Pt_1 CP_1
facoltà di cambiare le serrature di accesso ali'immobile predetto.
4- Fermo quanto sopra precisato, entro mesi 6 (sei) dall'omologa, la sig.r Pt_1
provvederà a volturare a suo nome tutte le utenze afferenti la casa coniugale ed a provvedere all'installazione di una propria linea adsl/internet, con conseguente obbligo al saldo delle stesse nella misura del 100%; La sig.r si impegna Pt_1
ed obbliga inoltre a provvedere ad aggiungere il sale al depuratore, collocato nel vano tecnico facente parte della porzione casa coniugale, con cadenza quindicinale.
Il Sig si dichiara inoltre disponibile a collaborare con la moglie anche per CP_1
le altre spese di manutenzione ordinaria degli impianti afferenti la casa coniugale,
dopo l'assegnazione alla concordando con la moglie di volta in volta Pt_1
quanto necessario e valutando insieme l'eventuale spesa. Il quindi CP_1
continuerà, a tutti i fini predetti, ad avere accesso al vano tecnico situato nella porzione che verrà assegnata alla Sig.r che dà la sua disponibilità in tal Pt_1
senso.
pagina 4 di 13 5- Per quel che attiene alle spese di manutenzione straordinaria della casa coniugale,
assegnata all ovvero: la manutenzione dell'impiantistica interna nonché Pt_1
la manutenzione esterna anche dell'area cortiliva, quale la potatura delle piante, il taglio dell'erba e lo svuotamento del pozzetto, saranno interamente a carico del sig.
così come tutte quelle spese che sono normativamente a carico della CP_1
proprietà.
6- Il Sig. inoltre, su espressa richiesta della sig.ra la autorizza ad CP_1 Pt_1
installare sull'area cortiliva, lato nord, (fronte Serrasina) dell'immobile, un parcheggio coperto/tettoia/ box auto/ al fine di ricoverarvi biciclette et similia. Tutte
le spese (nessuna esclusa) di detta installazione, che dovrà avvenire in conformità
alle leggi vigenti, e per cui la sig.r presta espressa manleva in favore del Pt_1
marito, saranno a carico della sig.r Pt_1
7- Le parti, in ottemperanza alla normativa in materia di affido condiviso,
Per_ Per_ concordemente stabiliscono che le figlie minor e rimarranno affidate ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza presso la madre, con l'impegno reciproco di garantire alle stesse il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, e con il rispettivo ramo parentale,
secondo le modalità ritenute più opportune e nell'interesse supremo delle minori.
Le decisioni di maggiore interesse quali quelle afferenti a questioni mediche,
scuola, catechismo nonché il cambio di residenza dovranno essere condivise tra i coniugi.
8- Quanto alla regolamentazione del calendario di frequentazione dei genitori, salvo diverso accordo delle parti, e tenendo conto degli impegni scolastici e ricreativi delle minori delle minori, per i primi 6 (sei) mesi dalla data di omologa della pagina 5 di 13 Per_ Per_ separazione, con rotazione bisettimanale staranno con il padre nella prima settimana, dall'uscita dall'asilo/scuola del venerdì sino alla domenica sera ore
21,00 quando le riaccompagnerà a casa della madre ed il mercoledì dall'uscita da scuola/asilo sino alle ore 8.00 del giovedì, quando le riaccompagnerà a scuola/asilo;
nella seconda settimana dall'uscita da scuola/asilo del mercoledì fino alle ore 21.00
del giovedì, quando le riaccompagnerà a casa della madre.
9- Trascorsi i predetti 6 (sei) mesi dalla data di omologa, i genitori concordano su un
Per_ Per_ affidamento pari-temporale, pertanto, il Sig. starà con ed , con CP_1
rotazione bisettimanale, nella prima settimana dal martedì pomeriggio all'uscita da scuola sino al giovedì mattina quando le riaccompagnerà presso l'istituto scolastico, o in altro luogo concordato con la madre e dal venerdì pomeriggio sino al lunedì
mattina, quando verranno accompagnate presso l'istituto scolastico, o in altro luogo concordato con la madre . Nella seconda settimana dal mercoledì all'uscita da scuola sino al venerdì mattina quando ivi verranno riaccompagnate.
Per_ Per_ I 0- Durante le vacanze natalizie ciascun genitore terrà con sé ed rispettivamente: il sig. il 24 dicembre sino alle ore 9.00 del 25 dicembre, CP_1
quando riaccompagnerà le minori presso casa della madre e la sig.r il 25 Pt_1
dicembre, nonché ad anni alterni il 31 dicembre ed il 1° gennaio. Per le altre giornate durante le vacanze natalizie i coniugi potranno programmare di volta in volta il calendario di frequentazione compatibilmente con gli eventuali impegni delle minori;
in caso di mancato accordo i genitori terranno le figlie per 7 giorni consecutivi comprendenti ad anni alterni la vigilia di Natale, ed il giorno di Natale e/o il 31
dicembre ed il giorno di capodanno. Nelle vacanze pasquali ad anni alterni le minori pagina 6 di 13 trascorreranno con la madre il giorno di Pasqua e con il padre quello del Lunedì
dell'angelo e viceversa, valendo per il resto il calendario di frequentazione ordinario.
