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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/07/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Teresa Cianciulli, ha depositato la presente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al numero di ruolo generale 3865/2022 avente ad oggetto:
“appello avverso sentenza del Giudice di Pace”, vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Avellino, Parte_1 C.F._1
alla Via Salvatore Moccia n. 90, presso lo studio dell'avv. Antonio Mercogliano (c.f.
, indirizzo pec: C.F._2 Email_1
che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti a margine dell'atto di citazione del giudizio di primo grado
Appellante
E
(p.iva ), in persona del legale NT P.IVA_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Avellino (AV), alla Via Carlo del Balzo
n. 59, presso lo studio dell'avv. Ettore Freda (c.f. , indirizzo pec: C.F._3 che la rappresenta e difende, giusta procura alle Email_2
liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Appellata
E
, in persona del legale rappresentante p.t (c.f. RT
), con sede in Corso Vittorio Emanuele III P.IVA_2
Appellata contumace
Conclusioni: come in atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 012802018000073000 relativo al veicolo targato EA629GY, emesso dall di Avellino in NT
data 10.08.2018 e notificato in data 09.12.2019.
Il preavviso di fermo amministrativo veniva emesso per il mancato pagamento della somma di € 3.040,48, relativa a crediti iscritti al ruolo dalla per RT
sanzione amministrativa per l'emissione di assegni senza autorizzazione o senza provvista in base alla legge 689/1981 ed art. 27 della legge 386/1990.
A sostegno dell'opposizione, l'appellante deduceva: in rito, la competenza del
Giudice di Pace in materia di opposizione ex art. 615 c.p.c., atteso il valore della controversia e l'oggetto del contendere;
- la proponibilità dell'azione esperibile senza limiti di tempo, in quanto finalizzata a contestare l'illegittima iscrizione a ruolo per fatti pag. 2/7 originari o sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
-la mancata notifica dell'atto contenente la sanzione amministrativa comminata dalla e RT
di quelli prodromici richiamati nella comunicazione del preavviso del fermo amministrativo;
- l'intervenuta prescrizione del diritto di credito dell'Ente creditore, per il decorso del termine quinquennale previsto dalla legge 689/1981 in materia di sanzione amministrativa.
Sulla base di tali premesse, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto,
l'odierno appellante conveniva in giudizio la e l' RT [...]
, chiedendo l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo, NT
con vittoria delle spese processuali.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la sola NT
, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese di lite. Eccepiva:
[...]
il difetto di competenza del Giudice di Pace in favore del Tribunale di Avellino, quale giudice dell'esecuzione competente per le opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c.; - la carenza di legittimazione passiva con riferimento al merito della pretesa creditoria,
attesa la sua estraneità al processo di formazione del ruolo di competenza dell'Ente
creditore; -l'infondatezza, nel merito, dell'opposizione.
La , pur ritualmente citata, rimaneva contumace. RT
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
Con sentenza n. 1232/2022, il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione,
compensando le spese del giudizio.
pag. 3/7 Avverso tale sentenza, depositata in data 30.09.2022 e non notificata,
[...]
proponeva appello per la riforma parziale della sentenza nella parte in cui il Parte_1
Giudice di Pace aveva compensato le spese di lite in violazione degli artt. 91 e 92, co.2,
c.p.c., chiedendo la condanna delle due parti appellate al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, oltre al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l NT
, che chiedeva il rigetto dell'appello, eccependo la propria carenza di
[...]
legittimazione passiva, con esonero dal pagamento delle spese di lite.
La , pur ritualmente evocata, non si costituiva nel presente RT
giudizio, per cui veniva dichiarata contumace con ordinanza del 27.01.2023.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisione delle conclusioni e trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
L'appello è fondato per le ragioni che si passano ad illustrare.