Per_ Per_ 11- Nel periodo delle vacanze estive, le figlie ed trascorreranno con ciascun genitore due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di mancato accordo, la decisione materna prevarrà negli anni pari, quella patema invece negli anni dispari. Per le altre festività
e per il giorno del compleanno delle minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, fermo restando che, sempre nel rispetto di rapporti pacifici, i genitori potranno concordare di trascorrere insieme la giornata del compleanno delle figlie,
nel preminente interesse delle stesse.
I 2- In ragione dell'assegnazione della casa coniugale in favore della sig.r Pt_1
del calendario pari-temporale, e della paritaria situazione reddituale dei coniugi, i genitori provvederanno al mantenimento diretto delle minori per il tempo in cui le avranno con sé.
Per_ Per_ 13-) Il Sig tuttavia, per il mantenimento delle figli e , per i primi CP_1
6 (sei mesi) dalla data di omologa della separazione, si impegna a versare in via anticipata la somma di € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00), mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla Sig e cui coordinate risultano già Pt_1
note.
14- Le spese per il vestiario nonché quelle di carattere straordinario, scolastiche (ivi compreso il servizio mensa) e mediche tutte da documentarsi e da concordarsi preventivamente, ed in generale le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse
Per_ Per_ delle figlie ed , verranno divise tra i coniugi, in ragione del 50%
ciascuno. Per "spese straordinarie" si intendono quelle individuate dal seguente pagina 7 di 13 schema, in linea con il c.d. Protocollo del Tribunale di Modena attualmente vigente:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e)
farmaci da banco e no, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari.
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e iscrizioni scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 8 di 13 • spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) iscrizione alla scuola guida e ogni spesa inerente al rilascio della patente di guida;
assicurazione e bollo auto del/i mezzo/i in uso alle figlie o a queste ultime intestato/i;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze con la precisazione che le vacanze che le figlie trascorreranno con ciascun genitore o con il ramo parentale di quest'ultimo saranno esclusivamente a carico del medesimo genitore.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.)
dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 1O giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
15- L'Assegno Unico Universale continuerà ad essere percepito nella misura del 100%
dalla Sig.r Pt_1
pagina 9 di 13 16- I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio relativi alle minori, salvo l'obbligo preventivo di comunicare recapiti e luoghi di villeggiatura.
17- Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che, con l'esatta esecuzione degli accordi patrimoniali sopra esposti, nulla richiedono né a titolo di contributo al proprio mantenimento né a titolo perequativo e/o compensativo,
impegnandosi comunque per il futuro a far fronte personalmente al proprio mantenimento coi propri redditi e patrimoni.
18 - I coniugi riconoscono e si danno reciprocamente atto che le interessenze di ognuno
(conti correnti, carte prepagate, carte di credito, fondi pensionistici, assicurazioni,
investimenti et similia) sono e rimangono di esclusiva spettanza del coniuge intestatario (o, se cointestatario con terzi, per la propria quota), espressamente manlevando l'altro coniuge da spese, eventuali rientri ed interessi nonché ogni altro ulteriore esborso ad essi legato.
19 - I coniugi riconoscono e si danno reciprocamente atto che le rispettive autovetture e/o motocicli sono e rimangono di esclusiva proprietà del coniuge intestatario, che si accolla in toto i costi e i rischi relativi alla circolazione ed assicurazione del mezzo,
espressamente manlevando l'altro coniuge da ogni responsabilità od obbligazione a riguardo.
20 - I ricorrenti dichiarano che con l'esatta esecuzione degli accordi di cui al presente atto, nulla hanno più a pretendere l'uno dall'altro e viceversa ad alcun titolo, avendo così provveduto a definire ogni pregresso rapporto economico e patrimoniale,
ancorché derivante dal rapporto matrimoniale, dal regime patrimoniale prescelto e/o pagina 10 di 13 a qualunque altro titolo o causale, anche risarcitorio, ogni azione, eccezione, pretesa e/o rivalsa sin da ora rinunziata e rimossa.
21 - Le spese legali relative alla presente procedura di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio sono a carico di ciascun coniuge (contribuzione dei coniugi per le spese borsuali in pari quota), con espressa rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale.
- Le parti si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione eccezione e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa”.
§
La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, invero, è dimostrata dal tenore inequivoco delle difese delle parti.
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli minori.
Quanto, invece, alla domanda relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve anzitutto rilevarsi come essa sia stata ritualmente proposta, atteso che l'art. 473-bis.49 c.p.c. prevede che le parti, negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale, possano proporre anche domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. La domanda divorzile, dunque, può
pagina 11 di 13 essere proposta anche dal resistente nella comparsa di costituzione. Alla luce di ciò,
la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (nata Parte_1
a RP (MO) il 10/11/1986) e (nato a [...] il Controparte_1
31/03/1983), che hanno contratto matrimonio in data 10/05/2014 a Soliera
(MO), come risulta dall'atto n. 2, parte 2, serie A, anno 2014 del registro degli atti di matrimonio del Comune di SOLIERA (MO);
2. recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
3. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza,
limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SOLIERA (MO)
per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data
20/11/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE
pagina 12 di 13 dott.ssa Eleonora Ramacciotti
IL PRESIDENTE
dott. Riccardo Di Pasquale
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