In punto di diritto, giova premettere che, in tema di spese processuali, rientra nel potere discrezionale del Giudice disporre la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite, allorché ricorrano le ipotesi previste dall'art. 92, co.2., c.p.c.. Si tratta dei casi di soccombenza reciproca, novità assoluta della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 77 del 2018, ha dichiarato in parte l'illegittimità della norma, laddove non prevede che il giudice possa compensare le spese anche in presenza di alter analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
pag. 4/7 In tutti i casi cin cui è legittima, la decisione sulla compensazione delle spese deve essere esplicitamente motivata, non essendo sufficiente il richiamo ad enunciazioni astratte e generiche o l'utilizzo di espressioni di mero stile (Cass. 2081/2025; Cass.
17816/2019).
Orbene, nel caso di specie, deve rilevarsi che il Giudice di Pace ha motivato la statuizione sulla compensazione delle spese di lite, sulla base della seguente argomentazione: "peculiarità delle questioni trattate e del contrasto di giurisprudenza in materia di fermo amministrativo".
Ebbene, dall'esame degli atti di causa e della motivazione della sentenza emerge, che il thema decidendum era limitato alla contestazione dell'omessa notifica degli atti prodromici al preavviso di fermo amministrativo ed alla conseguente prescrizione del credito iscritto al ruolo.
L'opposizione, infatti, è stata ritenuta fondata ed accolta, in considerazione della
“mancanza di idonea prova della notificazione degli atti prodromici e presupposti”.
Pertanto, le ragioni indicate dal Giudice di Pace per la compensazione delle spese sono prive di collegamento causale con il motivo di accoglimento dell'opposizione, atteso che, nella sentenza, non emerge lo studio di questioni peculiari sulle quali vi sia contrasto giurisprudenziale.
Dunque, il motivo di appello è fondato, atteso che la motivazione relativa alla compensazione delle spese di lite non può ritenersi idonea a derogare al principio generale della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c..
pag. 5/7 La difesa dell'appellata relative alla propria carenza di legittimazione passiva rispetto all'opposizione proposta è tardiva ed inammissibile, in quanto non sollevata con appello principale od incidentale.
In ogni caso, deve affermarsi che l' , in quanto ente NT
che ha notificato l'atto impugnato (e la cartella di pagamento) è legittimata passivamente, in via generale, nelle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di tali atti.
Ne consegue che quando l'atto opposto venga annullato per fatti addebitali all'Ente
impositore, (come nel caso di omessa o irregolare notifica degli atti di contestazione),
l'obbligo di pagare le spese è esteso in via solidale all'agente della riscossione.
Quest'ultimo, infatti, è tenuto a rispondere dell'esito della lite, anche con riguardo alle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, che rimane estraneo al rapporto tra l'esattore e l'ente impositore e può agire indifferentemente nei confronti dell'uno o dell'altro (cfr. Cass. Civ. 27332/2020; Cass. Civ. 20494/2024).
In definitiva, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata nella parte in cui il
Giudice di Pace ha compensato le spese di lite.
Le spese del giudizio di primo grado vengono liquidate sulla base dei parametri minimi di cui al D.M. 147/2022 (scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00), tenuto conto della semplicità della controversia.
Le spese di lite del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i medesimi parametri minimi suindicati,
attesa la bassa complessità della causa.
P.Q.M.
pag. 6/7 Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da così provvede: Parte_1
1) Accoglie l'appello e riforma la sentenza appellata n. 1232/2022 del Giudice di
Pace di Avellino limitatamente alla pronuncia di compensazione delle spese di lite;
2) Per l'effetto, condanna, in solido, l' e la NT
, al pagamento in favore dell'appellante RT Parte_1
delle spese del primo grado di giudizio che liquida nell'importo di € 632,50 per onorari, oltre € 125,00 per esborsi, accessori come per legge, con attribuzione al procuratore dell'appellante, dichiaratosi anticipatario;
3) condanna, in solido, le appellate l' e la NT
al pagamento, in favore dell'appellante RT Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 1.276,00 per onorari,
oltre € 174,00 per esborsi ed accessori di legge, con attribuzione al procuratore dell'appellante dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Avellino, il 16.7.25
IL GIUDICE
Dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 7/7
II SEZIONE CIVILE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Teresa Cianciulli, ha depositato la presente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al numero di ruolo generale 3865/2022 avente ad oggetto:
“appello avverso sentenza del Giudice di Pace”, vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Avellino, Parte_1 C.F._1
alla Via Salvatore Moccia n. 90, presso lo studio dell'avv. Antonio Mercogliano (c.f.
, indirizzo pec: C.F._2 Email_1
che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti a margine dell'atto di citazione del giudizio di primo grado
Appellante
E
(p.iva ), in persona del legale NT P.IVA_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Avellino (AV), alla Via Carlo del Balzo
n. 59, presso lo studio dell'avv. Ettore Freda (c.f. , indirizzo pec: C.F._3 che la rappresenta e difende, giusta procura alle Email_2
liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Appellata
E
, in persona del legale rappresentante p.t (c.f. RT
), con sede in Corso Vittorio Emanuele III P.IVA_2
Appellata contumace
Conclusioni: come in atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 012802018000073000 relativo al veicolo targato EA629GY, emesso dall di Avellino in NT
data 10.08.2018 e notificato in data 09.12.2019.
Il preavviso di fermo amministrativo veniva emesso per il mancato pagamento della somma di € 3.040,48, relativa a crediti iscritti al ruolo dalla per RT
sanzione amministrativa per l'emissione di assegni senza autorizzazione o senza provvista in base alla legge 689/1981 ed art. 27 della legge 386/1990.
A sostegno dell'opposizione, l'appellante deduceva: in rito, la competenza del
Giudice di Pace in materia di opposizione ex art. 615 c.p.c., atteso il valore della controversia e l'oggetto del contendere;
- la proponibilità dell'azione esperibile senza limiti di tempo, in quanto finalizzata a contestare l'illegittima iscrizione a ruolo per fatti pag. 2/7 originari o sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
-la mancata notifica dell'atto contenente la sanzione amministrativa comminata dalla e RT
di quelli prodromici richiamati nella comunicazione del preavviso del fermo amministrativo;
- l'intervenuta prescrizione del diritto di credito dell'Ente creditore, per il decorso del termine quinquennale previsto dalla legge 689/1981 in materia di sanzione amministrativa.
Sulla base di tali premesse, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto,
l'odierno appellante conveniva in giudizio la e l' RT [...]
, chiedendo l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo, NT
con vittoria delle spese processuali.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la sola NT
, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese di lite. Eccepiva:
[...]
il difetto di competenza del Giudice di Pace in favore del Tribunale di Avellino, quale giudice dell'esecuzione competente per le opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c.; - la carenza di legittimazione passiva con riferimento al merito della pretesa creditoria,
attesa la sua estraneità al processo di formazione del ruolo di competenza dell'Ente
creditore; -l'infondatezza, nel merito, dell'opposizione.
La , pur ritualmente citata, rimaneva contumace. RT
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
Con sentenza n. 1232/2022, il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione,
compensando le spese del giudizio.
pag. 3/7 Avverso tale sentenza, depositata in data 30.09.2022 e non notificata,
[...]
proponeva appello per la riforma parziale della sentenza nella parte in cui il Parte_1
Giudice di Pace aveva compensato le spese di lite in violazione degli artt. 91 e 92, co.2,
c.p.c., chiedendo la condanna delle due parti appellate al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, oltre al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l NT
, che chiedeva il rigetto dell'appello, eccependo la propria carenza di
[...]
legittimazione passiva, con esonero dal pagamento delle spese di lite.
La , pur ritualmente evocata, non si costituiva nel presente RT
giudizio, per cui veniva dichiarata contumace con ordinanza del 27.01.2023.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisione delle conclusioni e trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
L'appello è fondato per le ragioni che si passano ad illustrare.
In punto di diritto, giova premettere che, in tema di spese processuali, rientra nel potere discrezionale del Giudice disporre la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite, allorché ricorrano le ipotesi previste dall'art. 92, co.2., c.p.c.. Si tratta dei casi di soccombenza reciproca, novità assoluta della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 77 del 2018, ha dichiarato in parte l'illegittimità della norma, laddove non prevede che il giudice possa compensare le spese anche in presenza di alter analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
pag. 4/7 In tutti i casi cin cui è legittima, la decisione sulla compensazione delle spese deve essere esplicitamente motivata, non essendo sufficiente il richiamo ad enunciazioni astratte e generiche o l'utilizzo di espressioni di mero stile (Cass. 2081/2025; Cass.
17816/2019).
Orbene, nel caso di specie, deve rilevarsi che il Giudice di Pace ha motivato la statuizione sulla compensazione delle spese di lite, sulla base della seguente argomentazione: "peculiarità delle questioni trattate e del contrasto di giurisprudenza in materia di fermo amministrativo".
Ebbene, dall'esame degli atti di causa e della motivazione della sentenza emerge, che il thema decidendum era limitato alla contestazione dell'omessa notifica degli atti prodromici al preavviso di fermo amministrativo ed alla conseguente prescrizione del credito iscritto al ruolo.
L'opposizione, infatti, è stata ritenuta fondata ed accolta, in considerazione della
“mancanza di idonea prova della notificazione degli atti prodromici e presupposti”.
Pertanto, le ragioni indicate dal Giudice di Pace per la compensazione delle spese sono prive di collegamento causale con il motivo di accoglimento dell'opposizione, atteso che, nella sentenza, non emerge lo studio di questioni peculiari sulle quali vi sia contrasto giurisprudenziale.
Dunque, il motivo di appello è fondato, atteso che la motivazione relativa alla compensazione delle spese di lite non può ritenersi idonea a derogare al principio generale della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c..
pag. 5/7 La difesa dell'appellata relative alla propria carenza di legittimazione passiva rispetto all'opposizione proposta è tardiva ed inammissibile, in quanto non sollevata con appello principale od incidentale.
In ogni caso, deve affermarsi che l' , in quanto ente NT
che ha notificato l'atto impugnato (e la cartella di pagamento) è legittimata passivamente, in via generale, nelle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di tali atti.
Ne consegue che quando l'atto opposto venga annullato per fatti addebitali all'Ente
impositore, (come nel caso di omessa o irregolare notifica degli atti di contestazione),
l'obbligo di pagare le spese è esteso in via solidale all'agente della riscossione.
Quest'ultimo, infatti, è tenuto a rispondere dell'esito della lite, anche con riguardo alle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, che rimane estraneo al rapporto tra l'esattore e l'ente impositore e può agire indifferentemente nei confronti dell'uno o dell'altro (cfr. Cass. Civ. 27332/2020; Cass. Civ. 20494/2024).
In definitiva, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata nella parte in cui il
Giudice di Pace ha compensato le spese di lite.
Le spese del giudizio di primo grado vengono liquidate sulla base dei parametri minimi di cui al D.M. 147/2022 (scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00), tenuto conto della semplicità della controversia.
Le spese di lite del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i medesimi parametri minimi suindicati,
attesa la bassa complessità della causa.
P.Q.M.
pag. 6/7 Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da così provvede: Parte_1
1) Accoglie l'appello e riforma la sentenza appellata n. 1232/2022 del Giudice di
Pace di Avellino limitatamente alla pronuncia di compensazione delle spese di lite;
2) Per l'effetto, condanna, in solido, l' e la NT
, al pagamento in favore dell'appellante RT Parte_1
delle spese del primo grado di giudizio che liquida nell'importo di € 632,50 per onorari, oltre € 125,00 per esborsi, accessori come per legge, con attribuzione al procuratore dell'appellante, dichiaratosi anticipatario;
3) condanna, in solido, le appellate l' e la NT
al pagamento, in favore dell'appellante RT Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 1.276,00 per onorari,
oltre € 174,00 per esborsi ed accessori di legge, con attribuzione al procuratore dell'appellante dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Avellino, il 16.7.25
IL GIUDICE
Dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 7/7